Realtà Forense. N. 2 di Maggio 2013

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O R G A N O D E L S I N D A C A T O AV V O C A T I D I B A R I F O N D A T O N E L 1 9 6 9 - A d e r e n t e A N F Direzione, Redazione, Amministrazione: 70123 Bari, Palazzo di Giustizia, Piazza E. De Nicola 6° piano, tel 0805798198 Anno XXXIX - N. 2

Avvocati alle urne nei giorni 15, 16, 17 e 18 maggio 2013, dopo due settimane il turno di ballottaggio

L’importanza del momento elettorale nelle scelte per l’Avvocatura

Il motore del sentimento umano

Elezioni suppletive: un invito al voto Q Votare è sentirsi responsabili. Fregarsene è viltà

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on è una "nomina" ma la "elezione" di quattro componenti (in pratica, il 27 per cento dell'organico) del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso la Corte d'Appello di Bari. Invito tutti gli avvocati amici, o presunti tali; i sedicenti estimatori e quelli che invece sarebbero felici nel mandarmi a quel paese, e che non lo fanno solo per solidarietà umana; i litisconsorti pazienti e gli avversari più di o meno cortesi; quelli che vengono MICHELE puntualmente in MASCOLO assemblea e i compagni di fila nelle code che si snodano mestamente nei corridoi; quelli che imprecano e quelli che si rassegnano; i progressisti in imbarazzo e gli apocalittici soddisfatti dello schifo che avevano previsto da sempre. Insomma: invito tutti gli avvocati iscritti all'Ordine di Bari a venire a votare, nella casa di tutti, al sesto piano del Palazzo di Giustizia, nei giorni 15/16/17 e 18 maggio 2013, dalle ore nove alle ore quattordici. Se il primo invito vi ha allarmati, non abbiate timore: non sono candidato. Preferisco, per me, l'aggettivo al participio passato; e, poi, gli avvocati sono abituati a postulare pro aliis. Non fanno altro, dalla mattina alla sera, nelle ore del giorno e in quelle della notte, e in questa funzione individuano l'intima essenza di se stessi. L'anno scorso, l’intera classe forense barese è stata sconfitta, alle elezioni suppletive: non si è raggiunto il limite minimo di partecipazione, perché fossero ritenuti validi i voti espressi da tanta gente del nostro ambiente, magari venuta da fuori Bari, dopo aver lasciato, per qualche ora, incombenze di lavoro e affetti familiari. Fu una vergogna (che ho sentito pesarmi sul volto canuto e sui precordi messi a dura prova); una vergogna, che quest'anno non deve ripetersi. Autorizzo tutti i candidati che lo vorranno fare ad utilizzare questo messaggio, a fini dichiaratamente propagandistici e sana mente autoreferenziali. Senza riserva alcuna e con la consapevolezza di aver contribuito a difendere la dignità della professione forense. Anche con la più leale delle armi: il voto libero, consapevole, chiesto senza ipocrisia e dato con l'intelligenza e con il cuore, in un'ora triste per i bilanci domestici, per la pace sociale, per la serenità delle nostre famiglie. Votare è sentirsi responsabili. Fregarsene (scusate) è viltà. Forza, avvocati di Terra di Bari!

Bari, maggio 2013

Spedizione in abbonamento postale comma 20/C legge 662/96, Filiale di Bari

Suppletive 2013, niente che non si sia già visto

zione crede. uando pensi di aver È tutto così evidente, ma sentito tutto o quasi nei sembra che non se ne possa corridoi dei palazzi di giustiparlare. È sempre accaduto e zia e nei discorsi di quanti si anche oggi accade, ma ricordaraffacciano al sesto piano lo sembra ledere l’onore di molti. del tribunale civile per cerE puntuale, la bacchettata arricare, presso le istituzioni, le va. A volte istituzionale, altre aassociazioni e i fotocopiatodi nonima, altre ancora personale. ri, una soluzione ai loro proChi mi vuole bene mi suggeblemi, l’elemento nuovo non LUIGI PANSINI risce di non ricorrere spesso alpassa certo inosservato. È una mattina qualsiasi e la doglian- la preterizione, ma mi chiedo se ci si za, come una qualsiasi moneta, ha due possa domandare come sarà composto facce. C’è chi si lamenta per un “buon il seggio elettorale, se ne farà parte il onomastico” ricevuto tramite sms sul presidente in carica o quello designato cellulare da candidati alla competizione per il 2015 o chi aspira alla Cassa o elettorale o loro supporters, evidenzian- coloro che comunque hanno un intedo che l’anno anno scorso la stessa ri- resse all’elezione di un candidato piutcorrenza è stata dimenticata e che tosto che di un altro. Nessuno dubita di quello prossimo nessuno se ne ricor- nessuno ma, visti i richiami al senso di derà, e chi non nasconde la propria de- responsabilità e al rispetto delle leggi, lusione per non essere destinatario di se ne può almeno parlare? Tutti hanno già visto tutto, non prentanta attenzione, fratellanza, amicizia. Una timida spiegazione c’è, dico io. diamoci in giro. E non fingiamo stupore. Questo mese di maggio celebrerà “Amico e collega, di che segno sei ? In tempi come questi non guardare solo al anche il miglior sorriso “estate 2013”. tuo ascendente zodiacale ma verifica Dentature smaglianti ci e vi attenderananche se il tuo santo o il tuo complean- no negli ultimi dieci metri che precedono sono attinti dalla presenza del pia- no l’entrata nella cabina elettorale, coneta “elezioni” e troverai ciò che tu desi- me se fossimo tutti ad una festa, a rideri ”. Il pensiero e la nostra solidarietà cordarci dov’è il bancone del bar. E ci sono rivolti a tutti coloro che celebrano saranno tutti, senza alcuna distinzione,

Bari, piazza Moro negli anni Venti del Novecento (Melchiorre V.A., Note storiche su Bari, Bari 2001,

Levante editori)

le loro ricorrenze lontani dal pianeta elettorale e che non riceveranno mai un biglietto di auguri elettronico, magari anche da chi è un perfetto sconosciuto. Questo è uno dei tanti sentimenti che caratterizzano la campagna elettorale per le suppletive 2013. Gli altri e i più diffusi, misti a stati d’animo, sono il risentimento, lo stupore, la perdita di memoria, la stizza, la delusione, la paura, il coraggio. Risentito è il candidato al quale non puoi parlare di contenuti ma che si serve di eventi istituzionali per far bella mostra di sé, risentita è l’istituzione (ma l’istituzione fa campagna elettorale? Direi proprio di si….) abituata solo agli applausi e alle lodi, stizzita è la penna di chi grida allo scandalo, smemorata è l’associazione sindacale che dice quello che pensa, stupito il collega di quanto accade nella politica forense locale, coraggioso il competitor che si autosospende per affermare un principio nel quale nemmeno la sua associa-

come se l’importanza dell’evento non richiedesse una minima forma sacramentale. Ma non di festa si tratta, ma dell’elezione di quattro consiglieri. Quale sentimento umano debba muovere la scelta non è dato sapere, e forse non è nemmeno sindacabile. Tuttavia, affidare la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale significa almeno riflettere su chi in questi anni si è impegnato, su come si è speso, su quale sia l’apporto che può dare. Abbiamo visto tutto, ma nella cabina, un attimo prima di posare la matita sulla scheda, è giusto soffermarsi sull’importanza del momento. Nessuno ci potrà vedere, nessuno ci potrà rimproverare. Un voto in piena coscienza. I candidati del Sindacato Avvocati di Bari, associazione aderente all’ANF, sono Pierluigi Vulcano, Fabio Candalice, Pasqua Ruccia (detta Lella) e Francesco Amodio (detto Ciccio).

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APPROVATO IL BILANCIO DAL C.d.O.

