OTIZIARI N O MENSILE DELL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
Anno 39°
Spedizione in abbonamento postale art. 2 comma 20/b legge 662/96 e DPCM 27.11.2002 n. 294, art. 1, punto 2 - Filiale di Roma. In caso di mancato
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ANNI 2003
n. 9 settembre 2003
recapito rinviare all’ufficio P.T. di Roma Romanina detentore del conto per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa
D.D.L. BONAIUTI: L’EDITORIA AD UN BIVIO Luci ed ombre del disegno di legge governativo presentato alla Camera (A.C. 4163) - Occorre un progetto organico l disegno di legge sull’editoria, il cui testo è stato pubblicato nel numero precedente di questo notiziario, presenta luci ed ombre, come era inevitabile, e si presta ad alcune considerazioni generali. Da molto tempo l’USPI sostiene la necessità di un progetto organico sul settore editoriale. Tale richiesta è stata malamente tradotta da alcuni politici nella richiesta della convocazione dei cosiddetti “Stati Generali dell’Editoria”. In realtà, la proposta è assai più complessa e riguarda obiettivi di sostanza, più che di modus procedendi. L’idea è che il settore abbia bisogno di una normativa coerente, semplice e più efficace negli scopi di tutela delle piccole e medie imprese. Per questo, la convocazione degli “Stati Generali” di per sé sarebbe stata inutile senza l’indicazione di finalità concrete da perseguire. Sarebbe stata semplicemente la creazione di un organismo pletorico, litigioso e assai sterile, inutile come il famoso “Tavolo per l’Editoria” del Sottosegretario Parisi. Non sappiamo se, proprio per la sua manifesta inutilità, questo organismo verrà, alla
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fine, varato. Può darsi, e, in tal caso, ci sforzeremo di chiedere, come al solito, che ad una iniziativa del genere venga dato un senso e un significato ulteriori rispetto alla esibizione querula di qualche direttore generale in particolare vena. Per il momento il Governo ha prodotto un disegno di legge che raccoglie indicazioni di anni precedenti e anche di esperienze di Governi precedenti, nel tentativo di mettere qualche “toppa” a provvedimenti talvolta clamorosamente sbagliati, talvolta tecnicamente difettosi. Vediamo nel particolare gli interventi: A) Il primo consiste nella definizione di una disciplina per la responsabilità dei siti editoriali su internet, estesa anche agli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale, con una previsione semplificata per le pubbliche amministrazioni, gli Organi Costituzionali e le Autorità Indipendenti; B) Il secondo consiste nell’introduzione di
NELLE ALTRE PAGINE - 2, 15 e 16 Le comunicazioni esclusivamente in formato digitale Intervista al Commissario Sangiorgi -3Ultime iscrizioni al XVI Stage per operatori editoriali della stampa perio-
dica (Urbino, 7 - 12 settembre 2003)
ca Fac-simile del modello
-4EISE - International Business Contacts
-7Le quote associative USPI per l’anno 2004
-5e6C o n t r i b u t o all’Authority: editori esentati dal versamento ma tenuti a inviare la modulisti-
- da 8 a 13 XVII CONGRESSO DELL’USPI: analisi e impegni concreti (seconda parte)
- 12 WHO’S WHO
- 14 SO.DI.P. - Società di diffusione di periodici S.p.A.
- 16 WINDPRESS l’Eco della stampa
una serie di disposizioni che sanano errori o imprecisioni contenuti nella legge 62/2001, per quanto riguarda la normativa volta a sostenere il settore dell’editoria; C) Il terzo consiste nell’abolizione del regime transitorio nelle agevolazioni per le spedizioni postali in abbonamento e la contestuale individuazione di una nuova disciplina per le tariffe postali agevolate; D) Il quarto consiste in una maggiore liberalizzazione della disciplina di vendita dei prodotti editoriali al di fuori delle edicole; E) Il quinto consiste in alcune disposizioni in materia di proprietà delle imprese editrici e di pubblicità obbligatoria degli enti pubblici. Sulla questione della responsabilità dei siti editoriali su internet, l’USPI non può che ripetere quanto sostenuto in sede di approvazione della legge 62/01: l’obbligo di registrazione, con tutti gli obblighi connessi, è correttamente finalizzato alla tutela degli utenti dei periodici elettronici e risponde anche ad esigenze di pari trattamento delle testate cartacee. Non si vede, infatti, perché prodotti uguali, differenti solo per il supporto, debbano essere trattati in maniera diversa dalla legge. Bisognerà, caso mai, porsi il pro15 blema anche per la normativa
ALL’INTERNO: INTERVISTA AL COMMISSARIO DELL’AUTORITÀ PER LE COMUNICAZIONI, DR. GIUSEPPE SANGIORGI
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