Diritti e tutele del malato oncologico

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Guida pratica DIRITTI E TUTELE

DEL MALATO ONCOLOGICO

ASSOCIAZIONE DHYANA

LOMBARDIA APS

Risvegliare in ogni uomo la scintilla della Coscienza: questa la Mission dell’Associazione Dhyana Lombardia.

Coltiviamo insieme rapporti e percorsi di Crescita orientati al Cuore, per creare Consapevolezza e Armonia.

I nostri strumenti: il Dhyana Yoga, la Meditazione, il Gruppo, la Psicologia dell’Evoluzione Armonica della Coscienza, le Arti Promuoviamo attività per la salute e l’Armonia fisica, mentale e spirituale, anche attraverso la naturopatia e la terapia cranio-sacrale, e sosteniamo le pratiche di Alimentazione Consapevole

Le nostre sedi sono:

„ A Milano

„ A Pavia

„ A Traona, in provincia di Sondrio

Nel percorso “Lo Spettacolo della Coscienza”, proponiamo esperienze mensili di crescita, confronto e approfondimento per la Consapevolezza interiore.

Nell’ambito del Progetto “La Bellezza del Cristallo”, abbiamo approfondito e realizzato percorsi di Gruppo orientati alla Mindful Eating, per lo sviluppo della Consapevolezza Alimentare, e percorsi per la Gestione dell’ansia, applicandoli in particolare all’esperienza delle persone malate di tumore e dei loro familiari.

INSIEME PER VINCERE OdV

L’Associazione “Insieme per Vincere” è stata costituita nel novembre 2013 per raccogliere fondi destinati alla prevenzione e cura delle malattie oncologiche. L’attività principale dell’Associazione riguarda la beneficenza a sostegno di progetti assistenziali per persone o famiglie svantaggiate, in difficoltà socio-economiche, sanitarie o con handicap. Un gruppo di volontari offre il proprio servizio ai malati e alle famiglie dei pazienti oncologici.

L’obbiettivo è sviluppare attività, nel rispetto delle esigenze che man mano si verificheranno, che riescano a supportare i malati durante tutto l’anno.

In questi anni abbiamo cercato di sostenere diversi progetti valutando richieste di medici, associazioni ed enti. Crediamo nella prevenzione e nell’aiuto concreto per migliorare la qualità della vita, nella solidarietà durante la malattia e nell’uso di strumenti sofisticati per diagnosi e cura.

In particolare l’Associazione si propone di:

„ donare macchinari e strumenti vari a supporto e sostegno delle varie terapie e in particolar modo attrezzature legate al settore della prevenzione;

„ offrire servizi ai pazienti e alle loro famiglie, dallo sportello di ascolto, al servizio di trasporto per le cure;

„ sostenere progetti proposti o portati avanti da altre associazioni per “fare rete” a favore dei malati;

„ promuovere progetti di prevenzione/formazione da pianificare con le scuole di ogni ordine e grado.

ASSOCIAZIONE AMAZZONI OdV

L'Associazione Amazzoni OdV è nata nel 2008 da un gruppo di donne operate di cancro al seno coordinate dalla Dottoressa Patrizia Franzini, che hanno creduto di poter essere d'aiuto a loro stesse nel ritrovarsi a parlare della loro storia, di essere sostegno ed esempio a quante hanno la sfortuna di incontrare nella loro vita questa malattia.

Lo slogan dell’Associazione è “unite la paura si vince e sorridere ancora si può“ - la nostra Mission si riassume in 4 parole:

Sostenere le donne operate nel recupero dell’immagine di sé, dell’equilibrio psicologico, dell’inserimento nella vita di gruppo, nella ricerca della migliore soluzione funzionale ed economica dei problemi connessi all’intervento al seno.

Diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce.

Promuovere convegni, seminari, tavole rotonde con esperti e soggetti tecnico-professionali per garantire una corretta informazione scientifica divulgativa sui problemi della salute.

Raccogliere fondi da destinare all’acquisto di attrezzature legate al settore della prevenzione e cura delle malattie oncologiche

Le nostre sedi:

„ Tirano Viale dei Cappuccini 4 - palazzo ASST al secondo piano - aperta tutti i venerdì dalle 16 alle 18

„ Morbegno Via Morelli - Casa delle Associazioni aperta tutti i venerdì dalle 17.00 alle 19.00.

Sono sempre presenti almeno due volontarie per l’accoglienza di chi ha bisogno di informazioni, di chi vuole conoscere la realtà del tumore al seno dal punto di vista di chi l’ha vissuto, di chi vuole raccontare la propria esperienza, di chi vuole farsi aiutare nell’affrontare la malattia propria o di una familiare.

il progetto

“La Bellezza del Cristallo” è un percorso gratuito e di sostegno alle persone che si sono ammalate di tumore e ai loro familiari, finanziato da Regione Lombardia e gestito da tre enti del Terzo Settore.

È un viaggio che porta a scoprire come sia realmente possibile gestire con serenità gli eventi traumatici, la malattia, l’ansia e il dolore. Le tappe di questo progetto si svolgono a Milano, in Valtellina e online.

Da chi nasce

Il Progetto nasce dall’incontro di tre associazioni (l’Associazione Dhyana Lombardia APS, che opera a Milano e in diverse province lombarde, l’Associazione Amazzoni OdV e l’Associazione Insieme per Vincere OdV che offrono i loro Servizi nella provincia di Sondrio), in grado di mettere in campo competenze di esperti molto diversi: psicologi, psicoterapeuti, esperti in EMDR, insegnanti di meditazione, esperti di Mindful Eating (Alimentazione Consapevole), giuristi, tecnici informatici, registi, esperti di alimentazione e volontari che hanno già attraversato l’esperienza di un tumore e che vogliono offrire agli altri quello che hanno imparato.