Chi li ha visti

Poco tempo per l’esame dei documenti

proposito di informazione e partecipazione, mi piace rendere noto ai colleghi e lettori di “realtà forense” che, lunedì 29 aprile, nonostante la richiesta di rinvio formulata dal Sindacato, si è puntualmente svolta l’assemblea degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Bari, per l’approvazione del bilancio consuntivo. La richiesta di rinvio era giustificata dal fatto che tra il giorno del deposito del bilancio, il ventiquattro pomeriggio, e quello fissato per la sua approvazione, per l’appunto il ventinove, tra festività e week end, restava, per chi ne avesse avuto interesse, il solo giorno ventisei, venerdì, per esaminarlo. Il diniego del differimento della data dell’assemblea veniva giustificato, con una comunicazione del Presidente, dall’obbligo di approvazione entro il termine massimo normativamente previsto per il 30 aprile, salvo poi precisare, in sede assembleare, che sarebbe stato sufficiente effettuare la sola convocazione dell’adunanza entro tale data. È vero, la questione è stata sottoposta alla volontà assembleare che ha ritenuto, dapprima, di non accedere alla richiesta di rinvio e, di successivamente, di approvare il PIERLUIGI consuntivo predisposto dal VULCANO Consiglio. Aggiungo, ancora, anche al fine di evidenziare la pratica attuazione dello slogan “informazione e partecipazione”, che nella giornata del ventisei, una volta letto il bilancio e le relative relazioni, noi del Sindacato ci siamo azzardati ad avanzare la richiesta di visionare la documentazione giustificativa ma ci è stato risposto che non era a disposizione e che in ogni caso sarebbe stato necessario depositare una formale richiesta di accesso agli atti. Indicazione puntualmente, da noi rompiscatole, seguita e che ovviamente sarà evasa dal Consiglio, more solito, nel termine di legge, e cioè a distanza di quasi un mese dalla data dell’assemblea ed a bilancio approvato: arroganza del potere! In sede assembleare il Sindacato ha votato contro l’approvazione del bilancio ed ha invitato il tesoriere a rassegnare le dimissioni dall’incarico: è gravissimo che il controllato tenti di sottrarsi al controllo; è vergognoso che ciò sia consentito! Sia chiaro, nessuno pensa, sarà magari per ingenuità, che qualcuno si sia appropriato indebitamente di denaro altrui o che ne abbia approfittato per scroccare cene, viaggi o qualsivoglia altra attività ludica, il punto non è questo, tali basse insinuazioni eventualmente le lasciamo ad altri, a noi piace pensare che viviamo in un mondo di onesti, ma ciò che si è voluto stigmatizzare è il rispetto delle regole. Se è previsto il diritto dei contribuenti di controllare come vengono spesi i soldi di tutti, vogliamo consentire agli interessati di esercitare questo diritto? Vogliamo dare loro un congruo tempo per leggere le carte? Si tratta di un diritto del singolo, del rispetto della norma, caro Presidente, che non può essere sottoposto ad alcuna volontà assembleare! Ma in che mondo viviamo? Cosa sono questi trucchetti? Ma vale la pena sottoporsi a tali brutte figure se non si ha nulla da nascondere? Cosa avrebbe comportato riconoscere la giustezza dell’istanza del Sindacato e spostare l’assemblea di una settimana? NULLA! Infine, mi chiedo, rivolgendomi a quella quarantina di colleghi che, in assemblea, hanno votato favorevolmente, ma cosa avete approvato? Un bilancio di cui non avete letto una sola pagina e non avete esaminato un solo documento giustificativo. E voi altre associazioni che vi ergete a paladini dei più deboli e a guardiani della legalità, ma soltanto in campagna elettorale, dove eravate? Cosa avete fatto e detto? Nulla, se presenti siete rimaste colpevolmente silenti. Molto probabilmente a pochi interessa l’accaduto, ma a noi del Sindacato piace raccontarlo ugualmente, perché siamo convinti che per aversi informazione e partecipazione non bastano le porte aperte.

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E L E Z I O N I

S U P P L E T I V E

Le ragioni delle dimissioni Le ragioni della partecipazione 'assemblea del Sindacato Avvocati di Bari, il 20 marzo scorso, ha deliberato di partecipare all'elezioni suppletive 2013, designando come suoi candidati Francesco Amodio (detto Ciccio), Fabio Candalice, Pasqua Ruccia (detta Lella) e Pierluigi Vulcano. Tale decisione non è stata accolta favorevolmente, per ovvie ragioni, dai candidati degli opposti schieramenti, i quali, anziché ricercare il consenso evidenziando il loro impegno in difesa della categoria e le proprie idee per il futuro della medesima, si lasciano andare ad unico e solo ritornello: "si sono dimessi ed adesso si ricandidano". Ebbene, i motivi che all'incirca un anno fa hanno indotto il Sindacato a ritirare i suoi rappresentanti da tutti gli organismi istituzionali e paraistituzionali sono stati ampiamente illustrati in pubbliche assemblee, attraverso le pagine di Realtà Forense, per i corridoi. Molti Colleghi hanno condiviso la scelta, altri meno, tutti ne hanno compreso il significato. Tuttavia, poiché "non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire"……….

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LE RAGIONI DELLE DIMISSIONI: il Sindacato ha preso le distanze dal Consiglio dell'Ordine e dagli esponenti del Libero Foro in esso presenti quando questi, nell'iter di approvazione della riforma ordinamentale, in concomitanza dell'organizzazione del Congresso Nazionale dell'Avvocatura, tenutosi a Bari nel novembre scorso, hanno improvvisamente mutato atteggiamento e direzione nell'affrontare le questioni e le problematiche che detta riforma poneva non contrastandola adeguatamente.

Dimissioni, quindi, non come resa bensì quale gesto forte, protesta estrema finalizzata a richiamare l'attenzione generale su quanto stava accadendo. A cosa serve oggi criticare la legge di riforma professionale se quando si è avuta la possibilità di contrastarla si è preferito girare la testa?

LE RAGIONI DELLA PARTECIPAZIONE ALLE SUPPLETIVE: oggi fortunatamente il Congresso novembrino è alle spalle, la sciagurata riforma purtroppo è legge. La naturale scadenza di tutti gli organi istituzionali è stata prorogata di un anno, quindi, per i Consigli degli Ordini degli Avvocati sino al 31.12.2014, e in questo lasso di tempo debbono essere approvati ben 39 regolamenti di attuazione della riforma, alcuni di competenza del Ministero, altri degli ordini territoriali ed altri ancora del CNF, previo pareri di quest'ultimi. Il Sindacato ritiene di dover essere parte attiva in questa delicata fase e di dover rendersi portatore di tutte quelle istanze dirette alla tutela dell'autonomia, dell’indipendenza e del decoro dell'Avvocatura. Questo è il contributo che il Sindacato in piena autonomia di pensiero vuole dare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari. Le nostre battaglie sono state sempre per i contenuti e non per le poltrone. Questo è il pensiero del Sindacato, noi siamo del Sindacato. Se poi esprimere liberamente il proprio pensiero è da estremisti o da sognatori, il Sindacato Avvocati di Bari è estremista e sognatore! Se lottare per l'autonomia e l'indipendenza della professione è "roba da pazzi, allora il Sindacato è "roba da pazzi".

Elezioni suppletive ...slogan ed aria fritta ghi preparati e non improvvisaer la prima volta dopo svariati mente folgorati sulla via di anni, non sarò candidato in una Damasco. competizione elettorale. È per questo che il mio in Dopo aver costretto amici, cobocca al lupo non è solo rivolto a noscenti e persino colleghi dai volti Lella, Fabio, Ciccio e Pierluigi, appena noti, a votarmi ripetutamenma anche e soprattutto a tutti gli te per il Comitato Pari Opportunità, avvocati perché possano essere quale delegato in svariati Congressi di rappresentati da chi è realmente Nazionali ed infine per il Consiglio attento ai nostri problemi. dell'Ordine, avete pensato bene di ANTONIO Piaccia o non piaccia, almeno ...liberarvi di me spedendomi in BELLOMO* su questo credo non possano quel di Roma, come delegato esserci dubbi. Il Sindacato è da sempre nell'Organismo Unitario dell'Avvocatura. Per queste suppletive non vedrete impegnato nel tentativo, a volte vano, di quindi la mia faccia affissa sui muri del non soggiacere al politico di turno, piuttosto Tribunale, sia perché intendo proseguire in che agli industriali e peggio ai nostri vertici. Devo invece purtroppo constatare che questo nuovo percorso, sia perché non oso pensare a cosa sarebbe successo se aves- spesso siamo stati soli nella lotta. Non posso tacere, infatti, il senso di si deciso di dimettermi anche dall'OUA. Nessun disinteresse però per questa fastidio che provo nel veder risorgere come competizione che, alla luce della nefasta "araba fenice" una serie di movimenti e approvazione della riforma e del conse- associazioni che rimangono in letargo per guente ruolo attivo degli ordini territoriali mesi ed a volte anni, per poi risvegliarsi per l'approvazione dei regolamenti, diventa solo in occasione delle elezioni. Ma volontà di rinnovamento, trasparenza e così via di primaria importanza. Così come diventa fondamentale che vi sbandierati proprio in questo tipo di consiano all'interno delle istituzioni locali colle- sessi, rimangono solo slogan ed aria fritta.

