Collana documenti e studio n30

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DOCUMENTI E STUDI DI SYNAXIS 30


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DOCUMENTI E STUDI DI SYNAXIS Pubblicazioni dello Studio Teologico S. Paolo di Catania In copertina: JACOBELLO DEL FIORE, 1370-1439 - Trittico della Giustizia, Venezia www.studiosanpaolo.it


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GIANLUCA BELFIORE

I PROCESSI DI NULLITÀ MATRIMONIALE NELLA RIFORMA DI PAPA FRANCESCO

Studio Teologico S. Paolo – Catania Edizioni Grafiser - Troina 2017


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Ad Dominum Iesum, Mitem Iudicem, per Mariam, Speculum Iustitiae et Matrem Misericordiae


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PRESENTAZIONE Volentieri accolgo l’invito a presentare il testo di Gianluca Belfiore sulla recente riforma del processo matrimoniale canonico; è infatti doveroso promuovere la diffusione di strumenti validi che siano di aiuto a conoscerla con rigore, così come è altrettanto impellente contrastare la propagazione di idee e interpretazioni gratuite, che non hanno alcun fondamento nella nuova disciplina e che non di rado si discostano dei criteri ermeneutici stabiliti dall’ordinamento canonico. Tra questi criteri occupa il primo posto quello inerente al contesto della riforma, che è senz’altro il contesto sinodale. Quasi all’indomani della promulgazione dell’istruzione Dignitas Connubii, voluta da san Giovanni Paolo II, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (autore formale della medesima) promosse un gruppo di studio, per incarico di Benedetto XVI, per la sua revisione, in attenzione ad esigenze di accessibilità, celerità e di applicazione più pastorale. Erano quindi esigenze non dissimili a quelle ora emerse, e che giustificano che Belfiore abbia esposto (nel primo capitolo), le tendenze di riforma emerse in precedenza. Ha fatto bene però l’autore a sottolineare quanto il legislatore avverte nell’esposizione dei motivi delle nuove norme processuali, quando afferma cioè che la riforma risponde ai desideri della maggioranza dell’episcopato espressi in occasione della III Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi, celebrata a ottobre 2014. In realtà, anche se i motu proprio sono stati promulgati prima della XIV Assemblea ordinaria, celebrata a ottobre 2015, alcune risposte date ai questionari per prepararla non sono estranee alle scelte fatte con la nuova disciplina; tra queste merita menzione l’abbandono definitivo di altre proposte emerse nel 2014 per la revisione della nullità matrimoniale, indicate nel n. 48 I


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della Relatio Synodi della prima assemblea. La progressiva maturazione compiutasi nell’esperienza sinodale ha portato ad optare per la sola via giudiziale. Si tratta di scelta significativa, che è imprescindibile avere ben presente, per non snaturare gli obiettivi della riforma e avventurarsi in applicazioni lontane dal profondo senso di giustizia che in ogni comunità, anche in quella ecclesiale, si presume esprima un’attività giudiziale qualificata e seria, modellata nelle chiavi degli ideali del“giusto processo”, concetto di partenza espresso dal nostro autore nelle prime battute del suo studio. Dal solo significato tecnico di questo concetto emerge la dubbia fondatezza di alcune posizioni (dottrinali, in senso stretto, o comunque espresse in riviste da altri operatori) di periodo precedente alla riforma, che Belfiore non manca di riferire nella loro varietà e contemporanea prevalente riluttanza ai cambiamenti, successivamente messi in atto dal legislatore. Siamo ora nella fase di ricezione della riforma, coincidente con la ricezione del discernimento sinodale proposto da Papa Francesco nell’esortazione Amoris Laetitia, che al n. 244 ribadisce una tra le principali conseguenze derivanti dalla scelta di conservare come unica via per rivedere la validità del matrimonio quella giudiziale; mi riferisco alla necessità di provvedere ad aumentare il numero di persone specializzate, chierici e laici. Ritenere che la specializzazione degli operatori dei tribunali sia motivo di allontanamento dei fedeli significa allontanarsi dalle scelte compiute dal legislatore stesso per affidarsi a un pressapochismo nocivo e arbitrario, che i fedeli stessi non capirebbero, perché tecnicamente incontrollabile e imprevedibile. L’esortazione ad intraprendere la revisione giudiziale del proprio matrimonio, nei casi di fallimento, è manifestazione concreta del superamento della tentazione di “buonismo distruttivo”, alla quale si riferì Papa Francesco nel discorso conclusivo dell’assemblea sinodale del 2014, qualificandolo come “misericordia ingannatrice”. II


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La scelta per la sola via giudiziale è la soluzione che meglio conferma la c.d. “scelta per il Diritto” compiuta progressivamente nella storia della Chiesa, di cui è manifestazione speciale proprio l’esercizio del potere giudiziale, iniziato presto anche come un compimento della missione in favore degli sventurati, assumendo l’onere di intervenire ed emanare provvedimenti autorevoli. L’intervento modellato secondo un giusto processo giudiziale contribuisce, meglio che altri mezzi, a conseguire l’obiettivo di risolvere le controversie secondo quanto esige la forza del Diritto e non il Diritto del più forte. La forza del Diritto richiede di ragionare, di fronte a difficoltà interpretative, vere o presunte, con le armi del Diritto. Così procede il nostro autore nell’analisi di alcune delle questioni disputate in questi mesi, ragionando cioè con i concetti comuni ad altri ordinamenti processuali, rifuggendo dalla sola esegesi letterale della norma in cui pare inciampino alcuni commentatori. Sono quindi presentate in modo intelligibile e potenzialmente condivisibile per qualsiasi giurista formato, non canonista, i contenuti dei canoni riformati, illustrati con rigore ai capitoli II, III e IV. In proposito, segnalo l’importanza di evitare, in questa fase di iniziale applicazione della riforma, la tentazione di acclarare le difficoltà producendo ulteriori norme positive o ricorrendo, quale unico criterio, a presunte nuove espressioni della mens legislatoris. Tale ricorso è ancora meno fondato se tali sedicenti espressioni pervengono in modalità prive delle richieste formalità stabilite nell’ordinamento. Gli operatori di questo settore specializzato della pastorale devono avere familiarità con altri principi interpretativi, per comprendere la lettera della legge, non solo secondo il riferito contesto sinodale, ma conoscendo bene la ratio legis, il suo fine e le sue circostanze, ricorrendo alla analogia, penetrando i principi generali del diritto, soprattutto quello processuale, capaci di compiere l’applicazione equitativa delle norme che conIII


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sente di discernere bene, senza precipitazioni, le sfaccettature variegate del singolo caso. Non ha molto senso in questa fase richiamare presunte espressioni della mens legislatoris, tra le altre cose per l’inconsueto formato con cui si presenta il corpo normativo, dove oltre al Proemio e alla modifica dei canoni, si sono aggiunte altre norme il cui obiettivo, dichiarato espressamente dal legislatore, è proprio esporre la sua mens, per facilitare l’applicazione dei canoni e integrarli, se necessario. Ritengo strategia necessaria ricevere e applicare le norme in spirito sinodale, vale a dire, con la calma che richiede la formazione di una prassi comune e costante, evitando per quanto possibile di offrire precipitosamente dubbie soluzioni e interpretazioni di autorità, non essendoci stato ancora il tempo per formarsi quel costante Stylus Curiae, né giurisprudenza o dottrina (di cui al C.I.C. can. 19 e C.C.E.O. can. 1501). PROF. MANUEL JESUS ARROBA CONDE Preside della Facoltà di Diritto Canonico e Utroque Iure della Pontificia Università Lateranense

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SIGLE E ABBREVIAZIONI

AAS

Acta Apostolicae Sedis

ASS

Acta Sanctae Sedis

C.C.C.

Catechismo della Chiesa Cattolica

C.C.E.O.

Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium

C.E.I.

Conferenza Episcopale Italiana

C.I.C.

Codex Iuris Canonici 1983

C.I.C.17

Codes Iuris Canonici 1917

D.C.

Dignitas Connubii

D.V.

Difensore del Vincolo

M.I.D.I.

Mitis Iudex Dominus Iesus

m.p.

Motu proprio

p.a.

Parte attrice

P.B.

Cost. Ap. Pastor Bonus

p.c.

Parte convenuta

P.C.T.L.

Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

PL

Patrologia Latina, edita da J. P. Migne

R.P.

Regole Procedurali annesse al M.I.D.I.

S.A.T.

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

V.G.

Vicario Giudiziale

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INTRODUZIONE

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di prendere in esame l’opera di riforma della normativa processuale in materia di nullità matrimoniale, che ha novellato il Libro VII del Codice di Diritto Canonico, Parte III, Titolo I, Capitolo I e il Titolo XXVI

del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Capitolo I, Articolo I.

La novella ha assunto la forma giuridica di due Lettere Apostoliche motu proprio datae di Papa Francesco: una, il Mitis Iudex Dominus Iesus1, che ha modificato il C.I.C., l’altra, Mitis et Misericors Iesus2, che ha sostituito la normativa del C.C.E.O. Per ragioni di opportuna brevità, nonché per una scelta metodologica che si fonda sull’interesse diretto di chi scrive all’applicazione della normativa riformata, le pagine seguenti riguarderanno unicamente la disciplina vigente nella Chiesa Latina. Essa, peraltro, costituisce il prototipo su cui si modella anche quella concernente le Chiese Orientali. Scrive, infatti, il Papa nel proemio del M.I.D.I., all’VIII dei “criteri fondamentali che hanno guidato l’opera di riforma”: «[...] tenuto conto, infine, del peculiare ordinamento ecclesiale e disciplinare delle Chiese Orientali, ho deciso di emanare separatamente, in questa stessa data, le norme per riformare la disciplina dei processi matrimoniali nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali». Entrambi gli interventi normativi recano data 15 agosto 2015 e sono stati pubblicati l’8 settembre 2015. L’entrata in vigore della riforma era stata fissata all’8 dicembre 2015, inclusa la norma che ha novellato il can. 1679 C.I.C. (e

FRANCESCO, Litt. ap. motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus (8 settembre 2015), in AAS 107 (2015) 9, 958-970. D’ora in poi “M.I.D.I.”. 2 FRANCESCO, Litt. ap. motu proprio datae Mitis et Misericors Iesus (8 settembre 2015), in AAS 107 (2015) 9, 946-957. 1

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il corrispondente can. 1365 C.C.E.O.) per cui il Papa ha disposto l’operatività della disposizione anche per i processi pendenti alla data dell’8 dicembre 2015. La disposizione in questione, abolito il previgente regime della c.d. “doppia conforme”, sancisce l’immediata esecutività della sentenza che per la prima volta dichiari la nullità del matrimonio, una volta decorsi inutilmente i termini d’impugnazione. Nel proemio del M.I.D.I., il Romano Pontefice iscrive i suoi interventi nella continuità dei lavori della III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi, sul tema “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”, tenutasi in Roma dal 5 al 19 ottobre 2014. In quel consesso, scrive il Papa, la maggioranza dei Padri si è espressa sollecitando processi più rapidi ed accessibili ed egli, «in totale sintonia con tali desideri»3 ha riformato la normativa processuale. Rinviando alla successiva trattazione quanto concerne l’iter, i contenuti e l’applicazione della riforma, occorre sottolineare l’intentio legislatoris, dal Papa stesso dichiarata nel proemio: «[...] si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio». La motivazione, dunque, dell’intervento è stringentemente pastorale: il Papa vuole che si coniughi il servizio giudiziale circa la verità del vincolo con la celerità e la semplicità delle procedure, in modo tale da venire incontro a quanti dubitano circa la validità del proprio matrimonio. Nell’equilibrio fra l’esigenza di verità e quella di celerità, il Papa ha mantenuto la trattazione delle cause matrimoniali in via giudiziale, e non amministrativa, «non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di 3

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Dal proemio del M.I.D.I.


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tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell’ordine giudiziario»4. Nel I capitolo, accenneremo brevemente al dibattito fra gli studiosi che ha preceduto l’intervento pontificio e ai lavori del Sinodo Straordinario appena richiamato, nonché all’iter formativo dei motu proprio; nel II capitolo tratteremo dell’impianto generale del M.I.D.I. e della normativa applicabile a tutti i tipi di processo; passeremo poi a considerare separatamente la nuova normativa concernente il processo ordinario di nullità del matrimonio (III capitolo) e il nuovo processus brevior coram Episcopo (IV capitolo); prenderemo, infine, in esame la questione concernente l’organizzazione dei tribunali ecclesiastici in Italia, alla luce delle nuove disposizioni (V capitolo). Il presente lavoro origina dalla Tesi di Baccalaureato in Teologia discussa in data 7 ottobre 2016 presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania ed elaborata sotto la direzione del prof. Guglielmo Giombanco. A lui e a tutti i miei Maestri nel Diritto e nella Teologia, di ieri e di oggi, esprimo profonda gratitudine, come a quanti, in ambiente accademico, ecclesiale e forense, mi hanno dato occasione di confronto circa gli argomenti che ci occupano. Un particolare ringraziamento va al prof. Arroba Conde per aver accettato di scrivere la presentazione di questo studio. Al mio Arcivescovo, che ha attuato la riforma mediante il conferimento della competenza in materia matrimoniale al tribunale diocesano e che mi ha chiamato al servizio dello stesso in qualità di Cancelliere, devo riconoscenza per avermi spronato ad approfondire lo spirito e la lettera della novella processuale.

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L. c. 5


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Capitolo I LA RIFORMA DEI PROCESSI NEL DIBATTITO PRECEDENTE IL MOTU PROPRIO DI PAPA FRANCESCO 1. LE PROSPETTIVE DELLA DOTTRINA GIUSCANONISTICA Una delle più grandi conquiste della modernità giuridica secolare è il riconoscimento in capo al singolo del diritto al “giusto processo”. Tale principio, proprio tanto degli ordinamenti di Common Law, ove viene denominato Due Process of Law, quanto in quelli di Civil Law, ha trovato la sua affermazione in numerose convenzioni internazionali in materia di Diritti umani e dal 1999 ha in Italia copertura di livello costituzionale5. Tratti comuni delle normative in materia di giusto processo possono identificarsi nel diritto riconosciuto in capo alle parti: di una normativa processuale di rango legislativo che determini la competenza del giudice e le modalità procedimentali del giudizio; di una pronuncia che venga resa nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità; di un giudice terzo ed imparziale; di un processo che abbia una durata ragionevole. Anche nell’ambito della legislazione della Chiesa, i principi del giusto processo vengono tutelati quale che sia la natura del giudizio e la sede in cui la pronuncia debba rendersi6 e il Libro VII del C.I.C. è imperniato su questi principi cui offre applicazione nelle singole disposizioni. Cfr. I. NICOTRA, Diritto pubblico e costituzionale, Torino 20132, 318-320; I. ANDOLINA, Il “giusto processo” nell’esperienza italiana e comunitaria, in G. RAITI (cur.), Il tempo e il processo, scritti scelti di Italo Andolina, II, Torino 2009, 823-845. 5

6 Un recente studio afferma che le fondamenta delle leggi processuali nella tradizione occidentale sono state poste dai canonisti. In tal senso, vengono richiamati lo Speculum iudiciale di Guglielmo Durando, gli scritti di Jean Le Moine e di Francisco Suárez quali basi dell’ordo iudiciarius (cfr. W. DECOCK, La luce del mondo: una rivendicazione del ruolo del diritto canonico, in Concilium 52 [2016] 5, 27-37).

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Per quanto concerne, in particolare, i processi matrimoniali, come si accennava nell’introduzione, la tensione più evidente è quella fra l’esigenza di verità del giudizio sul vincolo matrimoniale impugnato e la celerità con cui la pronuncia deve essere resa. Il can. 1453 C.I.C. dispone: «Giudici e tribunali provvedano, salva la giustizia, affinché tutte le cause si concludano al più presto, di modo che non si protraggano più di un anno nel tribunale di prima istanza, e non più di sei mesi nel tribunale di seconda istanza». Questa duplice polarità espressa dalle locuzioni quam primum e salva iustitia segna tutta la preoccupazione della Chiesa relativa alla particolare delicatezza del ministero della giustizia, specie nella materia matrimoniale7, e la necessità di risolvere entro un ragionevole termine la situazione di chi si trova in dubbio. Nel proemio del M.I.D.I., il Papa evidenzia come una decisione resa in tempi eccessivi di per sé non è giusta (iustitia dilata est iustitia negata) e non perché non dica la verità sul vincolo oggetto del giudizio, ma perché esigenza di giustizia è che «il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio»8. La dottrina giuscanonistica ha evidenziato come l’obiettivo della velocizzazione dei processi matrimoniali non sia preoccupazione recente del Legislatore, ma affondi le sue radici nell’età classica del Diritto canonico9 e che, Così si esprimevano i Padri del Concilio Vaticano II: «expeditior habeatur cursus causarum matrimonialium et, ad abusus praecavendos, disciplina processus matrimonialis congruis munimentis fulciatur». Cfr. Votum de matrimonii sacramento. Textus emendatus, n. 7, in Acta synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, vol. III, pars VIII, Romae 1976, 471. 8 Dal proemio del M.I.D.I. Cfr. art 72 D.C. 9 Cfr. A. STANKIEWICZ, La celerità nelle cause di nullità matrimoniale, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (curr.), Ius et matrimonium, Roma 2015, 217-235; J. HERRANZ, Giustizia e pastoralità nella missione della Chiesa, Milano 2011, 275-283 e J. LLOBELL, La Pastoralità del complesso processo canonico matrimoniale: suggerimenti per renderlo più facile e tempestivo, in C. J. ERRÁZUIZ M. – M. A. ORTIZ (curr.), Misericordia e Diritto nel Matrimonio, Roma 2014, 132-133. Gli autori riportano riferimenti presenti nel Decretum di Graziano, nel Liber Extra di Gregorio IX, nelle Clementinae, nei canoni del Concilio Tridentino. 7

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recentemente, a più riprese, sia i Sinodi dei Vescovi (del 1967, del 1980, del 2005 e del 2012), sia i Sommi Pontefici10 hanno avuto chiaro che la celerità è condizione della giustizia della sentenza11. Afferma Carlo Gullo che il problema della celerità del processo «è vecchio quasi quanto il processo canonico e risale almeno fino a Clemente V, per quanto riguarda la legislazione; a Bulgaro, all’Ostiense, a Pillo da Medicina, a Guglielmo Durante, per quanto riguarda la dottrina»12. Fra i moltissimi contributi della dottrina in tal senso, ne segnaleremo soltanto alcuni che, letti dall’odierna prospettiva del Codice riformato dal M.I.D.I., appaiono particolarmente significativi. 1.1. La “doppia conforme” Buona parte degli studi in questione prendono ad esame l’istituto della “doppia conforme” nell’ottica di una possibile revisione. L’istituto in parola, introdotto dall’ordinamento canonico nel 1741 da Papa Benedetto

XIV,

con la costituzione Dei Miseratione13 e poi trasfuso nel can.

1986 C.I.C.17 e mantenuto nel can. 1684 C.I.C.14 (can. 1370 C.C.E.O.), sotSi richiamano, in particolare, le Allocuzioni alla Rota Romana di tutti i Pontefici, da Pio IX a Francesco. 11 J. LLOBELL, La Pastoralità, cit., 134. 12 C. GULLO, Celerità nella trattazione delle cause incidentali e nella pubblicazione degli atti, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (curr.), La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere, Roma 2012, 420. 13 BENEDETTO XIV, Cost. Dei miseratione (3 novembre 1741) in Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV Bullarium Tomus Primus in quo continentur constitutiones, epistolae, aliaque editae ad initio pontificatus usque ad annum MDCCXLVI, Romae, H. MAINARDI – B. OCCHI (ed.), 1754, 49-53. 14 Ciò malgrado alcune voci di dissenso in Dottrina cui fa riferimento P. A. BONNET, Il principio della duplice decisione giudiziaria conforme e il suo fondamento, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive. Atti del XXXIV Con10

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topone l’esecutività della sentenza pro nullitate matrimonii alla sua conferma in un ulteriore grado di giudizio. Papa Lambertini, preocupato («gravi affecti dolore, intimo animo ingemuimus», si legge nel testo) per le molte denunce giunte alla Sede Apostolica circa la facilità con cui le Curie diocesane si pronunciavano per la nullità dei matrimoni («ob nimiam Judicum praecipitantiam in nullitate Matrimoniorum declaranda», si legge nel testo)15, impone a ciascun tribunale di valersi dell’opera di un Matrimoniorum Defensor, l’attuale D.V., il quale, a pena di invalidità del processo, avrebbe dovuto partecipare a tutte le fasi processuali e promuovere appello contro ogni sentenza di nullità presso il tribunale superiore. Solo quando il tribunale superiore avesse confermato la decisione pro nullitate, «in potestate et arbitrium coniugum sit novas nuptias contrahere»16. gresso nazionale di Diritto canonico (Trani 9-12 settembre 2000), Città del Vaticano 2003, 71-79. 15 Molto interessante la ricostruzione che Fantappiè offre degli interventi puntuali che Papa Benedetto XIV fece nei confronti dell’episcopato polacco e che diedero origine alla disciplina universale. Cfr. C. FANTAPPIÈ, La duplice sentenza conforme: biografia di una norma nel quadro della legislazione matrimoniale, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, La doppia conforme, cit., 23-25. 16 Così dispone il § 11 della Dei miseratione. Specifica Stankiewicz che l’efficacia della pronuncia declaratoria della nullità del vincolo era determinata dall’intervento di una pronuncia confirmatoria immediatamente successiva alla prima pro nullitate. Ciò significava che, vigente questa norma, se una pronuncia fosse stata resa in prima istanza pro nullitate e fosse stata, invece, riformata in seconda istanza, qualora in terza istanza vi fosse stata una conferma della sentenza di prima istanza, questa non sarebbe stata ugualmente esecutiva, ma sarebbe servito ricorrere ad una quarta istanza confirmatoria della terza. Continua, infatti, suddetto paragrafo con riferimento alla sentenza revocatoria alterius precedentis super validitate in secunda instantia emanatae: «firma remanente utrique coniugii prohibitione ad alias transeundi nuptias, quas si contrhaere ausi fuerint, poenis, ut presertur, a Nobis constitutis subesse decernimus, causa in tertia, vel quarta instantia cognoscatur, servatis diligenter omnibus, quae a Nobis in prima, et secunda instantia demandata fuerunt, nempe in quolibet iudiciali actu, citato, et audito Defensore Matrimonii, quia a Iudice tertiae intstantiae deputatus fuerit». Tale necessità di conseguire nell’immediata sequenza processuale la seconda sentenza conforme in favore della nullità riguardava non soltanto le sentenze emanate extra Romanam Curiam ma anche quelle pronunciate dai competenti organi della Curia Romana (§ 14). Cfr. A. STANKIEWICZ, La conformità delle sentenze nella giurisprudenza, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, La doppia conforme, cit., 148-149. 10


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È chiaro che il provvedimento in parola fu posto in essere per porre rimedio alla concreta situazione di abuso richiamata dallo stesso Romano Pontefice nella Costituzione e che si introdusse un sistema anomalo agli occhi di chi conosce il funzionamento degli ordinamenti giuridici, ossia la necessaria conferma di una pronuncia giudiziaria in ulteriore sede giudiziaria perché questa ottenga efficacia. Evidentemente, la materia sacramentale su cui verte il giudizio è di tale delicatezza da potere prevedere un procedimento in qualche misura aggravato per addivenire ad una decisione che consenta un nuovo matrimonio ma, del pari, come faceva rilevare un Autore, «un controllo generalizzato, imposto d’ufficio sull’operato di ogni giudice, viene ad intaccare l’autonomia che è propria di questo, a svilire la funzione ad esso affidata, quasi non fosse un organo ritenuto in grado, da solo, di amministrare la giustizia del caso di cui viene investito»17. Peraltro, la situazione polacca, cui accennavamo alla precedente nota, dovette apparire talmente grave a Papa Lambertini che, tre anni dopo la Dei miseratione adottò una normativa ulteriormente restrittiva nei confronti delle sentenze emesse in terra polacca che, per l’esecutività della sentenza pro nullitate, prevedeva non soltanto la “doppia conforme” nei termini appena rappresentati, ma anche un’approvazione della pronuncia da parte della Sacra Congregazione del Concilio. Cfr. BENEDETTO XIV, Ep. enc. Nimiam licentiam (18 maggio 1743) in Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV Bullarium Tomus Primus in quo continentur constitutiones, epistolae, aliaque editae ad initio pontificatus usque ad annum MDCCXLVI, Romae, H. MAINARDI – B. OCCHI (ed.), 1754, 168-171. La citata norma è contenuta al § 17 (p. 171). 17 P. MONETA, Il riesame obbligatorio delle sentenze di nullità di matrimonio: una regola da abolire, in Il Diritto ecclesiastico 111 (2000) 4, 1075. Il fatto che il giudice di primo grado, che ordinariamente dovrebbe essere il Vescovo, Pastore proprio del christifidelis, sia un giudice posto «sotto controllo» da altro Vescovo “accidentalmente” competente è considerato incongruo da S. GHERRO, «Doppia conforme» e potestà episcopale, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, La doppia conforme, cit., 60-69. Una «pesante limitazione delle prerogative normalmente ricomprese nel munus regendi del vescovo nei confronti della comunità dei fedeli ad esso affidata» la definisce P. MONETA, Che futuro per la doppia sentenza conforme?, 185. Di segno del tutto opposto e, dunque, favorevole al mantenimento dell’istituto, l’intervento di P. A. BONNET, Il principio cit, 71-104 e quello di J. LLOBELL, la doppia conforme e la definitività della sentenza alla luce della «Teologia del Diritto», in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, La doppia conforme, cit., 128-145. In questo ultimo si contesta, punto per punto, il citato scritto di Moneta del 2000. Il prof. Llobell, tuttavia, ha recentemente manife11


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Pare opportuno accennare al fatto che l’istituto in questione ha visto delle evoluzioni nel corso degli anni. Già un secolo e mezzo dopo la Dei miseratione, il Sant’Uffizio dispensò dall’obbligo della “doppia conforme” qualora il matrimonio fosse stato contratto in presenza di diverse specie di impedimenti dirimenti per i quali oggi si accede al cd. “processo documentale”18 e per cui vige la disciplina di cui al can. 1687 C.I.C. e art. 301 § 2 D.C.19 Venendo ai “nostri tempi”, Paolo VI, col m.p. Causas matrimoniales20, ha consentito che il procedimento di secondo grado di conferma della nullità ma-

stato un ampio revirement in materia, che ha illustrato, nel Congresso Internazionale di Diritto Canonico «“Dignitas connubii” a 10 anni dalla pubblicazione: bilancio e prospettive» tenutosi presso la Pontificia Università Gregoriana, nei giorni 22-23-24 gennaio 2015. Ivi, fra l’altro, si legge che l’autore aveva fatte proprie quelle argomentazioni di Moneta che, nel 2002, aveva ampiamente contestate. Cfr. J. LLOBELL, Prospettive e possibili sviluppi della Dignitas connubii sull’abrogazione dell’obbligo della doppia sentenza conforme, in Periodica de re canonica 104 (2015) 2, 237-284. 18 SUPREMA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Decr. De matrimonii vinculo iudicando ab Ordinario (5 giugno 1889), in ASS 26 (1893-1894), 639: «Quando agitur de impedimento disparitatis cultus, et evidenter constat unam partem esse baptizatam, et alteram non fuisse baptizatam; quando agitur de impedimento ligaminis, et certo constat primum coniugem esse legitimum et adhuc vivere; quando denique agitur de consanguinitate et affinitate ex copula licita, aut etiam de cognatione spirituali, aut de impedimento clandestinitatis in locis ubi Decretum Trident. Tametsi publicatum est, vel uti tale diu observatum; dummodo ex certo et authentico documento, vel in huius defectu, ex certis argumentis evidenter constet de existentia huiusmodi impedimentorum, super quibus Ecclesiae auctoritate dispensatum non fuerit : hisce in casibus, praetermissis solemnitatibus in Constitutione Apostolica Dei miseratione requisitis, matrimonium poterit ab Ordinario declarari nullum, cum interventu tamen defensoris vinculi matrimonialis, quin opus sit secunda sententia». 19 La disposizione più chiara è quella dell’art. 301 D.C. che, dopo aver disposto, al § 1, l’obbligo generale della “doppia conforme” per l’esecutività della sentenza pro nullitate, al § 2 continua: «La stessa norma si applica nel processo documentale dopo che il matrimonio è stato dichiarato nullo da un’unica sentenza non appellata». 20 PAOLO VI, Litt. ap. motu proprio datae Causas matrimoniales, in AAS 63 (1971), 441446. Come si legge nel proemio, il m.p. nasce dall’esigenza di recepire gli orientamenti del Concilio Vaticano II, «per rendere così più spedito lo stesso processo matrimoniale», nell’attesa, «della riforma organica della procedura matrimoniale». 12


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trimoniale potesse concludersi con decreto, in luogo che con sentenza, promuovendo, così, una più agile procedura. In precedenza, alcune speciali concessioni vennero accordate alla Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d’America21, prima ad experimentum per un triennio, poi prorogate ed estese al Canada e all’Australia fino all’entrata in vigore del nuovo Codice. In forza di tali provvedimenti, si esonerava il D.V. dall’obbligo di appellare quando l’impugnazione fosse considerata aperte superflua22. Il Codice del 1983 ha, però, mantenuto l’istituto23 della doppia conformità, modificandone qualche significativo dettaglio: dall’obbligo d’impugnazione del D.V. si passa alla trasmissione ex officio degli atti al tribunale superiore (can. 1682 §1) e viene codificata l’innovazione introdotta da Paolo VI col m.p. Causas matrimoniales circa la conferma della prima sentenza a mezzo decreto (can. 1682 §2). La “doppia conforme” ha costituito oggetto del Congresso Nazionale delC. LEFEBVRE, De procedura in causis matrimonialibus concessa Conferentiae Episcopali U.S.A. in Periodica de re morali canonica liturgica 59 (1970) 1, 563-598. Sulla genesi della normativa si veda G. P. MONTINI, Dall’istruzione Provida Mater all’istruzione Dignitas connubii, in P. A. BONNET – C. GULLO (curr.), Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”, Città del Vaticano 2007, 28-30. 22 Commenta il Prefetto emerito del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: «gli unici casi eccezionali furono in pratica quelli in cui non era considerato superfluo un appello [...] Non ho mai avuto notizia che la Conferenza Episcopale abbia negato una singola richiesta di dispensa tra le centinaia di migliaia ricevute [...] Nella percezione comune, e non senza ragione, il processo cominciò ad essere chiamato “il divorzio cattolico”». R. L. BURKE, Il processo di nullità canonica del matrimonio come ricerca della verità, in R. DODARO (cur.), Permanere nella verità di Cristo, Siena 2014, 222-223. 23 Sebbene in fase di revisione fosse stata avanzata da un consultore la proposta di sopprimerlo. Si veda la ricostruzione di P. BIANCHI, Quale futuro per la doppia sentenza conforme?, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, La doppia conforme, cit.,171-172. Ad un «forte scontro nella Plenaria della Commissione del Codice (ottobre 1981), in cui le differenti proposte di semplificazione del processo matrimoniale si confrontarono [...] sulla pubblicazione degli atti e sulla doppia conforme» accenna G. P. MONTINI, Dall’istruzione, cit., 34. 21

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l’Associazione Canonistica Italiana del 2000. Nell’introduzione ai lavori, l’allora Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica24, il card. Mario Francesco Pompedda, esortava ad un ripensamento dell’istituto che consentisse di renderlo capace di procurare i vantaggi per cui è sorto25. Il Prelato evidenziava come nella giurisprudenza rotale si fosse già consolidato, sin dall’indomani dell’emanazione dell’istruzione Provida Mater26: accanto al concetto di “conformità formale” quello di “conformità equivalente”27, se nel primo caso le due pronunce intervengono «inter easdem partes, de nullitate eiusdem matrimonii et ex eodem capite nullitatis, eademque iuris et facti ratione», nel secondo «licet caput nullitatis diverso nomine exhibeatur, nullitas vero matrimonii super iisdem factis et probatis nititur»28. Pompedda ricordava, inoltre, come nella prassi, a parte l’accennato indulto concesso alla Conferenza Episcopale Statunitense, alcune dispense dalla “doppia conforme” fossero state accordate dal Sommo Pontefice in singoli casi anche in epoca precedente al D’ora in avanti “S.A.T.”. M. F. POMPEDDA, Verità e giustizia nella doppia sentenza conforme in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, La doppia conforme, cit., 18. 26 SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. Provida Mater, in AAS 28 (1936), 313-372. 27 Sull’istituto della “conformità equivalente”, recepito dall’art. 291 D.C., si veda l’ampia ricostruzione con abbondanti riferimenti giurisprudenziali di A. STANKIEWICZ, La conformità, cit., 154-166 e la bibliografia richiamata in nota 5 da G. P. MONTINI, Alcune questioni processuali intorno alla decretazione di conformità equivalente, in Periodica de re canonica 95 (2006) 3, 485-487. Si vedano, altresì, i contributi di Erlebach e Llobell pubblicati nel volume degli atti del III Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce: G. ERLEBACH, Problemi di applicazione della conformità sostanziale delle sentenze, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (curr.), Verità del consenso e capacità di donazione. Atti del III Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce (Roma 17-21 settembre 2007), Roma 2009, 479-509; J. LLOBELL, Il concetto di conformità equivalente alla luce dell’art. 291 della «Dignitas connubii», in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (curr.), Verità, cit., 511-559. 28 M. F. POMPEDDA, Verità, cit., 9. 24 25

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Codice vigente. Riferisce il Cardinale: «[...] basta sfogliare i volumi in cui sono pubblicate le sentenze rotali per incontrare in calce a decisioni definitive espressioni quali “Ex rescripto SS.mi decisio facta est executiva”»29 e che, dall’entrata in vigore della Costituzione apostolica Pastor Bonus30 tale facoltà di dispensa sia di competenza della Segnatura. Ovviamente, per concedere la dispensa dovevano sussistere i requisiti propri dell’istituto in questione e, in particolare, la iusta et rationabilis causa31. Il prof. Moneta ha sottolineato l’inopportunità del mantenimento dell’istituto sotto vari profili, fra i quali quello della congruità e proporzionalità tra mezzi impiegati e fini che si intendono perseguire32. Afferma, infatti, l’Autore, facendo riferimento a dati riscontrabili che «nei tribunali ecclesiastici italiani, mediamente, soltanto una o, al massimo, due cause su cento “beneficiano” della regola dell’obbligatorietà del riesame in appello»33, nel senso che in tutti gli altri casi le sentenze di primo grado vengono confermate in secondo. Questo è tanto vero nel caso italiano, in cui i tribunali esercitano la funzione giurisdizionale

ibid., 11. GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. Pastor Bonus (28 giugno 1988), in AAS 80 (1988), 841930. In particolare, l’art.124 n. 2 riconosce alla Segnatura la competenza di giudicare le petizioni rivolte alla Sede Apostolica per ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana o altra grazia riguardante l’amministrazione della giustizia. E l’art. 115 § 2 della Lex Propria della Segnatura Apostolica dispone che della dispensa dalla duplice decisione conforme nelle cause di nullità matrimoniale sia decisa in Congresso (BENEDETTO XVI, Litt. ap. motu proprio datae Antiqua ordinatione. Quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae lex propria promulgatur (21 giugno 2008) in AAS 100 (2008) 8, 513-538).. 31 L’Autore indica, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui si è ritenuta la sussistenza del requisito in parola: pericolo di morte di una delle parti, omnia parata ad novas nuptias, errori giudiziali, in casi in cui appare assai probabile la conformità equivalente e la dispensa è concessa ad cautelam (cfr. can. 14). M. F. POMPEDDA, Verità, cit., 12. Cfr. G. P. MONTINI, La nuova legge della Segnatura Apostolica a servizio della retta e spedita trattazione delle cause matrimoniali, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 23 (2010) 4, 487-492 32 Argomenti analoghi sono utilizzati da S. GHERRO, «Doppia conforme», cit., 61-63. 33 P. MONETA, Il riesame cit, 1081. 29 30

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«in modo rigoroso e attento»34, quanto in quello statunitense in cui «i tribunali sono decisamente propensi a dichiarare la nullità del matrimonio, con ben scarsa considerazione per l’osservanza delle regole processuali e con un’assai libera interpretazione della normativa sulle nullità matrimoniali»35. D’altro canto, il prof. del Pozzo, svolgendo un’analisi dei dati desunti dagli Annuari Statistici pubblicati dalla Segreteria di Stato, delineava le tendenze delle cause di nullità matrimoniali negli anni 2001-200536. Questi, se da una parte affermava che l’esigenza della doppia conforme non costituiva un appesantimento a livello di tempo troppo gravoso, giacché il carico giudiziario dei tribunali di secondo grado riesce a smaltirsi entro un anno37, d’altro canto segnalava che «se quasi tutte le cause introdotte in seconda istanza sono confermate pro nullitate, la “doppia conforme” può malauguratamente venir intesa come una forma di scrupoloso ossequio alla tradizione o un appesantimento legalistico dilatorio quanto poco utile, privandola della sua profonda vitalità e pregnanza»38. Di contro, affermava Paolo Bianchi che l’abbandono del sistema della doppia conforme avrebbe rischiato di compromettere eccessivamente l’istituto matrimoniale39 e si rendeva sospetto circa la più o meno surrettizia adesione a correnti diffuse mentalità mondane, indicando sei ragioni a favore del man34

ibid., 1079.

Cfr. ibid, 1080. M. DEL POZZO, Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005: “vecchi” dati e “nuove” tendenze, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (curr.), Verità del consenso, cit., 451-479. 37 ibid., 465. 38 ibid., 468. Sugli stessi dati, affermava il Prefetto emerito del S.A.T.: «Mediante lo studio dei rapporti annuali dei tribunali e l’esame delle sentenze definitive dei tribunali di prima istanza, è più che evidente la saggezza e l’importanza del requisito della doppia sentenza conforme». R. L. BURKE, Il processo di nullità, cit., 224. 39 Elemento vitale ed imprescindibile del processo matrimoniale canonico lo definisce R. COPPOLA, La conservazione del principio della doppia sentenza conforme nel processo matrimoniale: una prospettiva da non sottovalutare, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, La doppia conforme, cit., 194. 35 36

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tenimento: 1) la diffusa mentalità divorzista; 2) il primato della verità del vincolo; 3) il valore profetico della ponderazione di una pronuncia dichiarativa che si contrappone alla “privatizzazione” del matrimonio negli ordinamenti civili; 4) le lungaggini attribuibili non all’istituto, ma al modo in cui i giudizi sono condotti; 5) il giudizio di secondo grado non è mera ripetizione di quello di primo grado, ma è, piuttosto, un giudizio su quanto operato in prima istanza; 6) il controllo da parte di altro vescovo dell’operato del tribunale del Pastore proprio del christifidelis non costituisce un’anomalia ecclesiologica, ma è espressione della collegialità episcopale oltre a essere espressione del principio del doppio grado di giudizio40. Qualora, però, si fosse inteso abbandonare il sistema posto da Papa Benedetto XIV, segnalava tre interventi complementari a tale provvedimento41: 1) il potenziamento del ruolo del D.V.42; 2) che l’eventuale appello formale sia mezzo totalmente devolutivo e venga soppresso il processus brevior di cui al can. 1682 § 2 C.I.C.; 3) che i tribunali con competenza in materia matrimoniale siano sempre ed inderogabilmente collegiali.

P. BIANCHI, Quale futuro, cit.,168-179. Di questa posizione anche A. BETTETINI, Matrimonio e processo canonico: proposte di innovazione nella tradizione, in O. FUMAGALLI CARULLI – A. SAMMASSIMO (curr.), Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo, Milano 2015, 73-90. 41 ibid., 179-180. 42 Scrive l’Autore che tale ufficio è «piuttosto negletto ed esercitato talvolta piuttosto debolmente», sottolinea la necessità che venga affidato a persone preparate e motivate e chiede che, «almeno in una fase transitoria, l’esercizio di tale ufficio sia sottoposto ad accurata verifica dalla S. Sede o dalle Conferenze episcopali nazionali, così da garantirne uno svolgimento effettivo e non meramente rituale». ibid., 179. 40

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1.2. L’istruzione Dignitas connubii, fra testo e contesto Indispensabile appare accennare all’istruzione Dignitas connubii che rappresenta un importante punto di riferimento per il sistema processuale matrimoniale canonico43. Non è possibile, in questa sede, fare una partita ricostruzione dei contenuti, del dibattito dottrinale, dell’iter travagliato di formazione del documento. Si metteranno, pertanto, in luce i fondamentali punti di partenza, i passaggi salienti del percorso deliberativo44, nonché alcuni fra i riferimenti assiologici dell’istruzione che consentono di leggere l’odierna riforma un’evoluzione nel solco della tradizione giuscanonistica. I positivi frutti dell’istruzione Provida Mater, vigente il C.I.C.17, indusse sin dai lavori preparatori del nuovo C.I.C. ad ipotizzare una quaedam instructio similis che contenesse tutta la normativa processuale in un unico documento. La questione, accantonata in quella sede, venne risollevata nel 1984 dalla Segnatura Apostolica, ma i tempi venivano ancora considerati prematuri dalla Segreteria di Stato. Nel 1986, su proposta della Congregazione per i Sacramenti, presso la Segnatura Apostolica si iniziarono ad avviare i lavori per la costituzione di un gruppo di lavoro interdicasteriale, tuttavia il tentativo fu vano per via del disinteresse manifestato dagli altri Dicasteri della Curia Romana. Nel 1995 il Presidente del Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi, il card. Julian Herranz, inviava un “appunto” al Santo Padre circa la tutela dell’indissolubilità del matrimonio, ove faceva presenti abusi diffusi in diversi Paesi nelle pronunce di nullità matrimoniali e, valutando conPONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Instr. Dignitas connubii, in Communicationes 37 (2005) 1, 11-92. 44 Per far questo si attingerà al recente e molto documentato studio di F. DANEELS, Storia della Dignitas connubii, in Periodica de re canonica 104 (2015) 2, 171-208. 43

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gruo il tempo trascorso dalla promulgazione del nuovo Codice e la conseguente prassi applicativa, chiedeva l’adozione di un’istruzione emanata dalla Segnatura Apostolica in collaborazione con la Rota e il Pontificio Consiglio. Ma ancora una volta il progetto non sarebbe partito a causa dell’opposizione, stavolta, della Segnatura. Nel 1996, il Papa Giovanni Paolo II, nella consueta allocuzione alla Rota Romana si riferì a «principi che occorre elaborare e tradurre in chiara prassi giudiziaria, soprattutto ad opera della giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana [...], sollecitando anche correttivi dal legislatore ovvero una normativa di attuazione specifica del Codice, così come già è avvenuto nel passato»45, citando in nota la Provida Mater. Il richiamo del Papa fu seguito a stretto giro da un mandato pontificio esplicito alla Segnatura Apostolica, reso a mezzo di lettera del 24 febbraio dello stesso anno, nella quale si richiedeva la predisposizione di un testo a cura di una Commissione interdicasteriale46 col fine di tutelare l’indissolubilità del matrimonio a fronte di prassi discutibili presenti in non pochi tribunali. Nell’allocuzione alla Rota del 1998, il Papa, esortando «che le cause matrimoniali siano portate a termine con la serietà e la celerità richieste dalla loro propria natura»47, annunciava: «allo scopo di favorire una sempre migliore amministrazione della giustizia, sia nei profili sostanziali che in quelli processuali, ho istituito una Commissione Interdicasteriale incaricata di preparare un progetto di Istruzione circa lo svolgimento dei processi riguardanti le cause matrimoniali»48. Il lavoro della Commissione fu sottoposto a 27 Conferenze episcopali dei diversi continenti GIOVANNI PAOLO II, Allocutio ad Romanae Rotae iudices habita (22 gennaio 1996), in AAS 88 (1996), 775. 46 Presieduta da un rappresentante della Segnatura, con la partecipazione della Rota e del Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei Testi Legislativi. 47 GIOVANNI PAOLO II, Allocutio ad Romanae Rotae prelatos auditores (27 gennaio 1998), cit., 784. 48 l. c. 45

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ed introduceva alcuni principi di particolare importanza, ai fini del nostro esame: 1) la possibilità del litisconsorzio attivo; 2) l’opportunità che ogni tribunale si munisse di periti atti a svolgere un’attività di consulenza previa; 3) la possibilità della conformità equivalente. Ma anche questo progetto naufragò a causa di vicende relative ad avvicendamenti che interessarono i membri della Commissione49. Un’altra Commissione venne costituita nel luglio 2001, sotto la presidenza del card. Pompedda, perché si desse risposta ai vota delle Conferenze Episcopali (fra le quali spiccavano l’abolizione della doppia conforme, l’estensione dei casi in cui ricorrere al processo documentale, lo snellimento dei processi, la deroga alla necessità dei titoli accademici, l’abolizione della necessità del collegio in secondo grado, la possibilità del giudice unico laico e del laico presidente del collegio). Stavolta la Commissione aveva potestà di derogare alla disciplina codiciale vigente ed integrarla (ciò, chiaramente, avrebbe importato una promulgazione pontificia della normativa o un’approvazione in forma specifica). Ma il Novissimum Schema, presentato alla Segreteria di Stato a fine 2002, non venne approvato, forse per essere andato eccessivamente ultra petitum. Così nel 2003 venne finalmente incaricato il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dell’emanazione di una istruzione esplicativa della normativa processuale vigente e non innovativa che fosse valido ausilio per gli operatori dei tribunali ecclesiastici. Il risultato del lavoro di questa ultima Commissione è quello che conosciamo come istruzione Dignitas connubii e che venne approvata in forma communi dal Santo Padre. Serietà, celerità e semplificazione sono parole ricorrenti nel travagliato iter formativo nell’istruzione, così come lo sono state oggi nel dibattito precedente e successivo all’intervento di Papa Francesco. 49 Grocholewski divenne Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica, Pompedda Prefetto della Segnatura Apostolica.

