TENNIS CLUB AMARANTO A.S.D.

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STATUTO DEI "TENNIS CLUB AMARANTO" ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA r ts-:

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Aft. 1- Denorninaziote e sede 1. E'costituita in Livomo Borgo SanJacopo no 1.77 /A una associazione sportìva ai sensi degli artt. 36 ss. Codice civile, denominata TENNIS CLUB AMARANTO Associazione Spotiva Dilettantistica.

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Aîa.z - Scopo 1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante lavttz dell'associ.azione non potranno essere distribuiti, anche in modo inditetto, avanzi di gestione nonché fondi, risewe o capitale. Essa si fonda sul rispetto del pdncipio di democtazia tntemLa, adopetandosi fattivamente per favorire ed attuare la piena pattecipazíone e corresponsabiJità dei soci. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive

degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare rifedmento alle disposizioni del CONI nonché agfi Statuti ed ai Regolamenti delle Federaziori spottive nazionah o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilta mediante delibera del Consiglio Direttivo. 2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogtt forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la cono scefiz^ e la prattca dello sport.

Essa cuterà I'otgatizzazione

di attività

spottiva didattica per I'awio, l'aggiornamento ed il

perfezionamento del tennis. L'Associazione, per il miglior raggiungimento dei propri scopi, potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra descritti, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operaztont contrattuali necessatie ed utili allarcalizzazione degli scopi sociali e comunque, direttamente ed indirettamente, attinenti ai medesimi. 3. L'associazione è altresì carattetfzzata dalla democtaticità della organtzzaztone, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazíoti fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto economico annuale; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontade dei propd aderenti.

Art.3 - Durata l. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria de soci. ILrt- 4 - Domanda di ammissione Sono soci tutti coloto che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che opetativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. 2. Possono far parte dell'associaztone, in qualità di soci, solo ie persone fisiche maggiorenni che ne

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faccrano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta motale, civile e sportiva.

Tutti coloro i quali intendono far patte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. 4. La vahdttà della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da patte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei 3.

soci.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minotenni, le stesse dovtanno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'assoctazione e risponde vetso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. 6.La qwota associativa non può essere ftasf.ertta a tenL


Art. 5 - Diîitti dei soci soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automati.camente acquisito dal socio minorenne aLlapnma assemblea utile svoltasi dopo il taggiungimento della maggiore età. 2. La qualtftca di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio ditettivo. 1. Tutti

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Art

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6 - Decadenza dei soci soci cessano di appattenere all'associazione nei seguenti casi: r di.missionevolontarìa; . morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota

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associativa;

radiazíone deliberata dalla maggiot^rrz^ assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, ptonunciata contto il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il prowedimento dt ndiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essete rallficato dall'assemblea ordtnana. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere cofivocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con I'interessato ad una disamina degli addebiti. Il prowedimento di ndiazione rimane sospeso fino alla data dt svolgimento dell'assemblea 3. L'associato tadiato non può essere più ammesso.

AîJ.7 - Otgani l. Gli organi sociali sono:

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I'assemblea generale dei soci

il ptesidente iì consiglio direttivo

Art. 8 - Assemblea L L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessione ordtnaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta I'universalità dei soci e le deliberazíori da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 2. La convocazione dell'assemblea otdinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da aLmeno un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono I'ordine del giorno. In tal caso la corrvoc zione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. 3. L'assemblea dovrà essere cottvocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo i.doneo a garantire la massima partectpazione degli associati.

Art 9 - Diritti di partecip^zioîe l.Potranno prendere parte alTe assemblee otdinarie e sftaordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avtanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Art 10 - Qempiti dellassemblea 1. La convocazione dell'assemblea ordinatia avverrà. minimo otto giorni pnma mediante affissione di awiso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegràmrrla o qualunque altro mezzo idoneo a ganntirne la partecipazíone. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e I'ota dell'adunanza e I'elenco delle matede da ttattarc. 2. L'assemblea deve essere convocata, a cvt^ del Consiglio Direttivo, almeno una volta I'anno entro quattro mesi dalla chiusuta dell'esercizio sociale per I'approvazione del rendiconto economico


all'assemblea eleggere il Presidente, deliberare sugli rndinzzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vtta ed ai rappotti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo

3. Spetta

esame.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalfa maggjoranza dei presenti. 5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessado, due scrutatori. 6. Il Ptesidente dfuige e tegola le discussioni e stabilisce le modalità e I'ordine delle votazioni. 7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominatt, dat due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garanime 1a massima diffusione.

