Calendario ANPI Follo 2015

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA

SEZIONE

DI

FOLLO

“ORAZIO MONTEFIORI” anpifollo@gmail.com www.facebook.com/anpi.follo

... Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ORA E SEMPRE...

Con il Patrocinio di

Comune di Follo

Camera del Lavoro La Spezia

Con la collaborazione di

2015

Museo della

Brigata Val di Vara Impariamo la Costituzione www.impariamolacostituzione.wordpress.com


Dall’alto a sinistra: Ivano Malatesta, Giorgio Tonelli,

Aldo Comis, Ciro Domenichini, Mario Vignudelli. In basso: Girolamo Spezia, Nino Barani, Fausto Vignudelli, Aurelio Comis Case Cucchero, Agosto 1944

Per una anno... Resistente! L’idea di un “Libro delle Calende”, un calendario della Resistenza nel nostro territorio nasce dalla necessità di costruire uno strumento di Memoria, che lo faccia tutto l’anno, ricordandoci non solo l’incedere del tempo, le scadenze delle nostre quotidianità, ma soprattutto la nostra Storia, quella più bella, straordinaria ed eroica, scritta con la semplicità ed il coraggio dei padri della nostra comunità, che al tempo ne erano figli. La Resistenza è un momento storico fondamentale per la nostra Repubblica e fortemente significativo per il nostro territorio, che ha dato un contributo unico di ribellione e di patriottismo, fecondati dal coraggio e dal valore di uomini e donne straordinarie, che ci hanno donato Giustizia e Libertà. Dunque uno strumento per rendere omaggio ai tanti giovani follesi, uomini e donne che hanno scelto il sacrificio della fame, del freddo, del pericolo e della lotta contro l’oppressore nazista e la dittatura fascista. Uno strumento di Memoria, perchè un popolo senza Memoria è un popolo senza Futuro: dodici mesi per ricordare le date più importanti, da quelle più drammatiche a quelle più gioiose delle Resistenza follese, per celebrare la nostra Storia, nell’anno del 70° anniversario dalla Liberazione dal nazi-fascismo. Uno strumento di Pratica e di Cultura dell’Antifascismo: dodici mesi per non dimenticare che il sacrificio dei nostri partigiani fu il seme che fece germogliare la Costituzione repubblicana. Così il nostro calendario sarà anche un utile “memorandum” per ricordare i nostri Diritti Fondamentali, sanciti dalla Carta, nata dal sacrificio dei nostri Partigiani. Un ringraziamento all’assessorato alla Cultura del Comune di Follo, alla Camera del Lavoro della CGIL spezzina, ai cittadini follesi che ci hanno sostenuto ed aiutato. Un ringraziamento per il contributo e supporto va al Museo della “Brigata Val di Vara” di Calice al Cornoviglio, agli Archivi della Resistenza, agli studenti “Impariamo la Costituzione” ed a tutto il direttivo dell’ANPI Follo. Il segretario ANPI Follo

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«Non dite di essere scoraggiati,di non volerne più sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avete più voluto sapere». Giacomo Ulivi

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Lapide ad Ignominia Lo avrai camerata Kesselring il monumento che pretendi da noi italiani, ma con che pietra si costruirà a deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio, non con la terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono non con la primavera di queste valli che ti videro fuggire. Ma soltanto col silenzio del torturati più duro d'ogni macigno soltanto con la roccia di questo patto giurato fra uomini liberi che volontari si adunarono per dignità e non per odio decisi a riscattare la vergogna ed il terrore del mondo. Su queste strade se vorrai tornare ai nostri posti ci ritroverai morti e vivi con lo stesso impegno popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre RESISTENZA Piero Calamandrei

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Squadra della Giustizia e Libertà, 3° battaglione Si riconoscono (1) Giovanni Terribile, (2) Lino Bassi, (3) Clivio Rossi. In basso:(4) Giuseppe Muramotti (Pippeo), (5) Manlio Battolla, (6) Maccione

Gennaio Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

1 Gennaio ‘45 Attacco notturno dei partigiani in tre differenti località sulla statale Aurelia. 12 - 15 Gennaio ’45 Prolungati combattimenti tra i partigiani dello spezzino ed i fascisti tra Brugnato e Borghetto Vara: la statale Aurelia rimane interrotta per 3 giorni. 20 - 27 Gennaio ‘45

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Inizia il rastrellamento contro le forze partigiane della IV Zona Operativa. Quasi ventimila tedeschi e fascisti avanzano da Pontremoli verso lo Zerasco, dal fondovalle della Val di Vara verso nord, dal parmense e da Chiavari verso l'Alta Val di Vara. I partigiani della IV Zona ligure resistono tentano di rallentare i rastrellatori e poi ripiegano. In mezzo alla neve alcuni reparti partigiani si sbandano o rimangono isolati. Molti vengono uccisi o catturati, molti di più subiscono congelamenti. Alla fine del rastrellamento i reparti ritornano nelle precedenti posizioni e si riorganizzano, più forti di prima.

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Note al Calendario Capodanno Epifania Festa del Tricolore Giornata della Memo-


Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

LAVORO

E

SOVRANITÀ

POPOLARE, I PILASTRI DELLA

REPUBBLICA

Nel suo primo articolo la Costituzione italiana sancisce solennemente una discontinuità rispetto al passato. Si fonda qui lo Stato costituzionale, cioè quella democrazia nella quale la sovranità del popolo (intesa come volontà della maggioranza secondo i principi affermatisi durante la Rivoluzione Francese) si esprime “nelle forme e nei limiti della Costituzione”. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro... La rigidità della nostra Costituzione, ovvero la circostanza per cui la sua modifica non possa avvenire per mezzo della legge ordinaria, è la risposta tecnica al problema riscontrato nel costituzionalismo liberale: la presenza di un legislatore onnipotente, ovvero privo di limiti, aveva portato infatti a decisioni arbitrarie ed ingiuste fino a consentire provvedimenti razzisti e liberticidi. Oggi, in Italia, assistiamo ad un atteggiamento politico che, non tenendo per nulla in considerazione le origini dello stato costituzionale ed il vero significato di sovranità, considera erroneamente la legittimazione popolare avvenuta tramite elezioni uno strumento che esonera la classe politica dal rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione. Questa prassi politica ha a che fare direttamente con la Democrazia sulla quale si fonda la nostra Repubblica. La Democrazia costituzionale non si accontenta infatti di concedere ai cittadini la possibilità di esprimere attraverso il voto i propri rappresentanti. I nostri costituenti hanno garantito l’accesso dei cittadini alla vita politica del paese per mezzo dei partiti innanzitutto, ma anche di strumenti di democrazia diretta quali il referendum e la proposta di legge. La Democrazia costituzionale, detto più semplicemente, garantisce diversi modi e diverse sedi in cui far sentire e far contare le proprie idee. Anche il “pluralismo territoriale”, la presenza cioè di enti locali minori più vicini ai cittadini, è espressione di questa possibilità. In questi anni, una deriva populista sembra spazzare via questa prospettive: la rimozione di tutti i corpi intermedi tra gli individui e il leader politico, anche se liberamente eletto, può essere fatale per lo stesso ordinamento democratico fino a generare mostri che ben conosciamo. Il riferimento al lavoro invece, che nella storia dell’articolo rappresentò un compromesso tra le diverse forze politiche, fonda il concetto di uno Stato che affida al cittadino la responsabilità del proprio futuro e valuta la dignità di ogni individuo in base a ciò che riesce a realizzare, indipendentemente dalle condizioni di partenza. Oggi il lavoro sembra aver perso le sue caratteristiche più profonde: si parla di consumatore e non di lavoratore, e la condizione di precarietà del lavoro impedisce la costruzione del proprio futuro. Il lavoro, come si sa, è uno dei fondamenti di una società. Le possibili declinazioni del concetto di lavoro costituiscono infatti la base stessa delle diverse civiltà. L’idea di “democrazia fondata sul lavoro” ci dovrebbe rimandare ad una società che immagina il lavoro come uno strumento di liberazione individuale e di emancipazione personale all’interno di un condiviso interesse generale. La democrazia si rafforzerebbe proprio grazie a questa concezione di lavoro: l’impegno ed il merito individuale premiati in una cornice di interesse generale. Alle giovani generazioni queste parole però rischiano di sembrare una fiaba letta in un vecchio libro. L’immaginario collettivo connesso alla figura del lavoratore è mutato quasi antropologicamente negli ultimi decenni. Chi entra nel mondo del lavoro oggi sembra stia scendendo in un’arena dove il rapporto con gli altri si fonda su una competizione sfrenata per la sopravvivenza. Qui lo snodo fondamentale: il lavoro appare unicamente come via per la sopravvivenza. La narrazione collettiva che apprendono le nuove generazioni che si affacciano nel mondo del lavoro ci racconta come il lavoro sia un favore fatto dal datore di lavoro al lavoratore. Il lavoro, in altri termini, non appare più come un diritto, bensì come un “colpo di fortuna”. Chi ci fa un favore sarà sempre libero di dettare le sue condizioni, a propria completa discrezione. Senza lamentarci e magari senza capirlo pienamente stiamo entrando spaesati nel vortice della precarietà. L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro a tempo determinato. Non solo precarietà lavorativa: la precarietà costituisce il nuovo ordine sociale. Senza un lavoro sicuro e stabile, la possibilità di crescita individuale diventa un miraggio, la mobilità sociale ascendente rimane un retaggio del passato. Una società precaria torna ad essere una società immobile, basata sull’appartenenza di ceto, di classe, di casta, fondata sulla fortuna e sul caso. Le conseguenze sono profonde: senza la possibilità di soddisfare i propri bisogni attraverso il lavoro, l’intero assetto costituzionale perde un importante filo conduttore. Se noi giovani dovessimo riscrivere il primo articolo in conformità al mondo che ci viene consegnato probabilmente lo faremmo così: L’Italia è una Repubblica (formalmente) democratica fondata sulla benevolenza dei datori di lavoro. La sovranità appartiene al popolo solo il giorno delle elezioni. Vorremmo concludere con le parole di un padre costituente. Queste pochi versi ci dovrebbero ricordare che la Costituzione venne scritta con speranze e sogni, non solo con le parole. Dimenticarlo significa perdere la capacità di immaginare un mondo più giusto.

