N° 8 (II Quadrimestre 2008)

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Nella Pagina Sindacale

Accordo Andi - Ministero Salute

umbria www.andipg.it

GIORNATA ANDI UMBRIA ¥ 2008

L’ODONTOIATRIA AL SERVIZIO DELL’ORTODONZIA E VICEVERSA

Poste Italiane S.p.A. Spedizione in A.P. L. n. 46/2004 art 1 comma 1 (TAB ROC), numero progressivo periodicità AUT. DR/CBPA/CENTRO1 VALIDA DAL 30/03/2006

richiesti Crediti E.C.M. 649 N. evento 8027

Periodico d’informazione dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani Regione Umbria Aut. Trib. Terni N°13/05 del 23/12/2005

ANNO III N° 8

(II Quadrimestre 2008)

SESSIONE PER ASSISTENTI STUDIO ODONTOIATRICO Fondamenti di management odontoiatrico per lo studio dentistico moderno INCONTRO COMUNE CON MEDICI E ODONTOIATRI

27 settembre 2008 ¥ Perugia Golf Hotel Quattrotorri PERUGIA CONFERENCE CENTER

VIA CORCIANESE, 260 ¥ 06074 PERUGIA


27 Settembre 2008 - Perugia - Golf Hotel Quattrotorri

programma L’ODONTOIATRIA AL SERVIZIO DELL’ORTODONZIA E VICEVERSA programma per odontoiatri 08.30

iscrizione partecipanti

09.00

saluto delle autorit

09.15

Gianfranco Prada (Segretario Sindacale Nazionale ANDI) Nuovi adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.lgs. 81/08 (ex 626) e aggiornamenti sulle tematiche sindacali

10.00

Giuseppe Cozzani Ortodonzia al servizio della protesi

11.30

coffee break

Incontro comune medici e assistenti 11.45 Roberto Rosso Fondamenti di management odontoiatrico per lo studio dentistico moderno

13.00

lunch

14.00/15.10 Comunicazioni Roberto Giovannoni Nuovi orizzonti tecnologici in campo estetico: ortodonzia invisibile Manes Gravina Trattamento ortodontico intercettivo con dispositivi occluso-guide, nite guide, habit corrector 15.15

Gabriella Di Mambro Diagnosi-ancoraggio-trazione per il recupero dei denti inclusi

16.15

coffee break

16.30

Joseph Giordanetto Mini-viti in ortodonzia low friction

17.30

conclusione dei lavori


ANNO III - II QUADRIMESTRE 2008 - N° 8 PERIODICO QUADRIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI - UMBRIA

ANDI UMBRIA . Direttore Editoriale Ferruccio Saldi

Nella Pagina Sindacale

Accordo Andi - Ministero Salute

umbria www.andipg.it

L’ODONTOIATRIA AL SERVIZIO DELL’ORTODONZIA E VICEVERSA

richiesti Crediti E.C.M. N. evento 8027649

. Direttore Responsabile Antonio Montanari . Redazione Ezio Bertoldi Alessio Fabiani Claudia Giannoni Giovanni Maira Michele Mangiucca Maurizio Pelletti Ornella Tulli

Sommario

GIORNATA ANDI UMBRIA ¥ 2008

4 Giornata ANDI Umbria 2008 Periodico d’informazione dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani Regione Umbria Aut. Trib. Terni N°13/05 del 23/12/2005

ANNO III N° 8

(II Quadrimestre 2008)

SESSIONE PER ASSISTENTI STUDIO ODONTOIATRICO Fondamenti di management odontoiatrico per lo studio dentistico moderno INCONTRO COMUNE CON MEDICI E ODONTOIATRI

27 settembre 2008 ¥ Perugia Golf Hotel Quattrotorri PERUGIA CONFERENCE CENTER

VIA CORCIANESE, 260 ¥ 06074 PERUGIA

. Segreteria di Redazione e Pubblicità Studio Montanari Politi Via Brigata Garibaldi, 8 06034 Foligno (Pg) Tel. e Fax 0742.23731 e-mail: politi.ezio@aliceposta.it antonio.montanari@yahoo.it

5 Immaginare il futuro 6 Il mercato, le norme, la politica e l’odontoiatria libero professionale 8 Pagina Sindacale 10 Sabato 27 Settembre... tutti a Perugia 11 L’estate sta finendo...

. Tipografia Grafica Impaginazione Tipolitografia Sergio Recchioni Via A. Mollari, 12 - loc. Paciana 06034 Foligno (Pg) Tel. 0742.23214 Fax 0742.320196 tipografia@tipografiarecchioni.191.it cinzia@tipografiarecchioni.191.it

12 Guardia Odontoiatrica ANDI PG 14 Liberalizzazioni ed etica

ANDI UMBRIA Ringrazia gli sponsor: Dentex, Odontotecnico Persichetti, Eco Tech, Studio Barocci, Laboratorio NTO, Laboratorio Ortho Center, InTegrAlia, Revello, Softec, Smile Art.

16 Lesioni dentali non cariose: prevenzione e terapia 18 Quando il paziente non paga 22 Rubrica fiscale ANDI UMBRIA . Presidente Ferruccio Saldi . Vice Presidente Gaetano Palazzoli . Segretario Sindacale Ezio Politi . Segretario Culturale Fabio Filabbi . Tesoriere Antonio Montanari . Segretario Leonardo Cancelloni . Delegato Regionale al Consiglio di Presidenza Nazionale Michele Mangiucca

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Giornata Andi Umbria 2008 Gaetano Palazzoli Vice Presidente Andi Regione Umbria

gaetanopalazzoli@libero.it

Cari Colleghi, la prima cosa che mi viene spontanea nell’accingermi a presentare il secondo Evento Regionale ANDI UMBRIA, è rivolgere un sincero e caloroso ringraziamento a coloro che, sacrificando gran parte del loro tempo libero, lo hanno reso possibile. Quest’anno l’argomento scelto verrà svolto in una giornata da specialisti in ortodonzia, i quali ci faranno conoscere le attuali possibilità e potenzialità di una disciplina, resa sempre più dinamica dalla rapida evoluzione della ricerca clinica e dall’introduzione di nuovi materiali. L’importanza dell’ortodonzia nell’ambito di un trattamento riabilitativo è a tutti nota: basti pensare alla possibilità di poter posizionare in un punto ideale un pilastro protesico e alla possibilità di recuperarlo disincludendo un elemento incluso o estrudendo una radice, tanto per citare quelli più comuni. Queste manovre sono rese ancora più possibili e prevedibili con l’introduzione di ancoraggi mediante mini impianti, o con tecniche così dette “invisibili”, a mezzo delle quali è possibile eseguire trattamenti su pazienti che, occupando determinate posizioni sociali, non potrebbero essere con trattati con tecniche tradizionali. Ecco quindi che l’ortodonzia sfrutta al massimo i risultati della ricerca in altri campi (vedi conservativa, implantologia, ecc…), ma poi è pronta a restituire tutto, quando se ne faccia richiesta; per questo è naturale definire l’argomento di questo incontro di grande attualità nella routine terapeutica dei nostri studi. Voglio ancora aggiungere di non dimenticare che un trattamento ortodontico può variare radicalmente i rapporti occlusali senza intaccare il tessuto dentale; tutto ciò deve incutere grande rispetto per questa disciplina che, è vero, può e deve essere praticata dagli ortodontisti che conoscono perfettamente le meccaniche e le tecniche delle strutture che vengono applicate, ma che dai non ortodontisti, deve comunque essere conosciuta per servirsene nel corso di un piano di trattamento. Tutto ciò è ampiamente sufficiente a rendere la giornata di grande interesse, ma gli organizzatori, a dimostrazione della loro esperienza, hanno voluto inserire anche una parte dedicata ad altri due aspetti non meno importanti della nostra professione: uno riguardante alcuni aggiornamenti di carattere sindacale, l’altro coinvolgente le nostre assistenti. L’accuratezza e la completezza delle tematiche non possono che incuriosire e interessare tutti gli addetti ai lavori, pertanto non mi resta che darvi appuntamento per il 27 settembre.

