Statuto unitrans

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VERBALE 68 del 17 DICEMBRE 2004 VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA’ COOPERATIVA Repubblica Italiana Il diciassette Dicembre duemilaquattro (17/12/2004), in Medolla, via degli Artigiani 35, alle ore diciotto, avanti a me, avv. Italo Di Maria, notaio in Mirandola nel distretto notarile di Modena, senza assistenza di testimoni, per rinunzia del comparente, è presente: - Brina Daniele , nato a Livorno l’11 Febbraio 1957, residente a Medolla, via Roma n° 100 int. 2, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della “UNITRANS – SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA” con sede in Medolla, via degli Artigiani 35, iscritta nel registro imprese di Modena, n. di iscrizione e codice fiscale 00572280360 e al n. 170788 R.E.A. della Camera di Commercio di Modena. Il comparente, della cui identità personale, qualità e poteri di rappresentanza sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il verbale, all’assemblea straordinaria dei soci della predetta società, convocata per oggi, in questo luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO - adeguamento dello statuto alle disposizioni del D.lgs n: 6/2003 e modifiche statutarie. Assume la presidenza dell’assemblea a norma di legge e di statuto il presidente del consiglio di amministrazione BRINA Daniele, il quale constata e dichiara: - che l’avviso di convocazione è stato inviato mediante lettera raccomandata recapitata a mano con rilascio di ricevuta nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art. 18 dello statuto sociale; - che sono presenti ventitré soci su un totale di cinquantanove, regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto, come da elenco fornitomi dal presidente, che allego sotto “A”, dispensato dalla lettura; -

che soni presenti gli amministratori BRINA Daniele, presidente, MAZZUCHELLI Renato,

CASADEI Franco, PALTRINIERI Maurizio, FUGAGNOLI Massimo, FORTINI Flavio, NEGRO Teobaldo, FINI Angelo Quinto e BRUNINI Fortunato. - che pertanto l’assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare.


Passando alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno, il presidente propone di adeguare lo statuto alle norme della riforma del diritto societario e di modificare le disposizioni statutarie riguardanti le categorie dei soci, introducendo la categoria dei soci cooperatori speciali, con diritti limitati, per un periodo di formazione e inserimento non superiore a cinque anni; viene inoltre soppressa la categoria dei soci sovventori. Propone inoltre di modificare la regolamentazione del recesso e dell’esclusione dei soci; fa rilevare che la clausola arbitrale è conforme alle vigenti disposizioni; che sono state adeguate alle nuove norme le espressioni dello statuto in materia di denominazione, oggetto sociale, decisioni dei soci, lasciando sostanzialmente immutate le altre disposizioni del vigente statuto, pur modificate nelle espressioni formali e nell’ordine degli articoli; propone l’approvazione del nuovo statuto nel testo aggiornato con le modifiche proposte, dopo aver letto e illustrato tutti gli articoli nuovi e modificati. L’assemblea, dopo accurata disamina delle proposte del presidente e del testo dello statuto aggiornato, delibera all’unanimità di approvare il testo dello statuto con le modifiche proposte. Esaurita la trattazione dell’argomento all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore diciotto e quaranta. Allego sotto “B”, dispensato dalla lettura, il nuovo testo dello statuto consegnatomi dal presidente e debitamente firmato. Ho letto al comparente, che lo approva, questo verbale scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su tre pagine di foglio. Firmato Brina Daniele Italo Di Maria notaio (impronta del sigillo) Si passa alla parte ordinaria dell’assemblea dei soci con all’ordine del giorno: 1) Decadenza di componenti il Collegio Sindacale – delibere conseguenti. 2) Attribuzione dell’incarico per il controllo contabile e determinazione dei relativi compensi. 3) Varie ed eventuali


Visto il protrarsi della parte straordinaria dell’assemblea, i presenti all’unanimità deliberano di rinviare la discussione e decisione della parte ordinaria ad una riunione da farsi successivamente. Il Presidente Del Consiglio d’Amministrazione


STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 E’ costituita con sede in Medolla (Mo), all’indirizzo risultante dagli atti depositati presso il competente Registro delle Imprese, una società consortile costituita in forma di

cooperativa

denominata:UNITRANS - Società cooperativa“. La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. Nei rapporti con la società il domicilio di ogni socio è quello risultante dal libro soci. Art. 2 La cooperativa avrà la durata fini al 31 (trentuno) dicembre 2050, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dall'assemblea straordinaria. TITOLO II SCOPO - OGGETTO Art. 3 Lo scopo che la cooperativa persegue è quello di ottenere lo sviluppo economico, produttivo, professionale e culturale delle associate sia mediante la continuità, l'aumento e l'ampliamento delle loro attività, che tramite il miglioramento della fase produttiva delle stesse. La cooperativa pertanto si propone di svolgere attività consortili dirette a coordinare le attività dei soci garantendo loro maggiori e migliori attività, migliori condizioni economiche nella acquisizione di beni e servizi, l'utilizzazione dei benefici del progresso tecnologico, il ricorso al credito , il miglioramento della competitività, la riduzione della concorrenza dannosa e l'accesso ai servizi di cui abbisognano, realizzando tutte quelle attività che, direttamente o indirettamente, consentono il raggiungimento degli scopi sociali.


La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. La cooperativa, tra l’altro, persegue per i soci l’ottenimento e l’assegnazione dei trasporti, attività di movimento terra ed altre attività preliminari e complementari da eseguirsi dagli stessi. Ai fini di quanto previsto al comma precedente, la cooperativa ed i soci dichiarano di ispirarsi, nei rapporti fra loro e con committenti e terzi, ai principi vigenti in tema di disciplina comunitaria in materia di trasporto di merci su strada, che individuano la libera iniziativa tariffaria quale elemento essenziale dei rapporti inerenti tali trasporti; pertanto la cooperativa ed i soci dichiarano di voler realizzare, alla luce di tali principi, gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria, manifestando pertanto l’intendimento di adeguare i loro comportamenti e le loro pretese, anche in ordine al corrispettivo del trasporto, a tale vigente disciplina comunitaria. La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi delle prestazioni di terzi non soci. La cooperativa si propone inoltre l'effettuazione di attività mutualistiche e di utilità sociale ed il rafforzamento e l'unità del Movimento Cooperativo ed aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ed alle sue strutture territoriali e di categoria. Su deliberazione del Consiglio di amministrazione la cooperativa potrà aderire ad altri organismi economici, associativi e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di sviluppo delle attività artigianali nonchè iniziative commerciali, economiche, finanziarie e di servizio. Art.4

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: a)

l'autotrasporto per conto di terzi di materiali e di merci di qualsiasi natura e genere, sia sul

territorio nazionale che all'estero; b)

ogni altro tipo di trasporto nonchè tutte le altre attività preliminari, complementari o collegate

al trasporto quali: escavazioni; lavorazione, preparazione, carico e sistemazione dei materiali da trasportare; trasloco; facchinaggio; pulizie; presa e consegna; attività simili; c)

la partecipazione a gare ed appalti di lavori, servizi, lavori di terra, piazzali, riempimenti,

demolizioni, sterri, lavori stradali, opere di risanamento ambientale, di difesa e sistemazione idraulica, opere infrastrutturali collegate all'edilizia ed altre attività e forniture, indetti sia da privati che dallo Stato che da Enti pubblici e privati;


d)

la stipulazione di contratti e convenzioni con fornitori e assicuratori per l'acquisto diretto e

indiretto da parte dei soci di materiali, beni e servizi necessari alle rispettive attività, compresa la attività di sub agenzia assicurativa, osservate le disposizioni di legge al riguardo; e)

la prestazione ai soci di servizi di assistenza e consulenza tecnica, amministrativa,

organizzativa, finanziaria, economica e di altri servizi in comune, nonchè la gestione di centri meccanografici, dotandosi delle strumentazioni necessarie; f)

la partecipazione e manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie,

l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la creazione di marchi ed insegne e l'esecuzione di tutte le iniziative promozionali delle attività dei soci; g)

la prestazione ai soci di garanzie mutualistiche per favorirne l'accesso al credito o il

finanziamento diretto ai soci in base ad apposito regolamento; h)

l'istituzione e la gestione di magazzini, lavaggi, autofficine e stazioni di rifornimento per la

fornitura ai soci di carburanti, lubrificanti, ricambi, pneumatici ed accessori per autoveicoli e macchine operatrici e per la prestazione ai soci di servizi di garage e servizi di piccola riparazione e manutenzione; i)

l'acquisto, presa in affitto, istituzione e gestione di stabilimenti, sedi, uffici, cantieri, impianti,

magazzini, officine, aree, terreni, immobili, automezzi, escavatori, ruspe, pale, caricatori di qualsiasi genere, macchinari e materiali necessari od utili per l'espletamento delle attività sociali, nonchè la loro vendita, affitto e permuta; l)

l'assunzione di qualsiasi commessa di lavoro e la gestione di qualsiasi attività che

strumentalmente procuri, direttamente o indirettamente, immediatamente o in prospettiva, possibilità di nuove o maggiori occasioni di attività per i soci, ivi comprese: 1)