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Bari, piazza S. Ferdinando con annesso mercato negli anni Venti del Novecento (Melchiorre V.A., Note storiche su Bari, Bari 2001, Levante editori)

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PER I DUECENTO ANNI DEL BORGO NUOVO, DAI VICOLI MEDIEVALI ALLA LINEARITÀ DELLE STRADE E DELLE PIAZZE

Le norme edilizie degli statuti murattiani l mese di aprile 1813 con la posa delle prima pietra da parte di Gioacchino Murat segnava la nascita del nuovo borgo. Dai contorti vicoli della città vecchia, costretta in una penisola tra il mare, il castello svevo e alte mura difensive, si passava alla linearità delle strade e delle piazze. Il 1° dicembre 1814 venivano approvati gli “Statuti per la regolare formazione del Borgo di Bari”. Gli Statuti Murattiani, composti da soli dodici articoli, erano vere e proprie norme edilizie, improntate ad un concetto di moderna urbanistica (Vincenzo Rizzi, I cosiddetti statuti murattiani per la città di Bari, Bari, 1959, pag. 46-47). Lo scopo essenziale era quello di salvaguardare sia le linee architettoniche ed estetiche dei tre piani al massimo consentiti per i nuovi edifici del borgo, sia l’igiene del nuovo complesso urbano. Veniva prima di tutto istituita una commissione edilizia (deputazione del borgo) per sovrintendere, con l’ausilio tecnico dell’architetto comunale, a tutti i lavori (art. 1). Gli articoli 2 e 3 contenevano le norme per il funzionamento della commissione edilizia e l’assegnazione dei suoli ai vari richiedenti. Gli articoli 4, 5 e 6 riguardavano l’acquisizione dei suoli da destinare alla costruzione del nuovo borgo da parte del Comune. L’articolo

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Per salvaguaredare l’estetica e l’igiene urbana

UN GALANTOMO PRINCIPE DEL FORO

Don Michele ci ha lasciati Il ricordo affettuoso di un suo allievo

Se alle 7.30 di mattina Ti arrivano due SMS quasi contemporaneamente non Ti devi aspettare nulla di buono. Se questi messaggi Ti arrivano da due Colleghi, ancor prima Amici, con cui hai vissuto per molti anni nello studio dell’Avv. De Pascale, vieni pervaso da un tremendo presentimento e, mentre cerchi di spingere i tasti giusti sul cellulare per poterli leggere, le mani ti tremano e non riesci a controllarle. Quando finalmente riesci ad aprirli il presentimento diventa drammatica realtà: l’Avv. De Pascale ci ha lasciati. Pensavo di aver esaurito la quantità di lacrime a mia disposizione quando persi mio padre ormai dieci anni fa, ma mi sbagliavo di grosso. D’altronde perché meravigliarsi ? Al pari di almeno una ventina di Colleghi, ormai appartenenti a varie generazioni dell’Avvocatura barese, ho perso nuovamente mio padre. Non sembri questo un luogo comune dettato dall’emozione del momento ma una assoluta convinzione maturata nei lunghi anni di convivenza con Lui. Ho trascorso diciotto anni nel Suo studio e quando decisi di provare a camminare con le mie gambe, perdendo la Sua paterna protezione, non sapevo come dirglieLo, tanto era l’affetto che mi legava a Lui. Mi preparai un discorsetto che imparai più o meno a memoria e con grande imbarazzo entrai nella Sua stanza per afL’avv. Michele De Pascale in occasione frontare questa patetica recita. del conferimento della ‘toga d’oro’ Non ebbi il tempo neanche di pronunciare una parole perché l’Avv. De Pascale mi guardò negli occhi e mi disse : “ scommetto che hai deciso di mettere studio per conto tuo, ti capisco perché dopo diciotto anni sei diventato maggiorenne!”. È proprio vero il contenuto di quel vecchio e saggio proverbio barese : “u’ figgh è mute e la mamm u’ ntend” (per i forestieri : il figlio è muto ma la mamma lo capisce). In questo caso si trattava di un padre che accompagnò quell’affermazione con un sorriso, il Suo sorriso, da cui trapelava affetto paterno e sincera soddisfazione perché un altro Suo discepolo era in grado di percorrere le strade della professione con le proprie gambe. Quel sorriso lo porto e lo porterò sempre stampato nella mia mente: era il sorriso con cui ci si salutava ogni sera quando, alla fine di lunghe e faticose giornate, si trascorreva piacevolmente una mezz’oretta nella Sua stanza raccontandoci simpatici aneddoti che quotidianamente la vita del Tribunale ci regalava; era il sorriso che ti accoglieva quando venivi preso dallo sconforto dopo un processo andato male; era il sorriso che ti veniva riservato quando Gli raccontavi di vicende personali che ti affliggevano; era il sorriso che ti consolava in ogni circostanza e che ti dava la carica per ricominciare. Era il sorriso che neanche quei due sms potranno mai cancellare . Arrivederci Avvocato. Salvatore D’ALUISO

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7 obbligava alla realizzazione per ogni fabbricato di un cortile “a scoverto” con giardino interno. Tale disposizione andava a compensare la mancanza nella stesura del piano del borgo di zone verdi (cfr. BARI 1950-1950, “La guerra dei trent’anni - Le distruzioni del borgo murattiano”, AA.VV., Da borgo a città di Francesca Tritto, pag. 13-17). L’art. 8 regolava l’impianto dei pozzi neri all’interno dei nuovi stabili; gli articoli 9, 10 e 11 fissavano i termini per la esecuzione delle nuove costruzioni. Infine l’articolo 12 stabiliva le regole per la realizzazione delle grondaie nei nuovi stabili. Veniva così regolato il borgo murattiano, impostato ad una successione di isole uguali (Marcello Petrignani e Franco Porsia, Bari - Le città nella storia d’Italia, Bari, 1982, pag. 111). Una sorta di scacchiera che, tuttavia, non valorizzava le torri del castello, il campanile della cattedrale o la cupola di Santa Teresa dei Maschi e che invece avrebbero potuto costituire elementi fondamentali degli assi viari nord-sud assicurando anche una caratterizzazione visuale alle strade. Francesco MAIONE

Carta scenografica della città di Bari. Disegnata da Vincenzo Lapegna (incisione di Borghi,1770) è una mappa dettagliata dell’allocazione dei principali edifici nonché delle chiese, ospedali, locande ecc. (da Melchiore V.A., Note storiche su Bari, Bari 2001, Levante editori).

PUGLIA : ‘in tanta abundantia’

Dopo aver pubblicato una lunga serie di volumi riguardanti vari ambiti dello scibile, il Prof. Francesco De Martino è curatore di un monumentale, magnifico libro dal suggestivo titolo Puglia mitica, recentemente uscito con i tipi della Levante editori di Bari. Un libro molto corposo, esteticamente ben curato, con dentro un’abbondante ricchezza di saperi e di cultura: un libro di quelli che si tengono cari ed ai quali spesso si ritorna, perché hanno pagine con voci che ci sono familiari, in quanto provengono dalla nostra amata terra. Alle prime pagine, dedicate all’indice, seguono altre sei fitte pagine dal titolo In tanta abundantia, in cui il Curatore, in maniera dotta, come al solito, espone le varie etimologie della parola Puglia, una delle quali richiamerebbe il significato di “abbondanza dei prodotti” (da cui il titolo delle pagine 13 – 18). Il volume, è detto in queste pagine, “si articola in tre parti principali, ognuna delle quali a sua volta scandita in altre minori: un reticolo di dati, di curiosità, […] come un mosaico letterario ed artistico …” La prima parte, MITI ET CETERA, comprende: Miti, Storie, Sofie, Memorie e Luoghi; la seconda parte, LETTERATURA, contiene i capitoli Epica, Poemetti, Lirica, Teatro, Libretti e Narrativa; la terza parte, intitolata ARTE, comprende: Pittura e scultura, Cinema, Televisione, Pubblicità. Partiamo allora dall’Introduzione, che Francesco De Martino elabora in 120 pagine dense di esplicazioni, apporti bibliografici, elencazioni riguardanti la summa di capitoli e di saggi contenuti nello scrigno aureo che è questo poderoso volume, per entrare nel vivo dei capitoli, il primo dei quali riguarda i Miti. Si tratta di un ricco capitolo, che contiene vari saggi: Agostino e la leggenda di Diomede in Apulia (civ. XVIII, 16 e18), di Marcello Marin; Il mito di fondazione di Bari di Franco Porsia; Miti di fondazione (antichi e moderni) di località della Puglia, di Angelo Russi; La Puglia tra mito e scienza geografica nell’età umanistico – rinascimentale, di Domenico Defilippis e Isabella Nuovo. Il secondo capitolo è Storie, con quattro saggi: Hannibal ad portas. Appunti sparsi su Canne, di Giuseppe Solaro; Annibale in Capitanata: da mito a feuilleton, di Giovanni Cipriani; Sembrare un altro. Teatranti della politica nelle Vite di Plutarco, di Menico Caroli e Relegatio in insulas: Giulia dopo Giulia, di Aldo Luisi. Il terzo capitolo, Sofie, comprende i saggi Teorici e musici della ‘scuola’musicale di Taranto, di Anna Di Giglio; Puglia filosofica, di Claudia Lupo e Numismatica in Puglia nel secolo dei lumi, di Giuseppe Ruotolo. Il capitolo quarto, Memorie, contiene quattro saggi: Tra mito, letteratura e storia. Immagini della Puglia tra antichità e medioevo, di Francesca Sivo; Millin e Le antichità della Puglia. Sugli inediti del Voyage d’Italie, di M. Stefania Montecalvo; Un tacitista salentino: Scipione Ammirato, di Davide Mennella – Bettino e Mito, politica, storia: l’epopea moderna del puer Apuliae, di Pino Pisicchio. Quinto capitolo è Luoghi e comprende: La reforma del Castillo de Monopoli, di Julia Benavent; La Basilica e i suoi misteri, di Gerardo Cioffari e La Basilica di San Nicola e la sua vocazione ecumenica, di Lorenzo Lorusso. Si giunge così ad un nuovo grande contenitore che è LETTERATURA; comprende i seguenti sei capitoli: Epica, Poemetti, Lirica, Teatro, Libretti e Narrativa. Vi è tutto un pullulare di notizie, piccoli poemi, odi, cantici, inni… Ma veniamo alla Lirica, capitolo che si apre con un saggio di Daniele Maria Pegorari, il quale ha inteso cogliere “gli echi mitici presenti nella poesia pugliese di tutti i tempi (e in particolar modo di età contemporanea)”. Si passa a Teatro, un capitolo nutrito, con numerosi saggi sul teatro tragico (da Vincenzo Capruzzi a Mario Massa a Michele Saponaro a Enrico Bagnato) e sul teatro comico di Domenico Triggiani, per giungere ai Libretti, con autori come Francesco Massari, Giulio Petroni ed Enzo Quarto e infaticabili stampatori (da Alessandro Minuziano a Mario Cavalli). Arriviamo alla terza parte, ARTE, suddivisa in Pittura e scultura, con i grandi nomi di Corrado Giaquinto e Raffaele Armenise; Cinema, con il lavoro Da do da di Nico Cirasola, ritenuto il Fellini pugliese; Televisione, con i vari programmi e servizi mitologici (va ricordata la commedia Arrevò Pirro… e spicciò ‘a pàcchie del tarantino Bino Gargano); Pubblicità, con un saggio di Delio De Martino, il quale in Puglia mitica pubblicitaria evidenzia la pubblicità mitologica con gli importanti nomi di Gino Boccasile, Pino Pascali e Giuse Dimitri. Dulcis in fundo, si fa per dire, ecco l’ALBUM, un album a colori, con notizie e immagini relative ai teatri mitici pugliesi. Un libro grande e bello, un libro da collezione, soprattutto per chi sia solito fare delle consultazioni di carattere storico – letterario – artistico. Vi si trovano certamente fonti valide ed esaurienti. Esaurienti, sì, fino a un certo punto, consapevoli come siamo tutti che ogni lavoro di questo genere, per ampio che sia, non è mai esaustivo in modo assoluto. Suggestive le immagini create per i risguardi dal maestro Carlo Fusca. Grazia STELLA ELIA