Cosa prevede

Le tre Associazioni si sono incontrate su un valore comune: considerare l’essere umano nella sua complessità, valorizzando la sua fragilità, come un aspetto di potenziale forza e bellezza. Questo Opuscolo è realizzato grazie alle riflessioni raccolte e stimolate dal Progetto e offerto a tutti coloro che hanno bisogno di orientarsi nel mondo della regolamentazione legislativa relativa alla malattia oncologica.

La diagnosi di cancro rappresenta un vero e proprio spartiacque nella vita del malato e dei suoi familiari. La persona viene catapultata in una nuova realtà che non ha nulla a che vedere con ciò che, fino a poco tempo prima, era la sua quotidianità. La diagnosi segna, infatti, l’inizio di un percorso faticoso, scandito da esami, controlli, ricoveri, terapie che alimentano l’incertezza, l’ansia, la paura del domani. Grazie alla ricerca scientifica e alla medicina assistiamo, in questi ultimi anni, sempre più spesso a una guarigione o alla cronicizzazione della malattia e dei percorsi di cura.

La malattia determina nel paziente una condizione di fragilità che riguarda non solo la salute e il corpo, ma anche la sfera sociale, psicologica, lavorativa ed economica. Tutti gli aspetti della vita quotidiana necessitano di una protezione maggiore. Per questo motivo l’ordinamento giuridico dispone di una serie di tutele, agevolazioni e benefici che consentono al malato e ai suoi familiari di alleggerire, per quanto possibile, il peso delle incombenze e di continuare a vivere dignitosamente nonostante la malattia.

Questo opuscolo nasce dall’esigenza di dare risposte chiare e concrete ai numerosi interrogativi che i malati di cancro e le loro famiglie si pongono, fornendo una guida di facile ed efficace consultazione: l’obiettivo è far conoscere i diritti e le tutele che lo Stato garantisce in ambito assistenziale, sociale ed economico per alleviare le difficoltà di questi momenti.

Si evidenzia che quanto contenuto in questo opuscolo fa riferimento alla normativa vigente all’atto della sua redazione e che le informazioni riportate sono di carattere generale. Si invitano, pertanto, i lettori, considerata l’articolata e complessa normativa di riferimento, spesso oggetto di modifiche e aggiornamenti, a far comunque riferimento alla propria ASST, al proprio Ente Previdenziale, ai Sindacati e alle Associazioni che si occupano a livello locale di assistenza e previdenza.

Fine stesura Agosto 2024 - riferimenti alla chat bot "Gemma" Stampato gennaio 2025

SOMMARIO

Il diritto alla salute

La Costituzione Italiana

Le fonti sovranazionali

Il sistema assistenziale

L’invalidità civile: la procedura telematica

Pensione di inabilità civile e assegno di invalidità civile

Indennità di accompagnamento

Indennità di frequenza

Riconoscimento dello stato di Handicap

Esenzione dal ticket

Contrassegno per la libera circolazione e sosta

Trasporto alle terapie

Assistenza domiciliare

Il sistema previdenziale

Assegno ordinario di invalidità

Pensione di inabilità ordinaria

Assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità

Lavoratori autonomi e liberi professionisti - Legge 22 maggio 2017 n. 81 (Jobs Act)

La tutela nel lavoro

Periodo di comporto

Aspettativa non retribuita

Assenze per terapia salvavita

Esonero fasce di reperibilità

Mansioni lavorative

Lavoro notturno

Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)

Ambito di tutela della Legge 6 9 12 14 16 18

Telelavoro e lavoro agile (smart-working)

Permessi lavorativi ai sensi della Legge n. 104/1992

Permessi lavorativi per eventi o cause particolari

Congedo per cure agli invalidi

Ferie e riposi solidali

Il Caregiver familiare: responsabilità e diritti

Definizione e normativa di riferimento

Diritti e tutele riconosciute al Caregiver

Il diritto all’oblio oncologico

La Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e la sua finalità

IL DIRITTO ALLA SALUTE

La tutela del diritto alla salute occupa una posizione di primaria importanza e tutela sia nell’ambito del nostro ordinamento sia nelle fonti di carattere sovranazionale.

La tutela della salute viene considerata principalmente quale diritto fondamentale del singolo, ma anche e soprattutto della collettività. È l’unico, tra i diritti inviolabili previsti dalla nostra

Costituzione, a essere definito come diritto fondamentale dell’individuo, dal momento che esso rappresenta il presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti inviolabili previsti dalla Costituzione.

LA COSTITUZIONE ITALIANA

L’ordinamento giuridico italiano garantisce il diritto alla salute attraverso la legge fondamentale dello Stato: la Costituzione Italiana. L’art. 32 recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

La definizione di salute, nella sua accezione più ampia e completa, è stata fornita, per la prima volta, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Secondo la Costituzione dell’OMS, l’obiettivo dell’Organizzazione è “il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute”, definita come “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o infermità”.

"Ho deciso di essere felice perchè fa bene alla mia salute"

La salute, quindi, costituisce lo stato di benessere fisico, mentale e sociale, oggetto di specifica tutela da parte dell’ordinamento, che consente all’individuo di integrarsi nel suo ambiente naturale e sociale. Si tratta di una situazione soggettiva che deve essere tutelata contro tutti gli elementi nocivi ambientali e da qualsiasi aggressione da parte di terzi che possano, in qualche modo, ostacolarne il godimento. Essa comporta, pertanto, una pretesa positiva nei confronti dello Stato, chiamato a predisporre strutture, mezzi e personale idonei ad assicurare una condizione di salute ottimale alla singola persona (in Italia ciò avviene attraverso il Sistema Sanitario Nazionale -SSN-) nonché ad attuare una efficace politica di prevenzione,

Voltaire

cura e intervento sulle possibili cause di turbativa dell’equilibrio psico-fisico della popolazione in generale.