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«Se avessi una parola folgorante e pura la lancerei contro le oscure forze del male per dare vita a Giustizia e Libertà». Don Carlo Borrelli

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Prima commemorazione dei fatti del 15 febbraio

Canto degli ultimi partigiani

Si riconoscono: (1) Ivano Malatesta (2) Luigi Tonelli, (3) Miglio Fioravanti, (4) Giulio Rossi, (5) Aurelio Domenichini, (6) Ciro Domenichini Piano di Follo, 15 febbraio 1946

Sulla spalletta del ponte Le teste degli impiccati Nell’acqua della fonte La bava degli impiccati. Sul lastrico del mercato Le unghie dei fucilati Sull’erba secca del prato I denti dei fucilati. Mordere l’aria mordere i sassi La nostra carne non è più d’uomini Mordere l’aria mordere i sassi Il nostro cuore non è più d’uomini. Ma noi s’è letta negli occhi dei morti E sulla terra faremo libertà Ma l’hanno stretta i pugni dei morti La giustizia che si farà.

14 Febbraio ‘45

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Quattro partigiani spezzini, scesi a Pian di Follo per approvvigionarsi, rafficano 3 tedeschi che passavano in bicicletta. Un morto, un ferito grave, il terzo riesce a scappare quasi incolume. 15 Febbraio ‘45 Per rappresaglia Sante Gattoronchieri, Alcide Paita, Albino Pietrapiana e Vasco Pieracci sono prelevati dal carcere di Villa Andreino e dalla caserma del XXI Fanteriae vengono impiccati a Piano di Follo, appesi per tre giorni con il fil di ferro. 16 Febrbaio ‘44 Il gruppo antifascista organizzato dal colonello Giulio Bottari è scoperto dai fascisti. Bottari, con i tenenti Borrotzu e Coni, si rifugiò a Torpiana nel comune di Zignago dove si sta organizzando un nucleo armato di resistenza. 23 Febbraio ‘44 Alcuni militi GNR di Sesta Godano, che avevano catturato alcuni renitenti a Torpiana, sono attaccati e messi in fuga dai "ribelli" del paese.


Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

DIRITTI

DELL’UOMO COME SINGOLO E COME ESSERE SOCIALE

Nel suo secondo articolo la costituzione italiana, in discontinuità con la prassi affermatasi durante il regime fascista, assegna il primato all’individuo, rispetto allo Stato: i suoi diritti sono prima di tutto riconosciuti, e quindi preesistono e sono indipendenti dallo stato, e solo dopo vengono garantiti. Si riparte quindi dal fondamento del costituzionalismo liberale, nel quale si afferma l’esistenza di diritti innati dei cittadini, che lo stato deve soltanto riconoscere e regolare. Nell’articolo 2 viene quindi riconosciuto e affermato il valore del singolo individuo, la possibilità che possa sviluppare pienamente la propria personalità, che possa fare le proprie scelte, facendo valere i propri diritti e adempiendo ai propri doveri: è su questo principio, chiamato “personalista” che è stata possibile la rinascita della democrazia italiana dopo una dittatura; è questo il principio più profondo della nostra costituzione, quello che assegna a ognuno di noi la responsabilità della nostre scelte. La costituzione riconosce così il valore della persona sia individualmente, sia in gruppo (nelle “formazioni sociali dove si volge la sua personalità”: la famiglia, le associazioni, gli stessi partiti…). Rispetto all’individuo e alle formazioni sociali, lo stato deve limitarsi a creare una cornice dentro la quale ognuno possa fare le proprie scelte. Il principio personalista ha ben poco in comune con il processo d’individualizzazione ed atomizzazione della società che sembra caratterizzare la civiltà occidentale contemporanea. Una società fondata sui diritti della persona non è una società individualista dove ciascuno è costretto a pensare unicamente a sé stesso. I diritti individuali costituiscono quindi la leva per l’emancipazione di ciascuno di noi all’interno di una comune cornice di libertà e pari opportunità. Infatti, all’individuo non solo vengono garantiti i diritti, ma viene anche richiesto l’adempimento dei doveri, definiti dalla Costituzione come doveri di “solidarietà politica, economica e sociale”. Non esistono diritti senza doveri né viceversa: la libertà di ciascuno è volta al miglioramento della società nel suo complesso. Questo articolo è particolarmente importante perché ha reso possibile l’inclusione di diritti “nuovi”, che non erano stati previsti nella costituzione e che l’evolversi culturale della società ha evidenziato: pensiamo alla tutela dell’ambiente, al diritto all’abitazione, al riconoscimento della vita del nascituro e, negli ultimi tempi, all’esigenza della procreazione, alla privacy. Un “nuovo” diritto che l’evolversi della tecnica sta’ facendo emergere a livello mondiale è il diritto all’accesso in “rete” come mezzo di libertà di espressione e di emancipazione personale di ciascuno di noi. L’art. 2 della nostra Costituzione ha agito come “valvola aperta”, anche rispetto alle trasformazioni dei diritti riconosciuti espressamente dalla nostra costituzione (pensiamo alla salute, alla libertà personale, al paesaggio). A differenza del momento storico in cui è nato, e che vedeva un mondo dei diritti in espansione, oggi viviamo una situazione diversa: i diritti non sono più soltanto affermati e riconosciuti; il mondo dei diritti non è più un universo limpido e lineare. I diritti sono discussi, spesso si trovano in contraddizione profonda fra loro e il mondo dei diritti è oggetto di tensione e di riconoscimenti contraddittori. Diversi sono i soggetti cui spetta il compito di riconoscere i diritti: non soltanto il legislatore, ma anche il giudice costituzionale e i giudici comuni, che in molti casi si muovono in direzioni diverse, senza un trovare un punto comune. Il principio enunciato dall’art. 2 viene però travolto quando la politica rinuncia al metodo laico e pensa di imporre ai cittadini i valori di una parte, negando loro la possibilità di scelta. Questa circostanza si è recentemente verificata in Italia sui temi eticamente sensibili come la religione o la definizione di famiglia. E’ nell’art. 2 che troviamo espressa la natura laica del nostro Stato, quella che riconosce la persona e garantisce le sue scelte, di qualsiasi tipo e assegna alla politica il dovere di costruire regole all’interno delle quali ognuno possa decidere in modo libero.

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«I morti non muoiono se vivono nella memoria, solo l’oblio rende irreparabile il distacco, rende inutile la storia». La campana della Pace

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Plotone della 1a Compagnia, Brigata “Val di Vara”

Con noi sui monti Con noi sui monti non c’era che il vento e la bufera, un sole tiepido ed avaro, ma un sogno più grande della vita, a spartire la fame ed il coraggio, le cartucce sottratte all’invasore, su un piccolo lembo dell’Italia. Era questa fame questa sete di accendere un nuovo giorno della storia con il seme gettato tra le zolle insanguinate da compagni, fra arbusti e piante dissecate dall’odio e dalle barbarie, che dirigeva i nostri passi. Era insorgere dal fondo - ribellarsi alla menzogna mordere le labbra vincere la paura accendere i fuochi contro la belva assassina riverdire la pace e la speranza con le stelle altissime con noi tremule nei cieli.

(1)Ciro Domenichini, (2)Nino Barani, (3)Giulio Bettolla, (4)Mario e (5)Fausto Vignudelli, (6)Luigi Tonelli, (7)Marcello Simonini, (8)Elia Tonelli. (9)Ivano Malatesta, (10)Giulio Rossi, (11)Vittorio Tonelli, (12)Aurelio Domnenichini, (13)Parigi Valeri. Calice al Cornoviglio - Marzo 1945

1-3 Marzo ’44

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Alla Spezia si fermano tutti i principali stabilimenti industriali (OTO Melara, cantieri di Muggiano, Termomeccanica, jutificio Montecatini, ecc.) per lo sciopero degli operai. Il lavoro riprende dopo la dura repressione fascista che porta all'arresto di alcuni fra gli organizzatori dello sciopero, poi deportati in Germania. 14 Marzo ’45 Partigiani della IV Zona ligure, travestiti da operai, minano il ponte di Ceparana, in riparazione dopo un bombardamento, sotto gli occhi delle sentinelle tedesche. L'esplosione fa crollare un'arcata del ponte. 21 Marzo ’44 Alpini della RSI penetrati profondamente nella zona partigiana della Val di Vara ma sono bloccati e circondati a Buto, dai partigiani. I combattimenti continuano fino all'una di notte, quando gli alpini, favoriti dalla nebbia, si sganciano in piccoli gruppi.

