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Osservatorio Legale Infrastrutture Viarie

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OSSERVATORIO LEGALE

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INFRASTRUTTURE VIARIE

PROSEGUE LA RUBRICA RIGUARDANTE CASI LEGALI E GIURISPRUDENZA CON L’INTENTO DI SCIOGLIERE ALCUNI NODI CHE - QUASI QUOTIDIANAMENTE - GLI “ADDETTI AI LAVORI” DEVONO AFFRONTARE

DRONI VERSO IL REGOLAMENTO EUROPEO

I piccoli aeromobili a pilotaggio remoto, con peso fino a 25 kg - meglio conosciuti come droni - appartengono a un settore dell’aviazione civile con un’importante potenziale d’espansione con creazione di nuove possibilità e nuovi posti di lavoro. Nonostante un ampio dibattito sull’utilizzo dei droni nell’effettuare consegne, il settore delle costruzioni e il controllo dell’ambiente è quello nel quale si prevede un maggiore utilizzo. A titolo di esempio, potranno essere sempre più utilizzati per molteplici applicazioni: rilievi topografici, termografici, fotogrammetrici, fotografici, ambientali, rilievi aerei di supporto alla progettazione, rendering di modelli 3D, diagnosi energetica e impiantistica, controllo del funzionamento degli impianti fotovoltaici, effettuare perizie fotografiche, sorvegliare i cantieri, trasportare materiali in cantiere, attività di protezione civile e di sicurezza del territorio, riprese video di cantieri di grandi opere pubbliche come strade, cave, discariche, analisi del traffico mediante video-riprese aeree, ispezioni di linee elettriche, condotti e zone di difficile accesso, controllo e ispezione di tetti, edifici ed infrastrutture e beni culturali, verifiche di impianti, valutazione dei danni e perizie e ispezioni in luoghi difficilmente accessibili come ponti, viadotti, linee elettriche, valutazione immediata delle aree colpite da alluvioni e frane e per il controllo delle coste. In particolare, l’impiego del drone è nato proprio per sopperire a quelle situazioni in cui l’azione diretta dell’uomo comporterebbe rischi eccessivi o sarebbe poco conveniente dal punto di vista economico e logistico. In un sempre maggior utilizzo dei droni, il tema caldo è rappresentato dalla loro regolamentazione, in quanto questi piccoli aeromobili vengono sempre più utilizzati in Italia e nell’Unione Europea, ma in un quadro normativo oggi molto frammentato. Si applicano infatti Norme di sicurezza a carattere nazionale, con differenze anche notevoli tra i diversi Paesi UE, rendendo non uniforme la gestione della sicurezza del volo. In Italia è vigente un regolamento dell’ENAC (Ente Nazionale dell’Aviazione Civile) che regola il settore dei piccoli droni. L’Unione Europea con il Regolamento UE 2018/1139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 22 Agosto 2018 L 212/1, ha definito i principi e le regole dello spazio aereo, approfondendo la tematica del settore dei droni, settore in rapida evoluzione e trasformazione. I droni, o più correttamente aeromobili a pilotaggio remoto, utilizzano lo stesso spazio aereo degli aeromobili, pertanto è fondamentale l’introduzione di una specifica regolamentazione uniforme comune a tutti gli Stati europei. Il Regolamento estende le regole europee a tutti i droni a prescindere dal loro peso. Il Regolamento Europeo rappresenta la prima tappa d’introduzione di disposizioni comuni uniformi in materia, avendo come traguardo finale l’adozione di un Regolamento unico Europeo da parte della Commissione Europea. In data 12 Marzo 2019 è infatti stato pubblicato il nuovo Regolamento Europeo da parte dell’AESA (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea), la cui pubblicazione delle Norme sulla Gazzetta Ufficiale Europea è prevista entro Giugno, con entrata in vigore a distanza di 20 giorni. Le Norme diventeranno applicabili in tutti gli Stati membri a un anno esatto dall’entrata in vigore (2020). Dopo un periodo di transazione di due anni, il nuovo Regolamento sostituirà quelli vigenti nei singoli Stati membri, prevedendo regole semplificate e standard di sicurezza più elevati. Il Regolamento riguarderà tutti i mezzi aerei a pilotaggio remoto per uso civile. L’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea ha sviluppato un Regolamento in cui vengono identificate tre diverse categorie di droni: a. Open; b. Specific; c. Certified. La prima definita come Open Category, a rischio più contenuto, riguarda le operazioni di volo esclusivamente a vista con un’al-

