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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Le variazioni principali dei fondi, dettati da principi di competenza e prudenza, sono le seguenti: - Fondi per imposte, anche differite. In questa voce è stato compreso anche un Fondo Rischi di importo pari a € 0,48 milioni che rappresenta gli accantonamenti a fronte di passività potenziali valutate come probabili in
relazione a fattispecie fiscali, nonostante la società ritenga di aver correttamente applicato la normativa tributaria
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di riferimento che, peraltro, ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti anche da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Tale valutazione è stata effettuata sulla base del prudente apprezzamento degli Amministratori, in
base alle indicazioni e pareri ad oggi formulati dai consulenti della Società. A tal proposito si sottolinea che rispetto al valore rinveniente dall’esercizio precedente il fondo è stato utilizzato per € 0,52 milioni per la definizione dell’accertamento fiscale relativo al periodo di imposta 2015. La voce include passività per imposte differite per un importo pari a € 2,3 milioni iscritte principalmente con riferimento alle plusvalenze da cessione diritti pluriennali dei calciatori oggetto di rateizzazione. La variazione è
relativa alla dinamica delle imposte differite.
- La voce “Altri” accoglie le passività potenziali relative ai contenziosi in essere. Gli utilizzi del presente esercizio sono riferiti principalmente agli effetti dell’accordo transattivo con l’US Lecce, relativo al tesseramento di un
giovane calciatore. L’incremento è principalmente relativo a controversie di natura giuslavoristica con
collaboratori del comparto sportivo nonché ad una verifica relativa alle imposte comunali anni precedenti per le
quali la società ha contestato parzialmente la sua applicazione. - Con riferimento ai contenziosi conseguenti alla sentenza della Corte di Cassazione n. 36350/15, resa nel
procedimento penale relativo a “Calciopoli”, si precisa che, con provvedimento del 1° settembre 2020 il Giudice,
a seguito del decesso del dott. Gazzoni Frascara che aveva promosso il procedimento davanti al Tribunale civile
di Roma, ha sospeso la decisione in merito all’istanza del CTU in attesa della riassunzione del processo. In riferimento a precedenti procedimenti, sulla base delle valutazioni espresse dai legali della Società, che hanno considerato il rischio di soccombenza “remoto” (e comunque di impossibile valutazione nel quantum), gli Amministratori non hanno ritenuto che, allo stato attuale, vi siano ragioni che inducano ad ipotizzare che le
richieste risarcitorie contro di essa rivolte possano trovare accoglimento; conseguentemente, non è stato
stanziato un apposito accantonamento in Bilancio, coerentemente con il comportamento già posto in essere nel
corso dei precedenti esercizi, non essendo stati addotti argomenti, né dimostrati fatti, che possano ragionevolmente comportare l’accertamento di una responsabilità a carico della Società medesima.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta per € 0,538 milioni il debito rivalutato della Società verso i dipendenti in forza al 30 giugno 2021 e per € 0,024 milioni appresenta l’accantonamento a Fondo Previndai Dirigenti e Fasi. A tal proposito si rimanda a quanto osservato in precedenza nel paragrafo relativo ai Criteri di Valutazione.