Corso Previdenza Base

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INDICE 1. GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI INPS: categorie lavorative iscritte Organi dell’Inps Ex INPDAP Ex ENPALS INAIL Fondazione Enasarco 2. LAVORATORI DIPENDENTI: CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA Datore di lavoro Contratto di lavoro Busta paga Cud 3. COMMERCIANTI: CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA Iscrizione cessazione e variazione Come si calcola il contributo Contribuzione I.V.S. sul minimale Contribuzione I.V.S sul reddito eccedente il minimale Reddito imponibile Quando si versa Accertamenti effettuati dal fisco 4. ARTIGIANI Iscrizione cessazione e variazione Come si calcola il contributo Reddito imponibile Quando si versa Accertamenti effettuati dal fisco 5. LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI Operai a tempo determinato Operai a tempo indeterminato Lavoratori assimilati Elenchi nominativi Agevolazioni per calamità atmosferiche 6. LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI Coltivatori diretti Imprenditori agricoli professionali Lavoratori agricoli associati Coltivatori diretti Imprenditori agricoli professionali L'iscrizione Fasce di reddito Quando si versa 7. GESTIONE SEPARATA Decorrenza CO-CO-CO: Collaboratori coordinati e continuativi Regime fiscale Regime giuridico Base imponibile Contributo e versamento Denuncia uniemens Progetto a certificazione 8. LA CONTRIBUZIONE Contributi Figurativi Contributi figurativi per il Servizio militare Condizioni e limiti per l’accredito L’utilizzo dei contributi figurativi Il valore del contributo figurativo Servizio militare volontario Il servizio civile INDICE Aggiornato a novembre 2013


9. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER MALATTIA ED INFORTUNIO I periodi accreditabili I periodi non accreditabili Condizioni e limiti per l’accredito Contributi da assenza per donazione sangue 10. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER GRAVIDANZA E PUERPERIO 11. CONTRIBUTI MATERNITA’ FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO 12. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Cassa integrazione guadagni ordinaria Cassa integrazione guadagni straordinaria 13. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER INDENNITÁ DI MOBILITÁ Condizioni e limiti per l’accredito 14. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER DISOCCUPAZIONE INDENNIZZATA 15. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI 16. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER ASSISTENZA A DIVERSABILI 17. CONTRIBUTI VOLONTARI 18. CONTRIBUTI DA RISCATTO 19. LA COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA 20. CONTRIBUTI DA RISCATTO PER IL CORSO DI LAUREA Innovazioni dal 01.01.2008 (L. N. 247/2007) Riscatto laurea richiesto da soggetti inoccupati 21. CONTRIBUTI DA RISCATTO PER LAVORO SVOLTO ALL’ ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI 22. CONTRIBUTI DA RISCATTO PER ASTENSIONE FACOLTATIVA MATERNITÁ 23. PERIODI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 24. LA RICONGIUNZIONE (legge 29/1979) 25. LE PRESTAZIONI Sistemi di calcolo Il Sistema contributivo Il Sistema retributivo Il Sistema misto L’opzione per il Sistema contributivo 26. PENSIONE DI VECCHIAIA 27. PENSIONE DI ANZIANITA’ 28. FINESTRE DI ACCESSO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA-ANZIANITA’ DAL 1/01/2011 29. PENSIONE ANTICIPATA 30. SALVAGUARDATI 31. ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÁ 32. PENSIONE DI INABILITÁ 33. PENSIONE AI SUPERSTITI Cumulo pensione redditi del beneficiario 34. PENSIONE SUPPLEMENTARE Supplementare di vecchiaia Supplementare di invalidità Supplementare ai superstiti 35. RICOSTITUZIONI CONTRIBUTIVE 36. SUPPLEMENTO DI PENSIONE Decorrenza dei supplementi di pensione 37. LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI Anzianità contributiva Pensione di vecchiaia Pensione di anzianità Pensione di inabilità Pensione ai superstiti 38. CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE 24/12/2012, N. 228 39. INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO 40. PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE Normativa comunitaria INDICE Aggiornato a novembre 2013


41. MAGGIORAZIONE DEL PERIODO DI SERVIZIO PER SORDOMUTI O INVALIDI OLTRE IL 74% 42. IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI 43. PRESCRIZIONE E DECADENZA 44. LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Assegno sociale La maggiorazione sociale Quattordicesima Determinazione dell’anzianità contributiva RED Incremento delle maggiorazioni sociali Importo aggiuntivo (€ 154,94) 45. ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE Redditi da dichiarare Redditi da non dichiarare 46. ASSEGNI FAMILIARI 47. INDENNIZZO PER CESSAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALE 48. INDENNITA’ DI MALATTIA 49. INDENNITÁ DI MATERNITÁ 50. ASPI E MINI ASPI 51. DISOCCUPAZIONE AGRICOLA Indennità con requisiti normali Indennità con requisiti ridotti 52. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA 53. PROVVIDENZE AGLI INVALIDI CIVILI Pensione di inabilità Assegno mensile Indennità di accompagnamento Indennità di accompagnamento ai minori Indennità mensile di frequenza 54. ASSISTENZA AI DISABILI 55. A L L E G A T I  Legge n. 111 del 15/07/2011. Disposizioni urgenti in materia previdenziale ed assistenziale  Art.24, L. 214/2011- Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici Circolare INPS n.35 14/03/2012  L. 214/11- Disposizioni in materia previdenziale per il Fondo Lavoratori Spettacolo e Fondo Sportivi professionisti. Gestione ex Enpals  Art.24, L. 214/2011- Nuove disposizioni per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP. Circolare INPS n.37del 14/03/2012  D.Lgs. n. 67/2011- Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti ai lavori usuranti  D.Lgs. n.67/2011: Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti ai lavori usuranti: circ. Min. Lav. - Nota operativa Inpdap - Messaggi Inps  D.Lgs. 67/2011 - Accesso anticipato alla pensione di anzianità per gli addetti ai lavori usuranti Messaggio INPS n. 22647/2011- Nota Operativa INPDAP n. 43/2011  D.Lgs. 67/2011 - Accesso anticipato alla pensione di anzianità per gli addetti ai lavori usuranti – Precisazioni. Msg. INPS n. 24235/2011  Salvaguardia co. 14 e 15, L. 214/2011 Decr. Interministeriale 1/06/2012  Soggetti “salvaguardati". Messaggio INPS n.13343 del 9/08/2012  Art.24, L. 214/2011 – Pensioni supplementari  Salvaguardia art. 24, co. 14, L. n. 214/2011. Valutazione dei periodi assicurativi oggetto di trasferimento, riscatto e ricongiunzione  Autorizzazione ai contributi volontari per i soggetti in disoccupazione e mobilità  Circolare Inps n. 149/2012. Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2013  Art.24, Legge 214/2011 – Chiarimenti in tema di trattamenti pensionistici (msg. INPS n.219/2013) 

Deroghe all’elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi di cui al D.Lgs.503/1992. Circolare INPS n.16 del 1/02/2013 INDICE Aggiornato a novembre 2013


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Salvaguardia art. 22 co. 1, D.l 6 luglio 2012 n. 95 (55.000). Dec.Interministeriale 8/10/2012 Ulteriori chiarimenti INPS sui “salvaguardati” (art. 24 co. 14 e 15 della L. 214/11). Mess. INPS n.6645 del 22.4.2013 Terzo contingente lavoratori salvaguardati. Circ. Min. Lavoro n.19/2013 - Schema di istanza per l’accesso ai benefici Art. 4 legge n. 92/2012. Disposizioni per l’uscita anticipata di lavoratori vicini ai requisiti per il pensionamento. INPS – Dec. Interministeriale 22/04/2013. Terzo contingente “salvaguardati” (n. 10.130) Art.24, co. 14, Legge 214/2011 Salvaguardia art. 11, D.L. n. 102/13 (n. 6.500) Salvaguardia ulteriori istruzioni operative in merito ai controlli sullo svolgimento di attività lavorative - Mess. Inps n.14804 /2013. Lavoratori prossimi al pensionamento. Incentivi all’esodo Prepensionamenti art. 4 L. 92/2012: seconda domanda di ricongiunzione al momento dell’accesso alla prestazione di sostegno al reddito Pensione di inabilità articolo 1, comma 240, legge 228/2012

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1. GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI

INPS: categorie lavorative iscritte L'INPS è il più grande ente previdenziale italiano. Sono assicurati all'INPS la quasi totalità dei lavoratori dipendenti del settore privato ed alcuni del settore pubblico, così come la maggior parte dei lavoratori autonomi. L'attività principale consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni che sono di natura previdenziale e di natura assistenziale. Le prime sono determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate con il prelievo contributivo: pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione in convenzione internazionale per il lavoro svolto all'estero. Le seconde sono interventi la cui attuazione, pur rientrando nelle competenze dello "stato sociale", è stata attribuita all'INPS: integrazione delle pensioni al trattamento minimo, assegno sociale, invalidità civili. L'INPS non si occupa solo di pensioni ma provvede anche ai pagamenti di tutte le prestazioni a sostegno del reddito quali, ad esempio, la disoccupazione, la malattia, la maternità, la cassa integrazione, il trattamento di fine rapporto e di quelle che agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose: l'assegno per il nucleo familiare, gli assegni di sostegno per la maternità e per i nuclei familiari concessi dai Comuni. Gestisce anche la banca dati relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che permette di fruire di alcune prestazioni sociali agevolate. L'INPS fa fronte a tutte le sue prestazioni tramite il prelievo dei contributi e, in questo ambito, si occupa, tra l'altro, dell'iscrizione delle aziende; dell'apertura del conto assicurativo dei lavoratori dipendenti ed autonomi; della denuncia del rapporto di lavoro domestico; del rilascio dell'estratto conto assicurativo e certificativo. Fanno anche parte dell'attività dell'Istituto: le visite mediche per l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità; le visite mediche per le cure termali; l'emissione dei modelli di certificazione fiscale.

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Organi dell’Inps Il vertice dell'INPS è costituito da un insieme di organi e precisamente: il Presidente che ha la legale rappresentanza dell'ente; il Consiglio di Amministrazione, formato da otto membri, che è responsabile della gestione dell'ente e predispone i bilanci; il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, composto da 24 membri, che rappresentano tutte le forze sociali ed ha il compito di fissare gli obiettivi strategici e di approvare i bilanci; il Direttore Generale che è il responsabile dell'attività dell'ente e del conseguimento degli obiettivi; il Collegio dei Sindaci e il Magistrato della Corte dei Conti che esercitano le funzioni di controllo; i Comitati Regionali e Provinciali che, a livello locale, partecipano alla gestione dell'INPS.

Ex INPDAP L'Inpdap costituisce il polo previdenziale per i pubblici dipendenti e rappresenta il secondo pilastro, dopo l’Inps, del sistema pensionistico italiano. L’attività principale consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni, dei trattamenti di fine servizio (indennità premio servizio e indennità di buonuscita) e del trattamento di fine rapporto (TFR). L’Inpdap non è solo previdenza. L'Istituto offre servizi di carattere creditizio e sociale sia ai dipendenti in servizio sia ai pensionati, e ai loro familiari, della pubblica amministrazione. Propone varie forme di credito, vale a dire piccoli prestiti, prestiti pluriennali e mutui per i dipendenti in servizio e - in convenzione con istituti di credito per i pensionati. Ai giovani destina borse e assegni di studio, soggiorni studio all'estero e vacanze in Italia, accoglienza in convitti di proprietà o in convenzione, master post universitari e dottorati di ricerca. Agli anziani mette a disposizione case albergo di proprietà e propone soggiorni estivi in località di interesse naturalistico, culturale e artistico. Questa tipologia di prestazioni costituisce circa un terzo dei servizi Inpdap nel loro complesso.

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La legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 all’art 1, comma 1 ha disposto la soppressione dell’Inpdap con effetto dal 1 gennaio 2012 con attribuzione delle relative funzioni all’Inps che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Ex ENPALS Con il D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, successivamente ratificato, con alcune modifiche, con L. 29 novembre 1952, n. 2388 è stato istituito, in sostituzione della C.N.A.L.S., l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.), per la gestione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore dei lavoratori dello spettacolo. Con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 26 è stato regolato, altresì, l’ordinamento ed il funzionamento. Il quadro delineato è stato poi ulteriormente arricchito con l'attribuzione all'Ente della tutela assicurativa di quella particolare forma di spettacolo costituita dallo sport (L. 14 giugno 1973, n. 366). L'assicurazione I.V.S. a favore degli sportivi professionisti è gestita dall'ENPALS per mezzo di un Fondo speciale autonomo con un proprio bilancio, che costituisce allegato al Bilancio dell'Ente medesimo. La L. 366/1973 ha comportato, altresì, una modifica dell’ordinamento dell’ENPALS prevedendo la costituzione, ad integrazione degli organi istituiti con il D.P.R. 26/1950, di un Comitato di Vigilanza per il fondo calciatori e allenatori di calcio, la cui composizione è stata successivamente integrata con rappresentanti dei professionisti sportivi, come previsto dalla L. 91/1981. Con l'emanazione del D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357, in attuazione dell’articolo 43 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), che ha soppresso l’ormai vetusto e anacronistico statuto previsto dal D.P.R. 26/1950. L'approvazione del D.P.R. 357/2003 ha ridefinito lo statuto equiparando gli organi dell'ENPALS a quelli dei principali enti previdenziali. La legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 all’art 1, comma 1 ha disposto la soppressione dell’Enpals con effetto dal 1 gennaio 2012 con attribuzione delle relative funzioni all’Inps che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

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INAIL L’INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, persegue una pluralità di obiettivi: ridurre il fenomeno infortunistico; assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio; garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. L’assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa. L’assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti. La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno già subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale. Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico l’INAIL realizza inoltre importanti iniziative mirate al monitoraggio continuo dell’andamento dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione e consulenza alle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al finanziamento imprese che investono in sicurezza.

Fondazione Enasarco La Fondazione ENASARCO, costituita con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/11/1996 per effetto del Decreto Legislativo 509/94, è un organismo di diritto privato che persegue finalità di pubblico interesse nel settore della previdenza obbligatoria, dell'assistenza, della formazione e qualificazione professionale degli Agenti e Rappresentanti di commercio. L'istituzione originaria dell'Ente avviene nel 1938, per autonoma determinazione delle organizzazioni sindacali e delle ditte mandanti (A.E.C. del 30/6/1938). Con Regio Decreto N.1305 del 6/6/1939 L'ENASARCO fu costituito ente di diritto pubblico per la gestione della Previdenza, del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, dell'Istruzione Professionale e dell'Assistenza Sociale. La Fondazione ENASARCO è affidata attualmente alla gestione di un Consiglio di Amministrazione rappresentativo delle Associazioni sindacali degli Agenti di Commercio e delle Organizzazioni delle ditte mandanti firmatarie degli Accordi Economici Collettivi. Il controllo pubblico sulla gestione della Fondazione ENASARCO è affidato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Attualmente la Fondazione ENASARCO amministra circa 300.000 posizioni contributive attive di Agenti e 100.000 Ditte mandanti obbligate alla contribuzione.

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Ogni anno vengono erogate circa 100.000 pensioni (tra vecchiaia, invalidità e superstiti) e 70.000 liquidazioni FIRR. Debbono essere iscritti alla Fondazione ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. In base al Regolamento Enasarco vigente a partire dal primo gennaio 2004, NON devono essere più iscritti gli agenti la cui attività viene svolta esclusivamente all'estero. I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia devono iscrivere alla Fondazione i propri agenti operanti in Italia impegnandosi al rispetto delle norme contenute nel Regolamento, mediante atto d'obbligo, redatto in lingua italiana, sul modello della Fondazione e con firma autenticata disponibile anche sulla sezione "Modulistica" del sito. La Fondazione ENASARCO esercita, d'intesa con il Ministero del Lavoro, azioni di vigilanza ispettiva per l'accertamento della natura del rapporto di Agenzia e per l'osservanza degli obblighi contributivi da parte delle ditte mandanti. La Fondazione Enasarco ha emanato nel corso dell’ultimo biennio due regolamenti uno un con effetto dal 1 gennaio 2012 e l’altro con effetto dal 1 gennaio 2013 introducendo modalità più restrittive per l’accesso al pensionamento.

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1. GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI Aggiornato a novembre 2013


2. LAVORATORI DIPENDENTI: CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA Sono lavoratori dipendenti (o lavoratori subordinati) coloro che si impegnano, per effetto di un contratto, in cambio di una retribuzione (stipendio), a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto “datore di lavoro”. Costui impartisce le istruzioni al dipendente e s'impegna a fornirgli le materie prime e gli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Datore di lavoro Può essere datore di lavoro anche chi, a norma del codice civile e della normativa fallimentare, non è imprenditore commerciale: è il caso del lavoro domestico (datore di lavoro persona fisica), o quello del portiere assunto da un condominio o quello della segretaria assunta da un avvocato od un medico (datore di lavoro libero professionista).

Contratto di lavoro Il documento che contiene tutte le informazioni riguardanti il rapporto intercorrente tra lavoratori dipendenti e datore di lavoro è il contratto di lavoro. Secondo il codice civile il contratto di lavoro è un contratto tipico (cioè previsto espressamente dall'ordinamento giuridico), bilaterale e necessariamente oneroso: l'art. 2099 del Codice dichiara che "in mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice". Si parla di contratto individuale di lavoro quando il contratto è stipulato tra un datore di lavoro (persona fisica o persona giuridica) e un lavoratore (obbligatoriamente e necessariamente una persona fisica). Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) scaturisce, invece, da un accordo tra i sindacati maggiormente rappresentativi dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro. Esso ha lo scopo di dettare regolamentazioni generalizzate ed omogenee per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria cui il contratto collettivo stesso si riferisce. Con la Riforma Biagi (L.30/2003 e D. Lgs. 276/2003) il mercato del lavoro italiano si è orientato alla flessibilità, intesa sia come maggiore libertà nell’accesso al mondo del lavoro che come maggiore libertà di utilizzo di schemi di regolamentazione del rapporto di lavoro. Tali obiettivi vengono realizzati tramite: 

la previsione di nuovi schemi contrattuali (eventualmente oggetto di certificazione) utilizzabili dalle aziende per impiegare lavoratori dipendenti (Lavoro Intermittente/Lavoro ripartito/Lavoro occasionale accessorio) la rideterminazione di alcune tipologie contrattuali esistenti (apprendistato/ contratto di formazione e lavoro che diviene contratto di inserimento/contratto di lavoro interinale che diviene contratto di somministrazione, appalto).

2. LAVORATORI DIPENDENTI: CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA Aggiornato a novembre 2013


Busta paga I lavoratori dipendenti, a fronte dell'attività svolta, percepiscono una retribuzione. Tutte le somme e i valori che i datori di lavoro erogano ai dipendenti costituiscono, sotto il profilo fiscale, redditi da lavoro dipendente e sono soggetti a tassazione secondo la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Il reddito lordo rappresenta la retribuzione sulla quale sono calcolati i contributi previdenziali. Il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare, di norma mensilmente, insieme alla retribuzione, la busta paga. Quest’ultima esprime in termini monetari l'insieme dei rapporti del lavoratore con il datore di lavoro (la paga), con lo Stato (le imposte) e con gli enti previdenziali (i contributi). Il datore di lavoro rispetto ad imposte e contributi agisce, di norma, quale sostituto d’imposta: opera cioè, direttamente in busta paga delle trattenute ai dipendenti per l’importo corrispondente alle imposte ed alla contribuzione dovuta dal lavoratore dipendente. La contribuzione previdenziale è per definizione "obbligatoria", in quanto dovuta per legge, indipendentemente da eventuali accordi tra le parti.

Cud Il modello CUD (Certificazione Unica dei redditi) deve essere compilato per:     

certificare i redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno; attestare le ritenute operate nel corso dell’anno in relazione ai redditi certificati; attestare le deduzioni e le detrazioni effettuate a richiesta del lavoratore ovvero del pensionato. attestare le retribuzioni sulle quali sono stati versati i contributi dovuti e agli altri Enti previdenziali; attestare gli importi erogati come corrispettivo dei rapporti di collaborazione.

2. LAVORATORI DIPENDENTI: CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA Aggiornato a novembre 2013


3. COMMERCIANTI: CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA

L'imprenditore commerciale è il titolare di un'impresa che opera nel settore del commercio, terziario e turismo e che, a prescindere dal numero dei dipendenti, sia organizzata prevalentemente con lavoro proprio ed eventualmente dei componenti la famiglia. Inoltre deve essere in possesso dei seguenti requisiti:   

avere la piena responsabilità dell'impresa ed assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (il requisito non è richiesto per i soci di S.r.l.); partecipare personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente; essere legittimato all'esercizio dell'attività commerciale da licenze o autorizzazioni se previste per legge o regolamento.

L’attività può essere esercitata sotto forma di:    

impresa individuale; impresa familiare; società di persone (S.a.s., S.n.c.); società di capitali (S.r.l. unipersonali e pluripersonali).

Iscrizione cessazione e variazione Nell’ottica di semplificazione degli adempimenti amministrativi, a decorrere dal 1 aprile 2010, è stato previsto un sistema di iscrizione obbligatorio denominato “Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa” (ComUnica). La “Comunicazione Unica”, da presentare per via telematica o su supporto informatico alla Camera di Commercio, assolve a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. Tale modalità dovrà essere utilizzata anche in caso di modifica o di cessazione dell’attività d’impresa. In ogni caso la decisione sulla iscrivibilità del contribuente spetta all’INPS, e pertanto la iscrizione si perfeziona soltanto a seguito del provvedimento emesso dall’Istituto.

3. COMMERCIANTI: CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA Aggiornato a novembre 2013


L’utilizzo del nuovo sistema di comunicazione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese:          

iscrizione e dichiarazione di inizio attività; cessazione dell’impresa; variazione dell’indirizzo dell’impresa; variazione dell’indirizzo di residenza del titolare o del socio; variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio; iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali; cessazione della società; cessazione dalla carica di socio; variazione di forma giuridica; variazione dell’attività svolta.

Come si calcola il contributo I titolari sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori. È stato definito un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo). Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio). Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale).I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile.Per artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nella gestione dal 1.1.1996 (soggetti privi di anzianità contributiva) vige un diverso limite massimo di reddito.

3. COMMERCIANTI: CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA Aggiornato a novembre 2013


Contribuzione I.V.S. sul minimale Anno 2013

CATEGORIA Artigiani

QUOTA MINIMA Mensile

Titolare di azienda 278,97 Familiare collaboratore 278,97 Familiare collaboratore con 240,57 meno di 21 anni (*) Esercenti attività Mensile commerciali Titolare di azienda 280,12

Trimestrale 836.910 836.910 721.710 Trimestrale

Annua 3.347,59 * 3.347,59* 2.886,88 Annua

840.36

3.361,41*

Familiare collaboratore

280,12

840,36

3.361,41*

Familiare collaboratore con meno di 21 anni (*)

241,72

725.160

2.900.64*

(*) L’aliquota contributiva ridotta è applicabile fino a tutto il mese in cui l’interessato compie i 21 anni. Il contributo: (*) il contributo indicato è comprensivo del contributo di maternità. (*) L’aliquota contributiva ridotta è applicabile fino a tutto il mese in cui l’interessato compie i 21 anni.

Contribuzione I.V.S sul reddito eccedente il minimale (per i soggetti già assicurati alla data del 31/12/1995) Anno 2013 CATEGORIE (Artigiani ed esercenti attività commerciali) Titolare e familiare Collaboratore Familiare collaboratore con meno di 21 anni (*)

REDDITO RICOMPRESO TRA

ALIQUOTA Art.

REDDITO RICOMPRESO Comm. TRA

ALIQUOTA Art.

Comm.

Euro 15.357,00 Euro 45.530,00

21,75 21,84

Euro 45.530,00 Euro 75.883,00

22,75

22,84

Euro 15.357,00 Euro 45.530,00

18,75 18,84

Euro 45.530,00 Euro 75.883,00

19,75 19,84

3. COMMERCIANTI: CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA Aggiornato a novembre 2013


(per i soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995) Anno 2013 CATEGORIE (Artigiani ed esercenti attività commerciali) Titolare e familiare Collaboratore Familiare collaboratore con meno di 21 anni (**)

REDDITO RICOMPRESO TRA

ALIQUOTA

REDDITO RICOMPRESO Comm TRA

ALIQUOTA Art.

Comm.

Euro 15.357,00 Euro 45.530,00

21,75

21,84

Euro 45.530,00 Euro 99.034,00

22,75

22,84

Euro 15.357,00 Euro 45.530,00

18,75

18,84

Euro 45.530,00 Euro 99.034.00

19,75

19,84

Art.

(*) L’aliquota contributiva ridotta è applicabile fino a tutto il mese in cui l’interessato compie i 21 anni. (**) L’aliquota contributiva ridotta è applicabile fino a tutto il mese in cui l’interessato compie i 21 anni.

N.B.: nelle quote minime riguardanti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali non sono inclusi il contributo per l’indennità di maternità (pari ad euro 0,62 mensili), nonché il contributo per la quota associativa sindacale.

Reddito imponibile L’importo dei contributi da versare si calcola sulla totalità dei redditi d'impresa, compresi quelli percepiti per attività che non danno titolo all’iscrizione, denunciati ai fini Irpef nell’anno considerato. Inoltre la base imponibile dei Soci lavoratori di S.r.l. è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche se non distribuiti ai soci.

Quando si versa Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in 4 rate, alle seguenti scadenze:    

16 maggio 16 agosto 16 novembre 16 febbraio (dell’anno successivo)

Il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in 2 acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente ed eventualmente un saldo (nel 3. COMMERCIANTI: CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA Aggiornato a novembre 2013


caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all’anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito. I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale possono essere versati differendoli di 30 giorni o rateizzandoli in un massimo di 6 rate (pagando una maggiorazione), rispetto al termine ordinario previsto. NB: I contribuenti sono tenuti alla compilazione del quadro “RR” del modello UNICO persone fisiche, per la determinazione dei contributi previdenziali.

Accertamenti effettuati dal fisco A partire dalla dichiarazione UNICO 1999 (per i redditi 1998), l’Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all’INPS. Le tipologie di accertamento che influiscono sulla contribuzione INPS sono:    

Liquidazione automatica ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 600/73 (C.I.R.) accertamento parziale ai sensi dell’art. 41 bis del D.P.R. 600/73 Studi di settore e parametri accertamenti unificati

3. COMMERCIANTI: CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA Aggiornato a novembre 2013


3. COMMERCIANTI: CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA Aggiornato a novembre 2013


4. ARTIGIANI È imprenditore artigiano colui che svolge un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi escluse le attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, salvo il caso in cui siano solamente strumentali ed accessorie all’esercizio dell’impresa (Legge n.463/1959; Legge n.443/1985; Legge n.133/1997;Legge n.57/2001). Inoltre deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

  

Aver compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di autorizzazione da parte del tribunale all'esercizio dell'attività oltre il sedicesimo anno di età); Esercitare l’attività (anche manuale) personalmente in qualità di titolare dell’impresa artigiana, con lavoro proprio, ed eventualmente con l’ausilio dei propri familiari; Svolgere in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale; Assumere la piena responsabilità dell'impresa con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione; Non superare i limiti dimensionali previsti dalla Legge 443/85.

L’attività può essere esercitata sotto forma di:    

impresa individuale; impresa familiare; società di persone (S.a.s., S.n.c.); società di capitali (S.r.l. unipersonali e pluripersonali).

Iscrizione cessazione e variazione Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività artigiana, deve essere presentata domanda di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane. Dal 1 aprile 2010 le aziende che operano nelle regioni che hanno recepito il sistema ComUnica, sono tenute ad iscriversi utilizzando le procedure informatiche o su supporto telematico. Infatti, essendo la ComUnica l'unico strumento che tutte le imprese devono utilizzare per l'espletamento degli adempimenti di iscrizione, variazione e cancellazione, ha efficacia oltre che per il Registro imprese, anche per l'Albo imprese artigiane (quadro AA). Pertanto, attualmente sono vigenti due sistemi di iscrizione a seconda che la regione abbia recepito o meno (seppur con modalità diverse), con legge regionale, il sistema di iscrizione ComUnica. Nel caso in cui ciò non sia avvenuto continua ad essere utilizzata la procedura attualmente in uso. 4. ARTIGIANI Aggiornato a novembre 2013


L’utilizzo del nuovo sistema di comunicazione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese:          

iscrizione e dichiarazione di inizio attività; cessazione dell’impresa; variazione dell’indirizzo dell’impresa; variazione dell’indirizzo di residenza del titolare o del socio; variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio; iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali; cessazione della società; cessazione dalla carica di socio; variazione di forma giuridica; variazione dell’attività svolta.

La legge attribuisce all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane valore costitutivo, e conferisce all'impresa la qualifica artigiana anche ai fini previdenziali e assistenziali. Tale qualifica viene conservata dalla data di decorrenza dell'iscrizione sino a quella dalla quale ha effetto la cancellazione.

Come si calcola il contributo I titolari sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori. È stato definito un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo). Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio). Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale). I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile. Per artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nella gestione dal 1.1.1996 (soggetti privi di anzianità contributiva) vige un diverso limite massimo di reddito.

Reddito imponibile L’importo dei contributi da versare si calcola sulla totalità dei redditi d'impresa, compresi quelli percepiti per attività che non danno titolo all’iscrizione, denunciati ai fini Irpef nell’anno considerato. 4. ARTIGIANI Aggiornato a novembre 2013


Inoltre la base imponibile dei Soci lavoratori di S.r.l. è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche se non distribuiti ai soci.

Quando si versa Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in 4 rate, alle seguenti scadenze:    

16 maggio 16 agosto 16 novembre 16 febbraio (dell’anno successivo)

Il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in 2 acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente ed eventualmente un saldo (nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all’anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito. I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale possono essere versati differendoli di 30 giorni o rateizzandoli in un massimo di 6 rate (pagando una maggiorazione), rispetto al termine ordinario previsto.

N.B. I contribuenti sono tenuti alla compilazione del quadro “RR” del modello UNICO persone fisiche, per la determinazione dei contributi previdenziali.

Accertamenti effettuati dal fisco A partire dalla dichiarazione UNICO 1999 (per i redditi 1998), l’Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all’INPS. Le tipologie di accertamento che influiscono sulla contribuzione INPS sono:    

Liquidazione automatica ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 600/73 (C.I.R.) accertamento parziale ai sensi dell’art. 41 bis del D.P.R. 600/73 Studi di settore e parametri accertamenti unificati.

4. ARTIGIANI Aggiornato a novembre 2013


4. ARTIGIANI Aggiornato a novembre 2013


5. LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI Nel settore agricolo è lavoratore dipendente chiunque presti la propria opera manuale, dietro corrispettivo, per la coltivazione di fondi o allevamento di bestiame e per attività connesse a favore di una azienda agricola o di altro soggetto che svolge attività agricola. Più in particolare si distinguono:

Operai a tempo determinato OTD (detti anche braccianti agricoli o giornalieri di campagna). Sono assunti per l'esecuzione di lavori di breve durata, a carattere saltuario per compiere una fase lavorativa o in sostituzione di operai per i quali esiste il diritto di conservazione del posto.

Operai a tempo indeterminato OTI (detti anche salariati fissi) assunti con contratti di lavoro senza scadenza.

Lavoratori assimilati 

Compartecipanti individuali: o Coloro che individualmente si assumono l'obbligo di coltivare in compartecipazione un terreno altrui, avente per oggetto una singola coltura per una durata di tempo limitato ad un anno o al ciclo della coltura medesima. o Non c'è assunzione ma stipula di un contratto

Compartecipanti familiari: o coloro che si assumono l'obbligo di coltivare in compartecipazione un terreno altrui, impegnandosi ad apportare il proprio lavoro o quello del proprio nucleo familiare, al fine di coprire la manodopera necessaria richiesta dal fondo coltivato.

Entrambe le categorie sono in disuso.

Elenchi nominativi Sulla base dei dati contenuti nel modello DMAG/unico, l'Inps elabora periodicamente gli elenchi nominativi trimestrali in cui sono indicate le giornate effettuate presso ciascun datore di lavoro.

5. LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI Aggiornato a novembre 2013


Entro il 31 maggio l'Inps elabora ed invia l'ELENCO NOMINATIVO ANNUALE al comune di residenza dei lavoratori agricoli dipendenti, per la pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni. Avverso il mancato accreditamento di giornate lavorative, risultante dalla pubblicazione degli elenchi annuali, il lavoratore può presentare RICORSO alla CISOA (Comitato Integrazione Salariati e Operai Agricoli) tramite la sede Inps competente territorialmente, entro 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio. Avverso la decisione della CISOA, è ammesso ricorso in 2° istanza alla Commissione Centrale Contributi Roma, per il tramite della Sede Inps competente, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Le variazioni delle giornate all' elenco annuale, scaturite da accoglimento del ricorso o accertamento ispettivo, in aumento (riconoscimento) o diminuzione (disconoscimento) vengono effettuate e notificate agli interessati tramite la Sede Inps competente.  

Per i periodi ante 1996 da parte del Centro Territoriale per l'Impiego (ex commissione circoscrizionale) Dal 1996 in poi dalla sede Inps di competenza territoriale

Le giornate pubblicate sugli elenchi annuali hanno valore certificativo per l'accredito dei contributi previdenziali e quindi per l'erogazione delle prestazioni e pensioni (Circ. 249/1995). Entro il 31 marzo di ogni anno il lavoratore può presentare, alla sede Inps competente, domanda di indennità disoccupazione e corresponsione degli assegni famigliari per le giornate, rilevate da detti elenchi, effettuate nell'anno precedente.

Agevolazioni per calamità atmosferiche Agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica, la Legge 223/91 riconosce benefici previdenziali ed assistenziali. (Circ. 147/92-Circ.42/1997). Qualora i lavoratori siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, il beneficio consiste nel riconoscere le stesse giornate effettuate l'anno precedente rispetto a quello in cui si è verificato l'evento calamitoso. In definitiva al lavoratore vengono riconosciute le giornate mancanti, rispetto a quelle effettivamente svolte, fino al raggiungimento della quota dell'anno precedente. Requisito per usufruire di questo beneficio è che i destinatari abbiano prestato, nell'anno in questione, almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Viene demandato alle Regioni l'accertamento e la delimitazioni dei territori che hanno diritto alle provvidenze "compensative" e sia ai territori, produzioni e strutture ammesse alla "assicurazione agevolata" (Msg.30373 del 18/12/2007/Circ.102/08).

5. LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI Aggiornato a novembre 2013


6. LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI

L’art.2135 del codice civile(dall’art.1 del D.Lgs 228/2001)precisa che: è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse. La peculiarità dell’imprenditore agricolo, quindi, è data dal particolare contenuto del tipo di attività economica organizzata e mirata alla produzione di beni.

Coltivatori diretti Sono piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi , in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti. e/o all'allevamento e attività connesse. In questo ambito, l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali, è nata con la legge 1047/57 successivamente modificata dalla legge 233/90.

Imprenditori agricoli professionali Con l’emanazione della legge 233/90, la tutela previdenziale è stata estesa anche agli imprenditori agricoli che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non potevano essere inquadrati come Coltivatori diretti. A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell’ IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE - (IATP), al soggetto che si dedicava con professionalità all’organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi. Su tale figura è poi intervenuto il D.Lgs 99/2004 che ha modificato la precedente normativa istituendo la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE - (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole. Pertanto, attualmente, viene considerato IAP colui che,in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all'attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/99).

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6. LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI Aggiornato a novembre 2013


Lavoratori agricoli associati Sono coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa scaturenti da contratti di mezzadria, colonia e soccida. Detti contratti con l’entrata in vigore della legge 203/82 sono stati vietati e pertanto sono in via di estinzione.

Coltivatori diretti Affinché vi siano i presupposti per l'iscrizione alla gestione devono combinarsi i seguenti requisiti: Requisiti oggettivi: il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue ed il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda.

Imprenditori agricoli professionali Fino alla data del 22 aprile 2004 l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo era di competenza dell'Inps. Dal 06 maggio 2004 (D.Lgs 99/2004) tale accertamento e riconoscimento viene demandato alle Regioni. L’Inps ha comunque la facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all’inquadramento aziendale ai fini dell’imposizione contributiva. N.B. L’imprenditore agricolo professionale non è assicurato ai fini INAIL in quanto non partecipa direttamente alla coltivazione o allevamento aziendale.

L'iscrizione Il lavoratore agricolo autonomo deve essere iscritto negli elenchi nominativi del Comune ove è ubicata la maggiore estensione dei terreni, e se i terreni occupano il territorio di più comuni, appartenenti anche a province diverse, la competenza è attribuita alla Sede Inps ove fa capo il Comune con la maggiore estensione dei terreni. La comunicazione di inizio attività dell'impresa (CD o IAP) deve essere effettuata obbligatoriamente attraverso il canale di ComUnica dal 30/04/2010. Rimane la modalità cartacea per la presentazione delle domande di cancellazione del nucleo per cessata attività , per la variazione dei dati del titolare, di modifica del nucleo famigliare per altre variazioni.

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6. LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI Aggiornato a novembre 2013


La domanda deve essere presentata sui modelli predisposti e nei seguenti termini: 

Iscrizione alla gestione previdenziale viene presenta entro 90 giorni dall’inizio dell’attività che decorre da data certa (atto di compravendita, contratto di affitto o comodato, termine di precedente attività lavorativa ecc.). Variazione nella composizione del nucleo familiare o del domicilio, della superficie, della coltura o del reddito dei terreni condotti, dei capi di bestiame allevati , entro 90 giorni dall’avvenuta variazione. Cancellazione entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività causata dalla mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi; decesso, cambio di attività, vendita dei terreni, ridotta capacità lavorativa ecc.

Fasce di reddito Con la L. 233/90 il sistema di calcolo dei contributi è variato con la nascita della contribuzione legata al reddito agrario prodotto dai terreni dichiarati .Detto importo è desumibile dagli atti d’acquisto, dai certificati catastali o calcolato secondo tabelle pubblicate con decreto ministeriale. In particolare sono stabilite 4 fasce di reddito agrario la cui collocazione al momento della iscrizione dà la misura dei contributi previdenziali. In corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l’azienda viene riconosciuto un numero di giornate che viene moltiplicato per il reddito convenzionale individuale, stabilito annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale .Viene così calcolata la base imponibile su cui si applicano le aliquote contributive che sono ridotte per i soggetti che hanno meno di 21 anni e per quelli che possiedono l’azienda in zone montane o svantaggiate Il D. Lgs.146/1997, a partire dal 01/07/97, ha rideterminato le fasce di reddito, abbassandone il limite massimo di ogni fascia, che attualmente sono le seguenti:

FASCE DI REDDITO AGRARIO 1 2 3 4

DLGS 146/97 Da 0 a 232,40 Da 232,41 a 1.032,91 Da 1032,92 a 2324,05 Oltre 2324,06

Coefficiente di moltiplicazione per il reddito medio convenzionale 156 208 260 312

N.B. In agricoltura la contribuzione è unificata in quanto i contributi INPS e INAIL vengono accertati e versati in unica soluzione all’INPS.

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6. LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI Aggiornato a novembre 2013


Quando si versa Il pagamento dei contributi agricoli avviene tramite modello F24, con causale LAA, importi predefiniti e suddivisi in 4 rate inviati direttamente ai contribuenti. Le date di scadenza sono:    

1° rata 16 luglio 2° rata 16 settembre 3° rata 16 novembre 4° rata 16 gennaio (dell’anno successivo).

N.B. L'accredito dei contributi annui non è frazionabile, pertanto, avverrà solo dopo il versamento di tutte le quattro rate.

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6. LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI Aggiornato a novembre 2013


7. GESTIONE SEPARATA La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini. Scopo della riforma pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi (art. 2, c. 25):   

disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali, cosa che poi è avvenuta col D.Lgs attuativo n° 103 del 10/02/96; aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti; disponendo l’iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26: o di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all'attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente; o della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co-co-co), che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale; o della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71.

Con successive disposizioni di legge sono stati assicurati alla Gestione anche:     

    

gli spedizionieri doganali non dipendenti; gli assegni di ricerca; i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; gli amministratori locali; i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; i lavoratori autonomi occasionali; gli associati in partecipazione; i medici con contratto di formazione specialistica; i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008); i prestatori di lavoro occasionale accessorio.

L’iscrivibilità dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente connessa con la qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono (v. base imponibile delle singole categorie). Sul piano procedurale e amministrativo tutti i nuovi soggetti ed i venditori porta a porta, sono stati assimilati ai collaboratori coordinati e continuativi: identiche sono quindi, con poche eccezioni, le modalità di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia.

7. GESTIONE SEPARATA Aggiornato a novembre 2013


Identiche sono inoltre le regole di applicazione delle aliquote e del massimale, le modalità di accredito contributivo e le prestazioni, pensionistiche e non, cui hanno diritto secondo le regole generali vigenti nella Gestione Separata e comuni quindi anche ai liberi professionisti.

Decorrenza Il DM 166/96 (art. 4, c. 1) ha disposto le seguenti decorrenze per l’entrata in vigore della gestione: 

1° aprile 1996 per i soggetti privi di tutela pensionistica alla data del 30/03/1996 (data di entrata in vigore del decreto), con obbligo di iscrizione entro il 30/04/1996; 30 giugno 1996 per i soggetti già coperti, alla data del 30/03/1996, da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria e per i pensionati diretti e indiretti, con obbligo di iscrizione entro il 31/07/1996.

CO-CO-CO: Collaboratori coordinati e continuativi I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co) sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente. Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro. Sono pertanto funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale. I requisiti tipici della collaborazione coordinata e continuativa sono quindi: 

 

l’autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente; il potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore; esso non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia operativa e di scelta del collaboratore nell’esecuzione della prestazione, autonomia che continuerà quindi ad esplicarsi all’interno delle pattuizioni convenute; la prevalente personalità della prestazione; la continuità che va ravvisata non tanto e non solo nella reiterazione degli adempimenti, che potrebbe anche mancare in virtù delle peculiarità specifiche dell’attività lavorativa, quanto nella permanenza nel tempo del vincolo che lega le parti contraenti. In mancanza di tale requisito, e del correlato potere di 7. GESTIONE SEPARATA Aggiornato a novembre 2013


 

coordinamento e del vincolo funzionale, si delinea invece la fattispecie della prestazione occasionale (v. Lavoro autonomo occasionale); il contenuto artistico-professionale dell’attività (fino al 31/12/2000): questo requisito, presente nella vecchia stesura dell’art. 49,c. 2, lett. a del TUIR, è stato abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 34 della L. 342/2000; pertanto da tale data anche le attività manuali e operative possono essere oggetto di rapporti di co-co-co, purché il rapporto lavorativo conservi il suo carattere autonomo e sussistano quindi tutti gli altri requisiti tipici della categoria; la non attrazione dell’attività lavorativa nell’oggetto dell’eventuale professione svolta dal contribuente; la retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.

Regime fiscale Ai fini fiscali i redditi percepiti dai co-co-co sono stati considerati:  

redditi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2000; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2001. La riqualificazione fiscale dei redditi di collaborazione ha comportato, a decorrere da tale data, l’applicazione di tutti gli istituti tipici del rapporto di lavoro dipendente, quali ad es. le diverse norme di definizione della base imponibile (art. 51 del TUIR – ex art. 48), il principio di cassa allargato, ecc.

Regime giuridico È importante però precisare che l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente ha operato solo ai fini fiscali. Il regime giuridico da applicare ai rapporti di co-co-co è rimasto invece quello del lavoro autonomo: ne consegue che ai suddetti rapporti non è applicabile il principio di automaticità delle prestazioni (ex art. 2116 del codice civile).

Base imponibile Dal 1° gennaio 2001 la riqualificazione fiscale dei redditi di co-co-co operata dalla L. 342/00 ha fatto sì che tutti i rinvii fatti dalle norme all’ex art. 50 (oggi art. 54), che definisce la base imponibile dei redditi di lavoro autonomo, sono stati deviati all’ex art. 48 (oggi art. 51), che definisce la base imponibile dei redditi di lavoro dipendente. Ne consegue l’applicazione di tutti gli istituti tipici di questa categoria (v. regime fiscale).

Contributo e versamento Nelle collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e figure assimilate il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta in busta paga all'atto della corresponsione del compenso. 7. GESTIONE SEPARATA Aggiornato a novembre 2013


Ai fini di una corretta applicazione dell’aliquota, il committente deve inoltre acquisire dal lavoratore apposita dichiarazione sulla sua situazione contributiva (eventuale titolarità di pensioni o di ulteriori rapporti assicurativi Inoltre per gli anni dal 2004 al 2006, nei quali è stata in vigore l’aliquota aggiuntiva dell’1% al di sopra della prima fascia di reddito, il collaboratore doveva anche comunicare sia ai propri committenti, sia alla competente sede Inps il superamento della suddetta fascia. Il versamento va effettuato con mod. F24 ed il termine di scadenza è il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, in armonia con le disposizioni previste dai D.Lgs 241/97 e 422/98 in materia di riscossione unificata.

Denuncia uniemens Le modalità di denuncia delle retribuzioni e dei contributi versati sono più volte cambiate nel corso del tempo. A decorrere da Gennaio 2005, l'art. 44 del D.L. 269/03 (convertito in L. 326/03) ha previsto la mensilizzazione dei flussi retributivi per datori di lavoro, committenti e figure assimilate, associanti in partecipazione. Essi pertanto devono trasmettere mensilmente per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari previsti dal DPR 322/98 e successive modifiche, tutti i dati necessari all’aggiornamento delle posizioni contributive dei lavoratori. Per committenti e associanti l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento dei compensi, indipendentemente dal periodo di attività cui si riferiscono. L’invio richiede la preventiva certificazione del file da parte dell'apposito software di controllo Inps.

Progetto a certificazione A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 276/03, c.d. riforma Biagi, dal 24 ottobre 2003 non è più possibile, salvo alcune eccezioni, instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se non sono riconducibili ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso. Al fine di prevenire e limitare il contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro, le parti contraenti possono comunque chiedere la certificazione del contratto di collaborazione presso gli organi certificatori, istituiti ai sensi dell’art. 75 e seg. del D.Lgs 276/2003.