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Ma per comprendere più da vicino quali fossero le dinamiche ecclesiali che agitavano le discussioni all’epoca della redazione dell’istruzione, basta leggere le dichiarazioni rese dai componenti la Commissione in sede di Conferenza Stampa di presentazione del documento. In particolare, il card. Herranz sottolineava come l’istruzione venisse a confermare la necessità di sottomettere la questione sulla validità o nullità del matrimonio dei fedeli a un processo veramente giudiziario, a fronte dell’attacco di questa prassi tradizionale della Chiesa e del fiorire di ipotesi di «vie di soluzione più semplici, che addirittura risolverebbero il problema nel solo foro interno, mediante la cosiddetta “nullità di coscienza”, in cui la Chiesa altro non farebbe che prendere atto della convinzione degli stessi sposi circa la validità o meno del loro matrimonio»50. Queste parole risuonano alle nostre orecchie quanto mai attuali e vedremo come simili questioni siano sorte nel recente dibattito sinodale, così come anche vedremo che il Magistero di Papa Giovanni Paolo II e quello di Papa Francesco sulla famiglia sono fra loro in perfetta continuità. D’altronde, di pari attualità risulta anche l’analisi del vertiginoso aumento del carico dei tribunali, operata nella stessa occasione dal card. De Paolis51, il quale ne individuava le cause: 1. nella diffusa secolarizzazione che comporta in un gran numero di matrimoni che i coniugi ne escludano gli

J. HERRANZ, Conferenza stampa di presentazione dell’istruzione “Dignitas connubii”, sulle norme da osservarsi nei tribunali ecclesiastici nelle cause matrimoniali (8 febbraio 2005), http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_ intrptxt_doc_20050208_present-dignitas-connubii_it.html (12 luglio 2016). Sul tema della “nullità di coscienza” si è espressa la Congregazione per la Dottrina della Fede in maniera particolarmante chiara. Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Epistula ad catholicae ecclesiae episcopos de receptione communionis eucharisticae a fidelibus qui post divortium novas inierunt nuptias (14 settembre 1994), in AAS 86 (1994), 977: «Iudicium conscientiae de proprio statu matrimoniali non respicit dumtaxat relationem inter hominem et Deum, quasi necessaria non sit ecclesialis illa mediatio quae etiam leges canonicas conscientiam obligantes includit». 51 Non ancora Cardinale: sarebbe stato elevato alla dignità cardinalizia nel Concistoro del 20 novembre 2010. 50

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elementi essenziali; 2. nella più approfondita conoscenza della psicologia umana; 3. nella diffusione del divorzio che spinge molti credenti, divorziati ed uniti civilmente a persona diversa dal legittimo coniuge, ad adire i tribunali ecclesiastici per tentare di “regolarizzare” le loro situazioni matrimoniali52. Occorre dar conto del fatto che, nel febbraio 2015, Papa Francesco, in un discorso ai partecipanti ad un Convegno organizzato dalla Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana, ha affermato circa la D.C.: «[...] non è destinata agli specialisti del diritto, ma agli operatori dei tribunali locali: è infatti un modesto ma utile vademecum che prende realmente per mano i ministri dei tribunali in ordine ad uno svolgimento del processo che sia sicuro e celere insieme [...]. La conoscenza e direi la consuetudine con questa istruzione potrà anche in futuro aiutare i ministri dei tribunali ad abbreviare il percorso processuale, percepito dai coniugi spesso come lungo e faticoso. Non sono state finora esplorate tutte le risorse che questa istruzione mette a disposizione per un processo celere, privo di ogni formalismo fine a se stesso; né si possono escludere per il futuro ulteriori interventi legislativi volti al medesimo scopo»53. 1.3. Prassi giudiziale e celerità In una ricostruzione storica del processo matrimoniale operata da mons. Stankiewicz, egli sottolinea come la celerità del processo dipenda in grande misura dalla diligenza del giudice. In tal senso, egli richiama il dibattito postconciliare durante il periodo della revisione del Codice, nel quale alcuni giu-

Cfr. V. DE PAOLIS, Conferenza stampa, cit. FRANCESCO, Allocutio ad Facultatem Iuris Canonici Pontificiae Universitatis Gregorianae (24 gennaio 2015), in AAS 107 (2015) 2, 192-193. 52 53

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risti premevano per l’eliminazione dal processo di tutti quegli elementi antiquati ed inutili che ne causavano la lentezza e altri secondo cui questa fosse determinata da prassi contrarie alla normativa54. Anche di recente, prima che sulla riforma dei processi, i giuristi si sono misurati sulla possibilità di migliorare in via di prassi il servizio della giustizia. Con tale intento, negli anni precedenti gli interventi pontifici di cui si tratterà a breve, cinque canonisti si sono confrontati nella rivista Quaderni di Diritto Ecclesiale ove una rubrica dal titolo «Devono durare anni le cause di nullità matrimoniale? Suggerimenti e proposte per un processo più celere» ha costituito, fra 2007 e 2012, un forum di riflessione sullo stato della normativa processuale e sulle best practices applicative. I contributi hanno interessato le varie fasi del processo: dalla formulazione del dubbio, alla fase istruttoria, all’estensione della sentenza, all’utilizzo dei mezzi elettronici di comunicazione. Quanto alla formulazione del dubbio55, si chiedeva che la procedura semplificata di cui all’art. 135 D.C. fosse considerata la regola. Normalmente, infatti, trascorsi i quindici giorni dalla notifica del libello di ammissione e della citazione, il giudice può definire ex officio con decreto la formula del dubbio, salvo che «nelle cause più difficili, quando dalle manifestazioni delle parti possa evincersi una particolare complessità nell’individuare i termini della controversia»56; in tali casi «il giudice è tenuto a convocare le parti e ad indire una sessione formale per la litis contestatio, che sarà stabilita in formula di dubbio»57. Il giudice Cfr. A. STANKIEWICZ, La celerità, cit., 225. Si vedano in particolare le note 39 e 40 che riportano le differenti opinioni di F. Della Rocca e di I. Gordon. 55 Cfr. G. P. MONTINI, La formulazione del dubbio, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 20 (2007) 4, 436-439. 56 Cfr. art. 126 D.C. 57 M. J. ARROBA CONDE, Diritto processuale canonico, Roma 20126, 381. 54

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è, altresì, tenuto a definire il dubbio col contraddittorio in udienza quando ciò sia richiesto esplicitamente dalle parti. Tale prassi, tuttavia, non è conforme in tutti i tribunali. Scrive, infatti, Arroba Conde: «[...] nella prassi di alcuni tribunali il decreto di citazione contiene già una convocazione per l’udienza sulla concordanza del dubbio [...] sul presupposto (non plausibile) secondo il quale le cause di nullità matrimoniale siano di per sé complesse»58. Con molta chiarezza, Montini affermava che «la procedura semplificata deve essere considerata ordinaria in tutte le cause di nullità matrimoniale»59 e proponeva l’introduzione di una procedura ulteriormente semplificata. Tale procedura si sostanzierebbe nell’inclusione nel decreto di ammissione e citazione di una formula, in calce alla proposta del dubbio, di una locuzione del tenore: «[...] qualora nessuno nel tempo prestabilito60 sollevi eccezioni sulla formula del dubbio qui proposta, essa si ritiene fissata a tutti gli effetti»61. Con ciò, rispetto alla procedura semplificata, si risparmierebbero un decreto, una notificazione ed i tempi necessari perché le notifiche si perfezionino. L’Autore proponeva l’applicazione di tale procedura nel caso in cui la posizione del convenuto non sia ostile, ostruzionistica e dilatoria, nonché nel caso di libello a firma congiunta in cui tale procedura potrebbe ritenersi addirittura obbligatoria per il giudice. Quanto all’estensione della sentenza62, è stato evidenziato come spesso, nella prassi dei tribunali, il deposito della sentenza sfori abbondantemente il termine definito dal can. 1610 § 3 C.I.C. (un mese dalla definizione della causa, salvo che ricorrano gravi ragioni). Ciò, molte volte, deriva dal mancato rispetto del criterio della perspicuitas nella redazione della sentenza indicato ibid., 381-382 nota 108. G. P. MONTINI, La formulazione, cit., 438. 60 Scilicet quindici giorni dalla notificazione. 61 G. P. MONTINI, La formulazione, cit., 438. 62 P. BIANCHI, L’estensione della sentenza, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 21 (2008) 1, 79-82. 58 59

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dall’art. 254 D.C. che importa di evitare l’eccessiva concisione e l’eccessiva prolissità e impone che la decisione si fondi su un argomentare logico che trovi il suo fondamento in actis et probata63. Al fine di stimolare una celere estensione della sentenza, si rilevava l’opportunità che in sessione postrema, il votum del ponente sia già strutturato in modo tale che, preso atto dei vota degli altri componenti il collegio, esso possa costituire lo schema della sentenza. Si è riflettuto anche sull’utilizzo del computer64 e, in particolare, dell’e-mail quale strumento di comunicazione nel processo65, ma, a nostro sommesso parere, non sono state adeguatamente considerate le potenzialità della posta elettronica certificata nel processo matrimoniale. In chiave comparatistica, basti in questa sede richiamare il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 che ha generalizzato in Italia il processo telematico che si basa sulle notificazioni e comunicazioni per via telematica mediante posta elettronica certificata66. L’ordinamento canonico, d’altronde, non L’Autore del contributo denuncia, in tal senso, che in alcune sentenze compaiono ricostruzioni molto generiche della fattispecie e motivazioni in diritto lunghe e complesse, ma di tenore generale e non strettamente mirate alle problematiche proprie della causa che si definisce. L’Autore definisce tali motivazioni «trattatelli su un determinato capo di nullità» (ibid. 81) che talora includono la citazionedi amplissimi stralci di decisioni rotali (spesso in latino) che non giovano né alla comprensibilità del testo, né alla celerità della sua redazione. Si rileva, inoltre, come la parte in facto sia spesso una copiatura di amplissimi stralci degli atti di causa, senza alcuna ricostruzione argomentativa. 64 Cfr. A. ZAMBON, L’uso del computer durante l’istruttoria, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 25 (2013) 3, 369-379. 65 Cfr. A. GIRAUDO, L’uso delle e-mail nel processo di nullità matrimoniale, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 23 (2009) 1, 90-97. 66 Per una panoramica completa sulla normativa processuale italiana, si veda per il processo civile E. ZUCCONI GALLI FONSECA, L’incontro tra informatica e processo, in Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile 69 (2015) 4, 1185-1216; per il giudizio amministrativo, F. CORTESE, Giustizia amministrativa e processo telematico: prime avvisaglie, in Giornale di Diritto amministrativo 21 (2015) 4, 548-552; per il processo penale, C. RUSSO, Le notifiche telematiche nel processo penale. Alcune note a margine dell’art. 4, comma 3, della l. 22 febbraio 63

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osta minimamente all’utilizzo di tale strumento, alla lettera del can. 1509 C.I.C., in quanto esso è strumento assolutamente sicuro. Esso, infatti, permette di avere certezza in ordine all’identità del mittente e del destinatario67, all’avvenuta consegna e ricezione dei messaggi inviati grazie alle c.d. ricevute di accettazione e consegna – ivi inclusa l’esatta data e ora68 – il che consente di superare i dubbi che sorgono al mittente sul destino delle e-mail inviate quando queste restano senza risposta. Sulla base di queste motivazioni, il legislatore italiano ha ritenuto di riconoscere a questo strumento una precisa valenza probatoria, in ordine sia all’avvenuta consegna al destinatario del messaggio, sia della precisa ora in cui ciò è avvenuto69. È, peraltro, evidente che la locuzione «tramite i servizi postali» contenuta nel can. 1509 C.I.C. e nell’art. 130 D.C. possa ricomprendere anche il servizio di posta elettronica certificata, giacché il legislatore italiano ha riconosciuto a quest’ultima un valore pari se non superiore a quello del sevizio postale tradizionale che è quello cui normalmente si ricorre nei tribunali ecclesiastici. Se, dunque, la parte ha un proprio indirizzo di posta elettronica certificata o si costituisce a mezzo di un patrono che ne è munito, è chiaro che non può rinvenirsi 2010, n. 24, in Cassazione penale 51 (2011) 9, 3241. Si badi al fatto che, ai sensi dell’art. 6, c. 1, del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), l’uso della PEC da parte delle amministrazioni italiane è obbligatorio «con i soggetti interessati che ne fanno richiesta» e che la legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha stabilito che «ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata [...] con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica». 67 Al fine di garantire l’identità dell’intestatario di ciascun indirizzo PEC, infatti, la normativa italiana richiede che i fornitori dispongano nel proprio organico di responsabili specificamente preposti alla registrazione dei soggetti a cui viene assegnata una casella di posta elettronica certificata, e che l’accesso alla casella di posta sia protetto con sistemi di autenticazione idonei ad assicurare l’identità dell’utente (cfr. art. 21, c. 1, lett. a, del D.M. del 2 novembre 2005). 68 Cfr. artt. 6, 10 D.M. del 2 novembre 2005. 69 Cfr. G. CARULLO, Posta Elettronica Certificata e domicilio digitale: futuro e incertezze in una prospettiva europea, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario 26 (2016) 1, 51-75. 26


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ostacolo a che le notifiche vengano fatte con tale mezzo che, come sopra esposto, consente di unire celerità, sicurezza ed economicità della comunicazione. In ordine all’accelerazione dello svolgimento della fase istruttoria, spesso rallentato a causa del carico eccessivo dei Tribunali Regionali, è stato sottolineato l’utilità del ricorso alla figura dell’uditore (di cui al can. 1428 C.I.C.) 70. 1.4. Fra accorgimenti pratici e prospettive de lege ferenda Al

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Corso di aggiornamento in Diritto Matrimoniale, organizzato dalla

Pontificia Università della Santa Croce in Roma nei giorni 16-20 settembre 2013, mons. Stankiewicz ha indicato alcuni suggerimenti applicabili senza alcun intervento del Supremo Legislatore ed alcune prospettive de iure condendo per garantire un miglior servizio giudiziale. Quanto ai primi: 1) il rigetto dei libelli introduttori delle cause senza alcuna prospettiva di nullità del matrimonio, ossia privi di qualsiasi fumus boni iuris; 2) l’utilizzazione di litisconsorzio attivo di entrambi i coniugi, purché sia escluso il periculum collusionis, in quanto suddetto litisconsorzio può concorrere a semplificare diversi adempimenti formali e ridurre alcuni termini riguardanti la concordanza del dubbio, la pubblicazione degli atti, la conclusione in causa e la discussione in causa; 3) la cumulazione della prima citazione della parte convenuta con l’invito non solo a rispondere per iscritto alla progettata formula del dubbio, ma anche a comparire davanti al tribunale il giorno determinato per rendere la sua dichiarazione o confessione giudiziale; 4) la fissazione di termini brevi ma adeguati per la presentazione delle perizie e delle difese, con possibilità di repliche; 5) l’osservanza del termine 70 Cfr. T. VANZETTO, La fase istruttoria e l’uditore, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 22 (2009) 3, 292-305. L’Autore, Vicario Giudiziale di Padova, riporta l’esperienza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto, riferendo che un poderoso arretrato è stato smaltito in cinque anni grazie alla generalizzazione dell’istruttoria svolta dall’uditore.

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prescritto per la redazione della sentenza. Quanto ai secondi: la generalizzazione del giudice unico, chierico, assistito, ove possibile, da un uditore e un assessore. Metodo analogo è quello utilizzato dal prof. Llobell, da ultimo, nell’intervento per l’inaugurazione dell’anno Giudiziaro 2013 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello71. Fra le proposte per velocizzare i processi a legislazione invariata: 1) l’incoraggiamento del litisconsorzio attivo che, ove possibile, consente di abbreviare alcuni termini; 2) un decreto di ammissione del libello da maggiori contenuti (comunicazione della costituzione del tribunale, trasmissione del libello alla p.c. e al D.V., comunicazione del dubbio desunto dal libello e indicazione termini per dedurre e controdedurre sul dubbio, convocazione delle parti per l’istruttoria; convocazione dei testimoni della p.a., con indicazione di termini per la p.c. e il D.V. per proporre eccezioni ed altri elementi di prova; la nomina dell’uditore; l’eventuale nomina del patrono stabile e l’avviso alla p.c. che potrà farsi assistere da un patrono, anche d’ufficio); 3) che la Cancelleria del tribunale concordi con le parti le date per svolgere l’istruttoria ed utilizzi per le notifiche fax ed e-mail, che ogni decreto del giudice indichi l’atto successivo che le parti devono compiere (con un termine decadenziale per porlo in essere di quindici giorni dalla notifica del decreto) e che il Regolamento del tribunale preveda termini di perenzione inferiori a sei mesi (facoltà questa riconosciuta al Legislatore particolare dal can. 1520 C.I.C.); 71 J. LLOBELL, La Pastoralità del complesso processo canonico matrimoniale: suggerimenti per renderlo più facile e tempestivo, in C. J. ERRÁZUIZ M. – M. A. ORTIZ (curr.), Misericordia e Diritto nel Matrimonio, Roma 2014, 131-164. Considerazioni pressoché analoghe erano già state svolte in ID., Suggerimenti per attuare le possibilità offerte dalla vigente normativa per rendere più celeri le cause di nullità del matrimonio, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (curr.), La ricerca, cit., 387-402.

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4) che l’interrogatorio dei coniugi segua a brevissimo termine la concordanza del dubbio e il giudice faccia uso abbondante dei suoi poteri inquisitori nella fase istruttoria, citando i testi ex officio non a fine istruttoria, ma appena si avveda della circostanza che ciò occorra necessario (si pensi a testi che riferiscono circostanze de relato o de auditu e all’opportunità conseguente di chiamare a deporre il teste diretto); 5) l’utilizzo delle nuove tecnologie nella raccolta delle prove (è il caso di documenti su supporto informatico), tenuto conto che il can. 1527 §1 C.I.C. indica come parametri per l’ammissibilità delle prove la utilità e la liceità delle stesse, non definendone un numerus clausus, ma piuttosto indicando che sono ammissibili probationes cuiuslibet generis. Quanto all’utilizzo delle tecnologie, l’Autore contempla la possibilità di utilizzare il sistema della videoconferenza, in luogo della rogatoria, con opportune garanzie a tutela della corretta formazione della prova; 6) l’iniziativa ex officio per modificare il dubbio già concordato. È il caso in cui, durante l’istruttoria, il giudice si avveda che il matrimonio è nullo per un capo di nullità non invocato. In tal caso, il giudice convocherà le parti e il D.V., per suggerire la modifica del capo di nullità; 7) consentire ai coniugi (e non solo ai loro patroni) di prendere visione degli atti istruttori appena acquisiti, senza attendere la pubblicazione degli atti. Ciò consentirebbe alle parti di proporre immediatamente ulteriori prove, dedurre e controdedurre, in modo tale che la fase di discussione successiva alla pubblicazione degli atti possa essere agevole e sottoposta a termini brevi; 8) fare in modo che la sessio postrema si tenga in tempi brevi dalle ultime difese delle parti e del D.V., che le sentenze non siano inutilmente verbose e che la pubblicazione sia effettivamente pubblicata nei termini previsti (un mese dalla decisione, secondo il can. 1610 C.I.C.); 29


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De iure condendo, invece: 1) la generalizzazione del giudice monocratico (anche in fase d’appello), aiutato, ove possibile, da un assessore anche laico. Ciò, specificava l’Autore, mediante l’abolizione dell’obbligo di collegialità in prima e seconda istanza e la positivizzazione di un obbligo del giudice monocratico nei tribunali locali; 2) l’istituzione di tribunali diocesani di terza istanza; 3) l’ulteriore specificazione degli obblighi del D.V., mediante l’indicazione che questi deduca sulla completezza dell’istruttoria in fase precedente la conclusio in causa, in modo tale che nelle animadversiones argomenti solo sulla sussistenza di ragionevoli elementi pro vinculo; 4) nell’ottica della generalizzazione del giudice unico, che istruttore e decisore coincidano (ferma l’opportunità della nomina di uditori per le rogatorie); 5) quanto alla soppressione della “doppia conforme”, l’Autore, premesso il naufragio dei vari tentativi di eliminarne l’obbligatorietà, si manifestava contrario alla soppressione dell’istituto72, e, anche qualora si fosse deciso in tal senso, chiedeva di formulare delle ipotesi di sentenze affermative in cui il D.V. fosse tenuto all’appello.

72 Posizione già espressa al Convegno dell’Associazione Italiana Canonisti del 2000: J. LLOBELL, la doppia conforme e la definitività della sentenza alla luce della «Teologia del Diritto», in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, La doppia conforme, cit., 105-146 e, in un secondo momento, rivisitata in senso favorevole alla soppressione in ID., Prospettive e possibili sviluppi della Dignitas connubii cit.

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2. EVENTI ECCLESIALI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI E CONTESTUALI ALLA RIFORMA

Prima di trattare specificamente della revisione della normativa processuale, occorre fare menzione di alcuni eventi e provvedimenti che ne hanno, in qualche modo, anticipato i passi. Fra questi vanno, certamente, annoverate le facoltà speciali concesse alla Rota Romana, rese pubbliche in data 5 marzo 2013, e il dibattito nelle due recenti assise sinodali: la III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi (5-19 ottobre 2014) e la XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (4-25 ottobre 2015)73. Prima di entrare in questa specifica trattazione, occorre ricordare che, a livello ecclesiale, di primo rilievo è stata la relazione del card. Walter Kasper al Concistoro Straordinario del 20-21 febbraio 2014. Qui, fra le molte altre cose, si proponevano procedure «più pastorali e spirituali»74 in luogo di quella giudiziaria. In Dottrina vi è stato anche chi ha rilevato che l’Esortazione apostolica postsinodale Evangelii Gaudium75, pur facendo riferimento ad una differente assise sinodale, ossia la XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana, ha molto influenzato i lavori dei successivi due Sinodi e la riforma del processo matrimoniale76. Ampia trattazione del dibattito sinodale in NIEVA GARCÍA J. A., Reforma del proceso canónico para la declaración de nulidad del matrimonio y pastoral de los fieles divorciados vueltos a casar, Madrid 2015. 74 W. KASPER, Il Vangelo della famiglia, Brescia 2014, 45. 75 FRANCESCO, Es. apost. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), in AAS 105 (2013) 12, 1019-1137. 76 Cfr. M. J. ARROBA CONDE, Le proposte di snellimento dei processi matrimoniali nel recente Sinodo, in L. SABBARESE (cur.), Sistema matrimoniale canonico in Synodo, Roma 2015, 63-65. 73

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2.1. Le facoltà speciali della Rota Romana L’11 febbraio 2013, data che entra a pieno titolo nella storia recente della Chiesa per la rinuncia di Papa Benedetto XVI al Ministero petrino77, il Romano Pontefice ricevette in udienza il Segretario di Stato, card. Tarcisio Bertone. In tale occasione, a mezzo di un Rescriptum ex audientia, concesse alla Rota Romana le facoltà richieste dal suo Decano, mons. Pio Vito Pinto, in data 26 gennaio 201378, giorno dell’annuale udienza del Papa alla Rota in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario del Supremo Tribunale79. Cfr. BENEDETTO XVI, Declaratio Summi Pontificis de muneris Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri abdicatione (11 febbraio 2013), in AAS 105 (2013), 239-240. 78 SEGRETERIA DI STATO, Rescr. ex audientia SS.mi Facoltà speciali concesse al Decano della Rota Romana, S.E. mons. P. V. Pinto (11 febbraio 2011), in Quaderni dello Studio Rotale 22 (2015), 43. 79 Quanto alla concessione delle facoltà speciali, occorre richiamare un altro Rescritto ex audientia SS.mi, del 7 febbraio 2011, col quale è stato modificato l’art. 126 bis del Regolamento Generale della Curia Romana (cfr. SEGRETERIA DI STATO, Rescr. ex audientia SS.mi Approvazione del testo dell’articolo 126 bis del Regolamento Generale della Curia romana [1 febbraio 2011], in AAS 105 [2013], 127-128), e che consente al Dicastero, che ritiene necessario richiedere al Sommo Pontefice speciali facoltà di farne domanda per iscritto tramite la Segreteria di Stato, e ne specifica modalità ed iter. È, infatti, necessario che la domanda sia corredata di un progetto di testo definitivo, con cui indichi con precisione le facoltà richieste, la motivazione della domanda e specifichi le eventuali deroghe alle norme canoniche universali o particolari, che risulterebbero modificate o in qualche modo disattese. A ciò segue l’attività istruttoria condotta dalla Segreteria di Stato, con l’acquisizione del parere dei Dicasteri competenti in materia e di quelli che ritenga eventualmente interessati, nonché del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi per quanto attiene la corretta formulazione giuridica e, se fossero implicate questioni dottrinali, della Congregazione per la Dottrina della Fede. Da questa fase si passa alla fase deliberativa, in cui il fascicolo relativo alle facoltà speciali viene lasciato al Sommo Pontefice, congiuntamente al Foglio d’Udienza a cura della Segreteria di Stato. Ultimo passaggio della procedura consiste nella comunicazione da parte della Segreteria di Stato del testo delle facoltà eventualmente concesse dal Sommo Pontefice ai Dicasteri della Curia Romana e, insieme al Dicastero richiedente, valuta se e come procedere alla sua pubblicazione. Altre facoltà speciali erano state già concesse all’allora Decano della Rota Romana Jullien degli anni 1952 e 1957, attualmente pubblicate in Quaderni dello Studio Rotale 22 (2015), 41-42. 77

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Le facoltà speciali concesse alla Rota, rese pubbliche in data 5 marzo 2013, sembrano andare nel segno della velocizzazione del lavoro del Tribunale Apostolico. Le facoltà, approvate ad triennium sono le seguenti: I.

Le sentenze rotali che dichiarano la nullità del matrimonio siano esecutive, senza che occorra una seconda decisione conforme;

II.

Dinanzi alla Rota Romana non è possibile proporre ricorso per la novae causae propositio, dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico.

III.

Non si dà appello contro le decisioni rotali in materia di nullità di sentenze o di decreti.

IV. Il Decano della Rota Romana ha la potestà di dispensare per grave

causa dalle Norme Rotali in materia processuale. V.

Siano avvertiti gli Avvocati Rotali circa il grave obbligo di curare con sollecitudine lo svolgimento delle cause loro affidate, sia di fiducia che d’ufficio, così che il processo davanti alla Rota Romana non ecceda la durata di un anno e mezzo.

Non potendosi, in questa sede, commentare partitamente ogni singola facoltà80, risalta agli occhi di chi guarda dalla prospettiva del M.I.D.I., la prima di queste che deroga al generale obbligo della “doppia conforme”. Con tale facoltà, la sentenza rotale che, per la prima volta, dichiara la nullità del matrimonio e non è impugnata nei termini81 è esecutiva, passa, cioè, in giudicato formale82 restituendo alle parti lo “stato libero” e consentendo loro Si veda lo studio di J. LLOBELL, Novità procedurali riguardanti la Rota Romana: le facoltà speciali, in H. FRANCESCHI – M. ORTIZ (curr.), Ius et matrimonium, cit., 297-329. 81 L’opinione circa l’inappellabilità della sentenza rotale pro nullitate a norma delle facoltà speciali è rigettata da J. LLOBELL, ibid., 306-310. 82 Come noto le sentenze matrimoniali non passano in giudicato materiale secondo quanto 80

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di contrarre nuove nozze. A ciò si collega la seconda facoltà che dispone l’impossibilità di presentare un ricorso per novae causae propositio se una delle due parti è convolata a nuove legittime nozze, a seguito di sentenza esecutiva pro nullitate. Anche tutte le altre s’inquadrano nell’ottica della celerità, intento palese nell’ultima, ancorché questa non sia stricto sensu una facoltà, ma piuttosto una esortazione agli Avvocati. 2.2. La III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi Nel primo incontro che Papa Francesco ebbe col clero di Roma, il 16 settembre 2013, così si esprimeva riguardo alla questione della nullità dei matrimoni e delle seconde unioni: «Il problema non si può ridurre soltanto se si possa fare la comunione o no, perché chi pone il problema soltanto in quei termini non capisce qual è il vero problema. È un problema grave di responsabilità della Chiesa nei riguardi delle famiglie che vivono in questa situazione. La Chiesa in questo momento deve fare qualcosa per risolvere i problemi delle nullità matrimoniali. Se ne parlerà nel prossimo Sinodo dei Vescovi sul rapporto antropologico del Vangelo con la persona e la famiglia, in modo che sinodalmente si studi questo problema. Questa è una vera periferia esistenziale»83. dispone la decretale Lator di Papa Alessandro III (1159-1181), X.2.27.7, rubrica: «Sententia lata contra matrimonium nunquam transit in rem iudicatam; unde quandocumque revocatur, quum constat de errore». Cfr. L. MUSSELLI, Il concetto di giudicato nelle fonti storiche del diritto canonico (Dalle origini al XVII secolo), Padova 1972. Per quanto riguarda il Diritto vigente, si veda il can. 1643 C.I.C. La differenza fra cosa giudicata formale e sostanziale è rinvenibile nell’ordinamento italiano agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. 83 Cos’è la fatica per un sacerdote? L’incontro di Papa Francesco con il clero romano (16 settembre 2013), in https://cosarestadelgiorno.wordpress.com/2013/09/16/cose-la-fatica-per-un-sacerdote-lincontro-di-Papa-francesco-con-il-clero-romano-16-settembre-2013/ (24 luglio 2016). 34


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Questo primo passo del Papa avrebbe avuto un seguito importante con due eventi ecclesiali di primissimo rilievo: la III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi che si sarebbe tenuta in Roma nei giorni 5-19 ottobre 2014, dal tema Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione e la XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo, che ha avuto luogo in Roma dal 4 al 25 ottobre 2015. Si legge dal Documento preparatorio del Sinodo del 2014: «L’importanza del tema emerge dal fatto che il Santo Padre ha deciso di stabilire per il Sinodo dei Vescovi un itinerario di lavoro in due tappe: la prima, l’Assemblea Generale Straordinaria del 2014, volta a precisare lo “status quaestionis” e a raccogliere testimonianze e proposte dei Vescovi per annunciare e vivere credibilmente il Vangelo per la famiglia; la seconda, l’Assemblea Generale Ordinaria del 2015, per cercare linee operative per la pastorale della persona umana e della famiglia»84. Fra le molte domande presenti nel questionario annesso al Documento preparatorio appena citato – che è stato diffuso nelle Chiese particolari al fine di promuovere l’attiva partecipazione alla fase preparatoria del Sinodo Straordinario – compariva, all’interno della sezione dedicata alla pastorale per far fronte ad alcune situazioni matrimoniali difficili, la domanda: «Lo snellimento della prassi canonica in ordine al riconoscimento della dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale potrebbe offrire un reale contributo positivo alla soluzione delle problematiche delle persone coinvolte? Se sì, in quali forme?». Le risposte rese a quel documento preparatorio hanno costituito la base per

84 SINODO DEI VESCOVI III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, Documento preparatorio (15 novembre 2013), in http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_ 20131105_iii-assemblea-sinodo-vescovi_it.html (24 luglio 2016).

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la redazione dell’Instrumentum Laboris del Sinodo85. Qui la questione relativa ai separati e i divorziati si apre con la registrazione della richiesta di una maggiore attenzione, da parte della Chiesa, a quanti, fra questi, non si siano risposati e siano, dunque, rimasti fedeli al vincolo nuziale. Si fa presente l’importanza di verificare l’eventuale nullità matrimoniale con particolare cura da parte dei pastori, al fine di non introdurre cause senza attento discernimento, promuovendo, piuttosto, una pastorale della riconciliazione, che si faccia carico delle possibilità di riunire i coniugi separati86. Quanto alla semplificazione delle cause matrimoniali, le risposte al questionario hanno rappresentato posizioni diversificate: alcune affermano che lo snellimento non sarebbe un rimedio valido; altre, a favore dello snellimento, invitano a spiegare bene la natura87 del processo di dichiarazione di nullità, per una migliore comprensione di esso da parte dei fedeli88. Da alcune parti perviene un invito alla prudenza, perché semplificazione e snellimento non comportino ingiustizie ed errori. Più grave la preoccupazione di chi teme che passi l’idea del tramonto dell’indissolubilità del sacramento, alimentando l’idea di un “divorzio cattolico”. Alcuni chiedono di preparare un numero adeguato di persone qualificate per seguire i casi; e, in America Latina, Africa e Asia, si avanza la richiesta di incrementare il numero dei tribunali – assenti in tante regioni –, e di concedere maggiore autorità alle istanze locali, formando meglio i sacerdoti. Altre rispo-

SINODO DEI VESCOVI III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, Instrumentum laboris (26 giugno 2014), in http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_ 20140626_instrumentum-laboris-familia_it.html (24 luglio 2016). 86 Cfr. n. 97. 87 A fronte della natura dichiarativa del processo di nullità, riferisce Arroba Conde come nel Sinodo siano emerse posizioni, poi non rese nei documenti ufficiali, che tendevano ad un allargamento della potestas clavium del Romano Pontefice e ad una delega di tale potestas. Cfr. M. J. ARROBA CONDE, Le proposte, cit., 73. 88 Cfr. n. 98. 85

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ste relativizzano la rilevanza di tale possibilità di snellimento, sul presupposto che spesso i fedeli accettano la validità del loro matrimonio, riconoscendo che si tratta di un fallimento e non considerano onesto chiedere la dichiarazione di nullità. Viene, però, anche evidenziata la circostanza che molti fedeli considerano valido il loro primo matrimonio perché non conoscono i motivi di invalidità, nonché il fatto che talvolta, da parte di coloro che hanno divorziato, emerge la difficoltà di tornare sul passato, che potrebbe riaprire ferite dolorose personali e per il coniuge89. Il n. 100 sembra essere, in nuce, la riforma di Papa Francesco. Si dà conto delle richieste: 1) di un processo canonico semplificato e più rapido; 2) del riconoscimento90 di maggior autorità al Vescovo locale; 3) di una maggiore apertura ai giudici laici; 4) della riduzione del costo economico del processo; 5) di riconsiderare se sia veramente necessaria la doppia sentenza conforme, almeno quando non c’è richiesta di appello, obbligando però all’appello in certi casi il difensore del vincolo; 6) di decentralizzare la terza istanza; 7) di un’impostazione più pastorale nei tribunali ecclesiastici, con una maggiore attenzione spirituale nei confronti delle persone. Nel numero successivo ci si chiede se sia possibile verificare la validità del vincolo in via amministrativa o se, comunque, possano pensarsi altri strumenti pastorali per verificare la validità del matrimonio, da parte di presbiteri a ciò deputati. In generale, viene sollecitata una maggiore formazione specifica degli

Cfr. n. 99. “Concessione” recita il testo, ma sembra parola incongrua in relazione al fatto che il Vescovo è per sua natura giudice. 89 90

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agenti pastorali in questo campo, in modo che i fedeli possano essere opportunamente aiutati. Da ultimo, il n. 102 sollecita una più adeguata formazione dei fedeli riguardo ai processi di nullità e rimarca il fatto che snellire il processo canonico è utile solo se si affronta in modo integrale la pastorale familiare. Anche in questo caso, la Rivista Quaderni di Diritto Ecclesiale ha ideato una rubrica ad hoc dal titolo «Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?» contenente le risposte di alcuni canonisti al questionario contenuto nel Documento preparatorio91. Il punto interrogativo contenuto nel titolo è rivelativo dell’approccio dei sei autori. Anzitutto, è preoccupazione condivisa affermare che l’invocato snellimento non è la soluzione del nodo pastorale delle persone separate, divorziate o risposate92. Per alcuni preoccupante è approdare ad un sistema diocesano, senza bisogno di una doppia conforme93, con giudice monocratico94 che sarebbe un passaggio «di fatto da un sistema giudiziario ad un sistema amministrativo»95 e «scorretto che, al di sotto di alcune richieste di snellimento [...] si 91 Contribuire ai lavori sinodali è stato anche l’intento che ha mosso alcuni giuristi alla redazione dello studio: G. DAMMACCO (cur.), In margine al Sinodo 2014, Bari 2014. 92 Cfr. E. ZANETTI, Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/1, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 27 (2014) 2, 238-239. Circa la necessità di riaffermare la natura dichiarativa delle cause di nullità, cfr. P. BIANCHI, Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/2, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 27 (2014) 3, 316-318. Contrario ad un «generoso allargamento della procedura di nullità del matrimonio» che indugiasse ad un’apertura al “divorzio cattolico” W. KASPER, Il Vangelo, cit., 46. 93 Ragioni di prudenza osterebbero ad una abolizione della doppia conforme secondo P. BIANCHI, Snellimento, cit., 318. Contrario alla eliminazione della doppia conforme è anche M. MINGARDI, Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del.vincolo matrimoniale?/5, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 28 (2015) 2, 191-195. 94 Contro il giudice unico si schiera M. MINGARDI, Snellimento, cit., 195-197. 95 Sottolinea Paolo Bianchi che, «anche in un ipotetico processo o procedimento amministrativo non si potrebbe ragionevolmente scendere sotto questi minimi: a) che vi sia un’auto-

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facesse passare, subdolamente, un allargamento della possibilità di scioglimento»96. Dalla Rivista giunge la proposta di potenziare, a normativa invariata, l’operato dei tribunali mediante un maggiore conferimento di risorse97 e di «promuovere una maggiore consapevolezza sul valore dei tribunali ecclesiastici considerati parte della pastorale»98. Nella Relatio ante disceptationem del 6 ottobre 201499, il Relatore Generale, card. Péter Erdő, riprende gli esiti del questionario riportati nell’Instrumentum Laboris, a proposito della ampia richiesta di semplificazione delle cause matrimoniali. Egli sostiene che la diffusione della mentalità divorzista porta a ritenere che non pochi matrimoni celebrati in Chiesa possano risultare non validi. Per accertare in maniera efficace e snella l’eventuale nullità del vincolo rità, terza rispetto alle parti, che decida la questione; b) che il tema della causa, il suo oggetto, sia noto e chiaro per tutti gli interessati; c) che vi sia una parte che in qualche modo tuteli l’interesse pubblico, ossia della collettività ecclesiale; d) che le parti possano provare e controprovare, conoscendo le allegazioni istruttorie introdotte dalle altre parti nel giudizio; e) che possano anche argomentare, facendo presente a chi dovrà decidere il loro punto di vista sul caso, con facoltà di contraddittorio; f) che vi sia una decisione ufficiale, fornita di una motivazione; g) che tale decisione sia ricorribile». P. BIANCHI, Snellimento, cit., 317. 96 E. ZANETTI, Snellimento cit., 239. Propone, piuttosto, l’Autore una riflessione sui capi di nullità e sui casi di scioglimento, dal punto di vista sostanziale e non processuale. Contrario alle proposte di facilitare la prova della simulazione fino all’inversione della presunzione di cui al can. 1101 §1 C.I.C. è P. BIANCHI, Snellimento, cit., 319. Stesse perplessità in relazione alla proposta di un processo più breve per casi di “nullità palese” manifesta A. GIRAUDO, Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/6, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 28 (2015), 325. 97 Cfr. G. P. MONTINI, Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/3, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 27 (2014) 4, 463-467. 98 Cfr. T. VANZETTO, Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/4, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 28 (2015) 1, 62-64. Cit. a p. 63. Sul carattere pastorale del servizio della giustizia anche A. GIRAUDO, Snellimento, cit., 321-322. Quest’ultimo autore individua anche le potenzialità frustrate da alcune pratiche dilatorie che gli operatori della giustizia talora pongono in opera. 99 Cfr. SINODO DEI VESCOVI III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, Relatio ante disceptationem (6 ottobre 2014), in http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/ 2014/10/06/0712/03003.html (27 luglio 2016). 39


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indica come obiettivi da raggiungere nel breve periodo: la revisione dell’obbligatorietà della doppia sentenza conforme, fatto salvo il diritto d’appello nei termini legali e con la possibilità di prevedere, in certi casi, l’obbligo del difensore del vincolo ad appellare, onde evitare qualsiasi meccanicità e l’impressione della concessione di un divorzio; rendere più agevole la prova dell’esclusione dell’indissolubilità, sulla base della confessione della parte simulante confermata dalle circostanze ed altri elementi, pensabile, anche nel quadro di un processo amministrativo; valutare la rilevanza dell’intenzione della fede dei nubendi in ordine alla validità del matrimonio sacramento. Si propone, dunque, una «via extra-giudiziale che potrebbe prevedere un itinerario di conoscenza, discernimento e approfondimento che, nel caso di presenza delle condizioni di invalidità, potrebbe culminare nella dichiarazione di nullità da parte del Vescovo diocesano, il quale andrebbe anche a proporre un cammino di presa di coscienza e conversione alla persona interessata in vista di un eventuale futuro matrimonio, per non ripetere la stessa simulazione». Nella Relatio post disceptationem100, i numeri 43 e 44 tornano sulle questioni che ci riguardano, riferendo come diversi Padri abbiano sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. Le proposte ivi riportate sono: 1) il superamento della necessità della doppia sentenza conforme; 2) la possibilità di determinare una via amministrativa101 sotto la responsabilità del Vescovo diocesano; 3) un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria; 4) considerare la possibilità di dare rilevanza alla fede dei nubendi in ordine alla validità del Cfr. SINODO DEI VESCOVI III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, Relatio post disceptationem (13 ottobre 2014), in http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/ 2014/10/13/0751/03037.html (27 luglio 2016). 101 Arroba Conde rileva come in Assemblea ci sia stato un unico intervento sulla possibilità di ricorrere ad una procedura amministrativa. Cfr. M. J. ARROBA CONDE, Le proposte, cit., 73. 100

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sacramento del matrimonio. Si sottolinea, altresì, che nell’ottica dello snellimento della procedura, oltre alla preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria, è necessario incrementare la responsabilità del Vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare un sacerdote debitamente preparato che possa gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio. Anche la Relatio Synodi102 riserva due numeri alla tematica processuale, segnatamente i numeri 48 e 49. Si ribadisce la preoccupazione di un grande numero dei Padri circa la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite103, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. Le proposte che si enumerano in questa sede sono: 1) il superamento della necessità della doppia sentenza conforme; 2) la possibilità di determinare una via amministrativa sotto la responsabilità del Vescovo diocesano; 3) un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria. La relazione fa anche menzione della posizione di alcuni Padri contrari a queste proposte perché non garantirebbero un giudizio affidabile. Il documento, a scanso della prospettiva di un “divorzio cattolico”, sottolinea la natura dichiarativa delle pronunce. Si riferisce, altresì, con frase che si presta a molteplici interpretazioni di segno contrapposto, della proposta di «dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio, tenendo fermo che tra battezzati tutti i matrimoni validi sono sacramento»104. Si richiama inoltre la Cfr. SINODO DEI VESCOVI III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, Relatio Synodi (18 ottobre 2014), in http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_ 20141018_relatio-synodi-familia_it.html (27 luglio 2016). 103 L’obiettivo della totale gratuità appare per la prima volta in questo documento. 104 Tale proposta era già stata avanzata da W. KASPER, Il Vangelo, cit., 57-58. Precisa e documentata la posizione di mons. Sciacca il quale, procedendo dall’identità tra matrimonio e sacramento, quando esso viene celebrato tra due battezzati, ritiene che non possa richiedersi uno speciale grado di fede nei nubendi, né una volontà esplicita nei confronti della sacramen102

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necessità di operatori preparati a servizio della giustizia e l’opportunità che i Vescovi dotino le diocesi di persone qualificate che possano gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio105. 2.3. La XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi In allegato alla lettera di trasmissione dei Lineamenta della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi106, il Segretario Generale del Sinodo, card. Lorenzo Baldisseri, ha affermato che la Relatio Synodi della

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Assemblea generale straordinaria costituisce i Lineamenta di questa, vi allega una serie di domande107 sulla recezione di tale documento sinodale e sull’approfondimento dei temi per continuare il cammino sinodale già iniziato e preparare adeguatamente l’Instrumentum laboris. Tali domande si richiede vengano sottoposte «a tutte le componenti delle chiese particolari ed istituzioni accademiche, organizzazioni, aggregazioni laicali ed altre istanze ecclesiali, allo scopo di promuovere un’ampia consultazione a tutto il Popolo di Dio sulla famiglia secondo l’orientamento del processo sinodale». In questa consultatalità, ma soltanto la “volontà matrimoniale” (cfr. can 1057 § 2 C.I.C.). L’Autore conclude in questi termini: «non vedo in quale modo, si possano ipotizzare delle nullità del matrimonio per mancanza di fede, se non [...] in quei casi in cui la mancanza di fede ha portato ad un rifiuto del matrimonio in alcuni dei suoi elementi o proprietà essenziali, o un rifiuto del matrimonio stesso (can. 1101 § 2)». G. SCIACCA, Relazione tra fede e matrimonio sacramentale, in Ephemerides iuris canonici 55 (2015) 2, 385-404. Cit. a p. 404. 105 Si richiama, in tal senso, D.C. art. 113 §1. 106 Cfr. SINODO DEI VESCOVI XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, Lettera del Segretario Generale alle Conferenze Episcopali per la trasmissione dei Lineamenta (12 dicembre 2014), in http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141212_lettera-lineamenta-xiv-assembly_it.html (27 luglio 2016). 107 Cfr. SINODO DEI VESCOVI XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, Domande per la recezione e l’approfondimento della Relatio Synodi (9 dicembre 2014), in http://www.vatican.va/ roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141209_lineamenta-xiv-assembly_it.html# Domande_per_la_recezione_ (27 luglio 2016). 42


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zione capillare di tutte le componenti del Popolo di Dio appare un quesito per noi rilevante, il n. 37: «Come rendere più accessibili e agili, possibilmente gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità?». L’Instrumentum Laboris108 è, dunque, composto dal testo definitivo della Relatio Synodi integrato dalla sintesi delle Risposte, delle Osservazioni e dei Contributi di studio. L’inchiesta presso il Popolo di Dio ha confermato l’opportunità di: «rendere più accessibili ed agili, possibilmente gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità matrimoniale. Quanto alla gratuità, alcuni suggeriscono di istituire nelle Diocesi un servizio stabile di consulenza gratuita. Circa la doppia sentenza conforme, larga è la convergenza in ordine al suo superamento, fatta salva la possibilità di ricorso da parte del Difensore del vincolo o di una delle parti. Viceversa, non riscuote unanime consenso la possibilità di un procedimento amministrativo sotto la responsabilità del Vescovo diocesano, poiché alcuni ne rilevano aspetti problematici. Diversamente, c’è maggiore accordo sulla possibilità di un processo canonico sommario nei casi di nullità patente. Riguardo alla rilevanza della fede personale dei nubendi per la validità del consenso, si rileva una convergenza sull’importanza della questione e una varietà di approcci nell’approfondimento» (n. 117). Per quanto concerne la dimensione più immediatamente pastorale, si riporta la proposta che in ogni diocesi sia garantito, in maniera gratuita, un servizio di informazione, consulenza e mediazione pregiudiziale. Il documento registra,

108 Cfr. SINODO DEI VESCOVI XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, Instrumentum Laboris (23 giugno 2015), in http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_ 20150623_instrumentum-xiv-assembly_it.html (27 luglio 2016).

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altresì, la richiesta, da diverse parti avanzata, di un maggior decentramento dei tribunali ecclesiastici, dotandoli di personale qualificato e competente. Nella Conferenza stampa di presentazione di suddetto documento109, il card. Erdő richiama la commissione speciale costituita da Papa Francesco che, proprio in quel periodo, avrebbe ultimato i propri lavori110. Sottolinea che sembra emergere una larga convergenza circa il superamento della cosiddetta doppia sentenza conforme, fatta salva la possibilità di appello da parte del difensore del vincolo o di una delle parti, sebbene si vogliano indicare dei casi in cui scatterebbe un obbligo del difensore del vincolo ad appellare. Il Cardinale segnala che la prospettiva di procedure amministrative per la dichiarazione della nullità del matrimonio sotto la responsabilità del Vescovo ha provocato non poche obiezioni e riserve. Mentre, nei casi di nullità patente del matrimonio, si apre alla possibilità di un “processo contenzioso orale” (cfr. cann. 16561670 C.I.C.). Si rigetta, invece, la questione circa la fede nei nubenti e la scissione fra matrimonio e sacramento. Durante gli immediati preparativi del Sinodo ordinario, dunque, verranno alla luce i due motu proprio di riforma del processo matrimoniale, di cui la Relatio Synodi prenderà atto al n. 82 e la cui attuazione definirà «una grande

Cfr. SINODO DEI VESCOVI XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, Conferenza Stampa di presentazione dell’Instrumentum Laboris (23 giugno 2015), in http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/06/23/0499/01085.html (29 luglio 2016). 110 Lo ha riferito il card. Coccopalmerio che era fra i membri della Commissione, durante il Seminario di studio avente ad oggetto «La riforma operata dal m.p. “Mitis Iudex”» organizzato dalla Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo alla Università LUMSA di Roma il 30 novembre 2015. La relazione è, ad oggi, inedita, ma la videoregistrazione è disponibile in https://www.youtube.com/watch?v=ZFqWVZVweYI (28 luglio 2016). Gli atti del seminario, in inglese: P. M. DUGAN – L. NAVARRO– E. CAPARROS (curr.), The reform enacted by the m.p. Mitis Iudex, 2016. Commentaries and Documentation, Montreal 2016 e in francese: E. CAPARROS– L. NAVARRO – T.SOL, La réforme opérée par le m.p. Mitis Iudex. Commentaires et documentation, Montreal 2016. 109

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responsabilità per gli Ordinari diocesani»111, riaffermando la necessità di procedere alla «preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacri in modo prioritario a questo servizio ecclesiale»112. La Relatio richiama, in particolare, l’importanza del servizio giuridico-pastorale pregiudiziale di cui agli artt. 2-6 delle Regole procedurali del M.I.D.I. 3. LA COMMISSIONE PONTIFICIA DI RIFORMA DEL PROCESSO Il 20 settembre 2014, un Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, pubblicato online nel Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede113 e, poi, l’indomani nell’Osservatore Romano114, dava notizia della costituzione da parte del Sommo Pontefice di una Commissione speciale di studio per la riforma del processo matrimoniale canonico115. Tale Commissione, istituita in data 27 agosto 2014, era presieduta da mons. Pio Vito Pinto, Decano del Tribunale della Rota Romana, e composta dai seguenti membri: il card. Francesco Coccopalmerio, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede; 111 SINODO DEI VESCOVI XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, Relazione finale del Sinodo dei vescovi al Santo Padre Francesco (24 ottobre 2015), in http://www.vatican.va/ roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xivassemblea_it.html (16 agosto 2016). 112 L. c. 113 Cfr. SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE, Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede (20 settembre 2014), in https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/ 2014/09/20/0651/01463.html (28 luglio 2016). 114 Cfr. Per la riforma del processo matrimoniale canonico, in L’Osservatore Romano 21 settembre 2014, 1. 115 La comunicazione dell’istituzione della Commissione fu resa al Decano della Rota Romana con nota del Segretario di Stato (SEGRETERIA DI Stato, Nota a S.E. mons. P. V. Pinto – Decano del Tribunale della Rota Romana prot. n. 3604/P (11 settembre 2014), in Quaderni dello Studio Rotale 23 (2016), 55-56).