L’art. 32, comma 2 della Costituzione individua ulteriori profili del diritto alla salute che possono essere ricondotti da un lato al concetto di libertà di scelta terapeutica e di rifiuto delle terapie, dall’altro, al campo dei cosiddetti trattamenti sanitari obbligatori. Viene così attribuita assoluta priorità al diritto all’autodeterminazione individuale in campo medico: salvo i casi tassativi ed eccezionali prescritti dalla legge, il medico non può intervenire senza il consenso o malgrado il dissenso del paziente.

LE FONTI SOVRANAZIONALI

Il diritto alla salute trova tutela anche in numerose fonti e organizzazioni internazionali.

Oltre alla già menzionata Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), istituita nel 1948 con sede a Ginevra, composta da 194 Stati membri, tra cui l’Italia che vi ha ufficialmente aderito l’11 aprile 1947, anche la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948 stabilisce all’art. 25 che: “Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari…”. E ancora, è del 1966 il Patto Internazionale sui Diritti Economici Sociali e Culturali, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che all’art. 12 sancisce: “Gli Stati parte del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire”.

Anche l’Unione Europea tutela il diritto alla salute attraverso la Carta Sociale Europea del 1961, un trattato internazionale, sottoscritto da 42 Stati, tra cui l’Italia, con lo scopo di rendere effettivi i diritti civili enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Particolare menzione merita la Carta Europea dei diritti del malato, documento presentato a Bruxelles nel 2002, che proclama 14 diritti dei pazienti che mirano a garantire un alto livello di protezione della salute umana, assicurando l’elevata qualità dei servizi erogati dai diversi sistemi sanitari nazionali in Europa.

I 14 diritti sono una concretizzazione di diritti fondamentali e, come tali, devono essere riconosciuti e rispettati in ogni Paese; essi sono correlati con doveri e responsabilità che sia i cittadini che gli altri attori della sanità devono assumere. Eccoli:

1. Diritto a misure preventive

Ogni individuo ha diritto a servizi appropriati per prevenire la malattia.

2. Diritto all’accesso

Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari che il suo stato di salute richiede. I servizi sanitari devono garantire eguale accesso a ognuno, senza discriminazioni sulla base delle risorse finanziarie, del luogo di residenza, del tipo di malattia o del momento di accesso al servizio (Parimenti non costituirà elemento di discriminazione il Credo religioso professato).

3. Diritto all’informazione

Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutte le informazioni che riguardano il suo stato di salute, i servizi sanitari e il modo in cui utiliz-

zarli, nonché a tutte quelle informazioni che la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica rendono disponibili.

4. Diritto al consenso

Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutte le informazioni che possono metterlo in grado di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la sua salute. Queste informazioni sono un prerequisito per ogni procedura e trattamento, ivi compresa la partecipazione alle sperimentazioni.

5. Diritto alla libera scelta

Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente tra differenti procedure ed erogatori di trattamenti sanitari sulla base di informazioni adeguate (Ogni malato ha il diritto di richiedere una second opinion circa il trattamento a cui dovrà essere sottoposto).

6. Diritto alla privacy e alla confidenzialità

Ogni individuo ha il diritto alla confidenzialità delle informazioni di carattere personale, incluse quelle che riguardano il suo stato di salute e le possibili procedure diagnostiche o terapeutiche, così come ha diritto alla protezione della sua privacy durante l’attuazione di esami diagnostici, visite specialistiche e trattamenti medicochirurgici in generale.

7. Diritto al rispetto del tempo dei pazienti

Ogni individuo ha diritto a ricevere i necessari trattamenti sanitari in tempi brevi e predeterminati. Questo diritto si applica a ogni fase del trattamento.

sanitari di alta qualità, sulla base della definizione e del rispetto di standard ben precisi.

9. Diritto alla sicurezza

Ogni individuo ha il diritto di non subire danni derivanti dal cattivo funzionamento dei servizi sanitari o da errori medici e ha il diritto di accedere a servizi e trattamenti sanitari che garantiscano elevati standard di sicurezza.

10. Diritto all’innovazione

Ogni individuo ha il diritto di accedere a procedure innovative, incluse quelle diagnostiche, in linea con gli standard internazionali e indipendentemente da considerazioni economiche o finanziarie.

11. Diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari

Ogni individuo ha il diritto di evitare quanta più sofferenza possibile, in ogni fase della sua malattia.

12. Diritto a un trattamento personalizzato

Ogni individuo ha il diritto a programmi diagnostici o terapeutici il più possibile adatti alle sue esigenze personali.

13. Diritto al reclamo

Ogni individuo ha il diritto di reclamare ogni qualvolta abbia subito un danno e di ricevere una risposta.

14. Diritto al risarcimento

8. Diritto al rispetto di standard di qualità

Ogni individuo ha il diritto di accedere a servizi

Ogni individuo ha il diritto di ricevere un risarcimento adeguato, in tempi ragionevolmente brevi, ogni qualvolta abbia subito un danno fisico, morale o psicologico causato dai servizi sanitari.

IL SISTEMA

ASSISTENZIALE

Si tratta di prestazioni ed interventi di carattere economicoassistenziale erogati dallo Stato a favore dei cittadini che si trovano ad affrontare determinati eventi, tra cui la malattia oncologica, che pregiudicano la capacità lavorativa e la possibilità di sostentamento.

Tali forme di tutela vengono erogate attraverso il riconoscimento dell’INVALIDITÀ CIVILE, e in presenza di ulteriori presupposti, indipendentemente da qualunque requisito assicurativo o contributivo il soggetto possieda.