Spedizioni e trasporti nazionali e internazionali di qualsiasi tipo;

2)

Operazioni doganali di import ed export;

3)

Gestione, coltivazione e sfruttamento di terreni, propri, in affitto o in concessione, adibiti a

cave di ghiaia, terra, sabbia, argilla ed altri materiali lapidei e da costruzione; 4)

Lavorazione dei materiali di cui al precedente punto 3 tre e di materiali uguali o simili, anche

per conto di terzi;


5)

Commercializzazione di ghiaia, terra, sabbia, argilla, materiali lapidei e da costruzione, anche

di recupero, nonchè di prodotti agricoli; 6)

Acquisizione e gestione di magazzini per stoccaggio, deposito, groupage, smistamento, presa

e consegna di merci per conto terzi; 7)

Esecuzione di tutte o parte delle fasi di smaltimento dei rifiuti quali raccolta, cernita, trasporto,

trasformazione, riutilizzo, commercializzazione, innocuizzazione ammasso e gestione di discariche. Le commesse relative alle attività di cui ai punti a), b) e c) vengono assunte in proprio dalla Cooperativa ed assegnate, in quanto compatibili con l'attività da ognuna svolta, alle imprese associate per la relativa esecuzione; le imprese associate, a tal fine, conferiscono alla società apposito mandato senza rappresentanza per tutta la durata della loro adesione alla cooperativa; in caso di impossibilità delle imprese associate il lavoro potrà essere affidato da parte della cooperativa, per ragioni di strumentalità ed accessorietà al raggiungimento dei propri scopi, a terzi o eseguito in proprio. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti o conseguenti ai medesimi, nonchè fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a)

aderire a cooperative e loro consorzi, a società ed enti comunque costituiti, che svolgono

attività di: trasporto merci e relative attività preliminari e complementari; gestione e sfruttamento di cave; costruzioni stradali; lavorazione, frantumazione e commercio di materiali lapidei e da costruzione; corriere e spedizioniere; assicurazione; credito e finanziamento; assistenza tecnicoamministrativa ed elaborazione dati; autoriparazioni ed officine meccaniche; trattamento e smaltimento rifiuti; attività similari; b)

costituire o assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e

consorzi, cooperativi e non, e in società comunque costituite specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; c)

dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili, finanziari e

fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, nonchè a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche e di propaganda cooperativa;


d)

concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia

forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti e società cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative; e)

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci

istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei soci, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. f)

promuovere e partecipare, anche con oblazioni, ad attività sociali, culturali, ricreative e

mutualistiche che favoriscano lo sviluppo della vita associativa e la diffusione dei principi del mutuo aiuto e della solidarietà. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell’articolo 2545 septies del codice civile. TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Nel rispetto del terzo comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985 n. 443 possono essere soci cooperatori: a) imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n.443, sia individuali che società di persone, titolari di autorizzazioni all’autotrasporto di merci per conto terzi o esercenti attività di movimentazione terra o altre attività attinenti all’oggetto sociale della Cooperativa; b) imprese non artigiane di minori dimensioni di cui al terzo comma dell’art.6 della legge 443/1985 che esercitino attività di autotrasporto di merci per conto terzi, di movimentazione terra, di spedizioni o altre attività attinenti all’oggetto sociale della cooperativa o che comunque possono usufruire dei servizi forniti dalla cooperativa. I soci di cui al punto b) non possono essere in numero superiore ad un terzo del totale dei soci iscritti né superiore agli eventuali limiti più


restrittivi di cui al medesimo art. 6 (sei) – terzo comma – della legge 8 agosto 1985 n. 443 e relative leggi regionali. Non possono essere soci cooperatori coloro che siano già soci in altre società, cooperative o consorzi che svolgono una attività effettivamente concorrente con quella della Cooperativa. A tal fine il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare l’effettiva concorrenzialità, anche tenendo conto dello scopo consortile della Cooperativa, all’atto dell’ammissione o successivamente. Art. 6 Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse: a) alla loro formazione professionale; b) al loro inserimento nell’impresa. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione del Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto da apposito regolamento stabilisce : - la durata del periodo di formazione o inserimento del socio speciale; - i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa; - l’ammontare del capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall’art.17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa.


Ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di emissione degli strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione dell’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in Assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’art. 2545 bis del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall’art. 10 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, comunque non superiore a 5 anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’art. 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall’art. 11. Art. 7 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: -

per i soci imprese individuali:

a)

l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita del titolare e, se diversi, denominazione e sede dell'impresa artigiana;

b)

l'indicazione della attività esercitata e dei mezzi eventualmente posseduti e dell’eventuale

partecipazione in altre società, cooperative e consorzi, precisando in tal caso, l’attività svolta con le stesse ed i mezzi utilizzati;


c)

codice fiscale e partita IVA;

d)

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., all'Albo delle Imprese Artigiane ed eventualmente

all'Albo degli Autotrasportatori di merci per conto terzi; e)

l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere nei limiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dalle delibere sociali;

f)

la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali; g)

ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione;

-

per i soci costituiti in forma societaria o consortile:

A)

l'indicazione della denominazione sociale, della sede, della data di costituzione e del numero

di iscrizione al registro delle società; B)

gli altri elementi di cui ai precedenti punti b), c), d), e), f) e g);

C)

copia del proprio statuto sociale;

D)

copia della delibera dell'organo competente con la quale l'ente dà la propria adesione alla

cooperativa e con la quale viene designata la persona delegata a rappresentare a tutti gli effetti l'ente nella cooperativa; E)

per le sole società di persone l'indicazione delle generalità dei propri soci .

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 cinque e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda previa valutazione del parco mezzi e delle attività dichiarate dall’aspirante socio, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella speciale dei soci cooperatori in formazione o in inserimento prevista dall’art. 6 del presente statuto; in ogni caso il consiglio di amministrazione delibera: a)

per quali mezzi debba esservi un utilizzo esclusivo in favore della cooperativa;

b)

per quali eventuali mezzi sia ammesso un utilizzo non in favore della cooperativa, anche in deroga all’esclusività del mandato senza rappresentanza di cui all’articolo 4 del presente statuto;

La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato, essa diventerà operativa e verrà annotata nel libro soci dal momento in cui il socio proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda.


In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci. Art. 8 Periodicamente l'Assemblea potrà fissare l'importo minimo di capitale sociale da sottoscriversi da ogni socio, in misura tale, comunque, da non costituire ostacolo alla ammissione di nuovi soci. La quota sociale sottoscritta da ciascun socio non può superare il 20% venti per cento dell'intero capitale sociale della cooperativa. I soci, che restano a tutti gli effetti imprese autonome sono obbligati: a)

al versamento della quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini stabiliti dal

successivo art. 19; b)

a conferire alla cooperativa le disposizioni, gli incarichi, i mandati e le commissioni nonchè a

stipulare con essa, nella rispettiva autonomia contrattuale, tutti i contratti relativi ai rapporti consortili che si rendessero necessari, definendone limiti e condizioni ed impegnandosi al loro rispetto; c)

ad eseguire le attività loro assegnate dalla Cooperative in base alle esigenze della stessa;

d)

a comunicare ogni variazione nei mandatari di cui alla lettera D) dell'art. 7 sette;

e)

a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto agli elementi di cui all'art.

7 sette; g)

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate

dagli organi sociali. I soci, indipendentemente dalla quota sociale sottoscritta, hanno diritto: A)

al voto deliberativo nelle assemblee;

B)

alla nomina, attiva e passiva, alle cariche sociali;


C)

alla assegnazione di commesse secondo il criterio della massima equità possibile in

considerazione delle potenzialità e degli impegni assunti da ogni socio; D)

ad usufruire dei servizi prestati dalla cooperativa con le modalità dalla stessa stabilite;

E)

ad ogni altro servizio o beneficio loro spettante in base allo statuto, ai regolamenti interni, alle delibere sociali ed alle leggi;

F)

di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea e di

ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre il diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L’esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di propria fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE Art. 9

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte, o per scioglimento. Art. 10 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a)

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b)

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c)

che abbia una giusta causa.

Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano, e sarà annotata sul libro soci dal Consiglio di Amministrazione al quale spetta di constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Il recesso diventa efficace, con riferimento al rapporto sociale e a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.


Art. 11

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio: a)

che non osservi gli obblighi previsti dal precedente art. 8 otto o derivanti dai mandati

conferiti; b)

che senza giustificato motivo si rifiuti, benchè formalmente richiesto, di eseguire le attività

assegnate o di usufruire dei servizi prestati dalla cooperativa e per i quali si sia obbligato; c)

che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si renda moroso nel

versamento delle quote sociali sottoscritte o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; d)

che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in

concorrenza o contraria agli interessi sociali; e)

che nella esecuzione della propria attività commetta atti valutabili quale notevole

inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del Codice Civile; f)

che sia stato dichiarato interdetto o inabilitato, fallito o in liquidazione oppure nel caso di

sopravvenuta impossibilità a partecipare ai lavori dell’impresa sociale, anche a seguito di cessione dell’azienda; g)

che violi ogni deliberazione del consiglio di amministrazione che lo riguarda, con particolare riferimento per le deliberazioni che stabiliscono: -

per quali mezzi di trasporto debba esservi un utilizzo esclusivamente in favore della cooperativa;

-

per quali mezzi di trasporto possa esservi un utilizzo non in favore della cooperativa;

-

quali attività di trasporto o concorrenti con quelle svolte dalla cooperativa l’aspirante socio sia eventualmente autorizzato, a norma del presente statuto, a svolgere o proseguire con la propria impresa;

h)

che ometta di comunicare preventivamente al consiglio di amministrazione ogni variazione

del proprio parco mezzi ovvero delle attività di trasporto – o comunque attività in concorrenza con quelle svolte dalla cooperativa – esercitate; i)

che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno

ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;.


L'esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci e determina la risoluzione dei rapporti mutualistici in essere. Art. 12

Le deliberazioni prese in materia di recesso, ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate, al previo tentativo di conciliazione regolata dall’art.36 del presente statuto e successivamente, in casi di mancata conciliazione, alla decisione dell’apposito Collegio Arbitrale, regolato dall’art. 37 del presente statuto. I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno ricorrere al tentativo di conciliazione entro 60 sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. Art. 13 I soci receduti, ed esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale sociale da essi effettivamente versate e di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione ai sensi dell’art. 7 della legge 59/92 o a titolo di ristorno. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, nonchè del rimborso di eventuali danni materiali arrecati e delle penali deliberate a carico dei soci esclusi, si matura

entro i 180 centottanta giorni successivi

all'approvazione del predetto bilancio. Il rimborso della quota di partecipazione attribuita a titolo di ristorno può essere corrisposta in più rate, in un massimo di 5 anni, unitamente agli interessi legali ai sensi dell’art. 2535, c.c. ultimo co.. Art. 14

In caso di morte del titolare dell'impresa individuale socia , il rimborso agli eredi della quota sociale del defunto effettivamente versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell’art. 7 della legge 59/1992 o attribuita a titolo di ristorno. e, in caso di scioglimento di società consorziata, il rimborso al


liquidatore o alla persona delegata della quota sociale effettivamente versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell’art. 7 della legge 59/1992 o attribuita a titolo di ristorno, sarà effettuato con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare atto notorio o documento sostitutivo dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Art. 15 I soci receduti, od esclusi, gli eredi del socio defunto e i liquidatori delle società associate sciolte dovranno richiedere il rimborso della quota per iscritto entro e non oltre 5 cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a riserva legale. TITOLO V TRATTAMENTO DEI SOCI Art. 16

La distribuzione delle commesse tra le imprese associate avverrà sulla base di norme regolamentari predisposte dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dalla assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Tali norme potranno anche stabilire compiti, mandati, tariffe, commissioni, compensi, divieti e quant'altro necessario per lo svolgimento della attività consortile e mutualistica ed il funzionamento interno della cooperativa, nonché le modalità per l’effettuazione dei servizi ai soci. Art. 17 L’Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’attribuzione dei ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità degli apporti dei servizi prestati dai soci alla cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti nell’apposito regolamento e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto. Il ristorno potrà essere attribuito:


-

mediante corresponsione in forma liquida ad integrazione dei compensi per i servizi prestati dai soci alla cooperativa;

-

mediante aumento della quota sociale, anche in deroga all’art. 2525 c.c.;. Art. 18

Il patrimonio della società è costituito: a)

dal capitale sociale;

b)

dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 21 ventuno, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, o esclusi ed ai loro aventi causa, agli eredi dei soci defunti e ai liquidatori di società associate sciolte;

c)

da eventuali riserve straordinarie;

d)

da ogni altro fondo o riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge .

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente, i soci nei limiti delle quote e azioni sottoscritte ed eventualmente attribuite. Le riserve non possono mai essere ripartite fra i soci nè durante la vita della cooperativa nè all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi dell'art. 12 dodici della legge 16 dicembre 1977 n. 904. Art. 19 Le quote sociali sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né possono essere cedute e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il versamento del capitale sottoscritto deve essere effettuato, anche ratealmente, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea nei modi e nei termini fissati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione. Art. 20 L'esercizio sociale va dal 1° primo gennaio al 31 trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nonché della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l’ammissione dei nuovi soci cooperatori. Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi


all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell’art. 2513 c.c. Art. 21

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 17 eventualmente ratificando lo stanziamento operato dagli amministratori e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: a) non meno del 30% (trenta per cento) a riserva legale, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma , sia durante la vita della società che all’atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all’art. 12 (dodici) della Legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modificazioni; b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992; c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi e nei limiti contemplati dall’art. 7 della Legge 59/1992; d) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall’art. 17 del presente statuto; e) ad eventuale dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, di cui all’art. 2514 c.c., rispetto al capitale effettivamente versato; f)

la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell’art 18 , mai divisibili tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all’atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all’art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modificazioni.

L'assemblea può sempre deliberare che il dividendo di cui alla lettera e) venga destinato ad aumento delle quote sociali sino al limite massimo stabilito dalle leggi vigenti. L’assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui , al netto della quota da devolversi ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva legale. TITOLO VII


ORGANI SOCIALI Art. 22

Sono organi della società: a)

l'Assemblea dei soci;

b)

il Consiglio di Amministrazione;

c)

il Presidente;

d)

il Collegio dei Sindaci, se nominato. L'ASSEMBLEA DEI SOCI Art. 23

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l’Assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L’avviso dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità alternative tra loro: a. pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima dell’adunanza; b. invio ai soci con lettera raccomandata, anche a mano, spedita almeno 10 giorni prima dell’adunanza. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all’Assemblea la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e dei componenti dell’organo di controllo, se quest’ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.


Art. 24 L'assemblea ordinaria: 1)

approva il bilancio consuntivo, la proposta di riparto del residuo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

2)

procede alla nomina delle cariche sociali;

3)

procede all’eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del Soggetto deputato al controllo contabile

4)

determina la misura degli eventuali compensi da corrispondersi agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile;

5)

approva i regolamenti interni previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria;

6)

delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile;

7)

delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;

8)

delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell’art. 17 del presente statuto;

9)

delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai soci cooperatori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure, entro 180 giorni, qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società, e possibilmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. L' Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sulla proroga della durata e sullo


scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Le proposte di competenza della assemblea straordinaria devono essere illustrate dagli amministratori, nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti quello fissato per l'assemblea che deve discuterli. Art. 25

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L’assemblea ordinaria o straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno i tre quinti dei voti presenti e rappresentati. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa. Art. 26

Per le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto. Art. 27 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i titolari delle imprese individuali socie ed i rappresentanti dei soci collettivi che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento della partecipazione sottoscritta. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l’importo della quota sociale posseduta e la sua configurazione giuridica. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio titolare di impresa individuale, non amministratore, nè sindaco, nè dipendente della società ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un altro socio. Il


socio cooperatore imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa. Le imprese collettive socie partecipano alle assemblee tramite il mandatario di cui alla lettera D) del precedente art. 7 sette o mediante altre persone appositamente delegate. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate fra gli atti sociali. La Lega Nazionale delle Cooperative e le sue strutture settoriali e territoriali cui la cooperativa aderisce - Centro Unitario delle forme associative dell’Artigianato, potrà partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto. Art. 28

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorreranno, almeno due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio. Il verbale dell’Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve indicare: la data dell’Assemblea; l’identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l’identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti; nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione si compone da 5 (cinque) a 15 (quindici) consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci. L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori imprese artigiane.


