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Notiziario aNNo 44° - MENSiLE Unione StaMpa
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Spedizione in abbonamento postale articolo 1, comma 1, del DL 24/12/2003 n. 353, convertito in L. 27/2/04 n. 46 - DCB di Roma. In caso di mancato recapito rinviare all’ufficio P.T. di Roma - Romanina detentore del conto per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa in vigore
DEPOSITO LEGALE E CONVENZIONI USPI A marzo è il turno degli editori con sede nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna In base agli accordi sottoscritti dall’USPI con le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze per il “deposito legale” dei prodotti editoriali presso gli Archivi Nazionali (DPR 252/06), gli editori associati USPI con sede nelle regioni sopra indicate potranno adempiere all’obbligo della consegna agli Archivi Nazionali: - per i quotidiani, plurisettimanali e settimanali, delle copie diffuse nel 4° trimestre 2007 (la cadenza è trimestrale); - per tutte le altre periodicità, delle copie diffuse nel secondo semestre 2007 (la cadenza è semestrale). Ricordiamo la necessità di allegare alla prima spedizione un certificato di iscrizione all’USPI per l’anno 2008. Riguardo alla consegna delle copie alle Biblioteche provinciali, la scadenza per effettuare tale deposito è quella stabilita dal decreto: ogni 60 giorni. Gli editori residenti nel Lazio sono temporaneamente esentati dal deposito regionale; gli editori della provincia di Roma sono esentati anche dall’effettuare il deposito provinciale.
Deposito legale e Convenzioni USPI (pagina 1) Avviso di convocazione dell’Assemblea USPI dell’anno 2008 (pagina 3) Le quote associative USPI per l’anno 2008 (pagina 7) Individuati gli Archivi regionali depositari delle produzioni editoriali
Marzo
2008
Deliberazione dell’Autorità per le Comunicazioni n. 33/08/CSP
POLITICHE 2008: LA PROPAGANDA ELETTORALE E IL RISPETTO DELLA PAR CONDICIO Emanata la disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione per le elezioni della Camera e del Senato fissate per il 13 e 14 aprile - Entro 30 giorni dalla consultazione elettorale, gli editori devono comunicare i servizi resi ai Presidenti delle Camere e al Collegio Regionale di Garanzia elettorale
C
on la Deliberazione n. 33/08/CSP (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio scorso), l’Authority per le Comunicazioni ha diramato le disposizioni attuative delle norme sulla c.d. “par condicio” per le elezioni dei componenti la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, contenute nelle Leggi 10 dicembre 1993, n. 515 e 22 febbraio 2000, n. 28. Anche se non dettagliatamente disciplinato in questa delibera dell’AGCOM, le stesse regole si applicano alle consultazioni amministrative che, in varie parti d’Italia, sono programmate negli stessi giorni delle elezioni politiche.
S ommario Politiche 2008: la propaganda elettorale e il rispetto della par condicio (pagine 1, 2, 5, 6, 8)
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(pagine 9, 10, 11, 12,13) Edizioni arabe per e “Quattroruote” e “Domus”(pagina 13) Periodici: La pubblicità cresce del 2,7% (pagina 13)
Una Casagit2 per i free lance (pagina 14) Contratti a progetto sotto tiro ma non per gli occasionali e i redattori iscritti all’Ordine (pagina 14)
Dal 1° marzo l’assunzione e il licenziamento hanno detto addio alla lettera cartacea (pagina 14)
USA: anche i lettori dei siti sono lettori (pagina 14)
Regime previdenziale per i giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (pagina 14)
Periodici associati all’USPI 403° elenco (pagina 16)
Biblioteca USPI (pagina 15)
Telegrammi (pagina 16)
Al comma 2 dell’articolo 1 della Delibera in questione, infatti, l’Autorità espressamente prevede che “in caso di coincidenza, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000 n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione”. Prima di pubblicare lo stralcio del provvedimento dell’Autorità riguardante più espressamente gli editori di periodici, riassumiamo in breve le regole generali a cui gli editori devono attenersi nel rispetto della “par condicio”, con un’avvertenza: entro 30 giorni dalla consultazione elettorale per l’elezione della Camera e del Senato, gli editori devono comunicare ai Presidenti delle Camere, nonché al “Collegio regionale di garanzia elettorale” i servizi resi e i messaggi politici effettuati, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi, gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto al relativo pagamento. L’obbligo di fare rendicontazione non è previsto per le elezioni amministrative. L’INIZIO DEL PERIODO DI VIGENZA DELLA PAR CONDICIO “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, 2
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