L’INVALIDITÀ CIVILE:

LA PROCEDURA TELEMATICA

Per poter beneficiare di tali prestazioni, il primo passo da compiere, quando si scopre di essere affetti da una malattia oncologica, è quello di presentare la domanda per l’invalidità civile e lo stato di handicap, poiché tali riconoscimenti non avvengono in maniera automatica.

La domanda va presentata direttamente all’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), solo ed esclusivamente in via telematica e si articola nelle seguenti fasi:

Certificato medico: è necessario recarsi dal proprio Medico di Base o dallo Specialista, il quale compila e invia telematicamente il certificato medico introduttivo, attestante la patologia invalidante. Questo certificato è a pagamento;

Presentazione della domanda: entro 30 giorni dall’invio del certificato da parte del medico, è necessario presentare la domanda di invalidità civile vera e propria, che dovrà essere compilata telematicamente sul sito internet dell’INPS. La domanda può essere predisposta direttamente dal soggetto richiedente, se in possesso dello SPID, oppure tramite i Sindacati o le Associazioni di categoria abilitate;

"L'amore cura le persone, sia quelle che lo danno che quelle che lo ricevono."

Karl Augustus Menninger

Accertamento medico: entro 15 giorni dalla domanda la Commissione medica dell’ASL è tenuta a fissare la data della visita. Dal 2020 l’accertamento dell’invalidità per i malati oncologici, se in terapia, è effettuato sulla base della sola documentazione medica presentata, senza necessità che il soggetto si rechi personalmente a visita. Ciò vale, oltre che per l’emissione dei verbali di prima istanza, anche per quelli di revisione e di aggravamento.

Ricorso: avverso la decisione della Commissione medica è possibile presentare ricorso all’Autorità giudiziaria (Tribunale) tramite un avvocato, entro e non oltre 180 giorni dalla data di ricevimento del verbale di accertamento. Dal 1° gennaio 2012 il ricorso, alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale territorialmente competente in base al luogo di residenza dell’invalido, deve essere preceduto necessariamente da un’istanza di accertamento tecnico-preventivo diretta al medesimo Tribunale competente.

PENSIONE DI INABILITÀ CIVILE E ASSEGNO MENSILE DI INVALIDITÀ

A seconda della percentuale di invalidità riconosciuta, dell’età del beneficiario e delle condizioni economiche, il malato ha diritto: alla pensione di inabilità civile, se gli è stata riconosciuta un’invalidità civile del 100%, con reddito annuo personale non superiore a un minimo che viene determinato annualmente (per l’anno 2024 € 19.461,12) oppure all’assegno di invalidità, se la persona è in età lavorativa, con un’invalidità civile pari o superiore al 74% e con reddito annuo personale non superiore a un minimo che viene determinato annualmente (per l’anno 2024 € 5.725,46).

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

L’indennità di accompagnamento spetta a persona con invalidità del 100% che necessita di assistenza continua, poiché non è in grado di deambulare autonomamente o non è autonoma nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana. La domanda si presenta all’INPS in via telematica, seguendo lo stesso procedimento per il riconoscimento dell’invalidità civile. Molto importante è sapere che l’indennità di

accompagnamento può essere riconosciuta ai malati oncologici anche per periodi brevi o molto brevi, corrispondenti al periodo in cui la persona viene sottoposta a trattamenti di cura particolarmente debilitanti.

INDENNITÀ DI FREQUENZA

L’indennità di frequenza spetta al minore malato oncologico che presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, che sia iscritto o frequenti scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido), centri terapeutici, di riabilitazione, di formazione o di addestramento professionale, con reddito annuo non superiore a un minimo che viene determinato annualmente (per l’anno 2043 € 5.725,46).

Al compimento del diciottesimo anno di età l’indennità cessa di essere erogata e, non venendo convertita automaticamente in pensione di inabilità o assegno di invalidità, è necessario presentare una nuova domanda.

Tale indennità è incompatibile con l’indennità di accompagnamento.

Dal punto di vista pratico, quindi, è utile richiedere tale indennità solo se le condizioni sono meno gravi di quelle che danno diritto all’indennità di accompagnamento.

IL RICONOSCIMENTO DELLO

STATO DI HANDICAP

Diverso dall’invalidità civile è il riconoscimento dello stato di Handicap, che può essere attribuito anche al malato di cancro, quando le sue condizioni sono gravemente compromesse e pregiudicate a causa della malattia o delle terapie antitumorali.

La domanda di accertamento si propone in via

telematica all’INPS con le medesime modalità di quella per l’invalidità civile, anzi è bene proporle congiuntamente.

Al riconoscimento dello stato di handicap sono collegati alcuni benefici fiscali, ma è soprattutto in ambito lavorativo che la legge garantisce la più ampia tutela.

ESENZIONE DAL TICKET

Il malato oncologico ha diritto all’esenzione totale dal pagamento dei ticket per farmaci, visite ed esami per la cura del tumore, per le eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti.

L'esenzione viene rilasciata dall’ASL competente, con i seguenti codici:

Cod. C01 identificativo del riconoscimento di invalidità del 100%;

Cod. C02 per indennità di accompagnamento; Cod. C03 identificativo per invalidità pari o superiore al 74%;

Cod. C04 nel caso dell’indennità di frequenza; Cod. 048 identificativo dei soggetti affetti da patologie neoplastiche o tumori maligni; Cod. E30 per i farmaci, legato al reddito del nucleo famigliare.