7. GESTIONE SEPARATA Aggiornato a novembre 2013


Storia delle aliquote contributive per iscritti alla Gestione Separata

Anno

Collaboratore non iscritto ad altra forma di previdenza né titolare di pensione

Collaboratore iscritto ad altra forma di previdenza

Collaboratore titolare di pensione diretta: invalidità, vecchiaia o anzianità

1996 – 1997

10%

10%

10%

1998 – 1999

12%

10%

10%

1998 – 1999

12%

10%

10%

2000 – 2001

13%

10%

10%

2002

14%

10%

10%

2003

14%

10%

12,5%

2004

17,8% - 18,8% (1)

10%

15%

2005

18% - 19% (2)

10%

15%

2006

18,2% - 19,2% (3)

10%

15%

2007 sino al 6/11

23,50%

16%

16%

2007 dal 7/11

23,72%

16%

16%

2008

24,72%

17%

17%

2009

25,72%

17%

17%

2010

26,72%

17%

17%

2011

26,72%

17%

17%

2012

27,72%

18%

18%

2013

27,72%

20%

20%

(1) Per la fascia di reddito compresa tra 37.883,00 ed il massimale (2) Per la fascia di reddito compresa tra 38.642,00 ed il massimale (3) Per la fascia di reddito compresa tra 39.297,00 ed il massimale

7. GESTIONE SEPARATA Aggiornato a novembre 2013


Minimale utile per l’accredito dei contributi

VERSAMENTO MINIMO PER L’ACCREDITO DI UNA MENSILITA’

Anno

Minimale di reddito commercianti

Soggetti privi di altra copertura previdenziale

Soggetti con altra copertura previdenziale

1996

Lire 20.871.448

Lire 173.928

Lire 173.928

Pensionati di invalidità, vecchiaia o anzianità Lire 173.928

1997

Lire 21.634.600

Lire 180,288

Lire 180.288

Lire 180.288

1998

Lire 21.979.984

Lire 219.799

Lire 183.166

Lire 183.166

1999

Lire 22.351.888

Lire 223.519

Lire 186.265

Lire 186.265

2000

Lire 22.688.224

Lire 245.789

Lire 189.068

Lire 189.068

2001

Lire 23.243.896

Lire 251.809

Lire 193.699

Lire 193.699

2002

Euro 12.312,00

Euro 143,64

Euro 102,60

Euro 102,60

2003

Euro 12.590,00

Euro 146,88

Euro 104,91

Euro 131,15

2004

Euro 12.889,00

Euro 191,18

Euro 107,40

Euro 161,11

2005

Euro 13.133,00

Euro 191,53

Euro 109,44

Euro 164,16

2006

Euro 13.345,00

Euro 196,84

Euro 111,20

Euro 166,81

2007

Euro 13.598,00

Euro 260,62

Euro 181,30

Euro 181,30

2008

Euro 13.819,00

Euro 260,67

Euro 195,60

Euro 195,60

2009

Euro 14.260,00

Euro 305,63

Euro 201,01

Euro 201,01

2010

Euro 14.334,00

Euro 310,17

Euro 203,06

Euro 203,06

2011

Euro 14.552,00

Euro 315,33

Euro 206,10

Euro 206,10

2012

Euro 14.930,00

Euro 344,16

Euro 220,00

Euro 220,00

2013

Euro 15.357,00

Euro 354,80

Euro 255,91

Euro 255,91

7. GESTIONE SEPARATA Aggiornato a novembre 2013


VERSAMENTO MINIMO PER L’ACCREDITO DI UNA ANNUALITA’

Minimale di reddito commercianti

Soggetti privi di altra copertura previdenziale

Soggetti con altra copertura previdenziale

1996

Lire 20.871.448

Lire 2.087.136

Lire 2.087.136

Pensionati di invalidità, vecchiaia o anzianità Lire 2.087.136

1997

Lire 21.634.600

Lire 2.163.456

Lire 2.163.456

Lire 2.163.456

1998

Lire 21.979.984

Lire 2.637.588

Lire 2.197.992

Lire 2.197.992

1999

Lire 22.351.888

Lire 2.682.228

Lire 2.239.500

Lire 2.239.500

2000

Lire 22.688.224

Lire 2.949.468

Lire 2.268.816

Lire 2.268.816

2001

Lire 23.243.896

Lire 3.021.708

Lire 2.324.388

Lire 2.324.388

2002

Euro 12.312,00

Euro 1.723,68

Euro 1.231,20

Euro 1.231,20

2003

Euro 12.590,00

Euro 1.762,56

Euro 1.258,92

Euro 1.258,92

2004

Euro 12.889,00

Euro 2.294,16

Euro 1.288,80

Euro 1.288,80

2005

Euro 13.133,00

Euro 2.298,36

Euro 1.313,30

Euro 1.969,95

2006

Euro 13.345,00

Euro 2.362,08

Euro 1.334,50

Euro 2.001,72

2007

Euro 13.598,00

Euro 3.127,44

Euro 2.175,68

Euro 2.175,68

2008

Euro 13.819,00

Euro 3.413,09

Euro 2.347,20

Euro 2.347,20

2009

Euro 14.240,00

Euro 3.662,53

Euro 2.420,80

Euro 2.420,80

2010

Euro 14.334,00

Euro 3.726,84

Euro 2.436,78

Euro 2.436,78

2011

Euro 14.552,00

Euro 3.783,00

Euro 2.473,00

Euro 2.473,00

2012

Euro14.930,00

Euro 4.130,00

Euro 2.680,00

Euro 2.680,00

2013

Euro 15.357,00

Euro 4.256,00

Euro 3.071,00

Euro 3.071,00

Anno

7. GESTIONE SEPARATA Aggiornato a novembre 2013


7. GESTIONE SEPARATA Aggiornato a novembre 2013


8. LA CONTRIBUZIONE

Contributi Figurativi Sono contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali:   

non ha prestato attività lavorativa né dipendente né autonoma; ha percepito un’indennità a carico dell’Inps; ha percepito retribuzioni in misura ridotta.

A cosa servono L’accertamento del diritto alla prestazione viene effettuato con la totalizzazione. Sono utilizzabili: 

"a copertura" se il periodo, durante il quale si è verificato l’evento, è completamente scoperto di contribuzione e non risultano, quindi, accreditate settimane per attività lavorativa soggetta a contribuzione obbligatoria; "ad integrazione" se nel periodo, durante il quale si è verificato l’evento, è stata corrisposta una retribuzione ridotta che ha determinato l’obbligo del versamento contributivo e, il conseguente, accredito di settimane sul conto assicurativo dell’assicurato; "ad incremento" se l’attività lavorativa è stata svolta nel settore agricolo.

Accredito a domanda Sono accreditabili solo a domanda, i periodi di:            

servizio militare; malattia e infortunio; assenza dal lavoro per donazione sangue; congedo per maternità durante il rapporto di lavoro (ex astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio); maternità al di fuori del rapporto di lavoro corrispondente al congedo per maternità; congedo parentale (ex assenza facoltativa post partum); riposi giornalieri (ex per messi per allattamento); assenze dal lavoro per malattia del bambino; congedo per gravi motivi familiari; permesso retribuito ai sensi della Legge 104/92 (handicap grave); congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 (handicap grave); periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l’assunzione di cariche sindacali.

8. LA CONTRIBUZIONE Aggiornato a novembre 2013


Accredito d’ufficio Sono accreditati d’ufficio, senza specifica domanda, i contributi figurativi per i periodi durante i quali il lavoratore è stato:   

in cassa integrazione guadagni straordinaria; assunto con contratto di solidarietà; impegnato in lavori socialmente utili.

oppure ha beneficiato:  

di indennità di mobilità; di indennità di disoccupazione;

di assistenza antitubercolare a carico dell’Inps.

Contributi figurativi per il Servizio militare I periodi di servizio militare, obbligatorio o volontario, prestato nelle Forze Armate Italiane, compresa l’Arma dei Carabinieri, e quelli ad esso equiparati sono utili, a domanda dell’interessato, per determinare il diritto e la misura di tutti i trattamenti pensionistici, esclusi quelli a carattere assistenziale. Condizione essenziale per poter ottenere l’accredito figurativo è che il periodo sia scoperto di contribuzione obbligatoria, particolari condizioni, in deroga, sono previste per i lavoratori agricoli. L’accredito dei contributi figurativi non può essere effettuato se il periodo è già stato considerato utile ai fini della concessione della pensione statale o, comunque, a carico di altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo od esonerativo dell’assicurazione I.V.S.. Può essere richiesto dai lavoratori iscritti:   

nell’assicurazione generale obbligatori dei lavoratori dipendenti; nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; nei fondi speciali di previdenza gestiti dall'Inps dove previsto dalle relative norme regolamentari.

L’accredito dei contributi figurativi può essere richiesto anche dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto. La possibilità è stata prevista anche nel caso di decesso avvenuto in data anteriore al 30 aprile 1969 (circ. 339 C. e V./119 del 9.5.1972).

8. LA CONTRIBUZIONE Aggiornato a novembre 2013


I periodi non accreditabili L’accredito può essere effettuato solo per i periodi di effettivo servizio e, quindi, non è possibile accreditare i periodi di: 

     

detenzione in attesa di giudizio se seguiti da sentenza di condanna e reclusione successivi alla condanna stessa (sono pertanto accreditabili i periodi di detenzione seguiti da sentenza assolutoria); licenza illimitata o straordinaria senza assegni seguita da congedo ovvero in attesa del trattamento di quiescenza; diserzione, anche se la relativa condanna sia stata in seguito soggetta ad amnistia o indulto; assenza arbitraria, anche se non seguita da denuncia (circ. 548 R.C.V./6 del 14.1.1981); licenza concessa per motivi privati o a domanda; servizio militare prestato nelle formazioni della ex Repubblica Sociale Italiana (Repubblica di Salò), dopo l’8 settembre 1943; servizio già utilizzati in altre forme di previdenza, esclusive o sostitutive dell'AGO.

I periodi equiparati al servizio militare Sono, inoltre, accreditabili figurativamente, perché considerati equiparati al servizio militare, i periodi: 

  

 

per i quali è stata riconosciuta la qualifica di ex partigiano o di partigiana combattente per aver fatto parte di formazioni partigiane in data successiva all'8 settembre 1943; di prigionia subito da militare o militarizzato, fino alla data del rimpatrio anche se successiva al 15 ottobre 1946; di internamento nei lager nazisti subito da civile prima del 15 ottobre 1946; di servizio militare prestato nelle Forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale (dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946) dagli altoatesini e dalla persone residenti nelle sono a lingua mista di Cortina d’Ampezzo e di Tarvisio, e nei comuni di Sant’Orsola e Lucerna, che abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, se non hanno preso parte ad azioni, anche isolate, di terrorismo o sevizie (Circ. 280 C.e V./267 del 7.12.1971); di servizio prestato nelle formazioni dell’Unione nazionale protezioni antiaerea (U.N.P.A.) dal personale maschile mobilitato durante la seconda guerra mondiale (dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946); di servizio prestato nel soppresso Corpo di Polizia dell’Africa Italiana (P.A.I.); di servizio prestato nella disciolta Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale (M.V.S.N.) se ha dato luogo a variazioni sul foglio matricolare o sullo stato di servizio e se non è stato riconosciuto ai fini del particolare trattamento di quiescenza di cui alla legge 20 marzo 1954, n. 72 (erogazione della pensione o corresponsione di una indennità "una tantum"); di servizio prestato come militarizzati, successivamente al 10 giugno 1940 e il 15.10.1946, dai dipendenti di amministrazioni dello Stato e di Enti pubblici ovvero di aziende private (circ. 233 del 18 novembre 1988) purché attestati dalla competente autorità militare (Circ. 105 del 15 maggio 1998); 8. LA CONTRIBUZIONE Aggiornato a novembre 2013


 

di servizio prestato nella Croce Rossa Italiana e nel Sovrano ordine di Malta, dal personale maschile, escluso quello per l’assistenza spirituale, e dalle infermiere, chiamati in servizio a seguito di precetto; di servizio prestato nel corpo dei Vigili del fuoco con la qualifica di "vigile ausiliario"; il servizio prestato nel corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza (P.S.) se non hanno dato o possono dar luogo a trattamento di quiescenza a carico delle Stato e non siano compresi nella costituzione della posizione assicurativa effettuata a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Condizioni e limiti per l’accredito I requisiti contributivi Per ottenere l’accredito è necessario effettivamente versato anche se:  

almeno

un

contributo

obbligatorio

successivo al periodo di servizio militare; riferito a un rapporti di lavoro svolto all'estero in un paese legato all'Italia da convenzione in materia previdenziale.

I contributi figurativi per servizio militare possono essere accreditati solo per i periodi privi di contribuzione, cioè non possono essere accreditati per i periodi già coperti, totalmente o parzialmente, da contribuzione obbligatoria o volontaria (particolari disposizioni sono previste per i lavoratori agricoli).

L’utilizzo dei contributi figurativi I contributi accreditati sono utili per determinare: 

 

il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche (vecchiaia, anzianità, invalidità, assegno ordinario di invalidità, inabilità, superstiti) con esclusione di quelle a carattere assistenziale (pensione sociale, assegno sociale, prestazioni concesse agli invalidi civili); il diritto alle prestazioni antitubercolari; il diritto all’indennità di disoccupazione.

N.B.: È utile per conseguire il diritto alla pensione a carico dell’Inps anche il servizio militare prestato nell’armata belga se detto periodo è stato riconosciuto utile per il conseguimento del diritto a pensione in BELGIO (Msg. 30123 del 4.11.1997).

8. LA CONTRIBUZIONE Aggiornato a novembre 2013


Ai fini del diritto alla prosecuzione volontaria:  

non sono valutabili per determinare il diritto all’autorizzazione; costituiscono parentesi neutra per determinare il requisito nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.

Il valore del contributo figurativo Se la pensione deve essere liquidata a carico dell’Assicurazione Generale obbligatoria ovvero se il contributo figurativo deve essere utilizzato per determinare l’importo di una delle quote di pensione dovute nella predetta gestione, nel caso in cui il diritto alla pensione è conseguito in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo della contribuzione versata anche per attività lavorativa subordinata, ad ogni settimana accreditata figurativamente deve essere attribuita ai sensi dell’ art. 8 della Legge 155/1981 la retribuzione media settimanale calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita (con esclusione, quindi, delle "Altre Competenze"):   

durante l'anno solare in cui si è verificato l'evento; nel primo anno immediatamente precedente in cui esiste contribuzione, se nell’anno solare in cui si è verificato l’evento non esiste contribuzione; nel primo anno immediatamente successivo, se non esiste contribuzione né nell’anno solare in cui si è verificato l’evento né negli anni precedenti all’evento.

La domanda La richiesta di accredito può essere presentata in qualsiasi momento della vita assicurativa senza alcun termine di prescrizione (Circ. 222 C. e V del 25.7.1969). La domanda, pertanto, può essere presentata:   

per richiedere l’aggiornamento del conto assicurativo, indipendentemente, quindi dalla richiesta di una prestazione; in occasione della presentazione di una domanda di prestazione; contestualmente alla domanda di pensione.

La domanda presentata dopo la liquidazione della pensione determina la ricostituzione della stessa dalla decorrenza originaria e il pagamento degli eventuali arretrati spettanti nei limiti della prescrizione decennale di legge.

La documentazione La documentazione probatoria che attesta l’effettivo periodo di servizio militare è costituito dalle copie integrali del:  

del foglio matricolare, per i soldati e sottufficiali; dello stato di servizio, per gli ufficiali. 8. LA CONTRIBUZIONE Aggiornato a novembre 2013


L’ interessato può presentare una copia autenticata per copia conforme del foglio matricolare o dello stato di servizio, fermo restando che l’autenticazione può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Inps, con esibizione del documento originale che, operata la verifica di conformità, deve essere verrà immediatamente restituito all’interessato (Circ. 182 del 29.9.1999). Può essere presentata anche dichiarazione sostitutiva di certificazione (cosiddetta autocertificazione) per attestare l’avvenuto adempimento o meno di detti obblighi ovvero l’esenzione dagli stessi. Ai fini dell’accreditamento dei periodi di contribuzione figurativa ovvero del riconoscimento di benefici connessi alla partecipazione a particolari campagne di guerra o all’appartenenza a determinati corpi militari, è necessario acquisire a corredo della domanda il foglio matricolare o lo stato di servizio del richiedente (Msg. 13908 del 14.11.1995). In caso di autocertificazione l’Inps provvederà a richiedere direttamente la documentazione probatoria al Distretto o l’Ufficio militare indicato dall’interessato (Circ. 177 del 8.8.1988). Parimenti, l’interessato potrà avvalersi della facoltà di presentare copia autenticata per copia conforme del foglio matricolare o dello stato di servizio, fermo restando che l’autenticazione potrà essere effettuata anche presso gli uffici dell’Istituto, previa esibizione del documento originale, che, operata la verifica di conformità, verrà immediatamente restituito (Circ. 182 del 29.9.1999).

Servizio militare volontario Può essere accreditato a favore degli ex militari volontari dell’esercito, dell’aeronautica, dei carabinieri e della marina solo se la particolare normativa ad essi applicata non preveda espressamente la costituzione di una posizione assicurativa nell’Assicurazione Generale Obbligatoria ai sensi della Legge 2 aprile 1958, n. 322 (circ. 293 C. e V. del 2 febbraio 1972). Pertanto, se non sussistono elementi di preclusione, è possibile accreditare la contribuzione figurativa solo se il periodo di servizio militare volontario non eccede la durata della ferma di leva ovvero se prestato durante la seconda guerra mondiale. Inoltre è possibile accreditare la contribuzione figurativa anche per i periodi di servizio militare prestato: 

dai militari volontari dell'Esercito e dell'Aeronautica se cessati dal servizio prima del 17 giugno 1964, se cessati dopo tale data si deve procedere alla costituzione delle posizione assicurativa ai sensi della Legge 322/58; dagli agenti dell’Arma dei Carabinieri (esclusi i carabinieri ausiliari), sia militari di truppa sia graduati, i periodi di servizio militare fino alla seconda riafferma triennale (circ. 3 del 9.1.1988), è prevista, infatti, la costituzione della posizione 8. LA CONTRIBUZIONE Aggiornato a novembre 2013


assicurativa ai sensi della Legge 322/58 nei casi di cessazione dal servizio dopo la seconda riafferma triennale, di cessazione dal servizio continuativo (casi di cessazione non anteriori al 2.12.1961) e di cessazione successivi al 1 luglio 1970 (data di iscrizione per tutti i militari dell’Arma alle forme previdenziali del personale di ruolo dello Stato); dai volontari della Marina, appartenenti al corpo degli equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.), per tutti i periodi anteriori al 1 gennaio 1957 (data di iscrizione alla Cassa Nazionale per la Previdenza marinara) ovvero, per i periodi successivi al 31 dicembre 1956, solo nel limite del corrispondente servizio di leva prestato nell’ambito della Marina Militare (Circ. 590 R.C.V./65 del 15.3.1982).

N.B.: Nei confronti degli Agenti della Polizia di Stato (già Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza) deve essere effettuata sempre la costituzione della posizione assicurativa ai sensi della Legge 322/58 (Circ. 590 R.C.V./65 del 15.3.1982).

Il servizio civile È previsto l’accredito dei contributi figurativi, in quanto equiparati al servizio militare, per i periodi di servizio non armato e di servizio sostitutivo civile prestato a seguito di riconoscimento dell’obiezione di coscienza, per i quali viene apposta specifica annotazione sul foglio matricolare (Circ. 548 R.C.V./6 del 14.1.1981). L’accredito dei contributi figurativi non è previsto per i periodi di: 

servizio di volontariato civile prestato nei paesi in via di sviluppo in quanto per tali periodi, non equiparati al servizio militare, è prevista solo la possibilità di richiedere il rinvio del servizio militare di leva e, successivamente, la dispensa dal servizio militare stesso (Circ. 548 R.C.V./6 del 14.1.1981); servizio civile prestato nei Comuni terremotati della Valle del Belice e in quelli di Tuscania e Arlenia di Castro in quanto tali periodi comportano il pagamento di retribuzione e il versamento dei previsti contributi previdenziali (circ. 642 R.C.V/33 del 10.2.1984);

8. LA CONTRIBUZIONE Aggiornato a novembre 2013


8. LA CONTRIBUZIONE Aggiornato a novembre 2013


9. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER MALATTIA ED INFORTUNIO

Sono utili:   

per il diritto a tutte le pensioni, escluso il requisito di 35 anni (1820 contributi) per la pensione di anzianità; per la misura di tutte le pensioni; se retribuiti, per il raggiungimento delle 78 giornate richieste ai fini della disoccupazione con requisiti ridotti.

Non sono utili per il diritto alla prosecuzione volontaria e all'indennità di disoccupazione (periodo neutro).

I periodi accreditabili Tutti i periodi di temporanea inabilità al lavoro dovuti a:      

malattia indennizzata; malattia tempestivamente accertata; malattia professionale; malattia non indennizzata per essersi verificata in periodi non lavorati; malattia che non dà luogo ad indennizzo (es.: malattia per lavoro domestico......); infortunio sul lavoro.

I periodi non accreditabili 

periodi di malattia e di infortunio di durata inferiore ai 7 giorni.

Condizioni e limiti per l’accredito Almeno 1 contributo settimanale prima del periodo di malattia o infortunio. L'accredito relativo ai periodi di malattia e infortunio può riguardare le retribuzioni ed è quindi ad integrazione di una contribuzione settimanale obbligatoria. La domanda Deve essere presentata dall'interessato o dai suoi superstiti senza termini di prescrizione o decadenza con i seguenti allegati:    

certificazione di malattia rilasciata dall'Inam per i periodi antecedenti il 1.1.1980; certificazione di infortunio rilasciata dall'Inail; cartella clinica o dichiarazione dell'ospedale attestante il periodo di ricovero; certificato di malattia (entro 60 giorni dall'inizio) per i periodi non indennizzati.

9. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER MALATTIA ED INFORTUNIO Aggiornato a novembre 2013


Contributi da assenza per donazione sangue Per le giornate di riposo concesse al lavoratore per effettuare "donazione di sangue e di emocomponenti" è previsto l’accredito figurativo in applicazione dell’art. 13 della Legge 4 maggio 1990, n. 107 (circ. 144 del 19.6.1990). I contributi figurativi accreditati sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione, anche se per le giornate di riposo non viene effettuato alcun versamento. L’accredito, stante la natura della norma legislativa, è previsto solo per i lavoratori dipendenti e deve essere effettuato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto dell’aggiornamento del conto assicurativo ovvero contestualmente alla liquidazione della pensione.

9. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER MALATTIA ED INFORTUNIO Aggiornato a novembre 2013


10.

CONTRIBUTI FIGURATIVI PER GRAVIDANZA E PUERPERIO

Sono accreditabili a domanda i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, anche in caso di anticipazione (per grave rischio per la madre o il bambino) o di prolungamento dopo il parto (per lavori gravosi). Sono utili:  

per il diritto e per la misura di tutte le pensioni; per il diritto e per la misura dell'assistenza sanatoriale e dell'indennità di disoccupazione.

Non sono utili per il diritto alla prosecuzione volontaria (periodo neutro).

I periodi accreditabili Possono essere accreditati figurativamente periodi non coperti da contribuzione obbligatoria. Se l’evento è avvenuto entro il 17.1.1972 possono essere accreditati:   

i 3 mesi precedenti la data presunta del parto e le 8 settimane successive al parto (complessivamente 21 settimane), per le lavoratrici dell’industria; le 8 settimane precedenti la data presunta del parto e le 8 settimane successive al parto, per le addette ai lavoratori agricoli: le 6 settimane precedenti la data presunta del parto e le 8 settimane successive al parto, per le lavoratrici degli altri settori con esclusione delle lavoratrici a domicilio e delle lavoratrici domestiche.

Se l’evento è avvenuto dal 18.1.1972 al 31.12.1999 possono essere accreditati i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi al parto (complessivamente 22 settimane). Se l’evento è avvenuto dal 1.1.2000 è data facoltà di fruire dell’assenza obbligatoria per maternità e quindi ottenere l’accredito dei contributi figurativi per il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi al parto (complessivamente 22 settimane), se il medico specialista de servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) o il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestano che la permanenza in attività non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. N.B. E’ accreditabile figurativamente anche il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.

10. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER GRAVIDANZA E PUERPERIO Aggiornato a novembre 2013


I parti prematuri Nel caso in cui il parto si sia verificato prima della data presunta (parto prematuro), i giorni di astensione obbligatoria non fruiti prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria spettante dopo il parto. Il periodo complessivo non può comunque essere superiore a 5 mesi.

Le condizioni per l’accredito Il periodo da riconoscere figurativamente si deve collocare nell’ambito di un rapporto di lavoro per il quale sussista l’obbligo del versamento dei contributi nell’assicurazione generale obbligatoria. Dal 1.1.1997 per ottenere l’accredito figurativo non è più necessario essere in possesso di contribuzione antecedente il periodo da accreditare, è sufficiente 1 contributo settimanale in tutta la vita assicurativa.

La documentazione Alla domanda deve essere allegata l' autocertificazione, in sostituzione del certificato per riassunto dell'atto di nascita del bambino.

Nei casi previsti, devono inoltre allegare alla domanda: 

 

dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti l’effettivo periodo di astensione obbligatoria e il giorno indicato come data presunta del parto nel certificato medico a suo tempo presentato dalla lavoratrice; certificato anagrafico con la data del parto oppure certificato medico con la data dell’aborto; copia dell’eventuale provvedimento dell’Ispettorato del lavoro che ha disposto ulteriori periodi di astensione obbligatoria prima del parto.

La retribuzione figurativa Nel caso in cui alla lavoratrice, per il periodo di accredito figurativo, non sia stata erogata alcuna retribuzione o sia stata erogata una retribuzione ridotta viene attribuita una corrispondente retribuzione calcolata sulla base della retribuzione intera che sarebbe comunque spettata alla lavoratrice durante l'anno in cui si è verificato l'evento o, nell’ipotesi che in tale anno non abbia percepito alcuna retribuzione intera, a quella percepita nell’anno precedente l’evento.

10. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER GRAVIDANZA E PUERPERIO Aggiornato a novembre 2013


11.

CONTRIBUTI MATERNITA’ FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Possono essere accreditati, a domanda, i contributi figurativi, per la durata corrispondente a quella dell’astensione obbligatoria (congedo di maternità), anche per i periodi maternità che si sono verificati al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l’evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro. La possibilità di accredito dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro è stata introdotta dall’art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed era limitata agli eventi che si fossero verificati successivamente al 1.1.1994 e che l’assicurato potesse far valere 5 anni di contributi versati per effettiva attività lavorativa (Circ. 167 del 13.6.1995). Il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (entrato in vigore il 27.4.2001) ha disposto:  

all’art. 86, comma 2 lett. j), l’annullamento della norma prevista dall’art. 14, comma 3, del D.Lvo 503 del 30.12.1992; all’art. 25, comma 2, la possibilità di riconoscere "figurativamente" i periodi di maternità intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 5 anni di contributi versati per attività lavorativa subordinata.

I periodi accreditabili Il diritto all’accredito ed al riscatto di cui agli art. 25, comma 2, e 35, comma 5,del decreto legislativo n.151/2001, dovrà essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell’evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l’accredito figurativo o il riscatto per maternità. Sussistendo tutti gli altri requisiti richiesti il numero di settimane da accreditare per i periodi corrispondenti all’estensione obbligatoria per maternità verificatasi fuori dal rapporto di lavoro, anche antecedenti al 1972, è pari a n. 22 (due mesi precedenti e tre successivi al parto) indipendente dalla tipologia di lavoro svolto prima o dopo l’evento (circ. n.100 del 14.11.2008 e msg. n.8762 del 17.04.2009). N.B. Nulla invece è innovato in riferimento al riconoscimento dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale all’interno del rapporto di lavoro. I destinatari Hanno diritto all’accredito le lavoratrici:     

dipendenti; domestiche; agricole; iscritte alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria; iscritti ai Fondi Elettrici, Telefonici, Dazio, Trasporti, Volo e Ferrovieri.

11. CONTRIBUTI MATERNITA’ FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO Aggiornato a novembre 2013


Condizione di iscritto L’art.2, comma 504, della legge n.244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), stabilisce che la facoltà di accredito e riscatto dei periodi di maternità prevista dagli art. 25 e 35 del decreto legislativo n.151 del 2001 spetta a coloro che alla data del 27.04.2001 (data di entrata in vigore del decreto legislativo) risultino iscritti in servizio anche se non prestano attività lavorativa. Si precisa che per l’assicurazione generale obbligatoria l’iscritto in servizio è il soggetto di condizione attiva che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.151/2001 non sia titolare di trattamento pensionistico. La facoltà di accredito o riscatto è preclusa a tutti coloro che alla predetta data del 27.04.2001 risultano pensionati, salvo si tratti di soggetti titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità (circ. n.100 del 14.11.2008).

La documentazione Nei casi previsti, devono inoltre allegare alla domanda il certificato anagrafico con la data di nascita del bambino e i dati anagrafici della madre (certificato per riassunto dell’atto di nascita). Può essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) in sostituzione del predetto certificato.

I requisiti contributivi Per ottenere l’accredito dei contributi figurativi è indispensabile che siano stati versati almeno 260 contributi settimanali effettivi, 5 anni di contribuzione, nell'arco di tutta la vita assicurativa (Circ. 61 del 26.3.2003). Il requisito richiesto deve essere già stato raggiunto alla data di presentazione della domanda. Per il perfezionamento dei 5 anni di contribuzione, richiesti per ottenere l’accredito, devono essere considerati tutti: 

 

i periodi durante i quali vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi anche se non vi è stata effettiva prestazione di lavoro (ferie, malattia retribuita, ecc.); i contributi accreditati per attività lavorativa subordinata, compresi quelli versati per lavoro domestico; unicamente i contributi versati in Italia, non potendo il requisito essere perfezionato con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in paesi legati all'Italia dalla regolamentazione comunitaria ovvero da accordi internazionali di sicurezza sociale (Msg. 4837 del 20.2.2004).

11. CONTRIBUTI MATERNITA’ FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO Aggiornato a novembre 2013


Per i lavoratori agricoli, il requisito previsto dalla legge è perfezionato con almeno:   

5 anni di iscrizione negli elenchi di categoria; 450 contributi giornalieri per gli uomini; 310 contributi giornalieri per le donne.

N.B. Non può essere considerata utile la contribuzione versata in una o più gestione speciale dei lavoratori autonomi degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri (Msg. 6726 del 28.2.2005).

L'accredito dei contributi L’accredito della contribuzione figurativa può essere effettuato:  

se il periodo non è coperto da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto); se il periodo da accreditare è coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione. In questo caso si deve procedere a modificare il "titolo" dell’accredito tenendo conto che i contributi figurativi per maternità, contrariamente a quelli per disoccupazione, sono utili per perfezionare il diritto alla pensione di anzianità (Circ. 61 del 26.3.2003); in presenza di contributi sia da lavoro dipendente sia da lavoro autonomo a condizione che risultino accreditati almeno 5 anni di contributi per attività lavorativa subordinata.

L'utilizzo dei contributi I contributi figurativi accreditati per periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro sono utili per determinare il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche determinate con il sistema di calcolo retributivo e misto. Per la pensione di vecchiaia determinata con il calcolo contributivo non possono essere utilizzati i contributi figurativi a qualsiasi titolo accreditati per determinare il requisito contributivo previsto dalla legge (5 anni di contributi) ma possono essere utilizzati per determinare la maggiore anzianità (40 anni di contributi) che consente l’accesso alla pensione.

La retribuzione figurativa È determinata:  

per gli anni in cui vigeva il sistema di versamento a mezzo marche sul valore I.V.S. corrispondente alle retribuzioni a suo tempo corrisposte; utilizzando i dati esposti sulla certificazione annuale rilasciata dal datore di lavoro (mod. 01/M, fino al 1998 e mod. CUD a partire dal 1999).

I dati sono rilevabili dall’archivio centrale delle posizioni assicurative (ARPA), dall’archivio centrale dei lavoratori dipendenti (HYDRA), dall’archivio delle denunce 11. CONTRIBUTI MATERNITA’ FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO Aggiornato a novembre 2013


mensili (E MENS) ovvero dalla documentazione presentata dal lavoratore per gli anni per i quali non risultano ancora pervenute le denuncie dell’azienda (generalmente riferite all’anno in corso e all’anno immediatamente precedente). L’importo del valore retributivo da accreditare per ciascuna settimana figurativa, calcolato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 155 del 23 aprile 1981 è pari alla retribuzione media settimanale "piena" determinata dal quoziente delle differenze tra: 

le"Competenze correnti", indicate sul mod. CUD, con esclusione, quindi, degli emolumenti corrisposti nell’anno a titolo di "Altre competenze" e le eventuali "Retribuzioni ridotte" indicate nel riquadro "Sezione contribuzione figurativa" del modello CUD; le "sett. retribuite" e le eventuali "settimane a retribuzione ridotta" indicate nella citata Sezione. (circ. 137 del 26.5.1987).

N.B. Ai fini pensionistici la retribuzione attribuita ai contributi figurativi deve essere rivalutata per il coefficiente relativo all’anno preso a base per il calcolo se calcolata con riferimento ad un anno diverso da quello in cui si è verificato l’evento.

11. CONTRIBUTI MATERNITA’ FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO Aggiornato a novembre 2013


12. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI La “Cassa integrazione guadagni”è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. Il cittadino extracomunitario residente in Italia ha diritto alle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, purché sia titolare di un effettivo rapporto di lavoro subordinato.

Cassa integrazione guadagni ordinaria E' prevista in caso di sospensione o riduzione dell'attività produttiva dovuta ad eventi temporanei non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori o determinati da situazioni temporanee di mercato. A chi spetta Agli operai, impiegati e quadri delle aziende industriali in genere e delle imprese industriali ed artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti. Quanto spetta L'importo del trattamento ordinario corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Quest'importo non può, però, superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

I periodi di Cassa integrazione sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione.

Per quanto tempo Il trattamento ordinario può essere concesso per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi. Decadenza Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente un'attività retribuita, senza averlo prima comunicato alla propria sede INPS, decade dal diritto alla prestazione. In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro.

12. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Aggiornato a novembre 2013


Cassa integrazione guadagni straordinaria E' prevista quando l'azienda si trova in una delle seguenti condizioni:     

ristrutturazione riorganizzazione conversione crisi aziendale procedure concorsuali

A chi spetta Agli operai ed impiegati di: 

aziende industriali (comprese quelle dei settori edili e lapidei), che abbiano avuto più di 15 dipendenti nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda; imprese commerciali con più di 200 dipendenti; imprese artigiane con più di 15 dipendenti.

Quanto spetta L'importo del trattamento ordinario corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Quest'importo non può, però, superare un limite massimo mensile. I periodi di Cassa integrazione sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione. Per quanto tempo La 'Cassa integrazione straordinaria' ha una durata massima di:   

12 mesi per le crisi aziendali; 18 mesi nei casi di fallimento, amministrazione controllata, ecc.; 24 mesi per le ristrutturazioni, salvo le proroghe previste da varie disposizioni di legge.

Decadenza Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente un'attività retribuita, senza averlo prima comunicato alla propria sede INPS, decade dal diritto alla prestazione. In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro. Le aziende che richiedono la Cassa Integrazione straordinaria hanno l'obbligo di:  

predisporre un programma che consenta la piena ripresa dell'attività lavorativa e il reimpiego dei lavoratori; seguire, nella scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, il criterio della rotazione tra coloro che svolgono le stesse mansioni. 12. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Aggiornato a novembre 2013


13.

CONTRIBUTI FIGURATIVI PER INDENNITÁ DI MOBILITÁ

Sono utili:  

per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, senza alcuna eccezione; per il diritto e per la misura di tutte le altre prestazioni.

I periodi di iscrizione nelle liste di mobilità durante i quali è stata corrisposta l'indennità stessa.

L'indennità di mobilità si distingue in:  

corta: corrisposta solo per un determinato periodo; lunga o prolungamento della mobilità corta: corrisposta perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

fino

al

Periodi equiparati È equiparato all'indennità di mobilità anche l'assegno integrativo previsto per i lavoratori che si sono nuovamente occupati con una retribuzione inferiore di non più del 10% rispetto a quella di provenienza.

Condizioni e limiti per l’accredito I contributi figurativi per mobilità sono accreditabili nei limiti di percezione della relativa indennità. Non sono accreditabili solo se l'indennità è stata anticipata in unica soluzione. Non può riguardare le retribuzioni e quindi non è previsto l'accredito ad integrazione di una contribuzione settimanale obbligatoria. I lavoratori che si rioccupano durante il periodo di prolungamento dell'indennità di mobilità, allo scopo di avere una retribuzione pari a quella che percepivano al momento della collocazione in mobilità, possono scegliere tra: i contributi figurativi accreditati per mobilità (corrisposta in misura ridotta); la retribuzione effettivamente percepita. Se durante i periodi di mobilità all'assicurato è riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità è data facoltà di optare per la percezione di una delle due prestazioni.

La domanda Non deve essere presentata. L'accredito avviene d'ufficio.

13. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER INDENNITA’ DI MOBILITA’ Aggiornato a novembre 2013


13. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER INDENNITA’ DI MOBILITA’ Aggiornato a novembre 2013


14. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER DISOCCUPAZIONE INDENNIZZATA Sono utili:  

per il diritto a tutte le pensioni, escluso il requisito di 35 anni (1820 contributi) per la pensione di anzianità; per la misura di tutte le pensioni.

N.B. I contributi figurativi per periodi di trattamento speciale di disoccupazione agricola sono utili per il diritto e la misura di tutte le pensioni, senza alcuna eccezione. Durante i periodi di disoccupazione indennizzata non si possono versare contributi volontari. I periodi accreditabili      

indennità ordinaria di disoccupazione; indennità speciale di disoccupazione per calamità naturali; trattamento ordinario di disoccupazione agricola; trattamento speciale di disoccupazione agricola; trattamento speciale di disoccupazione del settore edile; trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.

I periodi non accreditabili  

trattamento speciale di disoccupazione dell'industria; proroghe del trattamento speciale di disoccupazione per l'industria.

Condizioni e limiti per l’accredito Deve risultare accreditato prima del periodo da riconoscere figurativamente almeno 1 contributo settimanale obbligatorio. Non possono essere accreditate più di 180 giornate (26 settimane). La disoccupazione indennizzata dal 15.12.1992 è incompatibile ed incumulabile con tutte le pensioni dirette. La domanda Non deve essere presentata. L'accredito avviene d'ufficio.

14. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER DISOCCUPAZIONE INDENNIZZATA Aggiornato a novembre 2013


14. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER DISOCCUPAZIONE INDENNIZZATA Aggiornato a novembre 2013


15.

CONTRIBUTI FIGURATIVI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Dal 1. 1.1995 al 31.7.1995 sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, senza alcuna eccezione. Dal 1. 8.1995 sono utili per il diritto a tutte le pensioni, senza alcuna eccezione. Non sono utili per la misura di tutte le pensioni senza alcuna eccezione.

I periodi accreditabili I periodi dal 1.1.1995 relativi ad attività svolta dai lavoratori in progetti di lavori socialmente utili, (L.S.U.) che non fruiscono più o non hanno mai fruito di trattamenti previdenziali a garanzia del salario. I periodi equiparati I periodi di attività svolti per lavori di pubblica utilità (L.P.U.) per:   

la cura della persona, dell'ambiente e del territorio; lo sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; il recupero degli spazi urbani e dei beni culturali.

Condizioni e limiti per l’accredito I contributi figurativi per lavori socialmente utili sono accreditati senza limiti. La domanda Non deve essere presentata. L'accredito avviene d'ufficio.

15. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI Aggiornato a novembre 2013


15. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI Aggiornato a novembre 2013


16.

CONTRIBUTI FIGURATIVI PER ASSISTENZA A DIVERSABILI

Ai cittadini lavoratori, portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi dell’art 3, comma 3 Legge 104/92 e ai loro familiari vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, dei permessi retribuiti aventi come scopo la cura e l’assistenza del portatore di handicap. Cosa spetta 

Permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/92

Congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000

A chi spetta Permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/92 spettano:    

alle persone diversamente abili che lavorano come dipendenti; ai genitori lavoratori dipendenti; al coniuge lavoratore dipendente; ai parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti - il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Sono esclusi dal diritto ai permessi L. 104/92 i seguenti lavoratori:     

a domicilio; addetti ai servizi domestici e familiari; agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari; autonomi; parasubordinati.

Congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 spetta:    

al coniuge convivente della persona gravemente disabile in via prioritaria, ai genitori naturali o adottivi e affidatari del portatore di handicap grave, ai fratelli o sorelle (anche adottivi), purché conviventi con il portatore di handicap; al figlio, convivente della persona gravemente disabile.

Sono esclusi dal diritto al congedo straordinario (L. 338/2000) i seguenti lavoratori:  addetti ai servizi domestici e familiari;  a domicilio;  agricoli giornalieri. Il congedo straordinario (L. 338/2000) non può essere richiesto:

16. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER ASSISTENZA A DIVERSABILI Aggiornato a novembre 2013


   

durante le pause contrattuali in caso di contratto di lavoro part-time verticale; quando la persona diversamente abile da assistere presti, a sua volta, attività lavorativa durante il periodo di godimento del congedo; quando la persona diversamente abile da assistere sia ricoverata a tempo pieno; nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/1992.

La domanda Il lavoratore che intende richiedere i permessi retribuiti (L.104/92) o il congedo straordinario (L.388/2000) deve presentare alla Sede Inps di competenza domanda in 2 copie. La domanda può essere presentata anche tramite PEC. Alla domanda deve essere allegata l’attestazione di gravità dell’handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 rilasciata dalla Commissione ASL (art. 4 della Legge 104/92). A decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da un medico dell’INPS. I permessi retribuiti e il congedo straordinario possono essere riconosciuti solo dalla data di presentazione della domanda.

Quando spetta Permessi retribuiti (Legge 104/92): spettano ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) assicurati per le prestazioni economiche di maternità, quando la persona che li richiede o per la quale sono richiesti si trovi in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione e non sia ricoverata a tempo pieno.

Congedo straordinario (Legge 388/2000): spetta ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time), quando la persona che lo richiede o per la quale sia richiesto si trovi in situazione di gravità riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata e non sia ricoverata a tempo pieno Il richiedente non può fruire dei permessi retribuiti (L.104/92) e dei congedi straordinari ( L.388/2000) per gli stessi giorni; invece i permessi retribuiti possono essere cumulati nello stesso mese in cui si usufruisce del congedo straordinario. Quanto spetta Permessi retribuiti (Legge 104/92): 

i lavoratori con handicap possono beneficiarne alternativamente: o "ad ore": 2 ore al giorno o 1 ora, a seconda dell’orario di lavoro, che saranno indennizzate sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta o "a giorni": 3 giorni al mese frazionabili anche in ore che saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta. I genitori lavoratori dipendenti di figli con età inferiore ai di tre anni anche adottivi, in situazione di disabilità grave, conviventi e non, possono fruire, anche 16. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER ASSISTENZA A DIVERSABILI Aggiornato a novembre 2013


quando l’altro genitore non ha diritto, perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo, alternativamente: o di un prolungamento dell’astensione facoltativa fino a 3 anni di età del bambino con indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo; o di riposi orari giornalieri, fino a 3 anni di età del bambino, di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro , che saranno indennizzate sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta; o 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti in famiglia altri soggetti, anche lavoratori, che possono dare assistenza. I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta. il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado lavoratori dipendenti di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore) anche se presenti nel nucleo altri familiari maggiorenni conviventi, lavoratori o studenti. I tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai parenti e dagli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave.

Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta. Congedo straordinario (Legge 388/2000): I lavoratori aventi diritto al congedo straordinario possono richiedere due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa. Durante tutto il periodo viene corrisposta una indennità nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.) entro un limite massimo di reddito determinato annualmente con Decreto ministeriale (per il 2010 ad Euro 32.766,00). Per lo stesso portatore di handicap non possono essere richiesti più di 2 anni. Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. I periodi di congedo straordinario sono computati nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, ovvero due anni di permesso, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari. In caso di pluralità di portatori di handicap il congedo spetta per ciascuno di essi nei limiti sopra indicati. Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del "raddoppio" del congedo. Un ulteriore periodo di due anni per altri familiari handicappati è ipotizzabile solo a beneficio di altri soggetti che si trovano nella condizione di prestare assistenza al portatore di handicap. Il congedo non può essere concesso se la persona handicappata da assistere presti a sua volta attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo da parte degli aventi diritto. Ciò va inteso nel senso che il disabile può avere in essere un rapporto lavorativo, ma non deve prestare concretamente l’attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto (ad esempio: ferie, malattia, infortunio ecc.). Il congedo è frazionabile a giorni interi.

16. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER ASSISTENZA A DIVERSABILI Aggiornato a novembre 2013


16. CONTRIBUTI FIGURATIVI PER ASSISTENZA A DIVERSABILI Aggiornato a novembre 2013


17.

CONTRIBUTI VOLONTARI

I versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, per:  

perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica; incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

Il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo. L’autorizzazione ai versamenti volontari, peraltro, può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di: 

 

sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili alla interruzione o cessazione del lavoro ( aspettativa per motivi di famiglia, ecc… ) ; sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali successivi al 31.12.1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc….) in alternativa alla possibilità di riscatto come previsto dall’art. 5 del D. Lgvo 8 settembre 1996, n. 564; attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura od ad integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto; integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.

Possono richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti alla gestione separata. A cosa servono Sono utili per coprire con la contribuzione i periodi durante i quali il lavoratore:   

non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata); ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio; ha stipulato un contratto part-time (verticale, orizzontale o ciclico).

Domanda Il mod. 0.10/M è stato appositamente predisposto dall’Inps per la presentazione della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

17. CONTRIBUTI VOLONTARI Aggiornato a novembre 2013


Con la compilazione del modello, l’assicurato può comunicare, in modo semplice, in quale delle gestioni assicurative in cui è stato iscritto intende effettuare la prosecuzione volontaria e può fornire tutte le informazioni necessarie per un tempestivo rilascio dell’autorizzazione. La domanda sottoscritta dall’assicurato deve essere inoltrata alla Sede Inps, territorialmente competente per residenza, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato che forniscono gratuitamente la loro assistenza. Requisiti Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:  

almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili); indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati; almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

I requisiti richiesti, per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto), escludendo la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata. Da quando si paga L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria viene concessa dal:  

primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda, per la generalità dei lavoratori dipendenti; primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, nel caso di lavoratori autonomi (artigiani e commercianti).

Se la domanda viene presentata prima della cessazione dell’attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti. È possibile effettuare i versamenti volontari per i periodi che si collocano temporalmente nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, solo se non sono già coperti da altra contribuzione. Come si paga Con la circolare n. 79 dell’8/6/2011 l’Inps comunica che – al fine di ottenere un tempestivo accreditamento dei contributi sulla posizione assicurativa del lavoratore e l’immediata verifica della correttezza del versamento – il pagamento dei versamenti volontari non potrà più essere effettuato con bollettino di conto corrente postale, ma potrà essere effettuato, a decorrere dall'8 giugno 2011, soltanto mediante una delle seguenti modalità:

17. CONTRIBUTI VOLONTARI Aggiornato a novembre 2013


Utilizzando il bollettino Mav –Pagamento mediante avviso

A decorrere dall’8 giugno, il pagamento dei contributi volontari potrà essere effettuato utilizzando il Mav senza commissioni aggiuntive se pagato presso qualunque banca. L’Istituto di Previdenza in questa prima fase invierà ai prosecutori volontari quattro Mav utili per i versamenti volontari per l’anno 2011 (30 giugno , 30 settembre , 31 dicembre, 31 marzo). E’ comunque possibile generare, in caso di necessità, il Mav dal sito Inps Servizi on line – per tipologia d’utente – cittadino – pagamento contributi versamenti volontari; 

Online sul sito internet www.inps.it

Dopo la registrazione per tipologia d’utente – cittadino, il pagamento può essere effettuato utilizzando la carta di credito. In questo caso per accedere al pagamento dei contributi volontari con carta di credito, o alla stampa dei Mav , l’utente dovrà, in caso di singola autorizzazione inserire il codice fiscale del titolare della pratica ed il codice del soggetto autorizzato (ultime otto cifre). In caso di una o più autorizzazioni ai versamenti volontari, dovrà essere selezionato il codice prosecutore, per il quale l’utente intende effettuare il pagamento; il sistema permetterà di visualizzare la situazione dei pagamenti eseguibili per la singola autorizzazione, per il saldo degli arretrati, ecc. 