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mons. Dimitrios Salachas, Esarca Apostolico per i cattolici greci di rito bizantino; i Prelati Uditori del Tribunale della Rota Romana mons. Maurice Monier, mons. Leo Xavier Michael Arokiaraj e mons. Alejandro W. Bunge; il Promotore di Giustizia Sostituto del S.A.T., p. Nikolaus Schöch, O.F.M.; il Rettore Magnifico della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum), p. Konštanc Miroslav Adam, O.P.; il Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Antonianum, p. Jorge Horta Espinoza, O.F.M.; il prof. Paolo Moneta, Docente emerito di Diritto Canonico presso l’Università di Pisa. La Commissione, su richiesta dell’Episcopato statunitense e canadese, è stata poi integrata alla fine di novembre con la nomina di p. Francis Morrisey, O.M.I, Docente titolare di Diritto Canonico presso la Saint Paul University di Ottawa116. Ricorda Arroba Conde come già il P.C.T.L., su impulso di Papa Benedetto XVI

aveva costituito una Commissione dagli analoghi obiettivi, ma i cui lavori

si arenarono in attesa della costituzione di altre Commissioni che avrebbero dovuto studiare altre parti del Codice117. Sul senso della notizia della istituzione della Commissione a ridosso del Sinodo, Arroba fornisce molteplici possibili interpretazioni: 1) si è voluto evitare che del tema si occupasse l’Assemblea, atteso il contenuto altamente tecnico della questione; 2) è stato un modo per sollecitare i Padri sinodali ad esprimersi in materia, così da indirizzare i lavori della Commissione; 3) il Papa ha voluto prendere la posizione contraria rispetto a quanti ritenevano prematura la questione dello snellimento dei processi; 4) il Papa ha sottolineato la necessità di una legge universale in materia118.

Non pare la nomina sia stata pubblicata sui mezzi di comunicazione della Santa Sede. La notizia venne resa ufficiale dall’Ateneo di appartenenza di p. Morrisey. Cfr. Appointment of Father Francis Morrisey, O.M.I., in http://ustpaul.ca/en/appointment-of-father-francis-morrisey-o-m-i-_1857_17.htm (29 luglio 2016). 117 Cfr. M. J. ARROBA CONDE, Le proposte, cit., 67. 118 Cfr. ibid. 116

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Ci sembra che la data di costituzione della Commissione e quella del Comunicato (rispettivamente 27 agosto e 20 settembre 2014) significhino che il Papa, sollecitato dalle risultanze della consultazione ecclesiale previa all’assise sinodale, abbia voluto che dei tecnici, prendendo spunto dai lavori sinodali, dessero forma canonica alle deliberazioni che sarebbero sorte in quella sede. D’altro canto, però, il Papa ha voluto anche prendere posizione in merito ai diversi orientamenti rappresentati nell’Instrumentum Laboris formalizzando il mandato della Commissione, ovvero «preparare una proposta di riforma del processo matrimoniale, cercando di semplificarne la procedura, rendendola più snella e salvaguardando il principio di indissolubilità del matrimonio»119. Riguardo al modus operandi della Commissione, occorre ricorrere alle dichiarazioni rese dal suo presidente, l’Ecc.mo Decano della Rota, mons. Pinto, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei due motu proprio. Ivi si legge: «[...] la Commissione [...] ha proceduto speditamente e con la piena cooperazione di tutti suoi membri [...] quasi sempre all’unanimità. Il Papa ha voluto essere periodicamente informato. [...] In ultimo il Papa ha voluto sentire quattro grandi esperti120, poiché tutto è perfettibile. Questi esperti gli hanno fornito le loro osservazioni, e hanno trovato che la sostanza e anche la forma dei documenti poteva lasciare il Santo Padre tranquillo»121. Questa modalità operativa è stata confermata da Papa Francesco, nelSALA STAMPA DELLA SANTA SEDE, Comunicato, cit. Su questi esperti, il proemio del m.p. afferma che lo schema di riforma elaborato dalla Commissione «sottoposto a meditata considerazione, con l’ausilio di altri esperti, è ora trasfuso in questo Motu proprio». 121 P. V. PINTO, Conferenza Stampa di presentazione delle due Lettere “motu proprio datae” di Papa Francesco “Mitis Iudex Dominus Iesus” e “Mitis et misericors Iesus”, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, rispettivamente nel Codice di Diritto Canonico e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (8 settembre 2015), in https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/09/08/ 0654/01439.html (14 agosto 2016). 119

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l’udienza del 12 marzo 2016, concessa ai partecipanti al corso di formazione sul nuovo processo matrimoniale e sulla procedura super rato organizzato dalla Rota: «Lo studio del nuovo processo è durato un anno. Ho deciso personalmente i dodici nomi dei canonisti, fra i migliori. Hanno lavorato alacremente a questo Motu proprio, e, conclusi i lavori, mi è stato consegnato lo schema della legge; ho deciso di inviarlo a quattro esperti, ignari l’uno dell’altro, perché fosse da loro liberamente esaminato. Tutte le loro osservazioni sono state assunte dalla Commissione. Si è trattato di uno studio profondo. Le altre cose sono teorie...»122. I nomi dei quattro esperti rimangono ancora ignoti ai più, ma ciò che conta è che il progetto di legge sia stato ampiamente condiviso dai membri della Commissione e vagliato anche da soggetti terzi alla Commissione stessa. L’affermazione, da parte del Romano Pontefice, circa lo studio profondo che ha caratterizzato la redazione dei due documenti, nonché la perentoria chiusura (“le altre sono teorie”) segnano la difesa dei provvedimenti contro gli attacchi di una certa dottrina che il Papa liquida in maniera decisa richiamando ciò che in Ecclesia suprema lex esse debet123: «Non sono mancati critiche e lamenti, è vero… Mi dispiace... mi dispiace... ma dobbiamo cercare il bene delle anime... risolvere tante sofferenze…»124.

La citazione è tratta dal discorso fatto “a braccio” dal Santo Padre Francesco nell’udienza ai partecipanti al Corso di formazione promosso dal Tribunale della Rota Romana. Il discorso in parola è stato successivamente pubblicato in forma integrale (la parte “letta” e quella “a braccio”) a cura del Tribunale Apostolico della Rota Romana che vi ha attribuito il nomen iuris di Mens legislatoris. FRANCESCO, Mens Legislatoris del 12 Marzo 2016, in Quaderni dello Studio Rotale 23 (2016), 48-52. 123 Cfr. can. 1752 C.I.C. 124 FRANCESCO, Mens Legislatoris del 12 Marzo 2016, cit. 122

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Capitolo II LA RIFORMA DI PAPA FRANCESCO: ASPETTI GENERALI E NORMATIVA APPLICABILE ALLA GENERALITÀ DEI PROCESSI 1. IL MOTU PROPRIO “MITIS IUDEX DOMINUS IESUS” E IL SUO DRAFTING Come abbiamo già accennato nell’introduzione, il M.I.D.I., promulgato l’8 settembre 2015, reca la data del 15 agosto 2015 e ha previsto un termine di vacatio legis fino all’8 dicembre 2015. Anche per i processi in corso a tale data, è stata applicata la disposizione che abroga il sistema della “doppia conforme”, per cui, la dichiarazione di nullità pronunciata in unico grado e non impugnata nei termini è esecutiva125. Il documento si può dividere in tre parti: il proemio, il corpo dispositivo e le Regole Procedurali. All’interno del proemio, di certa rilevanza, quantomeno per l’interpretazione delle norme che seguono, è l’elenco degli otto criteri fondamentali che hanno guidato l’opera di riforma. Al termine del proemio si enuncia con chiarezza la portata innovativa del M.I.D.I.: «[...] decreto e statuisco che il Libro VII del Codice di Diritto Canonico, Parte III, Titolo I, Capitolo I sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691), dal giorno 8 dicembre 2015 sia integralmente sostituito come segue». La legislazione, dunque, si pone in termini di integrale sostituzione della precedente normativa. Come nella disciplina previgente, i nuovi canoni vengono raggruppati per materia in sette articoli: 125 Dispone, infatti, una norma successiva all’art. 7 e precedente le Regole Procedurali (d’ora in avanti R.P.): «La disposizione del can. 1679 si applicherà alle sentenze dichiarative della nullità del matrimonio pubblicate a partire dal giorno in cui questo Motu proprio entrerà in vigore».

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art. 1: Il foro competente e i tribunali (cann. 1671-1673);

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art. 2: Il diritto di impugnare il matrimonio (can. 1674);

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art. 3: L’introduzione e l’istruzione della causa (cann. 16751678);

-

art. 4: La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione (cann. 1679-1682);

-

art. 5: Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo (cann. 1683-1687);

-

art. 6: Il processo documentale (cann. 1688-1689);

-

art. 7: Norme generali (can. 1691).

Si mantiene, dunque, invariato il precedente numero dei canoni, ma vi si aggiungono le R.P. che si pongono quale parte integrante il disposto dei nuovi canoni. Al termine della novella (dopo l’art. 7, dunque) seguono quattro disposizioni che precedono la firma del Santo Padre. La seconda di queste riguarda proprio le R.P.: «Al presente documento vengono unite delle regole procedurali, che ho ritenuto necessarie per la corretta e accurata applicazione della legge rinnovata, da osservarsi diligentemente a tutela del bene dei fedeli»126. L’art. 6 delle R.P. chiarisce ulteriormente sul punto: «[...] dal momento che il Codice di diritto canonico deve essere applicato sotto tutti gli aspetti, salve le norme speciali, anche ai processi matrimoniali, a mente del can. 1691 § 3, le presenti regole non intendono esporre minutamente l’insieme di tutto il processo, ma soprattutto chiarire le principali innovazioni legislative e, ove occorra, integrarle». Se, dunque, le R.P. hanno facoltà inte126 Il valore delle R.P. è stato riaffermato dal PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, resp. prot. n. 15363/2016 (8 aprile 2016) in http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/risposte�particolari/Procedure%20per%20la%20Dichiarazione%20della%20Nul lit%C3%A0%20matrimoniale/Due%20questioni%20sulle%20Regole%20procedurali%20e% 20sul%20can.%201676%20%C2%A71%20del%20m.p.%20Mitis%20Iudex%20Dominus%2 0Iesus.pdf (14 agosto 2016).

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grativa, non si può non ammettere che abbiano rango pari ai canoni che le precedono127. Le R.P. si aprono con un breve proemio proprio che, da una parte ricollega il M.I.D.I. ai lavori sinodali, dall’altra indica il munus del Vescovo di rendersi prossimo ai fedeli che richiedono l’accertamento della verità del vincolo del loro matrimonio fallito. Seguono ventuno articoli divisi per materia in sei titoli che riprendono la ripartizione in articoli della novella; i primi sei articoli, invece, non sono raggruppati in alcun titolo. La struttura è, quindi: -

artt. 1-6;

-

Titolo I: Il foro competente e i tribunali (artt. 7-8);

-

Titolo II: Il diritto di impugnare il matrimonio (art. 9);

-

Titolo III: L’introduzione e l’istruzione della causa (artt. 10-11);

-

Titolo IV: La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione (artt. 12-13);

-

Titolo V: Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo (artt. 14-20);

-

Titolo VI: Il processo documentale (art. 21).

2. IL PROEMIO: PORTA DELLA RIFORMA Come si è avuto modo di vedere dall’illustrazione dell’iter preparatorio del m.p., la riforma è strettamente connessa ai lavori sinodali128, a quelli si ispira, anzi, da quelli deriva. È stato affermato in dottrina che «la presente legge non Quanto “non intendono” fare le R.P. le discosta dalla natura dell’istruzione, anche alla luce di quanto abbiamo detto con riferimento alla Provida Mater e alla D.C. 128 Cfr. C. PEÑA GARCIA, Agilización de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: de las propuestas presinodales al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y retos pendientes tras la reforma, in Ius Canonicum 56 (2016) 1, 41-64. 127

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può [...] considerarsi un provvedimento imposto “dall’alto” ma una determinazione voluta e richiesta “dal basso” [...] risponde tempestivamente e risolutamente alle ripetute sollecitazioni dell’episcopato in merito alla maggior celerità e snellimento dei giudizi canonici di nullità matrimoniale e alla viva preoccupazione del Romano Pontefice per l’atteggiamento ecclesiale nei confronti della pastorale familiare»129. Tale consonanza al percorso sinodale emerge sin dalle prime parole del proemio. Esse gettano luce su tutta l’opera di riforma e segnano il senso di quella «conversione delle strutture ecclesiastiche»130 in «chiave pastorale e missionaria»131 che vedrà corroborato il Vescovo diocesano nella sua naturale funzione giurisdicente: «Il Signore Gesù, Giudice clemente, Pastore delle nostre anime, ha affidato all’Apostolo Pietro e ai suoi Successori il potere delle chiavi per compiere nella Chiesa l’opera di giustizia e verità; questa suprema e universale potestà, di legare e di sciogliere qui in terra, afferma, corrobora e rivendica quella dei Pastori delle Chiese particolari, in forza della quale essi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di giudicare i propri sudditi»132. Risulta significativa la lettura di queste parole in ragione del letterale richiamo al rapporto fra primato petrino e potestà episcopale descritto dal n. 27 della Costituzione conciliare Lumen gentium. È in quello spirito del Concilio che il Papa ha voluto richiamare il Vescovo diocesano, colui al quale è M. DEL POZZO, L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. “Mitis iudex”, in http://www.statoechiese.it/images/stories/2015.11/delpozzo.m._lorganizzazione.pdf (17 agosto 2016), 30. Di analogo tenore le considerazioni di M. J. ARROBA CONDE, Prima analisi della riforma del processo canonico di nullità del matrimonio, intervento nel Convegno Le litterae Motu proprio sulla riforma dei processi di nullità matrimoniale: una prima analisi (Pontificia Università Lateranense, 13 ottobre 2015), contributo on-line in https://www.youtube.com/watch?v=SHkLVLzhqlg (17 agosto 2016). 130 Così il proemio che richiama FRANCESCO, Es. apost. Evangelii gaudium, cit., 27. 131 Così la definisce C. PEÑA GARCIA, Agilización, cit., 49. 132 Incipit del proemio del M.I.D.I. 129

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affidato pienamente l’abituale e quotidiana cura del gregge, al suo sacro diritto e dovere di giudicare133. E sono proprio i Vescovi, per chiara affermazione del proemio, i primi cui il Vescovo di Roma, avendo a cuore la salvezza delle anime, è stato spinto «ad offrire [...] questo documento di riforma, in quanto essi condividono con lui il compito della Chiesa, di tutelare cioè l’unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana»134. I Padri Sinodali hanno compreso la rispondenza della riforma ai loro auspici135, nonché la responsabilità che dalla normativa riformata deriva in capo ai Vescovi, tanto da scrivere al n. 82 della Relatio finalis: «Per tanti fedeli che hanno vissuto un’esperienza matrimoniale infelice, la verifica dell’invalidità del matrimonio rappresenta una via da percorrere. I recenti Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus hanno condotto ad una semplificazione delle procedure per la eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Con questi testi, il Santo Padre ha voluto anche «rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati» (MI, preambolo, III). L’attuazione di questi documenti costituisce Si veda la ricostruzione della potestà giurisdizionale del Vescovo in S. GHERRO, «Doppia conforme», cit., 58-60. Il Decano della Rota ha affermato: «Francesco [...] riequilibra i ruoli e interpreta in nuova luce il principio secondo cui il Vicario Giudiziale unum constituit Tribunal cum Episcopo; principio che era finito e svilito nella generale prassi, consegnando un settore della vita della Chiesa particolare (quello del comparto giudiziale) totalmente avulso e autoreferenziale, svincolato dall’azione personale del Pastore [...]» (P. V. PINTO, Natura e finalità del M.p. Mitis Iudex, in Quaderni dello Studio Rotale 23 (2016), 126). 134 Dal proemio del M.I.D.I. 135 Un po’ oltre, nel proemio si legge esplicitamente: «In questo senso sono anche andati i voti della maggioranza dei miei Fratelli nell’Episcopato, riuniti nel recente Sinodo straordinario, che ha sollecitato processi più rapidi ed accessibili. In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo Motu proprio disposizioni [...]». 133

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dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacri in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d’informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell’indagine preliminare al processo matrimoniale»136. 2.1. Riforma del processo e indissolubilità del matrimonio La riforma non mette in gioco l’indissolubilità del vincolo matrimoniale, che è norma di Diritto divino137 e viene espressamente richiamata due volte nel proemio, né incide sulla normativa sostanziale attinente le nullità matrimoniali, né, tantomeno, introduce ulteriori motivi di scioglimento, ma pone in essere una novella di ordine esclusivamente processuale, nel segno della celerità delle procedure e dello snellimento delle stesse: «[...] ho deciso di dare con questo Motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità»138. Il Papa, inoltre, nel proemio esplicita perché ha ritenuto di mantenere la via del processo giurisdizionale, non accogliendo le proposte, che sopra abbiamo

136 SINODO DEI VESCOVI XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, Relazione finale, cit., 82

Si veda fra i molti riferimenti nella Sacra Scrittura: Gen 2,24; Mt 19, 4-6; Ef 5,31-32; 1Cor 6,15-17. 138 Dal proemio del M.I.D.I. 137

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richiamate, di approdare alla via amministrativa: «Ho fatto ciò, comunque, seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell’ordine giudiziario»139. Più volte il Santo Padre ha avuto modo di ribadire i principi della riforma, al fine di chiarire alcune imprecisioni emerse specie dagli organi di stampa. In tal senso, nella Conferenza Stampa resa il 28 settembre 2015, durante il volo di ritorno dal Viaggio Apostolico a Cuba e negli Stati Uniti d’America, su domanda della giornalista di Le Figaro, Jean-Marie Guénois, ha affermato: «Nella riforma dei processi, della modalità, ho chiuso la porta alla via amministrativa che era la via attraverso la quale poteva entrare il divorzio. E si può dire che quelli che pensano al “divorzio cattolico”140 sbagliano perché questo ultimo documento ha chiuso la porta al divorzio che poteva entrare – sarebbe stato più facile – per la via amministrativa. Sempre ci sarà la via giudiziale». E sullo snellimento dei processi: I Padri sinodali hanno chiesto questo: lo snellimento dei processi di nullità matrimoniale. [...] Questo documento, questo Motu Proprio facilita i processi nei tempi, ma non è un divorzio, perché il matrimonio è indissolubile quando è sacral.c. Fra questi, in dottrina G. BONI, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda), in http://www.statoechiese.it/index.php?option= com_content&task=view&id=820&Itemid=40, 70-75 (19 agosto 2016). Molte critiche sono state espresse nei confronti dell’intervento papale da R. PAGÉ, Reflections of a Judicial Vicar of an Appeal Tribunal on the Proposed Reform of the Canonical Matrimonial Process, in The Jurist 75 (2015) 1, 59-69. Le posizioni di questo autore sono state recentemente condivise da H.WARNINK, Il motu proprio Mitis Iudex. Opportunità, sfide e potenziali insidie, in Concilium 52 (2016) 5, 115-126. 139 140

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mento, e questo la Chiesa no, non lo può cambiare. È dottrina. È un sacramento indissolubile. Il procedimento legale è per provare che quello che sembrava sacramento non era stato un sacramento [...] Il “divorzio cattolico”: no, quello non esiste. O non è stato matrimonio – e questa è nullità, non è esistito –, o se è esistito è indissolubile»141. Riassumendo, dunque, nel proemio si afferma il mantenimento della dottrina sull’indissolubilità e la riserva della via giudiziaria per accertare la verità del vincolo, si profila la centralità del Vescovo diocesano nel processo riformato che si caratterizza in termini di celerità e giusta semplicità. Papa Francesco afferma di essere stato sollecitato nella la sua opera da «l’enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati»142. È questo il principio di prossimità che risponde alla natura di “Chiesa in uscita” verso le “periferie” cui spesso ha richiamato il Santo Padre143, è questa la conFRANCESCO, Conferenza Stampa nel volo di ritorno da Philadelphia (28 settembre 2015), in http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/09/28/0735/01576.html (16 agosto 2016). Tali principi sono stati riaffermati dal Sommo Pontefice in occasione dell’udienza resa ai partecipanti al corso super rato. FRANCESCO, Mens Legislatoris del 12 Marzo 2016 cit., 51-52: «Come ho già avuto occasione di dire, con la riforma del processo matrimoniale da me promulgata, ho voluto chiudere per sempre al processo amministrativo, perché sarebbe la porta che apre al cosiddetto “divorzio ecclesiastico”. No, mai il processo amministrativo in questa materia; sempre la procedura giudiziale. È un punto importante; i casi di nullità si trattino giudizialmente, sia nel processo breviore che in quello ordinario [...]. Il giudice è il Vescovo; avanti, con sicurezza, mai il processo amministrativo, mai aprire a una forma nefasta di divorzio cattolico, perché il matrimonio è indissolubile e intoccabile, e questo sia chiaro per tutti». 142 Dal proemio del M.I.D.I. 143 FRANCESCO, Es. apost. Evangelii gaudium cit., 27: «tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo». 141

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versione delle strutture ecclesiastiche cui s’accennava poc’anzi. Papa Francesco, nel saluto che rese ai partecipanti al Corso Super Rato organizzato dalla Rota Romana nel 2014, si esprimeva in tali termini: «il Tribunale interdiocesano di Buenos Aires, non ricordo ma credo che, in prima istanza, abbia 15 diocesi; credo che la più lontana sia a 240 km… Non si può, è impossibile immaginare che persone semplici, comuni vadano al Tribunale: devono fare un viaggio, devono perdere giorni di lavoro, anche il premio… tante cose…»144. Il Presidente della Commissione, mons. Pio Vito Pinto, ha presentato il m.p. come documento dalla duplice anima: «[...] la centralità del Vescovo diocesano come giudice e la disponibilità onesta nella mente e nel cuore a porre al centro i poveri»145. È proprio a motivo di questi “poveri” che il Papa ha fornito gli strumenti per un processo più celere e più semplice: «[...] affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio»146. 2.2. I criteri fondamentali che hanno guidato l’opera di riforma La parte più rilevante del proemio che introduce al disposto normativo vero e proprio, ponendosi quale suo autorevole riferimento ermeneutico in quanto esplicitazione della ratio legis, è costituito dagli otto criteri fondamentali che hanno guidato l’opera di riforma. Li riportiamo di seguito nell’ordine del proemio, soffermandoci con qualche breve parola di commento laddove ciò sia opportuno, rinviando la trattazione ai prossimi paragrafi quando ciò sia necessario.

FRANCESCO, Allocutio ad participes cursus de praxi canonica Tribunali Sacrae Romanae Rotae provecti (5 novembre 2014), in AAS 106 (2014) 11, 864-865. 145 P. V. PINTO, Conferenza cit. 146 Dal proemio del M.I.D.I. 144

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I. – Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva. – Abbiamo visto nel

precedente capitolo le varie vicissitudini che hanno condotto all’introduzione nell’Ordinamento canonico del sistema della “doppia conforme”. Al Supremo Legislatore è oggi sembrato che tale sistema debba essere superato147. Ciò non significa che la sentenza pro nullitate sia inoppungabile, ma piuttosto, come disciplina il can. 1679 C.I.C. riformato, che essa diviene esecutiva decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633 C.I.C., salvo il diritto di interporre querela di nullità della sentenza o appello contro la medesima sentenza in capo alla parte che si ritenga onerata, al promotore di giustizia e al D.V. (cfr. can. 1680 C.I.C.). Come è stato autorevolmente sostenuto in dottrina, «l’appello non è un dovere, ma un diritto che appartiene a chi (attore o convenuto) non ha ottenuto quanto richiesto in prima istanza»148. II.

– Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo. – Ferma la regola

della collegialità, riaffermata dal can. 1673 §3 C.I.C. riformato, il M.I.D.I. consente che il Vescovo, sotto la propria personale responsabilità, costituisca (solo per il giudizio di prima istanza) un giudice unico chierico149. III.

– Lo stesso Vescovo è giudice. – Il can. 1673 § 1 riformato dispone: «In

ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo Così Papa Francesco ha detto, a braccio, ai partecipanti del corso super rato: «La doppia sentenza conforme è un fatto storico, dei tempi di Papa Benedetto XIV Lambertini. Essendo una cosa storica, nata per problemi sorti in quel tempo, nel centro Europa, non è sembrata ora più necessaria» (FRANCESCO, Mens Legislatoris del 12 Marzo 2016, cit.). 148 J. LLOBELL, Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. “Mitis Iudex”, in Ius Ecclesiae 28 (2016) 1, 31. 149 Il can. 1425 § 4 consentiva già di ricorrere al giudice monocratico, ma soltanto col permesso della Conferenza Episcopale, qualora non si potesse costituire un collegio e fintantoché perdurasse tale impossibilità. Con la riforma, nella materia matrimoniale la scelta è rimessa al Vescovo diocesano, senza alcun intervento della Conferenza Episcopale. 147

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di altri, a norma del diritto» e l’art. 5 del M.I.D.I. tratta del processus brevior coram Episcopo150. Si è già visto come tali disposizioni offrano attuazione all’Ecclesiologia del Concilio Vaticano II. Qui il proemio richiama i Vescovi alla loro responsabilità: «Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche, e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale»151. IV.

– Il processo più breve. – Avremo modo di trattarne oltre in maniera più

articolata. Qui basti accennare al fatto che per attivare la procedura è necessario il consenso di entrambi i coniugi, che è riservato a casi in cui l’accusata nullità del matrimonio sia sostenuta da argomenti particolarmente evidenti e che la sentenza sarà pronunciata personalmente dal Vescovo. Il Papa sottolinea

La questione è trattata ampiamente da J. LLOBELL, El ejercicio personal de la potestad judicial del Obispo diocesano. Algunas consideraciones preliminares al m.p. “Mitis Iudex” y al m.p. “Mitis et Misericors”, in Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado (Rivista telematica accessibile tramite password: www.iustel.com), 41 (2016). Si venda anche M. MINGIARDI, Il ruolo del vescovo diocesano, in La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti, Milano 2016, 91-105. 151 Già Papa Giovanni Paolo II, nell’ultima sua allocuzione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2005 della Rota, si esprimeva in questi termini: «i Vescovi, sono i giudici per diritto divino delle loro comunità. È in loro nome che i tribunali amministrano la giustizia. Essi sono pertanto chiamati ad impegnarsi in prima persona per curare l’idoneità dei membri dei tribunali, diocesani o interdiocesani, di cui essi sono i Moderatori, e per accertare la conformità delle sentenze con la retta dottrina. I sacri Pastori non possono pensare che l’operato dei loro tribunali sia una questione meramente “tecnica” della quale possono disinteressarsi, affidandola interamente ai loro giudici vicari». GIOVANNI PAOLO II, Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae iudiciali ineunte anno (29 gennaio 2005), in AAS 97 (2005) 2, 165. In dottrina è stato a più riprese affermato tale principio: «Il Vescovo diocesano non può pensare che può affidare al suo tribunale l’andamento delle cause di nullità del matrimonio e dimenticarsene, come se fosse una questione meramente “tecnica”. Per diritto divino, il Vescovo è il giudice della sua Chiesa particolare, come volle affermare il Concilio Vaticano II» (J. HERRANZ, Giustizia e pastoralità, cit., 272-273). Si veda anche: A. BECCIU, Il vescovo giudice nella riforma di Papa Francesco – Atto accademico di inizio attività 2015-2016 dello Studio rotale (4 novembre 2015), in Quaderni dello Studio Rotale 23 (2016), 87-100. Si veda, altresì: C. M. MORÁN BUSTOS, Retos de la reforma procesal de la nulidad del matrimonio, in Ius Canonicum 56 (2016) 1, 16-18. 150

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che non gli è sfuggito «quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell’indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell’unità cattolica nella fede e nella disciplina»152. V.

– L’appello alla Sede Metropolitana. – Viene ripristinato, vedremo in

che termini, l’appello alla Sede del Metropolita, «giacché tale ufficio di capo della provincia ecclesiastica, stabile nei secoli, è un segno distintivo della sinodalità nella Chiesa»153. VI.

– Il compito proprio delle Conferenze Episcopali. – Il Papa richiama le

Conferenze Episcopali ad un ruolo di collaborazione e facilitazione nell’applicazione della riforma, senza, però che si sostituiscano ai Vescovi diocesani nell’esercizio della giurisdizione: «[...] spinte dall’ansia apostolica di raggiungere i fedeli dispersi, avvertano fortemente il dovere di condividere la predetta conversione, e rispettino assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare»154. Le Conferenze sono chiamate a stimolare e aiutare i singoli Vescovi nell’attuazione della riforma. In questo punto, il Papa introduce un principio significativo della riforma, quello della gratuità155. In altra occasione, Papa Francesco aveva avuto modo di esprimere questo desiderio nei seguenti termini: «[...] i Sacramenti sono gratuiti. I Sacramenti ci danno la grazia. E un processo matrimoniale tocca il Dal proemio del M.I.D.I. l.c. 154 l.c. 155 Si ricorderà come la richiesta in ordine alla gratuità dei processi fosse emersa nel Sinodo straordinario e trasfusa nella Relatio finalis, nonché dall’inchiesta presso il Popolo di Dio in preparazione al Sinodo ordinario. In dottrina si veda J. ORTÍZ HERRAÍZ, La gratuitad del proceso, in Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado (Rivista telematica accessibile tramite password: www.iustel.com), 41 (2016). 152 153

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Sacramento del matrimonio. Quanto vorrei che tutti i processi fossero gratuiti!»156. Qui il Papa, conscio delle competenze delle Conferenze Episcopali in materia di finanziamento dei tribunali, richiama queste a curare «per quanto possibile [...] salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa, mostrandosi ai fedeli madre generosa, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime manifesti l’amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati»157. È chiaro in questa affermazione il riferimento alla gratuità dei sacramenti, ancorché non esplicito quanto nel richiamato discorso alla Rota del 23 gennaio 2015: materia strettamente legata alla salvezza delle anime – amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati158. VII.

– L’appello alla Sede Apostolica. – Come noto, la Rota Romana è tri-

bunale universale d’appello contro le sentenze di prima istanza emesse da tutti i tribunali della Chiesa159. Tenendo conto di questa fondamentale sua FRANCESCO, Allocutio ad sodales Tribunalis Romanae Rotae (23 gennaio 2015), in AAS 107 (2015) 1, 182-185. 157 Dal proemio del M.I.D.I. 158 Cfr. artt. 1127 e 2121 C.C.C. Quanto alla Rota Romana, il Rescriptum del 7 dicembre 2015 dispone: «La Rota Romana giudichi le cause secondo la gratuità evangelica, cioè con patrocinio ex officio, salvo l’obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un’oblazione di giustizia a favore elle cause dei poveri» (FRANCESCO, Resc. Circa novam legem efficiendam atque servandam de processu matrimoniali (7 dicembre 2015), in AAS 108 (2016) 1, 6). Per l’attuazione di tale gratuità, un successivo Rescritto del 22 gennaio 2016 dispone l’istituzione di un fondo per il gratuito patrocinio, alimentato con il contributo volontario delle Conferenze Episcopali, delle Diocesi e dei singoli donatori (cfr. FRANCESCO, Resc. ex audientia Ss.mi del 22 gennaio 2016, in Quaderni dello Studio Rotale 23 (2016), 48. 159 Cfr. art. 126 § 1 P.B.: «Questo Tribunale funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa, provvede all’unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai Tribunali di grado inferiore». Cfr. art. 128 n. 1 P.B. e, con formulazione analoga, can. 1444 §1 n. 1 C.I.C. secondo cui la Rota Romana: «giudica in seconda istanza, le cause giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello». Si vedano in dottrina M. J. ARROBA CONDE, Diritto processuale, cit., 169-175; J. LLOBELL, I processi matrimoniali nella Chiesa, 156

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attribuzione, funzionale al mantenimento dell’unità della giurisprudenza, il Santo Padre ha ritenuto di continuare a riconoscerne la competenza «così che venga rafforzato il vincolo fra la Sede di Pietro e le Chiese particolari, avendo tuttavia cura, nella disciplina di tale appello, di contenere qualunque abuso del diritto, perché non abbia a riceverne danno la salvezza delle anime». Il documento preannuncia una prossima riforma della legge propria della Rota Romana al fine di adeguarla alle regole del processo riformato, nei limiti del necessario160. VIII.

– Previsioni per le Chiese Orientali. – Nell’ultimo criterio, il Sommo

Pontefice dà notizia del m.p. “gemello” al M.I.D.I., il Mitis et Misericors Iesus che riforma la disciplina dei processi matrimoniali nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ciò risponde al peculiare ordinamento ecclesiale e disciplinare delle Chiese orientali, particolarmente valorizzato nell’ultimo Concilio ecumenico161, che ha portato Papa Giovanni Paolo II alla promulgazione del C.C.E.O. e che viene rispettato anche dalla novella in materia processuale. Roma 2015, 139-142; F. J. RAMOS - D. CARVAJAL MORAL, Diritto processuale canonico, I, Roma 20133, 326-334. Si veda, altresì, il contributo tuttora attuale di G. P. MONTINI, L’unità della giurisprudenza: Segnatura Apostolica e Rota Romana, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (cur.), I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale. Atti del XXIV Incontro di Studio (Ponte di Legno, 30 giugno-4 luglio 1997), Milano 1998, 219-244. Si veda, inoltre, il chiarissimo studio di G. SCIACCA, I tribunali della Sede Apostolica, in Diritto e religioni 3 (2009) 1, 207-225. 160 La Rota Romana è retta da una legge propria e da diverse facoltà speciali. Le vigenti Normae Romanae Rotae Tribunalis sono state promulgate il 18 aprile 1994 ed entrate in vigore il successivo 1 ottobre (TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Normae Rotae Romanae Tribunalis (18 aprile 1994), in AAS 86 (1994), 508-540) e sono state approvate “in forma specifica” da Papa Giovanni Paolo II (SEGRETERIA DI STATO, Rescr. ex audientia SS.mi Approvazione in forma specifica delle Norme Rotali [23 febbraio 2013] in AAS 87 [1995], 366). Sulle Normae si veda: P. A. BONNET - C. GULLO (curr.), Le «Normae» del Tribunale della Rota Romana, Città del Vaticano 1997. Quanto alle facoltà, abbiamo sopra richiamato quelle riconosciute dal Rescriptum ex audientia SS.mi dell’11 febbraio 2013, che si aggiungono alle altre tuttora vigenti (cfr. J. LLOBELL, I processi, cit., 363). 161 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. Orientalium Ecclesiarum. 62


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3. L’INDAGINE PREGIUDIZIALE O PASTORALE

Prima di procedere all’esame delle disposizioni comuni ai due tipi di processo presenti nel M.I.D.I.162, per seguire l’ordine logico della dinamica processuale, occorre fare un salto dal proemio alle R.P., ove viene descritto il servizio giuridico-pastorale previo all’eventuale163 introduzione della causa. Tale servizio che è stato definito «il primo passo che i Vescovi sono chiamati a compiere»164 è espressione della sollecitudine pastorale della Chiesa165 verso i «fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo», rappresenta un aspetto della “conversione delle strutture” voluta dal Sommo Pontefice166 ed è «orientato a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l’eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve»167. Anzitutto, occorre segnalare che l’indagine di cui si tratta viene definita dalIn verità, i modelli processuali sono tre, permanendo il processo documentale. Lo sbocco giurisdizionale è, appunto, eventuale. Il problema pastorale delle famiglie ferite è ben più ampio e deve essere affrontato anzitutto in termini di accoglienza, ascolto, accompagnamento spirituale che sostenga il cammino spirituale di questi “poveri”. «È proprio la fede che può continuare a dar senso e valore a queste persone ferite e che aiuta a cogliere il significato e l’apporto che anche una causa di nullità può dare nel loro cammino di rinascita» (E. ZANETTI, La consulenza previa all’introduzione di una causa di nullità matrimoniale, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), La riforma, cit., 10-11. 164 TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus, Città del Vaticano 2016, 13. 165 L’art. 1 R.P. che introduce i cinque articoli sull’indagine previa, richiama la responsabilità del Vescovo con riferimento a tele servizio, in questi termini: «Il Vescovo in forza del can. 383 § 1 è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli quindi condivide con i parroci (cfr. can. 529 § 1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà». 166 M. J. ARROBA CONDE, La pastoral prejudicial y la preparación de la causa en el Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, in M. E. OLMOS ORTEGA (cur.), Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco, Madrid 2016, 71-73. 167 Art. 2 R.P. 162 163

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l’art. 3 R.P. una “consulenza”. Ciò implica che se, da una parte, si configura il dovere dell’Ordinario di provvedere ad un idoneo servizio, dall’altra vi è il diritto del fedele a fruirne, ma non il dovere. In altri termini, l’indagine previa non sembra potersi configurare come un passaggio dovuto per la rituale introduzione della causa di nullità matrimoniale, ma una possibilità offerta al fedele in favore della verità del vincolo e della celerità dell’eventuale processo168. La strutturazione del servizio in parola, alla luce delle R.P., sembra abbastanza flessibile: esso potrà essere svolto a livello parrocchiale o diocesano (art. 2 R.P.) e gli operatori saranno scelti dall’Ordinario del luogo. In realtà, l’art. 3 R.P. parla non di scelta, né di nomina, ma di idoneità («saranno ritenute idonee») e di approvazione («approvati dall’Ordinario del Luogo»): sembrerebbe che il Legislatore abbia voluto propendere per un ampio bacino di scelta degli operatori che venga integrato non mediante il sistema della nomina, che potrebbe comportare una partecipazione organica dell’operatore al servizio, quanto, piuttosto, di una idoneità che consenta di formare un elenco di operatori cui si possa attingere di volta in volta, in relazione alle concrete necessità dei coniugi in difficoltà. Peraltro, considerata la doppia anima, giuridica e pastorale del servizio, l’art. 3 R.P. specifica che l’idoneità non suppone necessariamente il possesso di un titolo di studio in materia giuridico-canonica. L’unico punto fermo, dal punto di vista strutturale, del servizio è che esso si svolga «nell’ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria» (art. 2 R.P.). Ciò risponde alle sollecitazioni del Sinodo Straordinario nel cui Instrumentum Laboris si sottolineava che lo snellimento del processo canonico sarebbe stato utile «solo se si affronta in modo integrale la pastorale fami-

168 Favorevole a tale interpretazione sembrano E. ZANETTI, La consulenza, cit., 18-22 e A. ZAMBON, La presentazione del libello, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), La riforma cit, 29.

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liare»169. Altro punto di riferimento consiste nel fatto che il Legislatore, richiamando quanto espresso nell’art. 1 R.P. riguardo alla sollecitudine pastorale, indica che all’indagine previa hanno titolo prioritario di partecipazione «il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze» (art. 3 R.P.). A parte tali principi, il Sommo Legislatore ha voluto lasciare ampia discrezionalità ai Vescovi diocesani per la composizione del servizio. Dispone, infatti, l’art. 3 R.P. che «tale compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall’Ordinario del luogo» e che «La diocesi, o più diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio». Quanto alla finalità del servizio, si rinviene negli artt. 2, 4 e 5 R.P. una certa progressione in relazione allo stato di crisi dei coniugi che vi si rivolgono. Se infatti, come sopra accennato, prima facie occorrerà conoscere la condizione dei richiedenti e raccogliere elementi utili per l’eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve (art. 2 R.P.), l’art. 4 R.P. ribadisce tale funzione ed aggiunge che la raccolta di detti elementi è finalizzata alla «introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente». La menzione del patrono potrebbe profilare due diverse conclusioni dell’indagine. L’art. 5 R.P. dispone, infatti, che «Raccolti tutti gli elementi, l’indagine si chiude con il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale». È lecito ipotizzare che, in presenza di patrono, sia questi – come da consolidata prassi forense – a guidare la parte nella redazione del libello. In assenza, invece, di difesa tecnica pare che l’art. 5 R.P. voglia che gli operatori del servizio assistano le parti nella redazione del libello; in tal senso 169 SINODO cit., 102.

DEI

VESCOVI

III

ASSEMBLEA GENERALE

STRAORDINARIA,

Instrumentum laboris, 65


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sembra opportuno che almeno qualcuno di questi sia dotato di specifica competenza giuridico-canonica perché la causa sia prospettata al tribunale nei modi opportuni, di tal ché si possa procedere senza indugio agli adempimenti in sede giurisdizionale. A supporto di tale interpretazione è la nuova formulazione del can. 1675 C.I.C. che dispone: «Il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale». La corrispondente disposizione ante riforma, il can. 1676 C.I.C., si esprimeva, invece, in tali termini: «Il giudice prima di accettare la causa ed ogniqualvolta intraveda una speranza di buon esito, faccia ricorso a mezzi pastorali, per indurre i coniugi, se è possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale». Il Sussidio della Rota indica il motivo per cui si è giunti a tale modifica: «L’esperienza dice che, quando si arriva alla causa di nullità, è già del tutto impossibile ricomporre la convivenza»170. Se tale è la motivazione che ha indotto ad eliminare il tentativo previo di conciliazione, assurdo sarebbe stato creare una ulteriore fase prodromica al procedimento giurisdizionale se non nella misura in cui farvi ricorso sia una facoltà delle parti e non, invece, un obbligo delle stesse. Occorre evidenziare come l’art. 4 R.P. vuole che «Si indaghi se le parti sono d’accordo nel chiedere la nullità». Ciò è certamente funzionale per comprendere se sussistano i presupposti per il processus brevior171, ma s’inserisce nella più ampia visione del processo riformato come un processo non strettamente contenzioso (sebbene giudiziale e non amministrativo), ma, piuttosto, dai toni più spiccatamente pastorali. Un atteggiamento collaborativo delle parti in sede TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio, cit., 22. Espressioni, pressoché analoghe utilizza A. W. BUNGE, Presentación del nuevo proceso matrimonial, in http://www.awbunge.com.ar/Nuevo-Proceso-Matrimonial.pdf (23 agosto 2016), 14. 171 Cfr. art. 2 R.P. e can. 1683 C.I.C. 170

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giurisdizionale è da favorire nella misura in cui consente un notevole risparmio nei tempi, a prescindere dal ricorso alla forma più breve. La rinnovata considerazione che si ha per il libello congiunto non comporta che «la nullità del matrimonio sia affare privato, disponibile dalle parti»172, perché per la pronuncia della sentenza, il giudice è comunque obbligato a raggiungere la certezza morale. E di tale certezza morale tratta esplicitamente l’art. 12 R.P.: «Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non è sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario». La D.C. conosceva un servizio per certi versi simile a quello che il M.I.D.I. riformula nei termini appena riferiti. L’art. 113 D.C. disponeva, infatti, che «in ogni tribunale ci sia un ufficio o una persona, dalla quale chiunque possa ottenere liberamente e sollecitamente un consiglio sulla possibilità di introdurre la causa di nullità di matrimonio e, se ciò risulta possibile, sul modo con cui si deve procedere». È chiaro che la consulenza di cui trattava la D.C. fosse di natura strettamente giuridica, tanto è vero che deputava a tale funzione gli addetti del tribunale (che poi non avrebbero potuto aver parte nella causa né come giudici né come difensori del vincolo) e gli avvocati stabili (che non avrebbero poi potuto assumere la difesa della stessa causa, se non come avvocati stabili). Inoltre, se in D.C. l’ufficio è collegato col tribunale, in M.I.D.I. la dimensione favorita è quella diocesana173, in omaggio al principio di prossimità e alla strutturazione nell’ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria. La Chiesa Italiana, già in epoca precedente alla D.C. aveva assunto misure Così la pensa G. BONI, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda), cit., 5. 173 Vedremo infra come la dimensione diocesana sia nel M.I.D.I. la preferita, ancorché non l’unica possibile, anche con riguardo agli erigendi tribunali. 172

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comparabili a quelle che Papa Francesco ha adottato per tutta la Chiesa con il M.I.D.I. In tal senso, nel Decreto generale sul matrimonio canonico del 1990, all’art. 56 si legge: «L’impegno di assistenza ai fedeli che vivono nello stato matrimoniale e si trovano in condizioni di grave difficoltà deve esprimersi anche nell’aiuto a verificare, quando appaiano indizi non superficiali, l’eventuale esistenza di motivi che la Chiesa considera rilevanti in ordine alla dichiarazione di nullità del matrimonio celebrato. Un primo aiuto per tale verifica deve essere assicurato con discreta e sollecita disponibilità pastorale specialmente da parte dei parroci, avvalendosi, se del caso, anche della collaborazione di un consultorio di ispirazione cristiana. È bene in ogni modo che nelle curie diocesane e presso i tribunali regionali per le cause di nullità matrimoniale venga predisposto un servizio qualificato di ascolto e di consulenza, al quale i fedeli interessati possano rivolgersi, soprattutto quando si tratta di situazioni o vicende complesse, di propria iniziativa o su indicazione del loro parroco. La ricerca volta a verificare eventuali motivi di nullità matrimoniale sia condotta sempre con competenza e con prudenza, e con la cura di evitare sbrigative conclusioni, che possono generare dannose illusioni o impedire una chiarificazione preziosa per l’accertamento della libertà di stato e per la pace della coscienza» 174. La sussistenza di tali precedenti disposizioni indica che l’atteggiamento pastorale richiesto da Papa Francesco e caratterizzato dall’accoglienza, dall’ascolto e dall’accompagnamento spirituale nell’amore e nella verità delle 174 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Decreto generale sul matrimonio canonico (5 novembre 1990), in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 10 (1990), 276-277.

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“famiglie ferite”, risponde ad una sensibilità della Chiesa maturata nell’arco degli ultimi decenni e che ora trova un suo riscontro normativo nella riforma dei processi matrimoniali175, nonché nell’Esortazione apostolica postsinodale Amoris laetitia176. 4. IL FORO COMPETENTE E I TRIBUNALI

L’art. 1 del Libro VII, Parte III, Titolo I, Capitolo I C.I.C. è rubricato “Il foro competente e i tribunali” e, come il previgente, consta di tre canoni (16711673). A dispetto, però, dell’identità del numero di canoni, l’art. 1 introduce importanti innovazioni in materia di organizzazione giudiziaria ecclesiastica177 e di accesso dei fedeli al processo canonico178. Il nuovo can. 1671 C.I.C. è diviso in due paragrafi in cui sono integralmente riportate le disposizioni dei previgenti cann. 1671 e 1672 C.I.C. in ordine alla giurisdizione iure proprio del giudice ecclesiastico delle cause matrimoniali dei battezzati e a quella del giudice civile relativa agli effetti meramente civili del matrimonio179.

175 Cfr. FRANCESCO, Discorso in occasione dell’Udienza generale del 5 agosto 2015, in https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2015/documents/Papa-francesco_ 20150805_udienza-generale.html (19 agosto 2016). 176 Cfr. FRANCESCO, Es. apost. Amoris Laetitia (19 marzo 2016), in http://w2.vatican.va/ content/francesco/it/apost_exhortations/documents/Papa-francesco_esortazioneap_20160319_amoris-laetitia.html (10 settembre 2016), 241-246. 177 Si veda l’ampio studio di M. DEL POZZO, L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica, cit. 178 Ne tratta in questi termini C. PEÑA GARCIA, Agilización, cit., 54. 179 Si badi, però, che nei Paesi in cui è vigente il sistema degli “statuti personali”, qualsiasi controversia matrimoniale – anche quelle relative agli effetti meramente civili – è di competenza dei tribunali delle confessioni religiose. Cfr. J. LLOBELL, I processi, cit., 36-39 e 285-286.