CONTRASSEGNO PER LA LIBERA

CIRCOLAZIONE E SOSTA

Altro diritto riconosciuto al malato oncologico che presenti gravi difficoltà di deambulazione è il contrassegno di libera circolazione e sosta. Esso consente di circolare nelle zone a traffico limitato e pedonali e di sostare nei parcheggi riservati ai disabili e contrassegnati con le strisce gialle, oppure gratuitamente in quelli a pagamento. Se nella parte finale del verbale dell'handicap si dice che l'interessato possiere

i requisiti dell'art. 4 del DL 9 febbraio 2012 n° 5 basta rivolgersi ai vigili urbani del proprio comune. Per presentare la domanda è necessario innanzitutto sottoporsi a visita medica presso l’ASL competente per ottenere il certificato che attesti la grave difficoltà motoria. Successivamente, il certificato medico unitamente alla domanda va inoltrato al Comune di residenza.

TRASPORTO ALLE TERAPIE

Un diritto garantito al malato oncologico - il cui riconoscimento però varia a seconda della ASST di appartenenza o del Comune di residenza - riguarda il rimborso, totale o parziale, o la gratuità delle spese di trasporto necessarie per sottoporsi alle cure.

ASSISTENZA DOMICILIARE

Il malato oncologico, parzialmente o totalmente non autosufficiente, ha diritto a cure mediche specialistiche, infermieristiche e riabilitative a domicilio, erogate dall’ASL territorialmente competente o da associazioni di volontariato, su richiesta del medico di base.

IL SISTEMA

PREVIDENZIALE

Il sistema previdenziale ha come oggetto la tutela dei lavoratori iscritti a Enti Previdenziali o Casse di Previdenza, i quali si trovano in stato di bisogno a seguito del verificarsi di determinati eventi, quali infortunio o malattia, che comportano la riduzione o l’interruzione dell’attività lavorativa. Il sistema è finanziato dai contributi obbligatori prelevati dalle retribuzioni e dai redditi di lavoro. Si precisa che le informazioni di seguito riportate hanno validità per i lavoratori iscritti all’INPS. La procedura per l’ottenimento di tali benefici non interferisce con quella effettuata per il riconoscimento dell’invalidità civile.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

È una prestazione economica erogata dall’Ente Previdenziale (INPS) su domanda del lavoratore, la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale, che sia iscritto all’INPS da almeno cinque anni e che abbia un’anzianità contributiva di almeno cinque anni, anche non continuativi, di cui almeno tre anni versati nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

L’assegno ha validità triennale. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione. L’erogazione dell’Assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma è ridotto nell’importo. Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l’Assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

E bene sapere che l’importo dell’assegno ordinario di invalidità, a differenza dell’assegno di invalidità civile che costituisce, invece, prestazione assistenziale, è soggetto a tassazione.

PENSIONE DI INABILITÀ ORDINARIA

“Capire è il primo passo per accettare, e solo accettando si può guarire.”
J.k. Rowling

La pensione di inabilità ordinaria è una prestazione economica che viene erogata dall’Ente Previdenziale su domanda del lavoratore, in presenza dei seguenti requisiti: impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale; iscrizione all’INPS da almeno cinque anni; anzianità contributiva di almeno cinque anni, anche non continuativi, di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI PER INABILITÀ

Il soggetto assicurato INPS cui sia stata riconosciuta la pensione per inabilità totale ha diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa, a condizione che non sia in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che non sia autosufficiente e necessiti di assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane.

LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI - LEGGE 22

MAGGIO 2017 N. 81 (Jobs Act)

La legge n. 81/2017 (cosiddetto Jobs Act del lavoratore autonomo) ha disciplinato in maniera più organica (anche se ancora insufficiente rispetto ai bisogni dei malati oncologici) la tutela dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS. Essi, se costretti a sospendere anche solo temporaneamente l’attività lavorativa a causa della patologia e delle terapie oncologiche, hanno diritto all’indennità di malattia ed eventualmente all’indennità di degenza ospedaliera. L’art. 8, comma 10 della legge 81/2017, inoltre, ha indirettamente esteso l’indennità di malattia equiparandola alla degenza ospedaliera in caso di trattamenti terapeutici per malattie oncologiche o di gravi patologie che comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%. Il riconoscimento della tutela per questa che può definirsi «degenza domiciliata», comporta l’estensione dell’indennità da un minimo di 61 giorni annui a un massimo di 180 giorni. Infine, nel caso in cui la malattia sia di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività

lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia, fino a un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare a rate i contributi e i premi maturati durante la sospensione. Per i liberi professionisti iscritti alle rispettive Casse Previdenziali, il regolamento di ciascuna cassa può prevedere forme diverse di sostegno o assistenza diretta o indiretta come ad esempio: sospensione, rateizzazione o esonero temporale dei contributi previdenziali oppure erogazione di provvidenze assistenziali straordinarie per eventi di malattia gravi che impediscano in tutto o in parte, lo svolgimento dell’attività professionale

LA TUTELA DEL LAVORO

La tutela del lavoro per i malati oncologici è prevista e disciplinata dalle Norme di Legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) valida per tutti i lavoratori. Nella maggior parte dei casi, la tutela del diritto al lavoro è contenuta nelle norme che riguardano in generale i lavoratori affetti da patologie, ai quali sia stata riconosciuta una certa percentuale di invalidità o uno stato di handicap grave. Esistono, tuttavia, alcune norme legislative e contrattuali che prevedono una tutela specifica per i lavoratori affetti da tumore. Il malato oncologico che desidera continuare a lavorare dopo la diagnosi e durante i trattamenti può usufruire di forme di flessibilità e accomodamenti, che gli consentano di conciliare i tempi di cura con il lavoro. A garanzia di ciò, l’ordinamento giuridico italiano ha introdotto importanti istituti finalizzati a pianificare l’organizzazione del rapporto di lavoro, in modo da rispondere sia alle esigenze del lavoratore che del datore di lavoro.

