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Modifiche DECRETO LAVORO
A seguito dell’emanazione del cd “Decreto lavoro” (DL n. 48/2023) sono state modificate in modo rilevante alcune norme già oggetto del nostro precedente intervento (vedi numero scorso del giornalino) in tema di DECRETO “TRASPARENZA”: COMUNICAZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO
Con queste modifiche è stato “ridisciplinato” l’accesso dei lavoratori alle informazioni sui loro rapporti di lavoro: il datore di lavoro ne deve comunicare gli elementi essenziali.
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Il Decreto Lavoro ha apportato importanti semplificazioni all’art. 26:
► per alcune informazioni è ora sufficiente indicare il riferimento normativo/della contrattazione collettiva; ► vanno consegnati/messi a disposizione (anche mediante pubblicazione sul sito web) i contratti collettivi ed eventuali regolamenti aziendali.
E’ utile pertanto riassumere in questa scheda tutta la normativa
Ambito di applicazione
Le disposizioni, in vigore dal 13 agosto 2022, si applicano ai rapporti di lavoro instaurati a partire da tale data e a quelli già instaurati alla data del 1° agosto 2022.
Anche se v’è un disallineamento temporale fra la data di emanazione e quella di pubblicazione in G.U., anche i lavoratori assunti tra il 2 e il 12 agosto 2022 possono richiedere l’eventuale integrazione delle informazioni relative al proprio rapporto di lavoro.
La disciplina interessa anche tipologie contrattuali “non standard”. Nello specifico, riguarda:
► contratto di lavoro subordinato, compreso quello agricolo;
► contratto di lavoro somministrato (specifiche disposizioni);
► contratto di lavoro intermittente (specifiche disposizioni);
► rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (sia organizzata dal commit- tente, anche tramite piattaforme, che autonomamente dal collaboratore). La “compatibilità” degli obblighi informativi va accertata caso per caso;
► contratto di prestazione occasionale, c.d. PrestO (specifiche disposizioni);
► contratto di lavoro marittimo e della pesca, salva la disciplina speciale;
► contratto di lavoro domestico;
► rapporti di lavoro dei dipendenti delle p.a. (magistrati ordinari, avvocati...) e degli enti pubblici economici.
Tempistiche
Gli aspetti essenziali del rapporto di lavoro devono essere resi noti a ciascun lavoratore, per iscritto, all’atto di instaurazione del rapporto di lavoro. L’obbligo si ritiene assolto con la consegna, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:
► del contratto individuale scritto di lavoro o
► della copia di comunicazione d’instaurazione del rapporto (C.O.).
In caso di carenza, le informazioni vanno completate entro i sette giorni successivi, un mese se le informazioni non sono essenziali (nel dettaglio, quelle di cui alle lettere g, i, l, m, q e r dell’art. 4). Inoltre, qualsiasi modifica degli elementi già comunicati sul rapporto di lavoro (non rinvenibili in leggi, regolamenti o contratti collettivi) va trasmessa entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica stessa. Specifiche informazioni devono essere comunicate altresì in caso di prestazioni di lavoro all’estero, di lavoro intermittente, di lavoro occasionale, di somministrazione di lavoro e di lavoro tramite piattaforme digitali.
Sanzioni
Contenuto e modalità di comunicazione degli obblighi informativi (o eventuali modifiche)
Obblighi informativi relativi all’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati
Obblighi informativi relativi all’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati nei confronti delle OO.SS.
Modalità e Forma
Le informazioni devono essere comunicate in modo trasparente, chiaro, completo, gratuito, conforme agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità, in formato cartaceo oppure elettronico, conservate e rese accessibili, su richiesta dei lavoratori, in qualsiasi momento.
Il datore di lavoro deve conservarne la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.
Da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore. Si applica la diffida
“Per fasce”
Fino a 5 lavoratori
Più di 5 lavoratori
Più di 10 lavoratori
Per ciascun mese di violazione
Da 100 a 750 euro
Da 400 a 1.500 euro
Da 1.000 a 5.000 euro
Da 400 a 1500 euro per ciascun mese in cui si verifi¬ca la violazione; è diffidabile