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4.1. La moltiplicazione dei fori competenti Quanto al foro competente, il can. 1672 C.I.C., fatti salvi i casi di riserva alla Sede Apostolica di cui al can. 1405 §1 C.I.C., indica tre titoli di competenza che l’art. 7 R.P. definisce “equivalenti”: il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio180; il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove. Fermo il primo criterio di competenza, che viene mantenuto intatto rispetto alla legislazione novellata, quelli che seguono sono meritevoli di attenzione perché oggetto dell’opera riformatrice del M.I.D.I. In particolare, il previgente can, 1673 C.I.C. riconosceva la competenza del tribunale del domicilio o quasi-domicilio della parte convenuta; quanto, invece, al tribunale del domicilio181 dell’attore, la competenza era soggetta alla circostanza che entrambe le parti risiedessero nel territorio della stessa Conferenza Episcopale, e al consenso del V.G. del domicilio della p.c.182. A restrizioni era soggetto anche il riconoscimento della competenza del forum pleraeque depositiones seu probationes; si disponeva, infatti, che, anche in tal caso, fosse necessario il consenso del V.G. del domicilio della parte convenuta, il quale prima la interroghi, se mai abbia qualcosa da eccepire. La riforma, rimuovendo ogni forma di previa udienza, interrogatorio o consenso, legittima in misura equivalente tutti i fori richiamati. Amplia, dunque, i

Cfr. cann. 102-107 C.I.C. Nel previgente can. 1673 n. 3 C.I.C. non si parlava di quasi-domicilio dell’attore, ma soltanto di domicilio. 182 Prescriveva la norma che tale consenso potesse essere reso dal V.G. del domicilio della p.c., udita tale parte. Specificava l’art. 10 § 1 n. 3 D.C. che il V.G. del domicilio della p.c. «dovrà interrogare quest’ultima se abbia qualcosa da eccepire». 180 181

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fori competenti ed aumenta le possibilità di accesso dei fedeli al foro canonico. Unico criterio che viene indicato dall’art. 7 § 1 R.P. per l’elezione del foro è che venga salvaguardata la prossimità fra il giudice e le parti183. Quanto a quest’ultima norma, occorre evidenziare che il M.I.D.I. non prevede una modalità attraverso cui il D.V., la p.c. o il V.G. cui viene presentato il libello possano sollevare la violazione del principio, né può dedursi se l’elezione del foro ove mancasse il rispetto del principio in parola possa incorrere in uno specifico vizio procedimentale quale l’incompetenza, anzi, parrebbe proprio di no, alla luce del combinato-disposto dei cann. 14 e 18 C.I.C. Ci si trova, dunque, nel caso di multiplex forum, ai sensi del can 1407 § 3 C.I.C. e, a legislazione vigente, non vi è strumento per far valere la violazione del principio di prossimità invocato dall’art. 7 § 1 R.P. Ciò significa che quando l’attore abbia incardinato la causa in uno dei fori indicati dal can.1672 C.I.C., la causa diviene propria del giudice adito, salvo che ricorrano i presupposti della litispendenza o della connessione i cui rimedi sono previsti dai cann. 1414 e 1416 C.I.C. Il rischio che paventa certa dottrina, a fronte dell’aumento dei fori competenti, è quello del forum shopping184. Si teme, infatti, che le cause possano venire incardinate dalla p.a. nel tribunale – fra quelli competenti – più incline a concedere pronunce favorevoli. In verità, tale rischio sussisteva già prima della riforma e non si sarebbe potuto procedere ad un aumento dei fori se non esponendosi a tale rischio. Il can. 1488 § 2 C.I.C. dispone che «possono essere pu-

Sul principio di prossimità nella ridefinizione dei titoli di competenza operata dal M.I.D.I., si veda A. ZAMBON, Il motu proprio Mitis Iudex. Punti di vista di un giudice, intervento nel Convegno La riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio (Pontificia Università Gregoriana, 15 dicembre 2015), in Periodica de re canonica 105 (2016) 1, 417-429. 184 Ne tratta in tali termini G. BONI, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza), in http://www.statoechiese.it/images/stories/2016.3/ boni.3m_la_recente.pdf (21 agosto 2016), 1-7. 183

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niti avvocati e procuratori che, eludendo la legge, sottraggono ai tribunali competenti le cause perché siano definite da altri più favorevolmente». Ciò prevede il Codice con riferimento non a fori egualmente competenti, ma a fori non competenti perché, nell’Ordinamento canonico, fra i titoli di competenza assoluta non compare quella territoriale, ma soltanto quella per materia, per persona e per grado (o funzionale). Nel caso in cui, dunque, vigente la precedente legislazione, si fosse depositato un libello presso un tribunale territorialmente incompetente, ai sensi del combinato-disposto del can. 1407 C.I.C. e dell’art. 10 § 3 D.C., il giudice sarebbe divenuto ipso iure competente se l’incompetenza non fosse stata rilevata ex officio o la relativa eccezione non fosse stata formulata prima della concordanza del dubbio185. Alla luce di quanto appena considerato, la richiamata opposizione di parte della dottrina appare eccessiva specie se vista in relazione al rapporto fra rischio e beneficio della scelta del M.I.D.I. relativa ai titoli di competenza. Un problema di maggiore rilevanza è stato recentemente sollevato in relazione al pericolo di bis in idem186. In materia di competenza si veda M. J. ARROBA CONDE, Diritto processuale, cit., 108-135 Infatti, la sussistenza di più fori competenti potrebbe comportare che uno stesso processo, nello stesso grado, possa ripetersi innanzi a due differenti tribunali. Si pensi al caso di due coniugi in malafede che, ottenuta una pronuncia negativa nel foro del domicilio di uno dei due, propongano la stessa causa, con gli stessi capi e gli stessi mezzi di prova al domicilio dell’altro. In assenza di un sistema di controllo centralizzato e capillare è chiaro che ciò esporrebbe il sistema giustizia al rischio del bis in idem. Non solo: potrebbe anche darsi il caso per cui una causa venga contemporaneamente, e nel medesimo grado di giudizio, proposta innanzi a più tribunali competenti. Sarebbe, forse, opportuna una prassi con cui il tribunale innanzi al quale venga proposta una causa informi gli altri tribunali astrattamente competenti della pendenza della causa in modo tale da evitare che venga violato il sistema della giustizia matrimoniale, il principio di certezza delle situazioni giuridiche, il sistema delle impugnazioni. Non sfugge il fatto che la competenza ratione domicilii e ancor più ratione quasi-domicilii sia soggetta a potenziali rapidi mutamenti e che, dunque, un sistema di informazione “periferico” potrebbe non bastare, dovendosi, piuttosto, ricorrere ad una banca dati centralizzata cui ogni tribunale debba conferire i dati relativi alle pendenze con relativa anagrafica e cui ogni tribunale possa attingere informazioni prima di ammettere un libello. Cfr. E. B. O. OKONKWO, 185 186

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L’art. 7 § 2 R.P. richiama il can. 1418 C.I.C. sulla cooperazione fra tribunali sia in relazione al principio di prossimità, sia anche a quella tensione alla gratuità cui si accennava sopra: «Mediante la cooperazione fra tribunali, poi, a mente del can. 1418, si assicuri che chiunque, parte o teste, possa partecipare al processo col minimo dispendio». La disposizione richiama il rapporto di collaborazione specificato dall’art. 29 D.C. che ordinariamente dà luogo alle cd. “rogatorie”187. L’avverbio “poi” (in latino autem) presente nella formulazione dell’art. 7 § 2 R.P., induce a ritenere che la salvaguardia del principio di prossimità non possa risolversi nel solo ricorso alla rogatoria, ma gli istituti di collaborazione fra tribunali si pongono quale strumento ulteriore rispetto al foro eletto nel rispetto del suddetto principio, per consentire alla parte e ai testi di partecipare al processo col minimo dispendio. Peraltro il termine “dispendio” non pare possa essere inteso soltanto in termini economici, sibbene anche di tempo, di distanza dal raggiungimento del luogo dell’istruttoria, eccetera188.

I principi ispiratori della riforma e le loro incidenze sui profili attinenti al processo ordinario di nullità matrimoniale, in E. B. O. OKONKWO – A. RECCHIA (curr.), Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Atti dell’incontro di Studio organizzato dalla Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana (Roma 12 aprile 2016), Roma 2016, 36. 187 In verità, il termine rogatoria è propriamente riferito, dall’art. 29 D.C., alle lettere che dal giudice a quo possono essere inviate al Vescovo moderatore del tribunale cui si chiede la collaborazione di un altro tribunale per l’istruzione della causa e la notifica degli atti. 188 Si ricorderà come il prof. Llobell denunciasse l’eccessiva onerosità in termini di tempo e di denaro delle rogatorie e proponesse di avvalersi dell’utilizzo delle nuove tecnologie (p. es. videoconferenza) nell’acquisizione delle prove fuori dalla sede del tribunale procedente. Cfr. J. LLOBELL, La Pastoralità, cit., 145-146. 73


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4.2. Il Vescovo-giudice e il nuovo assetto dei tribunali Il can. 1673 C.I.C. è una fra le disposizioni più rilevanti nella riforma di Papa Francesco. Il § 1 sancisce che «In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto». Non è d’uopo in questa sede dilungarci ulteriormente sulla portata di questa disposizione189, rinviando a quanto già detto con riferimento al III criterio fondamentale. Consta, però, rammentare che una simile disposizione non era presente nel previgente art. 1 del Libro VII, Parte III, Titolo I, Capitolo I C.I.C. e la figura del Vescovo-giudice era delineata in via generale dal can. 1419 - §1 C.I.C.: «In ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri, secondo i canoni che seguono». Ad integrazione, però, di tale norma generale, nella materia che ci occupa, l’art. 22 § 2 D.C. disponeva: «Tuttavia è opportuno, a meno che speciali motivi lo richiedano, che egli non la eserciti personalmente». Continua il § 2 del can. 1673 C.I.C. con altra disposizione centrale nell’ambito della riforma: «Il Vescovo costituisca per la sua diocesi il tribunale dioce-

189 In dottrina è stato segnalato che nel M.I.D.I. il termine “Vescovo” ricorre trentacinque volte e che questi è collocato al vertice della funzione giudiziale in materia matrimoniale, avendo affidate competenze che vanno dal controllo e la vigilanza nell’amministrazione della giustizia, alla cura per la formazione degli operatori dei tribunali, allo svolgimento personale della funzione in qualità di giudice. Cfr. C. M. MORÁN BUSTOS, El proceso «brevior» ante el Obispo diocesano: requisitos procesales y sustantivos de un proceso que ha de ser extraordinario, in Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado (Rivista telematica accessibile tramite password: www.iustel.com) 41 (2016), 7.

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sano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano». Il termine “costituisca” (in latino constituat) rappresenta un congiuntivo iussivo, che importa una certa precettività190. Precettività temperata dalla facoltà di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano. Si badi, però, che l’esistenza di suddette facoltà non sembra escludere l’obbligo della costituzione del tribunale diocesano, tanto è vero che l’art. 8 § 1 R.P. dispone che «Nelle diocesi che non hanno un proprio tribunale, il Vescovo si preoccupi di formare quanto prima, anche mediante corsi di formazione permanente e continua, promossi dalle diocesi o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale per le cause matrimoniali da costituirsi». Ancorché la forma italiana sia discutibile, atteso che la locuzione “da costituirsi” potrebbe essere riferita anche al sostantivo “cause”, basta ricorrere all’originale latino per notare come essa sia riferita a “tribunale”: in constituendo tribunali191 pro causis matrimonialibus. Il congiuntivo esortativo nel latino canonico ha sempre valore iussivo. Alcuni autori definiscono il congiuntivo presente talora cohortativus e, in alcuni casi, addirittura consititutivus (Fiat lux! Anathema sit!). Cfr. G. GARZONI – F. SANTULLI (curr.), Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari, Milano 2008, 77-78. Nel caso in esame è chiaro che la disposizione fa sorgere un dovere in capo al destinatario della norma (il Vescovo), ma non costituisce di per se stessa i tribunali diocesani. Diverso, invece, l’indicativo futuro constituet del m.p. Qua cura (PIO XI, Motu proprio Qua cura de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Italiae pro causis nullitatis matrimonii decidendis (8 dicembre 1938), in AAS, 30 (1938), 412. Lì, come vedremo, era il Papa che costituiva i tribunali, motu proprio, appunto. Qui, invece, si riconosce la competenza dei Vescovi ad erigere tali tribunali, non senza sottolinearne una certa doverosità, mitigata dalla facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano. Il congiuntivo constituat ha la stessa cogenza del constituatur presente in numerose disposizioni relative alla costituzione di uffici ed istituzioni necessari per la Diocesi, fra cui: il can. 482 C.I.C. per il Cancelliere di Curia, il can. 492 C.I.C. per il Consiglio diocesano per gli affari economici, il can. 495 C.I.C. per il Consiglio presbiterale, il can. 502 C.I.C. per il Collegio dei consultori, il can. 1430 C.I.C. per il Promotore di giustizia, il can. 1432 per il D.V. ecc. 191 Constituendo è gerundivo, attributo di tribunali. Il gerundivo non ha per sua natura la 190

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Da ciò deriva che il M.I.D.I., preso atto delle varie realtà presenti nell’orbe cattolico, non ha voluto gravare i Vescovi dell’immediata erezione dei tribunali diocesani, consentendo loro di appoggiarsi in via transitoria nelle strutture già esistenti o erigende, ferma la necessità di provvedere alla formazione degli operatori per procedere “quanto prima” alla loro costituzione. In relazione a questo, il tribunale diocesano è stato definito «il modello e l’obiettivo della giustizia ecclesiastica di nullità matrimoniale secondo il Motu proprio»192. All’uopo, l’art. 8 § 3 R.P. riconosce al Vescovo il diritto di recesso dal tribunale interdiocesano cui accede per la trattazione delle cause matrimoniali193. Il riformato § 3 del can. 1673 C.I.C. riprende la formulazione del can. 1425 § 1 n. 1 C.I.C., in forza del quale le cause matrimoniali sono riservate ad un collegio di tre giudici, ma non senza una profonda innovazione. Se, infatti, il can. 1421 § 1 C.I.C. prescrive che i giudici siano chierici e il § 2 riconosce alla Conferenza Episcopale competenza nel permettere che anche fedeli laici siano costituiti giudici e che nella composizione del collegio, comunque, soltanto uno fra i componenti potrà essere laico, il can. 1673 § 3 C.I.C. prevede, per le cause matrimoniali, che soltanto il presidente del collegio debba essere chierico, mentre i componenti (anche entrambi) possono essere laici. La formulazione della disposizione non lascia dubbio circa il fatto che di tale competenza sia stata spogliata la Conferenza episcopale, in favore del Vescovo Moderatore del tribunale.

finalità di esprimere un dovere (ancorché tanto non sia escluso da alcuni autori: cfr. L. SERIANNI, Grammatica italiana, Torino 1988, 542), ma, anche nel suo proprium di manifestare l’immanenza di un evento, certamente indica la non opinabilità dell’istituzione del tribunale diocesano.. 192 M. DEL POZZO, L’organizzazione, cit., 10. Nella pagina successiva l’Autore insiste: «Il tribunale diocesano suggella l’autosufficienza e maturità giudiziaria richiesta a ogni circoscrizione; può considerarsi pertanto un obiettivo prioritario della pastorale familiare». 193 Rinviamo al capitolo V la trattazione della questione relativa alla compatibilità della normativa richiamata con la sussistenza in Italia dei Tribunali Ecclesiastici Regionali. 76


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La norma va, certamente, nella direzione di rendere più agevole la composizione dei collegi, specie per quelle diocesi sfornite del necessario numero di chierici in possesso dei titoli richiesti dal Codice per ricoprire l’ufficio di giudici194. Ma il M.I.D.I. viene ulteriormente incontro ai Vescovi, consentendo loro di affidare la trattazione delle cause ad un giudice unico chierico. Ne abbiamo accennato sopra perché questo costituisce il secondo fra i criteri che hanno guidato l’opera di riforma. Occorre però sottolineare la portata eccezionale di tale disposizione, la quale potrà applicarsi solo laddove non fosse possibile costituire il tribunale collegiale in diocesi o nel vicino tribunale che è stato scelto a norma del § 2. Anche stavolta occorre segnalare uno spostamento della competenza dalle Conferenze Episcopali ai Vescovi diocesani195. La norma generale cui la novella deroga è il can. 1425 § 4 C.I.C. che dispone: «In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico [...]». Quindi, anche in questa disposizione il M.I.D.I. pone al centro il Vescovo diocesano, riconoscendogli il diritto proprio di ricorrere al giudice unico. In conformità con i cann. 1424 e 1425 § 4196 C.I.C., si prescrive che il giudice unico «si associ due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito». Quanto all’assistenza dei due assessori,

Il can. 1421 § 3 C.I.C. prescrive che «i giudici siano di integra fama e dottori in diritto canonico o almeno licenziati». 195 In tal senso, J. HORTA ESPINOZA, Prima analisi della Riforma del Processo canonico di nullità del Matrimonio, intervento nel Convegno Le litterae Motu proprio sulla riforma, cit., contributo on-line in https://www.youtube.com/watch?v=4j48dHMhFhM&list=PLAbfwrfZheh43 yqg375khoVO1gDH3ZKDv&index=2 (21 agosto 2016). 196 In verità, il can. 1425 § 4 C.I.C. prescrive l’assistenza di un assessore e un uditore (come vedremo nel processus brevior), mentre il can. 1424 C.I.C. parla di due assessori, D.C. 52 prevedeva invece un solo assessore. 194

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giova sottolineare che essa non è ad validitatem, tanto è vero che il canone prescrive che vi si proceda ubi fieri possit. È chiaro che gli assessori non formano collegio col giudice e non partecipano della potestà giudiziaria: il loro apporto è più di carattere tecnico-concettuale. A tal proposito il M.I.D.I. prescrive una perizia giuridica o umanistica degli assessori. Quanto all’approvazione del Vescovo, essa è espressione della responsabilità personale del Pastore nell’amministrazione della giustizia. Si tenga conto del fatto che il III criterio fondamentale, sopra richiamato, è così espresso: «La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo, che nell’esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare che non si indulga a qualunque lassismo»197. È opportuno ricordare che tali misure che agevolano i Vescovi nel perseguimento dell’obiettivo della trattazione in diocesi delle cause matrimoniali si aggiungono a quelle già esistenti relative alla dispensa, in casu particulari, dai titoli accademici per i ministri dei tribunali. Come noto, il can. 87 C.I.C. riserva alla Sede Apostolica la facoltà di dispensare dalle leggi processuali. In particolare, in forza del combinato-disposto del can. 1445 § 3 n. 1 C.I.C. e dell’art. 121 P.B., l’organo competente a concedere la grazia di cui trattiamo è il S.A.T., in virtù del compito di vigilare sulla retta amministrazione della giustizia che le norme richiamate gli attribuiscono. Avvertita dottrina qualifica “benevola” la prassi di dispensare dai titoli, in considerazione del fatto che, in assenza delle necessarie dispense moltissime circoscrizioni ecclesiastiche non sarebbero in grado di istituire legittimamente i loro tribunali (questa, ai sensi del can. 90 C.I.C., viene considerata dalla Segnatura giusta e ragionevole causa)198. Dal proemio del M.I.D.I. Molto documentata trattazione del tema in: G. P. MONTINI, La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in Periodica de re canonica 94 (2005), 43-117. 197 198

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4.3. I tribunali di seconda istanza Il M.I.D.I. continua a riservare al collegio di tre giudici199 la trattazione della cause in seconda istanza e ripristina l’appello al tribunale metropolitano, salvo il diritto di appellare alla Rota. L’Appello alla Sede metropolitana risponde al quinto criterio fondamentale dell’opera di riforma, innanzi richiamato. Ovviamente, il ripristino dell’appello alla Sede metropolitana non implica la necessaria e immediata applicazione di tale principio, giacché possono verificasi determinate circostanze per cui non può ricorrersi a tale Sede. Dispone, infatti, il novellato can. 1673 § 6 C.I.C.: «Dal tribunale di prima istanza si appella al tribunale metropolitano di seconda istanza, salvo il disposto dei cann. 1438-1439 e 1444». Il richiamo dei canoni appena citati indica che, oltre al diritto di appellare in Rota (can. 1444 § 1 n. 1 C.I.C.), potranno verificarsi le seguenti situazioni per cui la seconda istanza non sarà trattata innanzi al tribunale metropolitano ed in particolare: I

per le cause trattate in prima istanza avanti al Metropolita. In questo caso, si appella al tribunale che il Metropolita abbia stabilmente designato e per cui abbia ottenuto l’approvazione della Sede Apostolica200;

II

per le cause trattate in prima istanza in un tribunale interdiocesano. In tal caso si appella al tribunale interdiocesano costituito dalla Con-

Si ritiene tale disposizione non contrasti con la possibilità di cui al can. 1425 § 2 C.I.C., in forza del quale «Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici». Il ricorso al collegio di cinque giudici ha una certa ricorrenza nella prassi della Rota Romana; l’art. 19 § 3 delle Normae sopra richiamate dispone, infatti: «Secondo le circostanze, si potrà costituire un Turno di cinque o più Uditori oppure un turno videntibus omnibus [...]». 200 L’organo competente ad approvare tale designazione è il S.A.T., in forza degli artt. 121 e 124 n. 4 P.B. e 31 e 35 n. 4 della Lex Propria della Segnatura Apostolica. 199

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ferenza Episcopale, con l’approvazione della Sede Apostolica201, salvo il caso che il tribunale interdiocesano di prima istanza non fosse costituito fra diocesi suffraganee della stessa arcidiocesi (caso in cui il tribunale d’appello sarebbe quello metropolitano). Il can. 1439 § 2 C.I.C. consente, inoltre, alle Conferenze Episcopali di costituire, con la approvazione della Sede Apostolica202, uno o più tribunali di seconda istanza, anche fuori dai casi di cui nel §1. Peraltro, sia consentito sottolineare l’ovvietà per cui il ripristino dell’appello alla Sede Metropolitana è operativo solo qualora il Metropolita abbia eretto un tribunale per le cause matrimoniali o abbia conferito al tribunale già esistente la competenza a trattare le cause matrimoniali. Giova, altresì, annotare che tali disposizioni non operano nel caso in cui la causa sia trattata col processus brevior introdotto dal M.I.D.I. per cui vige una normativa su cui ci soffermeremo più avanti.

Anche in questo caso, l’organo competente a rendere l’approvazione è il S.A.T., in forza delle stesse disposizioni richiamate nella precedente nota. Si vedrà come, di recente, la C.E.I. abbia considerato tale norma abrogata, nella parte in cui riserva l’iniziativa alla Conferenza Episcopale. 202 Si veda la nota precedente. 201

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Capitolo III LA RIFORMA DEL PROCESSO ORDINARIO DI NULLITÁ MATRIMONIALE 1. LA FASE

INIZIALE DEL PROCESSO: DALLA PRESENTAZIONE DEL LIBELLO ALLA

FORMULAZIONE DEL DUBBIO

Tenteremo di tracciare sommariamente le innovazioni relative al processo ordinario, contenute negli artt. 2-4 del Libro VII, Parte III, Titolo I, Capitolo I C.I.C. e comprendente i cann. 1674-1682, tralasciando volontariamente di menzionare le norme che il M.I.D.I. ha conservato nella formulazione precedente. Immutata rimane la formulazione del can. 1674 C.I.C. relativo allo ius impugnandi e altrettanto immutato il contenuto del libello che è disciplinato dal can. 1504 C.I.C. L’art. 10 R.P. che ammette la possibilità di presentare la domanda in forma orale ogniqualvolta la parte sia impedita a presentare il libello, non è che un richiamo del can. 1503 C.I.C. che consente tale modalità nella generalità dei processi canonici. Per completezza, occorre riferire che, in tal caso, il notaio, sotto la direzione del giudice (rectius del V.G.), redigerà un atto che contenga l’esposizione fatta oralmente dalla parte e questo, letto alla parte e da questa approvato, terrà luogo del libello a tutti gli effetti di legge. Il primo cambiamento degno di menzione si rinviene nel can. 1675 C.I.C. che abbiamo già richiamato per motivare, con argomento a fortiori, la non obbligatorietà per le parti al ricorso al servizio di consulenza giuridico-pastorale. Si ricorderà come il canone in parola sollevi il giudice203 dal tentativo previo

203 Il giudice cui la disposizione allude, alla luce del successivo canone, emergerà essere il V.G.

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di riconciliazione dei coniugi cui lo onerava il previgente can. 1676 C.I.C. e gli chiede, invece, di «avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale». Nel can. 1676 C.I.C. emerge la figura del V.G.204 ed insieme, novità del M.I.D.I., l’esplicita possibilità di rigettare il libello. Non che con la precedente disciplina ciò non fosse possibile, ma, piuttosto, essa non lo disponeva esplicitamente il previgente can. 1677 C.I.C., dovendosi ricorrere alla normativa generale prescritta dal can. 1505 § 1 C.I.C. Se prima, dunque, il can. 1677 C.I.C. esordiva con la locuzione «Accolto il libello», la novella, in maniera più completa, dispone: «Ricevuto il libello, il Vicario giudiziale, se ritiene che esso goda di qualche fondamento, lo ammetta». Ancorché tale formulazione sembri riprendere soltanto una delle fattispecie riportate dal can. 1505 § 1 (ossia quella descritta al n. 4205), non sembra incongruo ritenere tuttora possibile per il V.G. la reiezione per tutte – e sole – le ipotesi descritte in suddetto canone, ossia: 1) se il giudice o il tribunale sono incompetenti; 2) se consta senza dubbio che all’attore manca la capacità legittima di stare in giudizio; 3) se non sono state osservate le disposizioni del can. 1504, nn. 1-3 (ovvero, se nel libello non v’è l’indicazione di iudex, petitum, causa petendi o se manchi della sottoscrizione della p.a.). La D.C. esplica il n. 2 circa la mancanza di legittimazione attiva, in questi termini: «[...] se la domanda è stata presentata da chi certamente non ha il diritto di impugnare il matrimonio»206 ed il n. 4, Giova ricordare come nella disciplina previgente, presentato il libello, il primo atto del V.G. fosse il decreto di composizione del tribunale (art. 118 D.C.) e che l’attività di ammissione e reiezione del libello rientrava nelle competenze del presidente del turno (can. 1505 § 1 C.I.C. e art. 119 D.C.). 205 Can. 1505 § 2 n. 4 C.I.C.: «se è sicuramente manifesto dal libello stesso che la domanda manca di qualunque fondamento, né potrà accadere che alcun fondamento emerga dal processo». 206 Art. 121 §1 n. 2 D.C. 204

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con un articolo ad hoc, il 122: «Il fondamento richiesto per l’ammissione del libello manca se il fatto su cui si basa l’impugnazione, anche se in tutto e per tutto vero, è completamente inadeguato a rendere nullo il matrimonio, oppure benché il fatto sia tale da rendere nullo il matrimonio, la falsità di quanto dichiarato è palese»207. La norma, dunque, non sembra introdurre alcunché di nuovo, ma, piuttosto, esprime in maniera più completa l’attività del giudice all’atto dell’ammissione o reiezione del libello208. Continua il can. 1676 § 1 disponendo che, ove ammesso, il libello sia notificato, con decreto di ammissione apposto in calce, al D.V. e alla p.c. La notifica alla p.c. del libello (ma non del decreto) è omessa quando esso sia sottoscritto da entrambe le parti. Questa disposizione relativa al libello congiunto, è, come già si è avuto modo di vedere, indice del favor riservato alla collaborazione in causa dei due coniugi. Aver disposto in questa sede la notifica al D.V. significa che questi verrà nominato contestualmente all’ammissione del libello, nella prassi, dunque, il decreto di ammissione del libello e citazione in giudizio della p.c. (se il libello non è congiunto) conterrà la nomina del D.V. Il decreto con cui si stabilirà la composizione del collegio (o il deferimento al giudice unico) sarà, come vedremo, successivo.

Per una trattazione specifica relativa ai motivi di reiezione del libello, si veda R. CAMI motivi di reiezione del libello: prassi dei tribunali ecclesiastici regionali italiani e giurisprudenza della Rota romana, Roma 2008. Ivi si evidenzia come, nel ventennio preso in esame dall’Autore (1983-2004), solo trentasei reiezioni si sono registrate nei Tribunali Regionali e di queste, dodici ai sensi del can. 1505 § 2 n. 4 C.I.C. Nello stesso periodo, la Rota Romana ha rigettato appena quarantuno libelli. Il principio di diritto consolidato è «in dubio libellum admittendum est, ne iustitia actoris denegetur» (Coram Nehaus, decretum diei 26 giugno 1988, in Rotae Romanae Tribunal Decreta, VI, 184). 208 Contro il decreto di rigetto del libello, il can. 1505 § 4 C.I.C. riconosce diritto di interporre ricorso corredato di motivazioni, entro dieci giorni o al tribunale d’appello o al collegio se il libello fu respinto dal presidente; la questione poi della reiezione deve essere definita con la massima celerità (expeditissime). Col M.I.D.I., invece, non essendo ancora costituito il collegio, è dubbia l’autorità innanzi alla quale presentare ricorso. 207

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Il termine di quindici giorni dalla notificazione alla p.c. è rimasto invariato, solo che ora viene specificato che tale termine è funzionale a «esprimere la sua posizione riguardo alla domanda» e non semplicemente a chiedere l’udienza per la contestazione della lite209, come si evinceva dal previgente can. 1677 § 2 C.I.C. La generica formulazione «esprimere la sua posizione riguardo alla domanda» è volta ad indicare che, in questa fase, il V.G. non solo deve determinare la formula del dubbio, ma deve anche valutare se la causa debba trattarsi col processo ordinario o con quello più breve. In questo senso, la posizione che può esprimere la p.c. potrebbe essere adesiva alla domanda e, dunque, potrebbe integrare un’eventuale richiesta della p.a. per il brevior210, o spingere il V.G. a proporre alle parti il processus brevior211. Di contro, il D.V., già nominato col decreto di ammissione, potrà esprimere il suo parere circa la sussistenza o l’insussistenza delle condizioni di cui al can. 1683 C.I.C.212. A questo punto, decorsi i quindici giorni, ove la p.c. non abbia risposto, il V.G. potrà ritenere di ammonirla nuovamente. Trascorsi tali termini, dopo che il V.G. avrà sul punto udito il D.V. 213, due sono le vie che si aprono: quella del Di «udienza per la concordanza del dubbio» parlava, invece l’art. 135 § 1 D.C. Si potrebbe dare tale circostanza qualora nel libello non sussistesse l’univoca richiesta di procedere col precessus brevior, ma vi fosse riportata una formulazione simile a: «qualora il V.G. ritenga sussistenti i requisiti, si proceda ai sensi dell’art. 5 Libro VII, Parte III, Titolo I, Capitolo I C.I.C.». 211 Dispone, infatti, l’art. 15 R.P.: «Se è stato presentato il libello per introdurre un processo ordinario, ma il Vicario giudiziale ritiene che la causa possa essere trattata con il processo più breve, egli, nel notificare il libello a norma del can. 1676 § 1, inviti la parte che non lo abbia sottoscritto a comunicare al tribunale se intenda associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo». 212 Si veda, in tal senso, A. GIRAUDO, La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità: processo ordinario o processo più breve, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), La riforma, cit., 53. 213 Occorre rilevare che, nelle prime traduzioni ufficiali in lingua italiana del nuovo can. 1676 §2 C.I.C., veniva omesso l’inciso presente nella versione latina «audito vinculi defensore». Ciò sembra doversi attribuire ad un mero errore compilativo. 209 210

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brevior, per cui – come vedremo – egli procederà a norma del can. 1685 C.I.C. e quella del procedimento ordinario. In questo secondo caso, con unico decreto il V.G. determinerà la formula del dubbio e costituirà il collegio, oppure nominerà il giudice unico con i due assessori. Si ricorderà come, in dottrina, alcune delle proposte per lo snellimento dei processi vertessero proprio sulla formulazione del dubbio214. Ivi si evidenziava come la procedura della determinazione ex officio del dubbio fosse da considerare la regola, ma come sussistessero alcuni casi in cui il giudice fosse «tenuto a convocare le parti e ad indire una sessione formale per la litis contestatio, che sarà stabilita in formula di dubbio»215. Di tale sessione per la contestazione della lite non v’è menzione nella nuova formulazione; sarà la prima prassi giudiziaria a determinare se, in mancanza di riferimento nel C.I.C. riformato, essa debba ritenersi assolutamente tramontata o, piuttosto, ancora consentita. È, tuttavia, indubitabile la persistente vigenza del can. 1513 § 2 C.I.C. secondo cui «nelle cause più difficili le parti devono essere convocate dal giudice per concordare il dubbio o i dubbi, a cui si dovrà rispondere nella sentenza». Circa i rimedi contro il decreto con cui il V.G. stabilisce la formula del dubbio, bisogna aver presente che ai sensi del combinato disposto del can. 1513 § 3 C.I.C. e 135 § 4 D.C. era possibile ricorrere al collegio entro dieci giorni per la sua modifica che avrebbe risposto con decreto expeditissime. Parte della dottrina ritiene che non sia più possibile ricorrere al collegio – che viene costituito col medesimo decreto del V.G. – ma che la competenza in tal senso spetterebbe sia al V.G., che al Vescovo, che, ancora, al preside del Collegio216. Si tratta, però, di mere ipotesi, in assenza di disposizioni di legge, o interpretazioni autentiche. G. P. MONTINI, La formulazione, cit. M. J. ARROBA CONDE, Diritto processuale canonico, Roma 20126, 381. 216 A. W. BUNGE, Presentación, cit., 16. 214 215

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2. LA FASE ISTRUTTORIA

Quanto all’istruttoria, la formulazione del nuovo can. 1677 C.I.C., circa i diritti delle parti in giudizio, è identica a quella del previgente can. 1678 C.I.C. Rilevante modifica attiene, invece, la valutazione della confessione giudiziale e delle dichiarazioni delle parti. La precedente disciplina prevedeva al can. 1679 C.I.C., con riguardo alle dichiarazioni delle parti, che esse potessero essere liberamente valutate dal giudice allorquando non avesse da altra fonte pienezza di prove, servendosi, ove possibile, di testi sulla credibilità delle parti stesse, oltre ad altri indizi ed amminicoli. In tal modo si dava attuazione in re matrimoniali al can. 1536 § 2 C.I.C. che dispone che nelle cause che riguardano il bene pubblico la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni possono aver forza probante, da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa, ma non si può attribuire loro forza di prova piena se non si aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo. Quanto alla confessione giudiziale l’art. 179 § 2 D.C. la definiva in questi termini: «[...] dichiarazione con cui una parte, oralmente o per iscritto, afferma davanti al giudice competente, sia di sua spontanea volontà che a domanda del giudice, un fatto suo proprio contrario alla validità del matrimonio». Quindi, la normativa precedente riteneva potersi ricorrere alla valutazione della confessione giudiziale (contra declarantem) o altra dichiarazione (anche in favorem declarantis) della parte solo quando sussistessero testes de ipsarum partium credibilitate e ulteriori indizi ed amminicoli e che in ogni caso non poteva fornire piena prova se non alla presenza di altri elementi atti ad avvalorarla. Parte della dottrina riteneva che non si dovesse troppo enfatizzare il fatto che tali mezzi di prova non fossero da soli suf86


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ficienti a formare prova piena, in quanto tale insufficienza è tipica di qualsiasi mezzo di prova217. Il M.I.D.I. ha “capovolto” la formulazione della disposizione relativa al valore delle confessioni giudiziali e delle dichiarazioni delle parti, affermando che, ove «sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino»218. In dottrina è stato affermato che «il nuovo canone, più che una novità sostanziale, introduce un cambiamento di prospettiva che conferma ed avvalora le posizioni più aperte già assunte dalla precedente dottrina»219. Il can. 1678 § 2 C.I.C. afferma, poi, che «la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede, se si tratta di un teste qualificato che deponga su cose fatte d’ufficio, o le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono». M. J. ARROBA CONDE; Diritto processuale, cit., 431-450. Lo stesso Autore, più ampiamente: ID., Le dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità matrimoniale, in J. E. VILLA AVILA – C. GNAZI (curr.), Matrimonium et Ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante, Città del Vaticano 2006, 219-255. 218 Can. 1678 § 1 C.I.C. 219 P. MONETA, La dinamica processuale nel M.P. “Mitis Iudex”, in Ius Ecclesiae 28 (2016) 1, 53. Dello stesso avviso chi afferma che «tale diversità è meno radicale di quanto potrebbe sembrare poiché entrambi gli impianti normativi, nella pur loro evidente dissomiglianza testuale, richiedono condizioni applicative analoghe» (J. LLOBELL, Alcune questioni, cit., 29). In tal senso, il prof. Ortiz proponeva, prima della vigenza del M.I.D.I., che il combinato disposto dei cann. 1526 § 2 e 1679 del C.I.C. e dell’art. 180 D.C. potesse interpretarsi nel senso che il giudice riceve e valuta le dichiarazioni delle parti nell’insieme delle prove e che la prova piena, la certezza morale sufficiente, sarà costituita dall’insieme dei mezzi di prova comprese le dichiarazioni delle parti. Se l’istruttoria fosse scarsa, il giudice potrebbe fondare la sua certezza morale sulla dichiarazione anche di una sola delle parti, purché questa sia corroborata da altri elementi probatori (anzitutto indizi, amminicoli e testi de credibilitate). Il fatto di poter raggiungere la certezza morale sulla base delle sole dichiarazioni, non corroborate da alcun ulteriore elemento è possibilità «assolutamente rara ed eccezionale, quasi un esercizio di “accademia scolastica”». Cfr. M. A. ORTIZ, La forza probatoria delle dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità del matrimonio, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (curr.), Verità del consenso, cit., 418-420 e ID., La valutazione delle dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità del matrimonio, in Ephemerides Iuris Canonici 56 (2016) 2, 449-488. 217

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Anche stavolta la disposizione è speculare alla disciplina previgente, laddove la D.C. all’art 202, riprendendo letteralmente il can. 1573 C.I.C., disponeva: «La deposizione di un solo teste non può fare fede piena, a meno che non si tratti di un teste qualificato che deponga su cose fatte d’ufficio, o le circostanze di cose o di persone suggeriscano altro». Il principio testis unus, testis nullus era, dunque, assoluto già nella normativa precendente soggiacendo a due limitazioni: quella del teste qualificato che depone su fatti d’ufficio e la sussistenza di cose o persone che suggeriscano altro. In tal senso, la giurisprudenza rotale ha indicato che la deposizione dell’unico teste può fare piena fede quando: 1) questo appaia persona degnissima; 2) se non v’è modo di acquisire altre testimonianze dirette; 3) se le sue affermazioni sono coerenti con quelle delle parti e dei terzi che abbiano avuto notizia, almeno indiretta, dei fatti; 4) se il contenuto della deposizione è avvalorato da eventi pacifici che presentano un certo valore probatorio220. Il can. 1678 § 3 C.I.C. lascia immutato il disposto del previgente can. 1680 C.I.C. (art. 203 § 1 D.C.) che richiedeva al giudice di ricorrere all’opera di uno o più periti nelle cause per impotenza, o difetto di consenso causato da infermità mentale, per le incapacità di cui nel can. 1095, a meno che, dalle circostanze, ciò non risultasse palesemente inutile. Unica modifica che si è apportata al disposto concerne l’inserimento della locuzione “anomalia di natura psichica” a seguire “infermità mentale”, come a significare che si prescrive di avvalersi dei periti anche allorquando l’anomalia non assurga al livello di infermità221. F. J. RAMOS – P. SKONIECZNY, Diritto processuale canonico, II/1, Roma 20143, 419. 221 Secondo alcune classificazioni mediche, oltre alle malattie psichiatriche vere e proprie, sussistono altre anomalie variamente qualificate: reazioni di disadattamento; situazioni defettuali; malattie psicosomatiche; episodi acuti o accidenti; disturbi a carico degli istinti; disturbi della personalità. Cfr. F. POTERZIO, Diagnosi psichiatrica dell’incapacità consensuale. 220

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3. IL PASSAGGIO AL PROCEDIMENTO SUPER RATO Il can. 1678 § 4 C.I.C. tratta del passaggio alla via amministrativa, nel caso in cui emerga probabile l’inconsumazione. La novella dispone che il giudice sospenda la causa «sentite le parti» e non «col consenso delle parti», come disponeva il previgente can. 1681 C.I.C. La modifica è rilevante, nella misura in cui, vigente la normativa precedente, l’esplicita opposizione di uno dei coniugi avrebbe impedito il transito alla via amministrativa. Le previsioni adesso superate avevano un riferimento alla teoria generale per cui quod nullum est nullum producit effectum e, dunque, se il matrimonio è nullo – in via di principio – non potrebbe sciogliersi, semplicemente perché non est222. Anche le Norme sul matrimonio rato e non consumato sembrano porsi in tale linea interpretativa, laddove all’art. 3 dispongono: «Se dalla domanda di dispensa sul rato e non consumato emergesse anche un dubScuole psichiatriche e antropologia sottostante, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (curr.), Verità del consenso, cit., 185-188. Di anomalia, in subiecta materia, parlava già l’art. 208 D.C. e il can. 1095 n. 3 C.I.C. di “cause di natura psichica”. In dottrina vi era già chi proponeva di dare maggior rilievo al concetto di “anomalia psichica”, addirittura proponendo la riforma del can. 1095 C.I.C., modificandone la frase iniziale in «Sono incapaci di contrarre matrimonio coloro che, per una grave anomalia psichica...» (H. FRANCESCHI, Problemi interpretativi del can. 1095 e prospettive “de iure condendo”, in http://es.pusc.it/sites/default/files/can/cagg13/doc/130919_Franceschi.pdf (24 agosto 2016), 62). Altri scriveva testualmente: «Il testo della D.C. chiarisce che il termine “mentis morbum” del can. 1680 non si riferisce soltanto alle “malattie mentali” in senso stretto, ma include pure le eventuali “anomalie psichiche” del can. 1095» (P. GEFAELL, Elaborazione e valutazione della perizia psichiatrica, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (curr.), Verità del consenso, cit., 243). In tal senso, dunque, si è voluto codificare, almeno nella normativa codicistica attinente al processo, quanto era già pacifico nella prassi forense. Si vedano anche F. POTERZIO, Diagnosi psichiatrica, cit., 157-190 e P. BIANCHI, Disturbi di personalità e capacità matrimoniale, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (curr.), Verità del consenso, cit., 191-220. 222 Di natura sussidiaria dello scioglimento nei confronti della nullità del matrimonio parla J. LLOBELL, Il m.p. “Quaerit semper” sulla dispensa dal matrimonio non consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione, in http://www.statoechiese.it/images/stories/2012.7/llobell_bis_il_m.p.n.v.x.pdf (24 agosto 2016). 89


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bio prudente circa la validità del matrimonio, allora sarà compito del vescovo consigliare ai coniugi ad adire il tribunale, se l’altra parte vuole promuovere azione di nullità del matrimonio, oppure decidere che si istituisca il processo per inconsumazione, purché consti del suo fondamento»223. Viene mantenuto, dunque, in una certa misura il principio dispositivo della mutazione di rito, non fosse altro che per la circostanza che deve, comunque, sussistere la supplica di una delle parti, ma non il necessario consenso dell’altra che era prescritto nel previgente can. 1681 C.I.C. In tal senso, nel Sussidio della Rota si legge che il passaggio al procedimento super rato è stato semplificato, in quanto «se nell’istruttoria della causa sorge il dubbio assai probabile sulla non consumazione del matrimonio, sarà sufficiente sentire le parti per sospendere la causa di nullità, completare l’istruttoria in vista della dispensa super rato, e trasmettere gli atti alla Sede Apostolica, con la domanda di dispensa di una o di entrambe le parti, e con il voto del tribunale e del Vescovo»224. 4. ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA E MEZZI DI GRAVAME Quanto al can. 1679 C.I.C. riformato, che dispone l’esecutività della sentenza che per la prima volta abbia dichiarato la nullità del matrimonio, elapsis terminis, non riteniamo doverci soffermare oltre, né sulla persistenza del diritto ad impugnare la sentenza da parte di chi ne abbia interesse innanzi al tribunale territorialmente competente per il secondo grado di giudizio, nonché alla Rota romana225. Nemmeno ci soffermeremo sulla previsione nuovo can. 1680 § 1 CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Lettera circolare sul matrimonio rato e non consumato (20 dicembre 1986), in Communicationes 20 (1988), 79-84. 224 TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio, cit., 27. 225 Sul sistema delle impugnazioni e dell’esecuzione della riforma, dopo la riforma, si vedano: G. P. MONTINI, Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni, in REDAZIONE DI 223

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C.I.C. relativa alla permanenza, nella disciplina riformata, del diritto di interporre la querela nullitatis226, infatti immutati ne risultano i presupposti e gli esiti. Ci sembra, invece, opportuno trattare della nozione di appellatio mere dilatoria che compare al § 2 del can. 1680 C.I.C. Ivi si legge che il tribunale d’appello, ricevuti gli atti, costituito il collegio dei giudici, nominato il D.V. e ammonite le parti a presentare osservazioni, «se l’appello risulta manifestamente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di prima istanza». Tale fase è stata definita «giudizio preliminare di ammissibilità dell’appello»227 e, in effetti, tale definizione ben si confà all’incipit del paragrafo successivo: «Se l’appello è stato ammesso». Il decreto confirmatorio, dunque, in questa fase non è un rigetto del merito dell’appello perché infondato, né si può leggere come una disposizione speculare a quella presente nel previgente can. 1682 § 2 C.I.C.228. QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), La riforma, cit., 107-125 e J. LLOBELL, Questioni circa l’appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale (con brevi considerazioni sul “Tavolo di lavoro” per l’Italia), in Ephemerides Iuris Canonici, 56 (2016) 2, 405-448. 226 Sulla querela nullitatis, si veda: J. M. ARROBA CONDE, Diritto processuale, cit., 545557; J. LLOBELL, I processi, cit., 257-259. 227 P. MONETA, La dinamica, cit., 45. L’Autore, componente della Commissione che ha elaborato il testo della riforma, riferisce che tale strumento è stato introdotto in considerazione del fatto che non di rado la parte convenuta che si era opposta alla richiesta di nullità, rimasta soccombente, si determina a proporre appello non per una sua legittima aspirazione ad ottenere giustizia, ma al solo fine di rivalsa verso il coniuge, con il solo intento di rendere più laboriosa la trattazione della causa e di ritardarne quanto più possibile la conclusione. Questo “filtro di ammissibilità”, dunque, sembra essere l’attuazione normativa di quella parte del proemio del M.I.D.I. dove, in relazione alla disciplina dell’appello, Papa Francesco scrive che si abbia cura «di contenere qualunque abuso del diritto». In chiave comparatista, si può osservare che, nell’Ordinamento italiano, l’art. 348-bis c.p.c. dispone che «Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta» e, con riferimento al ricorso per Cassazione, l’art. 360-bis c.p.c.: «Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo». 228 Che come si ricorderà, codificava la disposizione introdotta da Paolo VI, col m.p. Causas matrimoniales, che consentiva la conferma in secondo grado della sentenza pro nullitate con decreto. 91


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In dottrina229 si è segnalato come l’appello, per essere definito “meramente dilatorio” debba sottostare a due condizioni: 1) che ciò che unicamente rileva del ricorso sia il carattere meramente dilatorio o ritardatario di una soluzione definitiva; 2) che tale aspetto sia evidente. Ovviamente, solo un’assoluta mancanza di fondamento dell’appello che possa apprezzarsi senza necessità di maggiori indagini potrà giustificare siffatta decisione, ma ciò non basterà, perché dovrà appurarsi la sussistenza del proposito o della finalità meramente dilatoria cui punta inequivocamente il canone; e ciò sarà da apprezzarsi in funzione di dati obbiettivi, come, ad esempio, il contesto letterale dell’istanza di appello. Montini ritiene che la clausola in parola non richieda al giudice un giudizio preliminare circa la legittimità o l’ammissibilità dell’appello né coarti l’esame dell’appello entro i limiti costituiti dai motivi addotti dall’appellante nell’atto d’appello. Essa, secondo la posizione dell’autore, avrebbe natura dichiarativa relativamente alle condizioni per la conferma, con rito abbreviato della sentenza di primo grado, nonché natura esortativa, per l’appellante, a presentare i propri e più concludenti motivi di appello rispetto alla sentenza impugnata230. Non si tratta, dunque, di un giudizio anticipato sul ricorso, pertanto il decreto in parola ha da considerarsi un rimedio eccezionale da applicarsi con criterio restrittivo, perché non venga conculcato il diritto fondamentale riconosciuto dal can. 1680 § 1 C.I.C., secondo cui il diritto di appellare integrum manet parti. Il § 2 riconosce alla parte anche il diritto di interporre querela di nullità che è quel mezzo di impugnazione con cui si denunciano i vizi invalidanti una sentenza231.

Cfr. R. RODRÍGUEZ CHACÓN, La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas, in Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado (Rivista telematica accessibile tramite password: www.iustel.com), 40 (2016), 33-34. 230 Cfr. G. P. MONTINI, «Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat» (cann. 1680 §2 e 1687 4 MIDI): alcune considerazioni, in Periodica de re canonica 105 (2016) 4, 663-699. 231 Cfr. J. M. ARROBA CONDE, Diritto processuale, cit., 545-557. 229

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Se l’appello, dunque, viene ammesso – dispone il § 3 del can. 1680 C.I.C. – si deve procedere allo stesso modo come in prima istanza, con i dovuti adattamenti. Su questo canone dovrà attendersi il formarsi della prima giurisprudenza, anche se sarebbe auspicabile un intervento interpretativo che chiarisse quali adattamenti vadano apportati. Il successivo § 4, su cui non ci soffermiamo, richiama integralmente il previgente can. 1683 C.I.C. in ordine ai nova in appello. Il riformato can. 1682 § 1 C.I.C. è una riscrittura del previgente can. 1684 C.I.C., alla luce del nuovo can. 1679 C.I.C., in relazione alla possibilità per le parti che hanno sentito pronunciare una sentenza pro nullitate di contrarre nuove nozze. Se infatti, nella pregressa normativa si parlava di «sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio per la prima volta confermata in grado di appello con un decreto o con una seconda sentenza», adesso si parla di «sentenza divenuta esecutiva» che, in forza del can. 1679 C.I.C. può essere già la «sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633»232. Rimane, infine, imprescritta la possibilità di apporre il vetitum, sebbene, come già nella previgente disciplina, il Codice soltanto accenna a tale facoltà, cui l’art. 251 D.C. aveva dato una certa sistematicità. Il § 2 del nuovo can. 1682 C.I.C. ripropone inalterata la formulazione del precedente can. 1685 C.I.C. relativo alla notificazione e all’annotazione della sentenza. A tal proposito, occorre rilevare che l’art. 13 R.P. sancisce che qualora una parte avesse «dichiarato di rifiutare di ricevere qualsiasi informazione relativa alla causa, si ritiene che abbia rinunciato ad ottenere la copia della sentenza». In tal caso la norma consente che le si notifichi «il solo dispositivo della sentenza 232 Ma anche la sentenza o il decreto che in secondo grado confermino la sentenza affermativa di primo grado appellata o la sentenza che in secondo grado abbia riformato la negativa di primo e non è stata impugnata nei termini o, ancora, una sentenza che, in terzo grado, riformi la negativa di secondo (che a sua volta riformava l’affermativa di primo).