Note al Calendario

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19. Festa del Papà 29. Ora legale


Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

UNA REPUBBLICA

FONDATA SULL’UGUAGLIANZA

L’articolo è sicuramente uno dei principi più significativi della Costituzione Repubblicana: esso è il portato dei valori che discendono dalla rivoluzione francese (Liberté, égalité et fraternité) e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. La proclamazione del principio di uguaglianza segna una rottura decisa nei confronti del passato, quando la titolarità dei diritti e dei doveri dipendeva dall’estrazione sociale, dalla religione o dal sesso di appartenenza. Nell’art. 3, bisogna distinguere il primo comma che sancisce l’uguaglianza in senso formale, dal secondo che riconosce l’uguaglianza in senso sostanziale. Nell’uguaglianza “formale” trova espressione la matrice liberale della democrazia Italiana, in quella “sostanziale” si rivela il suo carattere sociale. Uguaglianza formale vuol dire che tutti sono titolari dei medesimi diritti e doveri, in quanto tutti sono uguali davanti alla legge e tutti devono essere, in egual misura, ad essa sottoposti. Le varie specificazioni «senza distinzioni di» furono inserite affinché non trovassero posto storiche discriminazioni, quali, ad esempio, la divaricazione dei diritti tra uomini e donne, alla quale intendeva porre fine l’affermazione di un’uguaglianza «senza distinzioni di sesso». Così, l’uguaglianza «senza distinzioni di razza» serviva a preservare l’ordinamento costituzionale, mettendolo al riparo dall’infamia delle leggi razziali. Tuttavia, la nostra Costituzione non si arresta al riconoscimento dell’uguaglianza formale: essa va oltre assegnando allo Stato il compito di creare azioni positive per rimuovere quelle barriere di ordine naturale, sociale ed economico che non consentirebbero a ciascuno di noi di realizzare pienamente la propria personalità. Questo passaggio concettuale è pregnante, poiché consente di affermare che le differenze di fatto o le posizioni storicamente di svantaggio possono essere rimosse anche con trattamenti di favore che altrimenti sarebbero discriminatori. In Italia, le azioni positive sono state utilizzate soprattutto per le discriminazioni di genere, contro le donne. Attraverso l’uguaglianza sostanziale, lo Stato e le sue articolazioni si assumono l’impegno di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini: questo non significa che il compito dello Stato sia quello di tendere verso un malinteso egualitarismo, inteso come uguaglianza dei punti d’arrivo, dove l’individuo finirebbe per essere annichilito, schiacciato dal peso di una società di eguali. Il compito dello Stato è invece quello di agire concretamente per metter tutti nelle stesse condizioni di partenza, dotando ognuno di pari opportunità per sviluppare e realizzare pienamente e liberamente la propria personalità. Il carattere aperto del principio di uguaglianza ha consentito alla giurisprudenza della Corte Costituzionale di adeguare continuamente il quadro dei diritti e dei doveri all’evoluzione economica e sociale del nostro Paese. Il principio di uguaglianza è stato declinato in un generale divieto di discriminazione; si discrimina quando si trattano in maniera uguale situazioni diverse, ovvero quando si trattano in maniera diverse situazioni uguali. La disparità di trattamento è consentita solo quando le differenze sono stabilite dal legislatore in modo ragionevole ed obiettivo. Attraverso il canone della ragionevolezza, vero cuore del principio di uguaglianza, i divieti di discriminazioni sono stati estesi, per via giurisprudenziale, agli orientamenti sessuali, all’appartenenza ad una minoranza, all’handicap, all’età. L’uguaglianza è un obiettivo tendenziale che deve essere difeso e tutelato soprattutto quando, come oggi, esso risulta al centro di un attacco incrociato, sia nella sua accezione formale che sostanziale.

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«Generazioni intere si educheranno all'amore per il paese, la libertà, lo spirito di devozione illimitata per la causa della redenzione umana, sull'esempio dei mirabili garibaldini che scrivono, col loro sangue rosso, le più belle pagine della storia italiana». Giovanni Pesce “Visone”

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Gruppo di Partigiani follesi durante la Liberazione

Staffetta Quando mancavi all’aria della casa e a me pargolo insonne dicevano che era per futili impegni fuori piazza dove il buttare stravolto degli ulivi tocca le case, le vite tremanti al chiuso io non sapevo che già molto lontano guidavi messaggi, uomini fino al cuore della rivolta, e ti aspettavo credulo finché non mi prendeva un sonno duro – e oltre i vetri pioveva, si metteva spesso un vento che era lungo fiele nei pensieri di chi ti sapeva come dentro a un mare – ora che il cuore è stretto per tanta memoria dissolta, che morta è la pietà Paolo Bertolani

Si riconosce sul camion Olinto Tonelli (1), alla sua destra la sorella di Giorgio Tonelli La Spezia, 27 aprile 1945

5 Aprile ‘44 Piero Borrotzu è fucilato dai fascisti a Chiusola.

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20 Aprile ’45 I partigiani di Dany Bucchioni e Giuliano Ratti iniziano la battaglia per la presa del castello di Podenzana. 22 Aprile ‘45 Alla Spezia è proclamato lo stato d'assedio. Il litorale spezzino, ormai evacuato dai fascisti e dai tedeschi, è occupato dai partigiani, mentre il grosso delle forze della IV Zona (Brigate Gramsci e Cento Croci, Battaglione GL Zignago) circondano La Spezia. 24 Aprile ‘45 Sulle colline intorno alla Spezia i partigiani attaccano gli ultimi caposaldi tedeschi a S.Vene-rio, Montalbano e S.Benedetto. Dopo aver conquistato Podenzana, i partigiani del “Val di Vara” puntano su Aulla e in serata iniziano ad entrare nella cittadina. 25 Aprile ‘45 In giornata le avanguardie americane entrano nella cittadina già liberata. Note al Calendario

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05. Pasqua 06. Pasquetta 25. Festa della Liberazione


Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

LAVORO, DIRITTO

E

DOVERE

FONDAMENTALE DI TUTTI

L’articolo 4 della nostra Costituzione riprende, ampliandolo, quello che l’articolo 1 sancisce essere il fondamento della nostra Repubblica. Assegna al lavoro il duplice ruolo di diritto e dovere, intesi non in senso strettamente giuridico, ma rispettivamente come un fine cui lo Stato deve tendere ed un dovere morale cui ciascun individuo, cittadino o meno, dovrebbe adempiere, nel rispetto della libertà della persona. Il riconoscimento del lavoro come uno dei principi fondanti della Repubblica, rimanda alla funzione che il lavoro svolge nella società, come mezzo di produzione di ricchezza materiale e morale per la persona, non come merce necessaria alla massimizzazione dei profitti, non come mero fattore di produzione, ma come realizzazione dell’individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali, e quindi della società tutta. Con il riconoscimento della possibilità e della responsabilità di realizzare nel lavoro la propria personalità e, quindi, anche il proprio progetto di vita, la Costituzione fonda una società in cui ad ogni individuo è consentito un progetto individuale, indipendentemente dalle diverse situazioni di partenza. Questo principio completa e arricchisce i due pilastri della nostra carta fondamentale: il principio personalista (art. 2) e quello di eguaglianza, non solo nel suo aspetto formale, ma anche sostanziale (art. 3). Il lavoro è inteso nel senso più ampio, in modo da ricomprendere l’iniziativa economica privata e quella del lavoro subordinato attribuendo statuti differenti, nella parte che la carta fondamentale dedica al lavoro. La strada per la concretizzazione di questo articolo sul piano legislativo è stata lunga e faticosa, sempre soggetta a possibili battute d’arresto. Lo statuto dei Lavoratori, approvato negli anni ’70, fece propri i principi dell’articolo 1 e dell’articolo 4, a partire dalla libertà di opinione del lavoratore che non può diventare fonte di discriminazione (art. 1) per comprendere poi alcune disposizioni atte a tutelare il subordinato rispetto alla posizione dominante del datore di lavoro: per quanto riguarda le misure di sorveglianza, di licenziamento, sanzioni disciplinari etc. A seguito di alcuni cambiamenti interni al mondo del lavoro, si è cercato di adattare il diritto del lavoro alle nuove sfide della contemporaneità riducendo alcune rigidità ed introducendo forme di flessibilità. La riforma del mercato del lavoro del 2003, la così detta Riforma Biagi ha apportato dei cambiamenti che avrebbero dovuto portare ad una maggiore flessibilità ma a cui il nostro paese non era pronto, né economicamente, né culturalmente. Questo ha comportato il passaggio da una stagione dei diritti del lavoratore come quella degli anni anni settanta, in cui vennero tradotti a livello legislativo i principi costituzionali, alla stagione della precarizzazione del lavoro e dell’individuo, e quindi della società. Non possiamo che essere unanimi con la nostra Costituzione, ritenendo che istituti, come quello della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, da parte di agenzie di lavoro interinale, sia uno svilimento di quel mezzo di realizzazione umana che riconosce l’articolo 4. I cambiamenti apportati non sembrano adeguati tutt’oggi per un mondo del lavoro ancora in evoluzione, ma soprattutto per la tutela piena del lavoratore. Un altro aspetto del mondo del lavoro che oggi risulta non rispettare i principi costituzionali è la differenza di trattamento che le donne ricevono, spesso anche in termini di salario. Lo stato ha previsto alcune forme di tutela, che risultano non adeguate a colmare il divario tra uomo e donna. Impariamo la Costituzione - www.impariamolacostituzione.wordpress.com


«A 17 anni, con i partigiani ho visto nascere la democrazia, ora che sono vecchio devo vederla morire? La speranza siete voi, restiamo umani!» Don Andrea Gallo

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Partigiani in festa dopo la Liberazione

Non Piangere

Si riconoscono Orazio Montefiori (1), Paolo Rapallini (2) La Spezia, 27 aprile 1945

Non piangere, compagno, se m’hai trovato qui steso. Vedi, non ho più peso in me di sangue. Mi lagno di quest’ombra che mi sale dal ventre pallido al cuore, inaridito fiore d’indifferenza mortale. Portami fuori, amico, al sole che scalda la piazza, al vento celeste che spazza il mio golfo infinito. Concedimi la pace dell’aria; fa che io bruci ostia candida, brace persa nel sonno della luce. Lascia così che dorma: fermento piano, una mite cosa sono, un calmo e lento cielo in me si riposa.

