Statuto unitrans

Page 18

all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell’art. 2513 c.c. Art. 21

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 17 eventualmente ratificando lo stanziamento operato dagli amministratori e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: a) non meno del 30% (trenta per cento) a riserva legale, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma , sia durante la vita della società che all’atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all’art. 12 (dodici) della Legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modificazioni; b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992; c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi e nei limiti contemplati dall’art. 7 della Legge 59/1992; d) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall’art. 17 del presente statuto; e) ad eventuale dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, di cui all’art. 2514 c.c., rispetto al capitale effettivamente versato; f)

la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell’art 18 , mai divisibili tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all’atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all’art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modificazioni.

L'assemblea può sempre deliberare che il dividendo di cui alla lettera e) venga destinato ad aumento delle quote sociali sino al limite massimo stabilito dalle leggi vigenti. L’assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui , al netto della quota da devolversi ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva legale. TITOLO VII


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.