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Immaginare il futuro Gerardo Ghetti Tesoriere Nazionale Andi

Se è impossibile poter prevedere il proprio futuro, può essere invece bello poterlo immaginare, magari alla stregua della famosa canzone di John Lennon. Proviamo perciò, seppur con tutti i limiti annessi e connessi, ad immaginare il futuro dell’odontoiatria italiana alla luce di tutto quanto sta accadendo in questi ultimi tempi. In un mondo che sta rapidamente mutando anche l’odontoiatria non è da meno a sta vivendo anche la sua globalizzazione rappresentata dal fenomeno del turismo odontoiatrico. Ciò avviene in una situazione congiunturale ahimè per noi (occidentali) sfavorevole, in un sistema che si basa su tutele sociali assai onerose e per giunta in un quadro demografico disorientante. Davvero non c’è più trippa per i gatti ed anche la nostra attività ne risente e la spesa per le cure odontoiatriche non è più prioritaria come prima. In un quadro generale mutato i pazienti sono assai più oculati nelle loro scelte e questo può essere anche un bene, ma sono anche più prudenti nell’affrontare terapie complesse e di riflesso più onerose ricercando perciò approcci differenti, anche all’estero. E’ doveroso perciò immaginare un diverso futuro per l’odontoiatria, un futuro che deve riguardare l’intera “governance” della professione essendo strettamente correlato alle realtà emergenti quali i fondi sanitari e le assicurazioni come pure alla formazione, al contenzioso medico-legale, all’accesso al clopd, alle ipotizzate nuove professioni sanitarie. La criticità più grave è certamente quella dei fondi sanitari poiché il decreto Turco prevede per essi l’obbligo di spendere il 20% delle risorse per prestazioni odontoiatriche e per i non autosufficienti se si vogliono mantenere i consistenti vantaggi fiscali. Di fatto i fondi sanitari potrebbero, nel lasso di un breve periodo, interessare 5 milioni di lavoratori e potenzialmente anche i loro familiari attraverso i rinnovi contrattuali. Potremmo essere di fronte ad una modifica di flussi molto rilevante, una specie di migrazione biblica dai nostri studi verso realtà più organizzate e di fatto più idonee per intercettarla. Non possiamo certamente immaginare un futuro simile e dobbiamo agire proattivamente per evitare danni irreversibili per il sistema degli studi odontoiatrici monoprofessionali sul quale si basa la gran parte della nostra professione. Dobbiamo viceversa immaginare un futuro tarato sulle nostre necessità e sui nostri bisogni, ma non possiamo farlo se continuiamo a non prendere atto che, piaccia o no, il “mercato” esiste anche nell’odontoiatria e che il pedissequo ed insistente richiamo alla sola etica e deontologia è espressione di un vuoto propositivo e di fatto una ammissione di resa. E’ fuori di dubbio che scenari nuovi e problemi nuovi richiedono nuovi approcci e nuove risposte, meglio ancora se si è uniti e coesi. Non resta che aprire le menti e darsi una mossa!!!


Il mercato, le norme, la politica e l’odontoiatria libero professionale. Che futuro ipotizzare? Michele Mangiucca Delegato al Consiglio di Presidenza Nazionale

michelemangiucca@tin.it

Non può che essere definito un vero successo quello ottenuto dalla serata organizzata dalla Sezione Provinciale di Terni il 24 Giugno scorso. Avere quasi cinquanta dentisti riuniti, in una afosa serata estiva, a parlare non di impianti o di zirconio, ma di politica associativa era un evento impensabile qualche tempo fa. Gli scenari in cui ci muoviamo sono però cambiati e le incertezze e le preoccupazioni che accomunano ormai il dentista navigato che vede qualche buco in più nella sua agenda e il giovane odontoiatra indeciso tra l’aprire un suo studio o cercare una collaborazione, suggeriscono di esserci quando si parla di futuro della professione. L’esperimento di Andi Terni era di coinvolgere in questa iniziativa non solo i “cugini” perugini, ma anche colleghi di realtà Andi vicine ed accanto quindi a Gianni Genovesi Presidente Andi Perugia, hanno portato il loro contributo di idee i componenti di una delegazione di Andi Roma guidata dal Presidente Carlo Ghirlanda e Mauro Rocchetti dirigente di Andi Viterbo nonché componente dell’Esecutivo Nazionale. Andrea Vena ha tenuto le fila del dibattito moderando i numerosi interventi dei presenti sicuramente sti-


molati dalla relazione introduttiva di Carlo Ghirlanda che ha messo l’accento sulle nuove “condizioni” in cui la libera professione è costretta e che sono determinate da molteplici fattori: il nuovo atteggiamento della Politica che pare aver deciso di intervenire sui “costi” dell’odontoiatria con l’applicazione di nuove norme e regolamenti; l’economia e le risorse in contrazione contrapposte alla fiscalità in aumento; le nuove figure imprenditoriali attive nel settore vedi i terzi paganti e i Franchising; la diminuzione e modifica delle patologie odontoiatriche, nonchè le richieste del paziente ormai attento al Mauro Rocchetti costo, ma anche alla qualità. Interessante l’intervento di Gianni Genovesi che ha mostrato i dati di una sua indagine statistica sul grado di “coscienza del problema” di un gruppo campione di dentisti perugini. Mauro Rocchetti, infine, concludendo la serata, ha ribadito che di fronte a questo cambiamento della realtà socio economica, ma anche etica,in termini di priorità di valori consumistici, l’Andi deve valorizzare sempre di più la sua identità di Network al servizio degli iscritti,ma sempre salvaguardando i valori irrinunciabili che caratterizzano la libera professione, a partire dal rapporto con il paziente. Non adeguata è stata invece la partecipazione alla cena che ha seguito la riunione; evidentemente i nuovi scenari a cui abbiamo fatto riferimento, costringono anche ad adeguarsi a dei parametri estetici che sconsigliano, soprattutto prima dell’esibizione estiva, una sana e goliardica mangiata!