"Non vale la pena avere dei diritti che non derivino da un dovere assolto bene"
Mahatma Gandhi

PERIODO DI COMPORTO

È il periodo di tempo durante il quale il lavoratore, assente per malattia, ha diritto di conservare il proprio posto di lavoro. In questi casi il rapporto di lavoro viene sospeso e il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato se non sia scaduto il termine di conservazione del posto, appositamente previsto dai contratti collettivi. In altre parole, il lavoratore non può essere licenziato per il semplice fatto di essere malato. La determinazione di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o dal Contratto Collettivo di Lavoro (CCNL) e varia in base all’anzianità di servizio. Nel caso di assenza per malattia oncologica vi è la possibilità che tale periodo possa subire un’ulteriore estensione.

ASPETATTIVA NON RETRIBUITA

Nell’ipotesi in cui la malattia dovesse superare il periodo di comporto, il lavoratore ha la possibilità di richiedere al datore di lavoro il godimento di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita. Durante tale periodo, il lavoratore non avrà diritto alla retribuzione, ma conserverà il proprio posto di lavoro, che si intenderà sospeso e potrà dunque essere riattivato normalmente al termine del periodo.

ASSENZE PER TERAPIA SALVAVITA

Molti contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono che i giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento day hospital o di assenza per sottoporsi alle cure siano esclusi dal computo dei giorni di assenza e siano interamente retribuiti.

ESONERO FASCE DI REPERIBILITÀ

Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di rendersi reperibile al domicilio comunicato, in determinate fasce orarie, nel caso in cui il datore di la-

voro o l’INPS richiedano eventuali visite fiscali. I malati oncologici sono esonerati da tale obbligo in caso di neoplasie maligne in trattamento chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antiblastico e radioterapico.

MANSIONI LAVORATIVE

Il malato oncologico ha diritto ad essere assegnato a mansioni equivalenti o inferiori, adeguate e compatibili alle sue condizioni di salute e alla sua conseguente riduzione o modifica della capacità lavorativa, mantenendo il trattamento economico delle mansioni di provenienza.

LAVORO NOTTURNO

Il lavoratore affetto da malattia oncologica può chiedere di non essere assegnato a turni notturni, presentando al datore di lavoro un certificato attestante la sua inidoneità a tali mansioni.

RAPPORTO DI LAVORO A

TEMPO PARZIALE (part-time)

I lavoratoti affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti della terapia salvavita, hanno diritto di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con conseguente riduzione della retribuzione, per poi tornare al proprio impiego full time quando si sentiranno di farlo.

TELELAVORO E LAVORO

AGILE

(smart working)

Il malato può chiedere di svolgere il proprio lavoro fuori dalla sede ordinaria, solitamente presso il proprio domicilio o residenza con po-

stazione fissa (telelavoro) o in qualunque luogo scelto dal lavoratore (lavoro agile o smart working).

PERMESSI LAVORATIVI AI SENSI

DELLA LEGGE n. 104/1992

Il lavoratore malato può usufruire di permessi retribuiti, scegliendo tra due ore giornaliere o tre giorni mensili.

PERMESSI LAVORATIVI PER EVENTI O CAUSE PARTICOLARI

Il lavoratore subordinato ha diritto a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno per decesso o documentata grave infermità del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado.

CONGEDO PER CURE AGLI INVALIDI

Il lavoratore malato, la cui invalidità sia superiore al 50%, ha diritto a 30 giorni lavorativi all’anno, anche non continuativi, di congedo retribuito per cure mediche connesse allo stato di invalidità. I giorni di congedo per cure si sommano ai giorni di malattia previsti dal CCNL e, pertanto, non vanno computati ai fini del periodo di comporto. La richiesta deve essere corredata da certificazione medica che attesti la necessità di sottoporsi a trattamenti terapeutici connessi all’invalidità.

FERIE E RIPOSI SOLIDALI

I lavoratori possono cedere i propri riposi e le ferie maturate per solidarietà e a titolo gratuito, a un collega in difficoltà, che per particolari condizioni di salute necessiti di cure costanti.

IL CAREGIVER FAMILIARE: responsabilità e diritti

Il caregiver familiare - letteralmente

“colui che si prende cura”- è la persona che si assume la responsabilità di prendersi cura di un altro membro della famiglia, bisognoso di assistenza a causa di malattie, disabilità, invecchiamento o altre condizioni che limitano la sua autonomia, in maniera del tutto volontaria, senza fini di lucro.

DEFINIZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’Italia è uno dei pochi paesi in Europa dove tale figura non è ancora riconosciuta e tutelata da una normativa specifica.

È finalmente, però, con il decreto del 12.10.2023 a firma del Ministro per le Disabilità di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è stato istituito il “Tavolo tecnico per l’analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui caregiver familiari”.

Il tavolo, insediatosi il 17.01.2024, ha lo scopo di garantire una risposta e una regolamentazione concreta e completa su questo tema.

La condizione di caregiver familiare comporta quasi sempre l’abbandono dell’attività lavorativa e la perdita di un sostentamento economico proprio, con la conseguenza di una condizione di dipendenza economica da altri, non di rado del medesimo congiunto con disabilità di cui ci si occupa.

È, pertanto, necessario prevedere per il caregiver strumenti adeguati, quali ad esempio specifici interventi in materia assistenziale, anche di natura economica, al fine di conciliare la propria attività lavorativa con quella di cura e di assistenza.