2 Maggio‘45 Entra in vigore la resa incondizionata delle truppe tedesche in Italia.

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5 Maggio ‘44 I comandanti della Guardia Nazionale Repubblichina della Spezia e della 135° Brigata tedesca di stanza alla Spezia, preoccupati dai lanci di armi e dalle azioni partigiane nella Lunigiana, rastrellano l’area. Quasi tutti i partigiani riescono a sfuggire disperdendosi. 9 Maggio‘45

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Come previsto nel trattato di resa incondizionata, firmato il giorno prima, le truppe tedesche cessano ogni attività bellica. E' la fine della guerra in Europa. Maggio ‘44 Nel maggio 1944 la città della Spezia è bombardata pesantemente: si contano molte decine di morti, centinaia di feriti e migliaia di senza tetto. Lo sfollamento della città diviene quasi totale. Molti di loro trovano riparo da parenti nella zona della bassa val di Vara. Note al Calendario 01. Festa dei Lavoratori 03. Festa della Mamma 09. Festa dell’Europa


Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

UNA REPUBBLICA

DI

AUTONOMIE

E

DECENTRAMENTO

L’articolo 5 introduce, in via di principio, la garanzia di un’ampia libertà conferita alle diverse collettività territoriali nel perseguimento e nella gestione di interessi locali, mediante il riconoscimento di una posizione di autonomia in favore dei rispettivi enti esponenziali. Con l’articolo 5 Il principio autonomistico da modello organizzativo è elevato a principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale. Esso denota la consapevolezza dei costituenti che il nodo stato-enti locali sarebbe stato centrale nel dibattito politico, e avrebbe condizionato l’intero ordinamento giuridico. Si scelse la parola “autonomie”, un’intuizione che esprime in sé una novità assoluta molto distante dal “decentramento” francese.Che cosa distingue il principio federalista da quello autonomistico? Lo Stato federale per eccellenza è l’America. Gli Stati Uniti infatti sono composti da cinquantuno stati ognuno con la sua peculiare organizzazione statale (civile, penale e amministrativa), e pur questo, ciascuno unito agli altri Stati federati in materie fondamentali come l’economia, la finanzia, la politica estera, la sicurezza interna e la difesa. L’articolo 5 della nostra costituzione sancisce invece che La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Da un lato, nel federalismo, abbiamo stati indipendenti con pieni poteri legislativo, esecutivo e giudiziario e la possibilità di partecipare alla revisione costituzionale, che manifestano la volontà di federarsi, dall’altro, in Italia, la costituzionalizzazione del principio unitario e di indivisibilità che si articola in autonomie. Oggigiorno ci troviamo in un momento storico peculiare in cui l’Italia partecipa a due processi: un processo di unione tra gli stati europei con cessione di competenze agli organismi europei e, contemporaneamente, un’attuazione forte del principio autonomistico sancito dall’articolo 5 della costituzione. L’articolo 5 disegna un sistema di livelli di governo composti dagli enti locali capaci di dotarsi di un proprio indirizzo politico e amministrativo il più vicino possibile al cittadino con un autonomia anche finanziaria. Il contenuto della sfera di autonomia che genericamente l’articolo 5 riconosce a tutti gli enti locali, è poi precisato nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione. E’ chiaro anche il rimando all’articolo 1, le autonomie locali sono proprio uno dei limiti al potere legislativo ed esecutivo nazionale. Solo dagli anni ’70 è stato avviato il processo per attuare il titolo quinto della costituzione con l’istituzione delle regioni ordinarie, fino ad arrivare alla riforma di quest’ultimo nel 2001. Questa riforma introduce il concetto fondamentale di sussidiarietà verticale ed orizzontale. Che cosa significa sussidiarietà? Che nello svolgimento delle funzioni pubbliche si preferisca l’ente più vicino ai cittadini (s. verticale) e che si lasci che siano i privati a svolgere alcune funzioni al posto del pubblico lasciando a questo di fissare i parametri con cui il privato eroga le funzioni pubbliche. (s. orizzontale). Sempre il Titolo V della Parte seconda della Costituzione all’articolo 119 prevede che oltre all’autonomia amministrativa I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Questo principio non trova ancora applicazione piena nel nostro ordinamento e la legge in parlamento sul “federalismo fiscale”, ed il dibattito intorno ad essa, vuole attuare questo principio con una soluzione che deve tenere conto che il concetto “unitario” della nostra repubblica significa anche che i cittadini di tutta la repubblica hanno diritto agli stessi servizi e allo stesso standard di prestazione di questi servizi su tutto il territorio nazionale. Il “federalismo Fiscale” deve quindi prevedere meccanismi di ridistribuzione delle risorse dalle regioni economicamente ricche a quelle svantaggiate. Impariamo la Costituzione - www.impariamolacostituzione.wordpress.com


«La libertà non è dono, non è licenza, ma conquista e va difesa. Altrimenti si esaurà, perché si trova sempre chi vuole approfittare». Daniele Bucchioni (Dany)

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(1)Olinto Tonelli, (2)Sergio Alibani, (3) Giuseppina ”Fiamma” Cogliolo, (4)Carlo “Neta” Chiappucci, (5)Nino Barani Alle fronde dei salici E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze sull’erba dura di ghiaccio, al lamento d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo? Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento.

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19 Giugno ‘44 I partigiani giellisti al comando di Daniele Bucchioni, insieme ad alcuni partigiani del maggiore inglese Gordon Lett, attaccano il presidio GNR del castello di Calice al Cornoviglio in Val di Vara. L'attacco fallisce, ma dopo pochi giorni i militi si ritirano da Calice. 26 Giugno ‘44 Viene ucciso in un agguato fascista, il partigiano Giuseppe Poggi, in località La Serra, a Piano di Follo. 27 Giugno ‘44 Una squadra di partigiani del battaglione Picelli fucila il Podestà fascista di Sesta Godano Tullio Bertoni, uno dei responsabili delle azioni di rastrellamento in Val di Vara nella primavera del 1944. 30 Giugno ‘44 Una squadraccia fascista cattura Orazio Montefiori. Verrà recluso nel tristemente noto XXI fanteria, fino allo scambio con un ufficiale della Brigata Nera, catturato da un commando costituito da Dany Bucchioni, Ciro Domenichini, Fausto Vignudelli e Giuliano Ratti

