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I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA

SICUREZZA TERRITORIALE (RLST) VENGONO COSTITUITI NEL 1997

Con Un Accordo Tra Il Collegio Dei Costruttori Edili

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E Le Associazioni Sindacali

ambienti di lavoro del settore edile. La sua competenza territoriale si estende a tutti i Comuni della provincia di Brescia.

Il Rlst si interfaccia con i lavoratori riguardo a problematiche relative a salute e sicurezza, si relaziona con il datore di lavoro e le altre figure della sicurezza del cantiere (Coordinatore, Rspp, Preposto, Medico del lavoro). In caso di difficoltà i lavoratori possono chiamare direttamente il proprio Rlst per un parere e un rapido confronto.

L’attività dei Rlst è dedicata alle aziende che al proprio interno non hanno la figura di un Rls (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) nominato dai lavoratori. Per usufruire della attività dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali è necessario effettuare una lettera di nomina, sottoscritta dagli stessi lavoratori, in cui si specifica che è richiesta la presenza del Rlst.

I Rlst sono al servizio di tutte le aziende o unità produttive del comparto edile del territorio di Brescia e provincia nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale. In presenza di quest’ultimo svolge comunque un prezioso ruolo di interfaccia e supporto. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge diversi compiti: accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le opere edili; è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva. Offre anche assistenza in merito all’organizzazione della formazione e viene interpellato per la designazione del medico competente e del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e all’evacuazione dei luoghi di lavoro. Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali. Promuove inoltre l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito e fa proposte in merito alla attività di prevenzione. Compete sempre al Rlst il compito di avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività e può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di