Art

11- Validità assembleare 1. L'assemblea otdinana è validamente costituita in pdma convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggior^Ítza dei presenti. Ogtu socio ha diritto ad un voto. 2. L'assemblea straordinaîr^ 7rt prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favotevole della maggjonnzz deí presenti. 3. Ttascotsa un'ora dalla prima convocaztone tanto I'assemblea otdinana che I'assemblea straordinaria saranno validamente costituite quaiunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Aît f,z - Assemblea sttaotdinada 1. L'assemblea sftaordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza. 2. L'assemblea straordinaria delibeta sulle seguend materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atd e contratti relativi a didtti teali immobiJiari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

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- Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina uno o più vicepresidenti ed un segretario con funzioni di tesorìere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo limane in canca quattro anni ed i suoi componenti

Art.

sono deleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggloranza. 2. Possono dcopdre cariche sociali i soli soci in regola con i1 pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non siano stati assoggettad da patte del Coni o di una qualsiasi delle Federaziont sportive naztonah ad esso aderenti o di Enti di promozione spottiva a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamenre intesi non superiori ad un anno. 3. I1 Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggiorattza dei consiglied in catTca e delibera validamente con il voto favorevole della maggloraflza dei ptesenti. 5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da unvetbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segtetario. Lo stesso deve essete messo a disposizione di tutti gli associati con le formalita tj.tenute più idonee dai Consiglio ditettivo àtte gzîa;nl7îr7e la massima ^ diffusione.

Aît

- Dirnissioni 1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esetcizio venisseto m^nc te uno o più ^ consiglierì, i rimanenti prowederanno alla corLvoc^zrone dell'assemblea dei soci pet surogate i mancanti che resteranno tn caríca fino alTa scadenza dei consiglieri sostituiti. 14


Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in canca qualora pet dimissioni o per qualsiasi altra caasavenga a petdere larrraggtora;nza det suoi componenti.

2.

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Art.15 - Convocazione del Consiglio Ditettivo 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, lo dtenga necessario, oppure fatta richies ta da almeno rrì tefzo dei Consigliett, sel:rza formalità.

se ne sia

- 6empiti del Consiglio Ditettivo 1. Sono compiti del Consiglio Direttivo: 'I deliberate sulle domande di ammissione dei soci; lsdigere il rendiconto economico annuale da sottopore all'assemblea; I fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indite almeno una volta all'anno e convocare I'assemblea straordinaria qwalota lo reputi necessatio o venga chiesto dai soci; I eleggete uno o più Vice Presidenti ed il Segretario; I redigere gli eventuali regolamenti intemi relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazíone

Art.

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dell'assemblea degli associati; I I

adottarci prowedimenti di ndiazione vetso i soci qualora si dovessero rendete necessari; atúaÍe le finalità previste dallo statuto el'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art lT - Il Prcsidente 1.

Il Presidente dirige I'associazione e fle è il legale rappresentante in ogni

Art

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evenienza.

- IlVicePrcsidente

1. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua asseîzlquelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

o impedimento temporaneo ed in

- Il Segetatio Il Segretario dà esecuzi.one alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, tedige i vetbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cuta I'amministtazione dell'Associazione e si lncarica della tenuta dei libri contabili nonché delle rìscossioni e dei pagamenti.

Art.

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Ar:a.20 -

Il tendiconto

Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-ftnanzialj.o dell'assocíazione, da sottoporre all,approvaiione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare cttcz la situazione economi.cofininziana dell'associazione, con separaLta indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essete accanto all'attivita istituzionale; ciò anche attfaverso una sepafata telazrone di accompagnamento. 2. Il tendiconto deve essere redatto con chiatezza e deve rappîesentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - ftnanziana della associaziotte, nel rispetto del principio della tÍ^sparenzz- nei confronti degli associati. 3. iopia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, peîla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno lzpptovazíone.

1.

Il

Ata.2L- Anno sociale 1. L'anno sociale e I'esercizio ftnanziano irúziano il 1o gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno il primo esetcizio si chiuderà al31' /12/201,1. Art 22 - Patrimonio dalle quote associative determinate annualmente dal Qsnsiglio costituiti sono finanzian 1.. I mezzí Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai ptoventi dedvanti dalle attività organízzate dalia Associazione.

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Aît 23 - Sezioni 1. L'Associaziote potrà costituire delle sezioni nei luoghi che ritenà più opportuni al fine di meglio taggiungere gli scopi sociali. Aîa.U - Clausola Comprcmissoria 1. Tutte le controversie insorgenti tra I'associazione ed i soci e tn i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o Ente sportivo di appafienenza. 2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile compore il Collegio arbitrale secondo ie indicazioni della Federazione o Ente di appartenenza, questo sarà composto da 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Ptesidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tdbunale di Livorno. 3. La parte che vottà sottopoffe la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo ail'aLtra con lettera raccomandata dz inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalTa data dell'evento originante la conttovemia, ovvero dalTa data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia veriuta a conoscenza, indicando pute il nominativo del propdo arbitro. 4. L'atbitnto avtà sede in Livorno ed il Collegio giudichetà ed adottetà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale. 5. Og"1 qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descntta, Ia procedura arbittale prevista dalla Fedetazione o Ente sportivo di. appafietenza.

Art.25 - Scioglimento 7. Lo scioglimento dell'Associazrone è deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta sttaordinarja, col:' I'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci espdmenti il soio voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinada da pafie dei soci avend per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 deí soci con diritto di voto con I'esclusione delle deleghe. 2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'assoctazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale tesiduo attivo del patrimonio dell'asso ciazione. 3. La destinazione del patrimonio residuo avverà. a favote dt altra associazione che persegua finalità analoghe owero a fini sportivi , fatta salva div etsa destinazione imposta dalla 1egge. Ata.26 - Norma di dnvio 1. Per quanto non espressamente previsto dai presente statuto si applicano le norme di legge in vigore.

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