Note al Calendario 02. Festa della Repubblica


Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

LA TUTELA

DELLE

MINORANZE

L’articolo 6 stabilisce che l’Italia tutela le minoranze linguistiche intese anche come minoranze etniche culturali, sia diffuse in modo minore in tutto il territorio che insediate in specifiche realtà territoriali come la Valle d’Aosta e l’Alto Adige . Esso si lega, quindi, all’articolo 5 relativo alle autonomie territoriali e al principio generale dell’articolo 2 che tutela le formazioni sociali come comunità intermedie tra i singoli e la Repubblica. L’articolo 6 consente l’emanazione di apposite norme per tutelare le minoranze linguistiche collegandosi all’articolo 3 comma 2 che permette “discriminazioni positive”, emanazione di norme e leggi volte a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà ed uguaglianza dei cittadini ne impediscono la piena partecipazione alla vita della Repubblica. Per tener fede e applicare questo principio sono stati previsti diversi meccanismi attraverso una maggiore autonomia, un autonomia differenziata, a livello territoriale, e un sistema elettorale che garantisce piena rappresentanza alle minoranze francofone e tedesche presenti nei territori della Val d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano attraverso un numero di seggi riservati alla Camera. Il principio di tutela delle minoranze linguistiche trova ulteriore applicazione negli statuti speciali che sono approvati con legge costituzionale, come lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige dove la lingua tedesca viene parificata a quella Italiana nei rapporti con gli uffici giudiziari e della pubblica amministrazione situati nella provincia. Oltre che per le implicazioni specifiche a difesa delle minoranze linguistiche storiche insediate in precise realtà territoriali del nostro paese, l’articolo 6, riconosce la valenza identitaria dell’uso della propria lingua: L’uso di una determinata lingua esprime l’appartenenza di una persona a una determinata cultura e contribuisce a determinarne l’identità. Esso, quindi riafferma un fondamentale principio, il pluralismo, che contrassegna la nostra democrazia ed è espresso in varie disposizioni inserite nei principi fondamentali oltre che in vari punti della prima parte della Costituzione. Nello Stato “democratico di diritto”, nella democrazia liberale, “democrazia” non significa dominio della maggioranza anche se eletta tramite elezioni democratiche. L’articolo 6 , quindi, insieme all’articolo 3 comma 1 che vieta discriminazioni in base alla lingua ( così come in base alla religione, alla razza, al sesso, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali) riafferma e declina il principio pluralista della società democratica che non vuole assimilare le differenze ma riconoscendo il “diritto alla differenza” riconosce che i diritti degli altri, intesi sia come singoli che formazioni socio-culturali o etnico-culturali, esigono riconoscimento e tutela. La realtà del nostro tempo, con il fenomeno dell’immigrazione e la presenza quindi di nuove minoranze etnico-linguistiche diffuse su tutto il nostro territorio nazionale, pone nuovi interrogativi al dibattito politico ed anche a quello legislativo con la discussione alla camera di una nuova legge sulla cittadinanza. Quale modello di integrazione e quale tutela per le nuove minoranze? L’articolo 6 potrà applicarsi anche a questi nuovo soggetti? Appare comunque chiaro che qualunque soluzione all’auspicabile integrazione degli immigrati nella nostra società dovrebbe avvenire nella cornice della democrazia costituzionale pluralista e , quindi, non dovrebbe prevedere l’assimilazione ad una cultura dominante, la rinuncia alla propria identità linguistica ed etnico culturale, alla conversione ad una presunta “Italianità” ma partire dal riconoscimento e valorizzazione delle differenze culturali ed etniche come patrimonio di tutta la società da tutelare e difendere essendo portatrici di ricchezza per la società tutta, democratica e plurale. Impariamo la Costituzione - www.impariamolacostituzione.wordpress.com


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La Resistenza e la sua luce Così giunsi ai giorni della Resistenza senza saperne nulla se non lo stile: fu stile tutta luce memorabile coscienza di sole. Non poté mai sfiorire, neanche per un istante, neanche quando l'Europa tremò nella più morta vigilia. Fuggimmo con le masserizie su un carro da Casarsa a un villaggio perduto tra rogge e viti: ed era pura luce. Mio fratello partì, in un mattino muto di marzo, su un treno, clandestino, la pistola in un libro: ed era pura luce. Visse a lungo sui monti, che albeggiavano quasi paradisiaci nel tetro azzurrino del piano friulano: ed era pura luce. Nella soffitta del casolare mia madre guardava sempre perdutamente quei monti, già conscia del destino: ed era pura luce. Coi pochi contadini intorno vivevo una gloriosa vita di perseguitato dagli atroci editti: ed era pura luce. Venne il giorno della morte e della libertà, il mondo martoriato si riconobbe nuovo nella luce... Quella luce era speranza di giustizia: non sapevo quale: la Giustizia. La luce è sempre uguale ad altra luce. Poi variò: da luce diventò incerta alba, un'alba che cresceva, si allargava sopra i campi friulani, sulle rogge. Illuminava i braccianti che lottavano. Così l'alba nascente fu una luce fuori dall'eternità dello stile... Nella storia la giustizia fu coscienza d'una umana divisione di ricchezza, e la speranza ebbe nuova luce. Pier Paolo Pasolini

«Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica, è l'antitesi di tutte le fedi politiche, perché opprime le fedi altrui». Sandro Pertini

(1)Aldo Comis, (2)Ivano Malatesta, (3)Nino Barani, (4)Fausto Vignudelli,(5)Giorgio Tonelli, (6)Girolamo Spezia, (7)Mario Vignudelli. (8)Sorella e (9)padre di Comis (Aurelio) e (10)Ciro Domenichini Borseda (Calice al Cornoviglio), 14 luglio 1944

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I partigiani di Eugenio Lenzi, "Primula Rossa", attaccano i magazzini tedeschi di Ceparana, catturando 20 soldati nazisti che saranno poi liberati per evitare rappresaglie. Lo stesso giorno nella valle dell'Aulella i partigiani del "Maggiore" Alfredo Contri, che cercavano di sabotare il ponte di Serricciolo e si scontrano presso Canova con i tedeschi. Come rappresaglia per l'attacco, i tedeschi fucileranno 10 civili. 27 Luglio ‘44 A Piana Battolla alcuni reparti tedeschi e della brigata nera eseguono un rastrellamento, in seguito ai ripetuti episodi di rapimento di militari tedeschi e fascisti. 28 Luglio ‘44

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Follo Alto viene dato alle fiamme dai nazifascisti, nel rogo muoiono una donna anziana, Luigia Tonelli, ed un bambino, Maurizio Carattoni. 52 civili vengono arrestati vengono inviati ai campi di lavoro nell’isola Palmaria.

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Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

LIBERA

CHIESA IN

LIBERO STATO

Uno Stato può essere definito ” laico” quando non fa propria una morale di matrice religiosa (derivata da una fede). In quest’ottica esso si contrappone allo Stato “clericale” in cui i precetti propri di una fede sono seguiti dallo Stato medesimo e diventano vincolanti per tutti i consociati. Il principio di laicità, pur non essendo citato espressamente, è uno dei principi fondanti della nostra Costituzione. La sua esistenza discende, anzitutto, dal fatto che il nostro ordinamento si ispira al principio pluralista. Da esso deriva l’impossibilità per lo Stato, di dare prevalenza ad un orientamento ideologico rispetto ad un altro. Il principio di laicità si ricava , dunque dalla lettura combinata di numerose disposizioni della Costituzione. Come ha precisato al Corte costituzionale con la sentenza n.203 del 1989, il principio di laicità, declinato negli articoli 2, 3, 7, 8, 19, e 22, rappresenta un principio “supremo” che non potrebbe essere eliminato neppure mediante il procedimento di revisione costituzionale. Nell’articolo 7 si stabilisce la “separazione tra ordine religioso e ordine temporale”. Questo rappresenta il pilastro del principio di Laicità, che pretende che non ci siano intromissioni ed interferenze fra i due ordini. In Italia , purtroppo, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo avuto una violazione di questo costrutto. Pochi esempi: la Chiesa cattolica che fornisce indicazioni di voto ai parlamentari o che invita all’astensione sul referendum sulla legge 40; il governo che introduce nel progetto di legge sul testamento biologico le definizioni volute dalla gerarchia ecclesiastica ( in primis: “la vita non è un bene disponibile”).

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«Tutte le donne contadine si possono dire tutte partigiane, perché aiutavano i ragazzi che eran lì, nudi e crudi, senza mangiare, senza vestire, magari ammalati». Vanda Bianchi

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Partigiani di Piana Battolla (1) Emilio Battolla, (2) Pierino Battolla. In basso: (3) Giovanni Terribile, (4) Fernando Chiappini, (5) Umberto Ratti

Tu non sai le colline

3 Agosto ‘44

Tu non sai le colline dove si è sparso il sangue. Tutti quanti fuggimmo tutti quanti gettammo l’arma e il nome. Una donna ci guardava fuggire. Uno solo di noi si fermò a pugno chiuso, vide il cielo vuoto, chinò il capo e morì sotto il muro, tacendo. Ora è un cencio di sangue e il suo nome. Una donna ci aspetta alle colline.

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Inizia il primo grande rastrellamento tedesco e fascista tra Vara e Magra. Numerosi paesi dello zerasco sono bruciati e molti partigiani e civili uccisi. Solo la Brigata partigiana Cento Croci e i giellisti del calicese al comando di Daniele Bucchioni oppongono , ricacciando i rastrellatori a valle. Il 3 agosto caddero in combattimento contro le forze nazi-fasciste, in località Monte Due Santi, Nello Bassi, Paita Arturo e Spuntoni Olindo. 12 Agosto ‘44

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A Sant'Anna di Stazzema, reparti della 16° Divisione meccanizzata "Reichsführer SS" massacrano 560 civili, in maggior parte donne e bambini. 18 Agosto ‘44 A Ghiacciarna, vicino ai Casoni, nel calicese, un gruppo di giovani ribelli follesi firmano un giuramento di adesione alle formazioni partigiane, formalizzando la nascita della Brigata “Val di Vara” della Colonna Giustizia e Libertà. La comanderà Daniele Bucchioni. Note al Calendario 15. Ferragosto


Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

CONFESSIONE

RELIGIOSA,

LAICITÀ

E

LIBERTÀ

Nell’articolo 8 si stabilisce il principio di “ eguaglianza delle religioni fra di loro”. Questo principio, che non è ancora stato completamente realizzato, pretenderebbe che tutte le religioni abbiano uguale spazio ed uguali diritti. Ci sono voluti più di quarant’anni per giungere alla dichiarazione d‘illegittimità costituzionale della tutela di penale della sola religione cattolica e ancora oggi la disparità di trattamento in ordine al finanziamento delle scuole confessionali appare evidente. Lunghe sono state le vicende legate all’insegnamento dell’ora di religione nelle scuole pubbliche, ancora oggi fonte di tensione, come tensione sussiste sul problema della esposizione, o meno, dei simboli religiosi. In ogni caso, non si può ignorare che compito dello Stato deve essere garantire la parità tra le diverse confessioni religiose. Da questi due articoli ne deriva sia l’inammissibilità di discipline volte ad assicurare ad una fede un trattamento privilegiato rispetto a quello riservato alle altre, sia il divieto di discriminare una confessione specifica rispetto alle altre. Inoltre, dal punto di vista dei singoli, il supremo principio di laicità impone di dare analoga tutela al sentimento religioso di tutti, ivi compresi gli atei.

