Aspetti e problemi del ticino

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referendum che raccoglieva 91’781 firme e nella votazione popolare del 15 maggio 1927 il progetto cadeva (Si 230’287, no 343’387. Nel Ticino invece i si erano 10’575 e i no solo 2’175, anche perché lo stesso giorno si votava sui sussidi per le strade alpine).

IV. La legge federale del 15 marzo 1932 (Il progetto di legge federale del 1930) Lo scacco subito non scoraggiava i partigiani della soluzione federale. Vari fattori, tra cui l’opposizione degli automobilisti al principio della responsabilità causale e alle restrittive norme sulla velocità, avevano determinato il risultato della votazione del 15 maggio 1927. Ma ogni giorno più appariva evidente l’insufficienza e l’anacronismo del concordato, incapace di fronteggiare i cambiamenti subentrati nel campo della circolazione stradale, e pertanto la necessità della legge federale. Dopo l’intermezzo di un’iniziativa popolare per la riforma dell’art. 37 bis della Costituzione federale - secondo i promotori la Confederazione doveva estendere la sua competenza a tutta la circolazione stradale, e inoltre assumersi la costruzione e la manutenzione delle strade di transito, o parteciparvi - respinta nettamente nella votazione popolare del 12 maggio 1929, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, dando seguito a una nuova mozione delle Camere, allestiva un altro avanprogetto di legge federale sulla circolazione, che nell’autunno 1930 era sottoposto a una commissione di esperti. Il 12 dicembre 1930 il Consiglio federale metteva a punto il progetto e lo trasmetteva alle Camere. Il relativo messaggio esponeva i punti essenziali della riforma sulla quale influivano le esperienze del tentativo naufragato nel ‘27: legge-quadro che regolava le questioni essenziali e rinviava invece per quelle di dettaglio alle ordinanze di esecuzione, permettendo con ciò di meglio seguire l’evoluzione della motorizzazione; disciplinamento della circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi con inserimento di norme per gli altri utenti della strada solo nella misura in cui l’esigeva l’esecuzione razionale delle disposizioni concernenti i precitati veicoli; stralcio dei limiti massimi di velocità, con mandato tuttavia al Consiglio federale di fissare nell’ordinanza quelli dei veicoli pesanti e con facoltà di farlo eventualmente anche per gli altri veicoli; conferma del principio della responsabilità causale e dell’assicurazione obbligatoria, completata con l’azione diretta del danneggiato contro la compagnia assicuratrice e l’aumento delle somme minime assicurate.


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