LEGGE PROFESSIONALE

Regolamento 11 aprile 2013, n. 1

Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative

ni)

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IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE nella seduta dell’11 aprile 2013 Visto l’art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in materia di specializzazioni; Visto l’art. 29, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale il Consiglio dell’ordine organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s); Visto l’art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale il Consiglio nazionale forense istituisce e disciplina l’elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative; ADOTTA il seguente regolamento. Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina la istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Art. 2. Istituzione e aggiornamento dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative 1. È istituito l’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiorente rappresentative. 2. L’elenco è tenuto dal Consiglio nazionale forense, che ne cura l’aggiornamento costante. 3. L’elenco è pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it. Art. 3. Requisiti di iscrizione nell’elenco e criteri per il riconoscimento delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative 1. Sono riconosciute come maggiormente rappresentative dal Consiglio nazionale forense e iscritte nell’elenco di cui all’art. 2, le associazioni che: a) hanno uno statuto che preveda espressamente tra gli scopi dell’associazione la promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e l’aggiornamento nella materia di competenza; b) hanno un numero di iscritti significativo su base nazionale, tenuto conto del settore di interesse e sono presenti con una sede operativa in almeno la metà dei distretti di corte d’appello; c) hanno una sede nazionale ed un organismo che coordina le attività delle sedi dislocate su tutto il territorio nazionale; d) hanno un ordinamento interno a base democratica; e) assicurano l’offerta formativa nelle materie di competenza attraverso strutture organizzative e tecnicoscientifiche adeguate, dimostrando di aver organizzato, nell’anno precedente la richiesta di riconoscimento, significativa attività formativa nel settore di interesse; f) non hanno scopo di lucro e assicurano la gratuità delle attività formative, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione. Art. 4. Modalità di richiesta di inserimento nell’elenco 1. Le associazioni forensi specialistiche che intendano ottenere l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 2 devono: a) inviare la domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede amministrativa del Consiglio nazionale forense oppure tramite posta elettronica certificata all’apposita casella di posta elettronica indi-

cata dal sito istituzionale del Consiglio nazionale forense; b) allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento. Art. 5. Procedimento di iscrizione nell’elenco 1. Il Consiglio nazionale forense, ricevuta la richiesta di iscrizione, delibera con provvedimento motivato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda. 2. Nell’ambito del procedimento, il Consiglio nazionale forense valuta la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, e può richiedere integrazioni in via istruttoria, anche convocando i rappresentanti dell’associazione richiedente. 3. Con il provvedimento motivato di cui al comma 1, il Consiglio nazionale forense delibera: a) la iscrizione nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiorente rappresentative, oppure b) il rigetto della domanda. 4. Le associazioni forensi specialistiche le cui domande sono state rigettate possono presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di rigetto. 5. Almeno trenta giorni prima della scadenza del triennio dalla prima iscrizione e, successivamente, almeno sessanta giorni prima della scadenza di ciascun triennio, l’associazione iscritta nell’elenco ha l’onere di dimostrare la persistenza dei requisiti di cui all’art. 3, sulla scorta di idonea documentazione. Il Consiglio nazionale forense delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione. 6. Per quanto non espressamente previsto si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche. Art. 6. Vigilanza e revoca dell’iscrizione nell’elenco 1. Il Consiglio nazionale forense esercita la vigilanza sulla permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sulle attività formative; a tal fine può richiedere in qualsiasi momento informazioni e disporre controlli ispettivi. 2. Il Consiglio nazionale forense può, previa audizione dei rappresentanti dell’associazione e con provvedimento motivato, revocare la iscrizione nell’elenco qualora l’associazione forense specialistica perda uno dei requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento, ovvero non rispetti quanto previsto al c. 5 dell’art. 5 del presente regolamento. 3. L’associazione forense specialistica alla quale viene revocata l’iscrizione nell’elenco può presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di revoca. Art. 7.- Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell’apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it

Regolamento 19 aprile 2013, n. 2

Norme per le modalità di accesso allo Sportello del cittadino

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE nella seduta del 19 aprile 2013 Visti gli articoli 30, comma 1, 35 comma 1 lett. u) e 30, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Considerata la necessità di provvedere alla regolamentazione delle modalità di accesso allo Sportello per il cittadino; A D O T TA il seguente regolamento. Art. 1. Oggetto del regolamento e ambito di applicazione 1. I Consigli dell’Ordine provvedono, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, ad istituire e disciplinare lo Sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello». 2. Lo sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza. È altresì vietata l’informazione sui giudizi pendenti. Art. 2. Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati 1. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l’informazione e l’orientamento: a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso; b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell’incarico; c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico; d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione. Art. 3. Informazioni e orientamento per l’accesso alla giustizia 1. Per quanto concerne l’accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l’informazione e l’orientamento: a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall’ordinamento; b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza; c) in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato. 2. Il servizio avrà altresì ad oggetto l’informazione e l’orientamento: a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento di tali procedure. Art. 4. Accesso al servizio 1. Può accedere allo sportello chiunque necessiti di informazione e orientamento per

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la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia. 2. L’accesso allo sportello è gratuito. 3. Il servizio prestato dallo sportello viene reso nei locali del Consiglio dell’Ordine, nei giorni e nelle ore indicati dallo stesso e resi noti al pubblico con idonee modalità. 4. Al fine di usufruire del servizio, l’utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 5. Il Consiglio dell’Ordine non trattiene alcun documento fornito dall’utente e non redige alcun verbale in relazione al servizio prestato. Art. 5. Elenco dei professionisti iscritti allo sportello 1. Il servizio prestato dallo sportello viene reso da avvocati iscritti in un apposito elenco, tenuto dal Consiglio dell’Ordine a fini di organizzazione del servizio, al quale possono essere iscritti avvocati nell’ambito di materie di propria competenza, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con l’assolvimento dell’obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all’Albo. 2. L’elenco, ad uso interno del Consiglio, dovrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale e contenere l’indicazione dei settori di attività prevalente degli iscritti. 3. Ciascun avvocato potrà presentare domanda di iscrizione unicamente per l’elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, indicando le di materie di propria competenza per le quali intende prestare le attività per lo sportello. 4. All’avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto: a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l’incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento; b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento. 5. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l’attività di sportello. 6. Il Consiglio dell’Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle generalità degli iscritti nell’elenco di cui al comma 1, i soggetti nei cui confronti è stata resa l’attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell’oggetto dell’attività stessa. Art. 6. Violazione del regolamento 1. Il Consiglio dell’Ordine vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e del proprio. 2. Comporta l’esclusione dall’elenco: a) la mancata presenza dell’avvocato allo sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo; b) il rifiuto o l’omissione ingiustificati di prestare l’attività di sportello alla persona che accede al servizio; c) il venir meno dei requisiti di accesso all’elenco dei professionisti di cui all’art. 5, comma 1; d) la violazione dei divieti di cui all’art. 5, commi 4 e 5. Art. 7. Oneri 1. Gli oneri derivanti dall’espletamento delle attività dello sportello sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo ed elenco, nella misura fissata da ciascun Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 29, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell’apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it. 2. I Consigli dell’Ordine dovranno istituire lo Sportello per il cittadino entro e non oltre il 30 novembre


