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CONTROVERSIE DI LAVORO E LA CORRELAZIONE CON IL CODICE DEONTOLOGICO

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 149/2022 attuativo della Legge Delega n. 206/2021 è possibile la negoziazione assistita nelle controversie di lavoro, con la partecipazione attiva degli avvocati che si aggiunge alle sedi già individuate dalla legge per effettuare il tentativo facoltativo di conciliazione: tutto questo lo si desume, chiaramente, da quanto affermato dall’art. 9 che ha introdotto l’art. 2-ter all’interno del D.L. n. 132/2014 convertito, con modificazioni nella legge n. 162/2014.

Un primo esame della novità introdotta non può che partire dal dettato normativo. La norma afferma che “per le controversie di cui all’art. 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’art. 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere assistita anche da un consulente del lavoro.

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In virtù di quanto citato in premessa la figura del Consulente del Lavoro diventa non dico essenziale, ma di fondamentale importanza, al fine di consolidare la rappresentatività sia per datore di lavoro che per il lavoratore.

Anche il nostro Codice Deontologico chiaramente non poteva prevedere norme specifiche da rispettate in quanto precedente all’entrata in vigore della norma, ma i riferimenti sono molteplici e non privi di correlazioni rispetto alla figura del Consulente del Lavoro nell’ambito della negoziazione.

È proprio in virtù della sua figura di CDL l’articolo 1 si rileva emblematico in quanto in ogni sede, e quindi non solo in quelle protette dove fino ad ora la negoziazione aveva valenza, si è tenuti alla tutela della legalità e alla dignità del lavoro tenuto conto del rilievo costituzionale e sociale della nostra professione.

Un altro elemento è quello sancito dall’art. 4 per quello che riguarda il dovere di dignità e decoro dell’attività professionale, nonché dell’art. 5 dove si enuncia lo svolgimento dell’attività con lealtà e correttezza nei confronti dei clienti e dei terzi a qualunque titolo coinvolti nella gestione del rapporto professionale.

Nel caso specifico nell’eventuale negoziazione il ruolo del Consulente del Lavoro è improntato anche al rispetto e alla correttezza nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni, in quanto la controversia non sarà priva di confronti normativi/legali riguardanti divergenze sia di qualificazione del rapporto di lavoro che di mero calcolo di elementi retributivi non considerati.

Il nostro CAPO IV comunque ci da già le linee guida circa gli incarichi dei Consulenti del Lavoro nelle Commissioni di Certificazione e Conciliazione, arbitrati, attività di mediazione civile e commerciale ed infine nelle attività processuali tributarie. Le criticità e le eventuali integrazioni, a giudizio di chi scrive, comunque sono molteplici.

Ad iniziare dall’assicurazione professionale, che si presume dovrà essere integrata, al conflitto di interessi e per finire all’equo compenso.

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