“Se non puoi essere compassionevole verso te stesso, non potrai esserlo verso gli altri.”
Thich Nhat Hanh

In attesa, quindi, della normativa specifica, la legge di riferimento è la numero 104/1992, che disciplina l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone con disabilità. Il fine è quello di garantire l’adeguato sostegno alle famiglie con una persona con disabilità e di agevolare, in ambito lavorativo, il familiare che assiste con continuità un parente con problematiche riconosciute.

DIRITTI E TUTELE RICONOSCIUTI AL CAREGIVER

Qualora sussistano le condizioni di legge, il caregiver può avvalersi dei seguenti benefici: passaggio al lavoro a tempo parziale: se il malato è il coniuge, il figlio o un genitore, il caregiver ha diritto alla priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; congedo biennale per gravi motivi familiari non retribuito: periodo di congedo, continuativo o frazionato, fruibile fino a un massimo di due anni, durante i quali il caregiver conserva il posto di lavoro, ma non la retribuzione e non può svolgere alcuna attività lavorativa;

permessi lavorativi retribuiti per eventi e cause particolari: il caregiver ha diritto a tre giorni lavorativi all’anno di permesso retribuito per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente a condizione che sia adeguatamente documentata la stabile convivenza;

ferie e riposi “solidali: i lavoratori, a titolo gratuito, possono cedere giornate di ferie o riposo “solidali” ai colleghi di lavoro in difficoltà, per assistere i figli minori che necessitano di cure costanti. Alcuni CCNL hanno ampliato la portata della norma prevedendo il diritto nei casi di grave malattia del lavoratore stesso o di assistenza a un familiare non autosufficiente. Inoltre, il caregiver che assiste un malato con handicap grave (L.104/92) può avvalersi di: permessi lavorativi: se il malato non è ricoverato a tempo pieno, il familiare che lavora ha diritto a tre giorni di permessi retribuiti mensili;

scelta della sede di lavoro e trasferimento: ove possibile, il caregiver ha il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del malato e di non essere trasferito senza il suo consenso;

congedo biennale straordinario retribuito: periodo di congedo, continuativo o frazionato, fruibile fino a un massimo di due anni a condizione che il malato non sia ricoverato a tempo pieno oppure, qualora lo sia, che i sanitari richiedano l’assistenza del caregiver. In questi casi il caregiver conserva il posto di lavoro e percepisce un’indennità pari alla retribuzione;

divieto di lavoro notturno: il caregiver che abbia a carico un malato di tumore cui sia stato riconosciuto l’handicap grave ha diritto a essere esonerato dal lavoro notturno.

IL DIRITTO ALL’OBLIO ONCOLOGICO

Per “diritto all’oblio oncologico”

si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, entrata in vigore il 2 gennaio 2024, avente ad oggetto “Diposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”.

FINALITÀ DELLA LEGGE

Si è giunti all’emanazione della legge a seguito di numerose segnalazioni svolte prevalentemente dalle principali associazioni e fondazioni che si occupano di pazienti oncologici, che hanno divulgato la problematica diffusa dei disagi e delle discriminazioni vissute sul piano sociale ed economico dalle persone guarite da un tumore.

Difatti, anche a chi non ha mai ricevuto una diagnosi di tipo oncologico, sarà capitato di accorgersi, nel momento di compilare moduli o domande per accesso a servizi finanziari, assicurativi oppure a concorsi o procedure selettive, tra gli altri, che spessissimo vengono richieste informazioni, attuali e pregresse, sull’eventualità che il soggetto interessato sia o sia stato un soggetto oncologico.

Tali informazioni vengono richieste poiché si riteneva influenzassero il livello di “affidabilità” del soggetto, ancorché guarito dalla malattia.

Grazie allo sviluppo scientifico in materia di cure oncologiche è di gran lunga cresciuto il numero di persone che sopravvivono ad una diagnosi di cancro e non hanno subito recidive nel lasso di tempo considerato sufficiente per poterle considerare guarite.

"L'oblio è una forma di libertà"
Khalil Gibran

Per questi soggetti, pertanto, divulgare le informazioni riguardanti la propria pregressa patologia oncologica o subire indagini in tal senso, non trova alcuna ragion d’essere, riducendosi a mera discriminazione che rende più gravoso, se non in alcuni casi impossibile, accedere a servizi o a determinate possibilità, quali in ambito lavorativo e formativo, oppure in materia di affidamento e adozioni.

L’approvazione della legge è stato un grande traguardo per l’Italia, che può così beneficiare

di una delle norme più all’avanguardia per la tutela degli ex malati oncologici che, pur avendo superato la malattia, continuano a essere discriminati nell’accesso ai servizi.

L’approvazione della legge riconosce la guarigione non solo a livello clinico ma anche “sociale”, conferendo loro la libertà di vivere senza più il peso e lo stigma della malattia.

AMBITO DI TUTELA DELLA LEGGE

La legge sull’oblio oncologico tutela le persone guarite da una pregressa patologia oncologica in determinati ambiti espressamente previsti dal legislatore.

Essi riguardano:

l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento, assicurativi; l’adozione;

l’accesso alle procedure concorsuali selettive, al lavoro e alla formazione professionale.

TERMINI PER MATURARE IL DIRITTO ALL’OBLIO

Ma quando una persona che è stata affetta da patologia tumorale, può considerarsi guarita? Una persona si considera guarita quando ha terminato i trattamenti antitumorali da un certo numero di anni, durante i quali non ha evidenziato recidive o progressioni della malattia, quando, cioè, la sua aspettativa di vita torna paragonabile a quella della popolazione generale che non si è ammalata.

Nello specifico, la legge, rispettando criteri scientifici, stabilisce che si è considerati guariti quando sono trascorsi dieci anni dalla conclusione dei trattamenti attivi, senza che si siano verificati episodi di recidiva.