Numero verde gratuito 803.164 utilizzando la carta di credito tramite la banca affidataria del servizio Pos virtuale, Intesa SanPaolo Spa. La notifica dell’avvenuto addebito perverrà al prosecutore tramite e-mail.

Rapporto interbancario diretto (RID)

Sul conto corrente del prosecutore volontario potrà essere richiesto l’addebito dell’importo della contribuzione volontaria compilando l’apposito modulo fornito dall’Istituto al momento dell’autorizzazione al versamento volontario che dovrà poi essere presentato alla Banca dove il prosecutore è possessore del conto corrente bancario. Sarà cura dell’INPS inviare al prosecutore volontario sia l’indicazione dell’attivazione del RID sia l’attestazione dei versamenti utile ai fini fiscali. Quest’ultima comunicazione potrà essere fornita dall’Istituto al prosecutore volontario solo all’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti. Si precisa infine che, qualunque sia il modo di pagamento prescelto, l’inserimento in procedura sia del codice fiscale sia del codice del prosecutore volontario, consente di visualizzare l’importo dovuto per il trimestre, calcolato secondo i dati dell’autorizzazione rilasciata, con possibilità di effettuare versamenti volontari per periodi inferiori il trimestre modificando l’importo del contributo complessivo. Quando si paga Il versamento dei contributi volontari per i periodi: 

arretrati (compresi tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il trimestre immediatamente antecedente a quello relativo al primo bollettino prestampato), deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda;

17. CONTRIBUTI VOLONTARI Aggiornato a novembre 2013


correnti (per i quattro trimestri di ogni anno) deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento.

I contributi volontari a copertura dei periodi scoperti di contribuzione che si collocano nel semestre antecedente la data di decorrenza dell’autorizzazione devono essere versati con le stesse modalità previste per il versamento degli arretrati ed unitamente agli stessi. I versamenti effettuati oltre i previsti termini di scadenza sono nulli e rimborsabili. Quanto si paga Per i lavoratori dipendenti, l’importo del contributo dovuto è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda. Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), l’importo del contributo dovuto è mensile e viene determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda. Per i coltivatori diretti, l’importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro. Non può comunque essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti. Con la circolare n. 111 del 30/08/2011 l’ Inps comunica che dal 1 settembre le domande di autorizzazione ai versamenti volontari devono essere inviate esclusivamente in via telematica, previa identificazione del soggetto, utilizzando il servizio disponibile sul sito www.inps.it attraverso uno dei seguenti canali: WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto; Contact center multicanale – numero verde 803164 Dal 1 ottobre 2011 potranno essere inviate telematicamente anche le domande di autorizzazione ai v. v relative a :   

Fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. Istituto Postelegrafonici (IPOST)

Rimangono invariate le modalità attualmente utilizzate per le domande di autorizzazione ai v.v ad integrazione dei lavoratori agricoli e le domande relative alla prosecuzione volontaria al fondo previdenza del Clero Secolare e dei Ministri di Culto delle confessioni Religiose diverse dalla Cattolica. Presentazione domanda di autorizzazione ai versamenti volontari tramite Patronato Gli operatori di patronato potranno accedere al servizio attraverso il percorso per tipologia di utente – Patronati – Versamenti Volontari del sito www.inps.it inserendo il proprio codice operatore ed il Pin associato rilasciato dall’Istituto.

17. CONTRIBUTI VOLONTARI Aggiornato a novembre 2013


Per la presentazione telematica delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari è necessario procedere all’inserimento del codice fiscale del cittadino per il quale si sta procedendo e della delega di patrocinio. Terminata la compilazione del modello, la richiesta viene acquisita automaticamente dalla procedura. La funzione di consultazione domande consente agli operatori di patronato di visualizzare le informazioni relative a tutte le domande di autorizzazione presentate dal proprio ufficio. A decorrere dal 1 gennaio 2012, tutte le domande di autorizzazione ai versamenti volontari (fatta eccezione delle domande previste per l’integrazione ai lavori agricoli e del fondo previdenza del clero secolare) dovranno essere redatte attraverso il canale telematico Con circolare Inps n. 56 /2013 commentata su punto d’incontro l’11 aprile 2013 si sono forniti gli importi dei contributi volontari da versare per l’anno 2013 per i lavoratori dipendenti non agricoli, i lavoratori ex iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e per i lavoratori ex iscritti nella gestione separata .

Autorizzazione ai versamenti volontari nei confronti di soggetti in costanza di disoccupazione e mobilità. A seguito di comportamenti contradditori di alcuni sedi territoriali , l’Inps con messaggio n. 020286 del 10/12/2012 ha definitivamente chiarito che “durante il periodo di godimento dell’indennità di disoccupazione la domanda di prosecuzione volontaria deve essere accolta”. L’Istituto richiama le circolari Inps n. 146 del 9 luglio 1973 e n. 50 del 17 aprile 2008 le quali specificano che le domande di prosecuzione volontaria devono essere definite favorevolmente dato che “l’indennità di disoccupazione si pone come semplice causa di sospensione del versamento dei contributi volontari e non come causa di preclusione dell’autorizzazione stessa”. Pertanto, la decorrenza giuridica dell’autorizzazione ai versamenti volontari rimane ferma al primo sabato successivo alla domanda (anche qualora questo si collochi in un periodo coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione), mentre i relativi versamenti potranno essere effettuati soltanto nel periodo di assenza di contribuzione o successivi a quello di disoccupazione indennizzata. In analogia a quanto indicato per la disoccupazione, le Sedi INPS dovranno definire positivamente le istanze di prosecuzione volontaria presentate nei periodi di godimento di indennità di mobilità, regolata dalle legge 223/91, ferma restando la possibilità di effettuare i versamenti volontari per i soli periodi precedenti e successivi a quello di mobilità. L’INPS ha richiamato le proprie sedi territoriali il cui comportamento ha disatteso tali disposizioni a rivedere le autorizzazioni ai versamenti volontari respinte, accogliendole con la decorrenza originaria se il motivo della reiezione era fondato sullo stato di mobilità o di disoccupazione del richiedente. 17. CONTRIBUTI VOLONTARI Aggiornato a novembre 2013


Risulta chiaro che in alcuni casi, l’autorizzazione retroattiva ai versamenti volontari ed il versamento della relativa contribuzione potrebbero risultare utili sia al perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il 31.12.2011 (ai fini dell’esclusione del soggetto dall’applicazione della riforma Monti-Fornero) sia all’accesso alla salvaguardia prevista dal comma 14 dell’art. 24 della stessa Legge 214/2011.

17. CONTRIBUTI VOLONTARI Aggiornato a novembre 2013


18.

CONTRIBUTI DA RISCATTO

Sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali: 

 

vi è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge; non vi era l’obbligo del versamento contributivo; sono state introdotte particolari disposizioni legislative.

A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un importo (cosiddetta "riserva matematica") corrispondente agli oneri che l’Inps si assume con il riconoscimento dei periodi riscattati. Contributi non versati È consentito riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati:   

dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata; dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti; dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti.

Periodi scoperti di contribuzione È consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi:        

il corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati; l’attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati; l'astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro; gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari; l’attività svolta con contratto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996; i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successi al 31.12.1996; periodi di lavoro svolto con contratto part time; i periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni.

18. CONTRIBUTI DA RISCATTO Aggiornato a novembre 2013


Domanda La domanda su apposito modello deve essere presentata per via telematica nella sede Inps di competenza per residenza, allegando la documentazione prevista. Chi può presentare la domanda Possono chiedere il riscatto, in applicazione delle norme che regolamentano i singoli riscatti:    

i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria; gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati; gli iscritti ai fondi speciali gestiti dall’Inps.

La facoltà di riscatto è concessa anche ai superstiti del lavoratore o del pensionato deceduto. Quanto si paga L’importo da pagare (onere di riscatto) viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto. Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento. Come si paga Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente inviati dall’Inps con il provvedimento di accoglimento. È consentito il pagamento anche in “via telematica” tramite il sito www.inps.it. Il pagamento può essere effettuato:  

in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento; in forma rateizzata, con un massimo di 60 rate mensili con la maggiorazione degli interessi di dilazione calcolati sulla base del tasso legale in vigore.

Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti. La rinuncia espressa (prima della comunicazione di accoglimento) ovvero tacita (mancato pagamento dell’onere o della prima rata) da parte dell’assicurato non preclude la possibilità allo stesso di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso motivo e per gli stessi periodi. In tal caso verrà rideterminata la riserva matematica dovuta alla data della nuova domanda.

18. CONTRIBUTI DA RISCATTO Aggiornato a novembre 2013


Il versamento effettuato in ritardato (oltre i 60 giorni) è considerato come nuova domanda con rideterminazione dell’onere di riscatto.

Pagamento rateale È concesso il pagamento in forma rateale se:  

il richiedente non è pensionato; i contributi riscattati non siano da utilizzare immediatamente per il diritto ad una trattamento pensionistico.

In caso di versamento rateale: 

   

il numero delle rate mensili non può essere superiore a 60 con eccezione del riscatto del periodo del corso legale di laurea relativo a domande presentate dopo il 31.12.2006 il cui onere può essere corrisposto in un massimo si 120 rate mensili senza interessi accessori; l’importo dell’onere di riscatto deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente; l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d’importo unitario non inferiore a Euro 27,00; la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di riscatto; il mancato pagamento di 2 rate consecutive determina la chiusura della pratica e l’accredito solo dei contributi relativi al periodo per la cui copertura sono sufficienti i versamenti già effettuati

Il pagamento rateale deve essere interrotto e il residuo onere deve essere pagato in unica soluzione se, nel corso della dilazione, l’interessato perfeziona il diritto a pensione e presenta la relativa domanda. Utilizzo della contribuzione riscattata A seguito del pagamento dell’onere, i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nel periodo ai quali si riferiscono anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva. Sono pertanto utili:   

per il diritto a tutte le prestazioni previdenziali; per l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria; per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità.

18. CONTRIBUTI DA RISCATTO Aggiornato a novembre 2013


18. CONTRIBUTI DA RISCATTO Aggiornato a novembre 2013


19.

LA COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA

I lavoratori dipendenti possono richiedere la costituzione della rendita vitalizia (riscatto) se il datore di lavoro ha omesso il versamento obbligatorio dei contributi che non possono più essere versati con le normali modalità e che non possono più essere richiesti dall’Inps essendo intervenuta la prescrizione di legge. La richiesta di riscatto per contribuzione omessa può essere presentata:   

senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico; per omissioni parziali, se è stata versata una contribuzione ridotta rispetto alle retribuzioni effettivamente percepite; per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva (es.: solo le settimane necessarie per il perfezionamento dei requisiti a pensione).

I contributi omessi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensione, la concessione delle cure termali e per il diritto alla prosecuzione volontaria.

Chi può fare domanda La costituzione della rendita vitalizia (riscatto) può essere richiesta: 

 

dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e intende, in tal modo, procedere al pagamento degli stessi rimediando al danno causato al dipendente; dal lavoratore stesso, in sostituzione del datore di lavoro, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione; dai superstiti del lavoratore.

N.B.: Il lavoratore ha diritto di rivalersi, a titolo di risarcimento, sul datore di lavoro responsabile del mancato versamento dei contributi chiamandolo in giudizio per la restituzione della somma pagata per il riscatto.

I periodi riscattabili La costituzione di rendita vitalizia può essere richiesta per i periodi durante i quali il datore di lavoro ha omesso il versamento dei contributi obbligatori compresi quelli riferiti ad attività lavorativa subordinata svolta:    

prima dei 14 anni di età, anche se effettuato in violazione delle norme che tutelano i minori (Circ. 143 del 10.5.1994); con la qualifica di lavoratore domestico; con la qualifica di apprendista (Msg. 45234 del 2.6.1989); come lavoratore agricolo dipendente (Circ. 138 del 3.6.1991).

19. LA COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA Aggiornato a novembre 2013


N.B.: I periodi di contribuzione riferiti ad attività svolta con la qualifica di apprendista artigiano (dipendente di ditta artigiana) possono essere regolarizzati sulla base di documentazione di data certa (libretto di lavoro, copia del libro paga, ecc.) comprovante l’esistenza del rapporto di lavoro (Msg. 20760 del 31.3.1993). Non sono riscattabili periodi per i quali, in base alle disposizioni vigenti all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro era prevista, era prevista l’esclusione dell’obbligo assicurativo. I requisiti amministrativi La richiesta di costituzione di rendita vitalizia in relazione alla contribuzione omessa e caduta in prescrizione può essere avanzata anche se il richiedente non risulta mai assicurato presso l’Inps. La domanda Deve essere presentata per via telematica alla sede Inps territorialmente competente per residenza, compilando:  

il mod. RVR/1 in caso che la costituzione della rendita vitalizia sia richiesta dal datore di lavoro; il mod. RVR/1Bis se la richiesta è avanzata dal lavoratore o da un suo superstite.

La documentazione Alla domanda, deve essere allegata documentazione di data certa utile per provare l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro.La documentazione deve essere redatta all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva, mai all’epoca della domanda di costituzione di rendita vitalizia, a condizione che non sussistano elementi dai quali si rilevi che tale documentazione è stata costituita allo specifico scopo di usufruire della facoltà di riscatto (Circ. 183 del 30.7.1990). Sono considerati documentazione di data certa:   

il libretto di lavoro sul quale è registrato il periodo soggetto a riscatto; le buste paga, gli estratti dei libri paga e matricola; le dichiarazioni redatte all’epoca del rapporto di lavoro (lettere di assunzione o di licenziamento, benserviti, ecc.).

N.B.: Per i braccianti agricoli a tempo determinato la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro è, spesso, la certificazione dell’Ufficio provinciale del lavoro. Deve essere inoltre comprovata:   

la durata del rapporto di lavoro; la qualifica rivestita dal lavoratore; la misura della retribuzione percepita (se possibile).

19. LA COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA Aggiornato a novembre 2013


A tale scopo, se dimostrata l’esistenza del rapporto di lavoro, sono considerate utile documentazione:  

le testimonianze; le dichiarazioni rese "ora per allora", anche se dallo stesso datore di lavoro (Circ. 183 del 30.7.1990).

N.B.: Potranno essere presentate dichiarazioni sostitutive in luogo dell’atto di notorietà previsto per le prove testimoniali (Circ. 182 del 29.9.1999).

L’onere di riscatto È determinato sulla differenza tra l’importo della pensione che spetterebbe al richiedente sulla base dei contributi complessivamente accreditati, compresi quelli oggetti di riscatto, e l’importo della pensione determinato sulla base della contribuzione effettivamente accreditata nel fondo in cui si chiede il riscatto (Circ. 162 del 19.7.1997). Per stabilire se l’importo della pensione debba essere determinato con il calcolo retributivo o con il calcolo contributivo si deve tener conto della collocazione temporale dei periodi considerati compresi quelli oggetto di riscatto (Circ. 162 del 19.7.1997). Se i contributi da riscatto si collocano anteriormente all’1.1.1996, la pensione deve essere calcolata con il sistema retributivo nel caso in cui:  

i contributi da riscatto sommati a quelli già accreditati determinano il superamento dei 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995; i contributi da riscatto sommati a quelli già accreditati non determinano il superamento dei 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995 anche se, in questo caso, l’importo della pensione dovrebbe essere determinato con il sistema misto . In questo caso, però, non assume rilevanza la quota contributiva che prima dovrebbe essere considerata per determinare l’importo della pensione complessiva e, poi, sottratta dall’importo della pensione relativa ai soli contributi da riscatto (Circ. 162 del 19.7.1997).

N.B.: L’importo dell’onere varia in relazione all’età e al sesso del lavoratore, alla retribuzione percepita all’atto della domanda, al numero delle settimane riscattate e all’anzianità contributiva maturata con i contributi versati regolarmente. Varia altresì se il richiedente è già titolare di pensione. Se i contributi da riscatto si collocano successivamente al 31.12.1995, la pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo (Circ. 162 del 19.7.1997). N.B.: L’importo dell’onere è determinato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta nella gestione pensionistica dove viene effettuato il riscatto.

19. LA COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA Aggiornato a novembre 2013


19. LA COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA Aggiornato a novembre 2013


20.

CONTRIBUTI DA RISCATTO PER IL CORSO DI LAUREA

Sono utili per il diritto e per la misura di tutte le prestazioni.

I periodi riscattabili E’ ammesso il riscatto del corso legale di laurea a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio. Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:  

i periodi di iscrizione fuori corso; i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da ricatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Si possono riscattare:     

i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre); i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni); i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge; i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale possono essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici - secondo le vigenti disposizioni in materia - i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:    

diploma accademico di primo livello; diploma accademico di secondo livello; diploma di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’art.3, comma 6, D.P.R. n.212/2005). (Msg.15662 del 14/06/2010)

Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi. A partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.

20. CONTRIBUTI DA RISCATTO PER IL CORSO DI LAUREA Aggiornato a novembre 2013


N.B. Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere. (Msg. n.22427 del 08.10.2008

Condizioni per il riscatto  

Aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati; I periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997.; Essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto dalla legge n. 247/2007 per le domande presentate a decorrere dal 01.01.2008.

La domanda Deve essere presentata per via telematica su apposito modulo all'Inps senza limiti di tempo con allegato il certificato rilasciato dall'università che comprovi:    

il conseguimento del diploma di laurea; gli anni accademici durante i quali è stata frequentata la facoltà; gli anni fuori corso; la durata del corso legale di laurea.

Calcolo dell’onere di riscatto L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13 della legge n.335 del 1995. L’onere di riscatto relativo a periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo viene determinato con i criteri dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica). L’onere relativo a periodi da valutare con il sistema contributivo è invece determinato applicando l' aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. I periodi riscattati ai sensi della normativa citata sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

20. CONTRIBUTI DA RISCATTO PER IL CORSO DI LAUREA Aggiornato a novembre 2013


Innovazioni dal 01.01.2008 (L. N. 247/2007) Le innovazioni si applicano solo per le domande presentate a decorrere dal 01.01.2008 indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi del corso di laurea:  

il contributo può essere versato in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione; la facoltà di riscatto laurea può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.

Riscatto laurea richiesto da soggetti inoccupati La facoltà (circ. n.29 del 11.03.2008) è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata (msg. n. 5529 del 09.03.2009). L'onere dei periodi da riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (vigente nell'anno di presentazione della domanda) Per l'anno 2013, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.357,00 A detto importo va applicata l'aliquota del 33%. Quindi, chi volesse riscattare il periodo di laurea come inoccupato presentando domanda nel corso del 2013 dovrebbe pagare, per un anno di corso , un importo pari a €.5.067.81. Il calcolo dell’onere di riscatto per periodi che si collochino ante 1 gennaio 1996, richiesti da non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà determinato con calcolo contributivo ed anche ai fini pensionistici non daranno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello misto. Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato. Nel caso il richiedente non abbia un reddito personale, il contributo è detraibile nella misura del 19 per cento dell’importo stesso, dall’imposta dovuta dai soggetti nei confronti dei quali l’interessato risulti fiscalmente a carico. Il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del FPLD e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto. La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. L’interessato potrà quindi inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia stato iscritto, quella di preferenza. (msg. n. 5529 del 09.03.2009). 20. CONTRIBUTI DA RISCATTO PER IL CORSO DI LAUREA Aggiornato a novembre 2013


Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. E’ confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi. Resta fermo che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione. Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti. La rinuncia non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda. Per le rate successive alla prima, il loro pagamento effettuato oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di due volte. Ulteriori versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell’interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell’importo da pagare. Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati verranno convalidati determinando in proporzione l'accredito del corrispondente periodo assicurativo. Eventuali variazioni di indirizzo o di dati anagrafici dovranno essere prontamente comunicati all’istituto.

20. CONTRIBUTI DA RISCATTO PER IL CORSO DI LAUREA Aggiornato a novembre 2013


21. CONTRIBUTI DA RISCATTO PER LAVORO SVOLTO ALL’ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI I lavoratori dipendenti possono richiedere il riscatto per via telematica del lavoro prestato in Paesi non convenzionati. La richiesta di riscatto per lavoro all’estero può essere presentata:  

senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico; per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva (es.: solo le settimane necessarie per il perfezionamento dei requisiti a pensione).

I contributi omessi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensione, la concessione delle cure termali e per il diritto alla prosecuzione volontaria. Chi può fare domanda Il riscatto può essere richiesto:  

dal lavoratore che al momento della domanda, sia cittadino italiano, anche se durante i periodi di lavoro all’estero avevano al cittadinanza straniera; dai superstiti del lavoratore.

N.B. Il riscatto non può essere richiesto dal datore di lavoro, anche se si tratta di datore di lavoro italiano. I requisiti amministrativi La richiesta di riscatto per lavoro all’estero può essere avanzata anche se il richiedente non risulta mai assicurato presso l’Inps. La domanda Deve essere presentata alla sede Inps territorialmente competente per residenza, compilando il mod. RE1 appositamente predisposto. Può essere presentata anche tramite uno degli Enti di Patronato, che assistono gratuitamente per legge. La documentazione Alla domanda deve essere allegata il certificato di cittadinanza italiana. Alla domanda, deve essere allegata documentazione di data certa utile per provare l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro. La documentazione deve essere redatta all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva, mai all’epoca della domanda di costituzione di riscatto, a condizione che non sussistano elementi dai quali si rilevi che tale 21. CONTRIBUTI DA RISCATTO PER LAVORO SVOLTO ALL’ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI Aggiornato a novembre 2013


documentazione è stata costituita allo specifico scopo di usufruire della facoltà di riscatto (Circ. 183 del 30.7.1990). Sono considerati documentazione di data certa:    

il libretto di lavoro prescritti dalla legge del luogo dove è stata prestata l’attività lavorativa; le buste paga; le dichiarazioni redatte all’epoca del rapporto di lavoro (lettere di assunzione o di licenziamento, promozione, ecc.); le dichiarazioni delle autorità consolari che controllano l’immigrazione.

L'onere di riscatto È determinato sulla differenza tra l’importo della pensione che spetterebbe al richiedente sulla base dei contributi complessivamente accreditati, compresi quelli oggetti di riscatto, e l’importo della pensione determinato sulla base della contribuzione effettivamente accreditata nel fondo in cui si chiede il riscatto (Circ. 162 del 19.7.1997). Per stabilire se l’importo della pensione debba essere determinato con il calcolo retributivo o con il calcolo contributivo si deve tener conto della collocazione temporale dei periodi considerati compresi quelli oggetto di riscatto (Circ. 162 del 19.7.1997). Se i contributi da riscatto si collocano anteriormente all’1.1.1996, la pensione deve essere calcolata con il sistema retributivo nel caso in cui:  

i contributi da riscatto sommati a quelli già accreditati determinano il superamento dei 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995; i contributi da riscatto sommati a quelli già accreditati non determinano il superamento dei 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995 anche se, in questo caso, l’importo della pensione dovrebbe essere determinato con il sistema misto . In questo caso, però, non assume rilevanza la quota contributiva che prima dovrebbe essere considerata per determinare l’importo della pensione complessiva e, poi, sottratta dall’importo della pensione relativa ai soli contributi da riscatto (Circ. 162 del 19.7.1997).

N.B. a) L’importo dell’onere varia in relazione all’età e al sesso del lavoratore, alla retribuzione percepita all’atto della domanda, al numero delle settimane riscattate e all’anzianità contributiva maturata con i contributi versati regolarmente. Varia altresì se il richiedente è già titolare di pensione. Se i contributi da riscatto si collocano successivamente al 31.12.1995, la pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo (Circ. 162 del 19.7.1997). b) L’importo dell’onere è determinato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta nella gestione pensionistica dove viene effettuato il riscatto.

21. CONTRIBUTI DA RISCATTO PER LAVORO SVOLTO ALL’ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI Aggiornato a novembre 2013


22. CONTRIBUTI DA RISCATTO PER ASTENSIONE FACOLTATIVA MATERNITÁ Sono riscattabili, a domanda, i periodi corrispondenti all’astensione facoltativa, anche per periodi relativi a maternità che si è verificata al di fuori di un rapporto di lavoro, a prescindere dal periodo in cui si è verificato l’evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro. La domanda deve essere presentata alla sede Inps territorialmente competente, unitamente ad autocertificazione attestante tutti i dati da cui si possano desumere maternità, paternità e data di nascita del bambino.

I periodi riscattabili In particolare per le maternità verificatesi: 

 

fra il 4.1.1951 e il 17.1.1972, il riscatto può essere richiesto solo dalla madre. Il periodo riscattabile, successivo alle 8 settimane di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino; fra il 18.1.1972 e il 17.12.1977, (Legge 1204/71) il riscatto può essere richiesto solo dalla madre. Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino (continuano ad applicarsi le norme previgenti solo nel caso che la maternità fosse già in atto alla data del 18.1.1972); fra il 18.12.1977 e il 27.3.2000, (Legge 903/77) il riscatto può essere riconosciuto alla madre o, in alternativa, al padre.Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita dello stesso; dal 28.3.2000, (Legge 53/2000) il riscatto può essere riconosciuto alla madre e al padre. Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, è quello previsto nei casi di astensione in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla relativa indennità e deve collocarsi entro i primi 8 anni di vita del bambino.

Le condizioni per l’accredito Unica condizione per ottenere l’accredito è che risultino versati almeno 260 contributi settimanali di effettiva attività lavorativa (5 anni di contribuzione). Nel computo dei 5 anni devono essere considerati i periodi durante i quali vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi, anche se non vi è stata effettiva prestazione di lavoro (ferie, malattia retribuita, ecc.). Il requisito di cui sopra deve essere già stato raggiunto alla data di presentazione della domanda. 22. CONTRIBUTI DA RISCATTO PER ASTENSIONE FACOLTATIVA MATERNITA’ Aggiornato a novembre 2013


L’onere di riscatto È a totale carico del richiedente e varia in relazione all'età, al periodo da riscattare, al sesso e alla retribuzione media settimanale percepita dal richiedente, determinata come per i trattamenti pensionistici. Per tutti i periodi precedenti l' 1.1.1996, l'onere è calcolato secondo i criteri della riserva matematica prevista in caso di costituzione di posizione assicurativa per contribuzione omessa e caduta in prescrizione (art. 13 Legge 1338/62). Per i periodi dal 1.1.1996 l'onere è calcolato con le modalità suindicate, se il richiedente ha diritto ad una pensione interamente retributiva potendo far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, mentre si applicherà un calcolo percentuale, previsto con il sistema contributivo, per coloro che non possono far valere la predetta anzianità.

Gli effetti pensionistici I contributi accreditati dopo l'avvenuto pagamento dell'onere di riscatto sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa quella di anzianità. Se il riscatto si riferisce a periodi anteriori al 1.1.1994, la pensione diretta o ai superstiti può essere liquidata solo con decorrenza 1.5.2001 o successiva. Analogamente, nel caso che il richiedente sia già titolare di trattamento pensionistico, la ricostituzione può operare solo dal 1.5.2001 o dalla data di decorrenza, se successiva. Le domande di pensione già definite negativamente per mancanza dei requisiti contributivi e assicurativi, con provvedimento per il quale non è intervenuto il termine di decadenza, devono essere riesaminate, su richiesta dell'interessato. I ricorsi, presentati dopo il termine di decadenza, sono considerati come nuova domanda di pensione.

22. CONTRIBUTI DA RISCATTO PER ASTENSIONE FACOLTATIVA MATERNITA’ Aggiornato a novembre 2013


23. PERIODI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L’art. 51, comma 2, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha previsto la possibilità di riscattare i periodi di attività svolta come collaboratori coordinati e continuativi precedenti all’istituzione dell’obbligo contributivo previsto dall’art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Circ. 117 del 21.6.2002). Il Decreto interministeriale del 2 ottobre 2001 ha disciplinato la normativa ed ha consentito di dare attuazione a quanto previsto dalla norma di legge.Il riscatto può essere concesso, a domanda, al lavoratore ovvero ai suoi superstiti. I requisiti L’assicurato per poter ottenere il riscatto dei periodi di collaborazione coordinata e continuativa deve essere iscritto alla gestione separata e, pertanto, per poter ottenere l’accoglimento della domanda deve essere stato accreditato almeno un contributo mensile nella predetta gestione.

La domanda Deve essere presentata per via telematica alla sede Inps territorialmente competente, utilizzando il modulo appositamente predisposto. I periodi lavorati devono essere comprovati attraverso documenti di data certa dai quali si possa rilevare l’effettiva esistenza del rapporto di collaborazione, la sua durata e i compensi percepiti (dichiarazioni, attestazioni, tutti i documenti redatti all’epoca dello svolgimento della prestazione, contratto, dichiarazione dei redditi, ricevuta degli emolumenti erogati, ecc.). Le dichiarazioni rese ora per allora sono ritenute idonee a documentare la domanda di riscatto solo se rilasciate da pubbliche amministrazioni e firmate dai funzionari responsabili, in quanto basate su atti d’ufficio.

La documentazione I periodi lavorati devono essere comprovati attraverso documenti di data certa dai quali si possa rilevare l’effettiva esistenza del rapporto di collaborazione, la sua durata e i compensi percepiti (dichiarazioni, attestazioni, tutti i documenti redatti all’epoca dello svolgimento della prestazione, contratto, dichiarazione dei redditi, ricevuta degli emolumenti erogati, ecc.). Le dichiarazioni rese ora per allora sono ritenute idonee a documentare la domanda di riscatto solo se rilasciate da pubbliche amministrazioni e firmate dai funzionari responsabili, in quanto basate su atti d’ufficio.

23. PERIODI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Aggiornato a novembre 2013


I periodi riscattabili Possono essere riscattati, fino ad un massimo di cinque anni, esclusivamente i periodi di attività svolta prima del 1.4.1996 per collaborazione coordinata e continuativa, a condizione che non risulti già versata altra contribuzione per iscrizione ad altra forma di assicurazione previdenziale. (Circ. 117 del 21.6.2002) Se dalla documentazione allegata alla domanda risulta comprovato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ma non la sua durata, è consentito il riscatto dell’intero anno interessato (o del minor periodo richiesto) a condizione che:  

il periodo risulti privo di copertura assicurativa accreditata a qualsiasi titolo; i compensi percepiti dal richiedente siano di importo almeno pari all’ammontare del reddito minimo stabilito per il medesimo anno nella gestione speciale commercianti.

Se dalla documentazione allegata alla domanda non vi sono elementi comprovanti la durata del periodo ed è carente la documentazione comprovante i compensi percepiti, è consentito il riscatto per un periodo proporzionalmente ridotto, corrispondente alla proporzione tra il reddito del richiedente e l’ammontare del reddito minimo stabilito per il medesimo anno nella gestione speciale commercianti (Circ. 117 del 21.6.2002). L’onere di riscatto È quantificato prendendo a base l’aliquota pensionistica di finanziamento della Gestione Separata, vigente alla data della domanda di riscatto:  

10% nei casi in cui l’interessato sia assicurato presso altra forma di previdenza o sia titolare di pensione alla data della domanda di riscatto; la maggiore aliquota contributiva, negli altri casi.

L’onere di riscatto deve essere calcolato con riferimento al compenso percepito nei periodi oggetto di riscatto ovvero, con riferimento al reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione commercianti (nei casi in cui la documentazione non sia idonea a dimostrare l’ammontare dei compensi), rivalutato applicando la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati, a partire dall’anno successivo a quello della sua percezione. L’importo complessivo dei compensi da riscattare per ciascun anno non può comunque eccedere il massimale contributivo previsto per gli iscritti alla gestione commercianti. Il pagamento Deve essere effettuato con bollettino di c/c postale, predisposto dalla sede Inps e allegato al provvedimento di accoglimento:  

in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso; in un massimo di 60 rate (su richiesta dell’interessato) di uguale importo e comunque non inferiori ad Euro 26, con maggiorazione degli interessi legali al

23. PERIODI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Aggiornato a novembre 2013


tasso vigente alla data di presentazione della domanda (Circ. 117 del 21.6.2002). Il mancato pagamento entro il termine o l’interruzione dei pagamenti rateali determina la decadenza dalla facoltà di riscatto. Pertanto:  

la mancata effettuazione di versamenti determina l’archiviazione della pratica; il ritardato pagamento in unica soluzione o della prima rate può essere considerato come nuova domanda con conseguente rideterminazione dell’onere dovuto; l’interruzione dei pagamenti rateali determina l’accredito nella Gestione Separata di un periodo di contribuzione proporzionale all’onere versato al momento della sospensione, a partire dall’inizio del periodo di riscatto.

L’interessato può richiedere una rateizzazione inferiore rispetto a quella concessa dalla sede prima che sia trascorso il temine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata (60 giorni). N.B. Il pagamento rateale non può essere concesso se la domanda di riscatto è contestuale alla domanda di pensione né può proseguire oltre la decorrenza della pensione e deve pertanto essere completato con il versamento in unica soluzione dell’onere di riscatto ancora dovuto. Se l’assicurato perfeziona il diritto a pensione e presenta la relativa domanda durante il pagamento rateale dell’onere di riscatto, deve interrompere i versamenti e deve richiedere l’emissione di un bollettino di c/c postale per poter effettuare il versamento dell’importo residuo in unica soluzione, alla sede Inps che ha emesso il provvedimento di accoglimento (Circ. 117 del 21.6.2002). Il versamento dell’onere residuo dovrà essere effettuato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione del nuovo provvedimento, in caso contrario il periodo di riscatto verrà ridotto in proporzione ai versamenti effettuati.

L’utilizzo della contribuzione I periodi riscattati sono utili:  

per il conseguimento del diritto e per il calcolo contributivo della pensione nella Gestione Separata; per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria prevista a favore dei lavoratori parasubordinati (Circ. 117 del 21.6.2002).

23. PERIODI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Aggiornato a novembre 2013


23. PERIODI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Aggiornato a novembre 2013


24.

LA RICONGIUNZIONE (LEGGE 29/1979)

Sono contributi accreditati a favore del lavoratore che ha richiesto l’unificazione (ricongiunzione) di tutti i suoi contributi presso un unico fondo in quanto:  

ha lavorato come dipendente presso aziende o enti che non versano i contributi nella stessa cassa di previdenza; ha versato contributi come lavoratore autonomo.

I contributi da ricongiunzione, in relazione al fondo presso cui sono trasferiti:   

sono accreditati a domanda o d'ufficio; possono essere senza onere a carico del lavoratore; possono essere con onere parziale o totale a carico del lavoratore.

Quali contributi Si possono ricongiungere i contributi: 

dallo Stato al fondo pensioni lavoratori dipendenti. La possibilità di ricongiunzione è data a tutti i dipendenti degli enti pubblici a condizione che siano cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione. da altri fondi al fondo pensioni lavoratori dipendenti. La possibilità di ricongiunzione è data a tutti i dipendenti iscritti ad una o più casse pensionistiche allo scopo di ottenere un'unica pensione anche se il lavoratore non è mai stato iscritto all'Inps. dall'Inps ad altri fondi. La possibilità di ricongiunzione è data a tutti i dipendenti iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria allo scopo di ottenere un'unica pensione a condizione che il lavoratore sia iscritto, all'atto della domanda, al fondo presso il quale intende trasferire la contribuzione, oppure lo sia stato per almeno 8 anni. dalle gestioni autonome al fondo pensioni lavoratori dipendenti. La possibilità di ricongiunzione è data a tutti i lavoratori autonomi, allo scopo di ottenere un'unica pensione, a condizione che il lavoratore, dopo l'iscrizione nella gestione autonoma, possa far valere almeno 5 anni di iscrizione al fondo pensioni lavoratori dipendenti presso il quale intende trasferire la contribuzione.

Assicurati all’INPS Sono assicurati all'Inps i lavoratori iscritti:    

al fondo pensioni lavoratori dipendenti; alle gestioni speciali lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e coltivatori diretti; alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati; ai fondi speciali di previdenza integrativi dell'A.G.O., (fondo previdenza marinara, fondo degli addetti ai pubblici servizi del gas, fondo degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, fondo dipendenti degli istituti di credito; ai fondi speciali di previdenza sostitutivi dell'A.G.O. (fondo telefonici, fondo elettrici e fondo addetti alle imposte di consumo). 24. LA RICONGIUNZIONE (LEGGE 29/1979) Aggiornato a novembre 2013


Assicurati ad altri Enti Sono assicurati ad altri Enti:   

i dipendenti dello Stato e degli Enti Locali; i dirigenti di azienda industriale; i liberi professionisti.

Utilizzo dei contributi I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Domanda La domanda su apposito modulo deve essere presentata alla sede Inps territorialmente competente per residenza, allegando la documentazione prevista. Quanto si paga La ricongiunzione avviene senza alcun pagamento da parte del lavoratore in caso di ricongiunzione di contributi:  

dallo Stato o dall’INPDAP al fondo pensioni lavoratori dipendenti; da altri fondi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, con esclusione delle Casse Professionali.

La ricongiunzione avviene con pagamento da parte del lavoratore in caso di ricongiunzione dei contributi:   

dall'Inps ad altri fondi; dalla Casse Professionali all’Inps o viceversa; dalle gestioni autonome al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Come si paga Il pagamento può avvenire:    

in unica soluzione entro 60 giorni dalla richiesta; in rate mensili di numero non superiore alla metà dei mesi ricongiunti e con la maggiorazione di un interesse annuo pari al 4.50%; con trattenuta sulla pensione nel caso di ricongiunzione al fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi versati nelle gestioni autonome; con trattenuta sulla pensione nel caso di pagamento in corso all’atto del perfezionamento dei requisiti per la prestazione.

24. LA RICONGIUNZIONE (LEGGE 29/1979) Aggiornato a novembre 2013


25.

LE PRESTAZIONI

Sistemi di calcolo Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. Attualmente la pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo ma continuano a convivere anche i sistemi retributivo e misto.

Il Sistema contributivo Si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996. Tale sistema di calcolo si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa. Ai fini del calcolo occorre: 

individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;

calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata);

determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat;

applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella:

Età 57 58 59 60 61 62 63 64 65 anni ed oltre

Coefficiente 4,419% 4,538% 4,664% 4,798% 4,940% 5,093% 5,257% 5,432% 5,620%

25. LE PRESTAZIONI Aggiornato a novembre 2013


Il Sistema retributivo Si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. Si basa su tre elementi: 

l'anzianità contributiva, è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti; la retribuzione/reddito pensionabile, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno; l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite (per le pensioni con decorrenza nel 2009 di 42.111 euro annui) per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%.

L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote: Quota A determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi Quota B determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.

Il Sistema misto Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. In questo caso la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 (peraltro per la quota B sulla base della media delle retribuzioni/redditi degli ultimi anni antecedenti la decorrenza della pensione il cui numero varia in funzione dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992) , in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996. Se però si possiede un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995, è possibile utilizzare l'opzione per avere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo. L'opzione non può essere esercitata da chi ha diritto al calcolo con il solo sistema retributivo.

25. LE PRESTAZIONI Aggiornato a novembre 2013


L’opzione per il Sistema contributivo Gli assicurati con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, possono optare per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, a condizione che possano far valere:  

un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni. A tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto; almeno 5 anni di contributi successivi al 31.12.1995 sia effettivi sia figurativi.

La facoltà di opzione, pertanto, non poteva essere esercitata prima del 1.1.2001, in considerazione che il sistema contributivo è stato introdotto dal 1.1.1996. La facoltà di opzione, una volta esercitata, è irrevocabile. N.B. Gli assicurati con almeno 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995, possono ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo a condizione che abbiano esercitato la facoltà di opzione entro il 1.10.2001 e che possano far valere almeno 5 anni di contributi successivi al 31.12.1995 (Circ. 181/2001, punto 1). Il montante individuale dei contributi Per i lavoratori optanti è determinato dalla somma di due quote:  

la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995; la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995 (Circ. 181/2001, punto 2).

N.B. Il montante individuale dei contributi deve essere determinato con conteggi separati se l’assicurato risulta iscritto a più gestioni previdenziali (Circ. 108/2002, punto 1). I lavoratori parasubordinati Possono chiedere nell’ambito della gestione separata il computo, ai fini del diritto e della misura della pensione, dei contributi versati al 31.12.1995 nell’Assicurazione Generale Obbligatoria ovvero in un altro Fondo o in una delle gestioni dei lavoratori autonomi se in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo (Circ. 108/2002, punto 2). N.B. Sono esclusi dalla facoltà di chiedere il computo dei predetti contributi nell'ambito della gestione separata i lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, a meno che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1.10.200l. Per la determinazione del montante contributivo per i periodi anteriori al 1996 devono essere applicate le aliquote contributive delle singole gestioni di appartenenza. Il superstite di un lavoratore parasubordinato può esercitare la facoltà di opzione e chiedere la liquidazione della pensione indiretta nella Gestione Separata con il cumulo della contribuzione accreditata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria ovvero in un altro Fondo o in una gestione dei lavoratori autonomi (Msg. 275 del 14.7.2003). 25. LE PRESTAZIONI Aggiornato a novembre 2013


25. LE PRESTAZIONI Aggiornato a novembre 2013


26.

PENSIONE DI VECCHIAIA

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:   

raggiunto l'età stabilita dalla legge; perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta; cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.

A chi spetta I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e i iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO), già assicurati alla data del 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:  

60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini; 20 anni di contributi (1040 contributi settimanali).

Sono previste particolari deroghe sia per quanto riguarda il requisito anagrafico sia per quanto riguarda il requisito contributivo. I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO e i lavoratori parasubordinati), assicurati successivamente al 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:  

60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini; 5 anni di contribuzione effettiva (260 settimane).

L’importo della pensione, deve risultare almeno pari ad 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale se la pensione viene richiesta prima del compimento dei 65 anni di età. Per le pensioni di vecchiaia contributive sono previste particolari disposizioni se il lavoratore ha perfezionato almeno 35 anni di contribuzione (settimane 1820) ovvero almeno 40 anni di contribuzione (settimane 2080). Quando spetta Con decorrenza dal 1° gennaio 2008 tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia possono ottenere la liquidazione della pensione nel rispetto delle cosiddette “finestre di accesso”.

26. PENSIONE DI VECCHIAIA Aggiornato a novembre 2013


REQUISITI PERFEZIONATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010 Requisiti maturati entro il: 31 marzo 30 giugno 30 settembre 31 dicembre

Decorrenza della pensione Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

1° luglio stesso anno 1° ottobre stesso anno 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo

1° ottobre stesso anno 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo 1° luglio anno successivo

REQUISITI PERFEZIONATI DAL 1° GENNAIO 2011 Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi, parasubordinati e pensioni in totalizzazione

12 mesi successivi alla maturazione 18 mesi successivi alla maturazione dei requisiti dei requisiti

Dal 1 gennaio 2012 Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 (art. 24, comma 3) I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti di età e di contribuzione previsti dalla previgente normativa conseguono il pensionamento – sia per quanto riguarda l’accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità che della decorrenza delle prestazioni – secondo tale normativa e possono chiedere all’Ente previdenziale di appartenenza la certificazione di tale diritto. Pur non essendo contenuta nella norma una esplicita previsione in tal senso, l’INPS precisa che i predetti lavoratori (coloro, cioè, che abbiano maturato entro il 31.12.2011 i requisiti per il diritto a pensione richiesti dalla previgente normativa) possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata con i nuovi requisiti richiesti dall’art.24 per il diritto a dette prestazioni se, per effetto dell’abrogazione della disciplina in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici di cui alla legge n. 122/2010 (c.d. “finestre mobili”), possano conseguire anticipatamente il trattamento pensionistico. In virtù del diverso meccanismo di accesso al pensionamento (eliminazione delle “finestre” dal 2012), per questi soggetti la decorrenza di pensione sulla base della nuova normativa (“Per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell’ultimo requisito, anagrafico o contributivo, sempreché a tale data si sia verificata la cessazione dell’attività lavorativa dipendente – Messaggio INPS n.1405 del 25.1.2012) risulta infatti più favorevole rispetto a quella fissata in base alla normativa previgente. 26. PENSIONE DI VECCHIAIA Aggiornato a novembre 2013


Requisito anagrafico – innalzamento dell’età pensionabile (art.24, comma 6) A decorrere dal 1° gennaio 2012, per il diritto alla pensione di vecchiaia è richiesto il seguente requisito anagrafico: a) lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 * requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita

62 anni 62 anni e 3 mesi* 63 anni e 9 mesi* 65 anni e 3 mesi** 66 anni e 3 mesi**

b) lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 * requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita

63 anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi* 64 anni e 9 mesi* 65 anni e 3 mesi** 66 anni e 3 mesi**

c) lavoratori iscritti all’ assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 * requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita

66 anni 66 anni e 3 mesi* 66 anni e 3 mesi**

d) lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 * requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita

66 annii 66 anni e 3 mesi* 66 anni e 3 mesi*

26. PENSIONE DI VECCHIAIA Aggiornato a novembre 2013


Conferma del requisito previgente per particolari categorie di lavoratori Restano confermati i requisiti anagrafici ridotti per il conseguimento della pensione di vecchiaia previsti dalla disciplina previgente per le seguenti categorie di lavoratori:  

Soggetti non vedenti (art.1, comma 6, D.Lgs.503/1992); Invalidi in misura non inferiore all’80% (art.1, comma 8, D.Lgs.503/1992).

Per queste categorie continua a trovare applicazione anche il regime delle decorrenze (finestre) già vigente.

Requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia ordinaria (art.24, comma 7) Fermi restando i requisiti anagrafici sopra illustrati, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con un’anzianità minima contributiva pari a 20 anni; per il conseguimento di tale requisito deve essere valutata la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo. A tali fini possono essere fatte valere anche le maggiorazioni figurative già previste – ai fini del diritto e della misura della pensione – dalle norme previgenti (es. maggiorazione prevista in favore degli invalidi con percentuale superiore al 74%, di cui all’art.80, comma 3, della Legge 388/2000). Ovviamente, per le quote di pensione liquidate con il sistema contributivo, tale maggiorazione produrrà effetti solo ai fini del diritto e non anche della misura della pensione. Inoltre, tale maggiorazione – pur se riconosciuta per l’esercizio di attività lavorativa – non sarà utile ai fini della maturazione del requisito di contribuzione “effettiva”, per tutte le prestazioni il cui diritto è legato a tale tipo di contribuzione (pensione di vecchiaia al compimento dei 70 anni di età per i soggetti con sola contribuzione successiva al 31.12.1995; salvaguardia dalla penalizzazione per i soggetti che accedano alla pensione anticipata prima del compimento del 62° anno di età e maturino il requisito entro il 31 dicembre 2017; pensione anticipata con requisito di età anagrafica di 63 anni). Le clausole di salvaguardia previste dall’art.2, comma 3 del D.Lgs.503/1992 (soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro 31.12.1992; lavoratori subordinati che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni,occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare; ecc.) non trovino più applicazione per i soggetti che maturano i requisiti a partire dal 1 gennaio 2012 (“Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni”).È presumibile, in particolare, che i soggetti autorizzati ai versamenti volontari entro il 31.12.1992 (art.2, comma 3, lettera a) del D.Lgs.503/1992) rientrino nel più ampio novero dei soggetti 26. PENSIONE DI VECCHIAIA Aggiornato a novembre 2013


‘derogati’ di cui al successivo comma 14, ai quali i requisiti previgenti si applicano nei limiti del comma 15 e dell’emanando decreto ministeriale. Per i lavoratori assicurati dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato all’ulteriore condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’Assegno Sociale. Tale “importo soglia” è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del Pil con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare e non potrà in ogni caso essere inferiore, per un determinato anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo (che per questi lavoratori passa da 5 anni a 20 anni) sono confermate le disposizioni di cui all’art.1, comma 40 della Legge 335/1995. Pertanto, viene riconosciuto l’accredito figurativo per i seguenti periodi:  

assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio; assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, quando sussistano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge n.104/1992 , per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi; a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

Il comma 7 dell’art.24 precisa che ”Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni”; per contribuzione ‘effettiva’ deve intendersi quella obbligatoria, versata in costanza di lavoro, e quella volontaria e da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Dall’enunciazione della norma si deduce chiaramente che al settantesimo anno di età si prescinde dal requisito di importo minimo ma non anche dal requisito contributivo di venti anni, che risulterebbe quindi confermato; pertanto, il requisito di cinque anni di contribuzione effettiva dovrebbe risultare un ‘di cui’ di un più ampio requisito contributivo comunque richiesto. Anche il requisito anagrafico di 70 anni, peraltro, è soggetto all’adeguamento alla speranza di vita ed è pertanto incrementato, a decorrere dal 1.1.2013 di ulteriori tre mesi. Pertanto, ala pensione di vecchiaia per i soggetti che hanno versato il primo contributo successivamente al 31.12.1995 si consegue con le seguenti modalità, tra loro alternative: 

età anagrafica prevista dal comma 6 dell’art.24 e 20 anni di contribuzione, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno2012, a1,5 volte l'importo dell'assegno sociale 26. PENSIONE DI VECCHIAIA Aggiornato a novembre 2013


70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione.

