Anno 2005 - Edizione N. 1 - Gennaio

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OTIZIARI N O MENSILE DELL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Anno 41°

1953

Spedizione in abbonamento postale articolo 1, comma 1, del DL 24/12/2003 n. 353, convertito in L. 27/2/04 n. 46 - DCB di Roma. In caso di mancato

n. 1 gennaio 2005

recapito rinviare all’ufficio P.T. di Roma - Romanina detentore del conto per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa in vigore

CREDITO DI IMPOSTA SULL’ACQUISTO CARTA PER IL 2004, ECCO IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Le domande dovranno essere inoltrate al Dipartimento Informazione e Editoria entro il 24 febbraio 2005, secondo le modalità stabilite dal decreto, con raccomandata AR - Rimane l’obbligo della “certificazione” del bilancio e della fatturazione distinta L’efficacia è subordinata all’autorizzazione delle competenti autorità europee l credito di imposta riconosciuto agli editori di quotidiani, periodici e libri sulla spesa per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri sostenuta nel 2004 è finalmente operativo. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio u.s. è stato, infatti, pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2004, n. 318, che contiene il “Regolamento concernente le modalità di riconoscimento del credito di imposta, di cui all’articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004)”. Il credito di imposta in questione, introdotto con la Finanziaria 2004 (vedi “Notiziario USPI” n. 1 - gennaio 2004 e pagine 6 e 13 di questo notiziario), sarà concesso subordinatamente all’autorizzazione dell’Unione Europea. Della decisione delle Autorità europee sarà data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Resta invalicabile, ed estremamente selettivo, il requisito per cui la spesa per l’acqui-

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sto della carta debba risultare dal bilancio certificato (da presentarsi entro trenta giorni dalla sua approvazione) delle imprese editrici. La fatturazione dell’acquisto carta deve essere distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio. Il comma 183, dell’articolo 4, della legge 350/2003 (finanziaria 2004) prevede, inoltre, alcune esclusioni dal possibile beneficio del credito di imposta che, sostanzialmente, ricalcano le esclusioni dal regime tariffario agevolato per le spedizioni postali. L’importo dello sconto fiscale è pari al 10 per cento della spesa sostenuta e la copertura complessiva è fissata nella misura di 95 milioni di euro. Pertanto, se le richieste pervenute supereranno i fondi disponibili, il credito di imposta riconosciuto sarà proporzionalmente ridotto tra tutte le imprese aventi diritto. Le domande per la concessione del credito di imposta dovranno essere presentate alla

SOMMARIO - 1, 5 e 6 Credito di imposta sull’acquisto carta per il 2004 - 2NOTIZIE Editoria e Comunicazione -3Avviso di convocazione dell’Assemblea USPI dell’anno 2005

- da 7 a 11 Rapporto CENSIS 2004: La maturazione del rapporto degli italiani con i media

legge 250/90

- 15 Biblioteca

- 6 e 13 -

- 12 EISE - International Business Contacts

FINANZIARIA 2005: Il credito di imposta esteso anche all’anno in corso

- 13 Scade il 31 gennaio il termine per le domande di contributo ex

-4Le quote associative USPI per l’anno 2005 -5La scomparsa Giorgio Schirillo

- 14 WHO’S WHO IN ITALY

di

- 16 Periodici associati all’USPI (368° elenco) L’Eco della Stampa

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Ufficio studi e per lo sviluppo e l’innovazione dell’editoria e dei prodotti editoriali (via Boncompagni n. 15 - 00187 ROMA), entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento e, quindi, entro il 24 febbraio p.v. Il Dipartimento Editoria è tenuto a dare comunicazione all’impresa richiedente dell’ammissione o meno al beneficio entro 30 giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda dovrà contenere l’impegno dell’impresa a depositare il bilancio certificato, entro un mese dall’approvazione, dal quale risulti l’ammontare della spesa detraibile, e dovrà essere accompagnata da una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” attestante - tra le altre prescrizioni dell’articolo 1, DPCM 318/2004 - la non recezione di alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili. Quanto alle modalità di fruizione, l’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dispone che il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, a partire dalla data di attribuzione dell’agevolazione. Qualora non si adoperi il credito nel periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento del beneficio, questo potrà essere utilizzato esclusivamente entro il periodo di imposta successivo. L’ammontare della spesa complessiva per l’acquisto della carta e l’importo del credito di imposta spettante dovranno essere indicati in dichiarazione dei redditi. In caso di utilizzo del credito di imposta in 5 tutto o in parte non spettante, si

Articoli e notizie di questo Notiziario possono essere liberamente riprodotti citandone la fonte. Se ne raccomanda, anzi, la massima diffusione da parte di tutti i periodici associati all’USPI, nell’interesse della categoria QUESTO NOTIZIARIO VIENE SPEDITO AGLI ASSOCIATI USPI IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLE QUOTE


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