Pagina Sindacale

Ministero della Salute e Andi siglato l’accordo Ezio Politi Segretario Sindacale Regionale Andi Umbria

politi.ezio@aliceposta.it

Venerdi' 25 luglio, presso l'Hilton Airport Hotel di Roma-Fiumicino, si è riunito in seduta congiunta il Consiglio di Presidenza e la Commissione Sindacale Nazionale con la partecipazione del Prof. Enrico Gherlone nelle vesti di referente ministeriale per l'area odontoiatrica. Il punto focale dell'incontro è stato il contenuto dell'Accordo di collaborazione "Odontoiatria Sociale, da realizzarsi tra il Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali e le due Associazioni di categoria ANDI e OCI (Associazione Odontoiatri Cattolici Italiani). Il fine di tale accordo sarà quello di favorire l'accesso alle cure odontoiatriche per particolari categorie svantaggiate, come soggetti con un reddito ISEE al momento individuato fino a 8000 euro, e donne in stato di gravidanza. Le prestazioni soggette ed onorario di riferimento sono le seguenti: 1. visita odontoiatrica, ablazione del tartaro e insegnamento igene orale euro 80,00 2. sigillatura dei solchi molari e premolari euro 25,00 3. estrazione di elemento dentario compromesso euro 60,00 4. protesi parziale con ganci (per arcata) euro 550,00 5. protesi totale (per arcata) euro 800,00 Si precisa che l'Accordo stesso sarà assolutamente su base volontaria per il singolo odontoiatra aderente sperimentale per due anni e conunque individualmente e associativamente revocabile. L'incontro, decisamente interessante, ha messo in evidenza la disponibilità del Prof. Gherlone a recepire nell'immediato alcuni emendamenti da inserire nel testo definitivo dell'Accordo, nonchè l'impegno a valutare le varie realtà e problematiche regionali su futuri tavoli di lavoro. A favore dei contenuti dell'Accordo si è anche espresso il giorno dopo e a larga maggioranza il Consiglio Nazionale ANDI e conseguentemente il 29 Luglio, Il Professor Gherlone (a sin.) con il Presidente Callioni presso la sede del Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali, è stato sottoscritto l'Accordo da ANDI e OCI rispettivamente nelle persone del Dottor Roberto Callioni e del Dottor Franco Condò al Sottosegretario di Stato Prof. Ferruccio Fazio la sigla per conto del Ministero. E' stata prevista,inoltre, per Settembre, una conferenza stampa volta ad illustrare in maniera completa i contenuti dell'Accordo. Sono stati anche previsti futuri incontri con il ministero su importanti tematiche quali Fondi Integrativi, Commissione Ministeriale per l'Odontoiatria legale, E.C.M. ed altro.


RINNOVO DEL C.C.N.L. DEI DIPENDENTI Martedì 29 Luglio è stato firmato il Nuovo Contratto Collettivo Nazionale dei dipendenti degli studi professionali. Essendo la decorrenza economica dal 1 maggio 2008 si è stabilito che con la busta paga del mese di luglio verranno erogati gli arretrati delle mensilità precedenti ( maggio, giugno e 14) con l'assorbimento dell'eventuale indennità di vacanza contrattuale corrisposta fino a concorrenza della stessa. Tra gli altri punti previsti dall'accordo: nessun obbligo di pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale (il precedente contratto era scaduto il 30 settembre 2007), riconoscimento del ruolo di ANDI nella formazione e nell'aggiornamento sulla sicurezza dei dipendenti in base al nuovo Decreto legislativo 81/08, recepimento del Mansionario dell'Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) registrato al Ministero del Lavoro, blocco della nomina del Rappresentande Sindacale Unitario (RSU) negli studi di piccole dimensioni. POLIZZE E CONVENZIONAMENTI ESCLUSIVAMENTE ANDI Nell'ultimo mese, alcune Assicurazioni hanno presentato al Consiglio Regionale convenzioni esclusivamente per soci ANDI, che prevedono notevoli agevolazioni tariffarie per la copertura assicurativa nel settore RC auto, infortuni, ecc. Una volta accertata la miglior offerta, verrà garantito a ciascun socio la possibilità di essere contattato da parte dell'assicurazione prescelta. STRUMENTI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ Sollecitato da diversi soci, torno rapidamente e in maniera sintetica su questo argomento. Di fatto questo Governo ha abrogato le disposizioni sulla Tracciabilità dei pagamenti dei professionisti introdotte dal Decreto Bersani-Visco ed il tutto può essere riassunto in 4 punti. 1) Nessun obbligo per il professionista, anche nella forma associata, di tenere un conto corrente bancario o postale dedicato, anche se non in via esclusiva, ai compensi e alle spese relative all'attività. 2) Il professionista fino a 12.500 euro può essere pagato in contanti o con assegni (bancari o postali) trasferibili o con assegni (bancari o postali ) non trasferibili. Oltre i 12.500 euro gli assegni devono essere non trsferibili. 3) Per gli assegni in forma libera cade l'obbligo di indicare il codice fiscale del girante, mentre resta l'imposta di bollo di 1.50 euro. 4) Per quanto riguarda i libretti di deposito bancari o postali al portatore il saldo massimo consentito è 12.500 euro. LIBRO UNICO DEL LAVORO Con il Decreto legge N° 112 del 25 Giugno 2008 viene istituito il "Libro Unico Del Lavoro" da compilare entro il 16 di ogni mese e vengono abrogati il libro matricola e il libro paga. La consegna della vecchia busta paga verrà sostituita con la consegna della copia di un foglio del libro unico. L'attuazione della norma è demandata ad un decreto del Ministero del Lavoro che dovrà essere emanato entro 30 giorni. Sono state fissate anche le sanzioni pecunarie/amministrative in caso di violazioni delle nuove disposizioni: - da 500 a 2500 euro per chi non predispone il Libro Unico - da 200 a 2000 euro per chi non esibisce il Libro Unico agli Organi di Vigilanza. - da 250 a 2000 euro per i consulenti del lavoro /commercialisti che non esibiscono entra 15 giorni agli Organi di Vigilanza i documenti in loro possesso. - la sanzione per i recidivi varia da 500 a 3000 euro.


Sabato 27 Settembre... tutti a Perugia... Fabio Filabbi Segretario Culturale Regionale Andi Umbria

fabio.filabbi@libero.it

Oggi sempre di più c’è la tendenza a costituire studi associati, per mille motivi, da quelli economici fino alla ricerca di una migliore qualità della vita da parte di noi operatori. Ma alla base c’è la necessità di offrire prestazioni di qualità per i nostri pazienti che sono, non lo dimentichiamo mai, i protagonisti del nostro lavoro. La giornata Andi Umbria di sabato 27 settembre è stata pensata proprio in questa ottica: collaborazione tra dentista generico e ortodontista, pianificazione scrupolosa e scientifica di ogni caso clinico. Se ci mettiamo la relazione comune che terremo con le assistenti sul management per lo studio moderno trovo tutto di grande interesse e attualità. Dal sindacale nazionale, inoltre, verranno a dirci le ultime novità per quanto concerne la nostra attività, altro motivo che la rende un’ occasione impedibile per stare insieme. Prima di salutarvi volevo suggerirvi l’appuntamento che si terrà il13 settembre a Terni dalle 8,30 alle 14,00 presso la sala dell’ordine dei medici con il dott. Tiziano Testori “sull’estetica in implantologia”. A questo punto del mio mandato sento la necessità di ringraziare Claudia Giannoni e Roberto Del Rosso che in questi due anni hanno lavorato con razionalità, efficienza e con una carica umana che ha reso il nostro lavoro piacevole e ha fatto fare passi avanti alla collaborazione tra le due province umbre, tanto da favorire un interscambio dei soci Andi Umbria negli appuntamenti culturali. Ci vediamo a Perugia all’hotel Quattro Torri il 27 mattina, cordiali saluti.