Adeguamento dei requisiti alla speranza di vita (Art.24, Commi 12 e 13) Tutti i requisiti anagrafici previsti dalla legge 214/2011 ed il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata sono soggetti ad adeguamento all’incremento della speranza di vita introdotto dall’art.12, commi 12 e seguenti della Legge 122/2010 e successive modificazioni. L’adeguamento opera anche per l’età richiesta per il diritto all’Assegno Sociale. Gli adeguamenti fino a quello con decorrenza 1.1.2019 avranno cadenza triennale; quelli successivi avranno invece cadenza biennale. Il DM 6 dicembre 2011 ha previsto che per il triennio 2013 – 2015 i requisiti di accesso al pensionamento sono incrementati di 3 mesi (“0,3 unità”).

26. PENSIONE DI VECCHIAIA Aggiornato a novembre 2013


27.

PENSIONE DI ANZIANITA’

È una prestazione economica, a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed integrative, la cui pensione è liquidata con il sistema di calcolo retributivo o misto. È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. L'eventuale ripresa dell'attività lavorativa dipendente da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico. N.B. Non è richiesta la cessazione se all’atto della domanda l’assicurato svolge attività lavorativa autonoma (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani, commercianti e lavoratori parasubordinati) o attività in qualità di pescatore autonomo.

Requisiti Periodo dal 1.1.2008 al 30.6.2009. La pensione di anzianità può essere concessa con almeno 35 anni di contributi solo se il lavoratore ha maturato anche il requisito anagrafico di: 

58 anni di età, se il diritto alla pensione viene perfezionato con la sola contribuzione versata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ovvero versata in uno dei Fondi sostitutivi o integrativi; 59 anni di età, se il diritto alla pensione viene perfezionato con la sola contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi ovvero con contribuzione versata Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi: in entrambe fattispecie la pensione viene liquidata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Periodo dal 1.7.2009 È stato introdotto il cosiddetto "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di anzianità contributiva. I lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi che richiedono la pensione devono essere in possesso di un requisito anagrafico pari ad almeno:   

59 anni di età e raggiungere quota 95, nel periodo dall’ 1.7.2009 al 31.12.2010; 60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dall’ 1.1.2011 al 31.12.2012; 61 anni di età e raggiungere quota 97, a partire dall’ 1.1.2013.

I lavoratori autonomi che richiedono la pensione devono essere in possesso di un requisito anagrafico pari ad almeno:   

60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dall’ 1.7.2009 al 31.12.2010; 61 anni di età e raggiungere quota 97, nel periodo dall’ 1.1.2011 al 31.12.2012; 62 anni di età e raggiungere quota 98, a partire dall’ 1.1.2013. 27. PENSIONE DI ANZIANITA’ Aggiornato a novembre 2013


Pensione di anzianità

Anno di pensionamento

Dal 1/7/2009 al 31/12/2010

Dal 1/1/2011 al 31/12/2011

Le quote: età anagrafica più contributi Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Quota 95 Data da 59+36 Oppure 60+35 Quota 96 Data da 60+36 Oppure 61+35

Quota 96 Data da 60+36 Oppure 61+35 Quota 97 Data da 61+36 Oppure 62+35

Per entrambe le categorie, in alternativa a questi requisiti, si può andare in pensione con 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica.

Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia. Si può andare in pensione a prescindere dall'età se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tale ipotesi, se il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva è stato raggiunto, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è prevista l’invio della domanda con modalità telematiche. Con meno di 40 anni di contributi Decorrenza della pensione Requisiti maturati entro il

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

30 giugno 2010

1° gennaio 2011

1° luglio 2011

31 dicembre 2010

1° luglio 2011

1° gennaio 2012

27. PENSIONE DI ANZIANITA’ Aggiornato a novembre 2013


Requisiti maturati entro il 31.12.2010 Tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità possono ottenere la liquidazione della pensione nel rispetto delle cosiddette “finestre di accesso”. Pertanto, i lavoratori che maturano i predetti requisiti nel corso dell'anno 2010 possono accedere alla pensione di anzianità con le seguenti "finestre":

Con almeno 40 anni di contributi Decorrenza della pensione Requisiti maturati Lavoratori Lavoratori dipendenti entro il: autonomi 1° luglio 2010 se 57 anni di età entro il 30 31 marzo 2010 1° ottobre 2010 giugno 1° ottobre 2010 se 57 anni di età entro il 30 30 giugno 2010 1° gennaio 2011 settembre 30 settembre 2010 1° gennaio 2011 1° aprile 2011 31 dicembre 2010 1° aprile 2011 1° luglio 2011

Requisiti maturati dopo 31.12.2010 I lavoratori che, a partire dal 1.1.2011, perfezionano i requisiti anagrafici previsti, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni (cosiddetto sistema delle "quote") ovvero che, indipendentemente dall'età, maturano almeno 40 anni di contribuzione possono accedere alla pensione di anzianità con un "differimento" di: 

12 mesi dalla data di maturazione dei citati requisiti se la pensione viene liquidata a carico del Fondo Lavoratori Dipendenti e dei fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria; 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la prestazione viene viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti).

27. PENSIONE DI ANZIANITA’ Aggiornato a novembre 2013


27. PENSIONE DI ANZIANITA’ Aggiornato a novembre 2013


28. FINESTRE DI ACCESSO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIAANZIANITÀ DAL 1/01/2011

Lavoratori dipendenti

12 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti di età e retribuzione previsti; Deroghe: a) Lavoratori in preavviso al 30/6/2010 b) Lavoratori in mobilità in base ad accordi sindacali stipulati fino al 30/4/2010

Lavoratori autonomi + iscritti gestione separata + pensioni di totalizzazione

18 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti di età e retribuzione previsti La decorrenza della pensione è fissata dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento previsti. La previgente disciplina in materia di accesso alla pensione di anzianità (cosiddetto sistema "delle finestre") continua a trovare applicazione; 

per i lavoratori che, in relazione a quanto previsto dal contratto collettivo, hanno comunicato all'azienda di volersi dimettere e che, quindi, erano in "preavviso" alla data del 30 giugno 2010 a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi richiesti entro la data di cessione del rapporto di lavoro. lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età.

Le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità continuano ad applicarsi, inoltre, nel limite massimo di 10.000 unità, ai lavoratori: 

collocati in mobilità "ordinaria" (articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni) sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 aprile 2010 a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il pensionamento nel periodo di fruizione della relativa indennità; collocati in mobilità "lunga" (articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni) sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 30 aprile 2010; titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà dei settori del credito e delle aziende private erogatrici di servizi di pubblica utilità.

28. FINESTRE DI ACCESSO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA/ANZIANITA’ DALL’1/01/2011 Aggiornato a novembre 2013


28. FINESTRE DI ACCESSO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA/ANZIANITA’ DALL’1/01/2011 Aggiornato a novembre 2013


29.

PENSIONE ANTICIPATA

Dal 1 gennaio 2012 per i soggetti che maturano il diritto a pensione nei regimi misto e contributivo la pensione di anzianità viene sostituita con la pensione anticipata. Requisito contributivo per la pensione anticipata 

Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 (art. 24, comma 10)

I soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 che maturano i requisiti a decorrere dal 1.1.2012 conseguono il diritto alla pensione anticipata in presenza del seguente requisito contributivo: Decorrenza dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016

Uomini 42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane) 42 anni e 5 mesi* (pari a 2205 settimane) 42 anni e 6 mesi* (pari a 2210 settimane) 42 anni e 6 mesi** (pari a 2210 settimane)

Donne 41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane) 41 anni e 5 mesi* (pari a 2153 settimane) 41 anni e 6 mesi* (pari a 2158 settimane) 41 anni e 6 mesi** (pari a 2158 settimane)

* requisito adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita Per il raggiungimento di tale requisito è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, ferma restando la necessità di perfezionare il requisito dei 35 anni di contribuzione con contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. Peraltro, per ciascun anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni, l’importo della pensione subirà una penalizzazione pari al 1%, elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni:    

1% con età anagrafica di 61 anni; 2% con età anagrafica di 60 anni; 4% con età anagrafica di 59 anni; 6% con età anagrafica di 58 anni

Nel caso in cui l’età di accesso al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale sarà proporzionata al numero di mesi.

29. PENSIONE ANTICIPATA Aggiornato a novembre 2013


La penalizzazione opera sulla quota di trattamento: 

relativa alle anzianità contributive maturate al 31.12.2011;

A differenza di tutte le altre età indicate nell’art.24 del D.L.201/2011 convertito in legge 214/2011, l’età di 62 anni a cui è legata la “penalizzazione”, non è soggetta ad adeguamento per effetto della speranza di vita; tale età, infatti, non costituisce un requisito di accesso alla prestazione, bensì solo una ‘condizione’ per la misura della stessa. Il D.L. n.216/2011 (c.d. “Milleproroghe”), convertito nella legge n. 14/2012, ha previsto che la riduzione percentuale del trattamento pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con un’età inferiore a 62 anni non si debba applicare per i lavoratori che maturino entro il 31 dicembre 2017 il requisito minimo di anzianità contributiva, a patto che la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia e cassa integrazione ordinaria. 

Soggetti che possono far valere contribuzione dal 1° gennaio 1996 (art. 24, comma 11)

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, potranno conseguire il diritto alla pensione anticipata secondo due diverse modalità e condizioni: a)

anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica

Decorrenza dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016

Uomini 42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane) 42 anni e 5 mesi* (pari a 2205 settimane) 42 anni e 6 mesi* (pari a 2210 settimane) 42 anni e 6 mesi** (pari a 2210 settimane)

Donne 41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane) 41 anni e 5 mesi* (pari a 2153 settimane) 41 anni e 6 mesi* (pari a 2158 settimane) 41 anni e 6 mesi** (pari a 2158 settimane)

* requisito adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita Nel computo della contribuzione per il raggiungimento del requisito contributivo va considerata la contribuzione a qualsiasi titolo versata, con esclusione della contribuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età viene moltiplicata per 1,5 (art.1, comma 7, Legge 335/1995).

29. PENSIONE ANTICIPATA Aggiornato a novembre 2013


Coerentemente con quanto precedentemente precisato (la penalizzazione opera solo sulle quote di pensione liquidate con il sistema retributivo), nei confronti dei soggetti che possono far valere contribuzione solo a partire dal 1.1.1996, non trova applicazione la penalizzazione del trattamento pensionistico nel caso di accesso al pensionamento con età inferiore a 62 anni.

b)

combinazione di anzianità contributiva ed età anagrafica:  

63 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” versata o accreditata; ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore per il 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’Assegno Sociale. A partire dal 2013, tale importo soglia sarà rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL.

Ai fini del requisito dei 20 anni di contribuzione effettiva, si considera utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella figurativa a qualsiasi titolo accreditata. Anche il requisito anagrafico di 63 anni sarà soggetto ad incremento per adeguamento alla speranza di vita (tre mesi per il triennio 2013 - 2015).

Introduzione del calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1.1.2012(art. 24, comma 2) La quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a far data dal 1° gennaio 2012 sarà calcolata per tutti i lavoratori secondo il sistema contributivo. La disposizione si applica, in concreto, ai soli lavoratori iscritti all’AGO ed alle forme obbligatorie sostitutive ed esclusive che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e per i quali la pensione veniva finora liquidata con il sistema retributivo; per gli altri, infatti, le quote di pensione successive al 31.12.1995 risultavano già calcolate con il sistema contributivo. In sostanza, l’anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011 verrà valutata nel limite massimo di 40 anni, mentre quella maturata dal 1° gennaio 2012 darà luogo alla quota contributiva di pensione da sommare, poi, alla prima retributiva.

Disposizioni eccezionali (Art. 24, comma 15 – bis) Per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, più prossimi al compimento dell’età pensionabile, viene prevista la possibilità di accesso alla pensione con requisiti di età anagrafica più favorevoli rispetto alla generalità dei lavoratori. Pertanto: 

i lavoratori (uomini) dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 abbiano maturato almeno 35 anni di contribuzione e che entro la stessa data avrebbero perfezionato i requisiti di cui alla tabella “B” allegata alla legge n. 247/2007, potranno conseguire la pensione anticipata con età di almeno 64 anni: 29. PENSIONE ANTICIPATA Aggiornato a novembre 2013


le lavoratrici dipendenti del settore privato potranno – se più favorevole rispetto ai requisiti ordinari – conseguire la pensione di vecchiaia con un’età anagrafica di 64 anni, a condizione che entro il 31 dicembre 2012 abbiano maturato 20 anni di contribuzione ed un’età anagrafica pari a 60 anni.

Questa disposizione di carattere eccezionale si applica a tutti i soggetti che – a prescindere dalla gestione dipendente o autonoma a carico della quale verrà liquidato il trattamento pensionistico – alla data del 28 dicembre 2011 svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato. Ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari di questa norma, rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro. Anche l’età anagrafica di 64 anni prevista dalla norma in questione è soggetta all’adeguamento all’incremento dell’aspettativa di vita. Soggetti ai quali continua ad applicarsi la previgente disciplina (Art. 24 commi 3 e 14) La normativa in materia di diritto a pensione e di regime delle decorrenze (“finestra mobile”) previgente alla Legge 214/2011, continua ad applicarsi nei confronti di: 

soggetti che entro il 31 dicembre 2011 hanno perfezionato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti per l’accesso al pensionamento (con la precisazione contenuta nel commento al comma 3); lavoratrici che, pur maturando il diritto a pensione successivamente al 31.12.2011, accedono al pensionamento secondo il regime sperimentale previsto dall’art.1, comma 9, della legge n. 243/2004 (c.d. “opzione donna”).

Ovviamente, il pensionamento con “opzione donna” non soggiace né alla condizione di importo minimo (1,5 volte l’importo dell’AS), né alla penalizzazione per accesso al pensionamento con età anagrafica inferiore a 62 anni. L’opzione donna è esercitabile a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico – la cui “finestra” deve ovviamente essere calcolata tenendo conto anche dell’adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita – si collochi entro il 31 dicembre 2015. Anche l’età (57 anni per le lavoratrici che liquidano una pensione a carico del FPLD; 58 anni per le lavoratrici che liquidano una pensione a carico di una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi) prevista per l’accesso a pensione con la “opzione donna” è soggetta ad adeguamento sulla base dell’aspettativa di vita e risulta pertanto incrementata, a decorrere dal 1.1.2013, di tre mesi.

29. PENSIONE ANTICIPATA Aggiornato a novembre 2013


30.

SALVAGUARDATI

La previgente normativa in materia di accesso a pensione e disciplina delle decorrenze continua inoltre ad applicarsi, nel limite del tetto di spesa annuale previsto dal comma 15, nei confronti delle seguenti categorie (la cui elencazione tiene conto anche degli ampliamenti introdotti della legge n. 14/2012): 1. lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, purché maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; 2. lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; 3. lavoratori che siano titolari entro il 4 dicembre 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà o per i quali sia stato previsto da accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai fondi di solidarietà di settore. Questi lavoratori restano a carico del Fondo fino al compimento del 60° anno di età anche qualora maturino precedentemente al compimento della predetta età i requisiti previgenti per l’accesso al pensionamento; 4. lavoratori autorizzati ai versamenti volontari anteriormente al 4 dicembre 2011; 5. lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni, che alla data del 4 dicembre 2011, hanno in corso l’esonero dal servizio previsto dall’art. 72, comma 1, della legge n. 133/2008; 6. lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano in congedo per assistere i figli con “disabilità grave”, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 i quali maturino entro 24 mesi dalla data di inizio di tale congedo il requisito contributivo (40 anni) per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’art. 1, comma 6 lettera a), della legge n. 243/2004; 7. lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410,411,412-ter del c.p.c, o di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale a condizione che:  

la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi; il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, che ai sensi della previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento di pensione entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.201/2011 (6 dicembre 2011).

Lavoratori addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti (Art. 24, comma 17) Dal 1° gennaio 2012 i predetti lavoratori conseguono la pensione anticipata con i requisiti fissati dalla tabella B della legge n. 247/2007 (si veda, in proposito, la illustrazione delle novità introdotte contenuta nella notizia pubblicata in Punto d’Incontro il 3 gennaio 2012 e 1 marzo 2012).

30. SALVAGUARDATI Aggiornato a novembre 2013


Fondi speciali gestiti dall’INPS Le disposizioni contenute nell’art.24 trovano applicazione anche per gli iscritti ai Fondi Speciali INPS, che pertanto conseguono il trattamento pensionistico esclusivamente sulla base dei requisiti previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria come modificata dalla legge 214. Tali disposizioni trovano integrale applicazione per gli iscritti ai seguenti Fondi:    

soppresso Fondo di Previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia soppresso Fondo di Previdenza per il personale dipendente dell’ENEL e delle aziende elettriche private Fondo di Previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo Fondi integrativi (gestioni di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette; Fondo di previdenza per il personale dell’ex Consorzio autonomo del porto di Genova e dell’ex Ente autonomo del porto di Trieste).

30. SALVAGUARDATI Aggiornato a novembre 2013


31.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÁ

È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

A chi spetta Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori:   

dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti,coloni e mezzadri); iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

Requisiti Sono richiesti:  

riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale; almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

La domanda Può essere inoltrata presso le sedi Inps, direttamente o tramite canali telematici. Quando spetta L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti. È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale. Può essere confermato su domanda presentata dall'interessato entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente. L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia .

31. ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ Aggiornato a novembre 2013


Quanto spetta L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:  

retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995; misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi; contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

Cumulo assegno di invalidità con reddito del beneficiario Per gli invalidi, la legge prevede un doppio taglio dell’assegno se il titolare continua a lavorare. La pensione si riduce del 25% se il reddito supera di quattro volte il trattamento minimo annuo Inps (nel 2013 è di € 25.762,36) e del 50% se va oltre le cinque volte (€ 32.202,95). Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al minimo Inps (€ 495,43) può subire un secondo taglio. Ciò dipende dal numero dei contributi sulla base dei quali è stato calcolato: con almeno 40 anni di contributi non c'è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in questo caso l'assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, come previsto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità; con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il minimo Inps ( € 495,43 nel 2013) . Nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto. In caso di trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia si applica la relativa disciplina del cumulo.

31. ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ Aggiornato a novembre 2013


32.

PENSIONE DI INABILITÁ

È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. I pensionati di inabilità possono presentare domanda per ottenere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa. A chi spetta Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:   

dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Requisiti  

assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale; almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

È, inoltre, richiesta:    

la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa; la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori; la cancellazione dagli albi professionali; la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

La domanda Può essere presentata presso le sedi Inps, direttamente tramite i canali telematici Quando spetta La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti. La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

32. PENSIONE DI INABILITA’ Aggiornato a novembre 2013


Quanto spetta L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:  

retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995; misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi; contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età pensionabile di: 

55 anni di età, per le donne, e 60 anni di età, per gli uomini, per le pensioni concesse a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nel sistema retributivo o misto; 60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini, per le pensioni concesse a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori automi, nel sistema retributivo o misto; 60 anni di età, sia per le donne sia per gli uomini, per le pensioni determinate con il sistema di calcolo contributivo.

32. PENSIONE DI INABILITA’ Aggiornato a novembre 2013


33.

PENSIONE AI SUPERSTITI

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:  

pensionato (pensione di reversibilità); lavoratore (pensione indiretta).

A chi spetta Hanno diritto alla pensione: 

 

il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti; il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile; i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo; i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata 

ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata: 

ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

Requisiti Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:  

almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.lvo 503/92); almeno 260 contributi settimanali di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).

33. PENSIONE AI SUPERSTITI Aggiornato a novembre 2013


Quanto spetta L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:     

60%, solo coniuge; 70%, solo un figlio; 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge; 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli; 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

Cumulo pensione redditi del beneficiario Le pensioni ai superstiti non subiscono alcuna riduzione se il titolare, per l’anno 2013, ha un reddito inferiore a tre volte il trattamento minimo annuo Inps pari ad euro 19.321,77. Vengono ridotte, invece, del 25% per un reddito fino ad euro 25.762,36. La riduzione sale al 40% se il reddito percepito si colloca tra euro 25.762,36 ed euro 32.202,95 ed al 50% se l’entità del reddito è superiore a 32.202,95 euro. Indennità per morte Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità per morte, se:   

il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione diretta; non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti; nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.

La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato. Indennità una – tantum Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l’indennità una-tantum, se:   

non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta; non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato; è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.

Decorrenza La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato o dell’assicurato e la relativa domanda deve essere presentata all’Inps per via telematica. 33. PENSIONE AI SUPERSTITI Aggiornato a novembre 2013


34.

PENSIONE SUPPLEMENTARE

È una prestazione economica liquidata, a domanda, al lavoratore che può far valere contribuzione versata all’Inps non sufficiente a perfezionare il diritto ad alcuna pensione. A chi spetta Può essere richiesta dai lavoratori titolari di un conto assicurativo presso l'Inps e già titolari di trattamento pensionistico a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (Stato, INPDAP, Fondi Pensioni integrativi e sostitutivi, ecc.). Spetta anche ai:  

titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione, dall’INADEL ai dipendenti degli enti locali, dall’ENPAS ai dipendenti dello Stato, dall’Opera di previdenza per il personale delle ferrovie e dall’istituto postelegrafonici ai dipendenti delle corrispondenti amministrazioni; ai familiari superstiti dei suddetti lavoratori.

Per i lavoratori iscritti all’ ex ENPALS è prevista la pensione supplementare in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi se il richiedente è titolare di pensione a carico dell’ENPALS riconosciuta in base alle norme che regolano i rapporti tra Inps e ENPALS. A chi non spetta Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare nell’Assicurazione Generale Obbligatoria:  

 

i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.); i titolari di pensione a carico dell’ENPALS poiché le norme che regolano i rapporti tra l’INPS e l’ENPALS prevedono l’erogazione di un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso i due Enti; i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l’Italia; i titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero o in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata; i titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati.

34. PENSIONE SUPPLEMENTARE Aggiornato a novembre 2013


I lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’INPS possono richiedere la pensione supplementare nella loro gestione qualora non raggiungono i requisiti per il diritto ad un’autonoma pensione nella gestione stessa, se titolari di una pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti. Requisiti Per ottenere la pensione è necessario: 

 

essere già titolare o avere in corso di liquidazione, una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (Stato, Enti Locali, Fondi Speciali INPS, ecc.); avere almeno 1 contributo settimanale o mensile versato nell’Assicurazione Generale Obbligatoria; non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma.

Supplementare di vecchiaia Per la pensione supplementare di vecchiaia occorre:   

aver compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nel fondo dove si chiede la pensione supplementare; avere cessato il rapporto di lavoro dipendente.

Supplementare di invalidità Per la pensione supplementare di invalidità occorre, essere in possesso del requisito sanitario previsto per ottenere l’assegno ordinario di invalidità (capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale).

Supplementare ai superstiti La pensione supplementare ai superstiti di lavoratore non titolare di pensione spetta quando: 

non è stato conseguito il diritto alla pensione autonoma indiretta per mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia o per l’assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata;

è stato conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’Assicurazione Generale

34. PENSIONE SUPPLEMENTARE Aggiornato a novembre 2013


La domanda Può essere presentata presso le sedi Inps tramite canale telematico. Quando spetta La pensione supplementare decorre:    

tenendo conto delle finestre di accesso, nel caso di pensione supplementare di vecchiaia presentata in data successiva al 1° gennaio 2008. dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda a decorrere dal 1 gennaio 2012; dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del riconoscimento del requisito sanitario, nel caso di pensione di invalidità; dal 1° giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.

Quanto spetta L’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:  

retributivo, se la contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria si riferisce a periodi solo antecedenti l’ 1.1.1996; misto(una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo), se il lavoratore può far valere contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria sia per periodi antecedenti il 1.1.1996 sia per periodi successivi al 31.12.1995; contributivo, se la contribuzione si riferisce unicamente a periodi successivi al 31.12.1995.

La pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 è calcolata con il sistema contributivo indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico principale. Il versamento di ulteriori contributi successivi alla decorrenza della pensione supplementare dà diritto ad un supplemento di pensione.

34. PENSIONE SUPPLEMENTARE Aggiornato a novembre 2013


34. PENSIONE SUPPLEMENTARE Aggiornato a novembre 2013


35.

RICOSTITUZIONI CONTRIBUTIVE

La ricostituzione della pensione consiste in una variazione dell’importo della pensione determinata dall’accreditamento di contribuzione versata o dovuta per periodi anteriori alla decorrenza originaria della stessa. La ricostituzione della pensione, come variazione contributiva, muove dai seguenti presupposti:   

accreditamento di contribuzione non valutata in sede di prima liquidazione; esclusione di contribuzione già valutata in sede di prima liquidazione; modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in sede di prima liquidazione.

Verificatisi tali presupposti la pensione sarà ricalcolata in base alle norme vigenti al momento della decorrenza originaria. Se in occasione della domanda di ricostituzione vengono esclusi periodi di contribuzione già valutati in prima liquidazione, può verificarsi la perdita del diritto alla prestazione. Le ricostituzioni vengono effettuate dall’Inps sia d’ufficio che a domanda.

35. RICOSTITUZIONI CONTRIBUTIVE Aggiornato a novembre 2013


35. RICOSTITUZIONI CONTRIBUTIVE Aggiornato a novembre 2013


36.

SUPPLEMENTO DI PENSIONE

I supplementi sono incrementi della pensione liquidati, a domanda, sulla base di contribuzione relativa a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. I supplementi di pensione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purchè siano perfezionati i requisiti richiesti (D.P.R.488/68, art. 19). I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento danno luogo alla liquidazione di ulteriori supplementi. Nel caso di pensione di reversibilità il supplemento, relativo a contributi collocati nel tempo tra la decorrenza della pensione diretta o dell’ultimo supplemento decorre sempre dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità. I supplementi liquidati a titolari di pensione integrata al trattamento minimo vengono assorbiti dall’integrazione al trattamento minimo, e nel caso di parziale assorbimento, al pensionato viene corrisposta l’eccedenza.

Decorrenza dei supplementi di pensione I supplementi di pensione decorrono da quando siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento (L.155/1981 art. 7, 4° comma). Tuttavia è data facoltà all’interessato di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento – sia esso il primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso è richiesta la condizione del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia (L.155/1981 art. 7, 5° comma).

36. SUPPLEMENTO DI PENSIONE Aggiornato a novembre 2013


36. SUPPLEMENTO DI PENSIONE Aggiornato a novembre 2013


37.

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

È stata prevista da recenti disposizioni legislative per consentire l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata. Chi è interessato La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita a differenza della ricongiunzione che spesso è onerosa. Alla totalizzazione sono particolarmente interessati i lavoratori parasubordinati (co.co.co., lavoratori a progetto, ecc.), iscritti alla cosiddetta "gestione separata", i cui contributi non possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdenza. Resta la facoltà di richiedere l'applicazione delle disposizioni concernenti il cumulo dei contributi già previste dalle norme di legge in vigore, per i seguenti lavoratori: 

 

autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), che possono ottenere la pensione sommando i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con quelli versati all’Inps nel fondo pensioni lavoratori dipendenti per attività lavorativa subordinata; lavoratori che hanno svolto attività all’estero (in paesi dell’Unione Europea o convenzionati) e che possono sommare, gratuitamente, i contributi versati all’estero con quelli accreditati all’Inps per perfezionare il diritto a pensione; lavoratori assunti dopo il 31.12.1995 (pensioni con sistema di calcolo contributivo) che possono sommare i versamenti effettuati all’Inps, in due o più gestioni; titolari di posizione assicurativa all’Inpgi (giornalisti) e all’Inps per altra attività lavorativa subordinata; lavoratori che hanno versamenti all’Inps e all’Enpals e che si possono avvalere della convenzione stipulata tra i due enti.

Chi può totalizzare Possono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un’unica pensione, i lavoratori iscritti:    

a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti; alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria; alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; agli appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; 37. LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI Aggiornato a novembre 2013


 

alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335; al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Può essere liquidata anche una pensione in regime di totalizzazione con sola contribuzione Inps (ad es. con contribuzione da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo con versamento nella gestione separata). La totalizzazione può essere richiesta dai superstiti di assicurato ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione. Condizioni La totalizzazione, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità, può essere effettuata tenendo conto dei periodi contributivi delle sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno tre anni fino al 31/12/2011. Dal 1 gennaio 2012 non occorre possedere i tre anni di contribuzione per totalizzare . L’assicurato, inoltre, non deve: 

aver richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45 in data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006; essere titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione.

La titolarità di un trattamento pensionistico diretto, in una delle gestioni interessate alla totalizzazione, determina l’impossibilità di ottenere una prestazione diretta da totalizzazione, anche se si devono totalizzare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata già liquidata una prestazione a favore dell’assicurato.

Anzianità contributiva Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda. Devono quindi essere:   

considerati i contributi figurativi; attribuite le maggiorazioni contributive previste dalle specifiche disposizioni legislative (es.: invalidità superiore al 74%, amianto, ecc.); contratti i periodi di attività lavorativa per i quali la retribuzione percepita è inferiore al minimale retributivo di accredito previsto dall’art. 7 della Legge 11 novembre 1983, n. 638. 37. LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI Aggiornato a novembre 2013


La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è possibile ottenere la totalizzazione parziale. La totalizzazione deve interessare tutte le gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto e tutti i periodi contributivi versati nella singola gestione. Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per l’esercizio della facoltà di totalizzazione devono essere considerati i periodi contributivi versati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale. I periodi contributivi esteri devono essere conteggiati a prescindere dal limite di 3 anni ma devono, invece, rispettare il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole Convenzioni bilaterali.

Pensione di vecchiaia Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si perfeziona:   

raggiungimento dei 65 anni di età, sia per gli uomini sia per le donne; anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni (1040 contributi settimanali); sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, ecc.).

L’anzianità contributiva deve essere accertata sommando le settimane accreditate per periodi non coincidenti possedute in due o più forme assicurative di iscrizione. I requisiti anagrafico (65 anni) e contributivo (20 anni) previsti per il riconoscimento del trattamento pensionistico di vecchiaia in regime di totalizzazione prescindono da eventuali diversi requisiti di età e di anzianità contributiva prescritti dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Pensione di anzianità Il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione si perfeziona:  

con un’anzianità contributiva di almeno 40 anni di contributi (2080 contributi settimanali) sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni; se sussistono gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, ecc.).

Il requisito contributivo (40 anni) deve essere raggiunto escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e per malattia.

37. LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI Aggiornato a novembre 2013


Pensione di inabilità Il lavoratore può totalizzare i contributi se:  

si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; matura i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nel fondo pensionistico in cui è iscritto al momento in cui si verifica lo stato di inabilità.

Per la pensione di inabilità non è richiesto il possesso del requisito minimo contributivo dei tre anni in ogni gestione previdenziale. Se il titolare di assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto inabile, può richiedere la pensione di inabilità in totalizzazione La totalizzazione resta invece preclusa, in caso di trasformazione dell' A.O.I. in pensione di vecchiaia.

Pensione ai superstiti Il familiare superstite, avente diritto, può chiedere la pensione in regime di totalizzazione per i contributi versati dal dante causa, ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, se:  

il decesso è avvenuto in data successiva al 2 marzo 2006; matura i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica in cui era iscritto il deceduto al momento del decesso.

La domanda Deve essere presentata, dall'assicurato ovvero dal superstite avente diritto, all’Ente che gestisce l'ultima forma assicurativa a cui è iscritto ovvero è stato iscritto il lavoratore. Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore. Qualora al momento della domanda di prestazione in totalizzazione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni gli è data facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta, ovvero di pensione di inabilità risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle predette prestazioni in totalizzazione. L’Ente che riceve la domanda è l’Ente istruttore e deve avviare il procedimento contattando gli Enti presso i quali è stato iscritto il lavoratore e indicati sulla domanda presentata dal lavoratore ovvero dai suoi familiari superstiti. Ricevuta la comunicazione relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono i contributi, l’Ente istruttore deve verificare la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.

37. LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI Aggiornato a novembre 2013


Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola. La domanda di pensione di reversibilità di pensione diretta liquidata con la totalizzazione deve essere presentata all’Inps che ne effettuerà il pagamento. Quando spetta Le pensioni di vecchiaia e di anzianità concesse in regime di totalizzazione: 

decorrono 18 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti

Le pensioni di inabilità concesse in regime di totalizzazione: 

decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati tutti i requisiti previsti compreso il requisito sanitario;

Le pensioni ai superstiti concesse in regime di totalizzazione: 

decorrono dal primo giorno del mese successivo al decesso;

Importo spettante Viene determinato in “pro –quota” da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati. I periodi coincidenti con altri accreditati presso diverse gestioni non sono da considerare ai fini del diritto alla prestazione, ma solo per la misura. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:    

6 giorni equivalgono ad una settimana e viceversa; 26 giorni equivalgono ad un mese e viceversa; 68 giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa; 312 giorni equivalgono ad un anno e viceversa

La misura del trattamento pensionistico è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti. L’importo delle pensioni per la quota a carico dell’Inps è determinato sulla base della disciplina prevista in caso di “opzione” per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Peraltro, a salvaguardia dei diritti acquisiti, se il lavoratore ha già raggiunto in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, la quota relativa alla contribuzione versata sarà determinata con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione”. 37. LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI Aggiornato a novembre 2013


Pertanto, qualora sussistano con i soli contributi versati all’Inps i requisiti contributivi e anagrafici richiesti il “pro-rata” deve essere determinato con il sistema di calcolo retributivo o misto. Il pagamento delle pensioni in regime di totalizzazione è effettuato sempre dall’Inps. La pensione da totalizzazione è reversibile ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

Particolarità Sulle pensioni concesse a seguito di totalizzazione dei periodi contributivi:  

   

è prevista la normale tassazione Irpef come per gli tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi; si applicano gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate; è prevista la concessione dei trattamenti di famiglia; si applicano le trattenute sindacali; non si operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo in quanto totalmente cumulabili; in presenza delle richieste condizioni reddituali sono concesse le maggiorazioni sociali purché tra le "quote" che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.

La pensione da totalizzazione non è integrabile al trattamento minimo.

37. LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI Aggiornato a novembre 2013


38.

CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE 24/12/2012, N. 228

La legge 24/12/2012, n. 228 – Legge di stabilità 2013 – ha, tra l’altro, introdotto talune novità in materia di cumulo dei periodi assicurativi. La legge che è composta da un unico articolo, al comma 238 ha sanato la situazione previdenziale degli ex assicurati alle Casse di previdenza obbligatoria per i dipendenti degli enti locali, rintroducendo la possibilità di costituire la posizione assicurativa all’Inps, possibilità, che, com’è noto, è stata abrogata dalla legge 122/2010. In attesa che l’Inps emani la relativa circolare esplicativa, si fornisce una prima informativa sulla normativa di cui trattasi, al fine di consentire agli Uffici di rendere informazioni in materia.

Costituzione posizione assicurativa (comma 238) Gli iscritti alla Cassa di Previdenza dei Dipendenti Enti Locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d’asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG), i quali hanno cessato entro il 30 luglio 2010 il rapporto di lavoro che comportava l’iscrizione a tali Casse senza il diritto a pensione hanno facoltà, a domanda, di costituire per il corrispondente periodo di iscrizione alle predette Casse la posizione assicurativa nell’Ago, mediante versamento dei contributi determinati secondo le disposizioni dell’Ago stessa. L’importo di tali contributi viene detratto, fino a concorrenza del suo ammontare, dall’eventuale trattamento di pensione spettante. L’esercizio di tale facoltà non comporta la corresponsione di ratei arretrati di pensione.

Cumulo periodi assicurativi (commi da 239 a 243) Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di totalizzazione (decreto legislativo n.42/2006) e di ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge n.29/1979), gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995, che non siano già titolari di pensione presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti per conseguire un’unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La facoltà di cumulo può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione delle seguenti pensioni: Pensione di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi di cui rispettivamente ai comma 6 e 7 dell’art. 24 delle legge n. 214/2011: 38 CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE 24/12/2012, N. 228 Aggiornato a novembre 2013


Requisito anagrafico a) lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

62 anni 62 anni e 3 mesi* 63 anni e 9 mesi* 65 anni e 3 mesi** 66 anni e 3 mesi**

* requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita b) lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

63 anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi* 64 anni e 9 mesi* 65 anni e 3 mesi** 66 anni e 3 mesi**

* requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita c) lavoratori iscritti all’ assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

66 anni 66 anni e 3 mesi* 66 anni e 3 mesi**

* requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita d) lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

66 anni 66 anni e 3 mesi* 66 anni e 3 mesi*

* requisito da adeguare alla speranza di vita 38 CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE 24/12/2012, N. 228 Aggiornato a novembre 2013


Requisito contributivo Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con un’anzianità minima contributiva pari a 20 anni; per il conseguimento di tale requisito deve essere valutata la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo.  

Pensione di inabilità; Pensione ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

La facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate. Pensioni di inabilità (art. 2 legge 222/84) (comma 240 – 242) Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazioni e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante (art. 2 comma 2, decreto legislativo 42/2006) ed è liquidato sulla base di tutta la contribuzione disponibile nelle diverse gestioni, anche se i soggetti interessati hanno maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni. Pensione di vecchiaia (comma 241) Il diritto alla pensione di vecchiaia è maturato in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti delle gestioni interessate al cumulo e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e di anzianità contributiva, previsti dalla gestione di ultima iscrizione. Calcolo e pagamento del trattamento pensionistico con il “cumulo” (commi da 244 e 246) Le gestioni interessate al cumulo determinano singolarmente il trattamento del pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione maturati, sulla base delle regole di calcolo previste per ciascun ordinamento e secondo le rispettive retribuzioni di riferimento. Per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini dell’adozione del sistema di calcolo da applicare al trattamento pensionistico con il cumulo, si deve tener conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni, tenendo però presente che per le anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 2012, la quota di pensione corrispondente è calcolata con il metodo di calcolo contributivo. Facoltà di recesso per coloro che hanno esercitato la ricongiunzione (comma 247 e 248) Coloro che hanno esercitato la facoltà di ricongiunzione ai sensi degli art. 1 e 2 della legge 29/1979 che possono accedere al cumulo dei periodi assicurativi previsto al comma 239, nonché gli iscritti alle Casse pensioni di cui al comma 238, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1 luglio 2010 e non ha dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico possono, a domanda, recedere dalla domanda di ricongiunzione ed ottenere la restituzione di quanto già versato. 38 CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE 24/12/2012, N. 228 Aggiornato a novembre 2013


La facoltà di recesso deve essere esercitata entro e non oltre una anno dall’entrata in vigore della legge n. 228/2012. Parimenti i soggetti titolari di più periodi assicurativi che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione, di cui al decreto legislativo n. 42/2006 anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame e che non siano ancora titolari di pensione, possono rinunciare alla domanda in totalizzazione ed accedere al trattamento pensionistico (secondo le regole dettate dal comma 23. Legge 228/2012 (commi da 238 a 248): Cumulo dei periodi assicurativi - Circolare Inps 120/2013 Costituzione della posizione assicurativa (comma 238 legge 228/2012) Gli iscritti alla Cassa di Previdenza dei Dipendenti Enti Locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d’asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG), i quali hanno cessato entro il 30 luglio 2010 il rapporto di lavoro che comportava l’iscrizione a tali Casse senza il diritto a pensione hanno facoltà, a domanda, di costituire per il corrispondente periodo di iscrizione alle predette Casse la posizione assicurativa nel FPLD, mediante versamento dei contributi determinati secondo le disposizioni dell’Ago stessa. Questa norma va a sanare parzialmente la posizione di molti lavoratori che erano stati fortemente penalizzati dall’abrogazione della Legge 322/1958, operata dalla Legge 122/2010. L’importo di tali contributi viene detratto, fino a concorrenza del suo ammontare, dall’eventuale trattamento di pensione spettante. L’esercizio di tale facoltà non comporta la corresponsione di ratei arretrati di pensione e pertanto non potranno essere riconosciuti ratei arretrati – né in fase di prima liquidazione, né in fase di ricostituzione – per periodi anteriori alla data della domanda di costituzione della posizione assicurativa. In caso di decesso dei soggetti di cui trattasi , la facoltà di costituire presso il FPLD la posizione assicurativa può essere esercitata dai superstiti ai fini del diritto e della misura della pensione di reversibilità o indiretta loro spettante. Tale norma non riguarda invece gli iscritti alla cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS) per i quali la costituzione della posizione assicurativa continua ad operare d’ufficio.

Facoltà di recesso dalla domanda di ricongiunzione (comma 247 legge 228/2013) Alcuni assicurati che entro il 30 luglio 2010 erano cessati dal servizio che aveva dato titolo all’iscrizione alla CPDEL, CPS, CPI, e CPUG senza diritto a pensione, non potendo usufruire della costituzione della posizione assicurativa nell’ o.b.g., hanno esercitato la facoltà di ricongiunzione ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 29/1979 al fine di conseguire il diritto a pensione. L’art.1, comma 247, della legge 228/2012 ha previsto la facoltà di recesso dalle domande di ricongiunzione presentate da questi lavoratori. 38 CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE 24/12/2012, N. 228 Aggiornato a novembre 2013


Tali soggetti entro un anno dalla entrata in vigore della legge in esame (1 gennaio 2013), potranno recedere dalla operazione di ricongiunzione, con restituzione dell’onere, a condizione che contestualmente chiedano la costituzione della posizione assicurativa di cui all’art.1, comma 238, della legge n.228/2012. Qualora l’operazione di ricongiunzione ai sensi dell’art. 1 della legge 29/79 abbia riguardato anche periodi di contribuzione diversi da quelli provenienti dalle predette Casse (CPDEL, CPS, CPI, e CPUG), l’assicurato potrà rinunciare alla ricongiunzione per la sola parte corrispondente alla contribuzione delle Casse stesse. Ovviamente, l’onere di ricongiunzione dovrà essere rideterminato. La facoltà di cui trattasi è limitata alle domande di ricongiunzione presentate tra il 1° luglio 2010 e l’entrata in vigore della legge 228/2012 (1 gennaio 2013). Naturalmente, la facoltà di recesso può essere esercitata anche dagli aventi diritto alla pensione ai superstiti ed è, viceversa, preclusa in tutti i casi in cui l’operazione di ricongiunzione abbia comportato la liquidazione del trattamento pensionistico. Il recesso dalla domanda di ricongiunzione può essere esercitato anche dai soggetti che, in conseguenza dell’annullamento della ricongiunzione stessa, si troverebbero nelle condizioni per poter accedere al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 239 Legge 228/2012 (“Cumulo dei periodi assicurativi”). Anche per questi ultimi soggetti, la facoltà di recesso può essere esercitata alle condizioni sopra descritte e alla condizione che richiedano contestualmente il cumulo di cui al comma 239.

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti (art. 1, commi da 239 a 241) Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di totalizzazione (decreto legislativo n.42/2006) e di ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge n.29/1979), la norma in esame ha introdotto una nuova tipologia di “cumulo” dei periodi assicurativi. Gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995, che non siano già titolari di pensione presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i periodi assicurativi non coincidenti per conseguire un’unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La facoltà di cumulo può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, dei trattamenti di inabilità ed ai superstiti di assicurato e deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi contributivi accreditati nelle gestioni sopra indicate.

38 CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE 24/12/2012, N. 228 Aggiornato a novembre 2013


Cumulo dei periodi assicurativi per il diritto alla pensione di vecchiaia Il cumulo di cui trattasi consente di conseguire la pensione di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi di cui rispettivamente ai commi 6 e 7 dell’art. 24 della legge 214/2011 a condizione che il lavoratore richiedente:  

non sia già titolari di trattamento pensionistico diretto presso una delle gestioni interessate dal cumulo; non abbia maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti delle gestioni interessate al cumulo e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e di anzianità contributiva, previsti dalla gestione di ultima iscrizione (es. cessazione attività lavorativa dipendente). Requisito anagrafico a) lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

62 anni 62 anni e 3 mesi* 63 anni e 9 mesi* 65 anni e 3 mesi** 66 anni e 3 mesi**

* requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita b) lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

63 anni e 6 mesi 62 anni e 9 mesi* 64 anni e 9 mesi* 65 anni e 3 mesi** 66 anni e 3 mesi**

* requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita

38 CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE 24/12/2012, N. 228 Aggiornato a novembre 2013


c) lavoratori iscritti all’ assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

66 anni 66 anni e 3 mesi* 66 anni e 3 mesi**

* requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita

d) lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

66 anni 66 anni e 3 mesi* 66 anni e 9 mesi*

* requisito già adeguato alla speranza di vita

Requisito contributivo Per il conseguimento del requisito contributivo deve essere valutata la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo. Ovviamente, è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa dipendente alla data di decorrenza della pensione.

Decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia Il trattamento pensionistico di vecchiaia, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti di legge o, su richiesta specifica dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda. Peraltro, poiché tali disposizioni sono entrate in vigore il 1 gennaio 2013, la decorrenza della pensione di vecchiaia non potrà essere anteriore al 1 febbraio 2013.

Cumulo dei periodi assicurativi ai fini della pensione di inabilità (art. 1, commi 239, 240, 242) Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può essere esercitato solo ai fini della liquidazione della pensione di inabilità prevista dall’art.2 della Legge 222/1984 e non è invece previsto ai fini della concessione dell’Assegno Ordinario di Invalidità. Nel caso di assicurato che risulti iscritto alla gestione ex INPDAP al momento dell’evento invalidante, il cumulo è consentito – oltre che per la pensione di cui all’art.2 Legge 222/1984 – anche nelle ipotesi di inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. 38 CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE 24/12/2012, N. 228 Aggiornato a novembre 2013


Il diritto alla pensione di inabilità si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione (nonché degli ulteriori eventuali requisiti) richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante (in coerenza a quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, decreto legislativo 42/2006) ed il trattamento pensionistico è liquidato sulla base di tutta la contribuzione disponibile nelle diverse gestioni. Sarà la gestione di ultima iscrizione a provvedere all’accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari. L’Istituto si è peraltro riservato nella circolare in commento. di fornire ulteriori istruzioni con l’approfondimento del comma 240 della legge 228/2012.

