NOTIZIARIO
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UNIONE
STAMPA PE RIODIC A ITAL IANA
10/07/2007
9.41
Pagina 1
ANNO 43° - MENSILE
Uspi
- 11 NUMERI
Spedizione in abbonamento postale articolo 1, comma 1, del DL 24/12/2003 n. 353, convertito in L. 27/2/04 n. 46 - DCB di Roma. In caso di mancato recapito rinviare all’ufficio P.T. di Roma - Romanina detentore del conto per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa in vigore
Riportiamo di seguito le scadenze alle quali gli editori devono ottemperare nei mesi di luglio, agosto e settembre, rinviando alle pagine interne di questo Notiziario per informazioni più complete.
INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA Il 31 luglio scade il termine per l’inoltro della I.E.S. (dati contabili 2006) a carico degli iscritti e iscrivendi al Registro degli Operatori di Comunicazione. (vedere a pagina 8)
DEPOSITO LEGALE E CONVENZIONI USPI Nei mesi di luglio e agosto si diversificano gli oneri del “deposito legale” per gli editori, a seconda della sede dell’editore e della periodicità della testata. (vedere a pagina 8)
DOMANDA PER IL RINNOVO DELLE AGEVOLAZIONI POSTALI Entro il 30 settembre gli editori che spediscono a tariffa agevolata postale devono presentare domanda di conferma dell’agevolazione anche per il 2008. (vedere a pagina 2)
Attenzione alle scadenze (pagina 1)
Accordo di collaborazione tra l’AGCOM e la SIAE (pagina 2)
Ripartizione SIAE dei diritti di reprografia (pagina 2)
Obbligo della domanda alle Poste da presentare entro il 30/9/2007 (pagina 2)
XX Stage per operatori edito-
2007
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, RIGIDITA’ NAZIONALI E APERTURE COMUNITARIE
ATTENZIONE ALLE SCADENZE
Intercettazioni telefoniche, rigidità nazionali e aperture comunitarie (pagine 1, 6)
LUGLIO
7-8 AGOSTO
Mentre il Ddl Mastella inasprisce le pene per chi pubblica conversazioni intercettate, la Corte di Strasburgo premette la libertà di stampa alle esigenze di segretezza. IL “DDL MASTELLA” Il disegno di legge AS 1512, “Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine”, meglio conosciuto come il Ddl Mastella (dal nome del Ministro della giustizia che lo ha presentato) è ora all’esame del Senato, dopo che la Camera dei Deputati, il 17 aprile scorso, lo ha approvato a larghissima maggioranza, con un consenso trasversale: 447 voti favorevoli, 7 astenuti, nessun contrario. Per la sua definitiva conversione in legge se ne riparlerà dopo l’estate, anche se non si prevedono sostanziali modifiche al testo già licenziato dall’altro ramo del Parlamento. A parte l’introduzione, tramite emendamento, del controllo della Corte dei Conti sui costi sostenuti dalle Procure per il ricorso allo strumento di indagine dell’intercettazione (ben 1.300 milioni di euro spesi tra il 2003 e il 2006), i contenuti del Ddl son rimasti quelli previsti nella stesura originaria. Sarà punito con il carcere da 6 mesi a 3 anni «chiunque rivela indebitamente» notizie su un procedimento penale di cui è venuto a
S OMMARIO
riali della stampa periodica Urbino 16-21 settembre 2007 (pagina 3)
EISE - International Business Contacts (pagina 4)
Chi legge vive più intensamente (pagine 5, 6) NOTIZIE Editoria e Comunicazione (pagina 7)
Deposito legale e Convenzioni USPI (pagina 8)
Il 31 luglio scade il termine per l’invio telematico della modu-
listica della “I.E.S.” (pagina 8)
Le quote associative USPI per l’anno 2007 (pagina 9)
Formulario dei contratti e delle lettere d’incarico per le collaborazioni autonome (pagine 10, 11, 12, 13) Who’s who in Italy (pagina 14) Biblioteca USPI (pagina 15)
Periodici associati all’USPI 396° elenco (pagina 16)
L’Eco della Stampa (pagina 16)
conoscenza «in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità» nello stesso procedimento. Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale la pena può arrivare a 5 anni. Sarà inoltre vietata la pubblicazione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive «fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero al termine dell’udienza preliminare». Se l’inchiesta viene archiviata il divieto permane. Per lo stesso periodo è proibita la pubblicazione di intercettazioni e di «flussi di comunicazioni informatiche e telematiche, anche se non più coperti da segreto». I provvedimenti che dispongono misure cautelari possono invece essere resi pubblici «dopo che la persona sottoposta a indagini o il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza».
LE SANZIONI PER LA PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ATTI DI UN PROCEDIMENTO PENALE Il massimo dello scontro politico tra maggioranza e opposizione si è avuto riguardo al nuovo testo dell’articolo 684 del Codice penale relativo alla pubblicazione sui giornali di stralci di intercettazioni telefoniche lecite o comunque di atti del procedimento penale coperti da segreto istruttorio (ossia, fino alla conclusione delle indagini preliminari). L’Aula di Montecitorio ha approvato un emendamento governativo che prevede ammende salate per tale ipotesi di reato: da 10.000 a 100.000 euro. Si è così modificata (inasprendola fortemente) quella parte dell’articolo 684 c.p. che stabiliva un’ammenda fino a 258 euro. Inoltre, non è stata modificata quella parte della norma in questione che prevede in alternativa l’arresto fino a trenta giorni. LA RIPARAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI INTERCETTAZIONI ILLEGALI 6
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