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Osservatorio Legale Infrastrutture Viarie

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OSSERVATORIO LEGALE

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INFRASTRUTTURE VIARIE

PROSEGUE LA RUBRICA RIGUARDANTE CASI LEGALI E GIURISPRUDENZA CON L’INTENTO DI SCIOGLIERE ALCUNI NODI CHE - QUASI QUOTIDIANAMENTE - GLI “ADDETTI AI LAVORI” DEVONO AFFRONTARE

GLI STRUMENTI DI DIFESA IN CASO DI MANCATI PAGAMENTI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE E DEGLI APPALTATORI

Per quanto concerne gli Appaltatori, affidatari di procedure ad evidenza pubblica, è sempre più frequente che si trovino a fare i conti con ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, con esposizioni finanziarie crescenti al punto da ricercare contromisure da poter porre in essere. Uno strumento giuridico che sicuramente l’Appaltatore può utilizzare in caso di gravi ritardi nei pagamenti da parte della Stazione Appaltante è l’art. 1460 c.c. che disciplina l’eccezione di inadempimento e facoltizza l’Appaltatore, quale controparte di un contratto a prestazioni corrispettive, a rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altra parte (la Pubblica Amministrazione) non adempie la propria. La disposizione del Codice Civile trova, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, pacifica applicazione anche negli appalti pubblici. In particolare, il D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) non prevede nulla al riguardo; ciò, tuttavia, non significa affatto che la facoltà di sospendere i lavori per mancato pagamento non sia consentito all’Appaltatore, visto che l’art. 1460 c.c. continua ad applicarsi agli appalti pubblici, tanto per via della costante giurisprudenza, quanto per la previsione del comma 8, dell’art. 30, diretto a prevedere che per quanto non espressamente previsto dal Codice alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile. Il legislatore ha invece introdotto importanti strumenti per tutelare i Subappaltatori, Cottimisti e i Fornitori con o senza posa in opera (in genere piccole e medie Imprese) che si collocano alla base della filiera degli appalti, i quali subiscono in maniera maggioritaria i mancati pagamenti da parte degli esecutori di lavori pubblici, diventando di fatto i finanziatori dei lavori pubblici. Un primo importante strumento è sicuramente rappresentato dal comma 13, dell’art. 105, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede espressamente che: “La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al Subappaltatore, al Cottimista, al prestatore di servizi e al Fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il Subappaltatore o il Cottimista è una microimpresa o piccola Impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente”. La Norma consente pertanto al Subappaltatore, Cottimista e al Fornitore (con o senza posa in opera) di poter richiedere direttamente il pagamento diretto delle proprie fatture, in caso d’inadempimento dell’Appaltatore, alla Stazione Appaltante, attraverso una semplice comunicazione indirizzata al Responsabile Unico del Procedimento. Questo consente all’esecutore dei lavori pubblici (Appaltatore, Cottimista e Fornitore con o senza posa in opera) di evitare inutili, dispendiose e incerte azioni giudiziali ottenendo direttamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite direttamente dalla Stazione Appaltante in maniera rapida e tempestiva. Un’ulteriore importante strumento introdotto dallo Sblocca Cantieri è sicuramente l’art. 80 comma 5 lettera c quarter del D.Lgs. 50/2016. La disposizione normativa prevede che la Stazione Appaltante escluda dalla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica fino a tre anni, compreso l’affidamento dei subappalti, l’Appaltatore che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più Subappaltatori (ad esempio, mancato pagamento delle fatture del Subappaltatore), riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato. La Norma, a modesto avviso dello scrivente, potrà avere un effetto dirompente nei rapporti di forza tra gli Appaltatori e i Subappaltatori, in quanto l’Appaltatore, una volta eventualmente ri-

GIURISPRUDENZA

cevuto un Decreto Ingiuntivo dal proprio Subappaltatore per un inadempimento contrattuale (in genere per il mancato pagamento di fatture per l’esecuzione di lavori) se ben consigliato di certo non si avventurerà nell’incertezza di un contenzioso giudiziale (opposizione al Decreto ingiuntivo), rischiando in caso di una sentenza di condanna l’esclusione dalle procedure di gara per anni tre, ma ricercherà, prima della pubblicazione della sentenza, un accordo transattivo. Ci si domanda se i Subappaltatori, in genere piccole e medie Imprese, siano a conoscenza della portata della disposizione normativa sopra indicata, che, anche se non particolarmente chiara nella sua formulazione, rappresenta uno strumento particolarmente incisivo per indurre l’Appaltatore a ricercare un accordo transattivo con il proprio Subappaltatore piuttosto che affrontare l’incertezza di un giudizio contenzioso che potrebbe rivelarsi particolarmente pericoloso in caso di esito sfavorevole. n

(1) Avvocato in Modena

Quesiti dai Lettori

È possibile contattare l’Avv. Calzolari scrivendo a s.calzolari@studiolegalecalzolari.it o telefonando al +39.059.238526

Oggetto: Mancato pagamento delle fatture del Subappaltatore

“Abbiamo sottoscritto un contratto di subappalto e l’Appaltatore è inadempiente al pagamento delle nostre fatture: come ci consiglia di procedere?”.

Risposta “Vi consiglio di comunicare quanto prima al Responsabile del Procedimento l’inadempimento dell’Appaltatore, richiedendo il pagamento diretto delle Vostre fatture impagate e rimaste insolute alla Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Senza necessità di dover procedere giudizialmente contro l’Appaltatore, con importanti costi per la Vostra impresa, l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento diretto delle fatture trattenendo il suddetto importo da quanto ancora dovuto all’Appaltatore”.

Oggetto: Fornitore senza posa in opera

“La disposizione prevista dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto il pagamento diretto in caso d’inadempimento dell’Appaltatore, trova applicazione anche nei confronti dei contratti di fornitura senza posa in opera?”.

Risposta “La disposizione diretta a prevedere il pagamento diretto in caso d’inadempimento dell’Appaltatore da parte della Stazione Appaltante trova applicazione, oltre che nei confronti dei Subappaltatori e dei Cottimisti, anche nei confronti dei fornitori con o senza posa in opera”.