Corso Previdenza Base

Page 357

Categoria d)

- Lavoratori collocati in mobilità ordinaria autorizzati alla prosecuzione volontaria( art. 1 comma 231, lett. d). Si tratta di lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data e che devono attendere il termine della fruizione della relativa indennità per poter effettuare il versamento volontario; per tali soggetti, infatti, l’eventuale domanda di autorizzazione ai versamenti volontari presentata da un soggetto in mobilità viene accolta, fermo restando la possibilità di effettuare i versamenti per i soli periodi precedenti o successivi alla mobilità. L’Inps ha precisato che, contrariamente a quanto previsto per i prosecutori volontari che si rioccupano successivamente alla data del 4 dicembre 2011, tale tipologia di lavoratori rimarrà esclusa dalla salvaguardia in caso di eventuale rioccupazione successiva al termine del periodo di mobilità. 1) Criterio ordinatorio Il predetto ordinatorio ai fini del monitoraggio della disponibilità economica nel plafond assegnato a questa categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari. 2) Modalità di presentazione dell’istanza di accesso al beneficio Anche i lavoratori appartenenti a questa categoria dovranno presentare all’Inps, per via telematica, la domanda (modello AP91) per l’accesso al beneficio entro il 25 settembre 2013. Avverso l’eventuale provvedimento di reiezione del beneficio di salvaguardia, gli interessati potranno inoltrare domanda di riesame alla Sede Inps competente entro 30 giorni dalla data del ricevimento del provvedimento stesso. Anche per i lavoratori in esame, le Sedi Inps non dovranno adottare provvedimenti di reiezione in relazione alle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione del monitoraggio delle posizione in argomento,. L’INPS fornirà alle Sedi gli elenchi dei lavoratori appartenenti a questa categoria che erano stati esclusi dalle precedenti salvaguardie perché non potevano far valere almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6.12.2011, al fine di informare tali lavoratori della necessità di presentare domanda entro il 25 settembre 2013 al fine di poter accedere al beneficio. Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000-55.00) L’ Istituto nel messaggio in commento ha previsto l’ipotesi di soggetti che potrebbero non essere inclusi negli elenchi forniti alle Sedi o che non hanno mai presentato la richiesta di accesso alle precedenti salvaguardie. In tali fattispecie viene fatta raccomandazione alle Sedi di verificare se nei confronti dei predetti soggetti sussistano i requisiti e le condizioni per il riconoscimento del diritto ai benefici di una delle tre salvaguardie. Ovviamente, anche tali lavoratori dovranno comunque presentare domanda di accesso ai benefici entro il 25 settembre 2013, alla DTL o all’INPS, a seconda della categoria di appartenenza. Per quanto non in commento si rimanda alla lettura della nota INPS. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.