Spetta alla assemblea determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori durano in carica da due a tre esercizi a secondo le decisioni di volta in volta prese dall’Assemblea, essi sono rieleggibili ma non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi. In ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Spetta alla Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti ai Consiglieri per la loro attività collegiale che, in mancanza, è gratuita. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare l'eventuale compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’art. 2381, co. 4, c.c., e i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo, ove nominati, riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, con la periodicità di 90 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi, nonchè tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o da consegnarsi a mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o comunicazione telegrafica, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.


Art. 30

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione: a)

convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e curare l'esecuzione delle

deliberazioni della Assemblea stessa; b)

redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

c)

compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto o necessari per meglio disciplinare il

funzionamento interno, da sottoporre alla approvazione della Assemblea; d)

stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; fra gli altri,

acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti; e)

deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto

qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito sia alla cooperativa che agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative e dei soci; f)

conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al

Presidente del Consiglio di Amministrazione del successivo art. 32, e nominare i direttori dei lavori ed eventualmente un direttore generale determinandone le funzioni, le mansioni, le responsabilità, i limiti dei suoi poteri e la retribuzione; g)

assumere e licenziare il personale dipendente della società, fissandone le mansioni, le

attribuzioni, le retribuzioni e le qualifiche nel rispetto dei contratti di lavoro; h)

deliberare circa l'ammissione, il recesso, e la esclusione dei soci, nonchè le eventuali penali da

applicare ai soci esclusi, stabilendone la destinazione;


i)

deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta dei prestiti previsti dall'ultimo

comma dell'art. 4 quattro, lettera e), del presente statuto; l)

deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 4 quattro;

m)

compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta

eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati alla assemblea generale. Art. 31

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile. Qualora la mancanza riguardi la totalità o la maggioranza degli amministratori eletti dalla assemblea, il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare entro quindici giorni una apposita assemblea per il rinnovo del Consiglio stesso. In mancanza dovrà provvedervi il Collegio Sindacale. Art. 32 IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte ma nei limiti di legge, al Vice Presidente o a uno o più membri del Consiglio, nonchè con speciale procura, ad impiegati della società. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa fede dell’assenza o dell’impedimento del Presidente. Art. 33


IL COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all’art. 2543, co. 1, c.c. la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. L’Assemblea potrà comunque provvedere alla nomina del Collegio sindacale anche qualora ciò non sia obbligatorio per legge. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili. Art. 34 Il Collegio Sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. I sindaci relazionano in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Il Collegio Sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell’Assemblea e del comitato esecutivo ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I sindaci, che possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro. CONTROLLO CONTABILE

Art. 35 Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del codice civile. L’incarico di controllo contabile è conferito dall’Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato; l’Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico. L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.


Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409 bis, 3° comma, c.c., l’Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato. CONTROVERSIE Art. 36 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascuno socio, ovvero tra i soci medesimi, in materia di recesso ed esclusione, nonchè su questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali e/o, più in generale, nell’esercizio dell’attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Modena, cui le parti si riportano, che deve essere esperito a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o comunque di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo. Si conviene espressamente che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l’eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa sono assolutamente riservate e non potranno essere in alcun modo utilizzate nell’eventuale procedura avviata a seguito dell’insuccesso della conciliazione. Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell’insuccesso della conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa. Il Regolamento del Servizio di Conciliazione a cui si fa riferimento nella fattispecie prima menzionata è quello vigente al momento dell’avvio della procedura. Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione del Collegio Arbitrale composto nei modi di cui al successivo art. 37, da esperirsi a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione o comunque di conoscenza dell’esito negativo del tentativo di conciliazione. Art. 37 Il Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) membri nominati dal es. Presidente della Camera di


Commercio di Modena, il quale provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio. Ove il soggetto designato non provveda entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata a.r., la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa. L’arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa. Gli arbitri decideranno in via rituale, secondo diritto, entro 90 giorni dalla nomina. Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 5/2003. TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art. 38

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Art. 39

In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci cooperatori, delle eventuali attribuzioni per rivalutazione ai sensi dell’art. 7 della L. 59/92 o a titolo di ristorno, oltre ai dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione previsti dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992. TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI Art. 40


Per meglio disciplinare il funzionamento interno della cooperativa, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci riuniti in Assemblea ordinaria con le maggioranze dell’assemblea straordinaria. CLAUSOLE MUTUALISTICHE Art. 41 La Cooperativa osserva, ai sensi dell’art. 2514 c.c., le seguenti clausole mutualistiche: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.


REGOLAMENTO INTERNO UNITRANS S.C.

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione è pienamente consapevole che il benessere della Cooperativa e dei Soci è strettamente legato alla capacità di soddisfare le esigenze dei Clienti. La qualità del servizio reso consente infatti alla Cooperativa di: -

instaurare con i clienti ripetitivi rapporti a lungo termine;

-

consolidare la propria immagine sul mercato in modo da attrarre nuovi Clienti, anche per trasporti continuativi.

Un elevato livello di servizio non può essere improvvisato in quanto presuppone: -

la sistematica pianificazione del servizio (scelta dei settori in cui operare e predisposizione alle capacità necessarie; verifica, prima di accettare un trasporto o di


firmare un contratto, della reale capacità di realizzarlo; corretta distribuzione del lavoro; ecc.); -

la inappuntabile esecuzione del servizio da parte del Socio (disponibilità del mezzo in condizioni idonee; puntualità; correttezza nei rapporti con il personale del cliente; gestione della documentazione; corrette modalità di carico e trasporto; ecc.);

-

adeguate attività amministrative, anche successivamente alla prestazione del servizio (trasmissione documenti di trasporto; corretta fatturazione; ecc.).

Il Consiglio di Amministrazione è pertanto impegnato a predisporre il sistema e l’organizzazione aziendale in modo da garantire il continuo miglioramento della qualità del servizio mediante: -

la definizione delle responsabilità della struttura operativa;

-

la definizione di modalità operative efficaci ed efficienti;

-

la predisposizione del regolamento Soci;

-

la sistematica sensibilizzazione/addestramento/formazione di tutto il personale;

-

la misurazione della efficacia del servizio reso al cliente;

-

la adozione di idonee azioni correttive a fronte di inadeguatezze nella pianificazione e/o nella erogazione del servizio.


UNITRANS SOCIETA’ COOPERATIVA VIA DEGLI ARTIGIANI 35 41036 MEDOLLA MO

REGOLAMENTO INTERNO

Ad integrazione delle norme statutarie, la Cooperativa Unitrans adotta il presente regolamento per meglio interpretare gli articoli dello Statuto e al fine di precisare e regolamentare i rapporti sociali. Esso potrà essere modificato in tutto o in parte solo dall’Assemblea dei Soci, e della sua osservanza se ne fa obbligo a tutti i soci. La cooperativa opera per la tutela dei soci, pertanto devono essere vietate discriminazioni fra gli stessi. I soci sono tenuti a fare opera di propaganda cooperativa e a non divulgare le notizie di cui vengono a conoscenza per occasioni di lavoro e rapporto con la cooperativa. Art. 1


Ogni qualsivoglia rapporto intercorrente tra la Unitrans Società Cooperativa e socio o tra Unitrans Società Cooperativa e terzi è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e sarà curato dal suo Presidente o da altra persona all’uopo incaricata i quali, comunque, opereranno secondo le direttive e le istruzioni del Consiglio e dello Statuto. Art. 2 Per l’attuazione di tutti gli scopi sociali, il Consiglio di Amministrazione potrà costituire apposite commissioni di lavoro la cui direzione sarà affidata ai suoi membri. La loro composizione sarà stabilita di volta in volta, tenuto conto delle particolari esigenze e delle necessità da affrontare. I componenti di tali commissioni saranno scelti fra i Soci, e all’occorrenza, anche fra i dipendenti, persone esterne, tecnici ed esperti di provata esperienza e capacità. Possono essere inoltre istituite e convocate apposite riunioni o assemblee organizzative di “categoria” per tipologia di mezzi posseduti dai singoli soci o per settori di intervento sul mercato, come da allegato A, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di istituire nuove categorie qualora se ne veda l’opportunità, senza che questo costituisca modifica del presente regolamento. I principali compiti delle suddette assemblee di categoria possono essere così sintetizzati: analizzare periodicamente l’andamento del segmento di mercato di competenza; individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione le linee e gli obiettivi di sviluppo in sintonia con le strategie aziendali più complessive; verificare la funzionalità dell’ufficio traffico e la distribuzione del lavoro fra i soci di ogni singola “categoria”; verificare che il comportamento dei soci fra loro, verso l’ufficio traffico e verso la clientela della cooperativa siano in linea con le regole dettate dallo statuto, dal presente regolamento interno e dal buon senso; esprimere pareri sulle principali condizioni economiche e normative di lavoro della stessa categoria. L’Assemblea o riunione di “categoria” nominerà al suo interno un responsabile scelto fra i soci della categoria stessa avente soltanto funzione consultiva e non decisionale.