LABORATORIO ODONTOPROTESICO GIUSEPPE PERSICHETTI Via Spineta, 6 – Tel 368-437949 - 06054 FRATTA TODINA PG

ORTODONZIA MOBILE - FUNZIONALE - FISSA

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L’estate sta finendo... Roberto Del Rosso Segretario Culturale Andi Terni

robydelrosso@fastwebnet.it

L’estate sta finendo... e la sezione ANDI di Terni è già pronta con i suoi corsi di aggiornamento professionale. Vorrei spendere qualche parola sui corsi in diretta via satellite (80.00 euro + iva per i soci ANDI) che stanno ottenendo un notevole successo. Questi incontri, tutti accreditati ECM, hanno sorpreso tutti noi non tanto per l'ottimo livello culturale dei corsi, prevedibile visto il grande spessore dei relatori, ma soprattutto per la qualità delle immagini e per la facilità con cui si riesce a seguire ed ad interagire con i relatori. Io credo che l'aggiornamento nel prossimo futuro andrà sempre più verso questa tipologia di corsi. Oltre a quelli via satellite (Sala Ordine dei Medici) è già in programma per sabato 20 settembre un "corso tradizionale" dal titolo "l'estetica degli anteriori in implantologia", accreditato ECM con il dott. Francesco Damiani, noto cultore della disciplina implantologica, tenuto nella sala del nostro ordine professionale in via Bramante." Sabato 13 settembre ore 8,30 - 14,00 (5 crediti ECM) "l'estetica in implantologia" dott. Tiziano Testori (diretta via satellite) Sabato 20 settembre ore 9,00 - 18,00 (ECM in accreditamento) "l'estetica degli anteriori in implantologia" dott. Francesco Damiani Lunedì 22 settembre ore 18,00 - 21,00 (3 crediti ECM) "la progettazione e la realizzazione protesica guidata in chirurgia e protesi implantare" dott. Umberto Pratella Lunedì 13 ottobre ore 18,00 - 21,00 (3 crediti ECM) "terapia parodontale rigenerativa" dott. Pier Paolo Cortellini e prof. Maurizio Tonetti Sabato 18 ottobre ore 8,30 - 14,00 (5 crediti ECM) "la ricostruzione in composito dei denti posteriori trattati endodonticamente" prof. Francesco Mangani Sabato 25 ottobre ore 8,30 - 14,00 (5 crediti ECM) "la chirurgia parodontale nel paziente protesico" dott. Alberto Fonzar Lunedì 10 novembre ore 18,00 - 21,00 (3 crediti ECM) "il restauro adesivo degli elementi posteriori trattati endodonticamente" prof Francesco Mangani e dott Fabio Toffenetti Ai corsi è possibile iscriversi inviando a DENTEX ITALIA, via Palazzina 101/f, 01100 Viterbo, almeno tre giorni prima dell'evento, un assegno di 96 euro (80 euro + iva) intestato a GDS Communications srl, non trasferibile.


Guardia Odontoiatrica ANDI Perugia Giovanni Battista Genovesi Presidente ANDI Pg

dottgenovesi@katamail.com

Con il 1 luglio è stato attivato nella provincia di Perugia il servizio di Guardia Odontoiatrica (GO) festiva e prefestiva. L’organizzazione della GO ha comportato un notevole impegno; sono state individuate tre macroaree (corrispondenti alle tre ASL della Provincia) onde facilitare l’accesso degli utenti al servizio senza doversi sottoporre a lunghi spostamenti con i propri mezzi, considerata anche l’estesa superficie territoriale della Provincia. Per coprire i turni della GO nelle tre Zone sono stati impiegati circa settanta colleghi che si sono resi disponibili per la realizzazione del suddetto servizio. Nel mese di giugno si è dato il via alla pubblicizzazione dell’iniziativa ANDI: è stata organizzata una con-


ferenza stampa, sono stati trasmesse interviste da Rai 3 e da altre Tv locali; sono stati pubblicati articoli sulla stampa locale; infine alcune testate giornalistiche locali ogni fine settimana nelle loro rubriche di utilità propongono i numeri telefonici della GO. Allo stesso modo si è cercato di far conoscere ai cittadini l’iniziativa inviando a tutte le Farmacie e Parafarmacie della Provincia, a tutti i Medici di Famiglia e a tutti i Pediatri di Famiglia, materiale come locandine e cartelli da poter esporre nella propria sede lavorativa e biglietti promemoria per informare il maggior numero possibile di concittadini. In totale nell’operazione di “mailing” sono stati inviati circa mille plichi del materiale opportunamente predisposto. Le prime reazioni da parte di coloro che hanno preso visione e conoscenza dell’iniziativa sono state positive, se non entusiaste in quanto da tempo si avvertiva la necessità di avere un riferimento per il fine settimana, colmando così una lacuna dell’assistenza specifica per le terapie urgenti odontoiatriche. Dal punto di vista tecnico e pratico i primi dati relativi al servizio, vedono una richiesta di prestazioni che di settimana in settimana sta aumentando proporzionalmente alla diffusione dell’informazione; le stesse richieste di informazione sul servizio della GO giunte al numero ANDI 331 9062461 (attivo dalle 9,00 alle 20,00 di tutti i giorni) sono sempre più numerose. Da un primo controllo sul territorio provinciale si è purtroppo constatato che non tutte le Farmacie a cui era stato cortesemente chiesto di esporre il cartello informativo, hanno risposto al nostro invito; con tenacia è stato nuovamente inviato a tutte le Farmacie il cartello e un rinnovato invito ad esibirlo in maniera ben visibile sulla vetrina della propria attività. In contemporanea a tale spedizione si è inoltre provveduto ad inviare a tutte le attività ricettive della provincia (alberghi, residenze d’epoca, agriturismi, campeggi….) una lettera di presentazione del servizio della GO ed un cartello espositivo per informare in caso di necessità gli Ospiti presenti nelle loro strutture (si tratta di circa 600 attività ricettive). Altri correttivi, se utili e necessari, verranno apportati al progetto ed in tal senso giungeranno graditi i suggerimenti di colleghi ed utenti; infatti i principali obiettivi sono il successo di tale iniziativa, la soddisfazione dell’utenza che si rivolgerà agli studi dei soci ANDI aderenti, e la sempre maggiore visibilità della libera professione odontoiatrica. Ormai è tempo di pensare al prossimo anno 2009, per cui tutti i Colleghi Soci ANDI della Provincia di Perugia sono invitati a confermare e/o dare la loro adesione per poter predisporre il “Planning di GO 2009”.