LEGGE PROFESSIONALE

UNA NUOVA IPOTESI DI REATO. PUÒ ESSERE SUPERATA LA SOGLIA DEL BENEFICIO DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Riforma forense: è reo chi copia all’esame di avvocato. Chi copia altrove, no. a legge 92/2012 (cd riforma Fornero) si occupa anche dei liberi professionisti titolari di partita IVA, con l’evidente finalità di contrastare l’abuso nel ricorso a tale forma di collaborazione, la quale oggi, troppo spesso, viene utilizzata per sottrarsi alla disciplina del lavoro subordinato ma anche, in qualche caso, per evitare l’applicazione della disciplina del contratto a progetto introdotta dal decreto legislativo 276 del 2003. Per alcune delle novità introdotte dall’attesa Riforma Forense l’allarme è stato immediato fra gli addetti ai lavori. Trattasi, ad esempio, di quanto disposto, ed ancora da regolamentarsi, in tema di specializzazioni, informazioni sull’esercizio della professione, assicurazione per la responsabilità derivante dall’attività e sistema previdenziale, ed altro ancora. Per altre disposizioni, invece, l’allarme è emerso con maggior ritardo, forse a causa del loro apparentemente minore e più graduato impatto sul sistema. Tale è il caso della disposizione introdotta nella Riforma con l’articolo 46, il quale disciplina l’Esame di Stato per l’accesso alla Professione. Al di là di statuizioni che in parte ricalcano quanto già contenuto nella previgente normativa, l’introduzione di una nuova ipotesi di reato per le violazioni della disciplina d’esame, occorse durante lo svolgimento delle prove scritte, rappresenta un caso quantomeno singolare. Prima di ogni valutazione circa la qualità, la legittimità e l’utilità effettiva dell’intervento legislativo, occorrerà richiamare brevissimamente i dati normativi. Dispone il citato art. 46, comma 7, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, che “Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali”. La disposizione, fin qui considerata, renderà senz’altro più difficile lo svolgimento delle prove scritte ove si consideri, com’è noto, che un buon codice corredato di un buon commento giurisprudenziale fornisce senza dubbio al candidato eccellente ed ampia base su cui lavorare in modo completo ed approfondito, anche su fattispecie rispetto alle quali gode di minore dimestichezza. Orbene, a far data della definitiva entrata in vigore della norma appena citata, ovvero a partire dal terzo anno dall’entrata in vigore della legge di riforma, giusta disposizione dell’articolo 49 che ne rinvia l’applicazione, la possibilità di consultare i soli testi di legge, non corredati di alcun commento, rappresenterà ulteriore scoglio per il superamento delle prove. Se è vero che la statuizione appare piuttosto severa, va contestualmente osservato che il medesimo meccanismo è attualmente già previsto per altri esami di Stato o concorsi pubblici, in ambito forense e giudiziario, quali quello per l’accesso alla Magistratura, la Notariato, alla Carriera Prefettizia o ancora al ruolo di Commissario nella Polizia di Stato. Sotto tale profilo, dunque, si deve quantomeno rilevare una certa parità ed equità nelle diverse discipline legislative e regolamentari in vigore. Decisivi dubbi desta, invece, la successiva previsione di cui al medesimo articolo, la quale introduce una nuova ipotesi di reato nel sistema penale. Il comma 9 ha previsto che “Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma 8”. Ed ancora, prosegue l’articolo, “Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni”. Inevitabile interrogarsi sul senso e sulla funzione dell’introdotta fattispecie astratta e, dunque, sull’effettiva necessità dell’istituzione di una nuova figura delittuosa nell’ordinamento. Innanzitutto, ove si giustificasse la nuova previsione attribuendole la funzione di colmare un vuoto normativo, pare che detto vuoto non sussista. Già in passato e fino ad oggi, infatti, ben si è potuto sanzionare penalmente il candidato che introduca del materiale documentale non autorizzato o con-

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UNA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO SENZA RAGIONE

della piena applicabilità delle citasentito, all’interno del luogo di te norme a casi concreti di candisvolgimento delle prove, punendo dati all’Esame di abilitazione alla altresì colui che a ciò cooperi, professione di avvocato, basti rifacendo ricorso ad ipotesi di reato cordare le univoche pronunce delgià prevista dalla Legge n. 475 del la giurisprudenza di legittimità in 1925. Quest’ultima, nel suo articotema, ed in particolare di Cassalo 1), prevede la pena della recluzione Penale, Sez. V, 24.09.2008, sione da tre mesi ad un anno per n. 36625, nonché Cassazione “chiunque in esami o concorsi, di MAXIME Penale, Sez. VI, 27.08.2010, n. prescritti o richiesti da autorità o MANZARI 32368. pubbliche amministrazioni per il Parrebbe, dunque, quantomeconferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, no superflua, se non inutile, una nuova ed per l'abilitazione all'insegnamento ed all'e- ulteriore previsione di delitto ove si considesercizio di una professione, per il rilascio di ri che, se mai si fosse voluto ulteriormente diplomi o patenti, presenta, come proprii, incidere in sede penale, sarebbe bastata l’edissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti ventuale elevazione dei limiti edittali della su tecnici e, in genere, lavori che siano opera di citata norma, piuttosto che l’elaborazione di altri”. Con l’aggravante della reclusione non una nuova fattispecie, con tutte le conseinferiore a sei mesi qualora l’intento sia con- guenze giuridiche e pratiche che ne conseguono. E ciò a cominciare dai problemi inseguito. Ove ciò non bastasse, l’articolo 2) della terpretativi di una disposizione la cui formustessa legge prevede la stessa pena per lazione già appare piuttosto infelice, e dei colui il quale mette a disposizione del candi- meccanismi di coordinamento con la diversa dato materiale non autorizzato, laddove si previsione della Legge 475/1925. Non sfuggirà, altresì, l’eccessiva gravità statuisce che “Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti di cui si è voluto dotare la portata della fattitecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui specie astratta, non soltanto in relazione alla all'articolo precedente, è punito a norma del- condotta materiale punita in sé considerata, la prima parte dello articolo stesso. È punito ma soprattutto rispetto a tante altre ipotesi a termine del capoverso del detto articolo se delittuose previste dal nostro codice penale l'aspirante consegua l'intento”.A conferma e dalle diverse leggi complementari, in con-

fronto con le quali il limite edittale massimo, qui previsto nella misura di tre anni, appare piuttosto elevato, consentendo in concreto al Giudicante di superare ampiamente la soglia di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, al di là di ogni prognosi positiva o negativa circa la personalità dell’imputato. Ciò che più colpisce, tuttavia, è che non sembra riscontrarsi previsione analoga in alcuna delle normative disciplinanti gli altri esami o concorsi nel settore forense, giudiziario ed amministrativo. Infatti, laddove per l’Esame di Avvocato si è voluto ricorrere alla sanzione penale, la quale è ontologicamente caratterizzata per struttura e finalità quale extrema ratio in qualunque ordinamento giuridico, tanto non si è ad oggi voluto disporre per altre affini procedure di selezione a carattere concorsuale, le quali meriterebbero altrettanta attenzione da parte del legislatore, anche sotto tale profilo, e che invece prevedono la mera esclusione del candidato che sia sorpreso nel possesso di testi o documenti di qualunque genere che non siano ammissibili in sede di esame. Ne discende una disparità di trattamento che non trova apparente ragione alcuna. Se infatti si usa la massima severità nel sanzionare il futuro avvocato che violi la disciplina d’esame, quali misure andrebbero adottate nei confronti di chi sarà chiamato a svolgere pubbliche funzioni giurisdizionali in nome dello Stato e del Popolo Italiano?

Adottati i regolamenti su elenco associazioni specialistiche e sportello del cittadino

La legge 247/12: un contenitore da riempire

Ministero della Giustizia: con la nuova disciplina la sostituzione di consiglieri territoriali dimissionari

ll’indomani della sua approvazione, i commentatori istituzionali hanno definito la nuova legge sull’ordinamento professionale forense un contenitore da riempire, una sorta di cornice all’interno della quale disegnare la professione del futuro. I regolamenti d’attuazione della L. 247/12 sono circa trentanove, di competenza del Ministero di Giustizia o del Consiglio Nazionale Forense o degli ordini territoriali. Ad oggi due sono i regolamenti adottati dal Consiglio Nazionale Forense, il primo (dell’11.4.2013) sull’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative e il secondo (del 19.4.2013) istitutivo dello Sportello del cittadino. Nel frattempo, gli ordini territoriali sono stati invitati a formulare osservazioni su formazione e aggiornamento e sui nuovi parametri previsti dall’art. 13 che disciplina conferimento dell’incarico e compenso nonché a partecipare, unitamente alle associazioni forensi, a partecipare all’incontro del 4 maggio scorso per discutere dello stato dell’arte sulla L. 247/12 in generale e, più nel particolare, su procedimento disciplinare, geografia giudiziaria e temi già regolamentati. Qualche perplessità è legittima sulle priorità individuate dal Consiglio Nazionale Forense: l’elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, il cui regolamento istitutivo appare una forzatura ove solo si consideri che non si conoscono le materie specialistiche né i criteri per individuarle (peraltro, le norme sembrano contenere elementi fortemente lesivi dei principi della libera concorrenza), e lo sportello del cittadino, la cui disciplina, sebbene fortemente alleggerita rispetto alla prima bozza del regolamento, sembra invadere le competenze al riguardo degli ordini territoriali e lascia presumere (soprattutto con riferimento agli artt. 2 e 3) una sorta di controllo preventivo sull’operato dell’avvocato al quale il cittadino, una volta acquisite le informazioni dallo “sportello”, vorrà e potrà rivolgersi. Dei parametri e della formazione continua sapremo