I compiti del responsabile di categoria sono i seguenti: convocare di comune accordo con il Presidente della cooperativa e/o Vice-Presidente ed il responsabile commerciale le riunioni della categoria; segnalare al Presidente o VicePresidente e/o al responsabile commerciale eventuali disfunzioni nella produzione del servizio; partecipare, se invitato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione quando si discutono i problemi della categoria a cui appartiene. Le convocazioni delle suddette riunioni contenenti le tematiche da discutere dovranno essere fatte per iscritto e consegnate oltre che ai soci interessati anche a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Art. 3 Il Consiglio di Amministrazione sorveglia, dirige ed ha, quindi, la responsabilità di tutti i servizi della cooperativa: acquisizione trasporti e servizi, rapporti con i clienti, acquisti collettivi, ricerca delle innovazioni tecnologiche, rapporti con gli altri enti e associazioni sindacali interessati al settore, cura della Sede Sociale, di altri immobili, magazzini e di ogni altra struttura e, in genere, di tutto quanto sia necessario o possa contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed al buon funzionamento di tutte le attività definite negli scopi sociali. Al Consiglio di Amministrazione spetta infine, il controllo delle attività operative della direzione tecnica anche quando questa sia stata affidata e venga esercitata da personale dipendente qualificato. Art. 4 I soci, con l’instaurazione del rapporto associativo, conferiscono alla Cooperativa specifico mandato senza rappresentanza in esclusiva per il compimento, nell’ambito del territorio nazionale ed europeo, di ogni atto e la tenuta di qualsiasi rapporto con la committenza, che


siano finalizzati all’acquisizione di servizi di trasporto nell’ambito dell’intero territorio nazionale ed europeo. A tal fine, e fatta salva l’autorizzazione motivata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, a seguito dell’instaurazione del vincolo associativo, il socio è tenuto ad interrompere, nella zona territoriale sopraccitata, ogni rapporto finalizzato all’acquisizione di servizi di trasporto con i propri committenti fino al momento in cui, ai sensi dello Statuto Sociale, perderà la qualità di socio della Cooperativa. La Cooperativa provvede all’acquisizione del lavoro per i soci, da e per qualsiasi località del Paese, da e per tutti i paesi. La Cooperativa attraverso il Consiglio di Amministrazione, designa gli incaricati alla organizzazione e alla distribuzione del lavoro acquisito. Art. 5 Il socio non può acquisire lavoro in proprio. I committenti sono della Cooperativa. Per tutta la durata del rapporto associativo, il socio, fatto salvo quanto previsto nel 2° comma, non può esercitare attività in concorrenza con la Cooperativa, intendendo tale divieto quale esclusiva interpretazione da attribuire all’art. 11, 1° comma, lett. d) dello Statuto Sociale. I soci collettivi (punto b, art. 5, Statuto Sociale) potranno assumere direttamente commesse di

lavoro

anche

da

terzi,

purchè

preventivamente

autorizzati

dal

Consiglio

di

Amministrazione, e mai dai clienti della Cooperativa. Il lavoro viene ripartito fra i soci dall’ufficio acquisizione organizzazione e distribuzione, sulla base della maggior equità possibile. A determinare il criterio di equità è la rotazione nel lavoro presso la clientela fra i soci aventi adeguate

caratteristiche

professionali

e

possessori

di

automezzi

dalle

identiche

caratteristiche. Deroghe alla rotazione vengono concesse dal Consiglio di Amministrazione solo per esigenze di servizio, per motivi documentati di salute o per particolari esigenze.


Art. 5 bis Per un periodo di 12 mesi decorrenti dallo scioglimento del rapporto associativo, i soci aventi i seguenti requisiti: a) a tale data, risultino proprietari od utilizzatori a qualsiasi titolo di uno o più automezzi adibiti al trasporto merci c/terzi; b) nei 180 giorni anteriori alla data di cessazione di ogni prestazione di servizi di trasporto per conto della Cooperativa, abbiano eseguito, in prevalenza, servizi di trasporto merci acquisiti dalla Cooperativa da un unico committente, sono tenuti a non svolgere, direttamente od indirettamente, attività in concorrenza con la Cooperativa verso i committenti della stessa. A tal fine è considerata concorrenza svolta in via indiretta, ogni attività, sia contrattuale che precontrattuale, finalizzata all’acquisizione di servizi di trasporto merci che sia svolta mediante società di persone o capitali, cooperative, consorzi, società consortili od associazioni temporanee nella cui base sociale vi sia la presenza dell’ex socio della Cooperativa ed, in ogni caso, mediante imprese nei cui confronti l’ex socio svolga un’influenza dominante. Art. 5 ter In caso di violazione degli obblighi di non concorrenza previsti dall’articolo 5 bis, la Cooperativa potrà applicare le seguenti sanzioni: a) sospensione del pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi di trasporto merci assegnati dalla stessa agli ex soci durante la vigenza del rapporto contrattuale e non corrisposti.


Tali corrispettivi saranno trattenuti definitivamente dalla Cooperativa fino a copertura dell’eventuale danno subito dalla stessa a causa dell’attività vietata posta in essere dall’ex socio, pur restando salvo il diritto al risarcimento del maggior danno; b) penale pecuniaria di importo pari a: -10% del corrispettivo relativo ai servizi di trasporto merci eseguiti durante il periodo di vigenza dell’obbligo di non concorrenza; oppure: -penale fino a € 10.000,00 (diecimila/00). In entrambi i casi, la sanzione pecuniaria potrà essere portata a compensazione dei corrispettivi non ancora versati all’ex socio inadempiente per i servizi di trasporto assegnati dalla Cooperativa durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale. Art. 6 Il socio è responsabile del corretto svolgimento del lavoro, della merce che trasporta e del proprio automezzo a tutti gli effetti. Art. 7 Il socio è tenuto ad improntare i propri rapporti con gli uffici della Cooperativa in uno spirito di massima collaborazione. Ogni socio impresa individuale o socio collettivo deve avere i propri mezzi, a seconda delle caratteristiche, in perfette condizioni di efficienza e completo di tutti gli accessori necessari richiesti. Inoltre deve essere costantemente in regola con le normative vigenti in tema di autorizzazioni e documentazione sanitaria sia per l’autocarro che per i conducenti per il trasporto di generi alimentari, di copertura assicurativa e previdenziale obbligatoria per Legge per eventuali suoi dipendenti o collaboratori autisti.


Quando un socio è costretto o vuole assentarsi dal lavoro ha l’obbligo di segnalarlo tempestivamente all’Ufficio. Dovrà anche segnalare in tempo la ripresa del lavoro in modo da facilitare l’Ufficio nel valutare l’esatta disponibilità del parco macchine a disposizione per poter prendere impegni adeguati. In caso di protrarsi del lavoro oltre gli impegni presi dall’ufficio il socio è tenuto ad avvisarlo tempestivamente ed a chiederne l’autorizzazione. Il socio è inoltre tenuto, per il buon funzionamento del lavoro a: a) avere un telefono cellulare o portatile, o in via provvisoria un recapito che però non costituisca motivo di difficoltà al suo collegamento con l’ufficio; b) non rifiutare gli impegni già assunti per lui sul territorio nazionale; c) in nessun caso e per nessuna ragione abbandonare il lavoro; d) collegarsi subito con la Cooperativa per risolvere problemi che insorgessero durante il lavoro; e) evitare discussioni dirette con i committenti; f) evitare discussioni con i dipendenti della Cooperativa; g) non contrattare né discutere o concordare con la clientela tariffe e prezzi per le prestazioni. L’allegato B al presente regolamento disciplina il comportamento del socio nei confronti della Cooperativa ed approfondisce i punti suesposti. I problemi attinenti allo svolgimento del lavoro ed ai rapporti con gli uffici della Cooperativa se non risolvibili con l’interessato o in sede di assemblea di categoria dovranno essere demandati al giudizio e alle decisioni del Consiglio di Amministrazione. Art. 8 Nella domanda di ammissione a socio, l’impresa societaria deve precisare a chi dei propri soci spetta la rappresentanza dell’impresa e chi, in ogni caso, è incaricato per conto degli altri a rappresentare la società in tutti i rapporti verso la cooperativa.