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Capitolo IV IL PROCESSO PIÙ BREVE DAVANTI AL VESCOVO 1. IL VESCOVO-GIUDICE

Fra tutte le innovazioni apportate dal M.I.D.I., quelle che hanno riscontrato il maggiore interesse della dottrina sono le disposizioni relative al processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo233: «[...] l’unanime dottrina considera che il nuovo processus brevior davanti al Vescovo diocesano ex can. 1683 233 Senza alcuna pretesa di completezza, indichiamo alcuni testi di cui ci siamo avvalsi nello studio del processus brevior. Fra questi la monografia M. DEL POZZO, Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, Roma 2016 e gli studi in lingua italiana: P. BIANCHI, Lo svolgimento del processo breve: fase istruttoria e discussione della causa, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), La riforma, cit., 67-90; A. GIRAUDO, La scelta della modalità, cit., 47-65; G. P. MONTINI, L’accordo dei coniugi quale presupposto del processus matrimonialis brevior intervento nel Convegno La riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio (Pontificia Università Gregoriana, 15 dicembre 2015), in Periodica de re canonica 105 (2016) 1, 395-415; E. NAPOLITANO, Il processus brevior nella Lettera Apostolica motu proprio datae Mitis Iudex Dominus, in Monitor Ecclesiasticus 130 (2015) 2, 549-566; L. SABBARESE – R. SANTORO, Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari, Bologna 2016; in lingua spagnola: M. ALENDA SALINAS, ¿Nuevas causas de nulidad matrimonial canónica? El sentido del art. 14 §1 de las Reglas de procedimiento contenidas en la Carta apostólica Mitis Iudex Dominus Iesus, in Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado (Rivista telematica accessibile tramite password: www.iustel.com) 40 (2016); M. D. CEBRIÁ GARCÍA, Las circunstancias y hechos orientativos de la nulidad clara del art. 14 del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, para abrir el proceso breve ante el Obispo, in Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado (Rivista telematica accessibile tramite password: www.iustel.com) 40 (2016); J. FERRER ORTIZ, Valoración de las circunstancias que pueden dar lugar al proceso abreviado, in Ius Canonicum 56 (2016) 1, 157-192; C. M. MORÁN BUSTOS, El proceso «brevior», cit.; G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, El proceso “brevior”: exigencias y estructura, in Ius Canonicum 56 (2016) 1, 135-155; C. PEÑA GARCÍA, El nuevo proceso “breviore coram episcopo” para la declaración de la nulidad matrimonial, in Monitor Ecclesiasticus 130 (2015) 2, 567-593; in lingua inglese: W. L. DANIEL, The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of “Manifest Nullity” of Marriage, in The Jurist 75 (2015) 2, 539591. Tutti i testi richiamati riguardano, specificamente, soltanto questa forma di processo, fermo restando che in quasi tutti gli altri studi sul M.I.D.I. la tematica è oggetto di esame.

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C.I.C., insieme all’abrogazione dell’obbligo della doppia sentenza conforme, costituiscono le principali innovazioni della nuova legislazione sulle cause di nullità del matrimonio»234. Si tenterà di fornire una ricostruzione della disciplina relativa al nuovo modello processuale, accennando al dibattito in corso fra canonisti. Si è visto quanto la figura del Vescovo sia rilevante nella riforma di Papa Francesco, tanto che in dottrina è stato affermato: «Il nucleo dell’intera riforma processuale di Papa Francesco è il recupero della centralità e pregnanza della funzione giudiziaria del Vescovo»235. La questione è particolarmente rilevante nel processus brevior, tanto che la stessa rubrica dell’art. 5, Libro VII, Parte III, Titolo I, Capitolo I C.I.C. reca la denominazione «Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo», proprio a sottolineare che, assieme alla maggior brevità della procedura, la caratterizzazione di tale istituto è determinata dalla preminenza della figura del Vescovo-giudice. Tale principio, come abbiamo già avuto modo di accennare, è enunciato dal quarto dei criteri che hanno guidato l’opera di riforma e lì il Legislatore fornisce la motivazione della riserva al Vescovo di tali cause, ossia contrastare il rischio che un giudizio abbreviato possa negativamente incidere sul cardine dell’indissolubilità del matrimonio. Si legge, in tal senso, nel proemio: «[...] per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell’unità cattolica nella fede e nella disciplina». Sia dall’enunciazione di tale criterio che dal tenore letterale della normativa236, pare evidente l’indelegabilità237 del munus iudicandi del Vescovo diocesano in questo J. LLOBELL, El ejercicio personal, cit., 20. M. DEL POZZO, Il processo matrimoniale più breve, cit., 57. Corsivi nell’originale. 236 Il riferimento al “Vescovo” ricorre sei volte nei quattro canoni che compongono l’articolo e tre volte nelle corrispondenti R.P. 237 In tal senso, nel Sussidio preparato dalla Rota si legge: «È il Vescovo diocesano che 234 235

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tipo di processo, in virtù della sua derivazione dal pastoris munus in forza del quale, «i Vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate, come vicari e delegati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà»238. La questione, tuttavia, induce a riflettere con riferimento alle circoscrizioni territoriali che hanno a capo un soggetto che non abbia ricevuto l’Ordinazione episcopale. In altri termini, bisogna comprendere se la competenza è da declinare ratione muneris o ratione sacramenti239. È il caso della prelatura territoriale, dell’abbazia territoriale, del vicariato apostolico, della prefettura apostolica, dell’amministrazione apostolica eretta stabilmente, per le quali il can. 381 § 2 C.I.C. dispone che chi le presiede è equiparato al Vescovo dioce-

deve pronunziare la sentenza e tale competenza esclusiva non può essere delegata a un Tribunale diocesano o interdiocesano e ciò per le seguenti ragioni: a) per una ragione di ordine teologico-giuridico sottesa alla riforma (che vuole proprio il Vescovo farsi personalmente segno della vicinanza della giustizia ecclesiastica ai fedeli e garante contro possibili abusi); b) per una ragione di ordine sistematico, perché il vaglio dell’eventuale appello sarà rimesso comunque al Metropolita o al Decano della Rota Romana, e ciò non sarebbe possibile se la sentenza venisse emessa da un tribunale collegiale». TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio, cit., 40. 238 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium 27. 239 La questione si inserisce nell’ambito della distinzione tra munus ed esercizio della potestas. Questa distinzione nell’ufficio episcopale è posta in luce dal can. 375 § 2 C.I.C. che dispone: «Con la stessa consacrazione episcopale i Vescovi ricevono, con l’ufficio di santificare, anche gli uffici di insegnare e governare, i quali tuttavia, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col Capo e con le membra del Collegio». Dalla duplicità della trasmissione del potestà (iure ordinationis quello sacramentale, iure missionis canonicae quello giuridico), deriva la distinzione fra munus e potestas. In tal senso, la Nota Explicativa Praevia a Lumen Gentium, si esprime in questi termini: «Nella consacrazione è data una “ontologica” partecipazione ai “sacri uffici”, come indubbiamente consta dalla tradizione, anche liturgica. Volutamente è usata la parola “uffici” (munerum), e non “potestà” (potestatum), perché quest’ultima voce potrebbe essere intesa di potestà esercitabile di fatto (ad actum expedita). Ma perché si abbia tale potestà esercitabile di fatto, deve intervenire la “determinazione” canonica o “giuridica” (iuridica determinatio) da parte dell’autorità gerarchica». Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Nota explicativa praevia alla Cost. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), in E. LORA – B. TESTACCI (curr.), Il Concilio Vaticano II, Edizione del Cinquantesimo, Bologna 2012, 449-450. Si veda, altresì, D. CENALMOR – J. MIRAS, Il Diritto della Chiesa, Roma 2005, 201-207; 249-264; 265-267. 97


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sano. In dottrina è stato ritenuto che «il processus brevior non spetta al Vescovo in quanto tale, ma all’ufficio capitale, quale autorità locale preposta ai fedeli affidati»240. Sembra, invece, fuor di dubbio l’impossibilità di riconoscere la potestas iudicandi in tali cause al “semplice” Ordinario di cui al can. 134 C.I.C., in quanto essa, per tali cause, risulta «personale e intrasmissibile»241. Tale divieto si estende anche al Vescovo ausiliare, al Vescovo coadiutore (salvo che la nomina non disponga diversamente242) e al Vescovo emerito. La circostanza che il Vescovo diocesano, cui fa riferimento il can. 1683 C.I.C., sia colui cui è affidato l’ufficio capitale, ossia il Pastore proprio del christifidelis243, segno della vicinanza della giustizia ecclesiastica ai fedeli e garante contro possibili abusi, la conferma l’art. 19 R.P. che dispone: «Se la causa viene istruita presso un tribunale interdiocesano, il Vescovo che deve pronunziare la sentenza è quello del luogo in base al quale si stabilisce la competenza a mente del can. 1672. Se poi siano più di uno, si osservi per quanto possibile il principio della prossimità tra le parti e il giudice». 2. PROCESSUS BREVIOR E PROCESSO CONTENZIOSO ORALE È stato affermato in dottrina244 che il processus brevior coram Episcopo si ispira con evidenza al processo contenzioso orale (cann. 1656-1670 C.I.C.), 240 M. DEL POZZO, Il processo matrimoniale più breve, cit., 61. Argomenta, inoltre, l’Autore: «La limitazione del processus brevior ratione sacramenti darebbe luogo a una sorta di indebito dimezzamento o livellamento di potestà giudiziaria del “giudice naturale”, oltretutto in zone presumibilmente disagiate e sprovviste di strumenti». Secondo tale principio, l’Autore riconosce la competenza anche agli Ordinari militari, ad eventuali altri Ordinari o Esarchi di strutture personali e agli Ordinari personali previsti dalla cost. ap. Anglicanorum Coetibus. 241 M. DEL POZZO, Il processo matrimoniale più breve, cit., 66. 242 Cfr. can. 403 § C.I.C. 243 Si veda in tal senso supra n. 11. 244 J. LLOBELL, El ejercicio personal, cit., 20.

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sebbene il ricorso a quest’ultimo qua talis comporterebbe la nullità della sentenza (rectius: degli atti giudiziari)245. Il processo contenzioso orale ha, come caratteristica del suo svolgimento, proprio l’oralità. In questo procedimento la forma scritta è ridotta al minimo, così come molti termini e solennità: il suo fulcro è l’udienza. Esso è applicabile in tutti i casi non esclusi dal diritto, è diretto da un giudice unico assistito da due assessori o consulenti246. Che tale sia stato il modello ispiratore è stato confermato anche da un componente la Commissione di riforma247, il quale ha affermato che il processo breve è stato modellato sul processo contenzioso orale, ma mentre il processo contenzioso orale prevede la raccolta delle prove in un’unica udienza e immediatamente dopo la discussione orale della causa e la decisione, qui chi decide è il Vescovo. È stato rivelato che, durante i lavori della Commissione, fu proposto l’utilizzo del processo contenzioso orale anche per il processo matrimoniale, in cui, una volta raccolte le prove, si invitassero gli avvocati a formulare le loro osservazioni, altrettanto si chiedesse al D.V. e il giudice si ritirasse per la decisione. Poi, avendo deciso che in queste cause la potestà giurisdicente venisse riservata al Vescovo, si superò l’ipotesi del modellamento sul processo contenzioso orale e, dunque, colui che guida l’istruttoria nel processo breve non è più il giudice, ma è un istruttore, perché giudice è lo stesso Vescovo diocesano. Prescrive il nuovo can. 1691 § 2 C.I.C.: «Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio non possono essere trattate con il processo contenzioso orale di cui nei cann. 1656-1670». 246 Cfr. M. J. ARROBA CONDE, Diritto processuale, cit., 602-608. 247 Tali circostanze sono state rese note dal prof. Moneta, durante il Seminario di studio avente ad oggetto «La riforma operata dal m.p. “Mitis Iudex”» organizzato dalla Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo alla Università LUMSA di Roma il 30 novembre 2015. La videoregistrazione è disponibile in https://www.youtube.com/watch?v =b9QDU8s NL4I (26 agosto 2016). Nel testo scritto, le “indiscrezioni” relative ai lavori della Commissione sopra richiamate, non sono riportate. Cfr. P. MONETA, La dinamica, cit. 245

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3. CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ Il nuovo can. 1683 C.I.C. impone due condizioni per l’accesso al processus brevior, una di natura soggettiva, l’altra di natura oggettiva. La prima sussiste nel necessario litisconsorzio attivo dei coniugi, la seconda nella ricorrenza di circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità. 3.1. Requisiti soggettivi Quanto al litisconsorzio attivo, occorre osservare che il can. 1683 n. 1 C.I.C. dispone: «[...] la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell’altro». Quindi, sono due le possibilità perché la prescrizione possa ritenersi rispettata: 1) che il libello sia sottoscritto da entrambi i coniugi; 2) che sia manifestata l’adesione dalla p.c. al libello presentato dalla p.a. Se la prima opzione sembra non destare particolari dubbi interpretativi, una riflessione più accurata merita la seconda. Riprendiamo, anzitutto, l’accenno sopra riportato in ordine all’art. 15 R.P. che descrive il caso in cui, introdotto il libello per un processo ordinario, il V.G. ritenga sussistenti i requisiti (oggettivi, ma non soggettivi) perché il processo si celebri ai sensi dell’art. 5, Libro VII, Parte III, Titolo I, Capitolo I C.I.C. In tal caso, il V.G., notificando il libello alla p.c., la inviterà a comunicare se intende associarsi alla domanda attorea, integrando così, dal punto di vista soggettivo, le condizioni di procedibilità per il processus brevior248. 248 Dispone, infatti, l’art. 15 R.P.: «Se è stato presentato il libello per introdurre un processo ordinario, ma il Vicario giudiziale ritiene che la causa possa essere trattata con il processo più

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Da questo punto di vista, sembra decisivo comprendere cosa abbia da intendersi per “consenso”, ossia su cosa debba vertere tale consenso: sulla richiesta di processus brevior (rectius, sul modus procedendi)? Sulla richiesta di nullità genericamente intesa o anche sui singoli capi? E se sui singoli capi, anche sulle motivazioni recate a supporto dei singoli capi? Tale consenso dovrà essere soltanto iniziale, oppure dovrà permanere per tutta la durata del processo? Le questioni sono molte e il M.I.D.I. non le affronta ex professo, né al momento si è formata una giurisprudenza in tal senso. Quanto all’opinio doctorum, pare doversi propendere per un “litisconsorzio processuale necessario proprio”249, implicante totale condivisione di petitum e causa petendi250. Llobell ritiene che «non sia possibile nel processus brevior una “conformità equivalente” fra due libelli di domanda con nomina iuris diversi»251, in parte analoga sembra la posizione di Morán Bustos: «[...] l’accordo dei coniugi dovrebbe riguardare tutti e ogni singolo capo di nullità, poiché, in caso contrario, è difficile che il processo possa svolgersi secondo i criteri della celerità, giacché ognuno potrà proporre le proprie prove, le proprie eccezioni, allegazioni... Nel caso in cui l’accordo sussista ma su capi diversi, si dovrà verificare la loro reciproca compatibilità, altrimenti non potrebbe essere sostenuta l’evidente nullità di tutti i capi insieme: non possono essere di evidente e manifesta nullità due capi che fra loro siano incompatibili»252. breve, egli, nel notificare il libello a norma del can. 1676 § 1, inviti la parte che non lo abbia sottoscritto a comunicare al tribunale se intenda associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo». 249 Siamo nel caso che nell’Ordinamento italiano viene definito “cumulo soggettivo” (regolato dall’art. 33 c.p.c.) e che sorge da una “connessione oggettiva” (di cui all’art. 105 c.p.c.). 250 Montini sostiene, invece, che l’accordo verta soltanto sulla modalità processuale prescelta, ossia, il brevior. G. P. MONTINI, L’accordo dei coniugi cit., 395-451. 251 J. LLOBELL, Alcune questioni, cit., 28. L’opinione è sposata da Sabbarese in L. SABBARESE – R. SANTORO, Il processo matrimoniale più breve cit., 9. 252 Fra gli esempi di capi incompatibili, l’Autore, citando abbondante giurisprudenza, ri101


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Una questione relativa al consenso richiesto per il processus brevior si è posta in relazione alla disposizione di cui all’art. 11 § 2 R.P. che dispone: «Si reputa che non si oppone alla domanda la parte convenuta che si rimette alla giustizia del tribunale o, ritualmente citata una seconda volta, non dà alcuna risposta». Ci si è chiesti se, alla luce della locuzione “petitioni non refragari”, possa ritenersi sufficiente, per integrare l’adesione richiesta dal can. 1683 C.I.C., la “non opposizione” declinata nelle due possibilità di “remissione alla giustizia del tribunale” e “mancata risposta”. All’indomani della pubblicazione del M.I.D.I., il prof. Moneta evidenziava la differenza sussistente fra “non opporsi” alla domanda e “consentire”: «Il consenso presuppone un’adesione positiva ed esplicita, la non opposizione un’adesione passiva ed implicita. Il consenso dà la sicurezza che la parte convenuta è d’accordo sulla richiesta di nullità avanzata dall’attore e che terrà quindi un atteggiamento collaborativo. La non opposizione può indurre ad un atteggiamento meno convinto e meno disponibile ad accettare tale richiesta e, in particolare, a consentire alla trattazione secondo il processo breve»253.

porta il grave difetto di discrezione di giudizio e la simulazione (totale o parziale), l’incapacitas assumendi e la simulazione, il grave difetto di discrezione di giudizio e il timore, la simulazione totale e il timore. C. M. MORÁN BUSTOS, El proceso «brevior», cit., 14. 253 P. MONETA, La dinamica, cit., 49. L’Autore offre anche un’altra considerazione di ordine sistematico che induce alla inapplicabilità al processo più breve dell’art. 11 R.P.: «le Regole procedurali sono suddivise in Titoli, i quali corrispondono esattamente, anche nell’intitolazione, agli Articoli del testo del Motu proprio. Ciò significa che le disposizioni delle Regole procedurali vanno direttamente riferite a quelle inserite nell’Articolo corrispondente del Motu Proprio. Orbene, l’art. 11 § 2 è inserito nel Titolo III, “L’introduzione e l’istruzione della causa”: si deve quindi ritenere che esso sia applicabile al corrispondente Articolo del Motu proprio (ossia ai cann. 1675-1678, ricompresi nell’Art. 3) e non all’Art. 5 riguardante il processo più breve e, in particolare, i requisiti richiesti per l’utilizzazione di tale tipo di processo». 102


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Sulla questione è intervenuto il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, con due risposte in lingua inglese datate 1 ottobre 2015254, le quali chiariscono che: 1) il processus brevior non può essere utilizzato quando il convenuto non risponda, non firmi il libello o dichiari il suo consenso; 2) il nuovo can. 1683 C.I.C. e l’art. 15 R.P. chiariscono che il consenso di attore e convenuto (reso con una firma congiunta o mediante altro mezzo) è condizione preliminare per iniziare il processo breve; 3) il consenso di entrambe le parti richiesto per iniziare questa procedura è una condicio sine qua non; 4) il consenso esplicito è vieppiù necessario in quanto il processus brevior costituisce eccezione alla norma generale; 5) sebbene il legislatore abbia formulato una presunzione riguardante le disposizioni del convenuto nell’art. 11 § 2 R.P., tale presunzione si applica soltanto al processo ordinario e non anche al processus brevior; 6) sebbene il consenso del convenuto possa essere determinato mediante altri mezzi, tali mezzi debbono sempre garantire la pubblicità e l’inequivocabilità della sua volontà; ciò anche in vista della protezione del giudice e delle parti. Altrimenti il processus brevior non può essere introdotto. Prendendo atto della posizione espressa dal P.C.T.L., in dottrina si è argomentato che il litisconsorzio non basta che sia iniziale, ma deve perdurare nel corso del giudizio e che nell’ipotesi in cui venisse meno la convergenza delle posizioni o insorgessero contestazioni reciproche, si dovrebbe rimettere la causa al ruolo ordinario255.

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, resp. prot. n. 15139/2015 (1 ottobre 2015) in http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/risposte-particolari/Procedure%20per%20la%20Dichiarazione%20della%20Nullit%C3%A0%20matrimoniale/On% 20the%20consent%20of%20both%20parties%20as%20requirement%20for%20the%20processus%20brevior%20%28new%20can.%201683%20Mitis%20Iudex%29.pdf (27 agosto 2016) e sulla conversione da processo ordinario a processo più breve ID., resp. prot. n. 15138/2015 (1 ottobre 2015) in http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/risposte-particolari/Procedure%20per%20la%20Dichiarazione%20della%20Nullit%C3%A0% 20matrimoniale/On%20the%20conversion%20of%20the%20formal%20process%20to%20th e%20processus%20brevior%20and%20the%20absent%20respondent.pdf (27 agosto 2016). 255 M. DEL POZZO, Il processo matrimoniale più breve, cit., 109. 254

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3.2. Requisiti oggettivi Quanto al criterio oggettivo di procedibilità, fin dall’inizio in dottrina si è distinto il dispositivo del can. 1683 n. 2 C.I.C. in due diverse norme: 1) ricorrano circostanze di fatti e di persone che rendano manifesta la nullità; 2) tali circostanze devono essere sostenute da testimonianze o documenti che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata. Questo giudizio prognostico circa la rapidità dell’istruzione, come si è visto, spetta al V.G. all’atto della determinazione della formula del dubbio256. Su cosa debba constare questo giudizio del V.G. è complesso dirlo, atteso che, come si è già visto, dal punto di vista soggettivo, se la domanda non è congiunta e manca l’adesione della p.c. alla domanda attorea, il V.G. può invitare il convenuto a manifestare la sua posizione. Specificamente, si è già visto che l’art. 15 R.P. chiede che il V.G. inviti la parte che non lo abbia sottoscritto a comunicare al tribunale se intenda associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo. Non meno problematica è la questione dal punto di vista oggettivo. Il can. 1684 C.I.C. richiede dei requisiti contenutistici ulteriori per il libello del processus brevior, ossia: 1) breve, integra e chiara esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda; 2) indicazione delle prove, che possano essere immediatamente raccolte dal giudice; 3) esibizione in allegato dei documenti su cui si fonda la domanda. Tuttavia, la mancanza di tali requisiti non preclude l’accesso al processus brevior, in quanto l’art. 15 R.P. prescrive che il V.G. «ogniqualvolta sia necessario, inviti la parte o le parti che hanno sottoscritto il libello ad integrarlo al più presto a norma del can. 1684». Dunque, su cosa deve basarsi il giudizio del V.G.? Anzitutto sulla prospet256

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Cfr. can. 1676 § 2 C.I.C.


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tazione dei fatti riportata nel libello, a fronte della quale può sollecitare l’integrazione del contraddittorio nonché del contenuto del libello stesso ai sensi del can. 1684 C.I.C. È stato sostenuto che in tale sede rilevi primariamente la coerenza interna della vicenda matrimoniale esposta nel libello: un quadro armonico nella rappresentazione dei fatti e la coerenza tra la vicenda esposta e il motivo di nullità su cui è impostata la causa257. A questo punto, occorre riflettere su cosa significhi la locuzione “circostanze di fatti e di persone che rendano manifesta la nullità”. Intanto, conviene sottolineare come il fatto che la nullità sia manifesta già dall’esame del libello connota il procedimento in parola con criteri di eccezionalità e il fatto che essa debba essere sostenuta testimonianze o documenti che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata restringe ulteriormente l’ambito di applicatività. Le circostanze di cui tratta il canone sono riferite a persone o fatti: non meri giudizi, congetture, sospetti, presunzioni, ma persone e fatti che integrino molto più che un fumus boni iuris, che indichino chiaramente la nullità, che permettano di sostenere detta nullità come evidente o manifesta e che rendano inverosimile il contrario (la validità del matrimonio). Perciò non sarà sufficiente che i fatti siano meramente invocati da ambo i coniugi, ma occorre che gli stessi vengano corroborati per mezzo di altre circostanze certe che siano in relazione con quei fatti che si invocano e corroborati anche tramite indizi, cioè per altri fatti concreti e certi che indichino, mostrino, rivelino e diano a conoscere questo altro fatto distinto che è oggetto di prova, anche tramite amminicoli258. Cfr. P. MONETA, La dinamica processuale, cit., 51. Cfr. C. M. MORÁN BUSTOS, El proceso «brevior», cit., 20-21. Specifica l’Autore che il termine “circostanza” indica una cosa esterna al soggetto e un modo di relazionarsi con questo. San Tommaso definiva “circostanza”«qualcosa che sussiste fuori dalla sostanza dell’atto e 257 258

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Le circostanze in parola devono essere sostenute testimoniis vel instrumentis quae accuratiorem disquisitionem aut investigationem non exigant. La traduzione italiana non rende perfettamente, perché traduce instrumenta con “documenti” e investigatio con “inchiesta”. Il termine instrumenta sembra, invece, più estensivamente riferibile ad ogni prova confecta e conficienda259. Nemmeno il termine disquisitio significa testualmente inchiesta, ma piuttosto “indagine”, “investigazione” e investigatio sarebbe meglio tradotto con “esame”. Tale disposizione si integra con quella del can. 1684 C.I.C. che, nell’ambito dei contenuti richiesti dal libello, pare esplicitare tali concetti, parla di prove, che possano essere immediatamente raccolte dal giudice e di documenti allegati su cui si fonda la domanda. Quanto ai documenti, specifica l’art. 14 § 2 R.P., vi sono anche tutti i documenti medici che possono rendere inutile acquisire una perizia d’ufficio. Non sfugge il fatto che per la redazione di tali disposizioni si sia attinto dalla disciplina relativa alla competenza in materia di nullità matrimoniale del S.A.T.260. Dispone l’art. 5 § 2 D.C.: «La Segnatura Apostolica gode della facoltà che in qualche maniera lo riguarda», e distingueva le seguenti circostanze: «quis» (chi), «quid» (che cosa), «ubi» (dove), «quibus auxiliis» (con che mezzi), «cur» (perché), «quomodo» (come), «quando». 259 Più propriamente, nella scienza processualcivilistica si usa distinguere la “prova” dal “mezzo di prova”, in quanto la prova sarebbe in sé un giudizio, l’esito di un’attività istruttoria; il “mezzo di prova”, invece, la fonte del convincimento, lo strumento per la formazione del convincimento del giudice circa i fatti di causa. Cfr. G. VERDE, Prova (dir. proc. civ.), in Enciclopedia del Diritto, 5, Milano 1988, 587. 260 La competenza in materia è da alcuni definita dichiarazione di nullità «in via amministrativa», Z. GROCHOLEWSKI, Dichiarazioni di nullità di matrimonio in via amministrativa da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in Ephemerides iuris canonici 37 (1981), 177-204; R. L. BURKE, La procedura amministrativa per la dichiarazione di nullità del matrimonio, in I procedimenti speciali nel diritto canonico, Città del Vaticano 1992, 93-105. Vigente il C.I.C.17, la competenza di cui trattiamo era riconosciuta alla Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti. Sanciva, infatti, il can. 249 § 3: «[...] ad eam deferri possunt quaestiones de validitate matrimonii, quas tamen, si accuratiorem disquisitionem aut investigationem exigant, ad tribunal competens remittat». 106


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di decidere mediante decreto i casi di nullità di matrimonio nei quali la nullità appaia evidente (nullitas evidens appareat)261; ma, qualora si manifesti l’esigenza di indagine od esame più accurato (accurationem disquisitionem aut investigationem), la Segnatura li rinvierà al tribunale competente o, se il caso lo richiede, a un altro tribunale, che istruirà il processo di nullità secondo le disposizioni di legge». E la relativa disposizione della Lex Propria della Segnatura Apostolica, all’art. 118, dispone: «Qualora la Segnatura Apostolica tratti della dichiarazione di nullità di matrimonio nei casi che non richiedano una più accurata disquisizione o indagine (qui accuratiorem disquisitionem vel investigationem non exigant), la causa, dopo aver acquisite le osservazioni del Difensore del vincolo e il voto del Promotore di giustizia, viene portata in Congresso». Tornando al processus brevior, va evidenziato che i mezzi di prova cui si riferisce la disposizione devono essere immediatamente esperibili. Ciò è diretta derivazione della brevità della procedura di cui trattiamo, che trova il culmine nella fase istruttoria concentrata, quatenus fieri possit, in un’unica sessione. Mettendo insieme tutti i requisiti oggettivi relativi al regime probatorio proprio di tale rito, può affermarsi che la nullità del matrimonio, che emerge dalla prospettazione dei fatti contenuta nel libello, deve essere supportata da mezzi di prova che non richiedano una accuratior disquisitio, una valutazione di una certa complessità o un’opera di ricerca e di verifica, investigatio, da parte del 261 Tale restrizione alla cause di nullità evidente, comparsa nel testo della D.C., è apparsa incongrua rispetto alla facoltà riconosciuta dalla Segnatura, tanto che nella Lex Propria è stato omesso ogni riferimento in tal senso. Afferma mons. Daneels: «[...] non si scorge perché in detti casi non sia sufficiente certezza morale sulla nullità del matrimonio e perché si chieda nel caso una certezza maggiore, cioè l’evidenza della nullità» (F. DANEELS, La vigilanza sui tribunali: introduzione al titolo V della Lex Propria, in P. A. BONNET – C. GULLO (curr.), La Lex Propria del S. T. della Segnatura Apostolica, Città del Vaticano 2010, 209). È, comunque, assai raro il ricorso a tale procedimento, in quanto la prassi della Segnatura è di utilizzare la facoltà solo qualora la questione provenga da una regione dove non ci sono tribunali operanti o comunque vi sia l’effettiva impossibilità di raggiungerli. Cfr. G. P. MONTINI, La nuova legge, cit., 492-493; J. LLOBELL, I processi, cit., 279-282.

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giudice e possono, quindi, essere immediatamente raccolte, quae statim a iudice colligi possint. Interpretando tali requisiti, la dottrina tende ad escludere la possibilità di ricorrere al brevior qualora nella causa si ponga l’esigenza di perizia medica e i documenti medici allegati al libello non siano talmente esaustivi da rendere inutile acquisire una perizia d’ufficio262. Del pari, da escludere sembra la possibilità di accedervi qualora sia necessario ricorrere allo strumento della rogatoria. Quanto alle cause in materia di impotenza o di difetto del consenso per malattia mentale o per anomalia di natura psichica, il can. 1678 § 3 C.I.C. prescrive che il giudice si avvalga dell’opera di uno o più periti, tuttavia sussiste una clausola, che potrebbe far ritenere praticabile la via più breve. Lo stesso can. 1678 § 3 C.I.C., infatti, si chiude con la frase: «[...] se dalle circostanze non appare evidentemente inutile»263. Ma quando il ricorso alla perizia potrà considerarsi inutile? Non è semplice che il V.G. possa, in questa fase, accorgersi con evidenza dell’inutilità di una perizia, in una causa in cui il capo impugnato ne disponga l’esperimento. Secondo parte della dottrina, non sarà sufficiente che il V.G. faccia affidamento alle proprie conoscenze scientifiche degli aspetti psichici per ritenere superfluo il ricorso alla perizia, né, semplicemente, perché sussistano documenti medici annessi al libello. Inoltre, con riguardo a questi, il V.G. dovrà badare a che siano stati confezionati tempore non suspecto e non ad hoc per ottenere una pronuncia affermativa264. Sulla base della portata estensiva del termine instrumenta, riportato al can. 1683 n. 2 C.I.C., parte della dottrina ammette la possibilità di produrre quanto deriva dall’uso delle moderne tecnologie: «[...] fotografie e registrazioni digiCfr. art. 14 § 2 R.P. Cfr. P. MONETA, La dinamica processuale, cit., 52-54. 264 Cfr. C. M. MORÁN BUSTOS, El proceso «brevior», cit., 27-28. 262 263

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tali, intercettazioni telefoniche e ambientali, messaggi telefonici (SMS, MMS), file digitali ed email, materiale pubblicato in internet (pagine web, blog, chat, socialnetwok ecc.)»265. Altra parte della dottrina apertamente ne esclude la produzione, sulla scorta della considerazione che, non essendo documenti cartacei e mancando, dunque, la sottoscrizione, servirebbe una accuratior disquisitio266. Per quanto riguarda le testimonianze, occorre riferire che esse sono conficiendae in processu, non potendosi ammettere un verbale annesso al libello che raccolga le dichiarazioni di un teste assunte in epoca precedente l’introduzione della causa: «[...] la prova testimoniale è l’atto processuale consistente in una dichiarazione di scienza o conoscenza su di un fatto passato (anteriore alla causa) esposto davanti al giudice da una persona estranea alla causa detta testimone»267. Dunque, nel libello andranno indicati i nominativi dei testimoni e le ragioni per cui la loro escussione si ritiene possa sostenere la manifesta nullità del vincolo ed occorre, altresì, che tali persone siano «immediatamente disponibili a testimoniare nella sede giudiziaria che verrà stabilita, tenendo conto che l’udienza per la loro audizione deve essere di regola fissata entro trenta giorni dalla decisione di procedere con il processo breve»268. P. MONETA, La dinamica processuale, cit. 53. A. GIRAUDO, La scelta della modalità, cit. 60 267 M. J. ARROBA CONDE, Diritto processuale, cit., 461. Non è, tuttavia, sconosciuta la prassi presente in alcuni tribunali ecclesiastici statunitensi, ove si ammette quale prova l’affidavit. Essa è una dichiarazione scritta della parte o di un teste che, confermata con un giuramento davanti ad un notaio o altra persona autorizzata, viene considerata alla stessa stregua di una prova confecta in processu. Cfr. sul punto G. ERLEBACH, Le prassi locali nelle cause di nullità matrimoniale, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, Matrimonio canonico e culture. Atti del XLVI Congresso nazionale di Diritto canonico (Arezzo 8-11 settembre 2014), Città del Vaticano 2015, 193-217. In verità, questa modalità probatoria, che ha avuto diffusione nei processi civili nordamericani, in quella stessa sede è stata depotenziata, non ritenendosi poter valere quale competent evidence al trial, ma, salvo eccezioni, come weak evidence. Si veda in tal senso U. BERLONI, Affidavit come modalità alternativa alla prova testimoniale – l’esperienza nordamericana, in Rivista trimestrale di Diritto civile 61 (2007) 4, 1267-1289. 268 P. MONETA, La dinamica processuale, cit. 53. 265 266

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3.3. L’art. 14 § 1 delle Regole Procedurali Fra le regole procedurali del M.I.D.I., quella che ha sollecitato maggiori riflessioni nella dottrina giuscanonistica è certamente l’art. 14 § 1 che riportiamo testualmente: «Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.». Anzitutto, appare palese il riferimento immediato alle “circostanze di fatti e di persone” di cui al can. 1683 n. 2 C.I.C. ed è, altresì, chiaro che l’elenco non è in sé esaustivo delle possibili circostanze (“ecc.”), ma, piuttosto, ha un valore esemplificativo per l’interprete (“ad esempio”). Certamente non si può condividere l’idea che tali previsioni siano «in qualche modo di diritto sostantivo matrimoniale [...] sciagura sostanziale e processuale [...] veri e propri capi di nullità [...]»269, né la più insidiosa teoria che 269 G. BONI, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda), cit., 16.

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queste possano essere praesumptiones iuris che, ai sensi del can. 1526 C.I.C., non necessitano di prova270. Considerare le circostanze elencate quali «aprioristiche praesumptiones hominis che, “normativizzate”, slittano infidamente in praesumptiones iuris»271 significa non soltanto trascurare tutte le disposizioni relative all’istruttoria nel processus brevior, ma anche richiamare il fantasma di quelle presumptions of fact che si applicavano in diversi tribunali ecclesiastici statunitensi e contro le quali si espresse la Segnatura Apostolica con decreto del 13 dicembre 1995272. Un’autorevole posizione è espressa dalla Rota nel Sussidio applicativo, già più volte richiamato. L’autorevolezza non deriva soltanto dalla posizione di tale tribunale che provvede all’unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai Tribunali di grado inferiore (art. 126 P.B.). Infatti, nella lettera che il Decano della Rota ha inviato ai Vescovi unitamente al Sussidio, egli si esprime in questi termini: «[...] si è provveduto per Superiore disposizione ad approntare un Sussidio applicativo273, atto a rispondere a tutte le possibili difficoltà concernenti i tempi, i modi, le persone e le figure dei Tribunali competenti ai due tipi di processo: breviore e ordinario»274. Qui non consta sofibid., 18. l.c. 272 Si trattava di un elenco dattiloscritto di praesumptionum pro causis nullitatis matrimonii, ad usum Advocatorum, Defensorum Vinculi et Iudicum Tribunalis dioecesani il cui utilizzo era abbastanza diffuso e che, in presenza di matrimonio celebrato nelle circostanze descritte in ciascuna delle fattispecie prese in considerazione, creava una presumption of fact che il giudice poteva adoperare come elemento di prova. Praticamente, si legge nel Decreto, i giudici procedevano nel seguente modo: nel dettare le sentenze davano semplicemente il numero corrispondente alla presunzione. SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, Decr. «Praesumptiones facti» pro causis nullitatis matrimonii (13 dicembre 1995), in Periodica de re canonica 85 (1996), 531-534. Cfr. U. NAVARRETE, Commentario al Decreto della Segnatura Apostolica sulle cosiddette «presumptions of fact», in Periodica de re canonica 85 (1996), 535-548. 273 Corsivo nell’originale. 274 TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Lettera del Decano ai Vescovi di accompagnamento al Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus (not. 776 del 26 270 271

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fermarci sulla dichiarata potenzialità risolutoria di ogni possibile difficoltà della riforma, quanto piuttosto sul mandato da cui origina il Sussidio, ossia sull’inciso «per Superiore disposizione». Tanto, insieme alla circostanza che l’Ecc.mo Decano della Rota fosse il Presidente della Commissione che ha elaborato i testi della riforma e che, oltre a lui, tre Prelati Uditori ne facessero parte, induce a considerare il Sussidio quale punto di riferimento rilevante. Ivi si legge: «Necessita sgomberare il campo da equivoci275: queste circostanze di fatto non sono nuovi capi di nullità276. Si tratta, semplicemente, di situazioni che la giurisprudenza ha da tempo enucleato come elementi sintomatici di invalidità del consenso nuziale, che possono essere facilmente comprovate da testimonianze o documenti di pronta reperibilità. Esse possono presentare, in certi casi, una tale valenza fattuale da suggerire con evidenza la nullità del matrimonio. A questo proposito, una lettura più attenta e realistica della condizione globale dei fedeli nel mondo odierno, trasversalmente alle culture, consente di identificare taluni elementi fortemente indicativi dell’invalidità del consenso, che forse in un contesto socio-culturale diverso e anteriore non venivano riconosciuti in tutta la loro valenza»277.

gennaio 2016), in ARCHIVIO CURIA ARCIVESCOVILE DI SIRACUSA – CANCELLERIA, prot. n. 82 del 12 febbraio 2016. 275 È stato affermato che tale disposizione ha comportato molta confusione e fraintendimenti fino a revocare in dubbio la dottrina circa l’indissolubilità; da parte di alcuni si è ritenuto che essa aprisse l’Ordinamento canonico al divorzio. Cfr. M. D. CEBRIÁ GARCÍA, Las circunstancias, cit., 8. 276 Corsivo nell’originale. 277 TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio, cit., 32-33. 112


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Si è persuasi che tale interpretazione sia da ritenersi corretta. Infatti, in sede di revisione della normativa processuale, si sono volute individuare delle “circostanze”278 la cui ricorrenza non infirma di per sé il consenso, ma costituisce un indizio – termine che utilizziamo in senso atecnico – che induce il giurista a ritenere che possa ravvisarsi la presenza di una causa di nullità. Ci sia consentito adoperare la metafora per meglio spiegare il concetto: se vediamo del fumo, sappiamo che questo proviene da un fuoco, allo stesso modo, se ricorre una circostanza di quelle elencate all’art. 14 § 1 R.P., può sussistere una invalidità del consenso matrimoniale. Ma rimane fermo il fatto che non sono individuati nuovi motivi di invalidità del consenso e che l’invalidità accusata vada comprovata. Quanto alla prova, perché si acceda al brevior, è richiesto che sia di facile esperimento e reperibilità. Vi è, dunque, una differenza lessicale fra il termine “circostanza” e il termine “causa” che non può portare ad identificare le prime con le seconde279. Bisogna, allo stesso tempo, considerare che l’elencazione dell’art. 14 § 1 R.P. ricomprende circostanze assai eterogenee e che solo in alcuni casi, è espressamente citato il collegamento fra circostanza e causa di nullità. È il caso della mancanza di fede che l’articolo correla con la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la presenza di documenti medici che provino la mancanza dell’uso di ragione, la violenza tesa ad ottenere il consenso. Alcune di tali circostanze si iscrivono nel momento di formazione del consenso (è il caso della mancanza di fede, dell’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, della causa del matrimonio del tutto estranea

Cfr. can. 1683 n. 2 C.I.C. Lo evidenziano M. ALENDA SALINAS, ¿Nuevas causas, cit., 5 e C. M. MORÁN BUSTOS, El proceso «brevior», cit., 20-21. 278 279

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alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, della violenza fisica inferta per estorcere il consenso, della mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, dell’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze) altri nella fase del matrimonium in facto esse (la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale in un tempo immediatamente successivo alle nozze)280. Non ci è dato, in questa sede, di esaminare partitamente ciascuna delle circostanze dell’art. 14 R.P.281. Ciò comporterebbe, infatti, un esame della dottrina e della giurisprudenza relative alle singole figure ivi indicate e che spieghi le ragioni per cui il Legislatore ha ritenuto di portata esemplare, fra tutte quelle ipotizzabili e ricorrenti, tali circostanze. Scegliamo, dunque, di richiamarne solo qualcuna e brevemente accennare alle altre. Fra le circostanze elencate, quella che desta maggiore interesse è relativa alla «mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà». La questione relativa alla necessità della fede dei nubendi per la celebrazione del matrimonio è stata oggetto di ampia riflessione teologica e giuridica282 e le posizioni non sembrano essersi definite allo Appare palese come, con riferimento a queste ultime circostanze, quanti ritengono che l’art. 14 § 1 R.P. abbia previsto nuove cause di nullità ammettono uno spostamento del momento giuridicamente rilevante per la formazione del vincolo dalla fase del matrimonium in fieri a quella del matrimonium in facto esse. Se tali posizioni venissero condotte alle loro logiche conseguenze si dovrebbe giungere a ritenere che non nuove cause di nullità sarebbero state introdotte, ma piuttosto di annullamento, che non di sentenza dichiarativa si tratterebbe, ma di sentenza costitutiva: in poche parole, se non si marca la differenza fra circostanze e cause si è portati a concludere che nell’Ordinamento canonico siano state introdotte delle ipotesi di divorzio. 281 Un commento di ciascuna circostanza è contenuto in M. ALENDA SALINAS, ¿Nuevas causas, cit. 282 Non potendo entrare nell’ampio dibattito circa il rapporto fra matrimonio e fede personale dei nubendi, richiamiamo solo alcuni dei più recenti contributi in dottrina che consentono di 280

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stato attuale. Si ricorderà come sopra si sia richiamata quella equivoca espressione della Relatio Synodi dell’Assemblea straordinaria che raccoglieva la proposta di «dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio, tenendo fermo che tra battezzati tutti i matrimoni validi sono sacramento»283. Bisogna riferire, però, che, secondo l’art. 14 § 1 R.P., la circostanza in parola non prevede che la sola mancanza di fede integri la nullità matrimoniale, ma dispone in ordine alla mancanza di fede che ingeneri una simulazione del consenso o un errore che determina la volontà. Ciò è conforme a quanto dal Papa affermato nel discorso tenuto alla Rota per l’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2016: «È bene ribadire con chiarezza che la qualità della fede non è condizione essenziale del consenso matrimoniale, che, secondo la dottrina di sempre, può essere minato solo a livello naturale (cfr CIC, can. 1055 § 1 e 2). Infatti, l’habitus fidei è infuso nel momento del Battesimo e continua ad avere influsso misterioso nell’anima, anche quando la fede non è stata sviluppata e psicologicamente sembra esdefinire la disposizione che commentiamo rispettosa del dibattito dottrinale e giurisprudenziale che l’hanno preceduta, nonché della dottrina cattolica relativa alla sacramentalità del matrimonio inter baptizatos: P. AMENTA, Matrimonio tra battezzati e disciplina ecclesiale. quale il rilievo della fede personale dei nubendi?, in Ephemerides Iuris canonici 53 (2013) 1, 29-54; G. BERTOLINI, Fede, intenzione sacramentale e dimensione naturale del matrimonio. A proposito dell’Allocuzione di Giovanni Paolo II alla Rota Romana per l’Anno Giudiziario 2001, in Il Diritto ecclesiastico 112 (2004) 4, 1405-1447; B. ESPOSITO, La fede come requisito per la validità del matrimonio sacramentale?, in Periodica de re canonica 104 (2015) 4, 611-651; B. N. EJEH, Il sacramento del matrimonio e la questione dell’apporto della fede nella sua configurazione, in Ephemerides Iuris canonici 53 (2013) 1, 5-27; M. GAS AIXENDRI, Fede e intenzione nel matrimonio sacramento, in Ius Ecclesiae 25 (2013) 2, 515-534; ID., Essenza del matrimonio cristiano e rifiuto della dignità sacramentale. Riflessioni alla luce del recente discorso del Papa alla Rota, in Ius Ecclesiae 13 (2001) 1, 122-145; G. MANTUANO, Validità del matrimonio e crisi di fede (nell’Allocuzione di Benedetto XVI del 26 gennaio 2013), in Diritto e religioni 8 (2013) 1, 57-65; L. SABBARESE, fede, intenzione e dignità sacramentale nel matrimonio tra battezzati, in Periodica de re canonica 96 (2006) 2, 261-306; G. SCIACCA, Relazione, cit. 283 SINODO DEI VESCOVI III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, Relatio Synodi, cit., 48. 115


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sere assente. [...] Le mancanze della formazione nella fede e anche l’errore circa l’unità, l’indissolubilità e la dignità sacramentale del matrimonio viziano il consenso matrimoniale soltanto se determinano la volontà (cfr CIC, can. 1099). Proprio per questo gli errori che riguardano la sacramentalità del matrimonio devono essere valutati molto attentamente»284. L’assenza di fede, in sé, non determina, quindi, la nullità del matrimonio, in quanto l’Ordinamento non richiede uno speciale grado di fede nei nubendi, né una volontà esplicita nei confronti della sacramentalità, ma soltanto la “volontà matrimoniale” (cfr. can 1057 § 2 C.I.C.)285. Piuttosto essa «può essere una causa indiretta qualora provochi nel nubente un errore determinante la volontà, oppure una simulazione del consenso coniugale, ossia quando determini un’alterazione della minima intenzionalità richiesta, rivolta, cioè, all’unione matrimoniale naturale»286. La brevità della convivenza coniugale, si legge nel Sussidio della Rota, «può essere indice particolarmente evidente di nullità in diverse aree (volontà simulata, forma di reazione nelle fattispecie di condizione, errore o dolo, intollerabilità della convivenza per anomalie psichiche)» 287. Nella tradizione romanistico-canonistica, è chiaro che nuptias non concubitus sed consensus FRANCESCO, Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae, occasione Inaugurationis Anni Iusidialis (26 gennaio 2016), in AAS 108 (2016) 2, 136-139. 285 G. SCIACCA, Relazione, cit., 404. 286 D. MARINELLI, La mancanza di fede che può generale la simulazione del consenso secondo la giurisprudenza rotale più recente, in Monitor Ecclesiasticus, 130 (2015) 2, 452. 287 TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio, cit., 33. La locuzione “intollerabilità della convivenza per anomalie psichiche” è equivoca, in quanto, piuttosto che rappresentare una causa, rinvia ad altra circostanza, ossia l’intollerabilità. Essa attiene infatti al matrimonio-rapporto. Altro sarebbe stato accennare soltanto ad anomalie psischiche che avessero inficiato il consenso matrimoniale. 284

