Anno 2003 - Edizione N. 5 - Maggio

Page 1

OTIZIARI N O MENSILE DELL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

USPI

Anno 39°

Spedizione in abbonamento postale art. 2 comma 20/b legge 662/96 e DPCM 27.11.2002 n. 294, art. 1, punto 2 - Filiale di Roma. In caso di mancato

“E’ ora chiaro a tutti che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non si occupa soltanto di televisione. Il dott. Giuseppe Sangiorgi, Commissario dell’Autorità, accogliendo le richieste dell’USPI, ha promosso la delibera 130/2003 con la quale viene consentita l’iscrizione al ROC ai soggetti che non conseguono ricavi da attività editoriale. Questa decisione permette ai soggetti non profit esclusi dalle agevolazioni postali e telefoniche di poter tornare ad usufruirne, seppur con differenze tariffarie rispetto al precedente regime. Nell’articolo a fianco troverete un esauriente commento del dott. Fernando Bruno, assistente del commissario Sangiorgi, che spiega perfettamente le ragioni di questa scelta e le sue implicazioni. A noi preme soltanto dare atto con compiacimento di una scelta “politica” di grande spessore che assume un significato di particolare importanza in un momento difficile per gli editori non profit. La speranza è che sia anche un presupposto per ulteriori scelte a garanzia del pluralismo”.

NELLE

Contributi 2002 alle riviste di elevato valore culturale: manca la circolare applicativa del Ministero -3e4XVII CONGRESSO NAZIONALE USPI “STAMPA PERIODICA: IL FUTURO

recapito rinviare all’ufficio P.T. di Roma Romanina detentore del conto per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa

2003

ANCHE GLI EDITORI NON PROFIT POTRANNO ISCRIVERSI AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

Una giusta scelta

Comunicazione Annuale e I.E.S.: scadenze fissate al 30 settembre

n. 5 maggio 2003

Accolte le richieste dell’USPI

neretto

-2-

1953

50

ANNI

di Fernando Bruno* L’iscrizione delle imprese editoriali al Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è più vincolata al conseguimento di ricavi da vendita di copie o da pubblicità. Conseguentemente, gli operatori editoriali non profit hanno titolo ad iscriversi al Registro al pari degli altri editori (divenendo anzi destinatari di un obbligo al riguardo) e quelli già iscritti non sono più passibili di cancellazione d’ufficio. Questa la principale novità contenuta nel nuovo pacchetto di modifiche alla disciplina del Registro e dell’Informativa economica di sistema approvate dal Consiglio dell’Autorità il 16 aprile 2003 con delibere n. 129/03/CONS e 130/03/CONS. Le altre modifiche riguardano la proroga al 30 settembre dei termini per l’invio dell’informativa di sistema 2003; l’obbligo di fornire tale informativa esclusivamente in formato elettronico e la definitiva abrogazione dei termini per la presentazione del modello 19REG, ossia di quel modello “cerniera” tra

ALTRE PAGINE

DALLA STORIA” -5Le quote associative USPI per l’anno 2003 -6EISE - International Business Contacts -7e8La nuova normativa in materia di diritto d’autore. La reprografia

-9-

- 12, 13 e 15 -

Aperte le iscrizioni al XVI stage per operatori editoriali della stampa periodica (Urbino, 7-12 settembre 2003)

Comunicazione politica e par condicio

- 10, 11 e 15 -

- 16 -

Credito d’imposta: approvati i modelli di domande. Le istanze dal 14 aprile e fino ad esaurimento del fondo

Periodici associati all’USPI (351° elenco)

- 14 SO.DI.P. - Società di diffusione periodici S.p.A.

WIONDPRESS.it l’Eco della stampa

-

vecchio e nuovo assetto organizzativo dei registri, la cui compilazione consente ai soggetti presentatori di domanda al RNS, che non avevano ottenuto l’iscrizione nelle more del passaggio di funzioni dal Garante all’Autorità, di transitare nel nuovo Registro con procedura semplificata. La decisione assunta dall’Autorità nel 2001 di sottrarre l’editoria non profit all’obbligo di iscrizione presso il ROC si inseriva in un più ampio disegno di alleggerimento degli oneri posti in capo agli operatori, cui non era estraneo il massiccio processo di semplificazione amministrativa innescato dalle cosiddette riforme Bassanini. Il legislatore, peraltro, più o meno nello stesso periodo, aveva a sua volta introdotto nell’ordinamento ulteriori misure di semplificazione per gli operatori editoriali con la legge n. 62 del 2001, il cui articolo 16, in particolare, invero sostanzialmente trascurato, era diretto a rendere superabile l’onere di registrazione delle testate presso i tribunali per gli editori iscritti al ROC. La scelta di sottrarre all’obbligo di iscrizione gli operatori editoriali non profit era fondata, entro la cornice dei principi costituzionali di buon andamento dell’amministrazione e di economia degli atti, sul presupposto che l’Autorità di settore dovesse censire i soggetti al solo fine di conoscerne l’attività e quantificarne le risorse raccolte sui mercati della comunicazione in funzione della definizione economica dei mercati medesimi e dei conseguenti adempimenti istituzionali sotto il profilo della tutela del pluralismo e della concorrenza. Inoltre, non era estranea alla scelta operata la consapevolezza di sottrarre in tal modo ad incombenze ed oneri amministrativi non necessari, operatori di dimensioni medio-piccole e per definizione non strutturati in forma di impresa. Del tutto indipendentemente da questi indirizzi, nel corso degli ultimi due anni ha continuato ha stratificarsi, come in passato, una normativa di settore che persiste nel considerare l’iscrizione al ROC quale 2 condizione necessaria per l’ac-

Articoli e notizie di questo Notiziario possono essere liberamente riprodotti citandone la fonte. Se ne raccomanda, anzi, la massima diffusione da parte di tutti i periodici associati all’USPI, nell’interesse della categoria QUESTO NOTIZIARIO VIENE SPEDITO AGLI ASSOCIATI USPI IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLE QUOTE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.