Il diritto di voto nelle assemblee spetta alla società socia in quanto tale e non ai singoli suoi componenti, per cui il voto sarà espresso dal rappresentante dell’impresa verso la cooperativa. Gli altri soci dell’impresa socia potranno partecipare alle assemblee con diritto di parola, ma non di voto. In caso di impossibilità a partecipare all’assemblea da parte del rappresentante della società, questi può delegare a rappresentarlo altro socio dell'impresa o un altro socio della cooperativa, che non sia amministratore o sindaco. Il pagamento dei crediti per il lavoro svolto dalla società, sarà effettuato tramite versamento su un conto corrente bancario intestato all’impresa. In caso di scioglimento dell’impresa “Socio Collettivo” senza nomina di liquidatori, i soci componenti della stessa, con dichiarazione scritta, dovranno indicare all’amministrazione della cooperativa come ed a chi debbono essere versati i crediti residui da loro vantati verso la cooperativa. Art. 9 Le tariffe ai clienti sono applicate dall’ufficio acquisizione e distribuzione lavori in base alle direttive del Consiglio di Amministrazione che si può avvalere di speciali commissioni. La Unitrans Società Cooperativa attraverso i propri organi di rappresentanza può stabilire contratti particolari con i clienti, enti, altre Cooperative, ecc. ed il socio è tenuto a rispettarli. Detti contratti particolari devono essere preventivamente discussi dalle categorie e deliberati dal Consiglio di Amministrazione. I corrispettivi spettanti ai soci per le prestazioni rese sono determinati mediante l’applicazione di un apposito tariffario interno tendente a garantire al socio stesso un giusto compenso conformemente allo spirito e funzione della cooperazione. Per le prestazioni non previste nel tariffario interno o che presentano particolari caratteristiche, il corrispettivo che compete al socio sarà determinato con criteri di equità dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Lo stesso dovrà tenere conto del prezzo applicato al cliente, dei costi


sostenuti dalla Cooperativa di eventuali prestazioni similari previste dal tariffario interno e degli indirizzi espressi in materia dall’Assemblea e dal Consiglio d’Amministrazione. Nel corso di ogni esercizio o comunque alla fine dello stesso, l’Assemblea può deliberare variazioni in aumento o in diminuzione alle tariffe già applicate, anche al fine di equilibrare la gestione. Per eventuali prestazioni o servizi specifici o di carattere particolare resi ad alcuni o a tutti i soci potranno essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione apposite tariffe da fatturare ai soci interessati. Le eventuali perdite per insolvenza di clienti saranno comprese nelle spese generali di gestione per la parte non coperta dai fondi appositamente accantonati. Art. 10 Il socio deve utilizzare l’Ufficio traffico in modo corretto, evitando il sovraffollamento, mantenendo sempre e comunque un atteggiamento educato in modo da facilitare il lavoro agli impiegati. Gli uffici e le attrezzature della Cooperativa devono essere usati esclusivamente per la gestione dell'attività della cooperativa e non per scopi ed attività private e personali. A tale proposito si rimanda all’allegato B del presente Regolamento. Per evitare disguidi nella contabilità, tutte le documentazioni devono essere compilate e consegnate in base alle disposizioni impartite dall’ufficio. Il socio è obbligato ad osservare le norme sui documenti di trasporto merci relative al vettore ed al conducente. Il socio è scrupolosamente tenuto al rispetto delle Leggi ed alla compilazione corretta di tutti i documenti dalle stesse previste, quali ad esempio, i documenti di trasporto della merce (vedi d.p.r. 472 del 14/08/96). Qualora la Cooperativa subisca sanzioni per l’inosservanza da parte del socio di tale norma e delle altre norme fiscali relative al trasporto merce, eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del socio che ne ha provocato la sanzione.


Art. 10 bis Utilizzo delle Attrezzature ed Aree Sociali Gli uffici, il piazzale e le attrezzature sociali devono essere usate esclusivamente per la gestione dell’attività della Cooperativa e non per scopi ed attività private e personali. I beni facenti parte del patrimonio sociale quando sono utilizzati dal socio devono essere resi da questi alla Cooperativa nello stesso stato in cui si trovavano prima dell’uso. I danneggiamenti a tali beni debbono essere riparati con oneri a carico del socio che ne ha fatto l’utilizzo causando il danno. Usi non previsti o danni gravi, dolosi o colposi causati dal socio al patrimonio sociale, oltre che a richieste di danni da parte della Cooperativa nei confronti dell’interessato, sono soggetti alle sanzioni previste dall’art. 20 del presente Regolamento Interno. Il Consiglio di Amministrazione, anche in osservanza della legislazione riguardante la “Sicurezza sui luoghi di Lavoro” (di cui in particolare alla Legge 626 del 19.09.94) si preoccupa di seguito di regolamentare:

a) le attività di accesso al piazzale da parte di mezzi e persone b) le attività di carico e scarico nel magazzino ed è impegnato a vigilare sul rispetto delle norme di seguito riportate e della normativa di Legge vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

A) Accesso al piazzale 1) Transito Automezzi


Il transito degli automezzi (autocarri ed autovetture) si svolge nell’ambito degli spazi tracciati dalla segnaletica orizzontale, secondo i sensi di marcia indicati dalla apposita segnaletica verticale e/o orizzontale apposta all’ingresso o sul piazzale dello stesso. -Transito Diurno Feriale degli Automezzi Il transito diurno degli automezzi nei giorni lavorativi (tendenzialmente dalle ore 08.00 alle ore 19.00) si svolge attraverso il cancello di ingresso e la circolazione intorno al capannone mediante senso unico di marcia segnalato dalla apposita segnaletica orizzontale e verticale. -Velocità di Transito degli Automezzi La velocità di transito massima consentita degli automezzi nel piazzale è di km. 20 all’ora. 2) Transito Pedoni Il transito dei pedoni sul piazzale è tassativamente consentito solo negli appositi spazi contrassegnati da segnaletica orizzontale gialla (strisce) o da passaggi pedonali. Circa i passaggi pedonali, la precedenza spetta al transito dei pedoni rispetto agli autoveicoli. 3) Zone di Parcheggio Gli autoveicoli possono essere parcheggiati solo negli appositi spazi a loro destinati e contrassegnati da strisce orizzontali bianche o da segnaletica verticale. Riguardo lo spostamento dell’automezzo dall’area di parcheggio alla corsia di transito valgono sempre le norme del codice della strada attualmente in vigore. La non osservanza delle disposizioni sopra riportate è sanzionata ai sensi dell’art. 20 del presente Regolamento Interno.


B) Attività di carico e scarico e accesso in magazzino Devono essere adottate e rispettate tutte le norme di sicurezza vigenti; l’accesso al magazzino è subordinato alla presenza di una persona responsabile della gestione magazzino. La non osservanza delle disposizioni sopra riportate è sanzionata ai sensi dell’art. 20 del presente Regolamento Interno. Art. 11 Ai sensi del punto “e” dell’art. 4 dello Statuto Sociale la cooperativa provvede direttamente o tramite terzi, alla esecuzione in nome e per conto, delle incombenze formali relative alla tenuta della amministrazione e contabilità dei soci, anche imprese collettive, che ne fanno richiesta, alla materiale stesura ed eventuale presentazione delle prescritte dichiarazioni. Le suddette attività vengono espletate sotto la esclusiva responsabilità e sulla base delle indicazioni

dei

singoli

soci

i

quali

operano

personalmente

le

eventuali

scelte

comportamentali (entità acconti, misura ammortamenti, valutazioni rimanenze, rivalutazioni, ecc.) in particolare nei casi di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e nell’ambito di applicazione delle disposizioni fiscali essi rispondono personalmente di ogni eventuale sanzione di qualsiasi genere potesse loro derivare. I soci esonerano la cooperativa da ogni responsabilità ed obbligo di risarcimento per danni subiti dagli stessi o connessi alla prestazione dei servizi amministrativi. Per il servizio di assistenza contabile e fiscale il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire annualmente l’addebito di un corrispettivo ai soci che fatturano trasporti con automezzi esterni alla Cooperativa. Art. 12