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facit288 e che la precedens voluntas cotrahendi matrimonium e la coniugalis pactio sono visti come momenti oritivi del matrimonio: non la mera unione, né la sola coabitazione. Scrive, in particolare, Pietro Lombardo, richiamando i Padri e il Magistero, che il consenso per verba expressus de praesenti è efficiens causa Matrimonii289. Un malinteso eccessivo rilievo riconosciuto a tale circostanza potrebbe indurre a considerare fondato, con argumentum a contrario, quanto la giurisprudenza della Cassazione ha recentemente affermato in ordine alla indelibabilità delle sentenze di nullità matrimoniale nei casi in cui alla celebrazione nuziale sia derivata una “prolungata convivenza”290. D.50.17 lex 32. Cfr. PIETRO LOMBARDO, Sententiarum Libri Quattuor, IV, XXVII, 3, in PL CXCII, 916. Interessante quanto il Magister Sententiarum specifica: «…In huius enim sacramenti celebratione, sicut in aliis, quaedam sunt pertinentia ad substantiam sacramenti, ut consensus de praesenti, qui solus sufficit ad cotrahendum matrimonium; quaedam vero pertinentia ad decorem et solemnitatem sacramenti, ut parentum traditio, sacerdotum benedictio, et huiusmodi; sine quibus legitime fit coniugium, quantum ad virtutem, non quantum ad honestatem sacramenti…». Il documentato riferimento che appena dopo fa alle Auctoritates lega la superiore affermazione ai Padri della Chiesa e, per loro tramite, alla Scrittura Sacra: «Ait enim Isidorus: Consensus facit Matrimonium. Item Nicolaus Papa: Sufficiat solus secundum leges eorum consensus, de quorum conjunctionibus agitur; qui solus si forte in nuptiis defuerit, caetera etiam cum ipso coitu celebrata frustrantur. Item Joan. Chrysost., homilia 32 ad cap. 19 Matth.: Matrimonium quidem non facit coitus sed voluntas; et ideo non solvit illud separatio corporis. Item Ambrosius, in expositio 2 in Matth.: Non defloratio virginitatis facit Conjugium, sed pactio conjugalis. Ex his apparet quod consensus, id est, pactio coniugalis, Matrimonium faciat; et ex tunc Conjugium est, etiam si non praecessit vel secuta est copula carnalis» (ID., Sententiarum, cit., IV, XXVIII, 2, in PL CXCII, 915). 290 La sent. Cass. S.U. 17/07/2014 n. 16379 (pubblicata in Il Foro italiano 140 (2015) 2, 588-618) – che compone un contrasto giurisprudenziale interno alla prima sezione civile della Cassazione in ordine alla delibabilità delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, qualora la convivenza tra i coniugi, dopo la celebrazione del matrimonio, abbia avuto un durata significativa – ha espresso il seguente principio di Diritto: «la convivenza “come coniugi”, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio “concordatario” regolarmente trascritto […] è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di “ordine pubblico italiano” e, pertanto […] è ostativa […] alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici […]». Fra i moltissimi interventi dottrinali in materia, ci limitiamo a segnalare: C. M. FABRIS, Nuova giurisprudenza in tema di deliba288 289

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Quanto all’aborto procurato per impedire la procreazione, si fa riferimento ad un aborto volontario e procurato non per esigenze di salute della gestante, ma per impedire la procreazione. Esso viene definito nel Sussidio «indizio veemente di volontà simulatoria, tipicamente contraria al bene della prole»291. Al di là di ogni considerazione morale circa l’atto in sé, probabilmente potrebbe riconoscersi analogo rilievo all’utilizzo degli altri mezzi anticoncezionali e di quelli potenzialmente abortivi che sia documentabile in maniera conforme alle esigenze di brevità dell’istruzione del processus brevior. L’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo integra due situazioni che, eventualmente, possono anche coesistere. La determinazione temporale, infatti, consente di individuare una relazione estranea alla vita di coppia mantenuta “al tempo delle nozze” e un’altra, adulterina, “in un tempo immediatamente successivo”. In entrambi casi non si tratta di tradimenti occasionali, sibbene di un habitus che include il corpus (la relazione) e l’animus (l’ostinazione). La cause di nullità cui potrebbe collegarsi tale circostanza sono la simulazione per esclusione dell’unità ex can. 1101 § 2 C.I.C. oppure l’error determinans voluntatem ex can. 1099 C.I.C. La circostanza descritta nei termini di occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione integra, invero, una pluralità di circostanze che possono incidere sulla corretta formazione del consenso del deceptus. Si rientra nella fattispecie del dolo di cui al can. 1098 C.I.C. e si descrivono alcuni casi in cui l’error in qualitate, conseguenza di un inganno dolosamente ordito (serve,

zione di sentenza ecclesiastica. Note a margine della sentenza della Cassazione, Sez. Unite, n. 16379 del 17 luglio 2014, in Ephemerides Iuris canonici 54 (2014), 415-444. 291 TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio, cit., 33. 118


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dunque, prova dell’animus decipiendi) per estorcere il consenso, può perturbare gravemente il consorzio della vita coniugale292. Sono casi di particolare gravità e di pronta documentabilità a mezzo di referti medici, certificazioni e sentenze civili. La circostanza enucleata in termini di causa del matrimonio estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna potrebbe integrare ipotesi di simulazione, almeno parziale, del consenso, in forza della quale si vogliono degli effetti correlati all’instaurazione del vincolo, ma non il vincolo stesso nelle sue proprietà essenziali. Nel Sussidio della Rota compare l’esempio del matrimonio contratto al fine dell’acquisto della cittadinanza, della legittimazione della prole, del conseguimento di benefici economici293. Quanto al cosiddetto “matrimonio riparatore”, diceva Papa Francesco nel già citato discorso ai partecipanti al Corso organizzato dalla Rota Romana: «Da Vescovo io ho proibito in diocesi di fare matrimoni - da noi si chiamano de apuro, cioè forzati - quando la donna aspetta un bambino, in una società come quella di Buenos Aires, delle volte per salvare le apparenze; si fa tutto in fretta. Dicevo ai sacerdoti: “Questo non si deve fare, perché non si sa se scelgono liberamente o lo fanno solo per coprire e salvare le apparenze sociali”. Qui si tratta di una seria sfida. C’è tanta gente che si sposa ma non sa perché lo fa... spesso manca la libertà294. I sacerdoti mi domandavano: “Cosa dobbiamo fare?” Io risponCfr. P. J. VILADRICH, Commento al can. 1098, in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍ(curr.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, III, Pamplona 1996, 1285-1292. 293 Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio, cit., 34-35. 294 In casi di tal genere, la giurisprudenza ha talvolta constatato la ricorrenza di una mancanza di libertà interiore che sfocia in un grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095 n. 2 C.I.C.), ma anche di timore grave incusso dall’esterno (can. 1103 C.I.C.). 292

GUEZ-OCAÑA

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devo: “Parlate con loro, spiegate loro bene; crescano il bambino, continuino da fidanzati, e poi quando saranno sicuri, dopo uno o due anni, si sposino…”. Anche nella mia famiglia ho dovuto farlo»295. Quanto alla violenza fisica inferta per estorcere il consenso, viene ripresa la formulazione del can. 1103 che parla di violenza o timore grave incusso dall’esterno. L’art. 14 § 1 R.P. fa espresso riferimento alla vis compulsiva corpori illata e non a quella impulsiva animo illata. La scelta è stata chiaramente compiuta in ragione della facilità di provare una violenza fisica tramite referti medici, verbali delle autorità di polizia, sentenze penali ecc. La circostanza descritta come mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici fa riferimento al can. 1095 n. 1 C.I.C., la cui prova in genere richiede il riscorso a operazioni peritali che non si confanno alla brevità istruttoria del processus brevior. Ma si ricorderà che l’art. 14 § 2 R.P. dispone che «Tra i documenti che sostengono la domanda vi sono tutti i documenti medici che possono rendere inutile acquisire una perizia d’ufficio». Annota il Sussidio della Rota: «[...] possono darsi casi di gravissime patologie, debitamente documentate (ad es. cartelle cliniche, perizie psichiatriche in sede civile), che secondo la consolidata giurisprudenza consentono di addivenire a un giudizio senza ombra di dubbio positivo circa la nullità del consenso espresso»296. Dall’esame fin qui svolto, appare evidente che non sussistono nuovi capi di nullità nell’elencazione dell’art. 14 § 1 R.P., piuttosto ne vengono richiamati alcuni già esistenti, nonché, in via esemplificativa, alcune circostanze che consentono un’agevole prova (quae accuratiorem disquisitionem aut investigationem non exigant), ma che pur sempre, per consentire al Vescovo di pronunciarsi in via affermativa, richiedono di essere supportati testimoniis vel instrumentis. 295 296

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FRANCESCO, Mens Legislatoris del 12 Marzo 2016, cit. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio, cit., 35.


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4. LA FASE

INIZIALE DEL PROCESSO: DALLA PRESENTAZIONE DEL LIBELLO ALLA

FORMULAZIONE DEL DUBBIO

Abbiamo già accennato al libello del brevior e agli ulteriori elementi che il can. 1684 C.I.C. richiede rispetto a quanto faccia il can. 1504 C.I.C. per il processo ordinario. Abbiamo, altresì, visto che tali previsioni sono mitigate dalla circostanza che il V.G., a norma dell’art. 15 R.P., può invitare le parti ad integrare il libello «ogniqualvolta sia necessario». Sopra si è anche evidenziato il fondamentale ruolo del V.G. in questa fase di individuazione del rito da applicare alla causa. Una questione fondamentale che ancora non abbiamo affrontato è di quale V.G. si tratti nel caso in cui il libello si presenti, ai sensi del § 2 del can. 1673 C.I.C., ad un tribunale viciniore o interdiocesano. Nelle R.P. troviamo due diverse disposizioni che ci offrono un orientamento. La prima, l’art. 16 R.P., dispone che il V.G. possa designare se stesso, «però per quanto sia possibile nomini un istruttore dalla diocesi di origine della causa». La seconda, l’art. 19 R.P., in relazione alla competenza del Vescovo diocesano, esordisce con la locuzione «Se la causa viene istruita presso un tribunale interdiocesano». Alla luce di questi due articoli, sembrerebbe, dunque, che il V.G. innanzi al quale può svolgersi la fase introduttoria potrebbe anche essere il V.G. di un tribunale interdiocesano e, nel caso italiano, di un tribunale regionale, salva l’opportunità di designare un istruttore della diocesi di origine della causa e la necessità di demandare la decisione al Vescovo diocesano. Tale interpretazione sembra, soltanto in parte, confermata dalla risposta resa dal P.C.T.L. del 18 novembre 2015297. 297 PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, resp. prot. n. 15201/2015 (18 novembre 2015) in http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/risposte-particolari/Pro-

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Il quesito posto concerneva le modalità attuative del brevior nell’ipotesi di un Vescovo di una diocesi italiana che non intendeva recedere dal tribunale regionale. Il P.C.T.L. rispondeva indicando, anzitutto, il dovere del Vescovo di accogliere in diocesi le cause per le quali è prevista la procedura più breve. E specificava che, «a tale proposito non occorre istituire un proprio “tribunale” per le sole cause da trattare secondo il processo più breve, perché sarà lui stesso, il Vescovo diocesano, a essere in tale caso il “giudice monocratico” delle cause stesse». Occorre, invece, che il Vescovo diocesano si avvalga del V.G., la cui nomina in modo stabile è anche precettiva (can. 1420 § 1 CIC), del D.V., che dovrà agire necessariamente nel processo, nonché degli istruttori e assessori richiesti dal can. 1685 C.I.C. i quali possono essere nominati ad casum. Quanto ai fedeli, la risposta richiamata segna due vie: 1) se le parti ritengono sussistenti i requisiti per procedere col processus brevior, potranno rivolgersi al Vicario giudiziale della diocesi; 2) se la causa è più complessa o manca il concorso delle due volontà possono indirizzarsi al Presidente del Tribunale Regionale, che – qualora ne sussistessero i presupposti di fatto e di diritto – potrà convertire il rito in breviorem, ai sensi dell’art. 15 R.P., nominando, per quanto sia possibile, un istruttore dalla diocesi di origine della causa. Secondo questa risposta, dunque, l’art. 16 R.P. opererebbe solo nella misura in cui la causa fosse introdotta in forma ordinaria e, poi, venisse svolta con la forma più breve. In quel caso, dunque, permanendo una diocesi in un tribunale interdiocesano, per quanto concerne il processo ordinario, il libello andrebbe presentato al Presidente dell’interdiocesano. Questi potrà valutare la sussistenza delle condizioni per il brevior e disporre un mutamento di rito. Ma se

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le parti sono indirizzate fin da principio a proporre che la causa sia trattata col processus brevior, è loro diritto presentare il libello al V.G. della diocesi ed è quindi un dovere del Vescovo istituire tale servizio. Il Sussidio della Rota afferma che «se entrambi i coniugi o uno di essi col consenso dell’altro, resi edotti della possibilità di chiedere il processo più breve, domandino quest’ultimo a norma del can. 1683 n. 1, e ricorrano le circostanze previste dal can. 1683 n. 2, il Vicario giudiziale del Tribunale Viciniore o Interdiocesano, invii il Libello al Vicario giudiziale del Tribunale diocesano competente il quale, in conformità ai criteri del Vescovo diocesano298, stabilirà con proprio decreto, a norma del can. 1685, che la causa sia trattata con il processo breviore, determinerà la formula del dubbio, nominerà l’istruttore e l’assessore e citerà per la sessione tutti coloro che devono parteciparvi»299. Qui, dunque, sembrerebbe che non il V.G. del tribunale interdiocesano, ma il V.G. diocesano si occuperebbe della fase introduttiva del giudizio300. Il Sussidio della Rota ricostruisce la questione nei seguenti termini: 1) Nelle diocesi in cui esiste un V.G., anche se non fosse eretto un tribunale diocesano per le cause di nullità matrimoniale, questi

Alla predisposizione di tali criteri accenna anche un recente documento della C.E.I. di cui tratteremo oltre. 299 TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio, cit., 25 300 D’altronde, la nomina del V.G. del tribunale interdiocesano, operata dal Coetus Episcoporum, non si sostituisce alla nomina del V.G. diocesano, operata dal Vescovo diocesano, a mente dell’art. 39 D.C. e di una risposta resa dal Pontificio Consiglio per l’Interpretazione Autentica del Codice di Diritto canonico. Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, resp. 28 febbraio 1986, in AAS 78 (1986), 1323. Occorre notare come in una recente sentenza in processu breviore i richiamati orientamenti siano stati disattesi. Si tratta di una sentenza pronunciata dal Vescovo di Pozzuoli, su libello congiunto presentato al T.E.R. Campano il cui V.G. ha ammesso il libello, ha disposto la trattazione col processus brevior ed ha egli stesso assunto l’incarico di istruttore. G. PASCARELLA (VESCOVO DI POZZUOLI), Sentenza definitiva in primo grado di giudizio (5 maggio 2016), in Monitor Ecclesiasticus 131 (2016) 1, 43-51. 298

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si occuperà dell’attività sopra descritta e qualora valutasse la carenza dei presupposti per accedere a tale rito, invierà il libello al V.G. del tribunale viciniore o interdiocesano; 2) Nelle diocesi in cui non c’è V.G., il Vescovo potrà affiancarsi una persona qualificata (possibilmente chierico, ma anche un laico con titolo ed esperienza) che possa assisterlo nella scelta dell’opzione tra processo breviore e processo ordinario; 3) Nell’ipotesi in cui il Vescovo trovi difficile rinvenire almeno una persona qualificata e con esperienza nella propria diocesi, potrà chiedere l’ausilio di un sacerdote titolato di un’altra diocesi; 4) Nell’ipotesi estrema (da considerarsi davvero molto rara) che il Vescovo non abbia qualcuno nella propria diocesi e che non riesca comunque ad usufruire dell’ausilio di un sacerdote titolato di un’altra diocesi, il Vescovo può affidare l’istruzione della causa ad un tribunale viciniore. Conclusa l’istruttoria, gli atti verranno re-inviati in diocesi, dove sarà il Vescovo, audito Tribunali, a giudicare sulla nullità matrimoniale301. Ci limitiamo a notare che, nell’ipotesi descritta al punto n. 2, la persona individuata, se in possesso dei prescritti titoli302, potrebbe essere nominata V.G. Il can. 1420 C.I.C., come visto, sancisce l’obbligatorietà della costituzione di tale ufficio. Quanto al punto n. 4, la locuzione “istruzione affidata al tribunale viciniore” sarebbe forse meglio declinata distinguendo fra fase introduttoria e fase istruttoria, la prima – in tale eccezionale ipotesi – affidata al V.G. del tribunale viciniore, la seconda, se possibile, in conformità alla prescrizione dell’art. 16 R.P. circa la designazione di un istruttore della diocesi d’origine della causa. Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio, cit., 19. Il can. 1420 § 4 C.I.C. prescrive: «Sia il Vicario giudiziale sia i Vicari giudiziali aggiunti devono essere sacerdoti, di integra fama, dottori o almeno licenziati in diritto canonico e che non abbiano meno di trent’anni». 301 302

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Riteniamo che tale prassi possa essere osservata non solo con riferimento ai tribunali viciniori, ma anche a quelli interdiocesani. Il V.G., o «soggetto assimilato»303, secondo quanto appena riferito, qualora ritenga sussistenti le condizioni per procedere per breviorem, dopo avere ammesso e notificato il libello e il decreto di ammissione ai sensi del can. 1676 §§ 1 e 2 C.I.C., determinerà con proprio decreto la formula del dubbio, stabilendo, allo stesso tempo, se la causa dovrà trattarsi con il processo ordinario o con il processus brevior. In questo secondo caso, il nuovo can. 1685 C.I.C. dispone che il V.G., nello stesso decreto con cui determina la formula del dubbio, nomini l’istruttore e l’assessore e citi per la sessione istruttoria. Avverso tale decreto la normativa non prevede vie di impugnazione, sebbene esse vadano certamente riconosciute. Si ricordava sopra, come il combinato disposto del can. 1513 § 3 C.I.C. e 135 § 4 D.C. consentisse di ricorrere al collegio entro dieci giorni per la modifica della formula del dubbio; qui non c’é collegio e l’unico giudice del brevior è il Vescovo, sicché si dovrebbe concludere nel senso di consentire un ricorso al Vescovo304. Condivisa è, invece, la sussistenza del diritto di ricusare l’istruttore, l’assessore, il D.V.305 e lo stesso Vescovo306. Quanto alla figura dell’assessore, rinviamo a quanto detto in relazione al processo ordinario, quando questo si svolga innanzi al giudice unico307. Quella dell’“istruttore” è una figura centrale nel processo breve: non è egli il giudice, ma è colui il quale gestisce la breve fase istruttoria, raccoglie le prove e le sot-

M. DEL POZZO, Il processo matrimoniale più breve, cit., 91. È stato, però, scritto: «riteniamo, però, opportuno che sia il vicario giudiziale a decidere, posto che in questa fase sia lui a conoscere meglio di altri gli elementi della causa» (P. BIANCHI, Lo svolgimento, cit., 64-65). 305 Cfr. can. 1449 § 2 C.I.C. 306 Cfr. can. 1449 § 3 C.I.C. 307 Si veda sopra a pag. 77. 303 304

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topone al giudizio del giudice: il Vescovo diocesano. Si è visto come, ai sensi dell’art. 16 R.P., il V.G. possa designare se stesso come istruttore, ma anche un altro soggetto. La dottrina ritiene che lo status dell’istruttore sia paragonabile a quello dell’uditore di cui al can. 1428 C.I.C.: «[...] chierici o laici, che rifulgano per buoni costumi, prudenza e dottrina»308. La norma appena richiamata circoscrive la scelta del V.G. tra i giudici del tribunale e le persone approvate dal Vescovo a tale incarico. Nulla quaestio quanto ai giudici, quanto invece all’approvazione previa del Vescovo si pensa che essa sia legata alla necessaria fiducia che avrà da esserci fra istruttore e Vescovo, in ragione del fatto che il giudizio spetterà a quest’ultimo e la raccolta delle prove al primo. La mancata prescrizione della necessaria perizia tecnica fa temere la dottrina circa la corretta gestione della fase istruttoria che, peraltro, dovrà concentrarsi in una sola sessione: sarebbe, quindi, opportuno un istruttore esperto e capace di condurre velocemente e legittimamente questa fase309. È stato annotato che il criterio generale per cui l’istruttore sia distinto dal V.G. è rappresentato dall’intento di non sovraccaricare quest’ultimo di lavoro, specie in omaggio alla celerità che si vuole assicurare a tale tipo di processo e alla necessità che i processi ordinari non subiscano rallentamenti a causa dei processi breviori. In tal senso, è necessario che l’istruttore sia persona competente, che possibilmente abbia già fatto parte di turni giudicanti, o sia comunque qualcuno con una sufficiente formazione giuridica, giacché l’obiettivo dell’istruttoria è fare emergere la verità del vincolo310.

Cfr. M. DEL POZZO, Il processo matrimoniale più breve, cit., 93-94; P. BIANCHI, Lo svolgimento, cit., 70; P. MONETA, La dinamica, cit., 56. Anche il Sussidio della Rota richiama il disposto del can. 1428 C.I.C. in relazione ai requisiti dell’istruttore e il can. 1424 C.I.C. con riferimento agli assessori. Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio, cit., 38. 309 M. DEL POZZO, Il processo matrimoniale più breve, cit., 94. 310 Cfr. C. M. MORÁN BUSTOS, El proceso «brevior», cit., 34-35. 308

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5. LA SESSIONE ISTRUTTORIA Si è più volte accennato al fatto che l’istruzione probatoria, nel processus brevior, si caratterizza per il requisito della concentrazione. Tale requisito è enunciato nel nuovo can. 1686 C.I.C., secondo cui l’istruttore, deve, per quanto possibile, raccogliere le prove in una sola sessione. La locuzione “una sola sessione” non necessariamente equivale a “una sola udienza”311, tuttavia è chiaro che l’istruttore dovrà racchiudere l’attività in tempi particolarmente stretti. Si tenga conto che le peculiari condizioni di procedibilità non importeranno defatiganti operazioni istruttorie, ma soltanto l’acquisizione di quelle dichiarazioni, confessioni, testimonianze e mezzi di prova quae accuratiorem disquisitionem aut investigationem non exigant312 e quae statim a iudice colligi possint313. Sarà l’occasione nella quale potranno essere chiesti chiarimenti sugli eventuali documenti medici prodotti, ma certamente non sarà possibile disporre nuove perizie. Circa tale sessione, il can. 1685 C.I.C. dispone che sia fissata entro trenta giorni dal decreto di formulazione del dubbio. Il decreto, notificato a tutti quanti debbano prendere parte alla sessione, deve informare che, se non fossero stati allegati al libello, le parti, possono, almeno tre giorni prima della sessione istruttoria, presentare gli articoli degli argomenti sui quali si chiede l’interrogatorio delle parti o dei testi314. In dottrina c’è chi ha fatto rilevare tale differenza terminologica e che nel modello del processus brevior – ossia il processo contenzioso orale – il C.I.C. parli di audientia e non di sessio. P. BIANCHI, Lo svolgimento, cit., 72. Va evidenziato, però, che mentre il processo orale conosce la possibilità del “supplemento di istruttoria” (can. 1668 C.I.C.), il brevior potrebbe aggiornare l’udienza in virtù dell’inciso quatenus fieri possit del can 1686 C.I.C. 312 Cfr. can. 1683 n. 2 C.I.C. 313 Cfr. can. 1684 C.I.C. 314 Cfr. art. 17 R.P. 311

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L’art. 18 R.P. consente alle parti, personalmente, e ai loro avvocati di assistere all’escussione delle altre parti e dei testi, a meno che l’istruttore ritenga, per le circostanze di cose e di persone, che si debba procedere diversamente. Questa compresenza e partecipazione delle parti alla sessione istruttoria deriva dalla comunanza della posizione processuale delle parti nel breviore, dall’interesse comune manifestato con la firma congiunta del libello o l’adesione successiva al deposito dello stesso. Risalterà agli occhi del giurista come tale prescrizione si ponga in termini di eccezione rispetto alla disposizione del can. 1559 C.I.C., valida per la generalità dei processi e del nuovo can 1677 § 2 C.I.C. Seguendo il modello del processo contenzioso orale (cfr. can 1664 C.I.C.), anche qui compare una disposizione circa la modalità di verbalizzazione della sessione, secondo cui le risposte delle parti e dei testi devono essere redatte per iscritto dal notaio, ma sommariamente e soltanto in ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso315. Una questione di particolare interesse è quella del valore delle dichiarazioni delle parti nell’ambito del brevior. Si è visto sopra come, con riferimento al processo ordinario, sia cambiata la considerazione prestata alla confessione giudiziale e alle dichiarazioni delle parti, fino ad attribuire loro, a certe condizioni, il valore di prova piena316. Si ritiene che tale prescrizione debba applicarsi con particolare cautela al processus brevior. Anzitutto per una questione riguardante il regime letterale del can. 1683 n. 2 C.I.C. che parla di testimonianze o documenti a sostegno della domanda e poi perché tali dichiarazioni richiedono sempre una accuratior inquisitio aut investigatio. D’altronde, sembrerebbe davvero un simulacro di processo quello nel quale venisse ritenuta manifesta la nullità di un matrimonio sulla sola base delle dichiarazioni dei 315 316

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Art. 18 § 2 R.P. Can. 1678 § 2 C.I.C.


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coniugi: più che di periculum collusionis, sarebbe meglio parlare di tramonto del giudizio sulla verità del vincolo317. Al termine della sessione – dispone il can. 1686 C.I.C. – l’istruttore assegni alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese di parte. La fase della discussione appare più ristretta rispetto a quella del processo matrimoniale ordinario. La normativa, ad esempio, non prescrive termini per le repliche (cfr. can. 1603 C.I.C.), che, dunque, sembrano non contemplate in questo processo. Al termine di questa fase, gli atti verranno trasmessi al Vescovo diocesano per la decisione. In dottrina vi è chi ha sottolineato l’opportunità di un votum dell’istruttore e dell’assessore che accompagni gli atti318. Ciò non è prescritto, né vietato, quindi sarà rimesso alla prassi. Atteso, peraltro, che la disposizione relativa alla fase propriamente coram Episcopo si apre menzionando la necessaria consultazione di questi con l’istruttore e l’assessore, nulla vieta che tale consultazione possa essere supportata da uno scritto che rimanga agli atti del processo.

Cfr. In realtà, una prassi di tale tipo sembra essere stata seguita nella metà degli anni sessanta del secolo scorso nei tribunali nordamericani, prassi aggravata dal fatto che le dichiarazioni delle parti potevano essere rese non soltanto coram tribunali, ma anche tramite lo strumento dell’affidavit cui sopra si accennava. Cfr. in tal senso J. LLOBELL, Prospettive cit. Cfr., inoltre, M. DEL POZZO, Il processo matrimoniale più breve, cit., 185; P. MONETA, La dinamica, cit., 52. A favore di una visione del processo di nullità canonica come convalida giudiziale di una comune volontà delle parti contra vinculum si espresse mons. Stephen J. Keller, V.G. di New York, il quale ebbe a scrivere: «[...] a party or parties, to a marriage may make a personal decision that their marriage is null, that there never was a marital bond or that a sacramental christian union never existed» (S. J. KELLER, Canon 1014 and American Culture, in The Jurist 28 [1968], 9) e, in favore del “divorzio cattolico”: «It is my opinion that the extension of divorce to sacramental, consummated marriages ould serve well the mission of the Church» (ibid,. 12). 318 P. BIANCHI, Lo svolgimento, cit., 89; M. MINGARDI, Il ruolo del Vescovo diocesano, REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), La riforma, cit., 102. 317

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6. IL MOMENTO DECISORIO In tutta la riforma di Papa Francesco, questo sembra il punto in cui si esplica in modo più pieno e palese il principio del Vescovo-giudice: l’amministrazione personale della giustizia da parte del iudex natus. Sarà lui, il Vescovo diocesano, a pronunciare la sentenza. Questa, come si è avuto già modo di vedere, è una evoluzione importante che parla, da una parte, dell’attuazione del disegno conciliare sul Vescovo, dall’altra dell’attenzione che il Papa ha voluto riservare al processus brevior. Vogliamo ancora richiamare quella frase del proemio del M.I.D.I., nella quale il Papa spiega il motivo per cui la decisione di tali cause sia riservata personalmente al Vescovo: «Non mi è [...] sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell’indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell’unità cattolica nella fede e nella disciplina». Una volta ricevuti ed esaminati gli atti, vagliate le osservazioni del D.V. e le eventuali difese delle parti319, e consultatosi con l’istruttore e l’assessore, sono due le vie che si aprono innanzi al Vescovo, quella della sentenza di accoglimento e quella del provvedimento di rimessione al processo ordinario. 6.1. La remissione ad ordinarium tramitem Dalla lettera del can. 1687 § 1 C.I.C. è evidente che l’unico provvedimento definitivo che potrà assumere il Vescovo sarà quello pro nullitate, in alternativa

319 Dalla lettera della disposizione parrebbe che, mentre le difese delle parti sono eventuali, le difese del D.V. non lo siano. Sarebbe, tuttavia, assurdo pensare che, nel processo caratterizzato per la maggiore brevità, un’eventuale inerzia del D.V. possa dilazionare la decisione.

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il provvedimento sarà di natura processuale e porterà la causa alla trattazione in via ordinaria. Questo secondo tipo di provvedimento, che riteniamo possa assumere la forma del decreto, comporta una serie di problemi irrisolti dal M.I.D.I. Non è chiaro, ad esempio, in quale fase del processo ordinario debba essere rinviata la causa (si può immaginare alla fase istruttoria, consentendo la produzione di altre prove, ma potrebbe darsi il caso che sia da ridefinire la formula del dubbio), se il procedimento ordinario si attiverà de plano ex officio, o necessiterà di un atto di riassunzione (trattandosi di una conversione del processo, sembra più plausibile la prima ipotesi). Si ritiene, invece, di potere pacificamente affermare, sebbene nel silenzio della legge, la non impugnabilità del decreto. Ciò in ragione del fatto che la remissione al processo ordinario consente un approfondimento dell’istruttoria e, quindi, la possibilità di provare ciò che non è apparso evidente coram Episcopo. Inoltre, non sembrerebbe plausibile pensare ad un mezzo di gravame di una decisione processuale in un procedimento caratterizzato per la sua brevità: il gravame, infatti, comporterebbe un allungamento dei tempi che mal si concilia con il nuovo rito. Quanto alle modalità di pubblicazione del decreto, si ritiene esso debba seguire la stessa pubblicità della sentenza, cioè che sia notificata, al più presto, integralmente alle parti320.

320 Cfr. can. 1687 § 2 C.I.C. Le questioni vengono accennate in M. DEL POZZO, Il processo matrimoniale più breve, cit., 207

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6.2. La sentenza del Vescovo Tale sistema è stato tratto dal processo documentale321, la cui disciplina non è mutata a seguito del M.I.D.I.322 Anche in tale rito la sentenza può essere soltanto affermativa. Se, invece, non sussistono le condizioni prescritte dal nuovo can.1688 C.I.C., il Giudice rimetterà la causa ad ordinarium tramitem. Nel processus brevior, dunque, il Vescovo potrà pronunciare sentenza solo se raggiunga la certezza morale sulla nullità del matrimonio. Abbiamo già visto come l’art. 12 R.P. definisca il concetto di “certezza morale”323 e come questa sia a fondamento di qualsiasi pronuncia affermativa. Essa consiste in una sorta di sicurezza soggettiva del Vescovo, costruitasi alla luce dell’esame degli atti, delle osservazioni del D.V. e delle difese delle parti, della consultazione dell’istruttore e dell’assessore, circa la nullità del matrimonio. Ciò giova per affermare ancora una volta che la riforma non ha fatto approdare il processo di nullità ad un affare privato e rimesso il vincolo alla disponibilità delle parti; alla Chiesa continua a non interessare «l’ingenua e sprovveduta soddisfazione dei fedeli, ma la sagace ricerca della giustizia delle situazioni giuridiche»324. L’art. 20 § 1 R.P. rimette alla prudenza del Vescovo la modalità per la pronuncia della sentenza. Annota il Sussidio della Rota «tenendo conto della volontà espressa in merito dalle parti» e fa un esempio: «ad es. in udienza pubblica»325. Circa la redazione della sentenza, continua l’art. 20 § 2 R.P.: «La sentenza, Sul processo documentale, si veda J. LLOBELL, I processi matrimoniali, cit., 273-277. Salvo includere fra i giudici cui può essere presentata l’istanza anche il Vescovo diocesano. 323 Locuzione che cinque volte ricorre nel M.I.D.I.: nel proemio, nei cann. 1687 §1, 1688, 1689 §1 e nell’art. 12 R.P. 324 M. DEL POZZO, Il processo matrimoniale più breve, cit., 204. 325 TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio, cit., 41. 321 322

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comunque sottoscritta dal Vescovo insieme con il notaio [...]». Mi sembra rilevante l’avverbio “comunque” e l’aggettivo “sottoscritta”. Tutto fa pensare alla possibilità che la sentenza sia materialmente scritta da un soggetto diverso dal Vescovo, che magari abbia una qualche maggiore perizia giuridica, e che sia soltanto sottoscritta da questi. Sicché, il Vescovo assumerebbe la decisione, mentre il percorso giuridico-razionale attinente al fondamento di tale decisione potrebbe essere rappresentato da un soggetto terzo. Annota il Sussidio della Rota che la sentenza «può essere estesa, ad esempio, dall’assessore o dallo stesso istruttore». La cosa non scandalizza, specie se parametrata al fatto che, finora, tutta la materia matrimoniale veniva delegata al V.G., ma certo bisogna auspicare che nella pratica non avvenga che il Vescovo si limiti ad apporre una firma senza conoscere alcunché della vicenda, né del contenuto della sentenza326. Ciò significherebbe svuotare di ogni significato la riforma. In tal senso, il richiamo del Papa alla responsabilità personale del Pastore nell’amministrazione della giustizia è davvero centrale. Continua l’art. 20 § 2 R.P., circa le modalità di redazione della sentenza, che questa «esponga in maniera breve e ordinata i motivi della decisione e ordinariamente sia notificata alle parti entro il termine di un mese dal giorno della decisione». La brevità è, dunque, un elemento che viene messo in risalto anche in tale fase e che si pone un po’ oltre la perspicuitas richiesta dall’art. 254 D.C.; ma, certamente, il percorso logico-decisionale deve essere opportunamente illustrato, anche alla luce di una possibile impugnazione della sentenza. Quanto al termine di notifica, l’avverbio “ordinariamente” lascia intendere che il termine di un mese sia espressamente ordinatorio. Questa disposizione va letta insieme al can. 1687 § 2 C.I.C., che richiede si notifichi 326 Annota del Pozzo che si tratterebbe di un falso in atto pubblico. M. DEL POZZO, Il processo matrimoniale più breve, cit., 215, nota 78.

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alle parti il testo integrale della sentenza, con la motivazione (ad escludere, dunque, la notifica del solo dispositivo), quam citius. La norma che si ottiene, dunque è la seguente: il testo integrale della sentenza, con la motivazione, sia notificato alle parti quanto prima e, ordinariamente, entro un mese dal giorno della decisione. Da questo momento, ai sensi del can. 1679 C.I.C. riformato, elapsis terminis a cann. 1630-1633 ordinatis, la sentenza sarà esecutiva. 6.3. L’impugnazione della sentenza del Vescovo Quanto alla soggezione della sentenza del Vescovo ai mezzi di gravame, non v’è alcuna deroga alla normativa generale, sicché occorre riferirsi a questa. Ovviamente, però, il particolare litisconsorzio richiesto in tale procedimento rende particolarmente improbabile una impugnazione della sentenza, se non su iniziativa del D.V. Tuttavia, il M.I.D.I. individua l’autorità presso cui proporre un eventuale appello. Dispone, infatti, il can. 1687 § 3 C.I.C.: «Contro la sentenza del Vescovo si dà appello al Metropolita o alla Rota Romana; se la sentenza è stata emessa dal Metropolita, si dà appello al suffraganeo più anziano; e contro la sentenza di altro Vescovo che non ha un’autorità superiore sotto il Romano Pontefice, si dà appello al Vescovo da esso stabilmente designato». Quanto all’appello al Metropolita, ci rimettiamo a quanto detto sopra circa il ripristino in materia qua di tale ufficio di capo della provincia ecclesiastica, quale segno distintivo della sinodalità nella Chiesa. Si annota soltanto che, in questo caso, l’appello non sarà deferito al tribunale dell’arcidiocesi metropolitana, ma al Metropolita, in persona. Anche quanto all’appello alla Rota, ci limitiamo a rinviare quanto già espresso sopra. Quanto alla stabile designazione da parte del Vescovo che non ha un’auto134


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rità superiore sotto il Romano Pontefice, sebbene non sia indicato nel M.I.D.I., sembra opportuno che questa designazione venga portata alla conoscenza del Dicastero cui è attribuito il compito di vigilare sulla retta amministrazione della giustizia, ossia il S.A.T. Che poi a tale comunicazione non debba necessariamente seguire l’approvazione327, in quanto non prescritta, ma una semplice presa d’atto è altra questione328. Un argomento discusso è quello del suffraganeus antiquor. La questione sorge a fronte del fatto che, dietro l’apparente automatismo legislativo, si pone una incertezza in ordine al termine antiquor. Bisogna, infatti, comprendere se l’antiquioritas si ponga in relazione alla persona del suffraganeo o alla diocesi suffraganea e, se in relazione alla persona del Vescovo, se essa sia relativa alla sua ordinazione, alla sua età ovvero alla sua preposizione a Pastore della diocesi suffraganea. Il P.C.T.L., interessato della questione a mezzo di un quesito posto da un Vescovo, conclude nel senso che la locuzione faccia riferimento alla sede più antica della metropolia329. Ciò sia in applicazione di un criterio di natura letterale – il can. 1687 § 3 C.I.C., a differenza di altri330, non parla di Episcopus promotione antiquor – sia per una questione di disciplina processuale generale che implica una certa stabilitas del giudice precostituito per legge. Tale posizione, che a noi convince, non sembra essere sposata dal Sussidio della Rota che parla, invece, di suffraganeo «più anziano nell’ufficio»331, Prescritta, invece, dal can. 1438 n. 2 C.I.C. La formula utilizzata correntemente dal S.A.T. è: Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal decrevit recognoscendum esse et facto recognosci... 329 PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, resp. prot. n. 15155/2015 (13 ottobre 2015) in http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/risposte-particolari/Procedure%20per%20la%20Dichiarazione%20della%20Nullit%C3%A0%20matrimoniale/Circa %20il%20suffraganeus%20antiquior%20nel%20nuovo%20can.%201687%20%C2%A73%2 0Mitis%20Iudex.pdf (3 settembre 2016). 330 Cfr. cann. 421 § 2, 425 § 3, 501 § 3 C.I.C. 331 TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio, cit., 42. 327 328

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ma è stata di recentemente confermata dal Tavolo di Lavoro istituito presso la C.E.I.332 Il Vescovo di seconde cure, dunque, previa applicazione del vaglio della manifesta dilatorietà che abbiamo già incontrato per l’appello ordinario, se ammetterà l’appello non deciderà il merito del giudizio, ma rimetterà la causa all’esame ordinario di secondo grado. Quindi il Vescovo potrà o rigettare l’istanza se meramente dilatoria e, per l’effetto, confermare la sentenza affermativa di primo grado rendendola esecutiva, oppure, col largo setaccio della non manifesta dilatorietà, mandare la causa al processo ordinario di secondo grado. Già, dunque, la non manifesta dilatorietà è idonea a far dubitare circa la manifesta nullità riconosciuta dal Vescovo diocesano e, quindi, l’Ordinamento assicura un esame più approfondito, ordinario, della causa.

332 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Circolare della Segreteria Generale (20 luglio 2016), in http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/75928/Tavolo_di_lavoro_MIDI_ circolare_Segreteria_Generale_CEI_20.07.2016.pdf (11 settembre 2016).

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Capitolo V LA RIFORMA DI PAPA FRANCESCO E I TRIBUNALI REGIONALI 1. I TERMINI DELLA QUESTIONE

Una delle questioni immediatamente dibattute in Italia, all’indomani della promulgazione del M.I.D.I., è stata quella del “destino” dell’organizzazione giudiziaria precedente. Il dubbio non ha un carattere meramente accademico, ma concerne, piuttosto, l’operatività del sistema di giustizia canonica matrimoniale. Nel secondo capitolo, abbiamo visto come il M.I.D.I. abbia disegnato un nuovo sistema dei tribunali per le cause di nullità del matrimonio che delinea una preferenza tendenziale verso la dimensione diocesana, consentendo, tuttavia, al Vescovo di potersi appoggiare ad un tribunale viciniore oppure di potere costituire assieme ad altri Vescovi un tribunale interdiocesano. Abbiamo anche visto come la preferenza per il tribunale diocesano, a mente del nuovo can. 1673 § 2 C.I.C., abbia un certo grado di precettività (constituat), che l’art. 8 § 1 R.P. parla di constituendum tribunal pro causis matrimonialibus e che l’art. 8 § 3 R.P. riconosce al Vescovo il diritto di recesso dal tribunale interdiocesano cui eventualmente accedesse per la trattazione delle cause matrimoniali. A tali elementi si aggiunga il fatto che la formula d’approvazione del M.I.D.I. «è ampia e omnicomprensiva»333: Quae igitur a Nobis his Litteris decreta sunt, ea omnia rata ac firma esse iubemus, contrariis quibusvis, etiam specialissima mentione dignis, non obstantibus. Alla luce di queste disposizioni, la questione della possibilità di contemplare

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M. DEL POZZO, L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica, cit., 14. 137


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la persistenza della organizzazione giudiziale stabilita da Papa Pio XI col m.p. Qua cura si è posta con particolare urgenza ed ha visto posizioni contrapposte, anche all’interno dei vari Dicasteri della Curia Romana, tanto che lo stesso Romano Pontefice è intervenuto più volte sulla questione. Prima, però, di prendere in esame i singoli pronunciamenti «ufficiali e semiufficiali»334, occorre riferire quale fosse l’assetto derivante dal Qua cura. Ogni regione ecclesiastica italiana veniva costituita in un’unica circoscrizione, con un unico tribunale con la competenza a trattare e decidere, in primo grado, le cause di nullità matrimoniali. Diciotto, dunque, i tribunali di prima istanza: «1) Pedemontanae apud tribunal Taurinense; 2) Longobardiae, apud Mediolanense; 3) Liguriae, apud Ianuense; 4) Aemiliae, apud Mutinense; 5) Venetae, apud Venetiarum; 6) Romandiolae, apud Bononiense; 7) Aetruriae, apud Florentinum; 8) Umbriae, apud Perusinum; 9) Picenae, apud Firmanum; 10) Latii, apud Tribunal Vicariatus Urbis; 11) Aprutinae, apud Teatinum; 12) Beneventanae, apud Beneventanum; 13) Lucanae et Salernitanae, apud Salernitanum; 14) Campanae, apud Neapolitanum; 15) Apuliae, apud Barense; 16) Calabriae, apud Rheginense; 17) Siciliae, apud Panormitanum; 18) Sardiniae, apud Calaritanum»335. Nove per la seconda istanza, salva la competenza della Rota: «Ad tribunal Taurinense deferentur causae in prima instantia tractatae apud tribunal Ianuense; ad tribunal Ianuense, quae apud tribunal Mediolanense; ad tribunal Mediolanense, quae apud tribunalia Taurinense et Venetiarum; ad tribunal Venetiarum, quae apud tribunal G. BONI, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima), in http://www.statoechiese.it/images/stories/2016.3/ boni.1m_la_recente.pdf, 12 (19 agosto 2016). 335 PIO XI, Motu proprio Qua cura, cit. 334

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Bononiense; ad tribunal Bononiense, quae apud tribunalia Florentinum et Mutinense; ad tribunal Florentinum, quae apud tribunalia Perusinum et Firmanum; ad tribunal Vicariatus Urbis, quae apud tribunalia Neapolitanum et Calaritanum; ad tribunal Neapolitanum, quae apud tribunalia Panormitanum, Rheginense, Salernitanum et Beneventanum; ad tribunal Beneventanum, quae apud tribunalia Barense et Teatinum»336. Il suddetto modello, che venne poi esteso anche ad altri Paesi337, trae legittimazione dall’iniziativa Papale di individuare una struttura giudiziale per ogni regione e non dalla libera determinazione dei Vescovi che, associandosi, davano seguito alla propria potestà giurisdizionale in questa dimensione regionale. Qui il paradigma della legittimazione è, dunque, radicalmente diverso rispetto al M.I.D.I.: se nel M.I.D.I., infatti, è il Vescovo-giudice posto al centro dell’ordine giurisdizionale, il quale può operare scelte in ordine alle modalità di applicazione della riforma (se in sede diocesana, interdiocesana, o appoggiandosi ad un viciniore tribunale), qui la legittimazione dei tribunali discende dal Romano Pontefice, che agisce de Apostolicae plenitudine potestatis. Tanto premesso, vediamo di districarci nel dedalo di pronunciamenti succedutisi in questi primi mesi di vigenza del M.I.D.I. Presenteremo, dunque, documenti di varia provenienza e di vario valore giuridico, ordinandoli secondo un criterio cronologico, al fine di rappresentare l’incertezza nella quale si sono trovati gli operatori del Diritto e, in primo luogo, i Vescovi italiani, di fronte al rapido succedersi di tali interventi. L. c. Alle Filippine nel 1940, al Canada nel 1952, al Brasile nel 1959; cfr. G. ZAGGIA, I Tribunali Interdiocesani o Regionali nella vita della Chiesa, in Z. GROCHOLEWSKI, V. CÁRCEL ORTÍ (curr.), «Dilexit iustitiam». Studia in honorem Arelii Card. Sabatani, Città del Vaticano 1984, 119-153. 336 337

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2. L’INTERVISTA DEL DECANO DELLA ROTA DELL’8 OTTOBRE 2015 A un mese dalla promulgazione del M.I.D.I., l’Ecc.mo Decano del Tribunale Apostolico della Rota Romana, mons. Pio Vito Pinto rilasciava un’intervista al Direttore dell’Osservatore Romano, Gian Maria Vian338. Alla domanda «che accadrà ai tribunali regionali?», mons. Pinto rispondeva: «Questa legge rifonda e riordina in pieno, ex integro, il processo matrimoniale, dando al vescovo il diritto di costituire il suo tribunale diocesano. Cade dunque la legge che prevede i tribunali regionali, esistenti del resto soltanto in alcuni Paesi. All’interno delle singole province ecclesiastiche i vescovi avranno invece facoltà di istituire, se lo riterranno utile, un tribunale interdiocesano con appello al tribunale del metropolita, fatta salva la possibilità di creare, a norma del diritto, tribunali interdiocesani di più province». L’Ecc.mo Decano della Rota, dunque, affermava: 1) la portata integrale della riforma di Papa Francesco – ciò significa che, a norma del can. 20 C.I.C., essa abroga o deroga la normativa precedente; 2) il diritto del Vescovo di erigere il suo tribunale diocesano; 3) la “caducazione” della legge che prevede i tribunali regionali; 4) il diritto dei Vescovi facenti capo ad una Metropolia di costituire un tribunale interdiocesano; 5) il diritto dei Vescovi facenti capo a diverse Metropolie di costituire un tribunale interdiocesano (e intermetropolitano). Per la questione che affrontiamo è centrale soprattutto la terza posizione sopra 338 G. M. VIAN, Speranza e non paure. Intervista al decano della Rota romana sul nuovo processo matrimoniale, in L’Osservatore Romano 8 ottobre 2015, 7.