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presto, ma oggi forse nessuno ha posto l’accento o richiamato l’attenzione sul procedimento previsto dal terzo comma dell’art. 1 della L. 247/12 che, di fatto, disegna un preciso iter formativo per l’adozione dei regolamenti di attuazione della legge: “all’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della Giustizia……previo parere del Consiglio Nazionale Forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite dal almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF…”. Non sarebbe forse il caso di pretendere una qualche regola preventiva scritta per trattare argomenti di vitale importanza per la nostra professione? Qualcuno conosce tempi e modalità di ascolto dei COA territoriali o la compilazione assistita e guidata di questionari elettronici e precompilati (come su formazione e parametri) esaurisce abbondantemente l’attività di interlocuzione prevista dal terzo comma dell’art. 1? Se chiedi, se poni la questione, tanto a livello nazionale quanto a livello locale, più di uno fa spallucce. E si va avanti. Ma, mentre l’avvocatura istituzionale si affanna per i regolamenti, il Ministero di Giustizia, con un parere del 23 aprile scorso (prot. 1251/2013) di appena undici righe, smonta il sapiente lavoro del Consiglio Nazionale Forense in tema di applicazione, immediata o differita, delle norme della nuova legge. Il Ministero, in caso di dimissioni di un consigliere dell’ordine, ritiene applicabile la nuova disciplina con designazione del primo dei non eletti così come previsto al sesto comma dell’art. 28. Stesso principio dovrebbe valere nel nostro foro, chiamato a breve alle urne per l’elezione di quattro consiglieri: niente elezioni ma designazione dei primi quattro eletti. Situazione identica presso i COA di Rieti e Crotone. Dal Consiglio Nazionale Forense, che ritiene applicabili solo a far data dal 1.1.2015 le disposizioni (artt. 26-29) sui consigli degli ordini territoriali, stante la proroga di quelli in carica sino al 31.12.2014 (art. 65), al momento, nessuna notizia. Troppo impegnato nell’attività di attuazione della tanto cara legge n. 247 del 31.12.2012.

Elle.Pi.


IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO NEL VIGORE DELLA L. N. 92/2012

Una bussola per orientarsi LA RIFORMA FORNERO

arissime Colleghe e carissimi Colleghi, la recente L. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero) ha introdotto importanti modifiche all’impianto giuslavoristico del nostro ordinamento, cambiando norme processuali e sostanziali risalenti, in alcuni casi, a più di quarant’anni fa. Nonostante numerosi convegni e pregevoli pubblicazioni, ancor’oggi si fa un po’ di fatica a trovare l’orientamento in una riforma estremamente complessa nella forma e nei contenuti. Abbiamo pensato, così, di fornire a tutti Voi uno strumento di grande praticità, una piccola bussola, realizzando una serie di di “schemi” da ritagliare e conserENRICO vare o portare con sé, idonei a PETROSILLO costituire un pronto punto di riferimento per superare gli ostacoli derivanti dall’applicazione della nuova e nient’affatto lineare legge di riforma. Certamente, come per ogni esemplificazione, ogni schema potrebbe risultare non del tutto esaustivo e, quindi, raccomandiamo a tutti i dovuti approfondimenti. In questo numero: l’impudi gnazione stragiudiziale e il proFABIO CANDALICE cesso speciale di impugnazione del licenziamento. Nei prossimi numeri saranno esaminate le fattispecie di licenziamento e le nuove sanzioni introdotte dalla riforma Fornero (un vero ginepraio!).

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COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO

Se giusta causa o giustificato motivo soggettivo, far precedere dalla contestazione e richiamarne il testo nella lettera di recesso

Se giustificato motivo oggettivo, specificare subito e dettagliatamente i motivi (nel caso di datore di lavoro con più di 15 dipendenti, i motivi vanno specificati sin dalla lettera di intenzione di procedere al recesso e di richiesta del tentativo di conciliazione in DTL - art. 7 L. n. 604/1966)

IMPUGNAZIONE STRAGIUDIZIALE entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso Con un qualsiasi atto che manifesti la volontà del lavoratore di impugnare il recesso, a firma del lavoratore

Nel caso di licenziamento per GMO preceduto dal tentativo di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966, i 60 giorni decorrono dalla comunicazione con cui il datore di lavoro, al termine del detto tentativo, comunica l'effettiva risoluzione del rapporto di lavoro

IMPUGNAZIONE GIUDIZIALE entro 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale (1)

Deposito del ricorso ex art. 1, comma 48, L. 92/2012 innanzi al Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro

È possibile sempre la procedura cautelare ex art. 700 c.p.c.

RICORSO EX ART. 1, COMMA 48, L. n. 92/2012

(1) per i licenziamenti intimati prima del 18 luglio 2012, invece, resta fermo il termine di 270 giorni dall'impugnazione stragiudiziale; il procedimento speciale ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012, va osservato nelle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge (18 luglio 2012) anche se relative a licenziamenti precedenti.

(documenti in duplice copia)

Il Giudice fissa entro 40 gg. l'udienza di comparizione delle parti ed assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a 25 gg. prima dell'udienza, nonché un termine non inferiore a 5 gg. prima dell'udienza per la costituzione del convenuto (documenti in duplice copia); non possono essere proposte domande riconvenzionali o chiamate di terzo

UDIENZA DI COMPARIZIONE E DI DISCUSSIONE

All'udienza, il Giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva (che non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza dell'eventuale giudizio di opposizione) all'accoglimento o al rigetto della domanda

OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA (fase eventuale)

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro a pena di deca- denza, entro 30 gg. dalla notifica o dalla comunicazio- ne dell'ordinanza (immediatamente esecutiva)

Il Giudice fissa entro 60 gg. con decreto l'udienza di discussione assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a 10 gg. prima. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato dall'opponente all'opposto almeno 30 gg. prima della data fissata per la sua costituzione. La domanda riconvenzio- nale è ammessa solo se fondata su fatti costitutivi identici a quelli relativi al licenziamento, altrimenti viene separata

UDIENZA DI DISCUSSIONE

All'udienza, il Giudice, sentite le parti, procede ad istruire la causa e, all’esito, provvede all’accoglimento o al rigetto della domanda con sentenza provvisoriamente esecutiva

FASE DI IMPUGNAZIONE (RECLAMO)

Con reclamo depositato innanzi alla Corte d'Appello Sezione Lavoro a pena di decadenza, entro 30 gg. dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza (il termine lungo di 6 mesi dal deposito della sentenza per il reclamo in appello si applica solo se non vi è stata né notificazione, né comunicazione)

La Corte fissa entro 60 gg. con decreto l'udienza di discussione assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a 10 gg. prima. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato dall'opponente all'opposto almeno 30 gg. prima della data fissata per la sua costituzione

UDIENZA DI DISCUSSIONE

All'udienza, la Corte d'Appello può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La Corte, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione e provvede con sentenza provvisoriamente esecutiva all'accoglimento o al rigetto della domanda

✂ Bari, particolare di palazzo Fizzarotti al corso Vittorio Emanuele (da Melchiore V.A., Note storiche su Bari, Bari 2001, Levante editori)

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RICORSO PER CASSAZIONE

Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Cassazione a pena di decadenza entro 60 gg. dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza (il termine lungo di 6 mesi dal deposito della sentenza per il ricorso in Cassazione si applica solo se non vi è stata né notificazione, né comunicazione)

La S.C. fissa l'udienza di discussione entro 6 mesi e decide con sentenza. La sospensione dell’esecutività della sentenza di Appello non va richiesta alla Corte di Cassazione, ma alla Corte di Appello, che può sospendere se ci sono gravi motivi


Entrata in vigore la legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. del 26.1.2013 n. 22)

Le casse private hanno messo in sicurezza i conti passando al contributivo

La d isc ip l ina d e ll e p r o fe s sio ni Solo avvocati e veterinari non regola men t at e con il retributivo La distinzione fra gli albi tradizionali