La cooperativa Unitrans s.c. organizza il servizio completo di esazione dai clienti. Il pagamento del credito per il lavoro dei singoli soci sarà effettuato in base alle modalità in vigore nella cooperativa. Qualora un socio riscuota da un cliente una somma da questi dovuta alla cooperativa, è categoricamente tenuto a comunicarlo immediatamente all’amministrazione e ad effettuare il versamento il primo giorno utile. Nei confronti dei soci usciti, la cooperativa effettuerà il pagamento dilazionato dei loro crediti con le stesse modalità e gli stessi tempi che usa verso gli altri soci rimasti. Art. 13 Per sopperire alle carenze di finanziamenti e alla difficoltà di accesso al credito, il Consiglio di Amministrazione può disporre un regolamento apposito al fine di concedere, quando le condizioni economiche e finanziarie della cooperativa lo consentano, finanziamenti ai soci. Art. 14 Spetta al Consiglio, a nome di tutta la Cooperativa, la determinazione delle caratteristiche dell’automezzo col quale eventuali nuovi soci potranno entrare in Cooperativa, compresi gli automezzi dei soci delle imprese collettive socie. Ogni socio ha diritto all’inserimento in Cooperativa fino ad un massimo di 3 mezzi. Per quanto concerne il metodo di assegnazione degli automezzi si rimanda all’allegato C del presente regolamento. Il socio all’atto della sostituzione del proprio automezzo con uno dalle caratteristiche diverse, dovrà chiedere l’indicazione del Consiglio di Amministrazione su quali tipi di automezzo la Cooperativa necessita. Il socio non può, in ogni caso, sostituire il veicolo senza l’approvazione del Consiglio di Amministrazione.


Fermo restando il termine previsto dall’art. 10 dello Statuto Sociale, per l’efficacia giuridica della dichiarazione di recesso dal rapporto associativo con la Cooperativa, la volontà di cessazione del rapporto stesso manifestata dal socio non può pregiudicare la capacità della Cooperativa di fornire un adeguato servizio alla propria committenza. A tal fine ogni socio recedente che intenda cessare ogni prestazione di servizio di trasporto per conto della Cooperativa anteriormente alla scadenza del termine previsto dall’art. 10 dello Statuto Sociale è tenuto a: a) manifestare tale volontà nella comunicazione scritta di recesso; b) garantire la propria disponibilità ad eseguire servizi di trasporto per conto della Cooperativa per un periodo non inferiore a: - 60 giorni, nel caso in cui sia proprietario od utilizzatore a qualsiasi titolo di un solo automezzo - 90 giorni, nel caso in cui sia proprietario od utilizzatore a qualsiasi titolo di più di un automezzo, successivo alla comunicazione di recesso e decorrente dalla data di ricevimento della stessa da parte della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di concedere l’autorizzazione, al socio che voglia recedere dalla Cooperativa, ad un periodo di preavviso più breve di quanto previsto sopra, quando questo non pregiudichi la continuità del servizio per i clienti. Il mancato adempimento da parte del socio all’esecuzione delle prestazioni di trasporto assegnate dalla Cooperativa nei periodi previsti dai precedenti 3° comma, lett. b) e 4° comma, potrà comportare l’applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 20, 2° comma. Art. 15


Il socio nella esecuzione dei servizi dovrà rispettare scrupolosamente le istruzioni dell’ufficio acquisizione e distribuzione sia per ciò che riguarda le modalità, che le percorrenze, salvo giustificabile motivo di forza maggiore. Art. 16 Il socio è responsabile in proprio dei servizi di trasporto fatti per ciò che riguarda il proprio automezzo, la merce trasportata, le modalità e i tempi d’esecuzione. Inoltre è responsabile di ogni danno, sanzione, multa, che la cooperativa può subire per violazione alle norme sulla circolazione, compreso il sovraccarico, alle norme relative ai documenti di trasporto della merce, documenti doganali, lettere di vettura internazionali, ecc., commesse dal socio stesso. Art. 17 A fronte dei trasporti merci commissionati alla Cooperativa e da questa affidati a Soci, a Terzi, o eseguiti in proprio, la Cooperativa stipula con la propria compagnia di assicurazione di fiducia apposita polizza di assicurazione globale e cumulativa a garanzia di eventuali sinistri legati ai trasporti stessi, nei limiti di copertura e franchigie previsti dalla polizza stessa. L’onere di detta polizza è a carico della cooperativa, se non in eventuali casi particolari verrà addebitata ai Soci secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, che è l’organo deputato a deliberare su tale materia. La Cooperativa, oltre alla copertura assicurativa dei propri rischi, istituisce un servizio assicurativo a favore dei soci attraverso una convenzione con la Compagnia Assicuratrice di fiducia. A tal fine tutti i soci sono invitati a stipulare almeno la coperture del rischio RCA. La definizione delle condizioni economiche delle polizze e l’espletamento del servizio sono a cura del Consiglio di Amministrazione.


Il Consiglio di Amministrazione potrà escludere dalla suddetta convenzione assicurativa gli automezzi dei soci che prestano servizi esternamente alla Cooperativa o, sempre per tali mezzi, addebitare un corrispettivo al socio per la gestione assicurativa. La Cooperativa per dare maggiore garanzia e sicurezza ai soci potrà, quando il Consiglio lo ritenga opportuno, assumere altre coperture di rischi. Art. 18 Tutti i soci debbono essere iscritti agli Istituti Assicurativi obbligatori. I soci devono rimborsare alla Unitrans Società Cooperativa i contributi di loro competenza, eventualmente anticipati in nome e per conto. Art. 19 In materia di affissione sugli automezzi di tabelle e/o marchi o loghi distintivi della Cooperativa, marchi pubblicitari di clienti, colore degli autocarri e loro attrezzature si dettano le seguenti disposizioni nonché le sanzioni per il mancato rispetto:

A) Loghi distintivi con la denominazione della Cooperativa Il socio è obbligato ad affiggere i loghi distintivi della Cooperativa sul proprio automezzo. I loghi vanno esposti sulle fiancate e sul posteriore del mezzo e, per i mezzi scoperti, sulle due portiere; non sul vetro, non sullo spoiler dell’automezzo. I loghi vanno apposti integralmente, non ritagliati, non deformati, non modificati. I loghi devono essere massimo tre su ogni automezzo. I loghi apposti in modo non conforme vanno sostituiti con oneri a carico del socio interessato.


In caso di recesso del Socio dalla Cooperativa, o di cessione del mezzo da parte del Socio a terzi non soci della Cooperativa, lo stesso è obbligato alla rimozione dei loghi dal proprio autocarro entro l’ultimo giorno di lavoro con la Cooperativa o di utilizzo del mezzo in Cooperativa. B) Esposizione da parte dei Soci su propri autocarri o parti di essi di insegne pubblicitarie di terzi E’ vietato da parte dei Soci l’apposizione sugli automezzi di insegne o marchi di Clienti nei seguenti casi: -

quando la presenza di detta insegna possa provocare la limitazione anche temporanea della disponibilità all’utilizzo del mezzo o all’invio del socio presso altri clienti;

-

quando l’insegna rappresenti marchi di singoli prodotti commercializzati dal cliente della Cooperativa;

-

quando l’insegna sia relativa a terzi non clienti della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a deliberare in deroga a quanto stabilito sopra per i singoli casi legati o a singole richieste di clienti particolari o a singole richieste o casi particolari di Soci. Definizione competenza costi

Apposizione logo e denominazione della Cooperativa e pagamento eventuale relativa tassa pubblicitaria Il costo dei 3 loghi e della denominazione della Cooperativa e relativa apposizione sull’autocarro del socio è a totale carico della Cooperativa; così come il pagamento della eventuale tassa annuale sulla pubblicità relativa alla esposizione dello stesso sull’autocarro.


Sanzioni Vengono qui previste le sanzioni a carico del Socio in caso di non ottemperanza di quanto esposto sopra ed a integrazione del successivo art. 20 del presente Regolamento Interno. Punto A) B) – stemma e marchio della Cooperativa La non osservanza da parte del Socio delle norme riguardanti il punto A) B) del presente art. 19 è sanzionata con la contestazione scritta al Socio inviata dal Consiglio d’Amministrazione che preveda l’adeguamento a quanto sopra entro 15 giorni dalla data della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine il Consiglio potrà elevare al socio, a seconda della gravità dell’infrazione, mediante comunicazione scritta, una o più delle seguenti sanzioni: -

sospensione temporanea dal lavoro da uno a venti giorni consecutivi;

-

sanzione pecuniaria da € 60,00 a € 600,00;

-

espulsione dalla Cooperativa.

