OTIZIARI N O MENSILE DELL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
Anno 40°
1953
Spedizione in abbonamento postale articolo 1, comma 2, del DL 24/12/2003 n. 353, convertito in L. 27/2/04 n. 46 - DCB di Roma. In caso di mancato
PROROGA AL 24 OTTOBRE 2005 DEL REGIME TRANSITORIO DELLE CO.CO.CO. SENZA PROGETTO
neretto «Il tanto annunciato (e atteso) DDL “Bonaiuti” è arrivato alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Non è, per intenderci, niente di straordinario o epocale, ma contiene norme in larga misura utili al settore. Qualche squilibrio, in alcune norme, tra quotidiani e periodici che l’USPI cercherà di correggere in corsa, derivante da un visione non a 360 gradi del settore, ma niente di allarmante. L’auspicio è che il governo e l’opposizione siano più sensibili del solito alla reale situazione del settore e accettino il dialogo finalizzato al miglioramento del testo nel senso di una più marcata tutela del pluralismo». ANNUALE DELLE
COMUNICA-
ZIONI SULLO STATO DELL’EDITORIA
(SECONDA
e vecchie co.co.co. destinate ad essere soppiantate entro il 24 ottobre 2004 dalle nuove tipologie contrattuali disciplinate dalla riforma del lavoro, e segnatamente dai contratti a progetto o a programma, sopravviveranno per un altro anno e, quindi, fino al 24 ottobre 2005. Lo prevede il D.Lgs approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 3 settembre 2004 ed in corso di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”. Similmente entro l’anzidetto termine di scadenza del regime transitorio, potranno essere stipulate nuove co.co.co. Questo il meccanismo legislativo della proroga che certamente interesserà moltissime aziende editrici dei periodici dell’area USPI alle prese con i nuovi contratti. L’art. 86, comma 1, del D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 prevedeva che le co.co.co. che non potessero essere ricondotte ad un progetto o a una fase di esso mantenessero efficacia, in via transitoria, non oltre un anno dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del Decreto. E quindi non oltre il 24 ottobre 2004. Lo stesso comma 1 stabiliva che “termini diversi, anche superiori all’anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative” potessero “essere stabiliti nell’ambito di accordi sindacali di transizione al
L
Dialogo
LA RELAZIONE L’AUTORITÀ PER
PARTE)
ALL’INTERNO
NELLE ALTRE PAGINE -2-
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- da 8 a 11 -
Il comunicato interpretativo sulla domanda per le agevolazioni postali.
EISE - International Business Contacts
Chiarimenti della Presidenza del Consiglio sui rapporti di co.co.co. e sui regimi fiscali e previdenziali
Slitta di altri sei mesi la normativa sul “pronto soccorso aziendale” -3Le quote associative USPI per l’anno 2005
n. 10 ottobre 2004
recapito rinviare all’ufficio P.T. di Roma - Romanina detentore del conto per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa in vigore
- da 5 a 7 La Relazione annuale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Contratto CONFAPIUSPI: gli aumenti retributivi del mese di ottobre
Il part-time dopo la legge Biagi - 12 Co.co.co. occasionali e lavoro autonomo
occasionale - 13 e 14 Stage di Urbino, studio e confronto - 15 Biblioteca e donazioni USPI - 16 Periodici associati all’USPI (365° elenco) L’Eco della Stampa
nuovo regime ... stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”. Ora il nuovo decreto legislativo alle parole “termini diversi, anche superiori all’anno, di efficacia” sostituisce le parole “termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia”. In poche parole: le co.co.co. senza progetto hanno ancora un altro (e ultimo) anno di vita. Non siamo maligni se sospettiamo che la proroga del regime transitorio delle vecchie co.co.co. sia stata imposta dall’opportunità di leggere criticamente e di sperimentare concretamente quei nuovi contratti a progetto e a programma che per molte aziende costituiscono un autentico rompicapo. Gli accordi sindacali aziendali a cui fa riferimento il Decreto riguardano solo le aziende con più di 15 dipendenti dove sono presenti i Sindacati più rappresentativi.
PARTE L’INCENTIVO AI DIPENDENTI PENSIONABILI CHE CONTINUANO A LAVORARE La G.U. del 21 settembre u.s. pubblica la legge 23 agosto 2004, n. 243 (“Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”) che, ai commi 12 e seguenti, prevede il c.d. “superbonus” retributivo del 32,7% che dal 6 ottobre u.s. spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato (e, quindi, del comparto editoriale) iscritti all’INPS, nonché ai giornalisti iscritti all’INPGI i quali, pur avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità, decidono di restare in servizio. Gli interessati che intendano avvalersi dell’incentivo devono rivolgersi all’INPS (che ha predisposto un modulo di domanda e una circolare illustrativa) o, se iscritti all’Ordine dei giornalisti, all’INPGI.
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