Determinazione della misura della pensione di inabilità Il trattamento pensionistico di inabilità è costituito da due quote: 1. una quota di pensione riferita all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità; 2. una quota costituita dalla maggiorazione convenzionale dell’importo (art.2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n.222). La maggiorazione contributiva viene calcolata secondo le regole del sistema contributivo, aggiungendo al montante contributivo posseduto al momento del pensionamento una ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del 60° anno di età (art. 1 comma 15 legge 335/95), indipendentemente dal sesso del richiedente e dalla gestione a carico della quale viene richiesta la pensione; l’anzianità contributiva complessiva non potrà comunque superare i 40 anni. Per i dipendenti pubblici iscritti ex INPDAP l’importo del trattamento di inabilità non potrà superare l’80% della base pensionabile né l’ammontare del trattamento privilegiato (se applicabile questa tipologia di pensione) spettante in caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Decorrenza della pensione di inabilità L’esercizio della facoltà di cumulo può essere esercitata a partire dal 1 gennaio 2013 e la decorrenza della prestazione verrà attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione in cui il lavoratore è iscritto al momento dell’insorgenza dello stato invalidante. L’Istituto fa rinvio alle norme della gestione ove il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante per quanto riguarda:  le incompatibilità;  le incumulabilità con la rendita Inail per stesso evento abilitante;  le revisioni;  la pensione privilegiata di inabilità.

38 CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE 24/12/2012, N. 228 Aggiornato a novembre 2013


Cumulo per il diritto alla pensione ai superstiti/decorrenza/cumulabilità della pensione ai superstiti con il reddito del beneficiario (articolo 1, comma 242) La facoltà di cumulo è riconosciuta anche ai familiari superstiti di soggetto assicurato, deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle gestioni assicurative interessate al cumulo, ai fini della liquidazione di una pensione indiretta. Il diritto alla pensione indiretta è conseguito sulla base dei requisiti di assicurazione e di contribuzione prescritti nella forma pensionistica nella quale il date causa era iscritto al momento del decesso; per il perfezionamento di questi requisiti rileva la sommatoria dei contributi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni presso cui il dante causa era stato iscritto. Il diritto alla facoltà di cumulo è riconosciuto per i decessi avvenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013 e, pertanto, la decorrenza non potrà essere antecedente al 1° febbraio 2013. Anche per la pensione ai superstiti, molte delle indicazioni fornite dall’INPS riguardo al cumulo ricalcano quelle già fornite con riguardo alla totalizzazione dei periodi assicurativi (D.Lgs.42/2006). In particolare:  

 

le pensioni dirette liquidate con il cumulo sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione; ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta (pensione di vecchiaia e pensione di inabilità) liquidata in regime di cumulo, si fa riferimento alla disciplina prevista da ogni singola gestione per l’individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi; la titolarità di una pensione diretta da parte del familiare superstite non è causa ostativa al riconoscimento della pensione indiretta in regime di cumulo; la contribuzione accreditata a favore del dante causa in una forma assicurativa non menzionata nel comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, benché possa dar luogo ad una pensione ai superstiti, è irrilevante ai fini dell’esercizio per la facoltà di cumulo da parte del familiare superstite per il diritto alla pensione indiretta in regime di cumulo.

La pensione indiretta sarà liquidata in base alle disposizioni vigenti in materia di cumulo con i redditi del beneficiario di cui all’art. 1 comma 41 legge 335/1995.

Calcolo del Pro – Quota dei trattamenti pensionistici (art. 1, commi 245 e 246) Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determineranno il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste dai singoli ordinamenti. Per la determinazione del sistema di calcolo da adottare si dovrà fare riferimento all’anzianità contributiva complessivamente maturata al 31/12/1995, computando nella stessa, ai fini del diritto, tutta la contribuzione non coincidente maturata nelle varie gestioni assicurative interessate al cumulo. 38 CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE 24/12/2012, N. 228 Aggiornato a novembre 2013


Le anzianità contributive successive al 1 gennaio 2012 saranno calcolate con il sistema di calcolo contributivo. In caso di anzianità contributive coincidenti, tali anzianità saranno prese in considerazione ai fini della misura della quota di trattamento pensionistico a carico della singola gestione.

Conversione dei periodi di iscrizione Anche per la conversione dei periodi di iscrizione nelle varie gestioni, l’INPS ha adottato lo stesso meccanismo già individuato per la totalizzazione (D.Lgs. 42/2006). I periodi si convertono, ai fini del cumulo, nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:

-

sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa; ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa; settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa; trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda. Pertanto, le maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi, ovvero le contrazioni della contribuzione utile per il diritto a pensione, verranno attribuiti senza alcun riguardo al tipo di trattamento previsto per analoghe fattispecie negli ordinamenti delle altre gestioni nelle quali il soggetto possiede contribuzione da cumulare.

Ente Istruttore delle Domande L’Ente al quale presentare la relativa domanda è quello della forma assicurativa a cui da ultimo il lavoratore è o è stato iscritto (cioè quella dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore) . Qualora il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni al momento della domanda di prestazione, ha facoltà di scegliere la gestione alla quale presentare la richiesta. L’Ente istruttore dovrà:  

attivarsi per avviare il procedimento con gli altri Enti interessati, indicati nella domanda; verificare la sussistenza del diritto a prestazione sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente (in quanto, ovviamente, ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili con il cumulo, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola).

38 CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE 24/12/2012, N. 228 Aggiornato a novembre 2013


Pagamento dei trattamenti pensionistici (art. 1 comma 244) Il pagamento degli importi facenti carico a tutte le singole gestioni è effettuato dall’Inps che stipula , ove necessario, apposite convenzioni con gli Enti interessati al cumulo. Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione (art 1, comma 248) I soggetti che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione (decreto legislativo 42/2006) anteriormente all’entrata in vigore della legge 228/2012 (1 gennaio 2013) e il cui procedimento amministrativo non si sia concluso, possono previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico in regime di cumulo . Ovviamente la facoltà di rinuncia alla domanda di totalizzazione potrà essere esercitata anche dai superstiti di assicurato.

Perequazione automatica Come già è previsto per le pensioni in totalizzazione , quella conseguita in regime di cumulo costituisce un’unica pensione pertanto gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica sono liquidati , in base alle disposizioni previste per la generalità dei lavoratori, con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, con onere a carico delle gestioni interessate.

Trattamento minimo (art. 6 della legge 638 dell’11/11/1983) Ai titolari di pensione in regime di cumulo liquidata nel sistema retributivo o misto ed in presenza delle condizioni reddituali previste, è riconosciuto il diritto al trattamento minimo della pensione in base alle disposizioni previste all’articolo 6 della legge 638/1983, applicabile sulle pensioni a carico dell’AGO e delle gestioni sostitutive ed esclusive, sempreché tra le diverse quote che compongono la pensione cumulata, ve ne sia almeno una relativa ad una gestione per la quale è previsto il beneficio. Disciplina delle deroghe di cui al d.Lgs n. 503/1992 art 1 co. 6 e 8 e art. 2 co. 2 I soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto beneficiano della disciplina delle deroghe di cui al d.Lgs. 503/92 art. 1 commi 6 e 8 e art 2 comma 3, sempreché tra le quote che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni interessate alla disciplina delle predette deroghe. Pertanto, l’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’art 1 commi 6 e 8 del predetto decreto 503/92 non ha subito nessuna modifica per i seguenti soggetti:  

non vedenti; invalidi in misura non inferiore all’80% (con esclusione dei cessati dal servizio con iscrizione alla gestione dipendenti pubblici).

Sono esclusi dall’applicazione delle deroghe in esame i lavoratori iscritti al Fondo di quiescenza Poste.

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Il requisito contributivo di 15 anni (art. 2, comma 3, del decreto legislativo 503/92) per il diritto a pensione di vecchiaia continua a trovare applicazione per i soggetti che conseguono il trattamento pensionistico nel regime retributivo/misto anche successivamente all’entrata in vigore della legge 214/2011. Tuttavia, i soggetti interessati a tale deroga dovranno perfezionare il requisito anagrafico previsti dalla legge 214/2011. Le deroghe in questione (sia quella relativa al requisito anagrafico che quella relativa al requisito contributivo) trovano applicazione per le pensioni da liquidarsi con il cumulo e con sistema di calcolo misto, a condizione che tali disposizioni operino anche nei singoli ordinamenti delle gestioni interessate al regime di cumulo. A tutti i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo ai sensi della legge 228/2012 si applicano le disposizioni di legge che disciplinano:

Normativa Somma aggiuntiva (quattordicesima) art. 5, commi 1 a 4 , legge 127/2007 Maggiorazione Sociale

Trattamenti di famiglia

Supplementi di pensione

Condizioni per l'applicazione Che tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali tale beneficio è previsto. Che tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali tale beneficio è previsto. Spetta l’ANF qualora tra le gestioni che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti. Spetta il trattamento di famiglia previsto per i titolari di pensione a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi qualora tra le quote che compongono la pensione non ve ne sia una a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti. Per le gestioni che prevedono il supplemento. Il supplemento deve essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione.

Titolarità di assegno ordinario di invalidità La facoltà di cumulo è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità, in quanto già titolari di trattamento pensionistico. Qualora, invece, le condizioni di salute del titolare di assegno ordinario di invalidità si aggravino e il soggetto venga riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in regime di cumulo in quanto trattasi di revoca del precedente trattamento e liquidazione di un nuovo trattamento pensionistico. Viceversa, il cumulo è precluso in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia in quanto trattasi di un mutamento del titolo pensionistico. 38 CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE 24/12/2012, N. 228 Aggiornato a novembre 2013


“Cumulo” e “Totalizzazione” Come più volte evidenziato, le disposizioni applicative della normativa sul Cumulo previsto dal comma 239 e seguenti della Legge 228/2012 ricalcano in gran parte quelle già fornite dall’INPS per la Totalizzazione dei periodi assicurativi (D.Lgs.42/2006). Del resto, anche le due normative hanno molti punti in comune; vale pertanto la pena effettuare una breve analisi delle differenze tra le due discipline, evidenziando le condizioni nelle quali è possibile richiedere l’applicazione del Cumulo e/o della Totalizzazione ed i diversi requisiti di accesso. Cumulo Totalizzazione (Legge 228/2012, commi 239 e segg.) (D.Lgs.42/2006) Non essere titolari di pensione diretta Condizioni di e non aver raggiunto i 20 anni in una Non essere titolari di pensione diretta accesso gestione interessata al cumulo dei periodi assicurativi Prestazioni Anzianità (40anni) vecchiaia,inabilità , Vecchiaia,inabilità, supestiti conseguibili superstiti Requisiti 65 anni uomo/donna + finestra 18 Commi 6/7 art 24 legge 214/2011 d'età mesi + apett.vita 20 anni di contribuzione . La 20 anni di ctr con il cumulo dei totalizzazione può essere applicata Requisito dei periodi di iscrizione nelle diverse anche in presenza di 20 anni di contributivo gestione contribuzione in una delle gestioni interessate alla totalizzazione Trattamento Si No minimo

38 CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE 24/12/2012, N. 228 Aggiornato a novembre 2013


38 CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE 24/12/2012, N. 228 Aggiornato a novembre 2013


39.

INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

Qualora l'importo della pensione risultante dal calcolo sia inferiore al trattamento minimo, può essere concessa una integrazione non solo considerando il reddito personale ma anche, in caso di soggetti coniugati e non separati legalmente, il reddito coniugale derivante dal cumulo del reddito personale con quello del coniuge. N.B. È da intendersi separato legalmente il coniuge che si trova in tale situazione a seguito di apposita sentenza e non per una semplice situazione di fatto.

La condizione sussiste anche in caso di coniugi autorizzati a vivere separati a seguito dell’ordinanza emanata dal giudice a norma dell’art. 708 del codice di procedura civile. L' importo del trattamento minimo è fissato annualmente dalla legge (per l’anno 2013 euro 95,43) e su tale importo è prevista una ulteriore maggiorazione in presenza di determinate condizioni reddituali. Sulle pensioni ai superstiti (indirette o di reversibilità), in caso di contitolarità, è comunque garantita l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dai redditi. Sulle pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema contributivo non spetta l'integrazione al trattamento minimo.

I limiti di reddito Dal 1.10.1983 la concessione del trattamento minimo, secondo quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 638/83 era subordinata ai redditi posseduti dal solo pensionato. Successivamente il D.Lgs. n. 503/92 ne ha subordinato anche ai redditi posseduti dal coniuge del pensionato. Con decorrenza compresa nell’anno 1993, l’integrazione al trattamento minimo viene concessa se, nell’anno considerato, il pensionato non possiede: 

redditi personali assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a 2 volte l'ammontare del trattamento minimo previsto per le pensioni a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

N.B. I redditi personali del pensionato sono l’unica condizione per ottenere l’integrazione al minimo anche nel caso di pensioni liquidate con decorrenza 1.1.1994 a coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.1993 e hanno presentato la relativa domanda di pensione entro tale data.

Con decorrenza compresa nell’anno 1994, l’integrazione al trattamento minimo viene invece concessa se, nell’anno considerato, il pensionato non possiede: 

redditi personali assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a 2 volte l'ammontare del trattamento minimo previsto per le pensioni a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria; redditi cumulati con il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo superiore a 5 volte l'ammontare del trattamento minimo previsto per le pensioni a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

39. INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO Aggiornato a novembre 2013


N.B. Ad entrambe le condizioni è soggetta la concessione dell’integrazione al trattamento minimo anche in caso di pensione di vecchiaia liquidata con decorrenza 1.1.1994 a seguito di domanda presentata dopo il 31.12.1993.

Con decorrenza successiva all’anno 1994 l’integrazione al trattamento minimo viene concessa se, nell’anno considerato, il pensionato non possiede:  redditi personali assoggettabili all’Irpef per un importo superiore a 2 volte l’ammontare del trattamento minimo previsto per le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria;  redditi cumulati con il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo superiore a 4 volte l’ammontare del t.m previsto per le pensioni dell’A.g.o. N.B. non concorrono alla determinazione del reddito quelli derivanti dalla casa di abitazione, la pensione stessa e i redditi soggetti a tassazione separata. Questi ultimi devono essere dichiarati solo per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1994.

Se per effetto della variazione del reddito in anni successivi, l'importo erogato a titolo di integrazione dovesse essere rideterminato o sospeso, non è prevista la cristallizzazione dell'integrazione già corrisposta; la stessa può essere pertanto ridotta o revocata.

Titolari di due o più pensioni L’integrazione al trattamento minimo può essere riconosciuta una sola volta e, pertanto, nel caso in cui il pensionato risulti titolare di due o più trattamenti pensionistici (plurititolarità) il cui importo, determinato dal calcolo, è inferiore al trattamento minimo si deve procedere, in presenza dei previsti requisiti reddituali, all’ integrazione di una sola delle pensioni. Dal 1.10.1983 l’integrazione al minimo deve essere attribuita sulla pensione: 

a carico della gestione che eroga il trattamento minimo più elevato, nel caso gli importi dei trattamenti minimi spettanti sulle due o più pensioni siano diversi (il caso poteva verificarsi, ad esempio, per le pensioni a carico delle gestioni autonome); diretta, nell’ipotesi di concorso di pensione diretta e pensione ai superstiti a carico della stessa gestione assicurativa sempreché, per le ragioni di cui al precedente punto, sulla pensione ai superstiti non competa un trattamento minimo più elevato. Peraltro, in deroga a tale criterio, nel caso in cui una delle pensioni, liquidata a carico dell’ assicurazione obbligatoria, risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria effettiva e figurativa (con esclusione della contribuzione volontaria) non inferiore a 781 settimane, l’integrazione al minimo spetta su quest’ultima pensione; con decorrenza più remota, nel caso che sulle due o più pensioni spetti lo stesso importo di trattamento minimo.

39. INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO Aggiornato a novembre 2013


Nel caso che la plurititolarità sia insorta dopo il 14.6.2000, in presenza dei previsti requisiti reddituali, l’integrazione al trattamento minimo deve essere attribuita sulla pensione:  

a carico della gestione che eroga il trattamento minimo più elevato o, a parità di importo, sulla pensione con decorrenza più remota; diretta, nell’ipotesi di concorso di pensione diretta e pensione ai superstiti a carico della stessa gestione assicurativa.

In deroga a tale criterio, se una delle pensioni è stata liquidata (sia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria sia delle gestioni autonome) per effetto di almeno 781 settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella successiva alla decorrenza della pensione, l’integrazione deve essere attribuita su quest’ultima. I nuovi criteri sono applicabili, solo a domanda, in caso di plurititolarità già in essere alla data del 14.6.2000. Qualora, per effetto dei criteri previgenti, una pensione abbia fruito di benefici a seguito dei quali risulti, attualmente, superiore al trattamento minimo, non si devono effettuare modifiche della situazione.

39. INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO Aggiornato a novembre 2013


39. INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO Aggiornato a novembre 2013


40.

PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE

Normativa comunitaria La normativa comunitaria non crea un sistema previdenziale europeo, ma mira alla armonizzazione dei vari sistemi nazionali, in modo da garantire ai lavoratori migranti gli stessi diritti che avrebbero avuto se la loro attività si fosse svolta totalmente nel singolo paese. Questi diritti sono riconosciuti con il sistema della totalizzazione (cumulo dei contributi versati in ciascun paese) e nell’equiparazione della residenza in paese comunitario a quella nazionale. In sostanza ciascun paese accerta il diritto ad una determinata prestazione secondo le proprie norme interne, ma considera utili anche i contributi versati negli altri paesi UE, purchè non sovrapposti, cioè non corrispondenti agli stessi periodi.

Requisiti per la totalizzazione Per poter ricorrere alla totalizzazione dei contributi è necessario 

essere: o cittadini (o loro superstiti) di uno dei paesi della UE; o apolidi o profughi (o loro superstiti), residenti in uno dei paesi della UE possedere nel paese che totalizza almeno: o un anno di contributi, per il diritto a pensione o possedere almeno 1 contributo accreditato per altre prestazioni o per la prosecuzione volontaria.

Inesportabilità di alcune prestazioni Il principio della equiparazione della residenza UE a quella nazionale può essere derogato per alcune prestazioni dichiarate inesportabili ai sensi del reg. 1247/92. Le prestazioni dichiarate inesportabili non possono essere concesse ai residenti in un altro stato UE. Per l’Italia, dal 7/1992 sono inesportabili le seguenti prestazioni:     

Pensione sociale Assegno sociale Integrazione al Trattamento minimo Pensioni agli invalidi civili, sordomuti, ciechi L’indennità di accompagnamento

Le prestazioni il cui diritto sia stato maturato entro il 31 maggio 1992 continuano ad essere pagate anche dopo il 7/92 senza alcuna riduzione.

40. PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE Aggiornato a novembre 2013


La domanda Per l’area UE la domanda deve essere presentata alla Istituzione del paese di residenza, anche se il richiedente non vi ha mai lavorato, che provvederà ad inoltrare i formulari di collegamento alle altre Istituzioni interessate. La domanda presentata a carico di un paese vale come domanda a carico di tutti gli Stati membri in cui il richiedente ha prestato attività lavorativa. Il pensionato, titolare di un pro-rata integrato al Trattamento Minimo (prestazione provvisoria) che diventa titolare di una pensione a carico di un'Istituzione estera, avrà diritto ad una quota di integrazione al T.M. solo se la somma delle due pensioni non raggiunge tale importo. NB: Al compimento dell'età pensionabile il titolare di anzianità in regime di convenzione internazionale che alla decorrenza originaria poteva far valere un numero di contributi italiani tali da perfezionare il diritto a pensione di vecchiaia autonoma, manterrà l'integrazione al Trattamento Minimo anche in caso di concessione di pro-rata estero, sempre che i suoi redditi lo consentano ((Delibera n. 126 del 1° luglio 1988). L'importo mensile in pagamento non può comunque essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad 1/40 del T.M. vigente ("minimale" previsto dalla L. 335/95 art. 3 comma 15 e 16).

Le pensioni, il cui diritto è stato raggiunto con il cumulo dei contributi esteri hanno diritto all’integrazione al trattamento minimo, fermi restando tutti gli altri requisiti, a condizione che risultino versati in favore dell’assicurato, un numero di contributi italiani in costanza di rapporto di lavoro non inferiore:   

a 52 settimane per le pensioni con decorrenza a partire da febbraio 91; a 260 settimane per le pensioni con decorrenza da ottobre 92; a 520 settimane per le pensioni con decorrenza da febbraio 95

A questo scopo si considerano valide la contribuzione figurativa accreditata in costanza di rapporto di lavoro (periodi di malattia, maternità o di cassa integrazione guadagni che si collocano nell'ambito di un rapporto di lavoro) e la contribuzione da riscatto per lavoro svolto all'estero o per omissione contributiva. Tale requisito contributivo non è richiesto per i pensionati residenti in Italia nei seguenti casi:  

quando la pensione è liquidata in regime CEE quando la pensione è liquidata in convenzione con Argentina, Brasile, Capoverde, Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Stati Uniti d'America, Tunisia e Uruguay. a partire dal 10/2000 quando la pensione è liquidata in convenzione con l’Australia

Le pensioni con decorrenza precedente a febbraio 91, con meno di 52 contributi in costanza di rapporto di lavoro ed in pagamento all’estero, sono state cristallizzate all’importo di gennaio 91. Al rientro in Italia si ha di nuovo diritto alla integrazione al trattamento minimo.

40. PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE Aggiornato a novembre 2013


Inesportabilità I pensionati, cittadini comunitari ed extracomunitari, residenti in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, in uno stato aderente all'Accordo SEE o in Svizzera, non possono beneficiare dell'integrazione al TM in base all' applicazione del principio di inesportabilità delle prestazioni non contributive (Regolamento CEE n. 1247/92). In base al regolamento CE 647/2005 (circ. 10 del 30/01/2006) a decorrere dal 1 giugno 2005 non è più possibile attribuire il diritto alle maggiorazioni sociali previste dalla l. 544 del 29/12/1988 e successive modifiche, ai soggetti residenti sul territorio di uno degli Stati dell'UE diversi dall'Italia. La domanda Può essere inoltrata a qualunque sede per via telematica presso i Poli competenti alla trattazione delle domande a seconda dello Stato estero convenzionato.

40. PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE Aggiornato a novembre 2013


40. PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE Aggiornato a novembre 2013


41. MAGGIORAZIONE DEL PERIODO DI SERVIZIO PER SORDOMUTI O INVALIDI OLTRE IL 74% A decorrere dal 1.1.2002 ai lavoratori sordomuti e invalidi (per qualsiasi causa) ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% o rientrante nelle prime quattro categorie delle pensioni di guerra, è riconosciuto, su richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative, il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa utile solo per il diritto alla pensione e per l’anzianità contributiva, fino a un massimo di 5 anni di contribuzione (l. 388/2000, art. 80 comma 3). Destinatari Sono: 

i sordomuti (minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio); gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% (soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74%); gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

Il beneficio non può essere concesso ai titolari di pensione o assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni dei lavoratori autonomi e dei fondi sostitutivi per i quali non è prevista la rilevazione della percentuale di invalidità. Periodi riconosciuti e beneficio L’anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata, solo ai fini del riconoscimento e della liquidazione della pensione e per un massimo di 5 anni, di:  

2 mesi per ogni anno di attività prestata come invalido; 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all’anno.

Dal calcolo vengono esclusi periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa. Per l’attribuzione della maggiorazione vengono considerati anche periodi anteriori al 1 gennaio 2002. Il beneficio viene concesso al momento della liquidazione della pensione o del supplemento. Non è previsto l’accredito dei contributi sulla posizione assicurativa. 41. MAGGIORAZIONE DEL PERIODO DI SERVIZIO PER SORDOMUTI O INVALIDI OLTRE IL 74% Aggiornato a novembre 2013


La domanda Deve essere presentata domanda da parte degli interessati o dei loro superstiti, allegando: 

per i sordomuti ed invalidi civili: il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche Asl per l’accertamento dell’invalidità civile, completo della conferma operata dalla Commissione Medica di Verifica del Tesoro o del Verbale di accertamento diretto della stessa Commissione Medica di Verifica, con l’acquisizione di eventuali revisioni sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di riferimento per il godimento del beneficio; per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali: copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni ed infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie di cui al DPR n. 834 del 1981.

Liquidazione delle prestazioni pensionistiche La maggiorazione dell’anzianità contributiva, se determinante ai fini del diritto a pensione, non può essere anteriore al 1 febbraio 2002 poiché l’art. 80, comma 3, riconosce il beneficio dal 2002. La predetta maggiorazione è utile anche per raggiungere il requisito contributivo, o la maggiore anzianità in assenza del requisito anagrafico, per la pensione di anzianità. In caso di liquidazione di pensione con il sistema di calcolo contributivo o di quota contributiva, il beneficio non assume alcuna rilevanza poiché tale pensione viene determinata moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento.

41. MAGGIORAZIONE DEL PERIODO DI SERVIZIO PER SORDOMUTI O INVALIDI OLTRE IL 74% Aggiornato a novembre 2013


42.

IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI

Modalità di pagamento  La pensione può essere riscossa: all’ufficio postale: in contanti allo sportello, con accredito sul proprio corrente postale o su conto di deposito a risparmio, con assegno postale inviato all'indirizzo del pensionato, con INPScard da richiedere all’ Ufficio medesimo; in banca: in contanti allo sportello, con accredito sul proprio corrente bancario, con accredito sul proprio conto di risparmio nominativo o con assegno circolare inviato al domicilio del pensionato.

Delega a riscuotere La pensione può essere riscossa anche da persona delegata dal pensionato. La delega a riscuotere deve essere richiesta su apposito modulo predisposto dall’Inps. La firma della delega deve essere autenticata. La richiesta può essere presentata all'Inps insieme alla domanda di pensione o successivamente. Se la delega alla riscossione viene presentata da soggetto già pensionato, l'Inps rilascia un'attestazione in duplice copia di cui una indirizzata al pensionato e una all'ufficio pagatore. Il delegato alla riscossione dovrà esibire detta comunicazione, al momento della riscossione, all'ufficio postale o alla banca presso cui la pensione è in pagamento. Se il pensionato si trova nell'impossibilità di sottoscrivere la delega perché analfabeta o fisicamente impedito, la delega può essere ugualmente ricevuta dal funzionario competente, previo accertamento e annotazione dell'identità di chi la rilascia e specificando le cause che ne impediscono la sottoscrizione. Non può essere invece presentata delega alla riscossione della pensione da soggetti incapaci di intendere e di volere, per i quali trova applicazione la disciplina in materia di tutela, curatela e potestà genitoriale. Alla stessa persona non possono essere concesse più di 2 deleghe. Tale limitazione non si applica nei confronti:  

dei tutori che hanno ottenuto dall'autorità giudiziaria più deleghe; delle persone che riscuotono per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza per anziani o per conto di pensionati che vivono in comunità religiose o di anziani 42. IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI Aggiornato a novembre 2013


Modello Obis - M Viene emesso annualmente, all’atto del rinnovo della pensione, e inviato al domicilio del pensionato o del tutore, nei casi in cui è presente. Esso contiene le informazioni inerenti il pensionato e la prestazione di cui è titolare. I dati del pensionato:    

cognome e nome; data di nascita; dati del delegato o del tutore (se presenti); codice fiscale.

I dati della pensione (se il soggetto è titolare di più pensioni i dati riguardano ogni singola prestazione):         

categoria e certificato; ufficio pagatore; decorrenza; importo mensile lordo in lire con le variazioni previste nell’anno; trattenute ONPI; trattenute IRPEF (se effettuate); trattenute sindacali (se effettuate); trattenute per addizionale regionale e comunale; importo netto della pensione in lire e in euro.

42. IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI Aggiornato a novembre 2013


43.

PRESCRIZIONE E DECADENZA

Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. In generale, secondo l'art. 2946 del codice civile, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, salvo i casi in cui la legge dispone diversamente. Nella fattispecie il diritto a pensione è imprescrittibile in quanto riferito ad una situazione giuridica che permane nel tempo, ad uno “status” collegato alla persona del titolare e dunque non soggetto a prescrizione: la prescrizione non riguarda lo status di pensionato ma le sole rate di pensione.

La prescrizione delle rate di pensione In materia di pensioni, l'art. 129, 1° comma, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1927 dispone che alle rate di pensione già liquidate e poste in pagamento si applica la prescrizione breve quinquennale. Questo termine breve si estende al diritto dell'assicurato di ottenere il riconoscimento e la liquidazione della pensione, ovvero la riliquidazione a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa . La prescrizione può essere interrotta da (art. 2943 e 2944 c.c.):    

azione giudiziale ricorso amministrativo richiesta della prestazione riconoscimento del diritto del pensionato da parte dell'Istituto.

Il verificarsi di un valido atto interruttivo, comporta in generale che il termine di prescrizione inizia nuovamente il suo corso dalla data dell'atto interruttivo. L'art. 4 della legge 438/1992 - di conversione del D.L. 384/1992 - riduce il termine decadenziale di dieci anni, previsto dall’art. 47 del DPR 639/1970 per la proposizione delle azioni giudiziarie in materia di trattamenti pensionistici, a soli tre anni. I nuovi termini di impugnativa risultano notevolmente ridotti. Comunque, tali nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente al 19 settembre 1992 (data di entrata in vigore del D.L. 384/1992 ). In fase di attuazione, l’Inps ha inteso precisare che ai fini del decorso del termine di decadenza di cui al citato articolo 4, assume rilievo la data di comunicazione del provvedimento adottato sulla richiesta di prestazioni. Il termine di decadenza inizia a decorrere, quindi, dalla data di comunicazione del formale provvedimento di reiezione della domanda. 43. PRESCRIZIONE E DECADENZA Aggiornato a novembre 2013


43. PRESCRIZIONE E DECADENZA Aggiornato a novembre 2013


44.

LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Assegno sociale L' assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge. La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente: l'assegno sociale è sempre liquidato con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto. Nell’anno successivo l’Inps opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati. L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile.

A chi spetta Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani che:    

hanno compiuto il 65° anno di età. Dal 1 gennaio 2013 viene applicato l’incremento per l’aspettativa di vita pari a 3 mesi( fino al 2015); dal 1 gennaio 2018 l’età richiesta sarà di 66 anni; risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia; sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

In particolari condizioni possono averne diritto i cittadini comunitari, gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo. Dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all'assegno sociale, come ulteriore requisito occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni. La domanda Può essere presentata alla sede Inps, tramite canale telematico. Quando spetta L’assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali). 44. LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Aggiornato a novembre 2013


Quanto spetta La misura massima dell'assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato. In relazione all’entità del reddito personale e/o coniugale, l’assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta. L’importo mensile dell'assegno è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità, per l’anno 2013 è pari ad euro 442,30.

La maggiorazione sociale Prevista inizialmente per i soli titolari di integrate al trattamento minimo, è stata estesa a tutti i titolari di pensione, diretta (vecchiaia, invalidità, assegno ordinario di invalidità o inabilità) o ai superstiti, anche superiore al trattamento minimo, a condizione che non siano superati determinati limiti di reddito, in modo da garantire al pensionato un reddito minimo annuo.

Spetta Ai titolari di pensione (con esclusione delle supplementari) a carico:    

dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti; delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni); della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere; dei fondi sostitutivi ed esclusivi, a partire dal 1.1.2001 (Fondo volo, Fondo dazio, Fondo elettrici e telefonici, Fondo speciale dipendenti FF.SS).

L’importo Pensionati ultrasessantenni (età pari o superiore a 60 e inferiore a 65 anni). La maggiorazione è stata introdotta a decorrere dal 1.1.1989 nella misura di Lire 30.000 mensili, per 13 mensilità. Attualmente l’importo della maggiorazione è pari ad euro 25,83. Per i pensionati ultrasessantacinquenni la maggiorazione è pari ad euro 82,64, mentre per gli infrasettantacinquenni la maggiorazione è pari ad euro Euro 92,96. Dal 1.1.2002 è stato applicato un incremento delle maggiorazioni, fino a garantire un reddito personale minimo di Euro 516,46 mensili (pari a lire 1.000.000), per 13 mensilità, in presenza di particolari requisiti di età e di reddito.

44. LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Aggiornato a novembre 2013


La misura massima della maggiorazione spettante è determinata:  

per il pensionato solo, dalla differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato (tenendo conto anche del reddito derivante da pensione); per il pensionato coniugato (non legalmente ed effettivamente separato), dal minore degli importi risultanti dalla differenza tra il limite di reddito previsto per il pensionato solo e il reddito personale dichiarato (tenendo conto anche del reddito derivante da pensione) e la differenza tra il limite di reddito coniugale previsto e il reddito cumulato con quello del coniuge (tenendo conto anche dell’eventuale reddito derivante da pensione del coniuge).

L’importo mensile della maggiorazione è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità. IL LIMITE DI REDDITO oltre il quale è esclusa la concessione della maggiorazione è: 

per il pensionato solo, la somma dell’ ammontare annuo del trattamento minimo e dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale. La maggiorazione viene erogata in misura ridotta se il reddito del pensionato è compreso tra il reddito che ne consente la concessione in misura intera (ammontare annuo del trattamento minimo) e quello che ne esclude la concessione (ammontare annuo del trattamento minimo + ammontare annuo della maggiorazione sociale). Per il pensionato coniugato, la somma del limite di reddito determinato come per il pensionato solo, più l'importo annuo dell'assegno sociale. La maggiorazione viene erogata in misura ridotta se il reddito personale del pensionato è inferiore al limite di reddito previsto per il pensionato solo e se il reddito, cumulato con quello del coniuge, è compreso tra il limite che ne consente la concessione in misura intera (ammontare annuo del trattamento minimo + ammontare annuo dell’assegno sociale) e quello che ne esclude la concessione (ammontare annuo del trattamento minimo + ammontare annuo della maggiorazione sociale + ammontare annuo dell’assegno sociale).

Quattordicesima Somma aggiuntiva L’articolo 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81 convertito con modificazioni nella Legge 127 del 3 agosto 2007, ha previsto a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva (c.d. "quattordicesima") con la mensilità di luglio (a partire dall'anno 2008) a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima in presenza di determinate condizioni reddituali e con un’età pari o superiore a 64 anni . La somma aggiuntiva viene erogata in presenza di un reddito complessivo personale riferito all’anno stesso di corresponsione non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Oltre tale soglia, l’aumento viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante (clausola di salvaguardia). 44. LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Aggiornato a novembre 2013


Il beneficio spetta ai titolari di pensione a carico:      

dell’assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti; della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere; delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali; della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335; del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Possono aver diritto alla somma aggiuntiva, in presenza delle condizioni richieste, anche i titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi dell’art. 1 della L. 222 del 1984 ed i titolari di pensione in totalizzazione purché almeno una quota di pensione sia a carico di una delle predette gestioni. La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall’anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 della legge stessa (L. 127 del 3 agosto 2007 art. 5 comma 4). N.B. La "quattordicesima" è invece rilevante ai fini della concessione del diritto alla carta acquisti. Le esclusioni L’importo aggiuntivo non spetta ai titolari di:           

invalidità civile (cat. INVCIV); pensione sociale (cat. PS); assegno sociale (cat. AS); rendita facoltativa di vecchiaia (cat. VOBIS) o di invalidità (cat. IOBIS); pensione di vecchiaia (cat. VMP) o di invalidità (Cat. IMP) a favore delle casalinghe; pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti a carico della gestione speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi (cat. VOBANC, IOBANC e SOBANC); assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito ordinario (cat. VOCRED); assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito cooperativo (cat. VOCOP); assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito delle esattorie (cat. VOESA); indennizzo per attività commerciale (cat. INDCOM); pensioni ordinarie, di invalidità o ai superstiti già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali (cat.VOSPED, IOSPED e SOSPED).

44. LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Aggiornato a novembre 2013


L'importo La misura del beneficio varia in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale come riportato nella seguente tabella: Lavoratori autonomi Anni di Anni di contribuzione contribuzione Fino a 15 Fino a 18 Oltre 15 e fino a 25 Oltre 18 e fino a 28 Oltre 25 Oltre 28 Lavoratori dipendenti

SOMMA AGGIUNTIVA ANNO 2007 DAL 2008

euro 262 euro 327 euro 392

euro 336 euro 420 euro 504

In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico.

Determinazione dell’anzianità contributiva Tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) utile e non utile per il diritto a pensione, nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi viene considerata nel calcolo dell’anzianità contributiva. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il pensionato è titolare solo di pensione ai superstiti l’anzianità contributiva complessiva viene proporzionata in base all’aliquota di reversibilità prevista dalla legge al momento dell’attribuzione del beneficio. In caso di titolarità di due o più pensioni dirette o di due o più pensioni ai superstiti deve essere considerata l’anzianità contributiva complessiva relativa a tali pensioni (valutata, in caso di pensioni ai superstiti, in rapporto all’aliquota di reversibilità prevista). Eventuali periodi sovrapposti temporalmente devono essere computati una sola volta. Vanno esclusi altresì i contributi relativi a pensioni a carico di gestioni non interessate dalla normativa in argomento. Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana. Nel caso di pensioni in totalizzazione devono essere esclusi i periodi di contribuzione riguardanti la quota a carico di casse professionali.

Redditi da considerare Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonchè i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali. Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:  

i trattamenti di famiglia comunque denominati; le indennità di accompagnamento; 44. LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Aggiornato a novembre 2013


  

il reddito della casa di abitazione; i trattamenti di fine rapporto comunque denominati; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Sono altresì da non considerare i redditi:   

 

delle pensioni di guerra (Circ. 268 del 25 novembre 1991); delle indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali (Msg. 14878 del 27 agosto 1993); dell'indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. 203 del 6 dicembre 2000); della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23 dicembre 2000 per espressa previsione normativa (Circ. 9 del 16 gennaio 2001); dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità (Msg. 362 del 18 luglio 2000).

RED Le verifiche reddituali L'ordinamento pensionistico italiano prevede la concessione sia di prestazioni a carattere assistenziale sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all'importo dei redditi del titolare della prestazione, del coniuge e, in alcuni casi, anche dei figli. L'art. 13, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, obbliga l'Inps:  

alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche; al recupero, entro l'anno successivo, di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

L'art. 49, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 stabilisce che i redditi prodotti all'estero, comunque rilevanti per la verifica dei requisiti reddituali se fossero prodotti in Italia, devono essere accertati sulla base delle certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Prestazioni interessate Le prestazioni per le quali sono influenti i redditi del pensionato e dei familiari (coniuge e figli) sono state individuate con il termine di "rilevanze". Le "rilevanze " costituiscono, in altre parole, i motivi per i quali, in riferimento alla prestazione concessa o richiesta, sono influenti i redditi.

44. LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Aggiornato a novembre 2013


Per ogni rilevanza è prevista la dichiarazione di determinate tipologie di reddito: alcune sono comuni a tutte le rilevanze, altre sono specifiche per una o più di esse (tipi di reddito). Reddito da dichiarare L'anno di reddito per la verifica del diritto e per la determinazione dell'importo di ciascuna prestazione può essere differente, se si tratta di prima concessione ovvero di verifica del diritto a una prestazione già corrisposta negli anni precedente.

Ai fini del diritto alle prestazioni collegate al reddito si tiene conto di:  

Pensioni già in essere: – redditi da casellario percepiti nell’anno in corso ed eventuali redditi diversi conseguiti nell’anno precedente. Pensioni di nuova liquidazione – redditi dell’anno in corso.

Chi deve presentare la dichiarazione I pensionati devono presentare il mod. RED solo se in possesso di redditi che non devono essere dichiarati al fisco.

Come si presenta la dichiarazione L'acquisizione e la trasmissione delle dichiarazioni può avvenire: 

tramite CAF, che assisterà gratuitamente il pensionato per la compilazione e per la trasmissione della dichiarazione reddituale, o tramite altri soggetti abilitati che utilizzeranno le specifiche procedure predisposte dall'Inps; con il servizio di acquisizione online accedendo all'apposita sezione "Servizi al cittadino" presente sul sito www.inps.it e utilizzando il codice PIN dopo aver ottenuto la seconda parte seguendo le istruzioni inviate con il "bustone".

Incremento delle maggiorazioni sociali Dal 1.1.2002 le maggiorazioni sui trattamenti pensionistici sono aumentate, in presenza di particolari requisiti di età e di reddito, fino a garantire un reddito personale minimo di Euro 516,46 mensili (pari a lire 1.000.000) , per 13 mensilità. Per gli anni successivi al 2002 l'importo viene aumentato in misura pari all'incremento del trattamento minimo delle prestazioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (vedi tabella).

44. LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Aggiornato a novembre 2013


A chi spetta Ai titolari di: 

   

pensione a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni; pensioni a carico dei fondi sostitutivi ed esclusivi; pensione sociale o della sola maggiorazione della pensione sociale; assegno sociale; prestazioni di cat. INVCIV (invalidi civili, sordomuti, ciechi civili).

La domanda Deve essere presentata alla sede Inps che ha in carico la prestazione, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori, utilizzando il modello reddituale REDMilione, appositamente predisposto.

La decorrenza Inizia dal 1° gennaio 2002, per coloro che sono già titolari di pensione a tale data, ovvero dal 1° giorno del mese successivo al compimento dell’età, se successivo al 31.12.2001. In considerazione dei nuovi limiti di reddito, possono ottenere l’incremento, alle suindicate decorrenze, anche i pensionati che precedentemente non avevano diritto alle maggiorazioni previste sui trattamenti pensionistici. Dalla decorrenza della pensione, per i titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza successiva al 1.1.2002, ovvero dal 1° giorno del mese successivo al compimento dell’età, se successivo alla decorrenza della pensione stessa. Dal 1° gennaio dell’anno nel quale sarà perfezionato il requisito reddituale, qualora, per mancanza di tale requisito, l’incremento non possa essere concesso alle decorrenze suindicate. I redditi da dichiarare Concorrono a formare il reddito familiare tutti i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef e i redditi di qualsiasi natura compresi quelli esenti da imposta (pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte (interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.). Sono compresi tra i redditi da dichiarare quelli:  

soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione; redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o Organismi Internazionali. 44. LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Aggiornato a novembre 2013


Sono esclusi dalla dichiarazione i redditi derivanti:   

    

dalla casa di abitazione; da pensione di guerra; da indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati; dall’indennità di accompagnamento di ogni tipo; l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali e l'indennità per i ciechi civili parziali; dai trattamenti di famiglia comunque denominati; dall’importo aggiuntivo di € 154,94; dai sussidi economici, erogati dai Comuni o altri Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.

La quattordicesima non costituisce reddito tranne che per 156,00 euro.

I limiti di reddito e l’importo L’incremento è concesso a condizione che: 

il pensionato solo non sia in possesso di un reddito annuo proprio pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo e dell'ammontare annuo dell'incremento; il pensionato coniugato (non legalmente ed effettivamente separato) non possieda un reddito proprio annuo pari o superiore a quello previsto per il pensionato solo e, cumulato con quello del coniuge, un reddito totale pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo del limite personale e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale.

Qualora il pensionato sia in possesso di redditi, personali o cumulati con il coniuge, inferiori ai limiti massimi previsti, l’incremento viene corrisposto per differenza, fino al raggiungimento di detti limiti. La misura massima dell’incremento è determinata per:  

il pensionato solo dalla differenza tra il reddito minimo annuo garantito e il reddito personale annuo del pensionato; il pensionato coniugato (non legalmente ed effettivamente separato) dal minore degli importi risultanti dalla differenza tra il reddito minimo annuo garantito e il reddito personale annuo del pensionato e dalla differenza tra il limite di reddito previsto per il pensionato coniugato e il reddito annuo del pensionato cumulato con quello del coniuge.

L’importo mensile dell’incremento è dato dall’importo spettante diviso per 13 mensilità. L’incremento attributo sulla pensione ad uno dei coniugi, quando siano entrambi titolari di trattamento pensionistico, può, in caso di superamento dei limiti di reddito, far venire meno il diritto dell’altro coniuge all’incremento stesso, in quanto il reddito cumulato deve tener conto dell’attribuzione già ottenuta dal primo coniuge.

44. LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Aggiornato a novembre 2013


Qualora, invece, i limiti di reddito non siano superati, al secondo coniuge deve essere attribuito l’incremento tenendo conto nei redditi dichiarati dell’incremento già concesso.

Il pagamento degli aumenti Il diritto all’aumento è legato a requisiti reddituali.

Incremento per invalidi civili Gli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti titolari della relativa pensione, di età pari o superiore a 60 anni, dall’1.1.2002, possono avere l’ incremento della maggiorazione fino all'importo di 516,46 Euro mensili. Tale incremento può spettare agli invalidi civili parziali o ai ciechi parziali settantenni e può essere anticipato in presenza di particolari requisiti contributivi.

Importo aggiuntivo (€ 154,94) L'art. 70, comma 7, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) ha previsto a partire dal 2001 il pagamento di un importo aggiuntivo pari a Euro 154,94 (Lire 300.000). Spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni. (Circ. 68 del 20.3.2001). Viene corrisposto, generalmente con la tredicesima mensilità, in presenza di particolari condizioni reddituali, ai titolari di una o più pensioni il cui importo complessivo non supera l'importo annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti maggiorato dell'importo aggiuntivo stesso. Sul modello ObisM, inviato all'inizio dell'anno ai pensionati, é riportata apposita dicitura con l’indicazione che l’importo aggiuntivo, corrisposto a dicembre, è stato determinato in misura provvisoria in attesa della verifica reddituale. L’importo aggiuntivo e i limiti di reddito sono rapportati ai corrispondenti mesi di percezione della pensione nell’anno di decorrenza della pensione. L'importo aggiuntivo non costituisce reddito e, pertanto, non è certificato nell'imponibile fiscale della pensione e non deve essere dichiarato per la corresponsione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

44. LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Aggiornato a novembre 2013


I pensionati esclusi Non spetta ai titolari di:           

invalidità civile (cat. INVCIV); pensione sociale (cat. PS); assegno sociale (cat. AS); rendita facoltativa di vecchiaia (cat. VOBIS) o di invalidità (cat. IOBIS); pensione di vecchiaia (cat. VMP) o di invalidità (Cat. IMP) a favore delle casalinghe; pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti a carico della gestione speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi (cat. VOBANC, IOBANC e SOBANC); assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito ordinario (cat. VOCRED); assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito cooperativo (cat. VOCOP); assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito delle esattorie (cat. VOESA); indennizzo per attività commerciale (cat. INDCOM) (Circ. 183 del 18.10.2001); pensione erogate ai dirigenti iscritti all’ex fondo INPDAI (cat. VDAI, IDAI e SDAI) (circ. n. 144 del 25.10.2004).

Sono esclusi, inoltre, i titolari di pensione di categoria diversa da quelle suindicate qualora si tratti di:        

pensione eliminata; pensione supplementare; pensione detassata per convenzione contro la doppia imposizione; pensione con sostituzione dello Stato o rivalsa degli Enti locali; pensione con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede (999, E9E, ELI, ELB, MOB, RED, INV, 99V, Z4E, INE, EST, 94Z, 99R); assegno di invalidità scaduto e non rinnovato; pensione ai superstiti con l’intestatario scaduto (Circ. 183 del 18.10.2001); pensioni con importo a dicembre uguale a zero (circ. 119 del 14.12.2005).