Liberalizzazioni ed etica: incompatibile compatibilità? Andrea Donati Presidente C.A.O. OMCeO Pg

andrea.donati@libero.it

Tra i provvedimenti approvati nella passata legislatura, quello che indubbiamente ha inciso più profondamente sulla professione è stata la ben nota legge Visco-Bersani. Partita con l’intento di creare liberalizzazioni, e quindi concorrenza ed abbassamento dei prezzi a favore degli utenti, ha avuto il non trascurabile limite di essere stata emanata frettolosamente. Il risultato è stato una legge “calderone”, per nulla attenta alle diverse sensibilità e peculiarità che distinguono talune professioni dalle altre, e, soprattutto, talune attività “autonome” dalle altre. L’abolizione dei minimi tariffari, ad esempio, voleva raggiungere il non trascurabile scopo di creare maggior concorrenza, tentando di abbattere “presunte” lobby e sciogliere legacci, favorendo un più aperto e libero rapporto tra cittadino ed “esercente”. Ma ciò che può andar bene per la vendita di un detersivo, può essere assai pericoloso se si entra nel campo della salute. In odontoiatria i minimi tariffari (in vigore dal 1992 e mai rivisti) erano già considerati dai più comunque troppo bassi per essere attendibili (anche se una ricerca interna, proprio di ANDI Perugia, aveva messo in luce come non pochi colleghi, nel non lontano 2003, veleggiassero proprio attorno ad alcune di queste cifre). Nonostante ciò essi garantivano, se non sicuramente la qualità, almeno una base tariffaria da cui partire, un punto fermo grazie al quale proprio la differenza di qualità fungeva da discrimine tra un professionista e l’altro. Tolti questi minimi (e grazie anche all’aria che tira, tra pletora, convenzioni, e offensiva delle istituzioni alla ricerca della promozione di un servizio pubblico non complementare ma concorrenziale) si rischia di assistere ad una improvvida corsa al ribasso, il cui obiettivo sarà solo il praticare la tariffa più appetibile, in barba alla qualità della prestazione, degli strumenti e dei materiali, ed in definitiva alla sicurezza degli utenti. Tutto ciò si lega alla (presunta) liberalizzazione dell’informazione. Pur con qualche isolato distinguo l’interpretazione della legge pareva chiara (tanto che al plenum dei Presidenti di Ordine e CAO del dicembre 2006, nato per varare il nuovo Codice Deontologico è stato più volte ribadito e sottolineato): consentire la pubblicizzazione di alcune ulteriori informazioni riguardanti le attività professionali, mantenendo però inalterato il quadro normativo in vigore (che per la sanità, lo ricordiamo, voleva dire 175/92, “tutto è vietato se non esplicitamente consentito”). Improvvisamente a Gennaio, a seguito di una sentenza della Cassazione (che incidentalmente ha sfiorato il problema), è scaturita una ondata di letture ed interpretazioni sempre più liberiste e permissive fino a giungere alla attuale, in cui, fermi restando i contenuti dell’informazione (corretti, veritieri e trasparenti), ogni mezzo di diffusione è considerato più o meno lecito. Certo la legge non dice proprio questo, né ci si è sognato, per carità, di chiedere lumi proprio agli estensori della stessa. Ma si sa: partorito un disegno legislativo, esso, come un golem, prende vita e cresce fuori dal controllo e, forse, dalle intenzioni del proprio creatore (altro esempio, la normativa sulle autorizzazioni). Non dimentichiamo poi, nella stessa legge, la ciliegina sulla torta: la possibilità, data a società di persone, di fornire servizi professionali, cioè, in soldoni, aprire strutture mediche ed odontoiatriche (e gli abu-


sivi ringraziano)!. La volontà celata o palese che sta dietro a tutto ciò non può che saltare all’occhio: via i privilegi (?) via le caste (??) in una rincorsa alla mercificazione della professione ben lungi dai principi etici e deontologici che un sanitario si è impegnato a rispettare e ad applicare. I temuti manifesti 6 x 8 hanno iniziato a far la loro comparsa nelle grandi città (le foto sono state prese

nella ormai tappezzata metropolitana milanese) così come i franchising tutto compreso e chiavi in mano. Presto, ne son convinto, assisteremo anche nel nostro settore ai tre per due, alle rottamazioni di vecchie otturazioni e protesi, alle sedute di igiene in promozione “…ma solo per questa settimana!” e chissà a che altro (la fantasia, almeno in questo, non ci manca), in barba al decoro della professione, termine desueto, inutile ed attivamente contrastato da chi vuole togliere agli Ordini professionali quel poco di controllo che ancora possedevano.

Ultim’ora (ovvero quando la realtà supera la fantasia): quanto avete sinora letto è stato scritto un paio di mesi fa; in attesa di pubblicazione le novità non si sono certo fatte attendere. E’ giunta all’attenzione dell’Ordine, appena pochi giorni or sono (siamo a Luglio), una bella pubblicità di uno studio dentistico, apparsa su una tovaglietta di una sagra locale, mentre vi è notizia, non verificata ma sufficientemente attendibile, di un collega che offre “per tutto il mese di Luglio” sedute di igiene orale gratuite. Certo, si dirà che molti giovani neolaureati, con pochi spazi e poca clientela, avvezzi ad un consumismo, e alla pubblicità che lo accompagna, libero e senza gioghi, forse meno “sensibili” al sempre meno invocato rispetto della professione, sono magari più propensi a ricercare forme di pubblicizzazione della propria attività non proprio canoniche. Tuttavia…già tuttavia. Esiste pur sempre un Codice Deontologico ed uno spirito, un’ideale che ne ispira i dettami e dovrebbe continuare guidare i nostri comportamenti. La pubblicità incriminata è al vaglio della Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine, che valuterà se e come intervenire (in epoca di liberismi e permissivismi la Commissione continua a lavorare e, purtroppo, a comminare sanzioni che giungono a contemplare anche mesi di sospensione). Ma la repressione dovrebbe essere l’ultimo dei mezzi: siamo e continuiamo ad essere professionisti e soprattutto medici (sic, perché, checché ne dica la legge a proposito di titoli, così il Codice Deontologico continua a definire sia i laureati in medicina che quelli in odontoiatria). Non dimentichiamocelo mai.


Lesioni dentali non cariose: prevenzione e terapia Ornella Tulli Consigliere Provinciale Andi Perugia

ornellatulli@libero.it

Nei paesi industrializzati si riscontrano sempre più frequentemente lesioni dentali non cariose quali abrasioni, erosioni, attrizioni ed eventuali combinazioni delle stesse.1 Per erosione s’intende una perdita del tessuto duro dentale superficiale, causata in prevalenza da acidi d’origine intrinseca (acidi digestivi) o estrinseca (alimentazione). L’erosione si apprezza come una cavità piatta non scolorita, a forma di chiave, con perimetro in genere arrotondato. Le superfici più interessate sono quelle vestibolari. (foto 1) Quando la perdita di sostanza dura dentale è causata da un’agente meccanico si parla di abrasione. Essa interessa la superficie occlusale nel caso della continuativa triturazione di cibo o dello sfregamento dentale parafunzionale (bruxismo diurno e/o notturno); mentre viene coinvolta l’area cervicale vestibolare ad opera di uno spazzolamento troppo energico e/o mediante l’uso di un dentifricio troppo abrasivo. L’abrasione si manifesta come una cavità con una superficie liscia. (foto 2)

Foto 1 Erosione con perdita di smalto piatta e profilo arrotondato.