Cassa Forense per il fattore demografico può ridurre le pensioni

guata alle finalita] dell’associazione. l 10 febbraio scorso è entrata in vigoI consulenti del lavoro li istituti di previdenza Alle dette associazioni è altresì affire la L. 14 gennaio 2013 n. 4 (pubbli(ENPALC) sono passati al privatizzati ex D.Lgs. data la formazione permanente dei procata in G.U. del 26 gennaio 2013 n. 22), contributivo con elevazione 509/94 sono stati costretti pri iscritti, nonchè il compito di adottare con la quale il legislatore ha inteso dell’età pensionabile a 70 andal governo uscente a riveun codice di condotta (art. 27 bis del disciplinare le professioni non regolani, contributo soggettivo al dere tutti i requisiti per il Codice del Consumo). Devono altresì mentate, e di recente il Ministero per lo 12% e quello integrativo dal pensionamento (età, paravigilare sulla condotta professionale dei Sviluppo economico ha pubblicato tutti i 2% al 4%. metri, aliquote, prestazioni loro associati, stabilendo le sanzioni modelli e le istruzioni per l'iscrizione di I giornalisti liberi professioecc.). L’accoppiata Montiderivanti dalla violazione del codice di di alle associazioni professionali. TOMMASO nisti (INPGI), non dipendenti, condotta. Fornero ha imposto conti in Più precisamente, la legge, in attua- PONTASSUGLIA FRANCESCO hanno scelto il contributivo Sempre in ossequio alla ratio della ordine per un arco temporazione dell’art. 117, terzo comma, della MAIONE con aliquote del 10% per il disciplina, il Ministero dello Sviluppo le di cinquant’anni. Ha preCostituzione e nel rispetto dei principi soggettivo e del 2% dell’inteEconomico pubblicherà sul proprio sito web un teso cioè l’equilibrio finandell’Unione europea in materia di concorrenza e grativo. elenco delle associazioni professionali che diziario per dieci lustri, senza poter condi liberta] di circolazione, disciplina le professioni Medici ed odontoiatri (ENPAM) si siderare il patrimonio accumulato, ma non organizzate in ordini o collegi, definendole chiarano di possedere queste caratteristiche. sono indirizzati verso un contributivo Tutto ciò evidentemente anche per consolo entrate (i contributi) e uscite (le come attività economiche anche organizzate, c.d. indiretto, per il quale il calcolo delle sentire agli utenti e agli stessi professionisti la pensioni). volte alla prestazione di servizi o di opere a favopensione di opera sulla base dei comconoscenza di elementi utili sugli organismi che, Per questo motivo la gran parte re di terzi, esercitabile abitualmente e prevalenpensi percepiti, ma ricostruiti in ragione tra gli altri, riuniscono gli operatori del mercato degli istituti di previdenza ha optato per temente mediante lavoro intellettuale. dei contributi versati. Dal 2018 potrandei servizi professionali. il contributivo, ossia quel sistema che Non è superfluo evidenziare che – per no andare in pensione a 68 anni; i conÉ opportuno chiarire che l’elenco ha una ficalcola la pensione sulla base di quanespressa dizione normativa – sono escluse le attributi minimi sono di 35 anni con 62 nalita] esclusivamente informativa e non un valoto effettivamente versato, abbandotivita] riservate per legge a soggetti iscritti in albi anni di età. re di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidanando quello retributivo che non tiene o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, Solo avvocati e veterinari hanno conto dei contributi versati ma considele professioni sanitarie e le attivita] e i mestieri bilita] da parte del Ministero dello Sviluppo Ecopreferito rimanere con il vecchio retrinomico, così come è del pari opportuno evidenra solo i redditi professionali dichiarati. artigianali, commerciali e di pubblico esercizio butivo. ziare che possono svolgere l’attivita] anche i proLa scelta è più che condivisibile. disciplinati da specifiche normative. Gli ultimi (ENPAV) potranno andare È evidente che le pensioni retributiCosì come già previsto in altri settori profes- fessionisti non iscritti ad alcuna associazione o in pensione di vecchiaia a 68 anni o a iscritti ad associazioni non presenti sul sito del ve, rapportate alle retribuzioni di un sionali, anche questa volta il legislatore precisa 62 con pensione di anzianità e con Ministero. Come meglio illustrato nella L. certo periodo (20, 30, 40 anni) prescinche la professione può essere esercitata in forcontributi soggettivi al 22%. La pensio4/2013, le associazioni possono anche (a deterdono dai contributi effettivamente verma individuale, in forma associata, societaria, ne per i veterinari si calcola sulla media minate condizioni) autorizzare i propri iscritti a sati e di conseguenza sono espressiocooperativa o nella forma del lavoro dipendente. dei migliori 35 anni di redditi professioutilizzare il riferimento all’associazione come ne di un sistema di calcolo iniquo. Per Anche per tali professioni non regolamentate nali marchio/attestato di qualita] dei propri servizi. fare un esempio tangibile, fino al 2001 si prevede l’attivazione di uno sportello di riferiCassa Forense, invece, pur volenDa quanto espresso emerge che grande rele pensioni degli avvocati erano calcomento per il cittadino consumatore, presso il do essere coerente con il passato risposabilità il legislatore attribuisce alle associalate in base alla media dei migliori 10 quale i committenti delle prestazioni professiomanendo ancorata al retributivo, ha zioni di cui all’elenco, le quali, quindi, sono chiaanni nell’ambito degli ultimi 15. Vi era nali possano rivolgersi in caso di contenzioso cercato di correggere il tiro consideranmate a un’azione di attuazione delle finalita] della la tendenza molto diffusa a concentracon i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27do per il calcolo della pensione tutto legge e ad un particolare impegno nei confronti re i maggiori redditi in tale ultimo arco ter del codice del consumo, nonche^ ottenere inl’arco della vita professionale. Inoltre, a dei consumatori e dei professionisti. Altro importemporale, con la conseguenza che formazioni relative all’attivita] professionale in gescadenza triennale, l’istituto di previtante aspetto è quello correlato all’adozione delCassa Forense pagava e paga ancora nerale e agli standard qualitativi da esse richiesti denza di via Ennio Quirino Visconti in le norme UNI e alla certificazione di conformità. pensioni molto “generose” rispetto ai agli iscritti. base alla struttura demografica della La certificazione da parte di un organismo contributi di fatto versati a danno dei Al fine di evitare facili equivoci il legislatore categoria potrà modificare l’aliquota più giovani. evidenzia che alle associazioni professionali so- terzo indipendente accreditato presso l’Ente nazionale di accreditamento indica che il singolo Al contributivo sono passati inge- dell’1,40% per la rivalutazione della no vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionista “certificato” raggiunge determinati gneri ed architetti. L’Inarcassa inoltre media reddituale. professionali relative a professioni organizzate Il che si traduce, considerando che standard previsti dalla norma tecnica. ha portato a 66 anni l’età pensionabile in ordini o collegi. l’età della gran parte degli iscritti agli Il Ministero dello Sviluppo Economico, anche e 35 il numero di anni di contributi miniInoltre, simmetricamente alla riserva – sulla ordini forensi è compresa tra i 32 e i 42 attraverso il proprio sito web, promuove mi. Le aliquote sono assestate al cui portata ed efficacia il dibattito è ancora acceanni, in una futura ulteriore riduzione l’informazione sull’adozione di norme tecniche 14,5% per il soggettivo e al 4% per l’inso – prevista dalla legge di riforma professionadelle pensioni. UNI relative alle attivita] professionali oggetto tegrativo. le, la L. 4/2013 prevede che ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2 (cioè soggetti iscritti in albi della legge. o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, professioni sanitarie e attivita] e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative), anche se iscritti alle associazioni professionali sopra richiamate, non e] consentito l’esercizio delle attivita] professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale. È evidente come il nodo cruciale della nuova disciplina sia proprio quello appena illustrato, i cui riflessi e la cui compatibilità con la disciplina della nostra professione meriteranno attenzione e vigilanza. Al fine di rendere il più chiaro possibile il rapporto con il consumatore, evitando così incertezze sul contenuto delle attività e sulle caratteristiche del servizio reso dal professionista, il legislatore ha previsto che chiunque svolga una delle professioni riconducibili alla legge in esame, sia tenuto a far espresso riferimento nel corso della propria attivita] e in particolare in ogni documento e nel rapporto scritto con il cliente, agli estremi della legge stessa. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori. Oltre al riferimento obbligatorio alla norma, la disciplina individua il ruolo delle associazioni professionali. Esse non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva (ad esempio, possono esistere piu] associazioni per la stessa attivita] professionale) ne^ scopo di lucro, ed hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. In ordine al ruolo svolto, le associazioni hanno il compito di garantire trasparenza delle attivita] e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa ade- Bari, primi anni del Novecento: corso Vittorio Emanuelee palazzo di Città (da Melchiore V.A., Note storiche su Bari, Bari 2001, Levante editori)

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I panni sporchi non si lavano più in famiglia LA VIOLENZA NELL’AMBITO DELLA SFERA PIÙ INTIMA DEI RAPPORTI PRIMARI

Fenomeno diffuso anche tra i ceti più agiati e le professioni socialmente più influenti

a violenza domestica si rivela un fenomeno trasversale che non necessariamente interessa fasce sociali economicamente e culturalmente più deboli, ben potendo gli aggressori appartenere a ceti economici particolarmente agiati e, contestualmente, rivestire professioni socialmente influenti. Si tratta di un fenomeno problematico che sta assumendo, sempre più, dimensioni allarmanti e che continua ad arrestare, indirettamente, la cultura dell’emancipazione femminile. A titolo esemplificativo, si ricordino i dati provenienti dall’Istat che, a partire dal 2006, ha condotto significative ricerche nazionali nel tentativo di monitorare il delicato fenomeno: gli episodi di violenza e maltrattamenti contro le donne italiane censiti all’interno e al di fuori del nucleo familiare si aggirano intorno ai sette milioni. La fascia d’età