Requisiti per il diritto Importo delle pensioni Sulla base dell’importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati viene stabilito se, indipendentemente dagli altri eventuali redditi posseduti dal pensionato e dal coniuge, sussiste il diritto all’importo aggiuntivo (vedi tabelle limiti pensione). L'importo aggiuntivo non spetta, se l'importo complessivo delle pensioni supera l'importo annuale del trattamento minimo maggiorato dell'importo aggiuntivo. L'importo aggiuntivo spetta in misura parziale, cioè fino a concorrenza del predetto limite se l'importo delle pensioni risulta annuo del trattamento minimo e l'importo annuo del trattamento minimo maggiorato di 154,96 euro. 44. LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Aggiornato a novembre 2013


L'importo aggiuntivo spetta in misura intera se l'importo complessivo delle pensioni è minore o uguale all'importo annuo del trattamento minimo. In ogni caso la corresponsione è subordinata all'accertamento dei requisiti reddituali.

I limiti di reddito L'importo aggiuntivo spetta, in misura intera o parziale, se il pensionato è in possesso di:  

redditi personali, per un importo non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo; redditi cumulati con il coniuge, se coniugato o non effettivamente e legalmente separato, per un importo non superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo .

N.B. L'importo aggiuntivo non spetta, se il pensionato coniugato, possiede redditi propri superiori al limite previsto per il pensionato solo anche se il reddito, cumulato con quello del coniuge, risulta essere inferiore al limite previsto per i soggetti coniugati. I redditi da dichiarare sono quelli assoggettabili all'Irpef percepiti dal titolare e dal coniuge per lo stesso anno in cui deve essere erogata la prestazione.

La verifica dei redditi Viene effettuata solo se, sulla base degli importi di pensione, sussiste il diritto all’importo aggiuntivo in misura intera o ridotta. In questo caso agli importi di pensione vengono aggiunti i redditi del titolare e del coniuge memorizzati sull’archivio dei "Redditi" a seguito degli aggiornamenti dei dati effettuati a seguito delle verifiche reddituali o di ricostituzioni operati dalle sedi dell’Inps nel corso dell’anno. A tali redditi vengono aggiunti gli importi delle altre pensioni presenti sul Casellario Centrale dei pensionati. N.B. In caso di pensione liquidata in regime di convenzione internazionale viene considerato anche l'importo

del pro-rata estero, in aggiunta alla pensione italiana.

Il pagamento Viene corrisposto dall’Inps con la tredicesima mensilità ovvero, in assenza di tredicesima, con l’ultima mensilità corrisposta nell’anno. Con la rata di dicembre viene corrisposto:   

l’importo aggiuntivo in misura provvisoria per l’anno in corso, se spettante; l’importo aggiuntivo per l’anno precedente, se spettante e non corrisposto; il conguaglio di quanto erogato in misura provvisoria per l’anno precedente se, sulla base dei redditi, risulta spettante un diverso importo. 44. LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Aggiornato a novembre 2013


Ai pensionati titolari di prestazioni non erogate dall'Inps, il pagamento viene corrisposto dall'Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati, negli stessi termini e con le medesime modalitĂ previste dalla norma. Per le pensioni eliminate nel corso dell'anno la quota di importo aggiuntivo spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, deve essere corrisposta a cura della Sede agli eredi (se eliminate per decesso) o al titolare della pensione eliminata (nel caso di revoca per cessato diritto).

44. LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Aggiornato a novembre 2013


44. LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Aggiornato a novembre 2013


45.

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

L’assegno per il nucleo familiare e' una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge. La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare. Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. N.B. L’assegno per il nucleo familiare è cumulabile con l' assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.

Composizione del nucleo familiare Il nucleo per i lavoratori dipendenti e i titolari di prestazioni previdenziali è composto da: il richiedente lavoratore o il titolare di prestazioni previdenziali;  

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati; i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni; i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.

Sono equiparati ai figli:    

figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati; figli nati da precedente matrimonio del coniuge; minori regolarmente affidati dai competenti organi; nipoti minori viventi a carico dell'ascendente.

N.B. i nipoti in linea retta per essere equiparati ai figli devono essere a carico dell'ascendente (nonno/bisnonno). Tali requisiti sono dimostrati quando l’ascendente provvede abitualmente al mantenimento del minore. Il mantenimento è presunto in caso di convivenza, mentre, in caso di non convivenza, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo i familiari residenti, oltre che nei Paesi dell’Unione Europea, anche nei seguenti Stati esteri convenzionati:   

Capo Verde Stati della ex Jugoslavia Liechtenstein 45. ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE Aggiornato a novembre 2013


    

Principato di Monaco Repubblica di San Marino Svizzera Tunisia (massimo 4 figli) Santa Sede

Nel caso di domanda di assegni per il nucleo familiare presentata da pensionati, oltre ai familiari residenti negli Stati già indicati, potranno essere inclusi anche i familiari residenti in:     

Australia Canada Norvegia Stati Uniti Uruguay

N.B. Gli stranieri poligami possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie.

Reddito per il calcolo dell' Anf Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno per il nucleo familiare è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo . Nel caso di coniugi, che nell'anno solare precedente non avevano contratto ancora il matrimonio, il reddito da dichiarare e' quello conseguito da ciascuno di essi in tale anno, mentre, in caso di decesso, reddito da dichiarare è quello conseguito dal superstite e dai suoi familiari, non tenendo conto di quello del deceduto. I separati escluderanno l’indicazione dei redditi del coniuge dal quale si siano legalmente ed effettivamente separati.

Redditi da dichiarare Sono compresi tra i redditi da dichiarare quelli: 

assoggettabili all'IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a Euro 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.); soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, e le anticipazioni dei trattamenti stessi nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale;

prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef;

45. ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE Aggiornato a novembre 2013


  

da lavoro conseguiti presso Enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana; corrisposti per altra prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità, ecc.) da pensione anche concessa da organismi esteri o enti internazionali.

Redditi da non dichiarare Non vanno dichiarati, oltre ai redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio, anche i seguenti redditi:    

      

  

i trattamenti di famiglia comunque denominati; i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi; le rendite vitalizie erogate dall’Inail; l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome; l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti; l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali; l'indennità per ciechi parziali; l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili; le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità; le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio; gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati; le pensioni di guerra; l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale; le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione.

Inoltre, l'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, e' inferiore al 70 per cento del reddito familiare complessivo (nel caso di lavoratori iscritti alla gestione separata sono considerati, per raggiungere la quota del 70% , anche i redditi derivanti dalle attività indicate all’art. 2, c. 26, L.335/95). A tal fine, si specifica che, nella predetta categoria di redditi rientrano: 

 

i redditi da lavoro dipendente od assimilati assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni, ecc.); i redditi sopra indicati conseguiti all'estero o presso Enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica, non soggetti alla normativa tributaria italiana; i redditi da lavoro dipendente esenti da IRPEF, quali gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1' categoria concesse in relazione ad attività di lavoro dipendente (solo ove la somma di tali redditi con gli altri esenti da imposte e di 45. ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE Aggiornato a novembre 2013


quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva superi nel complesso il limite di Euro 1.032,91); le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, in quanto detti trattamenti sono da considerare, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del citato D.P.R. 917/1986, redditi da lavoro dipendente pur non essendo assoggettati all'IRPEF in virtù di specifiche disposizioni; le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi in quanto anch'esse da considerare redditi da lavoro dipendente ai sensi del predetto art. 46, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai sensi dell'art. 47, primo comma, lett. i) del citato D.P.R. 917/1986, tali redditi costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Se dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, a norma dell'art. 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento.

Il diritto al pagamento dell' ANF va riconosciuto anche qualora il reddito complessivo del nucleo familiare sia uguale a "ZERO". N.B. Le quote di reddito derivanti da perdite d'esercizio connesse all'attività di lavoro autonomo o di impresa devono essere considerate uguali a zero e non possono essere sottratte dal reddito di uno o più componenti il nucleo.

Tipologia del nucleo familiare In presenza delle particolari condizioni di seguito specificate sono previsti determinati aumenti delle fasce di reddito cui vengono rapportati il diritto all'assegno e la relativa misura: 

famiglie monoparentali: se il richiedente o la richiedente l'assegno si trova nelle condizioni di vedovo o vedova, separato o separata legalmente, divorziato o divorziata, celibe o nubile o in stato di abbandono; nuclei che comprendono soggetti inabili a proficuo lavoro.

Domanda Deve essere presentata: 

al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni. all’Inps, utilizzando gli appositi modelli utilizzando i canali telematici, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

45. ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE Aggiornato a novembre 2013


N.B. Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell' ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale). Decorrenza e Variazione Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es. celebrazione del matrimonio, nascita di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es. separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio). Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese. Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS la data iniziale dell'erogazione e quella finale di scadenza della relativa validità risultano dalle indicazioni contenute nell'autorizzazione stessa. Autorizzazione L’autorizzazione va richiesta, tramite presentazione del modello ANF 42 all’INPS (quando l’ANF è erogato dal datore di lavoro) o tramite presentazione della documentazione indicata nei modelli di domanda (nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS), nei casi in cui debbano essere inclusi nel nucleo familiare:     

   

figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono; figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori; figli del coniuge nati da precedente matrimonio; fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità; nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a); familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980 o ex art. 2 e 17 ex legge n. 118 del 1871 o di frequenza ex legge n. 289 del 1990); familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%); minori in accasamento eterofamiliare; familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero; figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

45. ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE Aggiornato a novembre 2013


Il pagamento L'assegno viene pagato:  

dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione; direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, lavoratore iscritto alla gestione separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o, a richiesta, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

Pagamento al coniuge dell’avente diritto A decorrere dall' 1/1/05 il coniuge dell’avente diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare può chiedere l’erogazione della predetta prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. La richiesta di pagamento da parte del coniuge deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559. N.B.: Salvo quanto riportato in generale nella presente scheda, è possibile accedere ad informazioni riguardanti le particolarità nella liquidazione degli assegni familiari previste per alcune categorie di lavoratori dipendenti accedendo alla scheda “ANF lavoratori dipendenti” e “ANF parasubordinati”. E’, inoltre, presente l’ulteriore scheda “ANF pensionati” con informazioni aggiuntive per i richiedenti pensionati.

45. ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE Aggiornato a novembre 2013


46.

ASSEGNI FAMILIARI

Gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge. A chi spetta   

ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri; ai piccoli coltivatori diretti; ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Cosa spetta e per chi spetta Spetta un assegno per ogni familiare vivente a carico. E’ considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali non superiori ad un determinato importo mensile stabilito dalla legge e rivalutato annualmente. I redditi dei familiari a carico sono quelli assoggettabili all’IRPEF. Sono esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:  

 

il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; i figli o equiparati anche se non conviventi: o di età inferiore a 18 anni; o apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); o universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea); o inabili al lavoro (senza limiti di età); i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi: o di età inferiore a 18 anni; o apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); o universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea); o inabili al lavoro (senza limiti di età); gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto. i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Redditi del nucleo I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente ad Euro 46. ASSEGNI FAMILIARI Aggiornato a novembre 2013


1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Pertanto, se la richiesta di assegni familiari riguarda periodi compresi nel 1° semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, periodo da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente. Non devono essere dichiarati tra i redditi:         

i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto; i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge, le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità; le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali; gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione; l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale; gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente.

Ogni anno l’INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari.

La domanda Gli assegni familiari vengono pagati direttamente dall'Inps: 

ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, semestralmente, con assegno a domicilio ovvero con accredito sul c/c bancario o postale. Se viene scelto l'accredito in conto corrente è necessario indicare nella domanda il codice IBAN; ai pensionati, con accredito sulla rata di pensione.

La domanda deve essere inoltrata all’INPS, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. La richiesta degli assegni familiari da parte dei coltivatori diretti, mezzadri o coloni, deve essere fatta sul modulo CD/CM 71 TP. I piccoli coltivatori diretti, devono invece presentare il mod. Prest./Agr.21 TP AF. Qualora la domanda venga presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei 5 anni precedenti (prescrizione quinquennale). N.B. Nel caso di variazione del reddito del nucleo e/o dei familiari a carico, devono essere presentati nuovi modelli reddituali. Quanto spetta Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri l'importo mensile degli assegni familiari è pari a Euro 8,18 per ogni figlio ed equiparato, fratelli, sorelle e nipoti conviventi Per i pensionati l'importo degli assegni familiari è di Euro 10,21 per ogni persona a carico. 46. ASSEGNI FAMILIARI Aggiornato a novembre 2013


47.

INDENNIZZO PER CESSAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALE

È concesso, a domanda, agli iscritti alla gestione autonoma dei commercianti che hanno cessano definitivamente l’attività nel periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2011. Non è stato prorogato per l’anno 2012 e quindi deve intendersi esaurito.

Chi ha diritto Possono chiedere l'indennizzo:    

i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche; gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; gli agenti e rappresentanti di commercio.

I requisiti L'indennizzo può essere corrisposto se il richiedente:  

ha compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna; è iscritto, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, come titolare o coadiutore, nella Gestione speciale commercianti.

Per poter ottenere l'indennizzo l'assicurato deve cessare definitivamente l’attività commerciale e riconsegnare al Comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto e/o per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il titolare dell'attività deve aver effettuato la cancellazione:  

dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; dal ruolo provinciale istituito presso la Camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio.

47. INDENNIZZO PER CESSAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALE Aggiornato a novembre 2013


La domanda Deve essere presentata, entro il 31.1. 2012, presso la sede Inps territorialmente competente per residenza, utilizzando il modulo appositamente predisposto (Mod. IND COM/207-448), direttamente o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante:  

la cessazione definitiva dell'attività commerciale; l'avvenuta riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto ovvero dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero di entrambe in caso di attività abbinata; la cancellazione del titolare dell'attività dal registro degli esercenti attività di commercio (REC) se l'attività si riferiva alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; la cancellazione del titolare dell'attività dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

Quanto spetta L'indennità é pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti. Particolarità L'indennità é compatibile con qualsiasi pensione diretta (anzianità, assegno ordinario, inabilità) e ai superstiti. Non è previsto il pagamento di trattamenti di famiglia. Il decreto legislativo n. 207 del 28 marzo 1996 ha introdotto l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale che spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età se uomo, o il 60° se donna. Successivamente, il momento della scadenza dell’indennizzo è stato prorogato dall’articolo 19 ter della legge 28 gennaio 2009 n.2 fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia, in quanto il legislatore “nel modificare il termine ultimo dell’erogazione dell’indennizzo a seguito dell’ introduzione delle finestre di accesso per la pensione di vecchiaia, ha voluto offrire un sostegno ulteriore ai soggetti destinatari della prestazione”. Con l’art. 35, comma 3 , della legge 183 del 4 novembre 2010, l’Istituto ha previsto il mantenimento dell’erogazione dell’indennizzo in pagamento alla data del 31 dicembre 2008 fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, purchè i titolari dell’indennizzo stesso siano in possesso, nel mese di compimento dell’età pensionabile, anche del requisito minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia. L’Inps con il messaggio n 16870 del 30 agosto 2011 conferma che la proroga dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale continuerà ad essere concessa fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia solo se i 47. INDENNIZZO PER CESSAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALE Aggiornato a novembre 2013


soggetti interessati sono in possesso dei requisiti di assicurazione o contribuzione utili per il diritto a pensione, per evitare che tali soggetti rimangano per un certo periodo senza alcuna tutela (né indennizzo, né pensione). Nessuna proroga rispetto alla scadenza naturale dei 65 e 60 anni potrà essere invece concessa ai soggetti già titolari di pensione erogata dall’Inps o da altro ente pensionistico o che, al momento del compimento dell’età pensionabile, non siano in possesso del requisito contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia. Dal 1 gennaio 2011, la data di scadenza dell’indennizzo può essere posticipata al massimo di 18 mesi dal compimento dell’età pensionabile.

47. INDENNIZZO PER CESSAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALE Aggiornato a novembre 2013


47. INDENNIZZO PER CESSAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALE Aggiornato a novembre 2013


48.

INDENNITA’ DI MALATTIA

E’ una indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso (malattia) che ne determina l’incapacità lavorativa.

A chi spetta 

L’indennità di malattia a carico dell’INPS spetta a: o Operai settore industria; o Operai ed impiegati settore terziario e servizi; o Lavoratori dell’agricoltura; o Apprendisti; o Disoccupati; o lavoratori sospesi dal lavoro; o Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26. Legge 335/95 di seguito chiamati “parasubordinati”.

Non Spetta: o o

collaboratori familiari (COLF e Badanti); lavoratori autonomi.

Cosa spetta 

Operai settore industria /operai ed impiegati settore terziario e servizi con rapporto di lavoro in essere: o a tempo indeterminato: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare; o a tempo determinato: l’indennità di malattia spetta, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il diritto cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro anche se avvenuta prima dello scadere del contratto.

Lavoratori dell’Agricoltura: o a tempo indeterminato: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché abbiano effettivamente iniziato l’attività lavorativa; o a tempo determinato: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione purché il lavoratore possa far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura prestato nell'anno precedente (può essere considerata utile l'attività svolta nel medesimo settore agricolo anche se a tempo indeterminato). In alternativa 51 giornate di lavoro in agricoltura effettuate nell'anno in corso e prima dell'inizio della malattia. Il periodo indennizzabile per malattia è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare. 48. INDENNITA’ DI MALATTIA Aggiornato a novembre 2013


Apprendisti: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare;

Disoccupati: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché la malattia inizi entro 60 giorni o 2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Sospesi: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché la malattia inizi entro 60 giorni o 2 mesi dall’inizio della sospensione.

Lavoratori “parasubordinati” L’indennità per degenza ospedaliera spetta a tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) per un massimo di 180 giorni di degenza nell’anno solare, compresi i giorni di day hospital, a condizione che: 

risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno 3 mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla gestione separata di cui trattasi; nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.

L’indennità di malattia Spetta solo ai lavoratori a progetto e categorie assimilate (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) per un massimo di giorni nell’anno solare pari ad 1/6 della durata complessiva del contratto e a condizione che: 

risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno 3 mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla gestione separata di cui trattasi; nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.

La domanda Per avere diritto all’indennità economica di malattia tutti i lavoratori, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, devono consegnare entro 2 giorni dalla data del rilascio:  

il certificato di diagnosi all'INPS; l’attestato di malattia al datore di lavoro.

redatti su apposito modello OPM da un medico abilitato. 48. INDENNITA’ DI MALATTIA Aggiornato a novembre 2013


Nel caso di degenza ospedaliera i certificati di ricovero e dimissioni possono essere consegnati anche oltre i 2 giorni dalla data del rilascio ma comunque nel termine di prescrizione della prestazione (il diritto all’indennità di malattia si prescrive trascorso un anno decorrente dall’ultimo giorno indennizzabile per malattia). I lavoratori “parasubordinati” oltre alla certificazione di malattia dovranno presentare la domanda per ottenere il pagamento:  

per degenza ospedaliera: la domanda (Mod. SR06) deve essere consegnata alla Sede INPS di appartenenza entro 6 mesi dalle dimissioni. per indennità di malattia: la domanda (Mod. SR62) deve essere consegnata alla Sede INPS di appartenenza entro l’anno di prescrizione.

Quando spetta Il diritto all’indennità di malattia parte (inizio malattia) dal 4° giorno (i primi 3 giorni sono di “carenza” e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totale carico dell’Azienda) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia). La malattia può essere attestata con uno o più certificati. Si considera rientrante nel periodo di malattia anche l’eventuale ricovero in regime ordinario o in regime di day hospital. L’indennità di malattia viene erogata quando il lavoratore si rende reperibile al proprio domicilio per essere sottoposto, nelle fasce di reperibilità previste dalla legge, ai controlli aventi come scopo quello di verificarne l’effettiva incapacità lavorativa. Le fasce di reperibilità alla visita medica di controllo domiciliare sono, per tutti i giorni compresi nella certificazione di malattia:  

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Quanto spetta Ai lavoratori dipendenti: - dal 4° al 20° giorno il 50% della retribuzione media giornaliera - dal 21° al 180° giorno il 66,66% della retribuzione media giornaliera. Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria: l’indennità spetta nella misura dell’80% (e non del 50% e del 66,66%) per tutto il periodo di malattia. Ai disoccupati e sospesi dal lavoro: l'indennità spetta in misura ridotta pari ai 2/3 della percentuale prevista. Ai ricoverati senza familiari a carico: l’indennità è ridotta ai 2/5, per tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera secondo le percentuali sopra indicate.

48. INDENNITA’ DI MALATTIA Aggiornato a novembre 2013


Ai lavoratori “parasubordinati”: 

l’indennità per degenza ospedaliera viene corrisposta nella misura del 8% - 12% 16% della retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della degenza, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero (da 3 a 4 mesi l’ 8% - da 5 a 8 mesi il 12% - da 9 a 12 il 16%). l’indennità di malattia viene corrisposta nella misura 4% - 6% - 8% della retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della malattia, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti l'evento di malattia (da 3 a 4 mesi il 4% - da 5 a 8 mesi il 6% - da 9 a 12 mesi l’8%).

48. INDENNITA’ DI MALATTIA Aggiornato a novembre 2013


49.

INDENNITÁ DI MATERNITÁ

E’ una indennità corrisposta alle lavoratrici madri e in casi particolari ai lavoratori padri a seguito della nascita, dell’affidamento o dell’adozione di un minore.

A chi spetta Il congedo di maternità/paternità (maternità obbligatoria) spetta:  

 

Lavoratrici/lavoratori dipendenti con attività lavorativa in corso, per i quali il pagamento viene effettuato dal datore di lavoro. Lavoratrici/lavoratori disoccupati per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS in presenza di determinate condizioni: o se il congedo di maternità inizia entro 60 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni, il diritto alla prestazione è automatico; o se il congedo di maternità inizia oltre 60 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni, il diritto viene riconosciuto se la data di inizio del congedo si colloca all’interno di un periodo anche teoricamente fruibile di disoccupazione o di mobilità; o alle lavoratrici non assicurate contro la disoccupazione, il diritto viene riconosciuto se in possesso del requisito di 26 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio della maternità e se la stessa inizia entro 180 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni. Lavoratrici /lavoratori sospesi a condizione che il congedo di maternità inizi entro 60 giorni dalla data della sospensione. Lavoratrici agricole con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) a condizione che possano far valere i seguenti requisiti: o 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno solare precedente quello di inizio del congedo o oppure o 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno di inizio del congedo purché maturate prima dell’inizio del congedo stesso. Lavoratrici/lavoratori con rapporto di lavoro domestico (Colf e Badanti) per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS, se in possesso del requisito di 52 settimane di contributi versati o dovuti in settori anche diversi da quello domestico, nel biennio precedente ovvero 26 settimane nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità. Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata ai sensi della Legge 335 del 1995, di seguito detti “parasubordinati”, per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS, se in possesso i almeno tre mesi di contribuzione nella gestione separata nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità, purché non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane, commercianti per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS, purché iscritte nella rispettiva gestione previdenziale e in regola con il versamento dei contributi per tutto il periodo indennizzabile per maternità. L' indennità non spetta al padre lavoratore autonomo anche se affidatario o adottivo. 49. INDENNITA’ DI MATERNITA’ Aggiornato a novembre 2013


La domanda Lavoratrici dipendenti, collaboratrici domestiche e familiari, lavoratrici disoccupate e sospese la domanda deve essere inoltrata all’Inps tramite domanda inviata per via telematica . Nel corso del 7° mese di gestazione e, comunque, non oltre un anno dall’ultimo giorno indennizzabile per congedo di maternità, pena la decadenza dal diritto.

Lavoratrici parasubordinate La domanda deve essere inviata alla Sede INPS per via telematica e consegnata al committente nel corso del 7° mese di gestazione e comunque non oltre un anno dall’ultimo giorno indennizzabile per congedo di maternità, pena la decadenza dal diritto;

Lavoratrici autonome La domanda deve essere consegna alla Sede INPS per via telematica di appartenenza a parto avvenuto e comunque non oltre un anno dall’ultimo giorno indennizzabile per congedo di maternità, pena la decadenza dal diritto. Quando spetta La lavoratrice dipendente in gravidanza (comprese le collaboratrici familiari e le lavoratrici parasubordinate) deve obbligatoriamente astenersi dall’attività lavorativa per i seguenti periodi:      

2 mesi prima della data presunta del parto; 3 mesi dopo la data effettiva del parto; nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto se questa ultima si verifica in data posteriore rispetto alla data presunta; nel periodo di recupero dei giorni ante partum non utilizzati a seguito del parto prematuro; per tutti i periodi di interdizione anticipata disposte dalla Direzione Provinciale del Lavoro; fino al 7° mese di vita del minore a seguito di interdizione posticipata disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro per condizioni di lavoro che possono arrecare pregiudizio alla salute della mamma e del minore.

Se si richiede la flessibilità, cioè l’opportunità di svolgere l’attività lavorativa durante l’8° mese di gestazione, il congedo di maternità viene riconosciuto per i seguenti periodi:  

1 mese prima la data presunta del parto; 3 mesi dopo la data effettiva del parto con aggiunta di tutti i giorni lavorati durante l’ottavo mese di gestazione.

Ai padri lavoratori dipendenti/parasubordinati il congedo per maternità spetta per il periodo post-partum solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre se in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri. 49. INDENNITA’ DI MATERNITA’ Aggiornato a novembre 2013


La lavoratrice autonoma ha diritto all’indennità per congedo di maternità retribuita, senza obbligo di astensione dall’attività lavorativa, per i seguenti periodi:  

2 mesi precedenti la data del parto; 3 mesi successivi la data del parto.

Congedo di maternità in adozione/affidamento preadottivo/affidamento 

Lavoratrici/lavoratori dipendenti: o nel caso di adozione/affidamento preadottivo nazionale l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia; o nel caso di adozione /affidamento preadottivo internazionale, l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore. Il congedo può essere fruito anche parzialmente e frazionato, prima dell’ingresso in Italia del minore. Il periodo non fruito antecedentemente all’ingresso in Italia può essere fruito, anche frazionato, entro i 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso in Italia del minore; o Nel caso di affidamento l’indennità compete per massimo 3 mesi entro 5 mesi dalla data dell’affidamento

Lavoratrici/lavoratori parasubordinati: o nel caso di adozione o affidamento nazionale, l’indennità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i sei anni di età; o nel caso di adozione o affidamento internazionale, l’indennità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore anche se lo stesso, al momento dell'adozione o dell'affidamento, abbia superato i sei anni di età, fino al compimento della maggiore età.

L’indennità e’ riconosciuta anche al padre adottivo o affidatario, qualora la madre non ne faccia richiesta e sempre che sussistano, in capo allo stesso, i requisiti previsti. 

Lavoratrici autonome: nel caso di adozione o affidamento hanno diritto ad un periodo indennizzabile (3 mesi successivi alla data di ingresso del bambino nella famiglia) purché il bambino all’atto dell’adozione o affidamento non abbia superato: o i 6 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo e non preadottivo di bambini italiani; o i 18 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri.

49. INDENNITA’ DI MATERNITA’ Aggiornato a novembre 2013


Quando spetta Congedo maternità obbligatoria 

Lavoratrici/lavoratori dipendenti: spetta una indennità pari all'80% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile. Collaboratrici familiari (Colf e Badanti): spetta una indennità pari all'80% della retribuzione giornaliera, pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali, relative alle settimane di contribuzione comprese nel periodo preso a riferimento per il calcolo del requisito contributivo. Sospesi e disoccupati: spetta una indennità pari al 80% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio della sospensione o della disoccupazione. Lavoratrici parasubordinate: l’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo. Lavoratrici autonome: l’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all'80% della retribuzione convenzionale.

49. INDENNITA’ DI MATERNITA’ Aggiornato a novembre 2013


50.

ASPI E MINI ASPI

Riferimenti:          

Legge 28 giugno 2012, n.92, art.2 Circolare INPS n.140 del 14 dicembre 2012 (AspI – Aspetti di carattere contributivo) Messaggio INPS n.20774 del 17 dicembre 2012 (“Mini ASpI 2012”) Circolare INPS n.142 del 18 dicembre 2012 (Illustrazione ASpI e Mini ASpI) Messaggio INPS n,20803 del 18 dicembre 2012 (Indennità una tantum ai Co,Co,Co, con requisiti al 31.12.2012) Messaggio INPS n.20830 del 18 dicembre 2012 (Lavoratori cessati per risoluzione consensuale) Legge 24 dicembre 2012, n.228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), comma 250 Circolare Inps n.36 del 14.03.2013 Circolare Inps n.37 del 14.03.2013 Circolare Inps n. 38 del 14.03.2013

L’art. 2, comma 1, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto l’ “Assicurazione Sociale per l’Impiego” (ASpI), con la funzione di fornire un’indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. A partire dal 1° gennaio 2013, in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dalla medesima data, l’ASpI sostituirà le attuali prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’Inps, ossia:    

indennità di disoccupazione ordinaria non agricola; indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; indennità di disoccupazione speciale per l’edilizia; l’indennità di mobilità (a partire dal 1 gennaio 2017; la mobilità continuerà ad esistere, quindi, ancora per 4 anni riducendo, però, il periodo di copertura).

Restano invece in vigore la cassa integrazione ordinaria e quella straordinaria in caso di ristrutturazioni aziendali. Assicurazione Sociale per l’Impiego – ASPI La nuova “Assicurazione sociale per l’impiego” entrerà in vigore dal 1 gennaio 2013 e sostituisce la preesistente indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali.

50. ASPI E MINI ASPI Aggiornato a novembre 2013


Beneficiari La prestazione si applicherà, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a partire dal 1.1.2013, alle seguenti categorie di lavoratori:   

 

  

lavoratori dipendenti del settore privato (indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato); apprendisti; soci lavoratori di cooperativa – compresi i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/1970 (per attività di facchinaggio, trasporto merci conto terzi, trasporto persone ecc) – con rapporto di lavoro subordinato; lavoratori a domicilio; lavoratori del settore pubblico con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato (quindi: lavoratori a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro, ecc.) e della scuola; agli impiegati del settore agricolo; lavoratori sospesi per “crisi aziendali o occupazionali” personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato.

Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione dell’ASpI e della Mini-ASpI i collaboratori a progetto ed i co.co.co., per i quali è prevista la corresponsione di una indennità una tantum, in presenza dei requisiti richiesti. Sono altresì esclusi dall’applicazione dell’ASPI:    

 

operai agricoli, sia OTI che OTD: ad essi continua ad essere erogata l’indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari; extra comunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale; dipendenti a tempo indeterminato delle PP.AA. giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’Albo professionale, nonché i praticanti giornalisti iscritti nell’apposito Registro titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, la cui tutela contro la disoccupazione involontaria è garantita dall’INPGI religiosi, frati, monache che prestano attività lavorativa in favore degli Ordini o delle Congregazioni, nonché a favore di terzi; sacerdoti secolari che esplicano attività di culto alle dipendenze di privati ed enti non concordatari.

Requisiti Per potere avere diritto all’ASpI i lavoratori devono avere i seguenti requisiti: 

Status di disoccupato o, più precisamente, stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 181/2000. Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato da una dichiarazione che l’interessato deve rilasciare al Centro per l’Impiego territorialmente competente, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità al lavoro. Dal 30/06/2013, tale dichiarazione potrà essere resa direttamente all’Inps.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario (l’indennità non spetta, quindi, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per dimissioni o risoluzione consensuale). 50. ASPI E MINI ASPI Aggiornato a novembre 2013


Fanno eccezione i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni: 1) durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento di 1 anno di età del figlio); 2) per giusta causa; - mancato pagamento della retribuzione; - mobbing; - modifiche peggiorative delle mansioni lavorative ; - spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza che sussistano motivazione organizzative e produttive; - notevole mutamento delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione dell’azienda; - comportamento ingiurioso da parte del superiore gerarchico nei confronti del dipendente; - molestie sessuali sul luogo di lavoro; In tutti i casi sopra elencati, i lavoratori continuano ad avere diritto alle prestazioni contro la disoccupazione involontaria Oltre a coloro il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per dimissioni volontarie non riconducibili alle casistiche sopra elencate, sono esclusi dal diritto all’ASpI anche i lavoratori per i quali sia intervenuta la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a meno che tale risoluzione non sia intervenuta nell’ambito delle procedure di cui all’art. 7 della legge 604/1966 (modificato dall’art.1, comma 40, Legge 92/2012). Si tratta dei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero determinato da motivi inerenti l’attività produttiva, disposto dai datori di lavoro con il requisito dimensionale (>15 dipendenti) previsto dall’art.18, comma 8, Legge 300/1970; in questi casi, il datore di lavoro che intende risolvere il rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, avvia un tentativo di conciliazione (dinanzi alla Commissione Provinciale di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. c/o la DTL) il cui esito potrebbe essere quello della risoluzione consensuale del rapporto al fine di prevenire una possibile controversia sul licenziamento. Di fronte a tale risoluzione consensuale presso la DTL la norma prevede espressamente che al lavoratore sia riconosciuta la tutela del sostegno al reddito con il diritto all’erogazione della nuova indennità di disoccupazione (Aspi o Mini ASpI). Tale deroga è stata prevista al fine di non penalizzare i tentativi di conciliazione. Peraltro, tale procedimento di conciliazione è operante a decorrere dal 18 luglio 2012, mentre la disciplina dell’ASpI interviene solo per gli eventi verificatisi a partire dal 1.1.2013; tale disallineamento temporale comporta una mancata tutela per i procedimenti conciliativi perfezionati nella seconda metà del 2012. Il Ministero del Lavoro ha pertanto stabilito che – poiché configura una ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro – la procedura conciliativa debba dare accesso alla tutela corrispondente. Pertanto, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione consensuale ai intervenuta in sede conciliativa (art.7, legge 604/1966) attivata dal 18 luglio 2012 e fino al 31.12.2012, il lavoratore, in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi, ha diritto all’erogazione dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali. 50. ASPI E MINI ASPI Aggiornato a novembre 2013


L’Istituto ha fornito disposizioni in tal senso alle proprie Sedi, invitandole a riesaminare in autotutela le domande di disoccupazione ordinaria presentate in esito alle procedure conciliative attivate dal 18 luglio 2012, ed eventualmente già respinte. Il diritto all’ASpI è riconosciuto anche qualora la risoluzione consensuale sia avvenuta a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa Azienda distante più di 50 km. Dalla residenza del lavoratore o raggiungibile mediamente in un tempo superiore ad 80 minuti con i mezzi pubblici. 

almeno due anni di anzianità assicurativa; devono cioè essere trascorsi almeno due anni (calcolati a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato) dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; almeno 1 anno (52 settimane) di contribuzione contro la disoccupazione (è indifferente che si tratti di un contributo versato per la DS o per l’ASpI) nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti erogata o dovuta la retribuzione non inferiore ai minimi settimanali.

Per le nuove tipologie di lavoratori aventi diritto alle prestazioni contro la disoccupazione (apprendisti; soci di società; ecc.) che non hanno precedente contribuzione contro la disoccupazione, poiché il nuovo contributo ASpI è stato introdotto a partire dal 1 gennaio 2013, l’anzianità assicurativa ed il requisito contributivo iniziano a maturare solo da tale data; l’eventuale precedente contribuzione contro la disoccupazione, versata o dovuta, è valida per l’accertamento dei requisiti utili per l’ammissione alla nuova indennità. Contribuzione utile al diritto La contribuzione utile al diritto è anche quella dovuta ma non versata in base al principio della c.d automaticità delle prestazioni. Si considerano pertanto utili:  

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i contributi previdenziali comprensivi di quota DS o ASpI versati durante il lavoro subordinato; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria ed i periodi di congedo parentale purché intervenuti in costanza di rapporto di lavoro e regolarmente indennizzati; i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati (se prevista la possibilità di totalizzazione); l’astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Nel caso in cui il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i due periodi si cumulano per il conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola o dell’indennità di disoccupazione e l’istituto procederà all’erogazione di una o dell’altra indennità di disoccupazione sulla base della prevalenza. Non sono utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:   

malattia ed infortunio sul lavoro (solo nel caso in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro); cassa integrazione straordinaria e ordinaria a zero ore; assenze per permessi e congedi fruiti dagli aventi diritto per assistenza a familiari con handicap grave; 50. ASPI E MINI ASPI Aggiornato a novembre 2013


periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non ha una convenzione in materia di sicurezza sociale.

La presenza dei suddetti periodi “non utili“ deve essere neutralizzata per la determinazione del biennio valido per il requisito contributivo, con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.

Presentazione della domanda I lavoratori aventi diritto devono a pena di decadenza, presentare apposita domanda per via telematica entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento, cioè dalla data di inizio del periodo indennizzabile (per individuare il termine di presentazione della domanda, si deve fare riferimento allo stesso giorno del secondo mese successivo, indipendentemente dal numero dei giorni presenti nel periodo). La data del periodo indennizzabile è così individuata:      

ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro; data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria; data di riacquisto della capacità lavorativa, nel caso di un evento patologico iniziato entro gli 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro; ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso; trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa

Qualora in sede di domanda telematica il lavoratore abbia fornito indicazione in tal senso, in presenza di una domanda di indennità di disoccupazione ASpI per la quale non risultino soddisfatti i requisiti per il diritto, l’INPS verificherà la presenza dei requisiti per la concessione ed il pagamento della Mini ASpI. Decorrenza della prestazione L’indennità spetta: 

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dall’ottavo giorno successivo alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro se la domanda viene presentata tempestivamente (entro 8 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto); dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda nel caso in cui sia stata presentata dopo l’ottavo giorno; dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro nel caso in cui questa non sia stata presentata all’Inps ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda di indennità. dalla data di riacquisto della capacità lavorativa, nel caso di un evento patologico iniziato entro gli 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; dall’ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro; dall’ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso; 50. ASPI E MINI ASPI Aggiornato a novembre 2013


dal trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

Durata del periodo di erogazione Le nuove norme prevedono un periodo transitorio dal 1 gennaio 2013 fino al 31/12/2015 nel corso del quale si avrà un graduale aumento della durata della prestazione collegata all’età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro:  

per le cessazioni avvenute nell’anno 2013: i lavoratori con meno di 50 anni avranno diritto a 8 mesi di ASpI, mentre quelli con più di 50 anni avranno diritto a 12 mesi; per le cessazioni avvenute nell’anno 2014: i lavoratori con meno di 50 anni avranno diritto a 8 mesi di ASpI, mentre quelli da pari o superiori a 50 anni ed inferiori a 55 anni avranno diritto a 12 mesi. I lavoratori con un’età anagrafica superiore a 55 anni avranno diritto a 14 mesi (nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni); per le cessazioni avvenute nell’anno 2015: i lavoratori con meno di 50 anni avranno diritto a 10 mesi di ASpI, mentre quelli con età pari o superiore a 50 anni ed inferiore a 55 anni avranno diritto a 12 mesi. I lavoratori con più di 55 anni avranno diritto a 16 mesi (sempre nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni).

In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016, l’indennità relativa all’ASpI sarà erogata per i seguenti periodi:  

per i lavoratori di età inferiore a 55 anni: periodo massimo di 12 mesi, detratti i periodi di indennità (ASpI e Mini ASpI) eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi; per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni: periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi 2 anni, detratti i periodi di indennità (ASpI e Mini ASpI) eventualmente fruiti negli ultimi 18 mesi.

Durata prestazione a seconda dell'età Anno evento 2013 2014 2015 2016

<50 anni

50-55 anni

>55 anni

8 mesi 8 mesi 10 mesi 12 mesi

12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

12 mesi 14 mesi 16 mesi 18 mesi

Nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi due anni. In tutti i casi di durata massima superiore a 12 mesi, per i quali occorre determinare la durata della prestazione nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, devono ritenersi utili a tal fine tutte le settimane di contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore al minimale settimanale. Liquidazione anticipata dell’indennità In via sperimentale, per il triennio 2013-2015, i lavoratori potranno chiedere la liquidazione 50. ASPI E MINI ASPI Aggiornato a novembre 2013


dell’indennità in un’unica soluzione, per un importo pari a tutte le mensilità non ancora corrisposte, al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo, un’impresa o l’associazione ad una cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 ed è subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale che determinerà limiti, condizioni e modalità per la richiesta di anticipazione. Il decreto del Ministero del Lavoro del 29 marzo 2013 attua, la disposizione già contenuta nell’art. 2 comma 19 della legge 92/2012 che prevede , per i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e beneficiano dell’indennità mensile Aspi e mini Aspi , la possibilità di ottenere la liquidazione in una unica soluzione delle restanti indennità mensili non ancor percepite nel caso in sui il soggetto beneficiario dell’Aspi o mini Aspi voglia intraprendere le seguenti attività;   

Attività di lavoro autonomo: Aver costituito una piccola impresa Associati in una cooperativa

I fondi messi a disposizione per il finanziamento della prestazione non potranno in ogni caso superare l’importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013/2014/2015. Presentazione della domanda per l’ottenimento del beneficio I soggetti che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione (Aspi o Mini aspi ) devono trasmettere la domanda telematicamente all’Inps la cui domanda dovrà indicare il tipo di attività che si intende intraprendere e la stessa dovrà essere corredata della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività indicate dal decreto ministeriale. Pertanto qualora sia richiesta per l’esercizio di tale un’attività l’iscrizione ad albi professionali o di categoria dovrà essere documentato il rilascio dell’autorizzazione, ovvero l’iscrizione ad albi professionali . Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa , dovrà essere prodotta la documentazione per l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale , competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi. E’ comunque importante evidenziare che nei casi di soggetto percettore dell’indennità Aspi o mini Aspi che costituisce o si associa ad una cooperativa e il rapporto che si instaura con la stessa è un rapporto di lavoro subordinato , la liquidazione in unica soluzione dell’Aspi o della mini Aspi ,sarà di competenza della cooperativa ed il lavoratore la dovrà conferire ad incremento del capitale sociale della cooperativa di cui appartiene. Termini di trasmissione della domanda Alla domanda è attribuito un numero di protocollo informatico e dovrà essere trasmessa all’Inps entro i 60 giorni dalla data di inizio attività di lavoro autonomo o dell’associazione in cooperativa . Nei casi in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata tale indennità dovrà essere restituita all’istituto di previdenza . Il lavoratore pertanto dovrà, entro 10 giorni dall’inizio dell’attività da dipendente, dare comunicazione scritta dell’avvenuta assunzione alla sede dell’Inps che ha liquidato l’anticipazione medesima. 50. ASPI E MINI ASPI Aggiornato a novembre 2013


Calcolo dell’indennità La misura dell’indennità erogata dall’INPS sarà rapportata alla somma delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane coperte da contribuzione (senza operare la verifica del minimale) e moltiplicata per 4,33 (ottenendo in tal modo la “retribuzione media mensile”). Importo dell’indennità L’importo dell’indennità sarà parametrato sulla base dei seguenti criteri:  

nel caso in cui la retribuzione media mensile, nell’anno 2013, sia inferiore od uguale a 1.180 euro mensili, l’indennità sarà pari al 75% di detta retribuzione; nel caso in cui la retribuzione media mensile sia superiore a 1.180 euro (per l’anno 2013), l’indennità sarà pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo (ossia: 25% della parte che va oltre i 1.180 euro).

L’importo di 1.180 euro (valido per l’anno 2013) verrà annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale degli indici Istat dei prezzi al consumo. Dopo i primi sei mesi di fruizione, è prevista una riduzione della misura dell’ASpI pari al 15% a partire dal 7° mese; è inoltre prevista un’ulteriore riduzione del 15% (quindi: complessivamente riduzione del 30% del totale) dopo il dodicesimo mese di fruizione (questa ulteriore riduzione, quindi, si applicherà ai lavoratori con età superiore a 55 anni, a regime ed ai lavoratori con più 54 anni nel 2014 e nel 2015). Per i soci lavoratori delle cooperative, la misura dell’indennità sarà inizialmente inferiore, in quanto sarà determinata, anno per anno, con apposito decreto ministeriale, sulla base dell’aliquota effettiva di contribuzione, fino al completo allineamento contributivo, da realizzarsi in 5 anni. Massimale L’indennità mensile non può comunque superare il massimale annuo di integrazione salariale (Cig) previsto dalla legge 427/1980, annualmente rivalutato. Sospensione Rapporto di lavoro dipendente In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato intervenuta durante il periodo di godimento della prestazione, l’indennità sarà sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro, fino ad un massimo di sei mesi (per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, a prescindere dalle giornate effettivamente lavorate) anche in caso di lavoro intrapreso in uno stato estero. Nel caso in cui il periodo di sospensione sia inferiore o pari a 6 mesi, al termine del periodo di sospensione l’ASpI riprende e l’indennità verrà corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui era stata sospesa. I periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro (i contributi versati dal datore di lavoro durante il periodo di rioccupazione) possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di sostegno (per l’Aspi e per la mini-Aspi). Per i periodi lavorativi superiori a 6 mesi, una volta cessato il nuovo rapporto e in presenza 50. ASPI E MINI ASPI Aggiornato a novembre 2013


dei requisiti richiesti, l’ASpI spetta nuovamente al lavoratore senza più alcun collegamento al trattamento percepito precedentemente (in sostanza, si richiede una nuova ASpI). Riduzione per lavoro autonomo Nel caso in cui il lavoratore svolga un lavoro autonomo dal quale derivi un reddito inferiore al limite stabilito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, viene operata una riduzione dell’indennità in misura pari all’80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire dalla nuova attività autonoma, rapportato al tempo che intercorre tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità, o la fine dell’anno se antecedente. Il lavoratore deve informare l’Inps, pena decadenza dal diritto all’ASpI, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di ottenere dall’attività autonoma. Se il reddito dovesse, poi, variare nel corso dell’attività stessa, dovrà essere resa all’Istituto una nuova dichiarazione, comprensiva sia del reddito precedentemente dichiarato, sia delle variazioni in aumento o diminuzione; in questo caso, l’INPS rideterminerà l’importo della trattenuta a partire dalla data della nuova dichiarazione. Lavoro accessorio In caso di lavoro accessorio (attività di natura occasionale con compenso complessivo nell’anno solare – per la totalità dei committenti – non superiore a € 5.000), ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, quest’ultimo può essere svolto a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2000 euro (annualmente rivalutati), nel rispetto del limite di 5.000 euro sopra citato. Peraltro, per l’anno 2013 i percettori di prestazioni di sostegno al reddito possono svolgere attività accessorie nel limite massimo di € 3.000 di corrispettivo nell’anno solare. Perdita del diritto all’indennità Il comma 40, art. 2, Legge n. 92/2012, prevede la decadenza dalla fruizione dell’ASpI e della mini-ASpI in caso di: 1. perdita dello stato di disoccupazione; 2. nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato per un periodo maggiore a 6 mesi; 3. inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui all’INPS la prevista comunicazione; 4. raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata; 5. acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità erogata dall'ASpI; 6. rinuncia, durante il periodo di fruizione dell’indennità, ad un’offerta di lavoro la cui retribuzione sia superiore di almeno il 20% all’importo dell’indennità stessa e la cui sede risulti distante non più di 50 km. dalla residenza del lavoratore o sia comunque raggiungibile mediamente in un tempo superiore ad 80 minuti con i mezzi pubblici; 7. rifiuto di partecipazione senza motivo giustificato ad un’iniziativa di attiva formazione o riqualificazione proposta dai servizi competenti, che si svolga in un luogo distante non più di 50 km. dalla residenza del lavoratore o sia comunque raggiungibile mediamente in un tempo superiore ad 80 minuti con i mezzi pubblici. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con obbligo di restituzione dell’indennità che eventualmente il lavoratore abbia continuato a percepire in assenza dei requisiti richiesti; il lavoratore mantiene tuttavia il diritto all’indennità per tutto il periodo antecedente al’evento stesso. 50. ASPI E MINI ASPI Aggiornato a novembre 2013


MINI ASpl Oltre all’Assicurazione Sociale per l’Impiego con requisiti normali, la riforma del lavoro ha previsto dal 1.1.2013 anche una Mini-ASpI che potrà essere erogata nei confronti dei lavoratori che non possono far valere i requisiti previsti per poter accedere all’ASpI (e che sostituisce, in pratica, l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti ridotti) Per quanto riguarda i destinatari della Mini ASpI ed i soggetti esclusi (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato), le retribuzioni di riferimento per il calcolo della prestazione e la sua misura, la decorrenza, la modalità e i tempi di presentazione della domanda, la decadenza e l’anticipazione dell’indennità, si fa rinvio alle stesse regole dell’ASpI. Sono invece diversamente disciplinati: Requisiti I lavoratori che, a partire dal 1.1.2013, perdano involontariamente la propria occupazione, potranno far valere il diritto alla Mini ASPI a condizione che facciano valere:  

permanenza dello status di disoccupato; almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti all’inizio della disoccupazione. Sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta la retribuzione non inferiore ai minimi settimanali (tale condizione non si applica agli apprendisti ed agli addetti ai servizi domestici e familiari).