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«Quando si potrà rifare la storia di ciò che i partigiani della IV zona hanno salvato di salvabile, si potrà valutare quanta riconoscenza si debba a questi giovani». Mario Fontana (Turchi)

Da sinsitra: Giuliano Ratti (comandante del 1a Compagnia “Giustizia e Libertà”), Orazio Montefiori (vicecomandante Colonna GL), don Carlo Borrelli (capellano della GL).

9 Settembre ‘43

Settembre

Rastrellamento Lente vengono le donne a piangere le fughe degli uomini dai casolari incustoditi e tra i capelli scarmigliati le mani scarne inseguono una tragedia inesausta. I bimbi nei cortili solitari si lamentano lentamente come se cantassero; il cane li ascolta dimenando la coda. Gli uomini fuggiti nei boschi scavano le tane nel silenzio implacabile covano la vendetta. Ulisse (Davide Lajolo)

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La divisione "Alpi Graie" schierate in Val di Vara cominciano a sbandarsi e ad essere disarmate dai reparti tedeschi, che in mattinata occupano i principali centri abitati 20 Settembre ‘43 I primi partigiani follesi si raggruppano per raccogliere le armi che hanno lasciato gli alpini sbandati. Sono coordinati dal capitano Orazio Montefiori. Le armi sottratte vengono nascoste in località Crapia. Dopo i primi contatti con il col. Bottari iniziano a portare le armi nel calicese, utilizzando il calesse del forno di Montefiori, che iniziò ad usare il nome di battaglia, Martini. 3 - 9 settembre ‘44 Le formazioni spezzine della I Divisione Liguria, riformatasi dopo il rastrellamento d'agosto, compiono numerosi attacchi a mezzi tedeschi sulla statale della Cisa e soprattutto sull'Aurelia.


Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

RICONOSCERE

E TUTELARE

CULTURA

E

PAESAGGIO

L’articolo 9 pone sotto tutela costituzionale il paesaggio oltre al patrimonio storico ed artistico. Quest’ articolo non pone sotto tutela esplicita l’ambiente, anche se la tutela dell’ambiente è stata riconosciuta come principio sia dalla Corte di Cassazione, che dalla Corte Costituzionale ed è tutelato da numerose direttive dell’Unione Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che all’articolo 37 recita: “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.” L’articolo 9 letto poi insieme art 117, comma secondo, lettera s), che recita : “Lo Stato ha legislazione esclusiva nella tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” pone il principio della tutela dell’ ecosistema nella nostra costituzione. Come riconosciuto dalla sentenza n.104 della Corte Costituzionale. Secondo la Corte, infatti, in base alla Costituzione, spetta “allo Stato disciplinare l’ambiente come un’entità organica”, attraverso “norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte del tutto”. E gli spetta farlo con una “disciplina unitaria e complessiva” che garantisca “un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore”. A fronte, quindi, del principio costituzionale della tutela del paesaggio e dell’ambiente, della salvaguardia dell’ecosistema e del principio di sviluppo sostenibile, con la disciplina dei condoni si assiste però a una profonda violazione di questi principi . Ecco allora il ritorno di attualità dell’articolo 9 che deriva dal crescente bisogno di “arginare” la sempre più forte pressione dei valori di libera iniziativa economica privata e di proprietà privata che, sembrano tollerare sempre meno i controlli, considerati come “lacci e lacciuoli” , in funzione di un bilanciamento con altri beni ed interessi “antagonisti” (salute, ambiente, patrimonio culturale) che possono essere messi a rischio e pregiudicati dall’incontrollato svolgimento dell’impresa economica privata senza controlli e limitazioni dettati dall’interesse generale. Risulta evidente che i costituenti ritenevano fondante l’investimento pubblico nello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Questo articolo, inclusivo della cultura che della scienza e della tecnica, non lascia adito a dubbi interpretativi: notevole che sia stata inserita anche la tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, concepiti come essenziali all’identità e alle prospettive di crescita del paese. Lo Stato deve quindi investire nello sviluppo della cultura e della ricerca, ma i governi hanno sempre mantenuto quest’obbligo? Qual’ è la misura per valutare l’adeguatezza dell’investimento? Nei primi decenni della Repubblica lo sviluppo della ricerca è stato impetuoso: la creazione di enti di ricerca pubblici e nazionali, il CNR, l’INFN, l’ENEA e il sistema dell’università pubblica, che hanno contribuito a trasformare l’Italia da paese sostanzialmente agricolo e arretrato in uno dei paesi più industrializzati del mondo, è stata perseguita da tutte le forze politiche e dal sistema produttivo soprattutto pubblico (ENI, ENEL, Ferrovie dello Stato..). Oggi invece? Stiamo assistendo ad un declino che sembra inarrestabile, gli enti di ricerca sono tagliati, accorpati, privi di missione e privi di risorse, il sistema universitario pubblico sta attraversando la crisi più grave della sua storia. Qualunque tentativo di riforma si scontra con un’inerzia e una reazione conservatrice che reagisce al cambiamento. A partire dal dettato dell’articolo 9 abbiamo la responsabilità di arrestare questo declino, e le soluzioni per farlo sono legate alla capacità di rifondare il sistema degli enti di ricerca, di ricostruire un sistema di università che coniughi ricerca e formazione. Questo si può fare a partire dalla riforma del dottorato di ricerca e dalla differenziazione del sistema universitario dove università di ricerca perseguano progetti strategici di avanzamento scientifico e tecnico. Gli Enti di Ricerca devono ritornare alle origini, quando ad essi venivano affidati progetti multidisciplinari e liberi, di interesse nazionale, come per esempio lo studio del problema dell’approvvigionamento e del risparmio energetico, e la valutazione dell’impatto dei cambiamenti climatici. Il reclutamento dei ricercatori deve avvenire in maniera trasparente e responsabile, e continua nel tempo per assicurare un ricambio generazionale adeguato. Il problema non è solo di risorse ma anche di impostazione: troppo ideologici i criteri di approccio, mentre, come accade in altri paesi, la comunità scientifica dovrebbe essere coinvolta con una sua autonomia nella scelta degli indirizzi e delle compatibilità in diretto supporto del governo e del parlamento. L’articolo 9 nella sua essenzialità conteneva già tutto, la promozione della cultura in senso unitario, la ricerca pubblica e la sua valorizzazione per il progresso tecnologico del paese.

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«Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra costituzione.». Piero Calamandrei

Partigià

Al centro Attilio Benedetti (con la sua immancabile fisarmonica), alla sua destra Olinto Tonelli

Dove siete, partigia di tutte le valli, Tarzan, Riccio, Sparviero, Saetta, Ulisse? Molti dormono in tombe decorose, quelli che restano hanno i capelli bianchi e raccontano ai figli dei figli come, al tempo remoto delle certezze, hanno rotto l'assedio dei tedeschi là dove adesso sale la seggiovia. Alcuni comprano e vendono terreni, altri rosicchiano la pensione dell'Inps o si raggrinzano negli enti locali. In piedi, vecchi: per noi non c'e' congedo. Ritroviamoci. Ritorniamo in montagna, lenti, ansanti, con le ginocchia legate, con molti inverni nel filo della schiena. Il pendio del sentiero ci sarà duro, ci sarà duro il giaciglio, duro il pane. Ci guarderemo senza riconoscerci, diffidenti l'uno dell'altro, queruli, ombrosi. Come allora, staremo di sentinella perché nell'alba non ci sorprenda il nemico. Quale nemico? Ognuno e' nemico di ognuno, spaccato ognuno dalla sua propria frontiera, la mano destra nemica della sinistra. In piedi, vecchi, nemici di voi stessi: La nostra guerra non e' mai finita..

La Spezia, 27 aprile 1945

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14 ottobre ‘43 Il colonnello Giulio Bottari forma nello spezzino un'organizzazione clandestina antifascista che arriverà a contare, nel febbraio 1944, una quarantina di membri. Il gruppo ha il suo centro presso Vezzano Ligure, vicino alla Spezia, ma i suoi membri sono sparsi per tutta la Val di Vara.

Note al Calendario

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Primo Levi

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8 - 10 ottobre ‘43 Rastrellamento nazifascista nell'ambito della "settimana di lotta alle bande" ordinata da Kesserling. Il rastrellamento riguarda la zona della bassa Val di Vara ed investe la brigata Vanni ed il Battaglione Val di Vara. Nonostante le perdite subite, le formazioni partigiane si riformano immediatamente dopo il rastrellamento. Negli scontri a fuoco morì, tra gli altri, Girolamo Spezia, insignito della medaglia d’oro al valor militare.