Tale periodo è ridotto della metà (cinque anni) nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Per “conclusione del trattamento attivo” della

patologia si intende, in assenza di recidiva, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

Con decreto del 22.03.2024 il Ministero della Salute ha definito l’elenco, come da tabella che si riporta, delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini ridotti rispetto ai dieci anni dalla conclusione dei trattamenti attivi, senza che si siano verificati episodi di recidiva, o cinque nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

CERTIFICAZIONE ATTESTANTE

IL DIRITTO ALL’OBLIO

Il Ministero della Salute, in data 05.07.2024, ha emanato il secondo decreto attuativo con il quale sono disciplinate le modalità e le forme per ottenere la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa.

Ma come e a chi si richiede il certificato? Il soggetto interessato, già paziente oncologico, può presentare un’apposita istanza, debitamente documentata, usando un apposito modello, a una struttura sanitaria pubblica o

privata accreditata, a un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio, al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta. La certificazione verrà rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta se sussistono, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali (decennali o quinquennali) richiesti dalla legge. Il rilascio della certificazione non comporta nessun onere per il richiedente.

Sono ancora attesi altri due decreti attuativi della legge: uno di concerto con il Ministero della Giustizia, per attuare l’esclusione dalle discriminazioni nei confronti di chi fa domanda di adozione; un ulteriore decreto, del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute, per la promozione di politiche attive per assicurare a chi ha avuto un tumore uguali opportunità in ambito lavorativo.

Il soggetto incaricato della vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di oblio oncologico è il Garante per la protezione dei dati personali.

Per chi vuole saperne di più, può parlare con Gemma, la nostra chat bot, cioè intelligenza artificiale in grado di comprendere le richieste e fornire le informazioni. Il suo ruolo è quello di essere un piccolo faro, un sostegno e una fonte di informazioni affidabili per coloro che stanno navigando la complessità di una malattia oncologica.

La trovate sui siti: www.associazioneamazzoni.it www.insiemexvincere.org www.dhyanalombardia.it

I (meravigliosi)

doveri del malato oncologico

“Conosco la differenza tra le persone che sanno aprire il loro cuore, e quelle che non sanno farlo. Tu sai aprirlo. Ma solo quando dici tu, beninteso. - E se uno lo apre cosa accade? Si guarisce.”

Nella realizzazione di questo Opuscolo, abbiamo pensato di inserire una riflessione sui Doveri del malato oncologico, che potesse affiancare quella sui suoi Diritti. Pensiamo infatti che, in generale, la nostra società abbia un profondo bisogno di ristabilire l’importanza e la Bellezza dei Doveri reciproci e verso se stessi, e che la condizione di “paziente” possa essere valorizzata da una visione attiva e responsabile della propria condizione. Una condizione in cui si possa essere protagonisti e responsabili, accettando e accogliendo la situazione di fragilità che comporta la malattia, utilizzando proprio la crisi attraversata per mettere alla prova le proprie risorse, energetiche, emotive, mentali, relazionali, valoriali e scoprirne di nuove. Nella riflessione che abbiamo condotto all’interno del nostro gruppo di lavoro, abbiamo individuato i “Diritti e i Doveri del Cuore”, nel percorso del paziente oncologico e dei suoi familiari. Tra questi, il diritto di sperimentare tutto il ventaglio di emozioni possibili, tra cui tristezza, rabbia, paura, apatia, ansia, ma anche impazienza, rassegnazione, gioia di vivere. Le emozioni sono stati passeggeri, che quando accolti e accettati pienamente, danno colore alle nostre giornate. Possono diventare un reale problema solo se vengono trascurate o misconosciute. Nella nostra Essenza rimarranno, comunque, i Valori in cui crediamo, quelli per cui pensiamo valga la pena di spendere la nostra Vita.

Ecco i doveri che crediamo sia utile riconoscere nell’esperienza della malattia oncologica:

„ il dovere di CHIEDERE a medici, familiari, esperti, quello che ci sembra non chiaro o non chiarito; rispettare questo dovere vuol dire provare ad andare fino in fondo con le nostre domande, senza timore di importunare, senza troppa paura di ricevere risposte spiacevoli, senza evitare il pericolo che l’altro ci risponda “non lo so”

„ il dovere di RIPOSARE ogni qualvolta ne sentiamo la necessità cercando di abbandonare i sensi di colpa che emergono quando decidiamo di anteporre il nostro benessere ai nostri oneri

„ il dovere di SEGUIRE con fiducia lo staff che si occupa del nostro percorso di cura: la fiducia è un ingrediente fondamentale per il benessere nella nostra vita e nei percorsi di guarigione

„ il dovere di CHIEDERE AIUTO pratico e psicologico a familiari, amici e professionisti per la gestione delle mansioni quotidiane e per il controllo dello stress e della paura o semplicemente della novità che deve affrontare la nostra vita, cercando di accettare queste nuove fragilità e abbandonare l’eventuale senso di orgoglio che ci frena nel chiedere aiuto agli altri

„ il dovere di AMARE sé stessi: è il punto di partenza per imparare ad amare gli altri e per vivere meglio prendendo la nostra parte di responsabilità nell’esistenza che ci è dato attraversare

„ il dovere di NUTRIRE al meglio tutte le dimensioni della nostra vita: sostenendo il corpo fisico con pasti regolari che rispondano alle nostre reali esigenze, la nostra energia, con almeno un poco di attività fisica all’aria aperta, le nostre emozioni, condividendo quello che sentiamo con le persone con cui scegliamo di condividere la nostra intimità, i nostri pensieri, con domande che aprano al senso e ai Valori della Vita.

www.dhyanalombardia.it

www.associazioneamazzoni.it

www.insiemexvincere.org

Con il contributo di cui agli artt. 72 e 73 del D.LGS.117/2017

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