Non è invece richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa. Durata della prestazione Questa prestazione verrà corrisposta mensilmente, per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1.1.2013, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, ma ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Anche per determinare la durata della prestazione, sono valide tutte le settimane di contribuzione retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali (tale condizione non si applica agli apprendisti ed agli addetti ai servizi domestici e familiari). La legge di stabilità, modificando l’art. 2 comma 21 della legge di riforma del mercato del lavoro, ha inciso sul meccanismo di computo della durata dell’indennità di disoccupazione pertanto l’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e che, ai fini della durata, non sono computati i periodi di contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione temporanea. Invece nei casi in cui la prestazione ( mini ASpi) sia stata fruita per un periodo inferiore a 50. ASPI E MINI ASPI Aggiornato a novembre 2013


quella di spettanza, perché il beneficiario dell’indennità ha dovuto interromperla a seguito di una nuova occupazione lavorativa , i periodi di contribuzione residui non usufruiti in precedenza potranno essere computati ai fini di una eventuale nuova indennità Mini aspi . Ovviamente tali periodi dovranno ricadere nei dodici mesi precedenti la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro Sospensione Anche per questa tipologia di indennità “ridotta”, in caso di rioccupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato (anche in uno stato estero), è prevista la sospensione d’ufficio fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprenderà a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Mini ASpl 2012 L’abrogazione delle norme in materia di disoccupazione con i requisiti ridotti (art.7, comma 3, Legge 160/1988) a decorrere dal 1.1.2013 e la contemporanea applicabilità dei nuovi strumenti introdotti dalla legge 92/2012 (ASpI e Mini ASpI) alle sole cessazioni dal lavoro verificatesi a decorrere dalla medesima data, hanno prodotto un vuoto normativo con riferimento a quei lavoratori che hanno interrotto l’attività lavorativa nel corso del 2012 (e pertanto non possono usufruire dell’ASpI) senza aver conseguito i requisiti richiesti per la disoccupazione ordinaria, i quali non avrebbero potuto usufruire neanche della disoccupazione con requisiti ridotti (in quanto, al momento di usufruire di tale prestazione, questa risulta già abrogata). Poiché l’art.2, comma 24, della stessa Legge 92 ha stabilito, per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente, l’assorbimento delle relative prestazioni nella Mini ASpI, il Ministero del Lavoro ha ritenuto che a tali lavoratori spetti una prestazione denominata “Mini ASpI 2012”, così determinata:  facendo riferimento ai requisiti assicurativi e contributivi della disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti (due anni di anzianità assicurativa; almeno n 78 giornate di lavoro nell’anno 2012);  in base alle nuove disposizioni riguardanti l’indennità di disoccupazione denominata Mini-ASpI per quanto attiene alla durata e alla misura della prestazione;  indipendentemente dallo stato di inoccupazione del richiedente al momento della domanda  per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’anno 2012, dopo aver detratto dal massimale 52 le settimane lavorate, quelle non indennizzabili e quelle già indennizzate ad altro titolo. Eccezionalmente rispetto alle norme che regolano il Mini ASpI, la “Mini ASpI 2012” sarà erogata in un’unica soluzione.. I soggetti di cui sopra dovranno inoltrare la domanda di prestazione riferita a periodi di disoccupazione intervenuti nel 2012 (“Mini ASpI 2012”) all’INPS, per via telematica, tra il 1° gennaio ed il 2 aprile 2013, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.. L’Istituto ha precisato che: 

qualora venga presentata una domanda di Mini ASpI 2013, i periodi contributivi utilizzati per la liquidazione di una eventuale prestazione “mini ASpI 2012” e presenti nell’anno precedente la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro si devono 50. ASPI E MINI ASPI Aggiornato a novembre 2013


considerare utili ai fini del diritto e del calcolo della retribuzione di riferimento, ma non della durata della prestazione richiesta; qualora, invece, non sia stata presentata una domanda di “mini ASpI 2012”, i periodi contributivi del 2012 devono ritenersi utili a tutti i fini di una prestazione Mini ASpI.

I periodi di fruizione della “mini ASpI 2012” danno diritto al riconoscimento d’ufficio di contribuzione figurativa (utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche, ad esclusione dei soli casi nei quali sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata), da collocarsi nell’anno di competenza (2012) ed il cui valore è pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni. Come per la generalità delle prestazioni ASpI e Mini ASpI, anche dalla “mini ASpI 2012” sono esclusi gli operai agricoli (OTI e OTD); pertanto, tutte le domande di disoccupazione agricola presentate (entro il 2.4.2013) per l’anno 2012 i cui richiedenti non possano far valere il requisito contributivo normale (102 contributi giornalieri per attività lavoativa dipendente con prevalenza nel settore agricolo per il biennio 2011-2012) verranno respinte dall’INPS (“motivazione “non può far valere il requisito contributivo”) senza procedere alla liquidazione della disoccupazione con requisiti ridotti Aspetti procedurali 

Ricorsi ASpI. Avverso i provvedimenti INPS in materia di ASpI o Mini-ASPI (reiezione dell’indennità o concessione della stessa), può essere presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale della Struttura Inps che ha emesso il provvedimento entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento stesso. Regime decadenziale. Per la proposizione dell’azione giudiziaria si applica il regime decadenziale di un anno. Tale termine decorre: a) dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amm.vo di definizione della domanda: b) dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda (in caso di domanda mai definita); c) dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni: d) dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Prov.le (nel caos in cui il ricorso non sia stato definito entro il termine di 90 giorni). Regime fiscale. Le indennità ASpI e Mini ASpI sono sostitutive della retribuzione e pertanto sono assoggettate ad imposizione fiscale come redditi da lavoro dipendente. L’INPS, pertanto, opera quale sostituto d’imposta e pertanto applica le ritenute IRPEF, riconosce – se richieste – le relative detrazioni e rilascia la certificazione (modello CUD). Contributi di finanziamento per l’Aspi, a carico aziendale. Per il finanziamento della nuova assicurazione per l’impiego, in caso di contratti a tempo indeterminato i datori di lavoro versano l’1,31% (ossia lo stesso contributo versato oggi per la disoccupazione). Per i contratti a tempo determinato (con l'esclusione dei contratti stagionali e di quelli stipulati per sostituire altri dipendenti che hanno diritto a mantenere il proprio posto di lavoro), invece, oltre all’1,31% è posta a carico dell’azienda anche un’aliquota addizionale pari all’1,40%, che potrà essere recuperato in caso di stabilizzazione. Nessun contributo per il finanziamento dell’ASPI è invece posto a carico del lavoratore. 50. ASPI E MINI ASPI Aggiornato a novembre 2013


Accredito contribuzione figurativa I periodi di fruizione dell’ASpI e della Mini ASpI danno diritto al riconoscimento d’ufficio di contribuzione figurativa (utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche, ad esclusione dei soli casi nei quali sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata), il cui valore è pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni. Prestazioni Accessorie Per i periodi di fruizione sia dell’ASpI che della Mini ASpI spetta il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Una tantum Co.co.pro. I collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non saranno coperti dall’ASpI ,ma dal primo gennaio 2013 è previsto un aumento dell’una tantum (art 2, commi 51-56 Legge 92/2012) in presenza dei seguenti requisiti per averne diritto:     

abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza; abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito lordo complessivo non superiore a 20mila euro; sia accreditato nella gestione separata con riguardo all’anno di riferimento 1 mensilità; abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno 2 mesi nell’anno precedente; risultino accreditate nell’anno precedente almeno 4 mensilità. In via transitoria, per gli anni 2013, 2014, 2015, sono sufficienti 3 mensilità.

Per “anno di riferimento” deve intendersi l’anno di maturazione del requisito del possesso di 1 mensilità e di presentazione della domanda per il conseguimento della prestazione; Per “anno precedente” si deve intendere esclusivamente l’anno solare immediatamente precedente quello di “riferimento”. Il requisito della monocommittenza deve sussistere con lo stesso committente per tutto l’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda della prestazione. Lo stato di disoccupazione di almeno 2 mesi nell’anno precedente deve essere comprovato da una dichiarazione, resa dall’interessato, attestante l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa. Esclusivamente per le domande relative all’anno di riferimento 2013, dal momento che la previgente disciplina non richiedeva “lo stato di disoccupazione”, ma richiedeva l’assenza di contratto di lavoro da almeno 2 mesi, è sufficiente che il richiedente dichiari l’assenza del predetto contratto. Relativamente agli accrediti contributivi nella gestione separata con riguardo “all’anno di riferimento” e “all’anno precedente” sono utili per l’erogazione dell’indennità i contributi effettivi, compresi quelli figurativi accreditati per il periodo di astensione obbligatoria per maternità. 50. ASPI E MINI ASPI Aggiornato a novembre 2013


L’importo dell’indennità sarà calcolato in base ai minimali annui stabiliti dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233 (minimale giornaliero fissato per l’anno a cui si riferiscono i contributi, moltiplicato per 312) e sarà pari al 5% del minimale annuo, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. L’indennità sarà erogata in unica soluzione se l’importo sarà inferiore a 1.000 euro, oppure in ratei mensili se superiore a tale importo. In via transitoria per gli anni 2013, 2014, 2015, la misura dell’indennità è elevata dal 5% al 7%. Esclusioni 

  

titolari di reddito di lavoro autonomo (art. 1 comma 212 legge 662/96 redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, redditi derivanti da opere d’ingegno , redditi derivanti da partecipazioni agli utili ecc); iscritti gestione separata con rapporti di lavoro a progetto( art. 61 c.1 DLgs 276/2003); assicurati presso altre Casse previdenziali; titolari di pensione.

La domanda deve essere presentata dal collaboratore all’Inps competente per via telematica entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Solo nel caso in cui il requisito contributivo dell’accredito di 1 mensilità sia maturato nel mese di dicembre, il termine per la relativa presentazione è prorogato fino al 31gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

50. ASPI E MINI ASPI Aggiornato a novembre 2013


51.

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

La disoccupazione agricola è una particolare indennità che viene riconosciuta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Cosa spetta Una indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue. A chi spetta     

operai a tempo determinato; piccoli coloni; compartecipanti familiari; piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari; operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell'anno.

Non spetta o ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale (Circolare 123 del 3/6/1999); o ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto; o ai lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione per l’intero anno ovvero per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività agricola dipendente; o ai lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento, l'indennità viene calcolata escludendo la porzione di anno a partire dalla data di decorrenza della pensione. o ai lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione: -Lavoratrici madri che si dimettono durante nel periodo di puerperio (o lavoratori padri); - Coloro che si dimettono per giusta causa. La domanda Può essere inoltrata a qualunque sede dell'Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; La domanda comprensiva della eventuale richiesta di ANF, deve pervenire alla sede Inps competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'indennità, pena la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione. In caso di decesso dell’assicurato la domanda potrà essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data.

51. DISOCCUPAZIONE AGRICOLA Aggiornato a novembre 2013


Quando spetta L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano: 

l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato per l'anno cui si riferisce l'indennità; oppure abbiano prestato attività lavorativa agricola a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione; almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (due anni di iscrizione negli elenchi OVVERO iscrizione negli elenchi nell’anno di riferimento della prestazione ed almeno un contributo settimanale coperto di assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extra-agricolo antecedente al biennio precedente la domanda); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola e/o con la contribuzione figurativa relativa a periodi di maternità obbligatoria, congedo parentale compresa nel biennio utile) OVVERO almeno 78 giornate di effettivo lavoro nel settore agricolo, ed eventualmente non agricolo, per l’indennità con i requisiti ridotti.

Quanto spetta Vengono erogate un numero di giornate di disoccupazione pari al numero di giornate lavorate, entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si debbono detrarre le giornate di lavoro agricolo, ed eventuale lavoro non agricolo, le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc., e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo, ecc. L’importo corrisponde al 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni. Per gli operai a tempo indeterminato e per i beneficiari di indennità con i requisiti ridotti l’importo della prestazione è pari al 30% della retribuzione e non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà. Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.

Indennità con requisiti normali I requisiti 

iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato per l'anno cui si riferisce la domanda o rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;

51. DISOCCUPAZIONE AGRICOLA Aggiornato a novembre 2013


almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (o mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività non precedente al biennio di riferimento della prestazione); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola);

Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile. Tali periodi sono coperti di contribuzione figurativa nella misura di 3,5 contributi giornalieri per ogni settimana di durata degli eventi se, in caso di Maternità - nell’anno precedente o prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria le lavoratrici agricole risultano iscritte negli elenchi nominativi per almeno 51 giornate.

Retrodatazione del biennio È possibile perfezionare il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto all'indennità di disoccupazione, considerando quale parentesi neutra, i periodi di:    

malattia; infortunio sul lavoro; lavoro all'estero in Paesi non convenzionati; astensione obbligatoria per Maternità e congedo parentale qualora non accreditabili figurativamente;

ciò permette di retrodatare il biennio utile per il raggiungimento delle 102 giornate di un periodo corrispondente alla durata dell'evento, partendo dal 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente il biennio di riferimento.

Il calcolo dell’indennità L'indennità spetta: 

per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre le giornate di lavoro agricolo, ed eventuale lavoro non agricolo, le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc., e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc. nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.

N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà. 51. DISOCCUPAZIONE AGRICOLA Aggiornato a novembre 2013


Indennità con requisiti ridotti I requisiti In mancanza del requisito contributivo dei 102 contributi giornalieri, il lavoratore può richiedere l’indennità di disoccupazione agricola con requisiti ridotti purché , in aggiunta agli altri requisiti (iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione, anzianità assicurativa), possa far valere almeno 78 giornate di effettivo lavoro nell'anno cui si riferisce la domanda. Nel calcolo dei 78 giorni sono incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio; sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.);

Il calcolo dell’indennità L'indennità spetta: 

per un numero di giornate pari a quelle lavorate nei limiti del parametro annuo di 312 giornate (o 365 nel caso in cui vi siano giornate non indennizzabili superiori a 53); nella misura del 30% della retribuzione di riferimento. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

Le modalità di pagamento L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in unica soluzione. L’interessato dovrà indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:  

accredito su c/c bancario/postale; Bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell’ identità del percettore, tramite: o il documento di riconoscimento; o il codice fiscale; o la consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato via posta.

N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN).L’indennità non viene corrisposta se la domanda viene presentata oltre il termine di scadenza.

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La domanda A partire dal 1° gennaio 2011, la domanda, deve essere inoltrata telematicamente, direttamente o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, alla sede Inps competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'indennità, pena la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione. Se il termine di presentazione coincide con un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Contestualmente può essere avanzata la richiesta dell’ANF (L'assegno al nucleo familiare). Qualora nell'anno di riferimento vi sia una variazione della situazione del nucleo familiare deve essere utilizzato il modello ANF/VAR. La prescrizione al diritto a percepire gli ANF è di 5 anni, pertanto il lavoratore che abbia dimenticato di produrre la domanda di disoccupazione agricola nei termini previsti, può, nel limite dei 5 anni, fare richiesta per ottenere gli assegni al nucleo familiare per le giornate svolte in agricoltura. In caso di decesso dell’assicurato la domanda potrà essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo). (Circ. N° 450 del 28/01/1976).

Contribuzione figurativa Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide ai fini del diritto alla pensione di anzianità. Per i beneficiari di indennità di disoccupazione agricola con i requisiti ridotti, l’accreditamento figurativo corrisponde allo stesso numero di giornate indennizzate.

Prestazioni accessorie L’Inps eroga l’assegno per il nucleo familiare sull’indennità di disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull’attività lavorativa prestata. I requisiti relativi al reddito ed alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. La percezione dell’assegno è legata alla durata dell’attività lavorativa. Assegno al nucleo familiare su disoccupazione agricola agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare meno di 101 giornate di lavoro.

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L'assegno al nucleo familiare compete per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%). per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e quelle indennizzate ad altro titolo fino ad un massimo di 180 giorni. L'assegno al nucleo familiare compete anche per le giornate di inattività causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, a condizione che il lavoratore agricolo:  

sia iscritto o abbia titolo all'iscrizione negli elenchi agricoli per un numero di giornate non inferiori a 51; abbia lavorato in agricoltura per almeno 6 giorni nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell'evento.

Sussistendo entrambi le precedenti condizioni la durata dell'erogazione sarà: 

 

Nel caso di infortunio e malattia professionale: o per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall'INAIL, fino ad un massimo di tre mesi. Nel caso di malattia: o per tutto il periodo per il quale viene corrisposta l'indennità di malattia. Nel caso di gravidanza e puerperio: o limitatamente al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dalla legge.

L'erogazione avviene in conformità a 6 assegni per ogni 7 giorni consecutivi di calendario, con un massimo di 26 nel mese. Assegno al nucleo familiare su disoccupazione agricola agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare un numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro:

L'assegno al nucleo familiare compete per l' intero anno (312 giorni).

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52.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

La CIGS è una prestazione economica erogata dall'Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale che potrebbero portare a licenziamenti di massa. Requisiti per il lavoratore:  

sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un’azienda destinataria della normativa CIGS almeno 90 giorni di anzianità di servizio presso l’azienda richiedente il trattamento

per l'azienda: 

aver occupato, mediamente, nel semestre precedente la richiesta d’intervento, più di 15 dipendenti. Nel computo sono compresi gli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento ed i lavoratori part-time (computati per intero), i lavoratori a domicilio, i dirigenti.

A chi spetta Agli operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori poligrafici e giornalisti, dipendenti da:        

imprese industriali imprese edili ed affini cooperative agricole imprese artigiane il cui fatturato nel biennio precedente dipendeva per oltre il 50% da un solo committente destinatario di CIGS aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione le cui imprese committenti siano interessate da CIGS imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti imprese commerciali con più di 200 dipendenti. Nel calcolo non devono essere computati gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di inserimento.

Non spetta ai dirigenti, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, agli autisti alle dipendenze del titolare di impresa e ai lavoratori con contratto di inserimento se non sono espressamente inclusi nel provvedimento che autorizza la concessione della CIGS. Domanda Deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

52. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA Aggiornato a novembre 2013


L'autorizzazione al trattamento è disposta con Decreto ministeriale. L'azienda, ottenuta l'autorizzazione, deve presentare, anche in via telematica, all'Inps la richiesta di pagamento diretto (al lavoratore) o a conguaglio (tramite azienda). Quando spetta Nei casi di:   

ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale crisi aziendale procedure concorsuali

Quanto spetta Un'indennità pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore ed il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali. L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno. La somma complessiva da erogare deve essere decurtata di un importo pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%). Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare. Durata   

in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale: 24 mesi prorogabili due volte per 12 mesi con due provvedimenti distinti in caso di crisi aziendale: al massimo 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi in caso di procedure esecutive concorsuali: 12 mesi prorogabili per ulteriori 6 mesi.

Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari erogati a qualsiasi titolo non possono eccedere i 36 mesi nell’arco di un quinquennio computando in tale limite temporale anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni determinate da situazioni temporanee di mercato. Decadenza Nel caso in cui un lavoratore, in concomitanza con la fruizione del trattamento di integrazione salariale, abbia la possibilità di prestare attività lavorativa, deve darne preventiva comunicazione all’Inps. In caso contrario perde il diritto alla prestazione per tutto il periodo della concessione. Prestazioni collegate Trasporto aereo Contratti di solidarietà 52. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA Aggiornato a novembre 2013


Trasporto aereo Dal 1 gennaio 2005 il personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate, è sottoposto alla disciplina della CIGS. La CIGS: 

 

spetta a operai, impiegati (compresi viaggiatori e piazzisti), quadri, soci o non soci delle cooperative di produzione e lavoro, lavoratori part-time, lavoratori con contratto di inserimento purché espressamente indicati nel decreto ministeriale di concessione del trattamento di CIGS, che abbiano maturato una anzianità aziendale di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda al Ministero del Lavoro. Sono esclusi gli apprendisti, i dirigenti ed i lavoratori a domicilio. dura al massimo 48 mesi.

La CIGS, per tutta la sua durata, è integrata dal Fondo Volo.

Contratti di solidarietà Sono accordi stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali allo scopo di evitare licenziamenti o di favorire nuove assunzioni attraverso una riduzione dell'orario di lavoro. Non possono essere stipulati da imprese sottoposte a procedure concorsuali. Si distinguono in:  

difensivi quando si prefiggono di evitare riduzioni di organico attraverso una diminuzione dell'orario di lavoro dei lavoratori espansivi quando hanno lo scopo di incrementare l’occupazione aziendale attraverso una contestuale e programmata riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione.

Nel caso di stipula dei contratti di solidarietà, al lavoratore non viene applicato il massimale retributivo per definire l’importo della prestazione e l’azienda non è tenuta al versamento del contributo addizionale. I contratti possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi prorogabili per altri 24 e, per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno, fino a 36 mesi.

52. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA Aggiornato a novembre 2013


52. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA Aggiornato a novembre 2013


53.

PROVVIDENZE AGLI INVALIDI CIVILI

Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2 l.118/1971). Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 6 d. Lgs. 509/1988). Non rientrano tra gli invalidi civili: 

gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate); i ciechi e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi.

I soggetti riconosciuti invalidi per servizio (art. 74 l. 469/1961) possono accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invalidità di servizio o di altra indennità di accompagnamento (comma aggiunto con l' art. 52 l. 144/1999).

Pensione di inabilità Requisiti per il diritto     

riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%; dal 18° al 65° anno di età; spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l'anno 2013: limite di reddito Euro 16.127,30); spetta in misura intera anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento (l. 33/1980, art. 14 septies); cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.

Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica. Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’ accertamento sanitario dell’invalidità. 53. PROVVIDENZE AGLI INVALIDI CIVILI Aggiornato a novembre 2013


La pensione di inabilità è concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, a cui l’apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e si trovino, inoltre, in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia. Hanno altresì diritto alla pensione di inabilità i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, residenti in Italia. Possono avere diritto a pensione anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Successivamente, l’ art. 80, comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno. Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07). Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:  

un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio nazionale; un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito invariato).

La pensione viene corrisposta in 13 mensilità e per l’anno 2013 l’importo è pari a Euro 275,87 La pensione è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità (assegni ordinari d'invalidità, pensioni di inabilità, ecc.) ed è compatibile anche con l’eventuale attività lavorativa. L’ art. 3 della l. 407/1990 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di servizio e di lavoro). Detta incompatibilità è stata abrogata dall'art. 12 della l. 412/1991, che ha fatto salvi i diritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell' Interno fino al 1° gennaio 1992. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l’importo della pensione di inabilità viene adeguato a quello dell’assegno sociale. La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità. Incompatibilità: nessuna.

53. PROVVIDENZE AGLI INVALIDI CIVILI Aggiornato a novembre 2013


Assegno mensile Requisiti per il diritto     

riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99% (fino all' 11.3.1992 la percentuale di riconoscimento era compresa tra il 67% ed il 99%); dal 18° al 65° anno di età; spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l'anno 2013: limite di reddito Euro 4.738,63); spetta se l'invalido non svolge attività lavorativa (salvo casi particolari); cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.

Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica. Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’ accertamento sanitario dell’invalidità. L’ assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia. Hanno altresì diritto all’assegno mensile i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, residenti in Italia. Possono avere diritto all’assegno anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Successivamente, l’ art. 80, comma 19, l.388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno. Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" . Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:  

un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio; un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito invariato).

La l. 118/1971 aveva fissato per il diritto all’assegno mensile una riduzione della capacita lavorativa pari ad almeno 2/3. Con l’entrata in vigore del d.Lgs. 509/1988 - art. 9 tale riduzione è stata portata al 74% a far tempo dal 12.3.1992 (data di entrata in vigore di detto decreto). Lo stesso decreto ha però fatto salvi i diritti acquisiti dagli invalidi che alla 53. PROVVIDENZE AGLI INVALIDI CIVILI Aggiornato a novembre 2013


data suddetta avevano già ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari sulla base delle norme decadute. Anche per coloro che avevano presentato la domanda antecedentemente al 12.3.1992 valgono i requisiti richiesti dalla l. 118/1971. L’invalido parziale per poter conseguire l’assegno mensile non deve svolgere attività lavorativa. Tale assegno non è più subordinato all'obbligo dell'iscrizione nelle liste di collocamento speciali, ma l'interessato deve produrre all'Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa. Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche nel caso di impiego presso cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificata dall'articolo 1, comma 37, della legge n. 247/2007 e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione che per l'anno 2013 è di euro 8.000,00 per lavoro dipendente e di euro 4.800,00 per lavoro autonomo . A tal fine, una volta ottenuto l’assegno, l’interessato annualmente deve presentare all'Inps - con la compilazione del modulo ICLAV - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 e segg. del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa . Quindi, in presenza delle altre condizioni, tale dichiarazione permette di conseguire o di continuare a percepire l'assegno mensile, fermo restando l'obbligo per gli interessati di effettuare immediata comunicazione dell'eventuale venir meno dei requisiti richiesti per il diritto alla prestazione stessa. Tale prescrizione non impedisce che il soggetto vada ad iscriversi nelle liste di collocamento. L'innovazione, introdotta a vantaggio del soggetto invalido, non ha comportato né comporta alcuna modifica in ordine ai requisiti sanitari e reddituali per il riconoscimento della provvidenza economica. L' assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilità. La misura dell’assegno mensile è stata uniformata dalla l. 33/1980 a quella delle pensioni di inabilità degli invalidi totali e, per l’anno 2013, è pari ad Euro 275,87. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l’ assegno mensile viene adeguato all’importo dell’assegno sociale.

Incompatibilità A decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell’ art. 9 della l. 54/1982, l’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive, nonché delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e delle altre casse e fondi di previdenza, compresi quelli dei liberi professionisti .

53. PROVVIDENZE AGLI INVALIDI CIVILI Aggiornato a novembre 2013


E’ data facoltà all’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole e tale facoltà deve essere esercitata non appena l’interessato riceve la notifica del verbale dalla competente commissione sanitaria, che ha riconosciuto l’invalidità parziale. Inoltre, dal 1° gennaio 1991 a norma della l.412/1991, comma 12, l’assegno mensile è incompatibile con tutte le prestazioni pensionistiche ottenute a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio (quindi anche con le pensioni dirette di guerra e con le rendite INAIL). Detta incompatibilità non si applica alle pensioni già in essere, sono così fatti salvi i diritti acquisiti dai minorati civili, titolari di entrambi le prestazioni pensionistiche. Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all’INPS entro trenta giorni dalla notifica da parte di altro ente del provvedimento concessivo del trattamento pensionistico di invalidità incompatibile. La rinuncia all’uno o all’altro trattamento è irrevocabile. Esclusivamente per i titolari di rendita INAIL, la facoltà di opzione non comporta una rinuncia al diritto ma solo la sospensione dell’erogazione della prestazione: da ciò scaturisce che l’opzione può essere rivista in qualsiasi momento, secondo la convenienza dell’interessato. Sono incompatibili con l’assegno per gli invalidi civili parziali le seguenti prestazioni INAIL: le rendite dirette, l’assegno per l’assistenza personale continuativa, l’assegno continuativo mensile, la sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi, l’assegno di incollocabilità.

Indennità di accompagnamento L’ indennità di accompagnamento è stata istituita con la l.18/1980 e modificata, per un’esigenza di chiarimento largamente diffusa, dall’ art. 1 della l. 508/1988. Infatti, la formulazione della l. 18/1980 aveva dato luogo a difficoltà applicative in quanto, prevedendo la totale perdita della capacità lavorativa, escludeva dal diritto gli invalidi che pur essendo impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita avessero conservato una residua capacità lavorativa confacente alla loro minorazione. Requisiti per il diritto 

 

riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%accompagnata dalla: o impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o ovvero o impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua; spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali; cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.

Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica. Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’ accertamento sanitario dell’invalidità. L’ indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un 53. PROVVIDENZE AGLI INVALIDI CIVILI Aggiornato a novembre 2013


accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua. L’indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età (art. 6 d. Lgs. 509/1988): impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza. L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi che, oltre ai requisiti sanitari predetti, siano cittadini italiani e siano residenti in Italia. Hanno altresì diritto all’indennità di accompagnamento i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, residenti in Italia. Possono avere diritto all’indennità anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno. Successivamente, l’ art. 80. comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno. Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo". Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:  

un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio; un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).

Esclusioni e incompatibilità Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:  

siano ricoverati gratuitamente in istituto; percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Si precisa - relativamente alle pensioni di guerra - che la prestazione analoga all’indennità di accompagnamento è l’indennità di assistenza e di accompagnamento, che è concessa ai titolari di pensione di guerra di prima categoria. Quest’ultima indennità non è compatibile con l’indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili e per i ciechi civili. L'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali e con le pensioni e le indennità speciali per i ciechi parziali (soggetti pluriminorati). Per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento. Di conseguenza l’indennità compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero. 53. PROVVIDENZE AGLI INVALIDI CIVILI Aggiornato a novembre 2013


Una volta ottenuta l’indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente - entro il 31 marzo - una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante l’eventuale ricovero in casa di cura. In caso affermativo è necessario precisare se il ricovero medesimo è a carico dello Stato o a carico dell’invalido. L’indennità di accompagnamento non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungodegenza o riabilitativi. Continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia. L'indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese. o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese. L'indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese. L’indennità è dovuta durante il periodo di detenzione, nella considerazione che in tale periodo non viene meno l’esigenza di assistenza, cui il diritto all’indennità è finalizzato. La misura dell’indennità di accompagnamento per l’anno 2013 è di Euro 499,27 ed è corrisposta per 12 mensilità. Minori Le provvidenze economiche previste per i soggetti minori di anni 18 sono (l. 289/1990) l’indennità di accompagnamento o l’indennità mensile di frequenza.

Indennità di accompagnamento ai minori Requisiti vengono integralmente riportati quelli indicati per la concessione dell’indennità di accompagnamento ai soggetti maggiori di anni 18. Per i minori titolari di indennità di accompagnamento, in attesa del rilascio dell'implementazione informatica e salvo accordi locali, la Sede INPS che ha in carico il pagamento della prestazione invia - con anticipo di sei mesi rispetto alla data di raggiungimento della maggiore età - alle competenti ASL la lista contenente i nominativi dei soggetti che devono essere sottoposti a visita. La convocazione a visita è effettuata dalla ASL. Il compimento del 18° anno non comporta l’automatica concessione di alcuna prestazione. Pertanto è necessario che l’interessato, ove sia in possesso anche degli altri requisiti previsti, presenti una specifica domanda i cui effetti decorreranno dal mese successivo alla data di presentazione. Tale domanda si rende necessaria in quanto, essendo l’invalido divenuto maggiorenne, deve assumere direttamente e non più attraverso il suo legale rappresentante la responsabilità di quanto affermato. Ovviamente, se l’invalido è interdetto, la dichiarazione è resa dal suo tutore. Nelle more dell’accertamento sanitario l’invalido continua a percepire l’indennità anche se, nel frattempo, ha raggiunto il 18° anno. Nel caso in cui l’accertamento sanitario sia avvenuto d’ufficio, esso può essere fatto valere anche ai fini del conseguimento della pensione previa formale istanza all’Ente che ha la potestà concessoria.

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Qualora, infine, l’accertamento dello stato invalidante sia avvenuto in via giudiziaria, esso può essere fatto valere anche ai fini del conseguimento della pensione, previa istanza all’Ente che ha la potestà concessoria, con decorrenza ex-nunc.

Indennità mensile di frequenza Requisiti per il diritto    

 

età inferiore ai 18 anni; riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, nonché minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz; validità per il solo periodo di frequenza: o requisito fondamentale è quindi la frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali oppure o frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido; spetta per intero se il reddito del minorato non supera determinati limiti personali (per l'anno 2013: limite di reddito Euro 4.738,63 ); cittadinanza e residenza sul territorio nazionale.

Non spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente. E' una prestazione a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale, prevista per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età. La domanda per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile va presentata esclusivamente alla Commissione medica delle Aziende Sanitarie Locali di residenza. L'indennità di frequenza decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda e comunque non prima dell'inizio dei corsi riabilitativi, della scuola o dell'asilo nido. A norma dell’ art. 1 della l. 289/1990, l’indennità mensile di frequenza spetta agli invalidi civili minori cui siano state riconosciute dalla competente Commissione S0anitaria difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz o che, per la loro minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici. La concessione dell’indennità è subordinata quindi, oltre che alla minore età e ai requisiti sanitari, alle seguenti altre condizioni: 

  

frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap; oppure: frequenza di scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido (vedi sentenza C.C. n.467/2002 - circ. 11/2003); oppure: 53. PROVVIDENZE AGLI INVALIDI CIVILI Aggiornato a novembre 2013


frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.

Hanno altresì diritto all’indennità mensile di frequenza i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari (coniuge e figli a carico) regolarmente residenti in Italia. Possono avere diritto alla prestazione anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno. Successivamente, l’ art. 80, comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno. Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE) in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" . Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:  

un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio; un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).

La concessione dell’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale, sempre che l’interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della competente Commissione Medica. L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, comunque, non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti. La corresponsione del beneficio è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza: la legge subordina il diritto all’indennità alla condizione dell’effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo. Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. Per le mensilità riscosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore può farsi luogo al recupero delle somme indebitamente percepite. Relativamente alle richieste di erogazione della tredicesima mensilità sull'indennità di frequenza - alla luce di recenti sentenze della Corte di Cassazione, sez. Lavoro - si ribadisce la limitazione del diritto all'indennità di frequenza ai soli mesi di reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso (scolastico) e in ogni caso ai soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza. Di conseguenza non è logicamente sostenibile il diritto ad una tredicesima mensilità laddove sia soltanto eventuale il diritto a dodici (v. msg. 27559 del 10/12/2008).

53. PROVVIDENZE AGLI INVALIDI CIVILI Aggiornato a novembre 2013


Incompatibilità Essa è incompatibile con: 

  

l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti; l'indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti; la speciale indennità prevista per i ciechi parziali; l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

Ovviamente, è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole. L'indennità di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici. La misura dell’indennità di frequenza per l’anno 2013 è di Euro 275,87 ed è corrisposta per un massimo di 12 mensilità. CODICE FASCIA 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 47

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DESCRIZIONE invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione invalidi totali, ricoverati, con sola pensione invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno invalidi parziali, non ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento (fascia provvisoria). invalidi totali, ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno invalidi totali, non ricoverati, titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento invalidi totali, ricoverati, con sola pensione invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte C. n. 346/89) invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (l. 289/1990) invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (l. 289/1990). Le procedure provvedono in automatico a sospendere il pagamento per luglio, agosto e settembre e a riprendere i pagamenti da ottobre. invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (l. 289/1990). Le procedure prevedono l’attribuzione dell’indennità di frequenza per l’intero anno, senza alcuna sospensione dei pagamenti. 53. PROVVIDENZE AGLI INVALIDI CIVILI Aggiornato a novembre 2013


Codici fascia 

I diversi codici delle varie categorie di beneficiari non sempre comportano una differenza dell’importo della prestazione erogata; talvolta si tratta di differenze relative ai requisiti e alle modalità amministrative (età, reddito, grado di invalidità). Al momento dell’acquisizione nelle procedure informatiche gli operatori devono anteporre alla fascia i codici categoria corrispondenti alle diverse minorazioni: 4 (ciechi civili), 5 (sordomuti) e 6 (invalidi civili).

LE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORATI CIVILI INVALIDI CIVILI

Legge 13 maggio 1961, n. 469 Legge 30 marzo 1971 n. 118 Legge 11 febbraio 1980 n. 18

Legge 29 febbraio 1980 n. 33

Legge 26 febbraio 1982 n. 54 Legge 26 luglio 1984 n. 392

Legge 21 novembre 1988 n. 508

Legge 13 maggio 1961, n. 469 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 145). Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Legge 30 marzo 1971, n. 118 (in Gazz. Uff., 2 aprile, n. 82). Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili Legge 11 febbraio 1980, n. 18 (in Gazz. Uff., 14 febbraio, n. 44). Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (1). (1) Legge abrogata dall'art. 30, l. 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'art. 24, l. 328/2000, cit. Legge 29 febbraio 1980, n. 33 (in Gazz. Uff., 29 febbraio, n. 59). Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla l. 1º giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile. Legge 26 febbraio 1982, n. 54 (in Gazz. Uff., 1 marzo, n. 58). Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale. Legge 26 luglio 1984, n. 392 (in Gazz. Uff., 31 luglio, n. 209). Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili. Legge 21 novembre 1988, n. 508 (in Gazz. Uff., 25 novembre, n. 277). Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

53. PROVVIDENZE AGLI INVALIDI CIVILI Aggiornato a novembre 2013


Decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (in Gazz. Uff., 26 novembre, n. 278). Decreto Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie Legislativo 23 invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per novembre 1988 le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 509 26 luglio 1988, n. 291. Legge 11 ottobre 1990, n. 289 (in Gazz. Uff., 17 ottobre, n. 243). Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui Legge 11 ottobre alla l. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia 1990 n. 289 di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi. Legge 29 dicembre 1990, n. 407 Legge 29 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 303). dicembre 1990 n. Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza 407 pubblica 1991-1993 Legge 30 dicembre 1991 n. 412

Legge 30 dicembre 1991, n. 412 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 305). Disposizioni in materia di finanza pubblica Legge 31 dicembre 1991, n. 429 Legge 31 (in Gazz. Uff., 10 gennaio, n. 7). dicembre 1991 n. Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi 429 civili ed ai pluriminorati. Legge 17 maggio 1999, n. 144 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 22 maggio, n. 118). Legge 17 maggio Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino 1999, n. 144 degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 Legge 23 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302). dicembre 2000 n. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 388 Stato (legge finanziaria 2001)

53. PROVVIDENZE AGLI INVALIDI CIVILI Aggiornato a novembre 2013


54.

ASSISTENZA AI DISABILI

Ai cittadini lavoratori, portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi dell’art 3, comma 3 Legge 104/92 e ai loro familiari vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, dei permessi retribuiti aventi come scopo la cura e l’assistenza del portatore di handicap. Cosa spetta Permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/92 Congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000

A chi spetta I permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/92 spettano:    

alle persone diversamente abili che lavorano come dipendenti; ai genitori lavoratori dipendenti; al coniuge lavoratore dipendente; ai parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti - il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Sono esclusi dal diritto ai permessi L. 104/92 i seguenti lavoratori:     

a domicilio; addetti ai servizi domestici e familiari; agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari; autonomi; parasubordinati.

Congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 spetta:    

al coniuge convivente della persona gravemente disabile in via prioritaria, ai genitori naturali o adottivi e affidatari del portatore di handicap grave, ai fratelli o sorelle (anche adottivi), purché conviventi con il portatore di handicap ; al figlio, convivente della persona gravemente disabile.

Sono esclusi dal diritto al congedo straordinario (L. 338/2000) i seguenti lavoratori:   

addetti ai servizi domestici e familiari; a domicilio; agricoli giornalieri.

54. ASSISTENZA AI DISABILI Aggiornato a novembre 2013


Il congedo straordinario (L. 338/2000) non può essere richiesto:    

durante le pause contrattuali in caso di contratto di lavoro part-time verticale; quando la persona diversamente abile da assistere presti, a sua volta, attività lavorativa durante il periodo di godimento del congedo; quando la persona diversamente abile da assistere sia ricoverata a tempo pieno; nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/1992.

La domanda Il lavoratore che intende richiedere i permessi retribuiti (L.104/92) o il congedo straordinario (L.388/2000) deve presentare alla Sede Inps di competenza domanda in 2 copie. La domanda può essere presentata anche tramite PEC Alla domanda deve essere allegata l’attestazione di gravità dell’handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 rilasciata dalla Commissione ASL (art. 4 della Legge 104/92). A decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da un medico dell’INPS I permessi retribuiti e il congedo straordinario possono essere riconosciuti solo dalla data di presentazione della domanda. Quando spetta Permessi retribuiti (Legge 104/92): spettano ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) assicurati per le prestazioni economiche di maternità, quando la persona che li richiede o per la quale sono richiesti si trovi in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione e non sia ricoverata a tempo pieno. Congedo straordinario (Legge 388/2000) spetta ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time), quando la persona che lo richiede o per la quale sia richiesto si trovi in situazione di gravità riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata e non sia ricoverata a tempo pieno Il richiedente non può fruire dei permessi retribuiti (L.104/92) e dei congedi straordinari ( L.388/2000) per gli stessi giorni; invece i permessi retribuiti possono essere cumulati nello stesso mese in cui si usufruisce del congedo straordinario. Quanto spetta Permessi retribuiti (Legge 104/92): 

i lavoratori con handicap possono beneficiarne alternativamente: o "ad ore": 2 ore al giorno o 1 ora, a seconda dell’orario di lavoro, che saranno indennizzate sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta o "a giorni": 3 giorni al mese frazionabili anche in ore che saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta. 54. ASSISTENZA AI DISABILI Aggiornato a novembre 2013


I genitori lavoratori dipendenti di figli con età inferiore ai di tre anni anche adottivi, in situazione di disabilità grave, conviventi e non, possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto, perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo, alternativamente: o di un prolungamento dell’astensione facoltativa fino a 3 anni di età del bambino con indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo; o di riposi orari giornalieri, fino a 3 anni di età del bambino, di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro , che saranno indennizzate sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta; o 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti in famiglia altri soggetti, anche lavoratori, che possono dare assistenza. I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta. il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado lavoratori dipendenti di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore) anche se presenti nel nucleo altri familiari maggiorenni conviventi, lavoratori o studenti. I tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai parenti e dagli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave.

Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta. Congedo straordinario (Legge 388/2000): I lavoratori aventi diritto al congedo straordinario possono richiedere due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa. Durante tutto il periodo viene corrisposta una indennità nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.) entro un limite massimo di reddito determinato annualmente con Decreto ministeriale (per il 2010 ad Euro 32.766,00). Per lo stesso portatore di handicap non possono essere richiesti più di 2 anni. Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. I periodi di congedo straordinario sono computati nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, ovvero due anni di permesso, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari. In caso di pluralità di portatori di handicap il congedo spetta per ciascuno di essi nei limiti sopra indicati. Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del "raddoppio" del congedo. Un ulteriore periodo di due anni per altri familiari handicappati è ipotizzabile solo a beneficio di altri soggetti che si trovano nella condizione di prestare assistenza al portatore di handicap. Il congedo non può essere concesso se la persona handicappata da assistere presti a sua volta attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo da parte degli aventi diritto. Ciò va inteso nel senso che il disabile può avere in essere un rapporto lavorativo, ma non deve prestare concretamente l’attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto (ad esempio: ferie, malattia, infortunio ecc.). Il congedo è frazionabile a giorni interi. 54. ASSISTENZA AI DISABILI Aggiornato a novembre 2013


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ALLEGATI

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Legge n. 111 del 15/07/2011. Disposizioni urgenti in materia previdenziale ed assistenziale Nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011, è stata pubblicata la legge n. 111 del 15 luglio 2011 – conversione in legge con modificazioni del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 – recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, delle quali, quelle contenute nei seguenti articoli allegati (articolo 18 - articolo 37 e articolo 38) che introducono importanti novità in materia previdenziale e di contenzioso previdenziale ed assistenziale. Nell’attesa di fornire più dettagliate disposizioni operative a seguito dei necessari approfondimenti e delle indicazioni che verranno fornite dagli Istituti interessati, si fornisce con la presente una prima informativa delle disposizioni di maggiore interesse per l’attività di patrocinio, entrate in vigore il 17 luglio u.s,. Art. 18 comma 1 Aumento dell’età pensionabile per le lavoratrici dipendenti ed autonome A decorrere dal 1° gennaio 2020, rimanendo ferma l’attuale disciplina sulle decorrenze della pensione di vecchiaia, l’età pensionabile delle lavoratrici del settore privato, sia dipendenti che autonome e delle lavoratrici iscritte alla gestione separata, aumenterà, sia pure in maniera graduale, per arrivare a 65 anni nel 2032. Nel primo anno di applicazione della norma l’incremento dell’età sarà di 1 mese per passare a 2 mesi nel 2021, a tre mesi nel 2022 per poi proseguire con ulteriori aumenti per ogni anno (4 mesi nel 2023; 5 mesi nel 2024; 6 mesi nel 2025; ecc.) fino ad arrivare a 65 anni di età nel 2032. In realtà, per effetto di quanto disposto dal successivo comma 4 dell’art. 18 della legge in argomento, l’età pensionabile fissata per le donne al 1° gennaio 2020 sarà superiore a 60 anni, così che nel 2032 l’età pensionabile richiesta non sarà più di 65 anni, bensì di 65 anni più tutti gli incrementi nel frattempo intervenuti in conseguenza dell’applicazione del combinato disposto dei commi 1 e 4 del citato articolo 18. Art 18 comma 3 Contenimento e sospensione dell’indicizzazione delle pensioni medio/alte La disposizione di legge in argomento ha previsto per il biennio 2012-2013 il taglio dell’indicizzazione al costo della vita delle pensioni superiori ad un determinato importo. La rivalutazione sarà effettuata con aliquote variabili per fasce di importo e sarà applicata sul trattamento pensionistico complessivo, che terrà conto, qualora il beneficiario sia titolare di più trattamenti pensionistici, della somma di tali pensioni. Il nuovo meccanismo di perequazione stabilisce che le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo (fino a 1.402 euro) saranno adeguate del 100%, quelle di importo compreso tra tre volte e 5 volte il minimo (fino a 2.337 euro) avranno una rivalutazione del 100% sull’importo fino a tre volte il minimo e del 90% sull’importo compreso tra 3 e 5 volte il minimo, mentre quelle di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo saranno indicizzate solo del 70% sulla fascia di pensione fino a tre volte il minimo, mentre oltre detta soglia non sarà applicata alcuna rivalutazione.