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i maltrattamenti endofamiliari handenza, di un affresco desolante no costituito oggetto di attenzione della realtà contemporanea, la cui da parte del legislatore penale problematicità è aggravata dal consoltanto in tempi relativamente solidamento di atteggiamenti scarrecenti. In passato, infatti, la viosamente inclini a denunciare le lenza era uno strumento (latu sevizie subite da parte del partner sensu, legittimo) di affermazione debole. E difatti, il numero oscuro, della sopraffazione maschile: preossia quel fenomeno, noto alla valeva un orientamento giuridicaricerca criminologica, per cui esidi MARA mente retrogrado che, per l’apste una corposa discrasia tra il SCATIGNO * punto, tendeva a minimizzare la numero degli illeciti effettivamengravità degli abusi intrafamiliari te commessi che non viene a conoscenza dell’autorità giudiziaria e quello degradandoli a mero problema di risoluziorappresentato dall’ammontare dei reati che ne di conflitti privati, a conflitti che avrebberisulta da fonti ufficiali, rappresenta un dato ro dovuti essere stemperati nella discreziodi non trascurabile importanza specialmente ne delle sole mura domestiche. L’evoluzione in relazione alla categoria dei delitti in mate- culturale e il superamento di alcuni pericoloria sessuale che si consumano in ambito fa- si fondamentalismi in materia di costumi e di miliare essendo in queste ipotesi maggior- mansioni femminili, hanno contribuito ad afmente sentito da parte delle persone offese, frontare con maggiore coscienza giuridica il problema degli illeciti endofamiliari: in questa direzione può certamente collocarsi la L n. 154 del 2001 rubricata “Misure contro le violenza nelle relazioni familiari”, trattandosi di uno strumento volto a reprimere le condotte antigiuridiche che espongono a rischio l’integrità fisica o morale del coniuge o di altro convivente. Una legge che in presenza di una serie di condotte perpetrate sul familiare debole attraverso strategie umiliante e dolore (psicologicamente, fisicamente, moralmente ed economicamente) ammette una duplice tipologia di interventi operanti sia in ambito penale sia in ambito civile. Rispettivamente, l’art. 1 della L. n. 154/2001 ha introdotto le “misure penali”, contenute negli artt. 282 bis e 291 comma II bis c.p.p.; l’art. 2 della stessa legge ha inserito, nel libro I del Codice Civile, il Titolo IX rubricato “ordini di protezione contro gli abusi familiari” e contenente i nuovi artt. 324 bis e 324 ter. Complessivamente, nell’evoluzione legislativa italiana, gli strumenti di contrasto alla violenza di genere hanno tardato ad arrivare, il che evidenzia una linea evolutiva che

coppia ma anche in una disparità di dignità, rispetto, risorse e credibilità. Si tratta di un fenomeno endemico che concorre ad ampliare il divario tra quella che dovrebbe essere la rappresentazione sociale della donna emancipata (riconosciuta come soggetto di diritto sia al di fuori sia all’interno delle mura domestiche) e quello che è il (reale) quadro strutturale di consolidamento del dominio maschile che, inevitabilmente, si risolve nell’accentuazione formale della diseguaglianza di genere. “ (…) la violenza psicologica e fisica degli uomini sulle donne - dentro il matrimonio - era cosa da poveri o da ricchi, molto poveri e molto ricchi, in genere. Nel proletariato era una delle articolazioni del degrado umano e della privazione. Nei ricchissimi una sopraffazione, per così dire, codificata. Era come se ci fosse stato una specie di contratto di nozze in cui l’uomo con molto denaro che “acquistava” la moglie, in specie se acquistandola la sollevava da una più bassa condizione sociale, comprasse anche il diritto di tradirla, di picchiarla, di umiliarla, di lasciarla sola con le sue carte di credito e poi la sera prenderla a botte. Le donne erano state educate a sopportarlo: l’umiliazione domestica era il prezzo da pagare in cambio di un nuovo status sociale. (…) Da qualche anno e adesso in modo capillare la violenza non è più polarizzata nelle classi sociali estreme. È diffusa nella borghesia, fra i trentenni e quarantenni colti, autonomi, consapevoli. È violenza borghese. La subiscono donne giovani, cresciute e a volte nate all’indomani delle grandi battaglie per l’emancipazione e l’uguaglianza, donne che si suppone abbiano respirato tutta la vita un’aria di parità possibile, abbiano goduto degli stessi diritti dei loro compagni. Eppure. Il successo femminile nel lavoro è la prima causa di reazione maschile violenta e dopo, molto dopo e non sempre, di separazione. Quando il successo è estremo, quando la donna conquista con-

Bari, primi anni del Novecento: la casa del borgo nuovo con la lapide in onore di re Murat e a fianco il particolare) (da Melchiore V.A., Note storiche su Bari, Bari 2001, Levante editori)

maggiormente interessata è quella che intercorre tra i 16 e i 70 anni d’età. Sul genere di violenze subite, nel 70% dei casi si tratta di violenze fisiche e psicologiche, nel 40% di violenze sessuali, nel 15 % di episodi di stalking. Quasi sempre si tratta di un soggetto vicino alla vittima (marito, fidanzato, ex partner, vicino di casa ma anche datore di lavoro nel 7% dei casi): i partner, pertanto, risultano essere i responsabili della quota più elevata di tutte le forme di abusi fisici e non fino ad ora rilevati. Si tratta, con tutta evi-

aderente all’ASTAF (Associazione Nazionale Stampa Forense) Direttore Editoriale Francesco Maione Direttore Responsabile Luigi Pansini Vice Direttore Giovanni Cavalli Hanno collaborato:

Antonio Bellomo, Fabio Candalice, Salvatore D’Aluiso, Maxime Manzari, Michele Mascolo, Enrico Petrosillo, Tommaso Pontassuglia, Mara Scatigno, Pierluigi Vulcano

Iscritto al n. 379 del Registro dei giornali e periodici del Tribunale di Bari giusto Decreto Presidenziale del 16 agosto 1969 Sindacato Avvocati: tel./fax 080 5798198 www.sindacatoavvocatibari.it info@sindacatoavvocatibari.it avv.maione@tiscali.it Realizzato presso: LEVANTE EDITORI srl - Via Napoli 35 - BARI

il timore del disonore della vittimizzazione. Da qui, l’esigenza di riconoscere l’esistenza del fenomeno come problematica sociale onde consentirne l’affermazione sottoforma di questione di rilevanza pubblica non potendosi più permettere il declassamento degli abusi familiari in fattispecie di mero “affare privato” risolvibili senza l’intervento del diritto. Difatti, è proprio nella sfera più intima dei rapporti primari, la famiglia, il luogo in cui si registrano le peggiori tribolazioni femminili, troppo a lungo considerate una questione da comporsi esclusivamente tra le mura domestiche, vale a dire senza “indebite interferenze del diritto penale”. La famiglia, pertanto, non evidenzia solo un sistema di vincoli affettivi positivi quali la condivisione, il rispetto e l’amore, ma anche un sistema storicamente carico di affetti negativi quali la sopraffazione, la perversione, la prevaricazione fisica, psicologica, sociale, economica e sessuale. Se da un lato, da un punto di vista criminologico, essa costituisce lo spazio di protezione dal crimine, luogo di apprendimento di valori sociali, nonché l’ambiente primario di socializzazione, dall’altro lato l’istituto familiare può divenire patologico e, conseguentemente, trasformarsi nel luogo primario di consacrazione della distorsione del principio di parità tra i sessi. Gli abusi intrafamiliari, nelle loro varie declinazioni (violenza psicologica, violenza fisica, violenza economica e, non ultima, violenza sessuale) producono conseguenze nefaste sulla donna, se non addirittura più gravi rispetto a quelle conseguenti una violenza non domestica: indipendentemente dal livello di confidenza e di conoscenza acquisita con l’autore, la violenza, da chiunque commessa, resta un crimine di umiliazione, di sopraffazione e di soggiogazione destinato a procurare nella vittima consistenti fratture emotive e incisivi patimenti psico- fisici. Ed è il risultato di una poca elasticità sociale il fatto che

sconta, senz’altro, un ritardo culturale. Ragione per cui occorre continuare a promuovere iniziative di sensibilizzazione e di informazione che mirino a disincentivare le donne dal continuare a persistere in atteggiamenti riluttanti che si risolvono nel non denunciare le violenze subita. È, dunque, la sfera privata quella in cui si dispiega maggiormente la violenza maschile che si risolve non solo in un’alterazione brutale dei rapporti di potere tra i due sessi all’interno della

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dizioni di prestigio e di reddito superiori a quella del marito, la crisi della coppia è così frequente da apparire inevitabile. Gli uomini reagiscono in genere con una forma depressiva che si manifesta in reazioni violente, una specie di rabbia per il fatto di non essere all’altezza. È come se volessero ristabilire dentro le mura domestiche una condizione di superiorità e di potere venuta meno all’esterno.” Concita De Gregorio, Malamore, Milano, Oscar Mondadori, 2012).


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