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espressa. Ancorché la formulazione «cade dunque la legge che prevede i tribunali regionali» non sia giuridicamente precisa, s’intende, nel complesso della risposta, che mons. Pinto vuole significare l’intervenuta mancanza di legittimazione dei tribunali regionali. Da una parte, infatti, dichiara decaduta la norma in forza della quale erano stati istituiti, dall’altra, enuncia quali possibilità i Vescovi abbiano, a fronte di tale circostanza intervenuta, per amministrare la giustizia in materia matrimoniale. Il richiamo, sebbene non espresso, al can. 20 C.I.C. (l’espressione de integro riportata nella risposta compare nella formulazione del canone) non è, di per sé risolutivo della questione. Ciò perché, se è vero che il canone dispone l’abrogazione o deroga della legge precedente, da parte della posteriore che riordini integralmente tutta quanta la materia della legge precedente, occorre anche considerare che la disposizione continua: «[...] la legge universale però non deroga affatto al diritto particolare o speciale, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto». Il Qua cura, infatti, rientra nella categoria del diritto particolare o speciale, in quanto dispone in ordine al solo territorio italiano (mentre la normativa generale vale per tutto l’orbe cattolico) e, dunque, per una sua deroga, sarebbe stata necessaria una espressa disposizione di diritto. 3. LA RISPOSTA DEL P.C.T.L. DEL 13 OTTOBRE 2015 Cinque giorni dopo la pubblicazione dell’intervista a mons. Pinto, il P.C.T.L., forniva una risposta ad un Vicario Giudiziale339 italiano in ordine alla questione che ci occupa340. La riportiamo integralmente341, in quanto non è Si presume che il destinatario possa essere un V.G. alla luce della formula di apertura della risposta: «Reverendissimo Monsignore, alla luce dell’Ufficio che ricopre [...]». 340 PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, resp. prot. n. 15157/2015 (13 ottobre 2015), in ARCHIVIO CURIA ARCIVESCOVILE DI SIRACUSA – CANCELLERIA. Originariamente il documento era pubblicato nel sito internet del P.C.T.L., ma venne poi rimosso. 339

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ormai rinvenibile nel sito internet del P.C.T.L., dove, in un primo momento, era stata pubblicata: «Reverendissimo Monsignore, a motivo dell’Ufficio che ricopre, Lei ha sollecitato al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi chiarimenti circa l’applicazione dell’art. 8 § 2 delle “Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale” (RP), promulgate dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, dell’8 settembre 2015, in rapporto a quanto stabilito da Papa Pio XI

col motu proprio Qua cura, dell’8 dicembre 1938, AAS 10 (l938)

410-413. Come sa, col motu proprio Qua cura, Papa Pio XI, per ciascuna delle c.d. Regioni conciliari o ecclesiastiche in cui il territorio italiano era stato precedentemente diviso, stabilì: “circumscriptionem unicam unumque habebit regionale tribunal quoad tractationem et decisionem causarum de nullitate matrimoniorum” (n. I, p. 412), e aggiunse altre norme concernenti le relative istanze di appello e le forme per integrare la composizione dei suddetti tribunali. La norma rappresentava uno speciale provvedimento pontificio dato per l’Italia in ragione della sua peculiare strutturazione diocesana e in seguito all’organizzazione precedentemente stabilita per la celebrazione dei Concili regionali previsti dal can. 283 del Codex 1917 (cfr. Sacra Congregatio Consistorialis, Decretum Pro celebrazione concilio rum et appellationibus in regionibus Italiae, del 15 febbraio 1919, AAS 9 [1919] 72-74; Idem, Lettera circolare all’episcopato italiano in esecuzione del decreto “Pro celebrazione con341 Riportiamo la risposta rispettando fedelmente la formattazione, i segni d’interpunzione, l’utilizzo delle parentesi e quant’altro, anche se non rispettano i criteri metodologici del presente lavoro. Ciò nel rispetto più pieno dell’originale, in servizio a chi lo volesse citare, proprio in relazione alla difficile reperibilità dello stesso.

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cilio rum et appellationibus in regionibus Italiae, del 15 febbraio 1919”, del 22 marzo 1919, AAS, 9 [1919] 175-177). Detta organizzazione ha preso poi la forma delle attuali Regioni ecclesiastiche previste dal Codice, alle quali la Congregazione per i Vescovi conferì personalità giuridica canonica ai sensi del can. 433 § 2 CIC, con Decreto del 4 novembre 1994, AAS 87 (1995) 369-391. A proposito delle fonti giuridiche da tener presenti nel problema posto, il can. 20 C1C, seguendo sostanzialmente il can. 22 Codex 1917, stabilisce come che “lex universalis minime derogat iuri particolari aut speciali, nisi aliud in iure expresse caveatur”. Di conseguenza, il predetto art. 8 § 2 RP, che è una norma universale, avrebbe forza derogatoria del motu proprio Qua cura, che è una norma pontificia particolare per l’Italia, solo se fosse indicata una esplicita deroga da parte del Supremo Legislatore, cosa che non è avvenuta. Pertanto, le disposizioni del motu proprio Qua cura vigenti finora, sulla cui base sono stati poi adottati dall’episcopato italiano altri provvedimenti, anche di natura economica, devono ritenersi in pieno vigore. Perciò, gli Ecc.mi Vescovi che eventualmente ritenessero di dover recedere dai Tribunali regionali dovranno ottenere la relativa “dispensa” della Santa Sede dalla norma generale che, a tenore dell’art. 124 della cost. ap. Pastor Bonus del 28 giugno 1988, AAS 80 (1988) 841-930, è di competenza del Tribunale della Segnatura Apostolica. Allo stesso Supremo Tribunale corrisponderà in tali casi approvare il tribunale di seconda istanza scelto dal Vescovo (can. 1438, 2° CIC). Augurando che la presente risposta possa essere di utilità per la retta applicazione del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, La saluto con viva cordialità». 143


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Il P.C.T.L., dunque, alla luce del can. 20 C.I.C. leggeva il rapporto fra l’art. 8 § 2 R.P. e il m.p. Qua cura, come rapporto fra una lex generalis e una particularis. Pertanto, come si accennava sopra commentando l’intervista a mons. Pinto, questa non potrebbe ritenersi derogata da quella senza una espressa disposizione in tal senso. Alla luce di queste considerazioni, il P.C.T.L. riteneva vigente il Qua cura e, quindi, tutta l’organizzazione giudiziaria da questo provvedimento derivante. Da tale considerazione, faceva scaturire una compressione del libero diritto di recedere dai tribunali interdiocesani per i Vescovi italiani. Il percorso logico non è espresso, tuttavia, si può dedurre che ciò derivi dalla circostanza che il P.C.T.L. ha ritenuto che fra i tribunali interdiocesani cui fa riferimento l’art. 8 § 2 R.P. non possano ascriversi i tribunali regionali italiani. Ciò in ragione del fatto che l’art. 8 § 2 R.P. fa riferimento ai tribunali interdiocesani costituiti a norma del can. 1423 C.I.C., ossia tribunali eretti sulla base della volontà del Coetus Episcoporum e non in forza di una unilaterale decisione della Sede Apostolica. I tribunali regionali, invece, come si è visto, sono frutto di un provvedimento del Romano Pontefice che «[...] Motu Proprio, certa scientia ac de Apostolicae plenitudine potestatis, haec omnia, quae sequuntur, statuenda decrevimus ac decernimus [...]»342. Si ritiene che tale differente fonte di legittimazione dei tribunali interdiocesani del can. 1423 C.I.C. e dei tribunali regionali abbia indotto a ritenere che il Vescovo che si fosse voluto staccare dal tribunale regionale necessitasse di una dispensa della Sede Apostolica, stessa fonte di legittimazione dei tribunali regionali343. Sulla base di tale interpretazione, dunque, il Vescovi italiani non avrebbero potuto liberamente recedere dai tribunali regionali, ma solo dietro dispensa della Sede Apostolica. Il ricorso allo strumento della dispensa presume, dunque che il Qua cura sia piena-

PIO XI, Motu proprio Qua cura, cit. Il ragionamento si può semplificare nei seguenti termini: la Sede Apostolica ha eretto i tribunali regionali, la Sede Apostolica deve dispensare dall’appartenenza. 342 343

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mente vigente e che, a richiesta del Vescovo diocesano, la Segnatura Apostolica può far grazia dell’esonero dalla sua osservanza ove sussista giusta e ragionevole causa, tenuto conto delle circostanze del caso e della gravità della legge dalla quale si dispensa344. Ciò comporterebbe un certo grado di discrezionalità in capo alla Segnatura, la quale, ad esempio, potrebbe valutare incongruo il recesso alla luce delle esigenze di giustizia: si pensi alla possibilità di negare la dispensa quando non si ritenga sussistere un opportuno numero di Officiali, o quando questi non siano in possesso dei titoli richiesti dal C.I.C., o quando il recesso dal tribunale regionale potrebbe nuocere a questo in ragione del fatto che verrebbe privato degli Officiali provenienti dalla diocesi che intende costituire il proprio tribunale, ecc. 4. LA MENS DEL PONTEFICE SULLA RIFORMA DEI PROCESSI MATRIMONIALI DEL 4 NOVEMBRE

2015

Alla luce del responso del P.C.T.L. sopra riportato, si era inziata a diffondere l’idea che il M.I.D.I., in relazione all’articolazione dell’organizzazione dei tribunali, non avrebbe trovato attuazione in Italia e che quindi, sotto tale profilo, non vi sarebbe stata alcuna innovazione. Ma, a distanza di due settimane, un nuovo pronunciamento avrebbe mutato gli assetti. Il 4 novembre 2015, in occasione dell’atto accademico di apertura dell’attività dello Studio rotale, il sostituto della Segreteria di Stato, mons. Angelo Becciu, teneva una ricca e documentata prolusione sul Vescovo-giudice nella riforma di Papa Francesco345. In tale favorevole occasione, il Decano della Rota Romana dava lettura di una dichiarazione nella quale, premessa la richiesta for-

Cfr. cann. 85, 90 C.I.C. Sulla natura giuridica della dispensa, si veda E. LABANDEIRA, Trattato di Diritto amministrativo canonico, Milano 1994, 349-361. 345 A. BECCIU, Il vescovo giudice, cit. 344

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mulatagli dal Santo Padre di manifestare la mens del Supremo Legislatore della Chiesa sui due motu proprio, al fine di una definitiva chiarezza nell’applicazione della riforma matrimoniale346, si esprimeva nei seguenti termini: «1. Il vescovo diocesano ha il diritto nativo e libero in forza di questa legge pontificia di esercitare personalmente la funzione di giudice e di erigere il suo tribunale diocesano; 2. I vescovi all’interno della provincia ecclesiastica possono liberamente decidere, nel caso non ravvedano la possibilità nell’imminente futuro di costituire il proprio tribunale, di creare un tribunale interdiocesano; rimanendo, a norma di diritto e cioè con licenza della Santa Sede, la capacità che metropoliti di due o più province ecclesiastiche possano convenire nel creare il tribunale interdiocesano sia di prima che di seconda istanza»347. Appare evidente come gli elementi centrali della mens siano i termini in corsivo, ossia gli avverbi “personalmente” e “liberamente”. Il testo sembra essere una replica alla risposta del P.C.T.L. del 13 ottobre 2015. Ove si afferma, infatti, l’esistenza di un diritto liberamente e personalmente esercitabile, si esclude la possibilità di intervento discrezionale dell’autorità amministrativa: alla presenza di un diritto soggettivo non è ipotizzabile l’intervento di un previo provvedimento grazioso perché lo si possa esercitare. C’è di più, mentre qui si parla soltanto di diritto, più opportunamente, nel proemio del M.I.D.I., si parla della bicefalia di tale situazione giuridica soggettiva che viene definita “sacro diritto” e “dovere davanti al Signore”. Questa doppia dimensione è derivazione della potestas che è posta sempre in servizio della Chiesa e non a 346

P. V. PINTO, Intervento del Decano della Rota Romana all’atto accademico di apertura dell’attività dello Studio Rotale. La mens del Pontefice sulla riforma dei processi matrimoniali (4 novembre 2015), in L’Osservatore romano 8 novembre 2015, 8. 347 P. V. PINTO, Intervento del Decano, cit. Corsivi nell’originale. 146


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giovamento del titolare. Quindi, questo diritto nativo, libero, personalmente esercitabile del Vescovo diocesano è direttamente connesso al munus episcopale: non è un diritto cui il Vescovo può rinunciare (come, ad esempio, quello di proprietà dei suoi personali beni) ma è una situazione giuridica cui dare doverosamente attuazione. Tale situazione, alla luce della normativa del M.I.D.I., non può essere conculcata prevedendo un atto della Sede Apostolica propedeutico all’esercizio del diritto di recesso. Il diritto, infatti, che trae il suo fondamento nello stesso M.I.D.I. è liberamente e personalmente esercitabile. L’unica eccezione che viene riconosciuta a tale principio ricorre nell’ipotesi di un tribunale intermetropolitano, nel qual caso si chiede la previa licenza della Sede Apostolica. Degno di nota il fatto che la mens parli di licenza, quando, invece, il can. 1423 C.I.C. parla di approvazione: mentre l’approvazione è un atto successivo all’invio dei decreti di erezione, la licenza è un’autorizzazione che rende possibile l’esercizio della facoltà e garantisce un controllo preventivo da cui dipende la liceità dell’atto348. La disposizione secondo cui i vescovi di una provincia ecclesiastica possono liberamente decidere di creare il tribunale interdiocesano sembra doversi interpretare nel senso che tale tribunale può essere istituito senza alcuna approvazione della Sede Apostolica. A tale conclusione porta la formulazione letterale della disposizione, in quanto essa precede la norma sui tribunali interprovinciali cui è preposto l’inciso «a norma di diritto e cioè con licenza della Santa Sede». Dalla lettura della disposizione emerge dunque che per i tribunali interdiocesani non sussiste alcuna istanza di controllo superiore, per gli interprovinciali, invece, l’istanza di controllo si manifesta nella licenza. Si 348

Cfr. E. LABANDEIRA, Trattato, cit., 325. Si veda anche lo specimen predisposto dalla Rota della «Richiesta di licenza alla Santa Sede per la costituzione del tribunale interdiocesano di prima e seconda istanza di più metropolie»: TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio, cit., 68. 147


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tratta, chiaramente, di due nova, in quanto, non solo il can. 1423 C.I.C. prevede l’approvazione, ma non fa differenza alcuna fra tribunali interdiocesani e interprovinciali in ordine alla procedura di erezione349. Chiarissima, invece, e ulteriormente sottolineata la preferenza accordata alla dimensione diocesana della giustizia matrimoniale, in quanto il ricorso al tribunale interdiocesano viene subordinato alla valutazione, da parte dei Vescovi interessati, dell’impossibilità di costituire nell’immediato futuro «il proprio tribunale». Tale formulazione implica un grado di provvisorietà dell’iterdiocesano che spinge il Papa a considerarlo un passaggio verso il “proprio” tribunale, ossia il diocesano. 5. IL RESCRITTO EX AUDIENTIA DEL 7 DICEMBRE 2015 Se destava qualche problema interpretativo la mens, il Santo Padre decideva di intervenire in maniera ancora più decisa e formale a distanza di poco più di un mese, con un atto tipico350: un Rescritto ex audientia351. È significativo il fatto che il Rescritto rechi titolo «sul compimento e l’osservanza della nuova legge del processo matrimoniale». La motivazione di tale titolo è spiegata dal Decano della Rota: «[...] poiché ogni legge di portata

Molto critici G. BONI, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima), cit., 20-22 e M. GANARIN, I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la “sorte” del m.p. Qua cura di Papa Pio XI, in http://www.statoechiese.it/images/stories/2016.3/ganarin.2m_i_tribunali.pdf (9 settembre 2016). 350 FRANCESCO, Resc. Circa novam legem efficiendam atque servandam de processu matrimoniali (7 dicembre 2015), in AAS 108 (2016) 1, 5-6. 351 Questo il nomen iuris dell’atto reso pubblico su L’Osservatore romano 12 dicembre 2015, 8, benché non vi sia traccia espressa nello stesso dell’udienza nella quale sarebbe stato reso, né di chi sia stato ricevuto in udienza. Si legge soltanto che l’udienza si è tenuta nel pomeriggio. 349

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epocale qual è la legge di riforma del processo matrimoniale, incontra comprensibili resistenze, il Papa ha voluto ribadire, come avvenne con Giovanni Paolo II per la promulgazione del Codice di diritto canonico del 1983, che la legge è ormai promulgata ed esige l’osservanza»352. Cosa era accaduto dal 4 novembre da provocare una nuova presa di posizione da parte del Papa? Limitandoci ai soli documenti ufficiali nella nostra disponibilità, in data 1 dicembre 2015 venivano diramati comunicati stampa da parte della Conferenza Episcopale Campana353 e Conferenza Episcopale Sarda354 e il 7 da parte della Conferenza Episcopale Pugliese355 che informavano della decisione dei Vescovi di non recedere dai rispettivi tribunali regionali. Tale facoltà era stata avallata, sebbene indirettamente, da un responsum del P.C.T.L. di data successiva alla mens. Il responso, che abbiamo già richiamato trattando del processus brevior, riscontrava la richiesta di un V.G. di una diocesi il cui vescovo non voleva recedere dal tribunale regionale356. Alla luce di tali documentate prese di posizione dei Vescovi italiani, nonché di alcune altre dichiarazioni non in nostro possesso, ma la cui esistenza viene

352 P. V. PINTO, Compimento e osservanza, in http://it.radiovaticana.va/news/2015/12/ 11/Papa_su_compimento_nuova_legge_del_processo_matrimoniale/1193606 (9 settembre 2016). 353 CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, Comunicazione dei Vescovi della Regione ecclesiastica Campania in merito all’entrata in vigore della riforma del processo matrimoniale canonico (1 dicembre 2015), in http://www.iuscanonicum.it/wp-content/uploads/2016/ 01/2015.12.01-Comunicato-CEC.pdf (9 settembre 2016). 354 CONFERENZA EPISCOPALE SARDA, Comunicato stampa Riforma del processo di nullità matrimoniale (1 dicembre 2015), in http://www.iuscanonicum.it/wp-content/uploads/2016/01/ 2015.12.01-Comunicato-CES.pdf (9 settembre 2016). 355 CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE, Nota circa l’applicazione del MP Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco (7 dicembre 2015), in http://www.iuscanonicum.it/wp-content/uploads/2016/01/2015.12.07-Comunicato-CEP.pdf (9 settembre 2016). 356 PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, resp. prot. n. 15201/2015, cit.

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affermata da parte della dottrina357, il Papa si sarà sentito in dovere di chiarire, con interpretazione autentica, la questione relativa alla vigenza del Qua cura. Nella prima parte del Rescritto si legge: «Le leggi di riforma del processo matrimoniale succitate abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad es. il Motu Proprio Qua cura, dato dal mio Antecessore Pio XI in tempi ben diversi dai presenti)»358. La disposizione sopra riportata sembra di chiarezza palmare: il Qua cura non è più vigente nell’Ordinamento canonico. Vedremo, tuttavia, che tale apparente inappuntablità della formulazione è, appunto, soltanto apparente, tanto che si sono succeduti altri interventi dai più vari contenuti. 6. LE LETTERE CIRCOLARI DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA C.E.I. DEL 16 E 17 DICEMBRE

2015

Nei giorni 16 e 17 dicembre 2015, dalla Segreteria Generale della C.E.I. partivano due circolari, la prima (prot. n. 848/2015) indirizzata ai Vescovi italiani359, la seconda (prot. n. 853/2015) indirizzata ai VV.GG. dei tribunali regionali360. I due documenti, scritti pochissimi giorni dopo il Rescritto pontificio, hanno molti elementi in comune, ma, ciò che rileva, poche ma assai significative difG. BONI, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima), cit., 20. 358 FRANCESCO, Resc. Circa novam legem, cit. 359 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Lett. circ. prot 848/2015 (16 dicembre 2015), in ARCHIVIO CURIA ARCIVESCOVILE DI SIRACUSA – CANCELLERIA. 360 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Lett. circ. prot 853/2015 (17 dicembre 2015), in http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/75928/Lettera-circolare_Segretario-Generale-CEI_prot._n._853_2015.pdf (9 settembre 2016). 357

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ferenze che fanno pensare alla seconda quale un “ripensamento” di alcune parti della prima. Partendo dalla struttura, entrambe le lettere sono divise in introduzione, sei punti la prima, cinque la seconda e conclusione. Ma, mentre la prima indica tutti i punti quali “punti fermi”, la seconda distingue i medesimi punti in “temi dibattuti” e “punti fermi”. Già questa scelta è particolarmente indicativa. Come adesso avremo modo di vedere a distanza di un giorno l’abolizione dei tribunali regionali e l’erezione dei tribunali diocesani, da “punti fermi” diventavano “temi dibattuti”. Per poter meglio comprendere il differente approccio che hanno le due lettere con riguardo al valore da attribuire al Rescritto del 7 dicembre 2016, proponiamo una lettura sinottica della struttura di entrambe: Lett. prot. n. 848/2015 - ai Vescovi

Lett. prot. n. 853/2015 - ai VV.GG.

1 Abolizione dei TT.EE.RR.

1 Abrogazione del M.P. Qua cura

2 Tribunali diocesani 3 Tribunali interdiocesani

2 Tribunali diocesani e interdiocesani

4 La C.E.I.

3 La C.E.I.

5 Personale

4 Personale

6 Costi

5 Costi

TEMI DIBATTUTI

PUNTI FERMI

Quanto al primo punto si evidenzia una differenza non meramente terminologica, ma essenziale. Si vedrà, infatti, come una certa interpretazione ha condotto a ritenere abrogato il Qua cura come norma che obbliga all’amministrazione della giustizia con l’organizzazione ivi prevista, ma non abolito l’assetto da tale norma derivante che, ancorché non obbligatorio, manterrebbe la sua esistenza. La differenza di approccio fra le due lettere è qui di evidenza patente. Quanto ai punti 2 e 3 della lettera ai Vescovi, corrispondenti al n. 2 della lettera ai VV.GG., è da evidenziare come la prima richiami la mens, la seconda 151


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no. Altro punto importante da cui si evince il revirement operato dalla C.E.I., è quello attinente al personale. Mentre, infatti, nella lettera ai Vescovi si parla di processo di costituzione dei nuovi tribunali diocesani e interdiocesani, in quella ai VV.GG. si parla di costituzione degli eventuali tribunali diocesani e interdiocesani. Ciò per sottolineare la facoltà dei Vescovi di rimanere nel tribunale regionale, che non è, dunque, abolito, ma è diventata una delle possibilità di organizzazione del sistema-giustizia. Lo stesso avviene quando si tratta di costi. Mentre, infatti, nella lettera ai Vescovi si parlava dei «costituendi tribunali diocesani e interdiocesani», tale riferimento nel corrispondente numero della lettera ai VV.GG. veniva meno. Da una risposta del S.A.T. e da una del P.C.T.L., che ci accingiamo ad esaminare, apprendiamo che lo stesso giorno della lettera ai Vescovi, ossia il 16 dicembre 2015, con una lettera prot. 847/2015, la C.E.I. chiedeva alla Segnatura e al P.C.T.L. una «valutazione circa alcune questioni emerse dopo la emanazione del Rescritto». 7. LA LETTERA DEL S.A.T. AL SEGRETARIO GENERALE DELLA C.E.I. DEL 22 DICEMBRE

2015361

In data 22 dicembre 2015, il Segretario della Segnatura riscontrava l’appena citata richiesta formulata dal Segretario della C.E.I. La lettera della Segnatura è un biglietto di accompagnamento di un votum periti la cui identità rimane ignota. In apertura del votum si apprende il contenuto della missiva inviata il 16 dicembre 2015 dal Segretario della C.E.I. alla Segnatura: valutare, alla luce del 361 SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Lettera al Segretario Generale della C.E.I. prot. n. 51232/15 VAR (22 dicembre 2015), in http://www.chiesacattolica.it/ cci_new_v3/allegati/75928/Lettera_Segnatura-Apostolica_22.12.2015_risposta_a_%20questioni_% 20aperte.pdf (10 settembre 2016).

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Rescritto, la competenza dei tribunali regionali a trattare le cause radicate prima dell’8 dicembre e ad accogliere i libelli presentati dall’8 dicembre in poi. Ad avviso del peritus, il Rescritto non avrebbe abolito i tribunali regionali, quanto, piuttosto, «la forza vincolante di Qua cura, certamente per quanto vieta tribunali diocesani per le cause di nullità matrimoniali ed impone un tribunale per tutta la Regione per le cause di nullità matrimoniale – escludendo, per esempio, tribunali interdiocesani soltanto per alcune diocesi»362. Alla luce di questa distinzione, appare più chiaro il mutamento di indirizzo della C.E.I., maturato da un giorno all’altro. Probabilmente, il contenuto di tale votum era stato, in qualche modo, anticipato per via ufficiosa alla C.E.I. Tale circostanza potrebbe essere all’origine dell’utilizzo nella lettera ai VV.GG. di locuzioni di segno maggiormente “conservatore” nei confronti dei tribunali regionali rispetto a quelle contenute nella lettera ai Vescovi. Nel votum si leggono le motivazioni a supporto dell’interpretazione resa che si fondano sull’espressione del Rescritto: «abrogano o derogano ogni legge contraria»363. Spiega il perito che condizione dell’abrogazione è la contrarietà della legge previgente con la normativa riformata e, da tale contrarietà, due sono gli effetti che il Rescritto fa scaturire: la deroga o l’abrogazione. Mentre la deroga, infatti, ha un effetto di parziale invalidazione di una legge, ossia nei soli punti in cui essa sia contraria alla lex posterior, l’abrogazione ha, invece, un effetto totalmente caducante della lex prior. Il contenuto del Rescritto veniva, quindi, ridotto solamente all’indicazione delle procedure per il recesso dai tribunali regionali che avrebbero suscitato 362 363

L. c. FRANCESCO, Resc. Circa novam legem, cit. 153


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incertezze interpretative e «risposte divergenti date ufficiosamente da vari Dicasteri della Santa Sede e Autori»364. A sostegno della deroga del Qua cura e non dell’abolizione dei tribunali, il peritus adduce la motivazione che il M.I.D.I. contempla la possibilità di ricorrere all’erezione di tribunali interdiocesani. Sviluppando tale argomento, il perito inquadra i tribunali regionali nella categoria dei tribunali interdiocesani e ne afferma la compatibilità col M.I.D.I. Tale motivazione a noi sembra debole, in ragione del fatto che essa non tiene conto del fatto che, come abbiamo già visto, i tribunali interdiocesani fondano la loro legittimazione sulla conventio del coetus Episcoporum e, quindi, sul diritto dei Vescovi diocesani di organizzare l’amministrazione della giustizia per il popolo loro affidato, il Qua cura è, invece, un atto pontificio che si è imposto ai Vescovi italiani, privandoli, di fatto, della loro potestas iurisdicendi. Inoltre, nel votum si leggono tre ulteriori motivazioni per cui il Rescritto non avrebbe potuto abolire i tribunali regionali in Italia: 1) perché ciò porrebbe l’Italia in condizioni deteriori rispetto agli altri Paesi i cui tribunali regionali e nazionali non sono stati travolti dalla riforma; 2) se il Rescritto avesse abolito i tribunali regionali, avrebbe dovuto prevedere altre strutture atte immediatamente a subentrare nel ruolo previamente svolto da quelli o, almeno, un periodo di prorogatio; 3) l’abolizione produrrebbe un effetto contrario all’accelerazione dei processi voluta dal M.I.D.I., ossia la paralisi a tempo indeterminato del sistema di giustizia matrimoniale italiano. Se il primo punto è contestabile, nel senso che il Rescritto non si riferisce soltanto all’Italia, ma definisce abrogata o derogata «ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche ap364 SUPREMO TRIBUNALE della C.E.I., cit.

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DELLA

SEGNATURA APOSTOLICA, Lettera al Segretario Generale


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provata in forma specifica (come ad es. il Motu Proprio Qua cura, dato dal mio Antecessore Pio XI in tempi ben diversi dai presenti)»365, il secondo e il terzo punto sono degni di esame. La questione, però, non si pone su un piano teorico, quanto su uno eminentemente pratico: mancando una normativa transitoria, come si può provvedere perché il sistema di giustizia matrimoniale non rimanga paralizzato e non sia ancora più lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato366? La conclusione del votum è così formulata: «I. con il Rescritto i Tribunali Regionali in Italia possono essere lasciati da un Vescovo diocesano liberamente; II.

con la notizia ufficiale data da un Vescovo al Moderatore del

Tribunale Regionale la diocesi di quel Vescovo cessa di appartenere al Tribunale Regionale; III. da quel momento il Tribunale Diocesano riceverà ed esaminerà

i libelli rivolti a quel Tribunale Diocesano in ragione di un titolo di competenza (cf. can. 1672); IV. le cause di quella diocesi pendenti presso il Tribunale Regionale

al momento della costituzione del Tribunale Diocesano saranno trattate a norma dell’art. 22 delle Normae pro Tribunalibus Interdioecesanis, vel Regionalibus aut Interregionalibus emanate il 28 dicembre 1970 (AAS 63[1971] 492). Per tutto il resto i Tribunali Regionali in Italia continuano a funzionare applicando naturalmente le nuove leggi di riforma del processo di nullità matrimoniale. Da quanto sopra esposto, soprattutto ai nn. 1 e 4, è evidente che 365 366

FRANCESCO, Resc. Circa novam legem, cit. Cfr. proemio del M.I.D.I. 155


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non vi è alcuna ragione giuridica per obbligare i Vescovi a confermare la loro aggregazione al Tribunale Regionale o a rinnovare il vincolo aggregativo: il Rescritto è adempiuto riconoscendo ai singoli Vescovi diocesani la facoltà di disaggregare la propria diocesi dal Tribunale Regionale, costituendo un Tribunale Diocesano o riaggregandosi in forma diversa»367. Le conclusioni, sul piano pratico, sono particolarmente ragionevoli, in quanto tutelano sia l’esigenza di riconoscere ai Vescovi la facoltà libera ed immediata di recedere dai tribunali regionali, sia l’esigenza che l’operato dei tribunali regionali non venga irragionevolmente bloccato nell’attesa dell’erezione dei nuovi tribunali. Diremmo che la Segnatura ha creato la normativa transitoria applicabile, nel silenzio del Legislatore. Tale conclusione è a fortiori supportata dal fatto che la Segnatura rinvia alla normativa transitoria emanata dallo stesso Supremo Tribunale nel 1970 nell’ambito delle norme per i tribunali interdiocesani, regionali e interregionali368.

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Lettera al Segretario Generale della C.E.I., cit. 368 Cfr. SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, Normae pro Tribunalibus Interdioecesanis, vel Regionalibus aut Interregionalibus (28 dicembre 1970), in AAS 63 (1971) 486-492. Art. 22: «Quod attinet ad causas die executionis decreti pendentes apud Tribunalia dioecesana ordinaria respectivae circumscriptionis territorialis, haec serventur: 1. Causae quae agitantur in prima instantia, deferantur ad novum Tribunal primae instantiae si dubia nondum fuerint concordata ad normam iuris communis ; deferri vero eidem possunt quae nullitatem matrimonii respiciunt et in phasi instructoria versantur, accedente consensu utriusque coniugis et Defensoris vinculi. Sin autem iam editum sit praefatum decretum conclusionis in causa, sententia definitiva proferri debet a Tribunali apud quod causa introducta est. In utroque casu appellatio interponatur apud novum Tribunal appellationis, salva tamen facultate de qua in can. 1599, § 1, n. 1». 2. Idem fiat, congrua congruis referendo, in causis quae agitantur in gradu appellationis. 367

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8. LA RISPOSTA DEL P.C.T.L. DEL 22 DICEMBRE 2015369 Come anticipato, con la stessa lettera prot. n. 847/2015, il Segretario Generale della C.E.I., chiedeva anche al P.C.T.L. oltre che al S.A.T. lumi circa gli effetti del Rescritto del 7 dicembre. Il P.C.T.L. affermava che il Rescritto avrebbe «cancellato ogni dubbio circa l’applicazione dell’art. 8 § 2 delle Regole procedurali del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus al contesto italiano, abrogando il Motu proprio Qua cura del 1938»370. Ora, come già abbiamo avuto modo di vedere con riferimento alla lettera del S.A.T. prot. n. 51232/15 VAR, il Rescritto non consente una univoca interpretazione, in quanto abrogare il Qua cura significherebbe abolire i tribunali regionali, derogarvi, invece, significherebbe consentire che liberamente i Vescovi possano recedervi per erigere nuovi tribunali. La posizione del P.C.T.L., in tal senso, si pone in una via mediana fra le due interpretazioni, onerando i Moderatori dei tribunali regionali di assumere l’iniziativa di consultare «i singoli Vescovi – la cui volontà intendono privilegiare le nuove norme – per conoscere direttamente come intendano avvalersi dal diritto stabilito nell’art 8 §2 delle Regole procedurali e concordare una opzione, almeno provvisoria, di agire conforme al diritto»371. Il Pontificio Consiglio, a differenza del S.A.T.372, spingeva, dunque, ad «una chiara manifestazione di volontà da parte dei singoli Vescovi interessati»373 369 PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, resp. prot. n. 15247/2015 (22 dicembre 2015), in http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/75928/Lettera_PCTL_22.12.2015_ risposta_a_%20questioni_%20aperte.pdf (11 settembre 2016). 370 L. c. 371 L. c. 372 Cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Lettera al Segretario Generale della C.E.I., cit. 373 L. c.

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che, quand’anche fosse nella direzione della permanenza nel tribunale regionale, consentirebbe di assegnare al tribunale stesso una nuova legittimazione derivante non più dalla volontà di Pio XI, ma da quella dei Vescovi. 9. LA DIFFERENZIATA SITUAZIONE DELLE REGIONI ITALIANE E, IN PARTICOLARE, IL CASO SICILIANO

Il succedersi di tanti pronunciamenti ha provocato nell’Episcopato italiano, da una parte, un comprensibile disorientamento, dall’altra l’assunzione di decisioni giustamente diversificate in ordine ai tribunali374. Se, infatti, alcuni tribunali regionali si sono ridenominati tribunali interdiocesani375, altri hanno inteso mantenere il regionale senza modificarne la denominazione376, alcuni Vescovi hanno effettuato il recesso dal regionale per conferire la competenza in materia matrimoniale al proprio tribunale diocesano377 o interdiocesano378 e la situazione è in continua evoluzione. Le varie posizioni assunte dalle Conferenze Episcopali Regionali sono raccolte da M. GANARIN, I tribunali interdiocesani, cit., 57-62. 375 Salvo errori ed omissioni, alla data attuale (18 gennaio 2017) in questa categoria sembra rientrino l’Emiliano, il Flaminio, del Piemontese, il Pugliese, il Toscano, il Triveneto, l’Umbro e il Ligure. Quest’ultimo si è costituito in interdiocesano a seguito del recesso operato dalla diocesi di Ventimiglia San Remo. 376 Salvo errori ed omissioni, alla data attuale (1 febbraio 2017) in questa categoria sembra rientrino l’Abbruzzese-Molisano, il Lombardo, il Marchigiano, il Sardo, il Triveneto, il Ligure e il Siculo (quest’ultimo continua a mantenere fino ad oggi la denominazione di regionale, malgrado il recesso delle diocesi di Agrigento, Nicosia, Noto e Siracusa, ma sembra essere in corso l’iter per trasformarlo in interdiocesano). 377 È, ad esempio, il caso del Vescovo di Avellino che si è staccato dal Beneventano (cfr. F. MARINO [VESCOVO DI AVELLINO], Decr. Prot. n. 80/2015 [9 dicembre 2015] in http://www.diocesi.avellino.it/attachments/article/951/Decreto%20Attr.%20Competenza%20Trib.%20Avellino.pdf [5 gennaio 2017]), del Vescovo di Ventimiglia – San Remo che si è staccato dal Ligure (A. SUETTA [VESCOVO DI VENTIMIGLIA - SAN REMO], Decreto di conferimento della competenza a trattare le cause di nullità matrimoniale al tribunale diocesano e di recesso dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure [30 giugno 2016], in ARCHIVIO CURIA VESCOVILE DI VENTIMIGLIA – SAN REMO – 374

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In questo vario panorama, i Vescovi siciliani nel gennaio 2016 decidevano di confermare l’operatività del tribunale regionale solo con riguardo alle cause pendenti, sospendendo l’accettazione di nuovi libelli, fintanto che la Conferenza Episcopale non avesse deciso come dare attuazione al M.I.D.I.379 Nella riunione della C.E.Si. del 3-4 marzo380 tale orientamento relativo alla sospensione dell’ammissione di nuove cause veniva confermato, nell’attesa che venissero costituiti i tribunali interdiocesani e diocesani in applicazione del M.I.D.I. La decisione dei Vescovi siciliani perveniva al S.A.T., il quale inviava al V.G. del tribunale regionale, mons. Vincenzo Murgano, una nota nella quale si manifestava l’irragionevolezza della limitazione nell’ammissione dei nuovi libelli e concludeva, testualmente: «[...] fino al momento in cui un Tribunale diocesano o interdiocesano non sia costituito ed effettivamente operativo381, il Tribunale Regionale continua ad essere pienamente competente nel ricevere i libelli introduttori delle cause di nullità e trattare delle cause medesime anche di queste circoscrizioni»382. CANCELLERIA), del Vescovo di Alessandria che si è staccato dal Piemontese (GALLESE G. [VESCOVO DI ALESSANDRIA], Decreto di costituzione del tribunale diocesano e recesso dal T.E:R.P. prot. n. 63/2016 [10 novembre 2016], in ARCHIVIO CURIA VESCOVILE DI ALESSANDRIA – CANCELLERIA), degli Arcivescovi di Agrigento e di Siracusa e del Vescovo di Noto che si sono staccati dal Siculo. 378 È, ad esempio, il caso del Vescovi di Teano-Calvi, di Alife-Caiazzo e di Sessa Aurunca che, staccatisi dal Campano, hanno costituito un tribunale interdiocesano. 379 CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA, Comunicato finale 19-20 gennaio 2016, in ARCHIVIO TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI SIRACUSA. 380 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA, Comunicato finale 3-4 marzo 2016, in ARCHIVIO CURIA ARCIVESCOVILE DI SIRACUSA – CANCELLERIA. Nel comunicato si leggeva che in Sicilia l’assetto dei tribunali sarebbe stato il seguente: due tribunali interdiocesani (Palermo, Monreale, Cefalù, Mazara del Vallo, Trapani, Piana degli Albanesi; Catania, Acireale, Caltagirone) e quattro diocesani (Siracusa, Agrigento, Piazza Armerina, Nicosia). Annotava il comunicato come per le altre diocesi, a quella data, non fosse stata presa una decisone «tenuto conto di situazioni locali, che richiedono una valutazione ulteriore». 381 Corsivo nell’originale. 382 SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Lettera al Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale siculo prot. n.4430/16 (18 marzo 2016), in ARCHIVIO CURIA 159


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Alla luce di tale comunicazione della Segnatura, la C.E.Si. si riaggiornava il 6 aprile 2016383 prendendo atto della posizione del S.A.T. e riformando il precedente orientamento nel senso di consentire l’ammissione dei nuovi libelli fintanto che i nuovi tribunali non si fossero costituiti e non fossero effettivamente operativi384. In realtà, le prime diocesi a recedere dal tribunale siculo sono state Siracusa e Noto, con decreti precedenti alla riunione appena richiamata, ossia di data 3 aprile 2016 e i relativi tribunali diocesani sono effettivamente operativi dal I maggio 2016385. Successivamente, in data 22 novembre 2016, anche Agrigento ha operato il recesso del T.E.R.S. conferendo al proprio tribunale diocesano la competenza in materia matrimoniale385.

ARCIVESCOVILE DI SIRACUSA – CANCELLERIA. 383 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA, Comunicato finale 6 aprile 2016, in ARCHIVIO TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI SIRACUSA. 384 In quella sede hanno espresso la volontà di recedere le diocesi di Nicosia, Noto e Siracusa e affermavano di essere orientati verso la costituzione di un Tribunale Interdiocesano i Vescovi delle diocesi di Acireale, Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Cefalù, Mazara del Vallo, Monreale, Palermo, Patti, Piana degli Albanesi, Piazza Armerina, Ragusa, Trapani. 385 Cfr. S. PAPPALARDO (ARCIVESCOVO METROPOLITA DI SIRACUSA), Decreto di conferimento della competenza a trattare le cause di nullità matrimoniale al tribunale diocesano prot. n. 27/2016 A.A. (3 aprile 2016), in ARCHIVIO TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI SIRACUSA; ID., Decreto di recesso dal T.E.R.S. prot. n. 28/2016 A.A. (3 aprile 2016), in ARCHIVIO TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI SIRACUSA; A. STAGLIANÒ (VESCOVO DI NOTO), Decreto di conferimento della competenza a trattare le cause di nullità matrimoniale al tribunale diocesano prot. C 131-315/16 (3 aprile 2016), in ARCHIVIO TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI SIRACUSA; ID., Decreto di recesso dal T.E.R.S. prot. C 132-316/16 (3 aprile 2016), in ARCHIVIO TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI SIRACUSA. 385 F. MONTENEGRO [ARCIVESCOVO DI AGRIGENTO], Decreto di conferimento della competenza a trattare le cause di nullità matrimoniale al tribunale diocesano e di recesso dal T.E.R.S. prot. n. CAN-2016-417/U [22 novembre 2016], in ARCHIVIO CURIA ARCIVESCOVILE DI AGRIGENTO – CANCELLERIA).

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10. GLI ULTERIORI INTERVENTI DEL ROMANO PONTEFICE SULLA SITUAZIONE ITALIANA

Ultimamente, il Papa pare abbia fatto propria la posizione di chi non ha considerato “aboliti” i tribunali regionali. Interpretando il Rescritto autenticamente e viva voce, diceva nell’udienza del 12 marzo 2016, concessa ai partecipanti al corso di formazione sul nuovo processo matrimoniale e sulla procedura super rato organizzato dalla Rota: «I tribunali regionali, come quelli per esempio che sono in Italia, non sono obbligatori. Ad alcuni potrebbero sembrare più convenienti perché più organizzati; ma non sono obbligatori. Il Vescovo è libero di decidere se rimanere o fare altrimenti»386. Tale opzione risulta, dunque, legittimata dalle parole stesse del Supremo Legislatore e la lettura fatta dal S.A.T. e dal P.C.T.L. del Rescritto rimane confermata in via autentica. A sostegno di questa posizione si ha, da ultimo, una lettera inviata da Papa Francesco al Segretario Generale della C.E.I. al termine della 69a Assemblea Generale. Qui si legge: «I Vescovi hanno preso atto delle diverse scelte fin qui maturate, che si sono realizzate sia mediante nuove strutture giudiziarie diocesane e interdiocesane, sia, ove ciò non sia apparso possibile o conveniente, mediante la valorizzazione delle strutture esistenti»387. Con la stessa lettera, il Papa istituiva un Tavolo di lavoro – coordinato dal Segretario Generale della CEI – per la definizione delle principali questioni relative all’attuazione in Italia della riforma del processo matrimoniale. Del Tavolo fanno parte il card. Dominique Mamberti (Prefetto del S.A.T.), il card. Francesco Coccopalmerio (Presidente del P.C.T.L.) e mons. Pio Vito Pinto (Decano del TribuFRANCESCO, Mens Legislatoris del 12 Marzo 2016, cit. FRANCESCO, Lettera al Segretario Generale della C.E.I. (1 giugno 2016), in http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/75928/Lettera%20di%20Papa%20Francesco%20al%20Segretario%20Generale%20CEI%20del%2001.06.2016.pdf (11 settembre 2016). 386 387

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nale della Rota Romana). La circolare relativa all’esito dei lavori della riunione del 6 luglio scorso388 conferma: 1) il recesso libero, da parte dei Vescovi diocesani italiani, dai tribunali regionali; 2) che tale recesso debba essere comunicato al S.A.T.389; 3) che il personale minimo per il funzionamento di un tribunale diocesano è costituito da un giudice chierico, un D.V. e un notaio; 4) che la costituzione dei tribunali interdiocesani è libera all’interno della Metropolia, mentre necessita di licenza della Segnatura se al tribunale appartengono diocesi facenti parte di più Metropolie; 5) che il suffraganeus antiquor di cui al can. 1687 § 3 C.I.C. è il Vescovo della sede più antica della Metropolia. La circolare introduce, però, anche alcune interpretazioni nuove del M.I.D.I. Si legge, ad esempio, che nel processus brevior si dà appello al Metropolita che agisce come giudice monocratico. Chiaramente, ciò dovrà essere ristretto all’oggetto dell’esame di secondo grado di una sentenza resa all’esito di un processus brevior, ossia la “manifesta dilatorietà”. Quindi, la circolare probabilmente intende che, nel valutare la manifesta dilatorietà, il Metropolita non nomini un istruttore, ma personalmente esamini la causa sottopostagli. La seconda interpretazione, confermativa di un passaggio del Sussidio della Rota390, concerne il rapporto fra V.G. che esamina il libello del brevior e Vescovo. La circolare afferma che, in questo esame, il V.G. debba attenersi alle direttive del Vescovo che dovrà giudicare. Si pensa, dunque, che ciascun Vescovo debba conferire delle direttive per l’esame delle richieste di brevior, in ordine ai criteri di ammissibilità di cui al can. 1683 C.I.C. Altra interpretazione innovativa riguarda l’istituzione dei tribunali di se-

Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Circolare della Segreteria Generale, cit. Si badi che si parla di comunicazione e non di provvedimento autorizzatorio o confirmatorio. 390 TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio, cit., 19. 388 389

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conda istanza. Si ricordava come il can. 1439 §1 C.I.C. disponesse che la loro erezione fosse riservata alla competenza delle Conferenze Episcopali e come tale disposizione fosse in contrasto col M.I.D.I. Ebbene, nella circolare si legge che tale disposizione è da ritenersi abrogata. Ultima interpretazione innovativa, che al momento risulta parzialmente disattesa, riguarda il caso di tribunali diocesani che subiscono il recesso da parte di una o più diocesi. In tal caso, dispone la circolare, «i Vescovi che intendano continuare ad avvalersi del medesimo tribunale emettono un decreto di erezione della nuova istituzione, approvandone il regolamento e cambiandone la denominazione (da regionale a interdiocesano)»391. 11. UNA CONCLUSIONE SUL PUNTO Come si è evidenziato più volte, il rapidissimo succedersi di numerose interpretazioni in ordine all’organizzazione giudiziaria in Italia è stato fonte di smarrimento e confusione. Ciò ha importato ovunque un rallentamento dell’attività dei tribunali, per una sorta di incertezza circa il loro futuro. In particolare, a prescindere dalla sospensione ufficiale delle attività di accoglienza dei libelli, forte indecisione è stata prodotta negli avvocati, i quali, comprensibilmente, non sapevano innanzi a quale tribunale presentare le istanze. Ciò ha prodotto che, per alcuni mesi, libelli già pronti siano rimasti in mano agli avvocati e i fedeli siano rimasti privi di un servizio di cui avrebbero potuto e dovuto godere. Non riteniamo azzardato affermare che la responsabilità di questo sia da attribuire all’assenza di una normativa transitoria che, certamente, sarebbe riu391

LICA,

l.c. Tale conclusione è in contrato con SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLettera al Segretario Generale della C.E.I. prot. n. 51232/15 VAR, cit. 163


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scita a traghettare il sistema dei tribunali regionali verso la nuova dimensione resa palese nel M.I.D.I. ma che, ormai, nella realtà dei fatti, sembra, in Italia, solo una delle molteplici possibilità. Se, infatti, come si è visto, lo stesso Papa legittima pubblicamente la scelta di permanere nei tribunali regionali392, perché un Vescovo dovrebbe sentirsi spinto a istituire il proprio tribunale diocesano, con sacrificio di risorse economiche, di personale laico, di clero? Gli ultimi interventi sembrano mettere tutte le scelte sullo stesso piano, sacrificando il principio della prossimità, il primato del Vescovo-giudice, la dimensione diocesana tanto chiaramente raccomandata dal M.I.D.I. Se vi fosse stata una adeguata normativa transitoria e tutto non fosse stato rimesso allo scambio di missive fra Vescovi, Vicari Giudiziali, S.A.T., P.C.T.L., mens e Rescritto, probabilmente si sarebbe potuto condurre il sistema giudiziario matrimoniale canonico italiano laddove il M.I.D.I. indicava: al tribunale diocesano, modello e obiettivo della giustizia ecclesiastica di nullità matrimoniale secondo il Motu proprio393.