A livello cervicale è possibile individuare anche una lesione cuneiforme con margini taglienti spesso sottogengivale, causata da un notevole stress occlusale per il continuo contatto dentale (serramento) che comporta una ripetuta flessione dentale concentrata nella giunzione smalto cemento vestibolare, definita attrizione o abfrazione cervicale.2 (foto 3)

Foto 2 Difetti cuneiformi da spazzolamento incongruo.

Foto 3 Abfrazione: Modello esplicativo delle forze laterali che cervicalmente sviluppano forze di tensione e compressione causa dell’abfrazione visibile a lato.

In corrispondenza di un’erosione lo smalto superficialmente ammorbidito viene asportato più facilmente rispetto al tessuto sano. Per evitare l’insorgenza di un’erosio-abrasione, è opportuno sensibilizzare il paziente sulla pratica dell’ igiene orale da attuare almeno un’ora dopo l’assunzione di cibi acidi mediante uno spazzolino manuale o elettrico a setole morbide ed un dentifricio al fluoro e poco abrasivo (RDA<50). L’utilizzo quotidiano di un collutorio al fluoro, senza poi risciacquare con acqua, aiuta a remineralizzare le lesioni presenti evitando le combinazioni di cui sopra. Dal punto di vista dietetico è consigliabile utilizzare la cannuccia per bere bevande gassate potenzialmente erosive, come la coca-cola, in modo da ridurne il tempo di contatto con i denti. Anche le bevande acide ed i succhi di frutta alla mela, arancia, la spremuta d’arancia ed il thè freddo andrebbero limitati . In generale, è utile consumare del latte o del formaggio dopo l’assunzione di bevande e/o cibi acidi. In pazienti con lesioni multiple è opportuna l’applicazione quotidiana di gel al fluoro3 o caseina fosfopep-


tide e fosfato di calcio4 mediante trays da far indossare durante la notte. Un ausilio alla fluoroterapia domiciliare è costituito dall’applicazione di vernici al fluoro durante l’igiene orale professionale5. Il restauro del tessuto dentale eroso e/o abraso è indicato nei pazienti con lesioni attive sintomatiche. Esse hanno una superficie liscia e pulita associata a sensibilità dentinale. Quando la lesione è talmente estesa da determinare una perdita della dimensione verticale come nei pazienti bruxisti di vecchia data e nei soggetti bulimici ed anoressici occorre dapprima correggere i fattori eziologici e solo dopo procedere al restauro dentale. Le abrasioni occlusali da bruxismo generalizzate e/o estese dovrebbero essere trattate conservativamente solo nel caso in cui il paziente indossi quotidianamente un bite. Nei pazienti con erosioni multiple ed estese da anoressia o da bulimia nervosa è opportuno ripristinare protesicamente il tessuto dentale perduto solo dopo un’adeguata terapia psicologica e conseguente modifica delle abitudini alimentari e dietetiche. Nel restauro di un’erosione è preferibile l’utilizzo di resine composite, mentre è sconsigliato l’impiego dei cementi vetro-ionomerici in quanto solubili negli acidi. Le abrasioni potranno essere restaurate mediante amalgama d’argento o resine composite. Infine, le abfrazioni cervicali richiedono un eventuale riequilibrio occlusale preliminare6 prima di procedere col restauro mediante resina composita microriempita fluida frapposta tra l’adesivo ed il composito in grado di sopportare una deformazione elastica7,8. Infatti, se non vengono eliminate le forze laterali eccentriche, mediante un molaggio selettivo o il ripristino della guida anteriore oppure un’opportuno movimento ortodontico, il restauro verrebbe presto perso9. (foto 4) Foto 4 Visione schematica delle forze tensili (TS) e compressive (CS) causa della flessione dentale che provoca il distaccamento della ricostruzione cervicale (CR) tramite le forze di deformazione laterale (LD).

BIBLIOGRAFIA Per mancanza di spazio, i Colleghi che lo desiderino possono richiedere la Bibliografia direttamente all’Autore. (ornellatulli@libero.it). Ci scusiamo con i diretti interessati.


Odontoiatria Legale

Quando il paziente non paga... Claudia Giannoni Segretaria Culturale Andi Perugia

claudia_giannoni@hotmail.com

Ritengo che vi sia accordo comune sul fatto che i due maggiori infortuni, fra i tanti, che possono capitare alla nostra bistrattata categoria, sono: • L’insoddisfazione del paziente. • Il mancato pagamento della prestazione. Scopo di queste righe è mostrare che qualcosa, anzi, molto, si può fare per evitarli entrambi o, se accaduti, per limitarne le conseguenze. Vediamo il primo dei due infortuni. Per iniziare, osserviamo subito che l’insoddisfazione del paziente può essere giustificata o ingiustificata. Nel primo caso la soluzione anti-infortuni è portata di mano: fare in modo che il paziente non sia mai insoddisfatto per colpa nostra, e questo si ottiene con una prestazione ineccepibile, frutto di sempre aggiornata competenza professionale e della convinzione che alleviare il disagio fisico e psichico di chi ricorre a noi è in fin dei conti nostro dovere. Quindi un problema etico per noi, e non soltanto una maniera di procurarci del benessere economico e la gradevole sensazione di non avere sprecato soldi ed anni di studio.


Fatta questa ovvia premessa, ritengo che siano frequenti i casi di insoddisfazione ingiustificata, anche se, talvolta, paradossalmente, il paziente è anche in buona fede, nel senso che “crede di avvertire”che il lavoro eseguito non è esattamente quello che si aspettava, pur non potendo allegare degli elementi precisi. Il caso più frequente è comunque quando il paziente non ha proprio l’intenzione di pagare e ne cerca ovunque i motivi, oppure non li cerca neppure, limitandosi a non farsi vivo. In ogni caso, sia l’insoddisfazione del paziente espressa o tacita, giustificata o ingiustificata, siamo qui per vedere cosa fare per evitarla o contrastarla, suddividendo il problema in due brevi paragrafi, il primo che riassume quanto si consiglia di fare in merito al trattamento, ed il secondo quanto occorre provvedere per assicurarsene il pagamento. Quando il paziente si presenta per la prima volta allo studio occorre, subito dopo la visita, stilare e sottoporre un piano di lavoro, da trasformare in dettagliato, ed assolutamente comprensibile, preventivo di cui dare copia per accettazione al paziente stesso. Dall’inizio del trattamento occorre poi predisporre, a titolo cautelare, tutti i documenti e gli elementi che in giorno possano esserci richiesti, il cui elenco è ben noto a ciascuno di noi, quali RX endorali, eventuali panoramiche, modelli in gesso prima e dopo la cura, fotografie, documenti obbligatori o raccomandati, quali il consenso informato, difesa della privacy etc.. Per quanto riguarda le modalità del pagamento, una volta accettato il preventivo, è consigliabile, con la dose di diplomazia adeguata al livello della spesa, accennare a come il pagamento verrà effettuato, e, sempre in base al costo, semmai proporre una rateazione. Non potendosi escludere alcuna modifica in corso d’opera del trattamento, è opportuno non dimenticare di aggiornare anche il preventivo. La possibilità di un paziente refrattario al pagamento è sfortunatamente abbastanza concreta e rende obbligatoria la nostra azione, tanto più suscettibile di successo quanto più sono stati rispettati i passi di cui sopra. Di solito le azioni sono: • Telefonate di crescente pressione • Lettera di sollecito su carta intestata, raccomandata e con ricevuta di ritorno. • Azione legale. Quest’ultima è la più penosa, perché ci espone alla reazione del paziente, il quale potrebbe a sua volta intraprendere altre azioni… ma ascoltiamo a questo punto il parere del nostro avvocato:

IL LEGALE RISPONDE La questione del pagamento del corrispettivo, o più esattamente del compenso, è un tema spinoso, comune alle varie professioni liberali. Su questo fronte, il Codice Civile stabilisce anzitutto alcuni principi fondamentali, nell’ambito della disciplina delle c.d. professioni intellettuali (fra cui è annoverata la professione medica e odontoiatrica), statuendo, all’art. 2233, che: “[I]. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. [II]. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”. Nel contratto d’opera intellettuale l’onerosità costituisce elemento naturale – sebbene non essenziale del negozio: al professionista è consentita infatti, pur in presenza di tariffe vincolanti, la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari, che possono consistere nell’ “affectio”, nella “benevolentia”, come anche in considerazioni d'ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale e indiretto vantaggio, e la rinuncia al compenso può essere espressa anche attraverso un comportamento concludente (v., infra multis, Cassazione civile , sez. II, 06 luglio 1976, n. 2507, nonché, più recentemente, Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 1999, n. 5472). Al di là, tuttavia, di tale ipotesi, statisticamente marginale e legata alla libera scelta del professionista, l’onerosità del contratto costituisce elemento normale del rapporto, come appunto risulta dal testo del cit. art. 2233 C.C. : “deficiente pecunia, deficit omne”. Secondo le ordinarie regole del Diritto Civile, obbligato a pagare il compenso è soltanto colui che ha richiesto al professionista il compimento dell’attività professionale, essendo irrilevante che tale attività sia diretta a soddisfare l’interesse di un terzo. Pertanto, nel contratto d'opera intellettuale, "cliente", cui fanno capo tutti gli obblighi derivanti dal contratto, è colui che ha effettivamente conferito l'incarico in nome proprio, a nulla rilevando ch'egli non sia anche il titolare dell'interesse perseguito attraverso l'attività richiesta al professionista (v. Cassazione civile , sez. I, 17 gennaio 1986, n. 263).


L’art. 2233 C.C., sopra citato, contiene, inoltre, i criteri per la determinazione del compenso, stabilendo, come criterio primario e prevalente, l’accordo delle parti (la cui autonomia trova peraltro un limite nell’inderogabilità dei minimi e dei massimi di talune tariffe professionali), ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi e, infine, in estremo subordine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle associazioni professionali. La norma citata pone quindi una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, con la conseguenza che il ricorso ai precisati criteri di natura sussidiaria è precluso al giudice quando esista un accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione. Pertanto il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. attribuisce rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale. In tale ottica, appare quindi opportuno e consigliabile predeterminare con espresso patto scritto, l’oggetto della prestazione dedotta in contratto, ed il relativo corrispettivo, commisurandolo in relazione all’importanza dell’opera svolta, ed al tempo occorso per ottenerla. Ciò premesso, e volendo suggerire alcune opzioni di carattere pratico, va detto che in caso di mancato pagamento del compenso lo strumento più agevole e normalmente azionabile in via giudiziale è il ricorso alla procedura monitoria (ingiunzione di pagamento somma ex artt. 633 e 636 c.p.c.), sulla base del parere del competente Ordine professionale, come previsto dal codice di rito. Parliamo di rimedio giudiziario perché assai raramente è sufficiente la mera lettera di intimazione, e/o costituzione in mora del cliente riottoso al pagamento, che tuttavia è consigliabile sempre anteporre al ricorso giurisdizionale al fine di ottenere gli effetti della “mora debendi” previsti dall’art. 1219 C.C. Ai sensi dell’art. 636 c.p.c., infatti, “Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie. [II]. Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali. A sua volta l’art. 633 c.p.c. (richiamato dalla norma appena citata), al primo comma, statuisce che: “Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. Occorre però considerare che la notula liquidata dall’Ordine ha valore probatorio esclusivamente nella predetta fase monitoria. E’ infatti principio consolidato in Giurisprudenza che, mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 c.p.c. la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore (v., ex pluribus, Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006, n. 5884). Difronte, quindi, alla possibilità - più che concreta - che il cliente faccia opposizione al decreto ingiuntivo (facoltà concessa al debitore ingiunto dall’art. 645 c.p.c., entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto), contestando così la pretesa di pagamento avanzata dal creditore, il professionista dovrà provare in giudizio l’esecuzione della prestazione che afferma svolta in favore di un determinato cliente, in conformità delle regole sull’onere della prova, ex art. 2697 C.C.


A tal uopo, sarà quindi fondamentale documentare in modo idoneo l’attività svolta, ed in particolare, nell’ambito dell’odontoiatria, munirsi di RX endorali, eventuali panoramiche, modelli in gesso, prima e dopo la cura, fotografie, documenti obbligatori o raccomandati, quali il consenso informato, difesa della privacy, ecc., elementi atti a dimostrare l’avvenuta esecuzione dell’opera. Va infine considerato che spesso il cliente, al fine di non pagare, accampa scuse di vario genere, che normalmente mettono in dubbio la capacità professionale dell’operatore, attraverso la richiesta di una C.T.U. medico-legale volta a valutare la corretta, o meno, esecuzione della prestazione professionale, oggetto della richiesta di compenso. Anche qui bisogna tuttavia mettere ordine, e tenere a mente alcune regole basilari: in linea generale vige la regola che al professionista spetta soltanto l’onere di dimostrare di aver espletato l’incarico; spetta invece al cliente di provare di aver subito un danno, e che questo è conseguenza di una negligenza del professionista. La giurisprudenza della Cassazione ha infatti da tempo affermato il principio che “nell'ipotesi in cui il professionista abbia fornito la prova di avere espletato l'incarico affidatogli, spetta al committente l'onere di provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo sia stato cagionato da insufficienza dell'opera svolta dal professionista rimanendo a carico di quest'ultimo l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione” (v. fra le tante, Cassazione civile, sez. II, 05 agosto 1985, n. 4386). In tale eventualità, è tuttavia consigliabile nominare un proprio consulente di parte (C.T.P.), onde orientare il C.T.U. in senso favorevole al proprio assunto, specie se l’opera svolta attenga ad interventi non di “routine”, ma implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Augurandomi di aver contribuito a chiarire la problematica in questione, peralto appena accennata causa gli inevitabili limiti imposti dal format della rubrica, auspico di poter rispondere anche in futuro ad ulteriori domande e quesiti utili per la Vostra categoria, contattandomi al seguente indirizzo di posta elettronica:

avv.salciarini@tiscali.it

Avv. Stefano Salciarini. Patrocinante in Cassazione.


