CIRCOLARI
CIRCOLARI DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Circolare n. 30/2009 del 29/10/2009 Oggetto: applicazione delle disposizioni dell’articolo 90, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni. A riscontro delle numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine alla corretta interpretazione della norma di cui all’oggetto, con particolare riferimento a quelle recentemente avanzate dalla Commissione dell’Unione Europea, si ritiene opportuno precisare quanto segue. A seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, l’articolo 90, comma 11, dispone quanto segue: “La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”. Tale norma persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l’esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all’unica figura del coordinatore per l’esecuzione. Al riguardo, appare necessario chiarire che - come espressamente previsto dalla norma citata - in tali casi il coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l’articolo 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione. Si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell’opera e, pertanto, l’articolo 90, comma 3, prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione. Analogamente, nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 11, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l’esecuzione. IL Direttore Generale dell’Attività Ispettiva Dott. Paolo Pennesi Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Div I - Consulenza, Contenzioso, formazione del personale ispettivo e affari generali
Circolare n. 33/2009 del 10/11/2009 Oggetto: provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 - modifiche apportate dall’art. 11 del D.Lgs. n. 106/2009 Dal 20 agosto u.s. è entrato in vigore il D.Lgs. n. 106/2009, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Tra gli istituti di maggior rilievo, ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza, si segnala l’art. 11 del predetto D.Lgs. n. 106, che modifica significativamente la disciplina del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale già contenuta nell’art. 14 del c.d. T.U. sicurezza. Il provvedimento di sospensione, sebbene finalizzato “a far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”, evidenzia contestualmente profili di carattere sanzionatorio legati sia ad un “impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria, sia condotte che reiterano gravi violazioni “in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”. Partendo da tale considerazione si ritiene quindi opportuno delineare compiutamente gli interventi modificativi al potere di sospensione, fornendo altresì un quadro unitario delle indicazioni di cui occorre tener conto per una corretta applicazione della disciplina. In tal senso si devono pertanto ritenere superate le indicazioni già fornite in materia con precedenti circolari e lettere circolari (circ. n. 29/2006. lett. circ. 22 agosto 2007, circ. n. 24/2007, circ. n. 30/2008). da considerarsi utili solo con riferimento ai provvedimenti emanati sino al 19 agosto u.s. l soggetti affidatari del potere In ordine alla individuazione dei soggetti affidatari del potere di sospensione la prima modifica sostanziale da parte del D.Lgs. n. 106/2009 è l’attribuzione della competenza alla adozione del provvedimento interdittivo, non già al
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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