Anno 2005 - Edizione N. 7-8 - Luglio/Agosto

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OTIZIARI N O MENSILE DELL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Anno 41°

Spedizione in abbonamento postale articolo 1, comma 1, del DL 24/12/2003 n. 353, convertito in L. 27/2/04 n. 46 - DCB di Roma. In caso di mancato

1953

n. 7/8 luglio-agosto 2005

recapito rinviare all’ufficio P.T. di Roma - Romanina detentore del conto per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa in vigore

Con una lettera inviata al Sottosegretario Bonaiuti e al Capo Dipartimento Masi

L’USPI A BONAIUTI: LA DOMANDA NON SIA CONDIZIONE PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI POSTALI Il Segretario Generale Vetere ha ufficialmente chiesto alla Presidenza del Consiglio che l’onere della domanda che gli editori devono presentare alle Poste entro il 30 settembre per continuare ad usufruire delle tariffe postali agevolate sia abrogato o comunque non sia pregiudizievole del diritto di accesso alle agevolazioni stesse ntro il 30 settembre 2005 (e così per tutti gli anni successivi) gli editori aventi titolo alle agevolazioni tariffarie postali devono presentare una ulteriore domanda alle Poste - Direzione Provinciale Business (territorialmente competente) per vedersi confermare l’accesso alle tariffe agevolate anche per l’anno seguente (vedere articolo nel box - n.d.r.). Lo stabilisce il comma 3-bis, dell’articolo 1, del decreto legge 353/03, convertito nella legge 46/04. L’USPI ha da subito criticato tale norma, ritenuta illegittima, illogica e inutile, la cui applicazione potrebbe portare, quale unico frutto, alla perdita del diritto a vedersi assegnate le tariffe postali agevolate per quell’editore che, per ignoranza della norma o per semplice dimenticanza, non assolva l’onere della presentazione della domanda entro il termine del 30 settembre. La richiesta di abrogazione del comma 3bis avanzata dall’USPI ha ricevuto il sostegno anche in ambienti governativi e di gran parte dei parlamentari, tanto che l’auspicata abrogazione è stata prevista come emendamento nell’esame del disegno di legge “Bonaiuti” in corso alla Camera dei Deputati. Visti, però, l’impasse imboccato dal DDL Bonaiuti e l’esiguità del tempo a disposizione per risolvere il problema, il Segretario Generale dell’USPI, Francesco Saverio Vetere, ha inviato una lettera (di seguito riportata) al Sottosegretario Paolo Bonaiuti e al Capo Dipartimento Mauro Masi, prospettando la soluzione citata nel

E

IL SOMMARIO E’ A PAGINA 2

titolo dell’articolo. Ecco il testo della lettera: «Illustrissimo Signor Sottosegretario, le vicende riguardanti il DDL 4163 sull’editoria in discussione presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati destano preoccupazione soprattutto in riferimento alla necessaria abrogazio-

Ma attenzione!! RESTA ANCORA L’OBBLIGO DELLA DOMANDA ALLE POSTE ENTRO IL 30/9/2005 Per avvalersi delle agevolazioni tariffarie postali nell’anno 2006 Se non dovessero intervenire soluzioni, come suggerito e auspicato dall’USPI (vedi articolo nella stessa pagina - n.d.r.), resta in vigore l’obbligo di presentare entro il 30 settembre p.v. domanda, in regola con la legge sul bollo (€ 14,62) e a firma del legale rappresentante (allegare fotocopia del documento d’identità), per gli editori che vogliono avvalersi delle agevolazioni tariffarie postali nell’anno 2006. Le domande devono essere inoltrate presso la Direzione Provinciale Business di Poste Italiane SpA, territorialmente competente per la spedizione (dove si ha aperto il libretto di spedizione postale - n.d.r.). Suggeriamo agli associati di farsi timbrare per ricevuta una copia della domanda e di inviarcela via fax, in modo che la nostra Unione possa monitorare che tutti gli iscritti abbiano adempiuto a tale obbligo, la cui inosservanza potrebbe far decadere il diritto alle tariffe agevolate postali. LO SCHEMA DELLA DOMANDA A PAG.2

ne dell’art. 1, comma 3-bis, della legge 46/04. Tale norma impone agli editori l’onere di presentare domanda entro il 30 settembre di ogni anno per l’accesso alle agevolazioni postali per l’anno successivo. Tale onere se fosse interpretato come “conditio sine qua non” per il godimento delle agevolazioni rappresenterebbe un’ennesima spada di Damocle in particolare sui piccoli e medi editori, molti dei quali si troverebbero in gravi difficoltà soprattutto per carenza di informazione (mi riferisco in particolare agli editori non iscritti alle Associazioni di categoria). Tale infelice norma, inserita in extremis nella legge in oggetto, ha suscitato critiche in tutte le parti sociali ed è stata oggetto di ripensamenti tra tutte le forze politiche. La cosa migliore sarebbe abrogarla nel DDL ma, attese le difficoltà e considerata la ormai prossima scadenza del 30 settembre, sarebbe quanto mai opportuno arrivare ad un’interpretazione della norma che tuteli l’intero settore. Il comma 3-bis dell’art. 1 del D.L. 353/03, convertito in legge 46/04, così recita: “A decorrere dall’anno 2005, i soggetti aventi titolo presentano domanda per ogni anno entro il 30 settembre dell’anno precedente” E’ evidente che la norma in questione è stata pensata per monitorare gli aventi diritto alle agevolazioni e poter, così, stabilire in anticipo la spesa per le agevolazioni postali per l’anno di riferimento. 2 Non ritorneremo, perché è

31 LUGLIO: SCADENZA I.E.S. (vedere a pagina 12)

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