Testuali le parole del Papa: «Il Vescovo è libero di decidere se rimanere o fare altrimenti» (FRANCESCO, Mens Legislatoris del 12 Marzo 2016, cit.). 393 Llobell auspica un «autorevole organo interdicasteriale» che chiarisca i criteri applicativi della nuova legge e un’«espressa remissione alla DC […] finché non venga elaborata una nuova istruzione» (J. LLOBELL, Questioni circa l’appello e il giudicato, cit., 477). Cfr. anche l’impostazione e le considerazioni di M. DEL POZZO, L’organizzazione, cit., 10. 392

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CONCLUSIONE Parlare di “conclusioni” con riferimento ad una riforma di così ampia portata che è soltanto all’alba della sua applicazione sembra azzardato ed incongruo in relazione alla molteplicità di questioni ancora aperte e a quelle appena accennate nel presente lavoro. Ci permetteremo, pertanto, di sottolineare soltanto alcuni punti focali dell’opera di Papa Francesco, secondo quanto già illustrato nelle pagine precedenti e di segnalare qualche questione aperta, fra quelle già evidenziate nel lavoro, che meriterebbe un intervento risolutivo per l’opportuna attuazione della riforma. Anzitutto, occorre ribadire come l’intervento di Papa Francesco si iscrive nella ininterrotta continuità con le posizioni giurisprudenziali e dottrinali circa l’accelerazione e la semplificazione di processi di nullità matrimoniale394. Tale tendenza di addivenire ad una pronuncia di verità sul vincolo quam primum e salva iustitia è da sempre un cardine del sistema processuale canonico. In questa tensione fra celerità e verità, molti interventi, in varie sedi, si sono registrati e molte delle proposte emerse dal dibattito precedente al M.I.D.I. sono state da questo accolte. Ci limitiamo a far riferimento, a titolo esemplificativo, all’abolizione della “doppia conforme”, all’agevolazione del ricorso al giudice monocratico, alla favorevole apertura a giudici laici, al maggior favore riservato all’istanza congiunta, alla tendenza alla gratuità dei procedimenti. È d’obbligo ricordare, ancora una volta, onde contrastare le eccessive critiche avanzate a danno della riforma, che essa è in perfetta continuità col magistero ecclesiale relativo alla indissolubilità del matrimonio il cui rispetto, peraltro, è stato parte integrante del mandato reso alla Commissione che ha 394

Si veda, in tal senso: P. V. PINTO, Natura e finalità cit., 114-129. 165


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elaborato il testo di motu proprio. In omaggio a tale principio di Diritto divino, il Santo Padre ha voluto mantenere la via giudiziale, non cedendo alle proposte che invitavano a rimettere le cause di nullità del matrimonio alla via amministrativa. Anzi, il Papa ha esplicitamente escluso tale possibilità, definendo la via amministrativa la porta verso il “divorzio cattolico”. La ritrovata centralità del Vescovo nell’ordinamento giurisdizionale garantisce, piuttosto, una responsabilità personale dei Pastori nei giudizi. Un altro punto di particolare rilievo ci è sembrato il legame della riforma con i lavori delle due Assemblee del Sinodo dei Vescovi. Basterà, in questa sede, citare il n. 100 dell’Instrumentum laboris del Sinodo Straordinario, per comprendere come non una dozzina di giuristi abbiano ideato “a tavolino” la riforma, sibbene l’Episcopato abbia dettato i criteri che, in larga parte, l’hanno informata: «Molti avanzano richieste circa lo snellimento: processo canonico semplificato e più rapido; concessione di maggior autorità al vescovo locale; maggiore accesso dei laici come giudici; riduzione del costo economico del processo. In particolare, alcuni propongono di riconsiderare se sia veramente necessaria la doppia sentenza conforme, almeno quando non c’è richiesta di appello, obbligando però all’appello in certi casi il difensore del vincolo. Si propone anche di decentralizzare la terza istanza. In tutte le aree geografiche, si chiede un’impostazione più pastorale nei tribunali ecclesiastici, con una maggiore attenzione spirituale nei confronti delle persone»395. L’impostazione delle procedure in senso più tipicamente pastorale si iscrive con tutta chiarezza nell’approccio proprio del pontificato di Papa Francesco,

395 SINODO cit., 100.

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DEI

VESCOVI

III

ASSEMBLEA GENERALE

STRAORDINARIA,

Instrumentum laboris,


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in questa, più volta invocata, prossimità del pastore al gregge396 che lo impregni dell’«odore delle pecore»397. Questo anche il senso del privilegio per la dimensione diocesana: è il Pastore proprio del gregge che si prende cura delle sue pecorelle, specie di quelle ferite; non può demandare a terzi tale cura che da Dio stesso è posta sulle sue spalle come in Lc 15,5. La dimensione diocesana è anche la dimensione propria dell’accompagnamento pastorale delle coppie ferite che deve essere «comprensivo, vicino, realistico, incarnato»398. Ecco perché il M.I.D.I. vuole che il servizio giuridico-pastorale pregiudiziale sia integrato «nell’ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria» (art. 2 R.P.). Non c’è, infatti, una cesura fra la dimensione pastorale dell’accompagnamento delle coppie ferite e la dimensione dell’accertamento della verità del vincolo. Se, infatti, è vero che non tutti i matrimoni “falliti” sono matrimoni nulli, è anche vero che nell’ambito dell’accompagnamento di tali coppie potrà verificarsi che ci si accorga della sussistenza dei presupposti per iniziare un procedimento giurisdizionale. E lo stesso procedimento giurisdizionale è espressione di questo anelito pastorale della Chiesa che, «missionaria, in uscita, in prossimità»399, va incontro alle coppie ferite400. E così come il 396 Tale pastoralità venne evocativamente descritta da Giovanni Paolo II: «Come non pensare all’icona del Buon Pastore che si piega verso la pecorella smarrita e piagata, quando vogliamo raffigurarci il giudice che, a nome della Chiesa, incontra, tratta e giudica la condizione di un fedele che fiducioso a lui si è rivolto?». GIOVANNI PAOLO II, Allocutio ad Romanae Rotae prelatos auditores (17 gennaio 1998), in AAS 90 (1998), 783. 397 FRANCESCO, Omelia per la Santa Messa del Crisma (28 marzo 2013), in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2013/documents/Papa-francesco_20130328_messa-crismale.html (15 settembre 2016). 398 FRANCESCO, Es. apost. Amoris Laetitia, cit., 234. 399 FRANCESCO, Es. apost. Amoris Laetitia, cit., 230. 400 Giovanni Paolo II ebbe a dire che «l’attivita giuridico-canonica è per sua natura pastorale. Essa costituisce una peculiare partecipazione alla missione di Cristo Pastore, e consiste nell’attualizzare l’ordine di giustizia intraecclesiale voluto dallo stesso Cristo» (GIOVANNI PAOLO II, Allocutio ad Romanae Rotae Praelatos, auditores, officiales et advocatos anno iudiciali ineunte [18 gennaio 1990] in AAS, 82 [1990], 874). Egli, inoltre, inquadrava l’attività

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discernimento delle situazioni dette “irregolari” spetta ai Vescovi e ai presbiteri loro collaboratori401, così anche il giudizio sulla verità del vincolo deve svolgersi in Diocesi: ciò risponde a «una conversione pastorale delle strutture ecclesiastiche, per offrire l’opus iustitiae a quanti si rivolgono alla Chiesa per fare luce sulla propria situazione coniugale»402. In tal senso, abbiamo visto come, sebbene nel M.I.D.I. tale predilezione per i tribunali diocesani risulti palese, in Italia – in questa prima fase – raramente ha trovato accoglienza, essendosi spesso preferito il mantenimento delle precedenti strutture regionali. Occorre ribadire, con scientifica onestà, che tale posizione deriva dalla mancanza di una normativa transitoria che, gradualmente, avrebbe potuto portare alla generalizzazione della organizzazione in sede diocesana. Quanto alle questioni aperte, da risolvere, meglio se con un’istruzione, per la corretta applicazione del M.I.D.I., fra molte, abbiamo evidenziato: 1) definire le modalità di impugnazione della formula del dubbio; 2) dettare norme circa la possibilità di concordare il dubbio mediante udienza di litis contestatio; 3) determinare il contenuto del consenso delle parti per il processus brevior; 4) indicare a quale fase del processo ordinario conduca il decretum remissionis ad ordinarium tramitem. Siamo certi che il buon successo della riforma dipenderà in larga misura dagli operatori dei tribunali. Questi dovranno far proprie le disposizioni e, ancor più, i principi della riforma, per far sì che il servizio venga reso celermente e nel rispetto della verità; ma anche loro dovranno “convertirsi”. Diceva il Papa alla Rota nel 2014: «Mentre svolgete il lavoro giudiziario, non dimen-

giudiziaria nel contesto dell’intera pastorale matrimoniale e familiare (cfr. ID., Allocutio ad Romanae Rotae Tribunal [28 gennaio 2002], in AAS 94 [2002], 340-346). 401 ibid., 296-259. 402 FRANCESCO, Allocutio ad sodales Tribunalis Romanae Rotae (23 gennaio 2015), cit. 168


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ticate che siete pastori! Dietro ogni pratica, ogni posizione, ogni causa, ci sono persone che attendono giustizia»403. Di recente, in riferimento alla riforma della Curia Romana, così si è espresso: «torno a ribadire l’importanza della conversione individuale senza la quale saranno inutili tutti i cambiamenti nelle strutture. La vera anima della riforma sono gli uomini che ne fanno parte e la rendono possibile. Infatti, la conversione personale supporta e rafforza quella comunitaria»404. E di questa conversione, di questa vicinanza, primi responsabili sono i Vescovi diocesani «chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia»405. Una questione che non abbiamo potuto esaminare in questo lavoro, perché ancora concretamente non ci risulta si sia posta, concerne la delibazione delle sentenze406. Come noto, con la riforma del Concordato fra l’Italia e la Santa Sede, perché una sentenza canonica di nullità di un matrimonio concordatario FRANCESCO, Discorso al Tribunale della Rota Romana per l’inaugurazione dell’anno giudiziario (24 gennaio 2014), in https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/january/documents/Papa-francesco_20140124_rota-romana.html (15 settembre 2016). Recentemente, Papa Francesco, trattando della riforma della Curia romana ha sottolineato il criterio della pastoralità, con parole molto chiare: «Dietro le carte ci sono persone» (cfr. FRANCESCO, Discorso in occasione degli auguri natalizi alla Curia Romana (22 dicembre 2016), in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/december/documents/papafrancesco_20161222_curia-romana.html (30 dicembre 2016). Di autentico senso pastorale dei processi di nullità del matrimonio, fondato sull’amore per la verità parlava anche Papa Benedetto XVI (cfr. BENEDETTO XVI, Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae [28 gennaio 2006], in AAS 98 [2006] 2, 135-138). 404 FRANCESCO, Discorso in occasione degli auguri natalizi alla Curia Romana, cit. 405 SINODO DEI VESCOVI XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, Relazione finale, cit., 82. 406 C’è chi ritiene che, a fronte della nuova normativa italiana relativa al cd. “divorzio breve” (legge 6 maggio 2015 n. 55), il ricorso alla delibazione sarà destinato a diventare «un’ipotesi residuale»: L. SABBARESE – R. SANTORO, Il processo matrimoniale più breve, cit., 107. Per prima riflessione sulle prospettive che, in tale campo, potrebbero presentarsi, v.: L. LACROCE, Il riconoscimento in Italia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale dopo la riforma del processo matrimoniale canonico introdotta con il M. P. «Mitis Iudex Dominus Iesus», in Ephemerides Iuris Canonici 56 (2016) 2, 521-548. 403

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abbia effetti civili, è necessario che essa venga delibata dalla Corte d’Appello. Non ci è dato sapere se i giudici italiani porranno ostacoli alla delibazione delle nuove sentenze, considerata la linea sempre più restrittiva che essi stanno adottando in materia407. Per fare una valutazione in tal senso, occorrerà attendere che le prime “nuove” sentenze arrivino al vaglio della delibazione, in particolar modo, quelle pronunciate all’esito del processus brevior. Allo stato dei fatti, possiamo affermare che il mantenimento della via giurisdizionale rassicura in ordine alla possibilità di delibazione. Ovviamente, il decreto di esecutività della Segnatura, necessario per il procedimento di delibazione, a fronte dell’abolizione della doppia conforme, potrà essere apposto alla sentenza che per la prima volta dichiari la nullità del matrimonio, elapsis terminis408. Da ultimo, sebbene al momento non sussistano dati ufficiali, è logico ipo-

Paradigmatica, in tal senso, la posizione assunta dalle S.U. della Cassazione nella sent. n. 16379 del 2014, su cui, fra molti, v.: M. CANONICO, Delibazione di sentenze ecclesiastiche, ovvero il cammello per la cruna dell’ago, in http://www.statoechiese.it/images/stories/2015.7/ canonico.m_la_delibazione.pdf (20 dicembre 2016); G. CASABURI, Nullità del matrimonioatto e convivenza postmatrimoniale: le matrioske di piazza Cavour, in Il Foro Italiano 140 (2015) 2, 627-631; G. CASUSCELLI, Delibazione e ordine pubblico: le violazioni dell’Accordo «che apporta modificazioni al Concordato lateranense», in Il Diritto ecclesiastico 125 (2014) 1-2, 139-160; N. COLAIANNI, Delibazione delle sentenze ecclesiastiche ni nuliità matrimoniale: la (limitata) ostatività della convivenza coniugale, in http://www.statoechiese.it/images/stories/2014.7/colaiannim_delibazione.pdf (20 dicembre 2016); J. PASQUALI CERIOLI, Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla “delibazione” delle sentenze ecclesiastiche, in http://www.statoechiese.it/images/stories/2014.9/pasqualim_ordine.pdf (20 dicembre 2016); A. SAMMASSIMO, Il nuovo ordine pubblico concordatario, in http://www.statoechiese.it/images/stories/2015.10/sammassimo_2bis_il_nuovo.pdf (20 dicembre 2016); 408 Cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Lettera circolare prot. n. 51324/16 VAR (30 gennaio 2016), in http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/ 75928/Lettera-Circolare_Segnatura-Apostolica_30.01.2016.pdf (15 settembre 2016). La lettera stabilisce le seguenti condizioni per il rilascio del decreto di esecutività: 1) prova della avvenuta pubblicazione della sentenza alle parti, incluso il difensore del vincolo; 2) copia del decreto esecutorio emesso dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza, con il quale si attesta che sono inutilmente trascorsi i termini per l’interposizione dell’appello. Queste disposizioni si applicano anche per le sentenze pronunciate nel processus brevior. 407

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tizzare, in questa prima fase applicativa, un aumento delle cause di nullità matrimoniale. Tale aumento è giustificato sia dall’ampia pubblicizzazione della riforma, sia dall’accessibilità più immediata dei giudizi. Tuttavia, occorre considerare che, in una certa percentuale, i fedeli si rivolgono al Tribunale non perché li spinga una nuova unione da “regolarizzare”, quanto perché desiderano pacificare la propria coscienza, rappacificarsi con Dio e con la Chiesa, accostarsi all’Eucaristia. In tal senso, l’Esortazione apostolica Amoris Laetitia, introduce alcuni principi che non escludono, in questi casi, dopo un opportuno discernimento, l’ammissione ai sacramenti409. Se a tali principi i Pastori daranno attuazione, ferma l’indissolubilità del vincolo e, quindi, l’impossibilità di contrarre nuove nozze, i fedeli che si troveranno nelle situazioni appena descritte potrebbero perdere interesse ad intraprendere la via della nullità matrimoniale410.

FRANCESCO, Es. apost. Amoris Laetitia, cit., 296-312. In particolare nn. 305 e 351. Si è avuta recente notizia dell’attuazione resa al cap. VIII dell’Amoris laetitia dai Vescovi della Regione Pastorale di Buenos Aires (OBISPOS DE LA REGÍÓN PASTORAL DE BUENOS AIRES, Criterios básicos para la aplicación del capítulo VIII de Amoris laetitia [5 settembre 2016], in http://www.infocatolica.com/?t=ic&cod=27336 [15 settembre 2016]), che il Santo Padre ha pienamente appoggiato, affermando che è la sua stessa interpretazione dell’Esortazione (cfr. FRANCESCO, Carta a mons. Sergío Alfredo Fenoy, delegado de la Regíón Pastoral Buenos Aires, en respaldo a los criterios de aplicación del capítulo VIII de «Amoris laetitia» [5 settembre 2016], in http://www.infocatolica.com/?t=ic&cod=27337 [15 settembre 2016]). 409 410

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pontificatus usque ad annum MDCCXLVI, Romae, H. MAINARDI – B. OCCHI (ed), 1754, 168-171; BENEDETTO XVI, Litt. ap. motu proprio datae Antiqua ordinatione. Quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae lex propria promulgatur (21 giugno 2008) in AAS 100 (2008) 8, 513-538; ID., Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae (28 gennaio 2006), in AAS 98 (2006) 2, 135-138; ID., Declaratio Summi Pontificis de muneris Episcopi Romae Successoris Sancti Petri abdicatione (11 febbraio 2013), in AAS 105 (2013) 3, 239-240; CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, Comunicazione dei Vescovi della Regione ecclesiastica Campania in merito all’entrata in vigore della riforma del processo matrimoniale canonico (1 dicembre 2015), in http://www.iuscanonicum.it/wp-content/uploads/2016/01/2015.12.01-Comunicato-CEC.pdf (9 settembre 2016); CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Circolare della Segreteria Generale (20 luglio 2016), in http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/75928/Tavolo_di_lavoro_MIDI_circolare_Segreteria_Generale_CEI_20.07.2016.pdf (11 settembre 2016); ID., Lett. circ. prot 848/2015 (16 dicembre 2015), in ARCHIVIO CURIA ARCIVESCOVILE DI SIRACUSA – CANCELLERIA;

ID., Lett. circ. prot 853/2015 (17 dicembre 2015), in http://www.chiesacattolica.it/ cci_new_v3/allegati/75928/Lettera-circolare_Segretario-Generale-CEI_prot._n._ 853_2015.pdf (9 settembre 2016); CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE, Nota circa l’applicazione del MP Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco (7 dicembre 2015), in http://www.iuscanonicum.it/wpcontent/uploads/2016/01/2015.12.07-Comunicato-CEP.pdf (9 settembre 2016); CONFERENZA EPISCOPALE SARDA, Comunicato stampa Riforma del processo di nullità matrimoniale (1 dicembre 2015), in http://www.iuscanonicum.it/wp-content/uploads/2016/01/ 2015.12.01-Comunicato-CES.pdf (9 settembre 2016); CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA, Comunicato finale 19-20 gennaio 2016, in ARCHIVIO TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI SIRACUSA;

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ID., Comunicato finale 3-4 marzo 2016, in ARCHIVIO TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI SIRACUSA;

ID., Comunicato finale 6 aprile 2016, in ARCHIVIO TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI SIRACUSA; CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Lettera circolare sul matrimonio rato e non consumato (20 dicembre 1986), in Communicationes 20 (1988), 79-84; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Epistula ad catholicae ecclesiae episcopos de receptione communionis eucharisticae a fidelibus qui post divortium novas inierunt nuptias (14 septembris 1994), in AAS 86 (1994), 974-979; CORPUS IURIS CANONICI, editio Lipsiensis secunda, ed. Ae. Friedberg, Leipzig 1897, rist. Graz 1959; FRANCESCO, Omelia per la Santa Messa del Crisma (28 marzo 2013), in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2013/documents/Papa-francesco_ 20130328_messa-crismale.html (15 settembre 2016); ID., Es. apost. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), in AAS 105 (2013) 12, 1019-1137; ID., Discorso al Tribunale della Rota Romana per l’inaugurazione dell’anno giudiziario (24 gennaio 2014), in https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/january/documents/ Papa-francesco_20140124_rota-romana.html (15 settembre 2016); ID., Allocutio ad participes cursus de praxi canonica Tribunali Sacrae Romanae Rotae provecti (5 novembre 2014), in AAS 106 (2014) 11, 864-865; ID., Allocutio ad sodales Tribunalis Romanae Rotae (23 gennaio 2015), in AAS 107 (2015) 1, 182-185; ID., Allocutio ad Facultatem Iuris Canonici Pontificiae Universitatis Gregorianae (24 gennaio 2015), in AAS 107 (2015) 2, 192-193; ID., Discorso in occasione dell’Udienza generale del 5 agosto 2015, in https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2015/documents/Papa-francesco_ 20150805_udienza-generale.html (19 agosto 2016); ID., Litt. ap. motu proprio datae Mitis et Misericors Iesus (8 settembre 2015), in AAS 107 (2015) 9, 946-957; ID., Litt. ap. motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus (8 settembre 2015), in AAS 107 (2015) 9, 958-970; ID., Conferenza Stampa nel volo di ritorno da Philadelphia (28 settembre 2015), in http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/09/28/0735/01576.html (16 agosto 2016); ID., Resc. Circa novam legem efficiendam atque servandam de processu matrimoniali (7 dicembre 2015), in AAS 108 (2016) 1, 5-6; ID., Resc. ex audientia Ss.mi del 22 gennaio 2016, in Quaderni dello Studio Rotale 23 (2016), 47-48; 174


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ID., Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae, occasione Inaugurationis Anni Iusidialis (26 gennaio 2016), in AAS 108 (2016) 2, 136-139 ID., Mens Legislatoris del 12 Marzo 2016, in Quaderni dello Studio Rotale 23 (2016), 48-52; ID., Es. apost. Amoris Laetitia (19 marzo 2016), in http://w2.vatican.va/content/francesco/ it/apost_exhortations/documents/Papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html (10 settembre 2016); ID., Lettera al Segretario Generale della C.E.I. (1 giugno 2016), in http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/75928/Lettera%20di%20Papa%20Francesco%20al%20Segretario%20Generale%20CEI%20del%2001.06.2016.pdf (11 settembre 2016); ID., Carta a mons. Sergío Alfredo Fenoy, delegado de la Regíón Pastoral Buenos Aires, en respaldo a los criterios de aplicación del capítulo VIII de «Amoris laetitia» (5 settembre 2016), in http://www.infocatolica.com/?t=ic&cod=27337 (15 settembre 2016); ID., Discorso in occasione degli auguri natalizi alla Curia Romana (22 dicembre 2016), in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/december/documents/papafrancesco_20161222_curia-romana.html (30 dicembre 2016); GALLESE G. (VESCOVO DI ALESSANDRIA), Decreto di costituzione del tribunale diocesano e recesso dal T.E:R.P. prot. n. 63/2016 (10 novembre 2016), in ARCHIVIO CURIA VESCOVILE DI ALESSANDRIA – CANCELLERIA; GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. Pastor Bonus (28 giugno 1988), in AAS 80 (1988), 841-930; ID., Allocutio ad Romanae Rotae Praelatos, auditores, officiales et advocatos anno iudiciali ineunte (18 gennaio 1990) in AAS, 82 (1990), 872-877; ID., Allocutio ad Romanae Rotae iudices habita (22 gennaio 1996), in AAS 88 (1996), 773-777; ID., Allocutio ad Romanae Rotae prelatos auditores (27 gennaio 1998), in AAS 90 (1998), 781-785; ID., Allocutio ad Romanae Rotae Tribunal (28 gennaio 2002), in AAS 94 (2002), 340-346; ID., Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae iudiciali ineunte anno (29 gennaio 2005), in AAS 97 (2005) 2, 164-166; MARINO F. (VESCOVO DI AVELLINO), Decr. Prot. n. 80/2015 (9 dicembre 2015), in http://www.diocesi.avellino.it/attachments/article/951/Decreto%20Attr.%20Competenza%20Trib .%20Avellino.pdf (5 gennaio 2017); MONTENEGRO F. (ARCIVESCOVO DI AGRIGENTO), Decreto di conferimento della competenza a trattare le cause di nullità matrimoniale al tribunale diocesano e di recesso dal T.E.R.S. prot. n. CAN-2016-417/U (22 novembre 2016), in ARCHIVIO CURIA ARCIVESCOVILE DI AGRIGENTO – CANCELLERIA); OBISPOS DE LA REGÍÓN PASTORAL DE BUENOS AIRES, Criterios básicos para la aplicación del capítulo VIII de Amoris laetitia (5 settembre 2016), in http://www.infocatolica.com/?t=ic &cod=27336 (15 settembre 2016); PAOLO VI, Litt. ap. motu proprio datae Causas matrimoniales, in AAS 63 (1971), 441-446; 175


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ID., Relazione finale del Sinodo dei vescovi al Santo Padre Francesco (24 ottobre 2015), in http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finalexiv-assemblea_it.html (16 agosto 2015); STAGLIANÒ A. (VESCOVO DI NOTO), Decreto di conferimento della competenza a trattare le cause di nullità matrimoniale al tribunale diocesano prot. C 131-315/16 (3 aprile 2016), in ARCHIVIO TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI SIRACUSA; ID., Decreto di recesso dal T.E.R.S. prot. C 132-316/16 (3 aprile 2016), in ARCHIVIO TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI SIRACUSA. SUETTA A. (VESCOVO DI VENTIMIGLIA – SAN REMO), Decreto di conferimento della competenza a trattare le cause di nullità matrimoniale al tribunale diocesano e di recesso dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure (30 giugno 2016), in ARCHIVIO CURIA VESCOVILE DI VENTIMIGLIA – SAN REMO – CANCELLERIA; SUPREMA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Decr. De matrimonii vinculo iudicando ab Ordinario (5 giugno 1889), in ASS 26 (1893-1894), 639; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Decr. «Praesumptiones facti» pro causis nullitatis matrimonii (13 dicembre 1995), in Periodica de re canonica 85 (1996), 531-534; ID., Lettera circolare prot. n. 51324/16 VAR (30 gennaio 2016), in http://www.chiesacattolica.it/ cci_new_v3/allegati/75928/Lettera-Circolare_Segnatura-Apostolica_30.01.2016.pdf (15 settembre 2016); ID., Lettera al Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale siculo prot. n.4430/16 (18 marzo 2016), in ARCHIVIO CURIA ARCIVESCOVILE DI SIRACUSA – CANCELLERIA; ID., Lettera al Segretario Generale della C.E.I. prot. n. 51232/15 VAR (22 dicembre 2016), in http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/75928/Lettera_SegnaturaApostolica_22.12.2015_risposta_a_%20questioni_%20aperte.pdf (10 settembre 2016); TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Normae Rotae Romanae Tribunalis (18 aprile 1994), in AAS 86 (1994), 508-540; ID., Lettera del Decano ai Vescovi di accompagnamento al Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus (not. 776 del 26 gennaio 2016), in ARCHIVIO CURIA ARCIVESCOVILE DI SIRACUSA – CANCELLERIA, prot. n. 82 del 12 febbraio 2016; ID., Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus, Città del Vaticano 2016;

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ID., La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza), in http://www.statoechiese.it/images/stories/2016.3/boni.3m_la_recente.pdf (21 agosto 2016); BONNET P. A. – GULLO C. (curr.), Le «Normae» del Tribunale della Rota Romana, Città del Vaticano 1997; BUNGE A. W., Presentación del nuevo proceso matrimonial, in http://www.awbunge.com.ar/ Nuevo-Proceso-Matrimonial.pdf (23 agosto 2016); BURKE R. L., Il processo di nullità canonica del matrimonio come ricerca della verità, in R. DODARO (cur.), Permanere nella verità di Cristo, Siena 2014, 199-226; ID., La procedura amministrativa per la dichiarazione di nullità del matrimonio, in I procedimenti speciali nel diritto canonico, Città del Vaticano 1992, 93-105; CAMPISI R., I motivi di reiezione del libello: prassi dei tribunali ecclesiastici regionali italiani e giurisprudenza della Rota romana, Roma 2008; CAPARROS E. – NAVARRO L. – SOL T., La réforme opérée par le m.p. Mitis Iudex, Montreal 2016; CARULLO G., Posta Elettronica Certificata e domicilio digitale: futuro e incertezze in una prospettiva europea, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario 26 (2016) 1, 51-75; CANONICO M., Delibazione di sentenze ecclesiastiche, ovvero il cammello per la cruna dell’ago, in http://www.statoechiese.it/images/stories/2015.7/canonico.m_la_delibazione.pdf (20 dicembre 2016); CASABURI G., Nullità del matrimonio-atto e convivenza postmatrimoniale: le matrioske di piazza Cavour, in Il Foro Italiano 140 (2015) 2, 627-631; CASUSCELLI G., Delibazione e ordine pubblico: le violazioni dell’Accordo «che apporta modificazioni al Concordato lateranense», in Il Diritto ecclesiastico 125 (2014) 1-2, 139-160; CEBRIÁ GARCÍA M. D., Las circunstancias y hechos orientativos de la nulidad clara del art. 14 del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, para abrir el proceso breve ante el Obispo, in Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado (Rivista telematica accessibile tramite password: www.iustel.com) 40 (2016); CENALMOR D. – MIRAS J., Il Diritto della Chiesa, Roma 2005; COLAIANNI N., Delibazione delle sentenze ecclesiastiche ni nuliità matrimoniale: la (limitata) ostatività della convivenza coniugale, in http://www.statoechiese.it/images/stories/2014.7/colaiannim_delibazione.pdf (20 dicembre 2016); CORTESE F., Giustizia amministrativa e processo telematico: prime avvisaglie, in Giornale di Diritto amministrativo 21 (2015) 4, 548-552; Cos’è la fatica per un sacerdote? L’incontro di Papa Francesco con il clero romano (16 settembre 2013) in https://cosarestadelgiorno.wordpress.com/2013/09/16/cose-la-fatica-per-un-sacerdote-lincontro-di-Papa-francesco-con-il-clero-romano-16-settembre-2013/ (24 luglio 2016); DAMMACCO G. (cur.), In margine al Sinodo 2014, Bari 2014; DANEELS F., La vigilanza sui tribunali: introduzione al titolo V della Lex Propria, in P. A. BONNET – C. GULLO (curr.), La Lex Propria del S. T. della Segnatura Apostolica, Città del Vaticano 2010, 209; 180


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ID., Storia della Dignitas connubii, in Periodica de re canonica 104 (2015) 2, 171-208; DANIEL, W. L. The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of “Manifest Nullity” of Marriage, in The Jurist 75 (2015) 2, 539-591; DECOCK W., La luce del mondo: una rivendicazione del ruolo del diritto canonico, in Concilium 52 (2016) 5, 27-37; DEL POZZO M., Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005: “vecchi” dati e “nuove” tendenze, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (curr.), Verità Verità del consenso e capacità di donazione. Atti del III Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce (Roma 17-21 settembre 2007), Roma 2009, 451-479;

ID., Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, Roma 2016; ID., L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. “Mitis iudex”, in http://www.statoechiese.it/images/stories/2015.11/delpozzo.m._lorganizzazione.pdf (17 agosto 2016); DOUNOT C. - DUSSAUBAT F. (curr.), La réforme des nullités de mariage, Parigi 2016; DUGAN P. M. - NAVARRO L. - CAPARROS E. (curr.), The reform enacted by the m.p. Mitis Iudex, 2016. Commentaries and Documentation, Montreal 2016; EJEH B. N., Il sacramento del matrimonio e la questione dell’apporto della fede nella sua configurazione, in Ephemerides Iuris canonici 53 (2013) 1, 5-27; ERLEBACH G., Le prassi locali nelle cause di nullità matrimoniale, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, Matrimonio canonico e culture. Atti del XLVI Congresso nazionale di Diritto ca-

nonico (Arezzo 8-11 settembre 2014), Città del Vaticano 2015, 193-217; ID., Problemi di applicazione della conformità sostanziale delle sentenze, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (curr.), Verità del consenso e capacità di donazione. Atti del III Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce (Roma 17-21 settembre 2007), Roma 2009, 479-509; ESPOSITO B., La fede come requisito per la validità del matrimonio sacramentale?, in Periodica de re canonica 104 (2015) 4, 611-651; FABRIS C. M., Nuova giurisprudenza in tema di delibazione di sentenza ecclesiastica. Note a margine della sentenza della Cassazione, Sez. Unite, n. 16379 del 17 luglio 2014, in Ephemerides Iuris canonici 54 (2014), 415-444; FERRER ORTIZ J., Valoración de las circunstancias que pueden dar lugar al proceso abreviado, in Ius Canonicum 56 (2016) 1, 157-192; FRANCESCHI H., Problemi interpretativi del can. 1095 e prospettive “de iure condendo”, in http://es.pusc.it/sites/default/files/can/cagg13/doc/130919_Franceschi.pdf (24 agosto 2016); GANARIN M., I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la “sorte” del m.p. Qua cura di Papa Pio XI, in http://www.statoechiese.it/images/stories/ 2016.3/ganarin.2m_i_tribunali.pdf (9 settembre 2016);

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GAS AIXENDRI M., Essenza del matrimonio cristiano e rifiuto della dignità sacramentale. Riflessioni alla luce del recente discorso del Papa alla Rota, in Ius Ecclesiae 13 (2001) 1, 122-145; ID., Fede e intenzione nel matrimonio sacramento, in Ius Ecclesiae 25 (2013) 2, 515-534; GEFAELL P., Elaborazione e valutazione della perizia psichiatrica, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (curr.), Verità del consenso e capacità di donazione. Atti del III Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce (Roma 17-21 settembre 2007), Roma 2009, 241-253; GIRAUDO A., L’uso delle e-mail nel processo di nullità matrimoniale, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 23 (2009) 1, 90-97; ID., Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/6, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 28 (2015), 321-322; GROCHOLEWSKI Z., Dichiarazioni di nullità di matrimonio in via amministrativa da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in Ephemerides iuris canonici 37 (1981), 177-204; GULLO C., Celerità nella trattazione delle cause incidentali e nella pubblicazione degli atti, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (curr.), La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere, Roma 2012, 420-423; HERRANZ J., Giustizia e pastoralità nella missione della Chiesa, Milano 2011; HORTA ESPINOZA J., Prima analisi della Riforma del Processo canonico di nullità del Matrimonio, intervento nel Convegno Le litterae Motu proprio sulla riforma dei processi di nullità matrimoniale: una prima analisi (Pontificia Università Lateranense, 13 ottobre 2015), contributo on-line in https://www.youtube.com/watch?v=4j48dHMhFhM&list=PLAbfwrfZheh43yqg375 khoVO1gDH3ZKDv&index=2 (21 agosto 2016); KASPER W., Il Vangelo della famiglia, Brescia 2014; KELLER S. J., Canon 1014 and American Culture, in The Jurist 28 [1968], 1-12; LABANDEIRA E., Trattato di Diritto amministrativo canonico, Milano 1994; LACROCE L., Il riconoscimento in italia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale dopo la riforma del processo matrimoniale canonico introdotta con il M. P. «Mitis Iudex Dominus Iesus», in Ephemerides Iuris Canonici 56 (2016) 2, 521-548 LEFEBVRE C., De procedura in causis matrimonialibus concessa Conferentiae Episcopali U.S.A. in Periodica de re morali canonica liturgica 59 (1970) 1, 563-598; LLOBELL J., Il concetto di conformità equivalente alla luce dell’art. 291 della «Dignitas connubii», in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (curr.), Verità del consenso e capacità di donazione. Atti del III Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce (Roma 17-21 settembre 2007), Roma 2009, 511-559; ID., La Pastoralità del complesso processo canonico matrimoniale: suggerimenti per renderlo più facile e tempestivo, in C. J. ERRÁZUIZ M. – M. A. ORTIZ (curr.), Misericordia e Diritto nel Matrimonio, Roma 2014, 131-164; ID., I processi matrimoniali nella Chiesa, Roma 2015; 182


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ID., Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. “Mitis Iudex”, in Ius Ecclesiae 28 (2016) 1, 13-38; ID., El ejercicio personal de la potestad judicial del Obispo diocesano. Algunas consideraciones preliminares al m.p. “Mitis Iudex” y al m.p. “Mitis et Misericors”, in Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado (Rivista telematica accessibile tramite password: www.iustel.com), 41 (2016); ID., Il m.p. “Quaerit semper” sulla dispensa dal matrimonio non consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione, in http://www.statoechiese.it/images/stories/2012.7/llobell_ bis_il_m.p.n.v.x.pdf (24 agosto 2016); ID., Novità procedurali riguardanti la Rota Romana: le facoltà speciali, in H. FRANCESCHI – M. ORTIZ (curr.), Ius et matrimonium, Roma 2015, 297-329; ID., Prospettive e possibili sviluppi della Dignitas connubii sull’abrogazione dell’obbligo della doppia sentenza conforme, in Periodica de re canonica 104 (2015) 2, 237-284; ID., Questioni circa l’appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale (con brevi considerazioni sul “Tavolo di lavoro” per l’Italia), in Ephemerides Iuris Canonici, 56 (2016) 2, 405-448; MANTUANO G., Validità del matrimonio e crisi di fede (nell’Allocuzione di Benedetto XVI del 26 gennaio 2013), in Diritto e religioni 8 (2013) 1, 57-65; MARINELLI D., La mancanza di fede che può generale la simulazione del consenso secondo la giurisprudenza rotale più recente, in Monitor Ecclesiasticus, 130 (2015) 2, 439-476; MINGARDI M., Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del.vincolo matrimoniale?/5, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 28 (2015) 2, 191-197; MONETA P., Il riesame obbligatorio delle sentenze di nullità di matrimonio: una regola da abolire, in Il Diritto ecclesiastico 111 (2000) 4, 1068-1083; ID., La dinamica processuale nel M.P. “Mitis Iudex”, in Ius Ecclesiae 28 (2016) 1, 39-62; MONTINI G. P., L’unità della giurisprudenza: Segnatura Apostolica e Rota Romana, in GRUPPO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (cur.), I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale. Atti del XXIV Incontro di Studio (Ponte di Legno, 30 giugno-4 luglio 1997), Milano 1998, 219-244; ITALIANO

ID., La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in Periodica de re canonica 94 (2005), 43-117; ID., Alcune questioni processuali intorno alla decretazione di conformità equivalente, in Periodica de re canonica 96 (2006) 3, 483-552; ID., La formulazione del dubbio, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 20 (2007) 4, 436-439; ID., Dall’istruzione Provida Mater all’istruzione Dignitas connubii, in P. A. BONNET – C. GULLO (curr.), Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”, Città del Vaticano 2007, 17-45;

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ID., L’accordo dei coniugi quale presupposto del processus matrimonialis brevior, intervento nel Convegno La riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio (Pontificia Università Gregoriana, 15 dicembre 2015), in Periodica de re canonica 105 (2016) 1, 395-415; ID., «Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat» (cann. 1680 §2 e 1687 4 MIDI): alcune considerazioni, in Periodica de re canonica 105 (2016) 4, 663-699; MORÁN BUSTOS C. M., El proceso «brevior» ante el Obispo diocesano: requisitos procesales y sustantivos de un proceso que ha de ser extraordinario, in Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado (Rivista telematica accessibile tramite password: www.iustel.com) 41 (2016); ID., Retos de la reforma procesal de la nulidad del matrimonio, in Ius Canonicum 56 (2016) 1, 9-40; MUSSELLI L., Il concetto di giudicato nelle fonti storiche del diritto canonico (Dalle origini al XVII secolo), Padova 1972; NAPOLITANO E., Il processus brevior nella Lettera Apostolica motu proprio datae Mitis Iudex Dominus, in Monitor Ecclesiasticus 130 (2015) 2, 549-566; NAVARRETE U., Commentario al Decreto della Segnatura Apostolica sulle cosiddette «presumptions of fact», in Periodica de re canonica 85 (1996), 535-548; NICOTRA I., Diritto pubblico e costituzionale, Torino 20132; NIEVA GARCÍA J. A., Reforma del proceso canónico para la declaración de nulidad del matrimonio y pastoral de los fieles divorciados vueltos a casar, Madrid 2015; NÚÑEZ GONZÁLEZ G., El proceso “brevior”: exigencias y estructura, in Ius Canonicum 56 (2016) 1, 135-155; OKONKWO E. B. O. – RECCHIA A. (curr.), Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Atti dell’incontro di Studio organizzato dalla Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana (Roma 12 aprile 2016), Roma 2016; OLMOS ORTEGA M. E. (cur.), Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco, Madrid 2016; ORTÍZ HERRAÍZ J., La gratuitad del proceso, in Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado (Rivista telematica accessibile tramite password: www.iustel.com), 41 (2016); ORTIZ M. A., La forza probatoria delle dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità del matrimonio, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (curr.), Verità del consenso e capacità di donazione. Atti del III Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce (Roma 17-21 settembre 2007), Roma 2009, 387-449; ID., La valutazione delle dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità del matrimonio, in Ephemerides Iuris Canonici 56 (2016) 2, 449-488; PAGÉ R., Reflections of a Judicial Vicar of an Appeal Tribunal on the Proposed Reform of the Canonical Matrimonial Process, in The Jurist 75 (2015) 1, 59-69;

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ID., Questions Regarding the Motu Proprio Mitis ludex Dominus Iesus, in The Jurist 75 (2015) 2, 607-617; PASQUALI CERIOLI J., Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla “delibazione” delle sentenze ecclesiastiche, in http://www.statoechiese.it/images/stories/2014.9/pasqualim_ordine.pdf (20 dicembre 2016); PEÑA GARCIA C., El nuevo proceso “breviore coram episcopo” para la declaración de la nulidad matrimonial, in Monitor Ecclesiasticus 130 (2015) 2, 567-593; ID., Agilización de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: de las propuestas presinodales al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y retos pendientes tras la reforma, in Ius Canonicum 56 (2016) 1, 41-64; Per la riforma del processo matrimoniale canonico, in L’Osservatore romano 21 settembre 2014, 1; PINTO P. V., Conferenza Stampa di presentazione delle due Lettere “motu proprio datae” di Papa Francesco “Mitis Iudex Dominus Iesus” e “Mitis et misericors Iesus”, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, rispettivamente nel Codice di Diritto Canonico e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (8 settembre 2015), in https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/09/08/0654/01439.html (14 agosto 2016); ID., Compimento e osservanza, in http://it.radiovaticana.va/news/2015/12/11/Papa_su_compimento_nuova_legge_del_processo_matrimoniale/1193606 (9 settembre 2016); ID., Natura e finalità del M.p. Mitis Iudex, in Quaderni dello Studio Rotale 23 (2016), 114129; POTERZIO F., Diagnosi psichiatrica dell’incapacità consensuale. Scuole psichiatriche e antropologia sottostante, in H. FRANCESCHI - M. A. ORTIZ (curr.), Verità del consenso e capacità di donazione. Atti del III Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce (Roma 17-21 settembre 2007), Roma 2009, 157-190; RAITI G. (cur.), Il tempo e il processo, scritti scelti di Italo Andolina, II, Torino 2009; RAMOS F. J. – CARVAJAL MORAL D., Diritto processuale canonico, I, Roma 20133; RAMOS F. J. – SKONIECZNY P., Diritto processuale canonico, II/1, Roma 20143; REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti, Milano 2016; RODRÍGUEZ CHACÓN R., La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas, in Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado (Rivista telematica accessibile tramite password: www.iustel.com), 40 (2016); RUSSO C., Le notifiche telematiche nel processo penale. Alcune note a margine dell’art. 4, comma 3, della l. 22 febbraio 2010, n. 24, in Cassazione penale 51 (2011) 9, 3241;

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SABBARESE L., Fede, intenzione e dignità sacramentale nel matrimonio tra battezzati, in Periodica de re canonica 96 (2006) 2, 261-306; SABBARESE L. – SANTORO R., Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari, Bologna 2016; SAMMASSIMO A., Il nuovo ordine pubblico concordatario, in http://www.statoechiese.it/images/stories/2015.10/sammassimo_2bis_il_nuovo.pdf (20 dicembre 2016); SCIACCA G., I tribunali della Sede Apostolica, in Diritto e religioni 3 (2009) 1, 207-225; ID., Relazione tra fede e matrimonio sacramentale, in Ephemerides iuris canonici 55 (2015) 2, 385-404; STANKIEWICZ A., La celerità nelle cause di nullità matrimoniale, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (curr.), Ius et matrimonium, Roma 2015, 217-235; VANZETTO T., La fase istruttoria e l’uditore, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 22 (2009) 3, 292-305; ID., Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/4, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 28 (2015) 1, 62-64; VERDE G., Prova (dir. proc. civ.), in Enciclopedia del Diritto, 5, Milano 1988, 587; VIAN G. M., Speranza e non paure. Intervista al decano della Rota romana sul nuovo processo matrimoniale, in L’Osservatore Romano 8 ottobre 2015, 7; VILADRICH P. J., Commento al can. 1098, in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (curr.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, III, Pamplona 1996, 1285-1292; WARNINK H., Il motu proprio Mitis Iudex. Opportunità, sfide e potenziali insidie, in Concilium 52 (2016) 5, 115-126; ZAGGIA G., I Tribunali Interdiocesani o Regionali nella vita della Chiesa, in Z. GROCHOLEWSKI, V. CÁRCEL ORTÍ (curr.), «Dilexit iustitiam». Studia in honorem Arelii Card. Sabatani, Città del Vaticano 1984, 119-153; ZAMBON A., L’uso del computer durante l’istruttoria, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 25 (2013) 3, 369-379; ID., Il motu proprio Mitis Iudex. Punti di vista di un giudice, intervento nel Convegno La riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio (Pontificia Università Gregoriana, 15 dicembre 2015), in Periodica de re canonica 105 (2016) 1, 417-434; ZANETTI E., Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/1, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 27 (2014) 2, 238-241; ZUCCONI GALLI FONSECA E., L’incontro tra informatica e processo, in Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile 69 (2015) 4, 1185-1216.

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INDICE GENERALE PRESENTAZIONE

I

SIGLE E ABBREVIAZIONI

2

INTRODUZIONE

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Capitolo I - LA RIFORMA DEI PROCESSI NEL DIBATTITO PRECEDENTE IL MOTU PROPRIO DI PAPA FRANCESCO 1. LE PROSPETTIVE DELLA DOTTRINA GIUSCANONISTICA 1.1. La “doppia conforme” 1.2. L’istruzione Dignitas connubii, fra testo e contesto 1.3. Prassi giudiziale e celerità 1.4. Fra accorgimenti pratici e prospettive de lege ferenda 2. EVENTI ECCLESIALI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI E CONTESTUALI ALLA RIFORMA

2.1. Le facoltà speciali della Rota Romana 2.2. La III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi 2.3. La XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi 3. LA COMMISSIONE PONTIFICIA DI RIFORMA DEL PROCESSO Capitolo II - LA RIFORMA DI PAPA FRANCESCO: ASPETTI GENERALI E NORMATIVA APPLICABILE ALLA GENERALITÀ DEI PROCESSI 1. IL MOTU PROPRIO “MITIS IUDEX DOMINUS IESUS” E IL SUO DRAFTING 2. IL PROEMIO: PORTA DELLA RIFORMA 2.1. Riforma del processo e indissolubilità del matrimonio 2.2. I criteri fondamentali che hanno guidato l’opera di riforma 3. L’INDAGINE PREGIUDIZIALE O PASTORALE 4. IL FORO COMPETENTE E I TRIBUNALI 4.1. La moltiplicazione dei fori competenti 4.2. Il Vescovo-giudice e il nuovo assetto dei tribunali 4.3. I tribunali di seconda istanza Capitolo III - LA RIFORMA DEL PROCESSO ORDINARIO DI NULLITÀ MATRIMONIALE 1. LA FASE INIZIALE DEL PROCESSO: DALLA PRESENTAZIONE DEL LIBELLO ALLA FORMULAZIONE DEL DUBBIO

2. LA FASE ISTRUTTORIA 3. IL PASSAGGIO AL PROCEDIMENTO SUPER RATO 4. ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA E MEZZI DI GRAVAME

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Capitolo IV - IL PROCESSO PIÙ BREVE DAVANTI AL VESCOVO 1. IL VESCOVO-GIUDICE 2. PROCESSUS BREVIOR E PROCESSO CONTENZIOSO ORALE 3. CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ 3.1. Requisiti soggettivi 3.2. Requisiti oggettivi 3.3. L’art. 14 § 1 delle Regole Procedurali 4. LA FASE INIZIALE DEL PROCESSO: DALLA PRESENTAZIONE DEL LIBELLO ALLA FORMULAZIONE DEL DUBBIO

5. LA SESSIONE ISTRUTTORIA 6. IL MOMENTO DECISORIO 6.1. La remissione ad ordinarium tramitem 6.2. La sentenza del Vescovo 6.3. L’impugnazione della sentenza del Vescovo

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Capitolo V - LA RIFORMA DI PAPA FRANCESCO E I TRIBUNALI REGIONALI 137 1. I TERMINI DELLA QUESTIONE 137 2. L’INTERVISTA DEL DECANO DELLA ROTA DELL’8 OTTOBRE 2015 140 3. LA RISPOSTA DEL P.C.T.L. DEL 13 OTTOBRE 2015 141 4. LA MENS DEL PONTEFICE SULLA RIFORMA DEI PROCESSI MATRIMONIALI DEL 4 NOVEMBRE 2015 145 5. IL RESCRITTO EX AUDIENTIA DEL 7 DICEMBRE 2015 148 6. LE LETTERE CIRCOLARI DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA C.E.I. DEL 16 E 17 DICEMBRE 2015 150 7. LA LETTERA DEL S.A.T. AL SEGRETARIO GENERALE DELLA C.E.I. DEL 22 DICEMBRE 2015 152 157 8. LA RISPOSTA DEL P.C.T.L. DEL 22 DICEMBRE 2015 9. LA DIFFERENZIATA SITUAZIONE DELLE REGIONI ITALIANE E, IN PARTICOLARE, IL CASO SICILIANO 158 10. GLI ULTERIORI INTERVENTI DEL ROMANO PONTEFICE SULLA SITUAZIONE ITALIANA 161 11. UNA CONCLUSIONE SUL PUNTO 163 CONCLUSIONE

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BIBLIOGRAFIA

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INDICE GENERALE

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