La sanzione è ripetibile in caso di recidiva del socio interessato fino a giungere in casi estremi all’espulsione. Dimissioni o recesso del Socio dalla Cooperativa La mancata cancellazione del logo o marchio della Cooperativa da parte del Socio recesso entro il termine dell’ultimo giorno di lavoro con la Cooperativa, o del Socio che ha ceduto l’automezzo a terzi non soci della Cooperativa entro l’ultimo giorno di utilizzo del mezzo in Cooperativa, comporta una sanzione pecuniaria da € 60,00 a € 600,00 erogabile dal Consiglio all’interessato con comunicazione scritta allo stesso oltre all’addebito di ogni costo o sanzione futura che la Cooperativa dovesse subire per la mancata cancellazione dell’insegna (per esempio tassa annuale sulla pubblicità, ecc.). La sanzione è ripetibile in caso di recidiva dell’interessato.


Art. 20 Fatto salvo quanto previsto nel 2° comma, al socio che non si attiene alle norme contemplate nello Statuto Sociale e nel presente Regolamento Interno il Consiglio di Amministrazione in base alla gravità dell’infrazione può applicare una delle seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; b) sospensione temporanea del socio da un minimo di un giorno ad un massimo di venti giorni consecutivi; c) sanzione pecuniaria; d) espulsione definitiva dalla Cooperativa. Al socio recedente che non adempia a quanto previsto dall’art.14,5° comma del presente Regolamento Interno, il Consiglio di Amministrazione può applicare le seguenti sanzioni: a) sospensione del pagamento dei servizi di trasporto eseguiti per conto della Cooperativa, a titolo di rimborso dell’eventuale versamento danni subito dalla Cooperativa al momento dell’integrale liberazione da ogni responsabilità contrattuale della Cooperativa manifestata dal proprio committente; b) penale pecuniaria pari al 50% del corrispettivo dei servizi di trasporto già eseguiti per conto della Cooperativa e non ancora esigibili dal socio, il cui importo minimo non può essere inferiore a -

€ 8.000,00 (ottomila/00) da applicarsi esclusivamente nei confronti dei soci inadempienti che siano proprietari ed abbiano la disponibilità a qualsiasi titolo di un solo automezzo.

-

€ 10.000,00 (diecimila/00) da calcolarsi per ogni automezzo e da applicarsi esclusivamente nei confronti dei soci inadempienti che siano proprietari ed abbiano la disponibilità a qualsiasi titolo di più automezzi.

Tutti i provvedimenti devono essere notificati al socio con comunicazione scritta.

Art. 21


La Cooperativa si rivarrĂ sul socio per il rimborso di eventuali danni subiti per comportamenti causati dal socio stesso.

Art. 22 I soci sono tenuti alla conoscenza ed alla applicazione del presente regolamento che la cooperativa si impegna a mettere a loro disposizione. Per i soci collettivi possono essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione modifiche e deroghe al presente regolamento. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto compatibili, agli associati dei soci collettivi. Art. 23 Tale regolamento è vigente dal giorno 7 Gennaio 1989 ed è stato integrato con delibere dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 13 maggio 2006.


Allegato A Sono istituite secondo l’art. 2 del presente regolamento le seguenti categorie: AUTOMEZZI

15 q.li furgonati o centinati

AUTOMEZZI

15-20 q.li furgonati e centinati

AUTOMEZZI

35 q.li furgonati e centinati

AUTOMEZZI

da 50 q.li a 70 q.li furgonati e centinati

AUTOMEZZI

da 71 q.li a 100 q.li furgonati e centinati

AUTOMEZZI

140 q.li furgonati e centinati

AUTOMEZZI

da 141 q.li a 280 q.li furgonati e centinati

AUTOMEZZI ONDULATI PANARO AUTOMEZZI INTERNATIONAL PAPER AUTOMEZZI CON GRU CISTERNE E VARIE


Allegato B NORME COMPORTAMENTALI Il Consiglio di Amministrazione invita tutti i soci a rispettare le seguenti norme comportamentali che sono da ritenersi come estensione di regole già contenute nel regolamento interno. I soci sono pregati di rivolgersi ai dipendenti solo per effettiva necessità, mentre per quello che riguarda lamentele personali o segnalazioni di disservizio sono pregati di fare riferimento al proprio responsabile di categoria. Questo per evitare che tante persone esprimano il loro pensiero personale al dipendente che tra l’altro non decide personalmente il suo metodo di lavoro, ma segue delle direttive ben precise indicategli dal consiglio di amministrazione. Il proprio pensiero si esprime nella riunione di categoria che serve proprio per portare al consiglio di amministrazione quelle indicazioni utili per aiutare il buon funzionamento di tutta la struttura, e ad intervenire anche sulle persone se questo si rendesse necessario. Quando l’ufficio traffico assegna un viaggio il socio è invitato ad eseguirlo e solo in seguito se necessario segnalare al proprio responsabile di categoria le eventuali contestazioni. Raccomandiamo i soci di avvisare l’ufficio traffico sugli eventuali cambiamenti del viaggio assegnato (aggiunta di consegne, deviazioni del percorso, ecc.) che il cliente effettua al momento del carico. Per agevolare la distribuzione dei ritorni chiediamo ai soci di telefonare all’ufficio traffico dopo aver valutato i tempi necessari per eseguire l’ultimo scarico del viaggio da effettuare. Ricordiamo inoltre che i dipendenti rispondono del loro operato al consiglio di amministrazione e non ad ogni singolo socio. Il


socio è comunque libero di esprimere le proprie ragioni, ma rivolgendosi al suo responsabile di categoria o al presidente. E’ fatto divieto a tutti i soci l’uso dei telefoni e dei computer dell’azienda senza un autorizzazione di un consigliere o del presidente. Questo per evitare spiacevoli episodi accaduti in passato. Si autorizzano i dipendenti a segnalare eventuali inadempienze di tale comportamento. Si ricorda a tutti i soci di usare la massima cura nell’uso di tutte le attrezzature messe a disposizione dall’azienda (muletto, magazzino, cortile, ecc.) e di usare la regola del buon senso e del vivere civile quando ci si sofferma nei locali degli uffici e delle sale soci rispettando almeno il lavoro altrui. Il consiglio di amministrazione valutata la richiesta di alcuni soci di partecipare alle riunioni del consiglio, ha deciso di negare tale richiesta visti gli argomenti trattati che riguardano spesso le strategie da adottare in azienda che non devono essere di dominio pubblico, e in altri casi gli interessi privati dei soci stessi, tutelandoli così dalla legge sulla privacy . I soci che vogliono fare richieste particolari sono invitati a farle alla direzione che si rende disponibile

ad

accogliere

queste

richieste.

Solo

in

casi

particolari

il

consiglio

d’Amministrazione deciderà se accettare o meno la partecipazione alle riunioni del consiglio da parte di soci Invitiamo tutti i soci quando si trovano all’esterno di Unitrans (clienti, bar, ristoranti, ecc. ) a non divulgare informazioni sulle nostre tariffe, commenti e giudizi vari sulle scelte e sulle strategie adottate dal consiglio di amministrazione, comportamenti questi che non portano nessun beneficio all’azienda, ma anzi contribuiscono solo a creare dissapori tra i soci e i dipendenti, e infine mettono in discussione la serietà e la nomea della Unitrans s.c. . I vari problemi

si

affrontano

e

si

risolvono

seguendo

le

normali

procedure

stabilite

dall’organigramma esistente. La non osservanza di queste norme comportamentali, del regolamento interno e dello statuto porteranno il consiglio di amministrazione ad adottare provvedimenti disciplinari valutati di volta in volta a seconda della loro gravità.


Allegato C METODO DI SCELTA PER ASSEGNAZIONE MACCHINE In seguito ad una delibera di inserimento di una nuova macchina, si procederà all’assegnazione seguendo queste priorità: 1) Si valuterà la disponibilità dei soci appartenenti ad una categoria diversa con problemi di fatturato. Se non si trova nessuno disponibile si passa alla seconda priorità: 2) Annuncio in bacheca a tutti i soci per 15 giorni. Tra le domande pervenute si scartano quelle dei soci che negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto una sospensione temporanea dal lavoro a causa di disservizi. Tra le rimanenti si procederà ad estrazione a sorte. Se invece non ci sono domande interessanti si passerà all’ultimo criterio: 3) Si esaminano le domande ricevute dall’esterno. Tenendo presente questi criteri, il Consiglio di Amministrazione si riserva, in casi particolari o in presenza di necessità oggettive, di prendere decisioni diverse.



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