titudine massima di 120 me con droni che non potranno essere di peso superiore a 25 kg e dovranno avere una marcatura CE diretta a stabilire la categoria del drone e pertanto come potrà essere utilizzato. Questa prima categoria è, inoltre, suddivisa in ulteriori tre sottocategorie: • A 1) per operazioni di volo sopra assembramenti di persone; • A 2) per operazioni di volo vicino ad assembramenti di persone; • A 3) per operazioni di volo lontano da assembramenti di persone. La categoria Open sarà l’unica che non richiederà alcuna autorizzazione preventiva da parte dell’Autorità competente, né una dichiarazione dell’operatore del drone prima dell’inizio delle operazioni di volo, senza escludere la necessità di uno specifico patentino per l’utilizzo dei droni. Infine, su questa categoria di droni dovranno essere installati due nuovi dispositivi di sicurezza: uno per garantire l’identificazione remota del proprietario da parte delle Autorità, e l’altra per bloccarne automaticamente l’accesso a determinate zone. Con il nuovo Regolamento verrà meno la distinzione tra operazioni commerciali e per hobby; quindi chiunque voglia utilizzare un drone dovrà rispettare i medesimi requisiti richiesti. La seconda categoria di droni, è invece definita come Specific e riguarda i droni che possono volare al di fuori del campo visivo del pilota, senza limiti di massa e di quota. Per questa categoria di droni sarà richiesta una specifica autorizzazione da parte dell’Autorità competente prima dell’operazione, tenendo conto del rischio delle operazioni di volo. Infine, la categoria Certified ha ad oggetto i droni per operazioni più complesse, ad esempio per il trasporto delle persone o merci pericolose. In questo caso saranno richieste varie certificazioni per l’aeromobile e per l’operatore. In sostanza, l’utilizzo dei piccoli droni diventerà sempre più frequente nella nostra società, dalle Imprese edili al controllo dei fiumi, delle discariche, dell’ambiente, nonché l’uso per diletto, necessitando pertanto di una puntuale regolamentazione, perché il tasso di avanzamento tecnologico e il basso costo dei piccoli aeromobili, ha sicuramente anticipato la legislazione e la sua applicazione. Il tema della disciplina normativa del loro utilizzo è pertanto un tema di grande rilevanza, proprio per evitare che accada di nuovo quanto è successo a Londra, dove a causa del volo di un drone sulla pista dell’aeroporto di Gatwick, il secondo scalo d’Inghilterra dopo Heathrow, 110.000 passeggeri sono stati costretti a rimanere a terra, 800 voli sono stati cancellati o dirottati su altri aeroporti con un danno economico di milioni di Sterline. Riassumendo, il Regolamento europeo sarà applicabile a partire da un anno dalla sua entrata in vigore (estate 2020); da questa data vi sarà un periodo transitorio di due anni per gli Stati membri per adeguarsi (2022). L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), ha deciso di istituire un periodo transitorio di un anno (Giugno 2019/Giugno 2020) fino a quando nel 2022 il Regolamento europeo non diventerà applicabile. A Giugno 2019, ENAC dovrebbe quindi adottare un nuovo regolamento droni che inizierà a conformarsi a quanto tipizzato nel Regolamento europeo. n

(1) Avvocato in Modena GIURISPRUDENZA

Quesiti dai Lettori

È possibile contattare l’Avv. Calzolari scrivendo a s.calzolari@studiolegalecalzolari.it o telefonando al +39.059.238526 

Oggetto: Norme specifiche Piccoli aeromobili a pilotaggio remoto (droni)

“I droni sotto i 2 kg sono soggetti a Norme specifiche?”.

Risposta “No, i droni di peso uguale o inferiore a 2 kg sono soggetti alla stessa regolamentazione dei droni con un peso sotto i 25 kg”.

Oggetto: Piccoli aeromobili a pilotaggio remoto

“Per l’utilizzo di un Piccolo aeromobile a pilotaggio remoto acquistato nella grande distribuzione per uso ricreativo è necessaria l’autorizzazione da parte di ENAC?”.

Risposta “No, trattandosi di aeromodello è sufficiente attenersi per l’utilizzo alle disposizioni regolamentari vigenti”.

Oggetto: Aeromodelli

“Dove si possono fare volare gli aeromodelli per uso ricreativo?”.

Risposta “Gli aeromodelli che vengono utilizzati per motivi ricreativi possono essere fatti volare di giorno in contatto visivo diretto al massimo a 200 m di distanza. Si possono utilizzare tali aeromodelli in aree non popolate e quindi sono da escludere i centri urbani e i parchi pubblici in essi contenuti. Inoltre, bisogna sincerarsi che non si sia più vicini di 5 km da un aeroporto oppure in un’area dove sia esplicitamente proibito volare in assoluto (ad esempio nel centro di Roma)”.

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