TECNICHE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE volume II

Page 31

La chiave di volta della logistica: gli Incoterms

Anche questa sembra all’apparenza una clausola semplice da usare ma si possono verificare possibili situazioni di impasse: ad esempio, nei casi in cui la nave designata per il carico arriva al porto di partenza in ritardo mentre la merce è già in banchina. In tal caso potrebbero sorgere costi di giacenza e rischi che in teoria dovrebbero gravare sul compratore, responsabile della scelta della nave, ma che in pratica ricadono sul venditore dal momento che viene ritenuto obbligato fin quando la merce non oltrepassa la murata della nave10.

GRUPPO C Nel gruppo C i quattro termini formano due coppie: CFR e CIF per il trasporto marittimo; CPT e CIP per le altre forme di trasporto. In ogni coppia le clausole funzionano in maniera perfettamente identica per quel che riguarda il passaggio dei costi e dei rischi, ma si differenziano tra loro per la presenza nei termini CIF e CIP di una copertura assicurativa (la “I” sta per Insurance, assicurazione), stipulata dal venditore ma in favore del compratore. Mentre nel trasporto marittimo il passaggio dei rischi avviene al passaggio della murata della nave (esattamente come accade nel FOB), nei termini CPT e CIP, il passaggio dei rischi avviene quando si effettua la consegna al vettore o al primo di una serie di vettori se il trasporto sarà multimodale. È quindi evidente che vendere utilizzando le clausole di questo gruppo permette ai venditori di conseguire alcuni vantaggi: scelgono l’operatore che organizzerà il trasporto, negoziano le tariffe potendo conseguire degli sconti (che permetteranno un aumento di redditività o favoriranno una riduzione del prezzo di vendita dei prodotti al cliente), controllano più agevolmente il flusso dei documenti che accompagnano le merci, fondamentale se la forma di pagamento convenuta è un’operazione documentaria, offrono un servizio al cliente, il quale potrebbe essere ben lieto di non doversi occupare dell’organizzazione del trasporto principale. Inoltre, si lascia che i rischi del trasporto ricadano sul compratore che non resta però senza tutela, dal momento che, con i termini CIF e CIP, il venditore stipula una copertura assicurativa in suo favore. Tale copertura è generalmente prevista almeno alle condizioni “all risks”, cioè copriranno almeno i rischi compresi nel clausolario A delle Institute Cargo Clauses che costituiscono il riferimento internazionale in materia di assicurazioni trasporti. È opportuno sottolineare che al venditore sarebbe sufficiente stipulare una copertura meno ampia, che copra i rischi compresi nel clausolario C di tali regole. I TERMINI CFR E CIF Da questo momento in poi è il venditore ad occuparsi del trasporto fino ad un luogo di destino, ed in particolare con l’utilizzo di queste due clausole si intenderà sempre che il luogo di destino è un porto. Il costo sostenuto per il trasporto marittimo sarà quindi ricompreso nel prezzo di vendita delle merci anche se spesso gli esportatori indicano in fattura separatamente il costo della merce e quello del trasporto. Dal momento che il gruppo C si caratterizza, rispetto agli altri, per l’esistenza di un doppio punto critico, è opportuno sottolineare una volta di più che sebbene i costi restano in capo al venditore fino al porto di destino convenuto, i rischi per danni alla merce durante il trasporto passano in capo al compratore nel momento in cui la merce sale a bordo della nave. In una resa CFR il costo di una eventuale assicurazione sulle merci è di competenza del compratore mentre nei casi di vendita con resa CIF allora il venditore dovrà anche sostenere il costo dell’assicurazione trasporti stipulata, però, in favore del compratore. Evidentemente tale ulteriore costo sarà ricompreso nel prezzo di vendita delle merci; una quotazione CIF quindi, sarà comprensiva del costo delle merci, del trasporto fino al porto di imbarco, dei costi di sdoganamento all’export, del nolo marittimo e della copertura assicurativa. Dal punto di vista dei costi, il compratore sosterrà quelli a partire dallo scarico e dalla movimentazione delle merci nel porto di arrivo fino al punto di destinazione finale delle merci, compresi i costi per lo sdoganamento all’importazione. LE RESE CPT E CIP Sono le due clausole che completano il gruppo C e si utilizzano per tutte le tipologie di trasporto alternative a quella marittima; funzionano in maniera pressoché simile rispetto ai termini visti per il trasporto marittimo per quanto riguarda la suddivisione dei costi e dei rischi: i primi sono a carico del venditore fino al luogo di destinazione convenuto mentre i secondi si trasferiscono con la consegna della merce al vettore incaricato del trasporto.

10

Il venditore potrà tentare di rivalersi sul compratore in base alla regola B6 individuata per il FOB dalla pubblicazione 560 della CCI, che pone tali costi in capo all’acquirente. (CHEVALIER - DUPHIL, pag. 49)

31

31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.