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25. Ora Solare


Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

UNA COSTITUZIONE UMANA

ED

INTERNAZIONALE

La Costituzione, dopo aver affermato il concetto della sovranità nazionale, intendeva inquadrare nel campo internazionale la posizione dell’Italia: l’art. 10 dispone che l’ordinamento giuridico si adatti automaticamente alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tali norme sono considerate parte integrante del diritto della Repubblica. Con questa disposizione, dal grande valore simbolico e dalla profonda valenza sistematica ed ordinamentale, lo Stato da un lato, si riconosce membro della Comunità internazionale e, dall’altro, riconosce l’originarietà sia dell’ordinamento giuridico internazionale che di quello degli altri Stati. La disposizione sull’adattamento automatico al diritto internazionale generale riprende la formula della Costituzione di Weimar e risponde all’aspirazione di allargare la base dei rapporti internazionali del nostro Paese, (ri-)legittimando l’Italia ad agire ed operare nel contesto delle nuove relazioni internazionali, dopo che la partecipazione del nostro Paese al fianco della Germania nella seconda guerra mondiale aveva reso l’Italia uno ‘Stato nemico’ della Comunità internazionale. L’articolo 10 comma 1 istituisce un dispositivo di adeguamento automatico del diritto interno al diritto internazionale generale. Il principio fondamentale che sta alla base di questo articolo è quello di ‘aprire’ il diritto interno all’ordinamento internazionale, facendo in modo che esso si adatti automaticamente, ossia senza bisogno di un atto legislativo di trasposizione degli obblighi che derivano dal diritto internazionale generale, salvo il caso di una normativa interna di integrazione di un precetto internazionale caratterizzato dall’incompletezza delle sue disposizioni. Ne consegue che un atto legislativo che risulti incompatibile con una regola di diritto internazionale di natura consuetudinaria deve essere dichiarato viziato da illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 10, comma 1. La citata disposizione costituzionale, con l’espressione «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», intende riferirsi soltanto alle norme consuetudinarie ed ai principi generali di diritto internazionale. In tal modo, le norme internazionali pattizie, contenute in trattati internazionali bilaterali o multilaterali, esulano dal campo di applicazione della norma. In altri termini, l’adeguamento automatico dell’ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, concerne esclusivamente i principi generali e le norme di carattere consuetudinario, mentre non comprende le norme pattizie contenute in accordi internazionali, salvo il caso degli accordi di codificazione che riproducono principi o norme consuetudinarie del diritto internazionale. Il richiamo all’obbligo di conformazione del diritto interno alle norme internazionali impegna l’intero ordinamento e riguarda sia la legislazione statale che quella regionale. Così, lo Stato e le Regioni – come ricorda ora anche il novellato art. 117 Cost. – nell’esercizio delle rispettive competenze sono chiamati a muoversi all’interno di uno spazio di manovra sempre più ristretto ed articolato, essendo entrambi obbligati a garantire la conformità degli atti normativi interni con gli obblighi sovranazionali, soprattutto nel caso in cui questi ultimi prevedono standard minimi di tutela dei diritti fondamentali. Attraverso l’articolo 10, l’ordinamento giuridico italiano ha la possibilità di ‘vivere’ in un equilibrio dinamico col diritto internazionale generale; tale disposizione garantisce un dialogo continuo tra gli ordinamenti giuridici, coinvolgendo in maniera diretta tutti gli organi dello Stato e soprattutto gli organi giudiziari. Infatti, in ragione della natura non scritta delle regole consuetudinarie, l’interprete è chiamato ad assicurare la corretta interpretazione ed applicazione delle regole internazionali generalmente riconosciute, assicurando l’adeguamento automatico del diritto interno alla continua evoluzione del diritto internazionale. Particolarmente rilevante risulta poi la disposizione di cui al terzo comma sullo statuto dello straniero. Al comma 3, l’articolo 10 enuncia che “lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. L’analisi di questo comma deve incentrarsi su due particolari questioni. Partiamo innanzitutto dalle condizioni che determinano la possibilità di avere diritto all’asilo. La portata della protezione garantita dal nostro testo costituzionale è molto più ampia rispetto a quanto stabilito anche dalla Convezione di Ginevra del 1951, testo cardine del diritto internazionale per quanto riguarda i rifugiati. Mentre, infatti, la Convenzione non impone l’obbligo di ammettere nel proprio territorio richiedenti asilo e dà una definizione di rifugiato strettamente collegata alla persecuzione personale (per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche), il nostro articolo 10, anche a causa della condizione di esule vissuta in prima persona da molti padri costituenti, è stato redatto con l’intenzione di dare diritto d’asilo a chiunque non goda nel proprio Paese delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione. Proprio questa portata così ampia, probabilmente non prevista in un momento storico in cui, a differenza di oggi, il diritto d’asilo era più legato ai movimenti di persone in esilio per motivi politici che alle grandi migrazioni per motivazioni economiche, ha impedito una vera applicazione di tale diritto nel nostro Paese. Il secondo punto fondamentale riguarda la riserva di legge che la Costituzione ha attribuito alla legge ordinaria per una concreta applicazione del diritto d’asilo. Ad oggi, infatti, nessuna legge organica è stata ancora promulgata per garantire il diritto d’asilo sancito nella Costituzione. Va comunque detto che una reale protezione dei rifugiati e di altre persone bisognose di protezione internazionale dovrebbe essere realizzata grazie alla recente normativa europea. L’applicazione dei due decreti legislativi (251 del 2007 e 25 del 2008) di attuazione di due fondamentali direttive europee del 2004 e 2005 ed il richiamo nel Trattato di Lisbona alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea cui ora è riconosciuto lo stesso valore giuridico dei Trattati, rende vincolante il rispetto del diritto d’asilo secondo le norme della Convenzione di Ginevra, pur non con l’ampiezza garantita dall’articolo 10.3. Tali normative porterebbero ad una effettiva protezione dei diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Il condizionale è però d’obbligo se si guarda alla realtà italiana, soprattutto dopo l’inizio della politica dei respingimenti in mare. Il respingimento dei migranti effettuati direttamente in mare verso la Libia (Paese non firmatario della Convenzione di Ginevra), infatti, non permettendo l’accertamento della presenza di persone che avrebbero diritto a qualche forma di protezione, viola ogni norma citata in questo commento. Per capire le dimensioni di tale ingiustizia, basti pensare che nel 2008 circa il 75% delle persone arrivate in Italia via mare ha fatto richiesta di asilo e che a circa il 50% di loro è stato riconosciuto lo status di rifugiato ovvero un altro tipo di protezione.

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«La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato. Chi governa deve rispettare la legalità costituzionale, nel rispetto dei morti che hanno combattuto per ottenerla». Luigi Fiori (Frà Diavolo)

Partigiani al campo di lancio Dall’alto a sinistra: Aldo Ratti, Mario Traverso, Marcello Simonini, Alfredo Piccardo, Mario Bucchioni.

Libertà Su i quaderni di scolaro Su i miei banchi e gli alberi Su la sabbia su la neve Scrivo il tuo nome Su ogni pagina che ho letto Su ogni pagina che è bianca Sasso sangue carta o cenere Scrivo il tuo nome Su le immagini dorate Su le armi dei guerrieri Su la corona dei re Scrivo il tuo nome Su la giungla ed il deserto Su i nidi su le ginestre Su la eco dell'infanzia Scrivo il tuo nome Su i miracoli notturni Sul pan bianco dei miei giorni Le stagioni fidanzate Scrivo il tuo nome Sopra i vetri di stupore Su le labbra attente Tanto più su del silenzio Scrivo il tuo nome Sopra i miei rifugi infranti Sopra i miei fari crollati Su le mura del mio tedio Scrivo il tuo nome Su l'assenza che non chiede Su la nuda solitudine Su i gradini della morte Scrivo il tuo nome Sul vigore ritornato Sul pericolo svanito Su l'immemore speranza Scrivo il tuo nome E in virtù d'una parola Ricomincio la mia vita Sono nato per conoscerti Per chiamarti Libertà. Paul Eluard

Monte Picchiara - Novembre 1944

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2 Novembre ‘44 A Follo, in località Bondano, viene ucciso Zolesi Quintilio 21 Novembre‘44 Rastrellamento fascista nel quartiere spezzino di Migliarina: centinaia di arresti tra cui operai, professionisti e sacerdoti. Molti degli arrestati sono imprigionati nell'ex caserma del XXI Fanteria alla Spezia, dove si pratica la tortura. In seguito parte degli arrestati saranno poi deportati nei campi di concentramento in Germania. 21 Novembre‘44 Rastrellamento fascista nel quartiere di Migliarina: centinaia di arresti tra cui operai, professionisti e sacerdoti. Molti sono imprigionati nell'ex caserma del XXI Fanteria alla Spezia, dove si pratica la tortura. In seguito parte degli arrestati saranno poi deportati in Germania.

