OTIZIARI N O MENSILE DELL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
Anno 40°
1953
Spedizione in abbonamento postale articolo 1, comma 2, del DL 24/12/2003 n. 353, convertito in L. 27/2/04 n. 46 - DCB di Roma. In caso di mancato
neretto Mala tempora “Notizie dalla Presidenza del Consiglio. Secondo l’interpretazione degli uffici, la domanda per le agevolazioni postali dovrà essere presentata a partire dall’anno 2005 per il 2006. A breve uscirà in Gazzetta Ufficiale una comunicazione in tal senso. Abbiamo l’impressione che la norma che prevede la necessità di tale domanda sarà abrogata alla prima occasione utile. Se, come pare, verrà sbloccato il DDL “Bonaiuti” l’occasione si presenterà presto. In ogni caso, gli editori avranno un problema in meno, almeno per l’anno in corso. Inutile dire che l’avevamo detto fin dall’inizio. Allarme suscita, invece, la notizia secondo la quale il Governo si appresterebbe a varare pesanti tagli ai contributi a sostegno dell’editoria. Si tratterebbe anche delle agevolazioni postali e telefoniche, ma su questo, al momento in cui scriviamo, non c’è alcuna conferma. L’USPI ha chiesto chiarimenti alla Presidenza del Consiglio e terrà naturalmente informati i propri iscritti. In questo numero pubblichiamo il contratto di programma tra il Ministero delle Comunicazioni e Poste Italiane SPA, che potrebbe essere illuminante sui margini di manovra reali del Governo. Della diffamazione a mezzo stampa scriviamo nell’articolo a fianco. Qui ribadiamo che non ci sembra proprio il caso di aspettarsi riforme coraggiose, a prescindere dai Governi. Mala tempora currunt”.
SULLA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA IL PARLAMENTO IMBOCCA UNA STRADA SENZA USCITA La libertà di espressione non può essere minacciata da sanzioni penali. Meglio sarebbe connotarla nell’ambito del diritto civile a commissione Giustizia della Camera ha concluso l’esame del DDL sul reato di diffamazione (art. 595 del codice penale e art. 8 legge 47/48). Una volta acquisito il parere delle commissioni competenti, il provvedimento approderà in aula per l’approvazione definitiva. Diciamo subito che secondo questo testo la diffamazione semplice e la diffamazione a mezzo stampa restano illeciti penali, cioè reati puniti con sanzione penale e su questo torneremo per approfondire il punto fondamentale della legge. Si attenua il regime sanzionatorio, non essendo previste pene detentive ma solo sanzioni pecuniarie della multa fino a 3000 euro per la diffamazione semplice, fino a 5000 per l’attribuzione di un fatto determinato, e da 2500 a 5000 euro per la diffamazione a mezzo stampa. Viene ad essere potenziato l’istituto della rettifica come causa di non punibilità e vengono fissati dei tetti sulla risarcibilità del danno. Nel caso in cui non sia possibile
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NELLE ALTRE PAGINE -2NOTIZIE Editoria e Comunicazione -3-
-5Nuova offerta tariffaria di Poste Italiane per gli editori esclusi dalle agevolazioni postali
Il XVII stage per operatori editoriali della stampa periodica (Urbino, 12-17 settembre 2004)
- da 6 a 8 Copie d’obbligo, la normativa attualmente in vigore
-4EISE - International Business Contacts
Credito agevolato, in crescita il tasso di riferimento a luglio
n. 7/8 luglio-agosto 2004
recapito rinviare all’ufficio P.T. di Roma - Romanina detentore del conto per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa in vigore
- da 9 a 12 Il Contratto di Programma 2003 2005 - 13 e 14 CHE COCOCO E CHI COCOCO?: - Il rapporto di co.co.co. con un redattore iscritto all’Ordine dei Giornalisti - il 24 ottobre scadono le vecchie co.co.co.
ROC: il 31 luglio scade il termine per l’invio telematico della modulistica della “IES” - 15 Biblioteca - 16 Periodici associati all’USPI (363° elenco) L’Eco della Stampa
quantificare il danno, la condanna non potrà superare i 30.000 euro. E’ prevista la prescrizione dell’azione civile entro un anno dalla pubblicazione dell’ articolo diffamatorio. Sarà possibile la prova liberatoria per l’accertamento della verità del fatto o dei fatti descritti. Per quanto riguarda, invece, l’azione disciplinare conseguente alla condanna, il giudice, in caso di prima condanna, dovrà rivolgersi all’ordine professionale. In caso di recidiva potrà disporre l’interdizione dalla professione per un periodo da uno a sei mesi. Per quanto riguarda il direttore o il vicedirettore responsabile, la riforma dispone che rispondono del reato di diffamazione a mezzo stampa soltanto se il delitto è conseguente alla violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. In ogni caso, per questi soggetti la pena è ridotta di un terzo rispetto a quanto previsto per l’autore dell’articolo a contenuto diffamatorio. Questo, per sommi capi, il contenuto della riforma che risponde solo parzialmente alle sollecitazioni di forze politiche e parti sociali. Parzialmente perché il vero nocciolo della questione stava (e sta) nel depenalizzare la 2 diffamazione, a partire dalla
SCADENZE ROC 31 LUGLIO: Informativa Economica di sistema 15 SETTEMBRE (?) Modello per il contributo all’Autorità (vedere a pagina 14)
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