Rubrica fiscale Umberto Nardi Consigliere Provinciale Andi Perugia

NarDent@iol.it

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE I molteplici quesiti ricevuti sull’argomento, in uno con il ritenuto interesse generale rivestito dal trattamento tributario da riservare al fenomeno economico della cessione/acquisto dello studio professionale, ci inducono a soffermarci – in questo numero della Rubrica fiscale del Bollettino – sulla disciplina della cessione della clientela, ovvero di elementi immateriali comunque riferibili all’attività professionale (es. avviamento, marchio). Il comma 1-quater dell’54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (d’ora in poi TUIR)1 dispone che “concorrono a formare il reddito – di lavoro autonomo – i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”, di tal guisa ponendo fine alle controversie sorte in passato riguardo al corretto inquadramento fiscale dei proventi in parola così come percepiti da lavoratori autonomi2. Quanto al professionista cedente, poiché il reddito di lavoro autonomo rileva in base al principio di cassa, qualora sia previsto un pagamento dilazionato nel tempo risultano tassabili annualmente i corrispettivi via via percepiti nei singoli periodi d’imposta. Nel caso in cui i proventi siano invece percepiti in un’unica soluzione, gli stessi possono fruire del regime di tassazione separata di cui alla lett. g-ter) dell’art. 17, comma 1, TUIR. Nel caso in cui il pagamento rateale dei corrispettivi pattuiti per la “cessione dello studio” avvenisse anche nei periodi d’imposta in cui il professionista cedente avesse già cessato l’attività professionale, è da ritenere che la qualificazione dei corrispettivi in parola conservi l’anzidetta qualificazione (come reddito di lavoro autonomo) anche successivamente alla data di cessazione dell’attività, configurandosi una sorta di ultrattività dell’attività stessa che prosegue oltre la sua formale cessazione. Difatti, analogamente a quanto riconosciuto relativamente alla cessazione dell’attività d’impresa, sembra corretto ritenere che l’attività del professionista non può considerarsi a tutti gli effetti cessata fino a quando non siano esaurite tutte le operazioni (anche ulteriori rispetto alla prestazione dei servizi professionali) comunque volte alla definizione dei rapporti giuridici pendenti come, ad esempio, quelle aventi ad oggetto l’incasso dei crediti connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale. Di conseguenza pare opportuno che il professionista che abbia ceduto lo studio non successivamente alla data della cessazione dell’attività professionale conservi la propria posizione IVA. Dalla fattispecie anzidetta sembra differenziarsi il caso del provento derivante dalla cessione di un elemento immateriale comunque riferibile all’attività professionale (es. marchio) posto però in essere successivamente alla definitiva cessazione dell’attività. In tal caso il provento in questione, appunto realizzatosi successivamente alla definitiva cessazione dell’attività, non pare poter essere assimilato al reddito di lavoro autonomo ex art. 54 TUIR ma, piuttosto, sembra ascrivibile al novero dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR3. Sempre sotto il profilo oggettivo – ovvero dell’analisi dei singoli elementi che possono concorrere alla forIntrodotto dall’art. 36, comma 29, lett. a) n. 1 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248 (cd. “Manovra Visco-Bersani”). Invero, in passato, l’Agenzia delle Entrate riteneva tali proventi tassabili ex art. 67 TUIR alla stregua di redditi diversi sulla base del rilevato obbligo di fare del cedente (es. canalizzazione della clientela), ovvero di non fare (es. astensione dal porsi in concorrenza) o, ancora, di permettere (es. consenso alla prosecuzione del rapporto professionale della clientela con il professionista subentrante). 3 Si pensi, a titolo di esempio, al caso del professionista che, dopo aver cessato l’attività e liquidato i vari beni strumentali, si avveda della valenza economica del marchio dal medesimo creato e che, successivamente alla definizione dei rapporti professionali, voglia “monetizzarlo” cedendolo ad un altro professionista. 1 2


mazione del reddito di lavoro autonomo – sembra opportuno soffermarsi sul tema dei corrispettivi percepiti a seguito della cessione dei contratti di leasing sui beni strumentali oggetto dell’attività professionale. In questo caso particolare l’Agenzia delle Entrate (videoconferenza del 6 giugno 2007) ha ritenuto il corrispettivo in parola rilevante ai fini della disposizione in commento. Sul punto specifico è stato tuttavia dubitativamente osservato che, nella disciplina del reddito di lavoro autonomo (art. 54 TUIR), il corrispettivo della cessione del contratto di leasing non può essere compreso fra i compensi percepiti nell’esercizio della professione (comma 1) né, tantomeno, sembra assimilabile ai corrispettivi derivanti dalla cessione di elementi immateriali riferibili all’attività (di cui al comma 1-quater)4 ed ancora (nella disciplina del reddito di lavoro autonomo) manca una disposizione a contenuto antielusivo (e per ciò stesso di stretta interpretazione), analoga a quella prevista per il reddito d’impresa, che qualifichi il provento della cessione del contratto di leasing quale sopravvenienza attiva tassabile (cfr. art. 88, comma 5, TUIR). Infine, quanto al professionista cessionario dello studio professionale (rectius: della clientela ovvero degli elementi immateriali riferibili all’attività), non vi è dubbio che il corrispettivo da questi erogato costituisce una spesa inerente l’attività professionale e, come tale, deducibile secondo il criterio di cassa nel periodo d’imposta in cui questo è stato corrisposto, come per tutte le spese sostenute nell’esercizio dell’attività professionale ai sensi dell’art. 54 TUIR. Va infine osservato che il trattamento fiscale ora illustrato trova applicazione anche con riferimento a quei corrispettivi percepiti (ovvero pagati, a seconda del punto di osservazione) sotto forma di partecipazione agli utili dell’attività oggetto di cessione come pure, ovviamente, ai corrispettivi percepiti (ovvero pagati) in natura, così come desumibile dal combinato disposto dei commi 1 e 1-quater dell’art. 54 TUIR più volte citato. Da ultimo, quanto ai profili tributari ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’operazione di cessione della clientela ovvero di elementi immateriali riferibili all’attività – pur nel silenzio della normativa – sembra rilevare ai fini IVA. A cura del dott. Simone F. Cociani Eventuali quesiti a: s.cociani@studiococianipelliccia.com Dottore Commercialista *

4 Essa (la cessione del contratto di leasing) sembra piuttosto costituire una vicenda soggettiva modificativa del rapporto contrattuale originario (cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, Circ. n. 1/IR-2008 del 12 maggio 2008).

Sede Commerciale di Perugia Via Manzoni, 39/c - P.S. Giovanni - 06087 Perugia Tel. 075 5996790 - Fax 075 5996795



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