Note al Calendario

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01. Ognisanti 02. I defunti 04. Commemorazione del milite ignoto


Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

RIPUDIARE

LA

GUERRA, COSTRUIRE

LA

PACE

L’articolo 11 è una dimostrazione illuminata dello spirito costituente, ovvero della capacità dei nostri Padri costituenti di essere al contempo moderni e visionari. ‘ L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali […] ’ Il principio della rinuncia alla guerra come forma di imperialismo esprime la ferma opposizione alla violenza militare come strumento di conquista e di offesa alla libertà dei popoli. Nella semantica della parola ‘ripudia’ – che ha sostituito nel corso dei lavori in Assemblea costituente la parola ‘rinuncia’ – si coagula tutta la ripugnanza morale verso gli orrori della guerra e della violenza che hanno profondamente ferito lo spirito democratico durante la seconda guerra mondiale. Con questo primo lapidario inciso, la Costituzione repubblicana dimostra tutta la sua modernità: l’Italia decide di rompere per sempre il cerchio del nazionalismo e dell’imperialismo, cristallizzando in un dovere categorico l’obbligo morale (prima ancora che giuridico) di vietare il ricorso alla guerra come strumento di conquista e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ciò non significa che l’Italia sia un paese neutrale, ovvero che non si possa in nessun caso ricorrere alle forze armate; pur ammettendo che il ricorso alla guerra debba essere concepito come extrema ratio, la partecipazione dello Stato italiano alle azioni militari è consentita come strumento di difesa della libertà e dei diritti degli altri popoli, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Comunità internazionale ed in particolare nel rispetto degli obblighi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite. L’Italia ‘ […] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.’ Nella seconda parte dell’articolo 11 si coglie tutta la visionarietà della nostra Costituzione. La solidarietà e la giustizia tra i popoli sono individuati come strumenti privilegiati di risoluzione delle controversie. Attraverso questo passaggio, al ripudio della legge della forza si combina l’aspirazione di creare vincoli tra i popoli per imporre la forza della legge come strumento di pacificazione: voltata per sempre la dolorosa pagina del nazionalismo, la nostra Costituzione si riallaccia alla tradizione del costituzionalismo democratico e liberale fondato sul rispetto dei valori internazionali della pace e del rispetto della dignità umana. Ma c’è qualcosa di ancora più profondo in questo dettato costituzionale: la clausola relativa alla possibilità di consentire alle limitazioni della sovranità, a condizioni di reciprocità ed uguaglianza con gli altri Stati, segna la preminenza dell’interesse per la pace e la giustizia tra i popoli rispetto alla sovranità stessa. Attraverso tale auto-limitazione, la Repubblica consente la cessione di ‘pezzi’ della propria sovranità in favore di istituzioni sovranazionali che si pongono lo scopo di creare un’integrazione sempre più stretta tra i popoli. Così, una fattispecie formulata e pensata per l’ingresso dell’Italia nell’organizzazione delle Nazioni unite si è dimostrata sufficientemente elastica per consentire all’Italia di partecipare al processo di integrazione europea. Sul consenso degli Stati membri si è celebrato il matrimonio degli interessi statali per la creazione della famiglia europea che ha dato vita prima alle Comunità europee ed oggi, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, all’Unione europea che abroga e sostituisce le Comunità. L’ordinamento dell’UE è ancora oggi un ‘ordinamento di nuovo genere’ a favore del quale gli Stati hanno rinunciato ai loro poteri sovrani, nei limiti delle competenze attribuite alle istituzioni dell’Unione europea, per garantire lo Stato di diritto, la democrazia, l’eguaglianza, la protezione dei diritti fondamentali. Un ordinamento del tutto peculiare nel contesto delle organizzazioni internazionali in quanto sono riconosciuti come soggetti non soltanto gli Stati membri (attualmente 27 Stati), ma anche i loro cittadini, attribuendo loro diritti soggettivi che possono invocare anche contro gli Stati membri cui appartengono. Il processo di integrazione europea è stato attraversato nel corso di oltre 50 anni da due direttrici fondamentali: l’approfondimento e l’allargamento. Da un lato, l’approfondimento che segna l’espansone materiale del raggio di azione delle istituzioni europee con un continuo trasferimento delle competenze dal livello statale al livello sovranazionale e, dall’altro, l’allargamento che mette in evidenza la progressiva estensione del campo di applicazione del diritto dell’Unione europea attraverso la continua adesione di nuovi Stati all’ordinamento europeo, hanno consentito l’avanzamento dell’ integrazione europea che ha proceduto talvolta con fughe in avanti mal digerite dai governi nazionali ed in alcuni casi con battute d’arresto, come dimostra da ultimo il recente fallimento del trattato-costituzionale. Se oggi il ‘sogno europeo’ vive una fase di stagnazione questo è dovuto dall’impasse dell’Europa come progetto politico e dalla crisi dell’Europa che vive ancora nel limbo di un’identità irrisolta. Nell’incapacità delle classi politiche nazionali di ritornare alla modernità ed alla visionarietà presenti nello spirito costituente, il processo di integrazione europea continua ad andare avanti grazie all’opera dei giudici. Il dialogo continuo tra le Corti Costituzionali e la Corte di Giustizia dell’Unione europea consente infatti un confronto permanente tra le varie tradizioni giuridiche degli Stati membri e garantisce la tutela di standard minimi di protezione di tutta una serie di diritti e libertà fondamentali che oggi costituiscono un patrimonio di valori condivisi tra i popoli europei.

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«Uccidete pure me, ma l’idea che è in me non l’ucciderete mai». Giacomo Matteotti

I nostri caduti, i nostri martiri Da sinistra (in senso orario): Davide Battolla, Olinto Spuntoni, Alcide

I sette Cervi Sette fratelli come sette olmi, alti robusti come una piantata. I poeti non sanno i loro nomi, si sono chiusi a doppia mandata sul loro cuore si ammucchia la polvere e ci vanno i pulcini a razzolare. I libri di scuola si tappano le orecchie. Quei sette nomi scritti con il fuoco brucerebbero le paginette dove dormono imbalsamate le vecchie favolette approvate dal ministero. Ma tu mio popolo, tu che la polvere ti scuoti di dosso per camminare leggero,tu che nel cuore lasci entrare il vento e non temi che sbattano le imposte, piantali nel tuo cuore i loro nomi come sette olmi: Gelindo, Antenore, Aldo, Ovidio, Ferdinando, Agostino, Ettore... Nessuno avrà un più bel libro di storia, il tuo sangue sarà il loro poeta dalle vive parole, con te crescerà la loro leggenda come cresce una vigna d'Emilia ggrappata ai suoi olmi con i grappoli colmi di sole. Gianni Rodari

Paita, Arturo Paita, Olimpio Giorgi, Sergio Gattoronchieri, Giancarlo Olini, Giorgio Tonelli, Remo Carabelli, Cesare Brusoni e Nello Bassi, Guglielmo Luti, Sante Gattotonchieri, Emilio Tonelli, Ettore Valle, Calogero Aiello, Ilio Vitartali, Quintilio Zolesi

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Dicembre ‘44 Pesanti bombardamenti aerei ad Aulla, Albiano e S. Stefano nella valle del fiume Magra, in Val di Vara. 7 dicembre ‘44 Rastrellamento delle Brigate Nere, con tedeschi ed alpini della Monterosa, nella zona di Vezzano Ligure: sono arrestate 150 persone, alcune delle quali saranno deportate. Alcuni giorni dopo sarà compiuto un altro rastrellamento nella zona di Follo, Carnea, Polverara a nord della Spezia. 12 Dicembre ‘44 I nazi-fasciste, dopo aver rastrellato i paesi di Follo, si diressero verso Sorbolo. Verso le 5 del mattino un gruppo di camice nere, provenienti da Polverara, scendeva dal monte Santa Croce. Guglielmo Lutti incrociò la squadraccia che senza esitazione aprì il fuoco e lo uccise. 20 dicembre ‘44 Riorganizzazione della I Divisione “Monte Picchiara”, con il Raggruppamento Garibaldi e la Colonna Giustizia e Libertà, e la II Divisione “Cento Croci”. 08. 25. 26. 31.

Note al Calendario Immacolata Concezione Natale Santo Stefano San Silvestro


Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

IL

TRICOLORE.

UNITÀ

E

SIMBOLO

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. Dopo la seconda guerra mondiale si diffonde in Italia il significato dei colori quali: Verde dal colore delle divise dei militari, Bianco dal colore della neve sui monti italiani e Rosso dal colore del sangue versato dai caduti per la nostra Patria! Questi significati si riversano per lo più, considerato il clima in cui si viveva in quei tempi, a valorizzare l’unità del Paese, un Paese umiliato e ormai in ginocchio. La bandiera italiana, e con essa l’inno di Mameli, sono il simbolo dell’unità e rappresentano l’orgoglio di essere italiani. Tutti gli italiani si riconoscono sotto questi “simboli”. In questo articolo viene riconosciuta la bandiera italiana come “REALE” simbolo del Paese e i colori stabiliscono e richiamo i diritti dell’uomo quali Giustizia, Uguaglianza e Fratellanza, come vollero Giovanni Battista De Rolandis e Luigi Zamboni che per primi, 1794, in seguito alla rivoluzione francese, vollero rivendicare gli stessi diritti della rivoluzione, sostituendo l’azzurro con il verde. Questi diritti vengono poi riconosciuti di pari livello l’un l’altro dal fatto che sono di eguali dimensioni, significa cioè che tutti i cittadini italiani sono uguali e che non esiste tra loro alcun tipo di diversità, sia in ambito personale quanto in ambito giuridico e che questi diritti hanno lo stesso valore per tutti. Questo articolo è l’unione di tutti gli altri articoli della Costituzione, studiati fino ad ora; sotto i colori della bandiera, noi ritroviamo l’art 2 (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo […]), l’art 3 (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge […]), l’art 4 (La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto […]), l’art 5 (La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali […]); ossia, è sotto la bandiera italiana che si manifesta l’identità del cittadino, un cittadino che per essere italiano, deve pensare al bene comune, un cittadino che ha l’obbligo di non violare le libertà altrui e, soprattutto, un cittadino che riconosca l’Italia come unico Stato Indivisibile e unito e che debba lottare contro ogni forma di divisione!

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