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Art. 18 comma 4 Adeguamento alla speranza vita Il meccanismo degli adeguamenti triennali dei requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia ed anzianità sulla base della dinamica della speranza di vita registrata dall’Istat partirà dal 1 gennaio 2013 (non più dal 2015, come precedentemente previsto dalla legge 122/2010). Dalla predetta data, i requisiti anagrafici di tali trattamenti pensionistici cresceranno di 3 mesi e con cadenza triennale potranno ancora essere suscettibili di variazioni. Art . 18 comma 5 Calcolo della pensione di reversibilità in ragione della differenza di età tra i coniugi Con effetto sulle pensioni ai superstiti aventi decorrenza a partire dal 1° gennaio 2012, nei casi in cui il matrimonio è stato contratto quando il dante causa ha già compiuto i 70 anni e la differenza di età tra i coniugi è superiore a 20 anni, l’aliquota percentuale a favore del coniuge superstite nell’ambito dell’ago e delle forme esclusive o sostitutive della medesima, nonché della gestione separata (art, 2 comma 26 legge 335/95) sarà ridotta del 10 per cento per ogni anno di matrimonio mancante alla durata minima di 10 anni. La norma non trova applicazione in caso di presenza di figli minori, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità con il reddito del beneficiario di cui all’art. 1 comma 41 legge 335/95. Art. 18 comma 7 Trattamenti pensionistici Inpdap Viene stabilito con una norma interpretativa che le percentuali di aumento dell’indennità integrativa speciale per i dipendenti pubblici debbono essere attribuite nell’aliquota massima, calcolata sulla quota dell’indennità medesima effettivamente spettante in ragione dell’anzianità maturata alla data di cessazione dal servizio. Art 18 comma 11 Iscrizione obbligatoria agli enti previdenziali di diritto privato di soggetti già pensionati Gli Enti previdenziali di diritto privato dovranno modificare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, i rispettivi statuti con la previsione di rendere obbligatori l’iscrizione ed il versamento dei contributi per i già pensionati anche ultra sessantacinquenni che percepiscono un reddito da attività professionale. Per questi soggetti, il contributo soggettivo minimo non potrà essere inferiore al 50% di quello previsto in via ordinaria per gli iscritti a ciascun Ente. (v.circ. n.99 del 22 luglio 2011).

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Art 18 comma 12 Iscrizione obbligatoria di determinate categorie di lavoratori autonomi e gestione separata Inps Il comma in parola introduce una norma di interpretazione autentica della legge n. 335/1995, art. 2, comma 26 , in ordine ai soggetti iscrivibili alla gestione separata. Viene ribadito che rientrano nell’ambito della gestione separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi. Continueranno ad essere soggetti all’obbligo contributivo alla gestione separata tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo alla Cassa di appartenenza ovvero abbiano esercitato la eventuale facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi regolamenti (es. mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito, esistenza di altra copertura contributiva ecc). Inoltre, l’eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia di un contributo non correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta l’esclusione del versamento alla gestione separata (circ. n. 99 del 22 luglio 2011). Art. 18 comma 13 Natura integrativa della contribuzione Enasarco La norma conferma la natura integrativa della copertura Enasarco rispetto a quella dovuta per l’iscrizione obbligatoria alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali.

Art.18 comma 20 Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari A decorrere dal 1° gennaio 2011 il finanziamento al “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari” di cui al decreto legislativo n. 565/1996, può essere effettuato anche delegando il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla Gestione medesima dell’importo degli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati con moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri di vendita convenzionati. L’Inps stabilirà le modalità attuative e la regolamentazione della presente disposizione. Art. 18 comma 22 Convenzione Regioni/ Inps per riconoscimento invalidità civile Viene prevista la possibilità che – in deroga alla normativa vigente – le Regioni affidino all’Inps, attraverso la stipula di particolari convenzioni, l’attività di accertamento dei requisiti sanitari nei procedimenti per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile.

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Art. 18 comma 22 bis Contributo di solidarietà Viene introdotto, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, per esigenze di finanza pubblica, un prelievo straordinario sui trattamenti pensionistici “più alti”. La trattenuta sarà pari al 5% sugli importi di pensione superiori a 90 mila euro lordi l’anno e fino a 150 mila euro l’anno e del 10% per la parte eccedente i 150 mila euro. Alla formazione di tali importi concorreranno anche i trattamenti di pensione integrativa. L’importo di pensione complessivamente risultante a seguito della trattenuta non potrà comunque essere inferiore a 90.000 euro lordi annui.

Art.18 comma 22 ter Pensioni con 40 anni di contribuzione La norma stabilisce che i soggetti che maturano il diritto alla pensione indipendentemente dal requisito dell’età anagrafica (cioè con il requisito di 40 anni di contributi) conseguiranno il trattamento pensionistico con un ulteriore ritardo rispetto alla “finestra” di appartenenza. In particolare il posticipo sarà pari a:   

di 1 mese per coloro che perfezioneranno i requisiti contributivi nell’anno 2012; di 2 mesi per coloro che matureranno i requisiti contributivi nell’anno 2013; di 3 mesi per coloro raggiungeranno i requisiti contributivi a partire dal 1° gennaio 2014.

Art.18 comma 22 quater Deroghe al posticipo Sono esclusi dall’ulteriore posticipo previsto dal comma 22 ter i soggetti che già nel passato hanno beneficiato di norme di favore in materia di “accesso al pensionamento di anzianità” che sono, com’è noto: 

 

i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 30 giugno 2011 e che perfezionino i requisiti durante il periodo di fruizione della relativa indennità; i lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011; i lavoratori che alla data del 17 luglio 2011 siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

L’esclusione dall’ulteriore posticipo opera comunque nel limite massimo di 5.000 unità e viene affidato all’INPS il monitoraggio circa il raggiungimento di tale limite.

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Art. 37 Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie Tra le nuove disposizioni contenute in questo articolo vanno segnalate in particolare: Art. 37 comma 6 lettera b) n. 2 e lettera f - introduzione del contributo unificato di iscrizione a ruolo di euro 37,00 nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie; Art.37 comma 6 lettera b) n. 2 e lettera p) - introduzione del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei processi per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego. L’importo del contributo va da un minimo di 18,50 euro ad un massimo di 1.466,00 euro, in base al valore della causa. Il contributo è dovuto dai soggetti titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a euro 31.884,48, vale a dire tre volte l’importo (euro 10.628,16 limite per il gratuito patrocinio) indicato nell’art. 76 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115. Dalla dizione della norma sembra potersi affermare che il reddito di riferimento è quello personale e che, data l’entità del suo limite, un significativo numero di soggetti potrà essere escluso dall’obbligo di versamento; Art.37 comma 6 lettera s) - revisione degli importi del contributo unificato di iscrizione a ruolo per ricorsi proposti davanti al TAR o al Consiglio di Stato (art. 37, 6° comma, lettera s); Art. 37 comma 6 lettera t) - introduzione del contributo unificato di iscrizione a ruolo da un minimo di 30 euro ad un massimo di 1.500,00 euro in base al valore della causa per i ricorsi avanti le Commissioni Tributarie provinciali e regionali; Art.37 comma 6 lettera q) - aumento della metà dell’importo del contributo unificato se il difensore non indica il proprio indirizzo di PEC e il proprio numero di fax, ovvero se la parte omette di indicare il proprio codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio; Art.37 comma 7 - applicazione del contributo unificato alle controversie instaurate ed ai ricorsi notificati successivamente al 6/7/2011, data di entrata in vigore del D.L. 6/7/2011 n. 98. Art. 38 Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale Tra le nuove disposizioni contenute in questo articolo vanno segnalate: Art.38 comma 1 lettera a) - l’estinzione di diritto dei processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’Inps, che siano pendenti in primo grado alla data del 31/12/2010 e di valore non superiore a 500,00 euro. L’estinzione è dichiarata con decreto del giudice e comporta il riconoscimento della pretesa economica in favore del ricorrente da parte dell’Inps. Le spese processuali vengono compensate. L’estinzione di cui si tratta non riguarda i processi in materia assistenziale e, in particolare, quelli di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Art.38 comma 1 lettera b) - la presentazione obbligatoria di una richiesta di accertamento tecnico preventivo da allegare al ricorso giudiziario in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione d’inabilità e d’assegno di invalidità di cui alla legge 12/6/1984 n.222. In pratica, chi intende agire in giudizio nelle materie predette, deve prima presentare un ricorso al tribunale nel cui circondario risiede, con cui chiedere un accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie per le quali pretende una delle prestazioni suindicate. La richiesta di accertamento tecnico ha anche l’effetto di interrompere la prescrizione. Senza l’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo non si può ulteriormente procedere in giudizio. Il tribunale nomina il CTU e fissa la data di inizio delle operazioni peritali, terminate le quali invita con decreto le parti a dichiarare per iscritto, entro e non oltre 30 giorni, se intendono contestare le conclusioni del CTU. Nel caso di assenza di contestazioni, il tribunale, decorsi ulteriori 30 giorni, omologa con decreto il requisito sanitario accertato dal CTU e provvede nelle spese. A quest’ultimo proposito resta da chiarire a carico di quale parte ed in qual misura, le spese vengono poste a carico, nonché se per spese si intendono solo quelle di CTU. Il decreto – che non è impugnabile nè modificabile e che funge in pratica da verbale d’accordo – viene notificato agli enti competenti (sostanzialmente al solo INPS) i quali riscontrati anche gli altri requisiti di legge, erogano le prestazioni riconosciute entro 120 giorni dalla notifica predetta. Nel caso, invece, in cui una delle parti intenda contestare le conclusioni del CTU, deve depositare – entro 30 giorni dal momento in cui ha dichiarato per iscritto il proprio dissenso – il ricorso giudiziario con i motivi della contestazione. Il suddetto termine di 30 giorni è perentorio e l’indicazione dei motivi di ricorso è a pena di inammissibilità dello stesso. Art.38 comma 2 Le disposizioni concernenti l’accertamento tecnico preventivo si applicano dal 1/1/2012. Art.38 comma 1 lettera b) n. 2 – l’integrazione dell’art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, al quale - nella parte in cui stabilisce che le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio - viene aggiunto che la parte ricorrente deve dichiarare il valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni del ricorso, a pena di inammissibilità dello stesso. Questa disposizione si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 6/7/2011, formulando la dichiarazione nel corso dei giudizi stessi. Art.38 comma 1 lettera d) n. 1 - l’integrazione dell’art. 47 del DPR 30/04/1970 n. 639 che, com’è noto, è stato sostituito dall’art. 4 della L. 14/11/1992 n. 438 nei commi 2 e 3 che disciplinano la decadenza dall’azione giudiziaria. Com’è noto, i termini di decadenza sono stati fissati in 3 anni per la proposizione dei giudizi in materia di trattamenti pensionistici, e in 1 anno per quella dei giudizi in materia di prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Quanto alla decorrenza dei termini predetti, essa inizia o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo da parte dell’Istituto previdenziale, o dalla scadenza del termine per la pronuncia di tale decisione. A questo proposito, le nuove disposizioni di cui si tratta hanno previsto che le decadenze suddette si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni già riconosciute in parte (ad esempio rideterminazione) o il pagamento di accessori dell’importo dovuto e che le stesse decadenze decorrono o dal momento in cui la prestazione parziale viene riconosciuta, o dal momento in cui l’importo capitale viene pagato. In concreto, le nuove disposizioni soccorrono gli Istituti previdenziali, annullando i principi stabiliti dalla Corte 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


di Cassazione a SS.UU. (sentenza Cassazione n .5720/2010 in Notizia del 9/4/2010 "Domanda di prestazione previdenziale: decadenza dell'azione giudiziaria" e sentenza Cassazione n. 12720/2009) che, con riferimento alle prestazioni riconosciute in parte, aveva stabilito che i termini di decadenza non operavano in tutti i casi in cui il ricorso giudiziario fosse rivolto ad ottenere non il riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale vera e propria, ma il suo adeguamento. Art. 38 comma 1 lettera d) n. 2 Le nuove disposizioni riducono da 10 a 5 anni la prescrizione:  

dei ratei arretrati di trattamenti pensionistici benché non liquidati e dovuti a seguito di sentenza; delle prestazioni temporanee o delle relative differenze spettanti a seguito di riliquidazione.

Art. 38 comma 4 Le nuove disposizioni in tema di decadenza si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 6/7/2011. Si fa riserva di successivi approfondimenti e valutazioni – di tipo sia normativo che organizzativo – sulle novità normative sopra illustrata.

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Art.24, L. 214/2011- Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici Circolare INPS n.35 14/03/2012 INDICE Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 (art. 24, comma 3) Trattamenti pensionistici in vigore dal 1° gennaio 2012 (art.24, comma 3) Decorrenza delle prestazioni pensionistiche (art.24, comma 5) Adeguamento dei requisiti alla speranza di vita (Art.24, Commi 12 e 13)

PENSIONE DI VECCHIAIA Requisito anagrafico – innalzamento dell’età pensionabile (art.24, comma 6) Conferma del requisito previgente per particolari categorie di lavoratori

Facendo seguito alla documentazione già pubblicata in materia (notizie del 12.12.2011 e 23.12.2011) ed al materiale distribuito a seguito dell’incontro dei Responsabili del 1011 gennaio 2012, con la presente – alla luce dei chiarimenti forniti dall’INPS con circolare n.35 del 14.3.2012 – si fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici contenute nell’art.24 della legge 22 dicembre 2011, n.214, di conversione con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011. Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 (art. 24, comma 3) I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti di età e di contribuzione previsti dalla previgente normativa conseguono il pensionamento – sia per quanto riguarda l’accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità che della decorrenza delle prestazioni – secondo tale normativa e possono chiedere all’Ente previdenziale di appartenenza la certificazione di tale diritto. Peraltro, con messaggio n. 24126 del 20 dicembre 2011 (v. in proposito notizia pubblicata in punto d’incontro il 23 dicembre 2011), l’Inps ha sottolineato che detta certificazione ha carattere dichiarativo e non costitutivo del diritto. Pertanto, anche in caso di mancata certificazione del diritto al trattamento pensionistico, i lavoratori che abbiano perfezionato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti secondo le disposizioni di legge previgenti a quelle del decreto legge di cui trattasi, conseguono ugualmente il diritto alla prestazione pensionistica ai sensi di tale normativa. Pur non essendo contenuta nella norma una esplicita previsione in tal senso, l’INPS precisa che i predetti lavoratori (coloro, cioè, che abbiano maturato entro il 31.12.2011 i requisiti per il diritto a pensione richiesti dalla previgente normativa) possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata con i nuovi requisiti richiesti dall’art.24 per il diritto a dette prestazioni se, per effetto dell’abrogazione della disciplina in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici di cui alla legge n. 122/2010 (c.d. “finestre mobili”), possano conseguire anticipatamente il trattamento pensionistico. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


E’ questo il caso dei lavoratori autonomi (o dei lavoratori dipendenti che liquidano la pensione in una gestione speciale dei lavoratori autonomi in virtù del cumulo con pregressa contribuzione autonoma) che hanno raggiunto nel corso del 2011 i requisiti (65 anni di età e 20 anni di contribuzione) richiesti dalla previgente normativa per la pensione di vecchiaia e che pertanto maturano nel corso del 2012 anche il requisito (66 anni) per il pensionamento di vecchiaia introdotto dall’art.24 della Legge 214/2011. In virtù del diverso meccanismo di accesso al pensionamento (eliminazione delle “finestre” dal 2012), per questi soggetti la decorrenza di pensione sulla base della nuova normativa (“Per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell’ultimo requisito, anagrafico o contributivo, sempreché a tale data si sia verificata la cessazione dell’attività lavorativa dipendente – Messaggio INPS n.1405 del 25.1.2012) risulta infatti più favorevole rispetto a quella fissata in base alla normativa previgente (“trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”). Gli uffici dovranno pertanto verificare tutte le posizioni di coloro che si trovano nella situazione sopra descritta e provvederanno alla presentazione della domanda di pensione di vecchiaia secondo la decorrenza individuata sulla base delle norme introdotte dall’art.24, commi da 6 a 11, della legge 214 (mese successivo al compimento del 66° anno di età). Qualora gli assistiti maturino anche il diritto ad una pensione supplementare, è di tutta evidenza che ambedue le richieste debbano essere contestualmente inoltrate all’Istituto. Trattamenti pensionistici in vigore dal 1° gennaio 2012 (art.24, comma 3) Dal 1° gennaio 2012, per i soggetti che maturano il diritto a pensione nei regimi misto e contributivo, l’accesso al pensionamento potrà avvenire mediante la “pensione di vecchiaia” o mediante la “pensione anticipata”. Decorrenza delle prestazioni pensionistiche (art.24, comma 5) Ai soggetti che dal 1° gennaio 2012 perfezionano i requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria e per la pensione anticipata, non si applica la disciplina delle decorrenze del trattamento pensionistico prevista dall’art.12 della Legge 122/2010 (c.d. “finestre mobili”) e pertanto: 

la pensione di vecchiaia decorrerà (ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 6 della legge n.155/1981), dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell’ultimo requisito, anagrafico o contributivo, sempreché a tale data si sia verificata la cessazione dell’attività lavorativa dipendente (ai sensi dell’art.1, comma 7, D.Lgs.503/1992), oppure – a richiesta dell’interessato – dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda; la pensione anticipata decorre (per effetto dell’art. 22, comma 5 della legge n.153/1969), in presenza del requisito contributivo, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data si sia verificata la cessazione dell’attività lavorativa dipendente (art.22, comma 1, lettera c), Legge 153/1969).

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Adeguamento dei requisiti alla speranza di vita (Art.24, Commi 12 e 13) Tutti i requisiti anagrafici previsti dalla legge 214/2011 ed il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata sono soggetti ad adeguamento all’incremento della speranza di vita introdotto dall’art.12, commi 12 e seguenti della Legge 122/2010 e successive modificazioni. L’adeguamento opera anche per l’età richiesta per il diritto all’Assegno Sociale. Gli adeguamenti fino a quello con decorrenza 1.1.2019 avranno cadenza triennale; quelli successivi avranno invece cadenza biennale. Il DM 6 dicembre 2011 ha previsto che per il triennio 2013 – 2015 i requisiti di accesso al pensionamento sono incrementati di 3 mesi (“0,3 unità”).

PENSIONE DI VECCHIAIA Requisito anagrafico – innalzamento dell’età pensionabile (art.24, comma 6) A decorrere dal 1° gennaio 2012, per il diritto alla pensione di vecchiaia è richiesto il seguente requisito anagrafico: a) lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

62 anni 62 anni e 3 mesi* 63 anni e 9 mesi* 65 anni e 3 mesi** 66 anni e 3 mesi**

* requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita b) lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 63 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi* dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi* dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 3 mesi** dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi** * requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita c) lavoratori iscritti all’ assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi* dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi** * requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


d) lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

66 annii 66 anni e 3 mesi* 66 anni e 3 mesi*

* requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita Conferma del requisito previgente per particolari categorie di lavoratori Restano confermati i requisiti anagrafici ridotti per il conseguimento della pensione di vecchiaia previsti dalla disciplina previgente per le seguenti categorie di lavoratori:  

Soggetti non vedenti (art.1, comma 6, D.Lgs.503/1992); Invalidi in misura non inferiore all’80% (art.1, comma 8, D.Lgs.503/1992).

Per queste categorie continua a trovare applicazione anche il regime delle decorrenze (finestre) già vigente. Requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia ordinaria (art.24, comma 7) Fermi restando i requisiti anagrafici sopra illustrati, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con un’anzianità minima contributiva pari a 20 anni; per il conseguimento di tale requisito deve essere valutata la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo. Benché non espressamente indicato dall’INPS, a tali fini possono essere fatte valere anche le maggiorazioni figurative già previste – ai fini del diritto e della misura della pensione – dalle norme previgenti (es. maggiorazione prevista in favore degli invalidi con percentuale superiore al 74%, di cui all’art.80, comma 3, della Legge 388/2000). Ovviamente, per le quote di pensione liquidate con il sistema contributivo, tale maggiorazione produrrà effetti solo ai fini del diritto e non anche della misura della pensione. Inoltre, tale maggiorazione – pur se riconosciuta per l’esercizio di attività lavorativa – non sarà utile ai fini della maturazione del requisito di contribuzione “effettiva”, per tutte le prestazioni il cui diritto è legato a tale tipo di contribuzione (pensione di vecchiaia al compimento dei 70 anni di età per i soggetti con sola contribuzione successiva al 31.12.1995; salvaguardia dalla penalizzazione per i soggetti che accedano alla pensione anticipata prima del compimento del 62° anno di età e maturino il requisito entro il 31 dicembre 2017; pensione anticipata con requisito di età anagrafica di 63 anni). Contrariamente a quanto indicato in relazione alle deroghe relative all’innalzamento dell’età pensionabile, la circolare INPS non indica alcuna deroga in materia di innalzamento dei requisiti contributivi. Si deve pertanto ritenere che le clausole di salvaguardia previste dall’art.2, comma 3 del D.Lgs.503/1992 (soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro 31.12.1992; lavoratori subordinati che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni,

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occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare; ecc.) non trovino più applicazione per i soggetti che maturano i requisiti a partire dal 1 gennaio 2012 (“Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni”). E’ presumibile, in particolare, che i soggetti autorizzati ai versamenti volontari entro il 31.12.1992 (art.2, comma 3, lettera a) del D.Lgs.503/1992) rientrino nel più ampio novero dei soggetti ‘derogati’ di cui al successivo comma 14, ai quali i requisiti previgenti si applicano nei limiti del comma 15 e dell’emanando decreto ministeriale. Per i lavoratori assicurati dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato all’ulteriore condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’Assegno Sociale. Tale “importo soglia” è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del Pil con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare e non potrà in ogni caso essere inferiore, per un determinato anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo (che per questi lavoratori passa da 5 anni a 20 anni) sono confermate le disposizioni di cui all’art.1, comma 40 della Legge 335/1995. Pertanto, viene riconosciuto l’accredito figurativo per i seguenti periodi:  

assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio; assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, quando sussistano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge n.104/1992 , per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi; a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

Il comma 7 dell’art.24 precisa che ”Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni”; per contribuzione ‘effettiva’ deve intendersi quella obbligatoria, versata in costanza di lavoro, e quella volontaria e da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Dall’enunciazione della norma si deduce chiaramente che al settantesimo anno di età si prescinde dal requisito di importo minimo ma non anche dal requisito contributivo di venti anni, che risulterebbe quindi confermato; pertanto, il requisito di cinque anni di contribuzione effettiva dovrebbe risultare un ‘di cui’ di un più ampio requisito contributivo comunque richiesto. L’INPS ha tuttavia fornito una interpretazione estensiva e di maggior favore di tale norma, ritenendo che al compimento del settantesimo anno di età sia richiesto quale 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


requisito contributivo solo quello di cinque anni di contribuzione effettiva e si prescinda quindi anche dal requisito contributivo ‘generale’ di venti anni. Anche il requisito anagrafico di 70 anni, peraltro, è soggetto all’adeguamento alla speranza di vita ed è pertanto incrementato, a decorrere dal 1.1.2013 di ulteriori tre mesi. Pertanto, ala pensione di vecchiaia per i soggetti che hanno versato il primo contributo successivamente al 31.12.1995 si consegue con le seguenti modalità, tra loro alternative: 

età anagrafica prevista dal comma 6 dell’art.24 e 20 anni di contribuzione, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno2012, a1,5 volte l'importo dell'assegno sociale 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione.

Pensioni supplementari e supplementi di pensione Le nuove disposizioni in materia di requisiti anagrafici per il diritto a pensione producono effetti anche riguardo alla decorrenza di:  

pensioni supplementari; supplementi di pensione “al biennio” o per contributi da lavoro autonomo su pensione liquidata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Anche queste prestazioni saranno quindi liquidate al raggiungimento dei nuovi requisiti di età anagrafica introdotti dall’art. 24 della legge in esame. Trasformazione dell’Assegno Ordinario di Invalidità in Pensione di Vecchiaia Il diritto alla trasformazione d’ufficio dell’AOI in pensione di vecchiaia sorge al compimento dell’età anagrafica prevista nelle singole gestioni assicurative dall’art.24, in presenza dei requisiti di contribuzione richiesti e a condizione che gli interessati abbiano cessato il rapporto di lavoro (se lavoratori dipendenti). Maggiorazione contributiva della pensione di inabilità Per le Pensioni di Inabilità da liquidarsi a decorrere dal 1.1.2012, la maggiorazione “convenzionale” dell’anzianità contributiva (art.2, comma 3, della legge n.222/1984) è calcolata secondo le regole del sistema contributivo, cioè aggiungendo al montante individuale posseduto all'atto della decorrenza della pensione, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età e, comunque, nel limite di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni. Ripristino della pensione di invalidità sospesa (art. 8, Legge n. 638/1983) L’art.8 della legge 438/1983 dispone che “La pensione di invalidità (concessa con decorrenza anteriore al luglio 1984, ai sensi del DPR 14.4.1939, n.636) non è attribuita e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione nel caso in cui l’assicurato e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente …. e di reddito da lavoro autonomo o professionale o d’impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del FPLD … […..] La corresponsione della pensione di invalidità sospesa …. È ripristinata per i 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione della stessa e comunque al raggiungimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti”. Pertanto, anche in caso di ripristino di eventuali pensioni di invalidità sospese ai sensi dell’art.8 sopra richiamato, per coloro che compiano l’età pensionabile successivamente al 31.12.2011, trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia introdotti dall’art.24 in commento. Ovviamente, tali disposizioni non si applicano per l’eventuale ripristino nei confronti di coloro che al 31 dicembre 2011 hanno compiuto l’età pensionabile prevista dalla previgente disciplina. Totalizzazione dei periodi assicurativi (art. 24, comma 19) Dal 1° gennaio 2012 è stata estesa la facoltà di cumulare i periodi assicurativi al fine di ottenere un’unica pensione secondo le disposizioni del D.Lgs.42/2006. Il comma 19 dell’art.24, infatti, ha introdotto la possibilità di cumulare i periodi non coincidenti anche se inferiori a tre anni. Peraltro, l’art.24 non ha innovato, né modificato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alle prestazioni, previsti dal D.Lgs n. 42/2006:  

Pensione di Vecchiaia: 65 anni di età anagrafica (uguale per uomini e donne) e 20 anni di contribuzione; Pensione di Anzianità: 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età.

Per tali pensioni continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze già fissata per i lavoratori autonomi (“finestra mobile” di 18 mesi). Inoltre, in base al disposto del comma 12-bis dell’art.12 della Legge 122/2010, trova applicazione anche per le prestazioni in totalizzazione il meccanismo di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, con riferimento sia al requisito dei 65 anni di età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia, sia (in virtù delle modifiche apportate all’art.12 della legge 122 dall’art.24, comma 12, della Legge 214/2011) al requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica richiesto per la pensione di anzianità. Opzione al contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 23, Legge n.335/1995 I soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 335/1995 (anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995; 15 anni di anzianità contributiva maturata di cui almeno 5 nel sistema contributivo), possono optare per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del calcolo contributivo. Poiché il comma 7 dell’art.24 ha soppresso il richiamo al comma 19 dell’art.1, della Legge 335 contenuto nel successivo comma 23, questi soggetti potranno conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata con le decorrenze ed i requisiti di età – soggetti peraltro all’adeguamento all’aspettativa di vita – e di contribuzione (20 anni) introdotti dall’art. 24 in esame. L’opzione al sistema contributivo del comma 23, quindi, a partire dal 1.1.2012 non produce più effetti ai fini del diritto a pensione, ma vale solo per il sistema di calcolo. Restano da chiarire le implicazioni nei confronti di quei soggetti che, anteriormente al 1.1.2012, abbiano già esercitato tale opzione prima del pensionamento, in vigenza della normativa precedente. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Pensione di vecchiaia ai lavoratori extracomunitari rimpatriati L’INPS precisa che a decorrere dal 1.1.2012, i lavoratori extracomunitari rimpatriati possono conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del 66° anno di età, con relativa applicazione dell’adeguamento alla speranza di vita. Per quanto riguarda il requisito contributivo: 

coloro che accedono secondo le regole del sistema contributivo, possono conseguire la pensione di vecchiaia anche in deroga al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori; per coloro che accedono alla pensione di vecchiaia secondo le regole del sistema retributivo o misto, opera invece il requisito ordinario (20 anni).

PENSIONE ANTICIPATA Requisito contributivo per la pensione anticipata 

Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 (art. 24, comma 10)

I soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 che maturano i requisiti a decorrere dal 1.1.2012 conseguono il diritto alla pensione anticipata in presenza del seguente requisito contributivo: Decorrenza dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016

Uomini 42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane) 42 anni e 5 mesi* (pari a 2205 settimane) 42 anni e 6 mesi* (pari a 2210 settimane) 42 anni e 6 mesi** (pari a 2210 settimane)

Donne 41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane) 41 anni e 5 mesi* (pari a 2153 settimane) 41 anni e 6 mesi* (pari a 2158 settimane) 41 anni e 6 mesi** (pari a 2158 settimane)

* requisito adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita Per il raggiungimento di tale requisito è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, ferma restando la necessità di perfezionare il requisito dei 35 anni di contribuzione con contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

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Peraltro, per ciascun anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni, l’importo della pensione subirà una penalizzazione pari al 1%, elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni:  1% con età anagrafica di 61 anni;  2% con età anagrafica di 60 anni;  4% con età anagrafica di 59 anni;  6% con età anagrafica di 58 anni Nel caso in cui l’età di accesso al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale sarà proporzionata al numero di mesi. La penalizzazione opera sulla quota di trattamento:  relativa alle anzianità contributive maturate al 31.12.2011;  calcolata secondo il sistema retributivo. A differenza di tutte le altre età indicate nell’art.24 del D.L.201/2011 convertito in legge 214/2011, l’età di 62 anni a cui è legata la “penalizzazione”, non è soggetta ad adeguamento per effetto della speranza di vita; tale età, infatti, non costituisce un requisito di accesso alla prestazione, bensì solo una ‘condizione’ per la misura della stessa. Il D.L. n.216/2011 (c.d. “Milleproroghe”), convertito nella legge n. 14/2012, ha previsto che la riduzione percentuale del trattamento pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con un’età inferiore a 62 anni non si debba applicare per i lavoratori che maturino entro il 31 dicembre 2017 il requisito minimo di anzianità contributiva, a patto che la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia e cassa integrazione ordinaria.  Soggetti che possono far valere contribuzione dal 1° gennaio 1996 (art. 24, comma 11) I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, potranno conseguire il diritto alla pensione anticipata secondo due diverse modalità e condizioni: a) anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica Decorrenza dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016

Uomini 42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane) 42 anni e 5 mesi* (pari a 2205 settimane) 42 anni e 6 mesi* (pari a 2210 settimane) 42 anni e 6 mesi** (pari a 2210 settimane)

Donne 41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane) 41 anni e 5 mesi* (pari a 2153 settimane) 41 anni e 6 mesi* (pari a 2158 settimane) 41 anni e 6 mesi** (pari a 2158 settimane)

* requisito adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Nel computo della contribuzione per il raggiungimento del requisito contributivo va considerata la contribuzione a qualsiasi titolo versata, con esclusione della contribuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età viene moltiplicata per 1,5 (art.1, comma 7, Legge 335/1995). Coerentemente con quanto precedentemente precisato (la penalizzazione opera solo sulle quote di pensione liquidate con il sistema retributivo), nei confronti dei soggetti che possono far valere contribuzione solo a partire dal 1.1.1996, non trova applicazione la penalizzazione del trattamento pensionistico nel caso di accesso al pensionamento con età inferiore a 62 anni.. b)

combinazione di anzianità contributiva ed età anagrafica:  

63 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” versata o accreditata; ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore per il 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’Assegno Sociale. A partire dal 2013, tale importo soglia sarà rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL.

Ai fini del requisito dei 20 anni di contribuzione effettiva, si considera utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella figurativa a qualsiasi titolo accreditata. Anche il requisito anagrafico di 63 anni sarà soggetto ad incremento per adeguamento alla speranza di vita (tre mesi per il triennio 2013 - 2015). Introduzione del calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1.1.2012(art. 24, comma 2) La quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a far data dal 1° gennaio 2012 sarà calcolata per tutti i lavoratori secondo il sistema contributivo. La disposizione si applica, in concreto, ai soli lavoratori iscritti all’AGO ed alle forme obbligatorie sostitutive ed esclusive che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e per i quali la pensione veniva finora liquidata con il sistema retributivo; per gli altri, infatti, le quote di pensione successive al 31.12.1995 risultavano già calcolate con il sistema contributivo. In sostanza, l’anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011 verrà valutata nel limite massimo di 40 anni, mentre quella maturata dal 1° gennaio 2012 darà luogo alla quota contributiva di pensione da sommare, poi, alla prima retributiva. Disposizioni eccezionali (Art. 24, comma 15 – bis) Per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, più prossimi al compimento dell’età pensionabile, viene prevista la possibilità di accesso alla pensione con requisiti di età anagrafica più favorevoli rispetto alla generalità dei lavoratori. Pertanto: 

i lavoratori (uomini) dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 abbiano maturato almeno 35 anni di contribuzione e che entro la stessa data avrebbero perfezionato i requisiti di cui alla tabella “B” allegata alla legge n. 247/2007, potranno conseguire la pensione anticipata con età di almeno 64 anni: le lavoratrici dipendenti del settore privato potranno – se più favorevole rispetto ai requisiti ordinari – conseguire la pensione di vecchiaia con un’età anagrafica di 64 anni, a condizione che entro il 31 dicembre 2012 abbiano maturato 20 anni di contribuzione ed un’età anagrafica pari a 60 anni. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Questa disposizione di carattere eccezionale si applica a tutti i soggetti che – a prescindere dalla gestione dipendente o autonoma a carico della quale verrà liquidato il trattamento pensionistico – alla data del 28 dicembre 2011 svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato. Ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari di questa norma, rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro. Saranno necessari ulteriori chiarimenti in merito al trattamento da applicare ad eventuali soggetti che, pur in possesso di tutti i requisiti richiesti dal comma 15-bis e pur avendo svolto attività di lavoratori dipendenti nel settore privato per l’intera vita lavorativa, non fossero più in attività al 28 dicembre 2011. Anche l’età anagrafica di 64 anni prevista dalla norma in questione è soggetta all’adeguamento all’incremento dell’aspettativa di vita. Soggetti ai quali continua ad applicarsi la previgente disciplina (Art. 24 commi 3 e 14) La normativa in materia di diritto a pensione e di regime delle decorrenze (“finestra mobile”) previgente alla Legge 214/2011, continua ad applicarsi nei confronti di: 

soggetti che entro il 31 dicembre 2011 hanno perfezionato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti per l’accesso al pensionamento (con la precisazione contenuta nel commento al comma 3); lavoratrici che, pur maturando il diritto a pensione successivamente al 31.12.2011, accedono al pensionamento secondo il regime sperimentale previsto dall’art.1, comma 9, della legge n. 243/2004 (c.d. “opzione donna”). Ovviamente, il pensionamento con “opzione donna” non soggiace né alla condizione di importo minimo (1,5 volte l’importo dell’AS), né alla penalizzazione per accesso al pensionamento con età anagrafica inferiore a 62 anni. La circolare INPS n.35 precisa, ulteriormente, che l’opzione donna è esercitabile a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico – la cui “finestra” deve ovviamente essere calcolata tenendo conto anche dell’adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita – si collochi entro il 31 dicembre 2015. Anche l’età (57 anni per le lavoratrici che liquidano una pensione a carico del FPLD; 58 anni per le lavoratrici che liquidano una pensione a carico di una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi) prevista per l’accesso a pensione con la “opzione donna” è soggetta ad adeguamento sulla base dell’aspettativa di vita e risulta pertanto incrementata, a decorrere dal 1.1.2013, di tre mesi.

La previgente normativa in materia di accesso a pensione e disciplina delle decorrenze continua inoltre ad applicarsi, nel limite del tetto di spesa annuale previsto dal comma 15, nei confronti delle seguenti categorie (la cui elencazione tiene conto anche degli ampliamenti introdotti della legge n. 14/2012): 1. lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, purché maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; 2. lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


3. lavoratori che siano titolari entro il 4 dicembre 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà o per i quali sia stato previsto da accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai fondi di solidarietà di settore. Questi lavoratori restano a carico del Fondo fino al compimento del 60° anno di età anche qualora maturino precedentemente al compimento della predetta età i requisiti previgenti per l’accesso al pensionamento; 4. lavoratori autorizzati ai versamenti volontari anteriormente al 4 dicembre 2011; 5. lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni, che alla data del 4 dicembre 2011, hanno in corso l’esonero dal servizio previsto dall’art. 72, comma 1, della legge n. 133/2008; 6. lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano in congedo per assistere i figli con “disabilità grave”, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 i quali maturino entro 24 mesi dalla data di inizio di tale congedo il requisito contributivo (40 anni) per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’art. 1, comma 6 lettera a), della legge n. 243/2004; 7. lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410,411,412-ter del c.p.c, o di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale a condizione che: - la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi; - il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, che ai sensi della previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento di pensione entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.201/2011 (6 dicembre 2011). Ovviamente: - la “previgente normativa” da applicarsi alle categorie di lavoratori sopra specificate e con i limiti indicati, deve intendersi quella contenuta nella Legge 243/2004 (ove applicabile) e nella Legge 247/2007, così come modificate dall’art.18 della Legge 111/2011 (vedi notizia su Punto d’Incontro del 3 agosto 2011) e dall’art.1 della Legge 148/2011 (vedi notizia su Punto d’Incontro del 19 settembre 2011): innalzamento dell’età pensionabile per le donne; adeguamento dell’età pensionabile sulla base dell’aspettativa di vita; ecc.; - anche per questi soggetti, che maturano i requisiti a decorrere dal 1.1.2012, trova applicazione la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita. Nessuna indicazione viene fornita dall’Istituto in merito ai lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007, per i quali la legge 247/2007 aveva previsto che si continuassero ad applicare i requisiti (35 anni di contribuzione e 57 o 58 anni di età) per la pensione di anzianità precedenti all’emanazione della stessa legge 247 e non trovasse invece applicazione il sistema delle “quote”. Non è pertanto chiaro se per tali lavoratori questa salvaguardia venga confermata, ovvero – presumibilmente – non sia più operante e questi soggetti rientrino nel più ampio novero dei soggetti autorizzati ai versamenti volontari entro il 4.12.2011, di cui al precedente punto “d)” (e, in questo caso, se l’accesso a pensione nei limiti stabiliti dal comma 15 possa avvenire, per questi lavoratori, sulla base dei requisiti precedenti alla legge 247/2007 ovvero con i requisiti previgenti alla legge 214/2011, come sopra precisati). In tal caso, all’interno dei soggetti per i quali il comma 14 prevede che continui ad applicarsi – nei limiti del comma 15 – la previgente disciplina potrebbero aversi requisiti di pensionamento diversi (ad esempio, per gli autorizzati ai versamenti volontari, a 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


seconda che si tratti di soggetti autorizzati ai versamenti volontari entro il 31.12.1992, entro il 20.7.2007 o entro il 4.12.2011. Monitoraggio (Art. 24 comma 15) Le modalità di attuazione del comma 14 (compresa la determinazione del limite massimo numerico dei lavoratori interessati alla clausola di salvaguardia con l’applicazione della normativa previgente all’entrata in vigore del predetto articolo 24, rientranti nel tetto di spesa fissato per ciascun anno a partire dal 2013 fino al 2019) sono demandate ad un successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro il 30 giugno 2012 (termine così prorogato dal comma 2 ter dell’art.6 della legge n.14/2012. Il monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze previgenti, dovrà essere effettuato dagli Enti previdenziali sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero. Quando risulterà raggiunto il numero massimo di domande di pensione stabilito con il DM citato, gli Enti previdenziali non prenderanno in esame alcuna altra domanda di pensionamento finalizzata ad usufruire di tali benefici. Non è chiaro, peraltro, come debba essere inteso il meccanismo di salvaguardia, se, cioè – ad esempio – un soggetto che rientri tra i “derogati” ma ecceda il limite di spesa dell’anno di pensionamento teorico perda il diritto alla deroga oppure rientri nel plafond di spesa previsto per l’anno successivo (cone eventuale corrispondente differimento della decorrenza). Per i soggetti il cui rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2011 (indicati al precedente punto “g)”) è prevista una clausola di salvaguardia anche in caso di superamento del limite delle risorse, a condizione che venga operato un aumento delle aliquote contributive non pensionistiche, di spettanza della gestione prestazioni temporanee, a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato, tale da garantire la copertura dei maggiori oneri. Lavoratori addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti (Art. 24, comma 17) Dal 1° gennaio 2012 i predetti lavoratori conseguono la pensione anticipata con i requisiti fissati dalla tabella B della legge n. 247/2007 (si veda, in proposito, la illustrazione delle novità introdotte contenuta nella notizia pubblicata in Punto d’Incontro il 3 gennaio 2012 e 1 marzo 2012). Fondi speciali gestiti dall’INPS Le disposizioni contenute nell’art.24 trovano applicazione anche per gli iscritti ai Fondi Speciali INPS, che pertanto conseguono il trattamento pensionistico esclusivamente sulla base dei requisiti previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria come modificata dalla legge 214. Tali disposizioni trovano integrale applicazione per gli iscritti ai seguenti Fondi: 

soppresso Fondo di Previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


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soppresso Fondo di Previdenza per il personale dipendente dell’ENEL e delle aziende elettriche private Fondo di Previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo Fondi integrativi (gestioni di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette; Fondo di previdenza per il personale dell’ex Consorzio autonomo del porto di Genova e dell’ex Ente autonomo del porto di Trieste).

Per altri Fondi, invece, le disposizioni dell’art.24 si applicano con alcune eccezioni e particolarità: Fondo Trasporto Al “personale viaggiante” iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto non si applicano le nuove disposizioni in materia di età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia introdotte dall’art. 24 della legge in esame e, pertanto, viene confermata la previgente età pensionabile fissata in 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne. Ovviamente la predetta categoria di lavoratori conseguirà il trattamento pensionistico secondo la disciplina delle decorrenze introdotte dalla legge 122/2010 (finestre mobili), ad eccezione dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età (art.12, comma 4, lettera b) della Legge 122/2010) per i quali si applicano le disposizioni di cui alla Legge 243/2004 e 247/2007. Fondo Volo Pensione di vecchiaia Nel Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue con un requisito anagrafico ridotto di 5 anni rispetto a quello vigente, tempo per tempo, nel regime generale obbligatorio e pertanto la predetta prestazione potrà essere conseguita in presenza dei requisiti anagrafici di seguito indicati: a)

per le lavoratrici dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

57 anni 57 anni e 3 mesi* 58 anni e 9 mesi* 60 anni e 3 mesi** 61 anni e 3 mesi**

* requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita

55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


b) per i lavoratori dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

61 anni 61 anni e 3 mesi* 61 anni e 3 mesi*

* requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita Per il conseguimento dell’età pensionabile per la pensione di vecchiaia e per l’applicazione dei coefficienti di trasformazione riferiti all’età, gli iscritti al Fondo volo a decorrere dopo il 31.12.1995 e privi di anzianità contributiva a tale data aggiungono alla propria età anagrafica un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con iscrizione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di cinque anni. Anche in tali casi, l’età anagrafica richiesta è quella ridotta fino a 5 anni rispetto a quella del regime generale. Pensione anticipata Nei confronti degli iscritti al Fondo Volo il diritto alla pensione anticipata si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli vigenti nell’A.G.O., di un anno ogni cinque anni di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni, purché il lavoratore possegga 20 anni di contribuzione (obbligatoria e volontaria) versati nel Fondo. Per i tecnici di volo e per i piloti collaudatori sono invece sufficienti 15 anni di contribuzione. Lavoratori marittimi I lavoratori marittimi conseguono la pensione anticipata di vecchiaia con un’età anagrafica di 55 anni a condizione che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 31 della legge n. 413/1984 (1040 settimane di contribuzione esclusi i periodi lavorativi non corrispondenti ad attività di navigazione, di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radio telegrafica di bordo). I piloti del pilotaggio marittimo e il personale abilitato al pilotaggio consegue la pensione di vecchiaia a 60 (uomini) o 55 (donne) anni di età. Per i lavoratori con qualifica di “piloti di porto” per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età (art.12, comma 4, lettera b) della Legge 122/2010) si applicano le disposizioni relative alla decorrenza del trattamento previste dalla Legge 243/2004 e 247/2007. Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato I requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia e anticipata introdotti dall’art.24 si applicano agli iscritti al Fondo speciale Ferrovie dello Stato. I nuovi requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia sostituiscono, quindi, dal 1.1.2012, i precedenti limiti di età differenziati in relazione all’attività svolta. In considerazione di ciò, non trovano più applicazione gli aumenti di valutazione del servizio ferroviario precedentemente previsti per quelle categorie che conseguivano il diritto alla pensione di vecchiaia a 58 o 60 anni. Per gli iscritti al Fondo Ferrovie dello Stato, trova inoltre applicazione anche l’abrogazione della pensione privilegiata dal 1.1.2012 (art.6, Legge 214/2011).

55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Fondo di Quiescenza Poste Per gli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste trovano applicazione sia le disposizioni contenute nell’art.24 della legge 214, sia l’abrogazione della pensione privilegiata (art.6, Legge 214/2011). Fondo Clero Le innovazioni apportate dalla Legge 214/2011 non si applicano al fondo per il Clero e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. 

Contributo di solidarietà (Art. 24 comma 21) Dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni speciali confluiti nel fondo lavoratori dipendenti e del Fondo previdenza per il personale di volo. L’importo del predetto contributo è indicato nella seguente tabella: Anzianità contributive 31/12/1995 Pensionati Ex Fondo trasporti Ex Fondo elettrici Ex fondi telefonici Ex Inpdai Fondo Volo Lavoratori Ex Fondo trasporti Ex Fondo elettrici Ex Fondo telefonici Ex Inpdai Fondo volo

al Da 5 fino a 15 Oltre 15 fino a anni 25 anni

Oltre 25 anni

0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo e gli assegni e le pensioni di invalidità e le pensioni di inabilità sono esclusi dal prelievo di solidarietà. L’importo della pensione, al netto del contributo di solidarietà, non può comunque essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo. Assegno sociale e prestazioni assistenziali (Art. 24, comma 8) Dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale è elevato di 1 anno (passa da 65 a 66 anni) Analogamente, è elevato di 1 anno, sempre a partire dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per ottenere le prestazioni sostitutive di invalidità civile. Anche per l’Assegno Sociale e le prestazioni ‘sostitutive’ trova applicazione la disciplina dell’adeguamento alla speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013. dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018

65 anni e 3 mesi* 65 anni e 3 mesi** 66 anni e 3 mesi**

* requisito adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Soppressione degli Enti Inpdap ed Enpals Com’è noto, dal 1° gennaio 2012 INPDAP ed ENPALS sono stati soppressi e le relative funzioni sono confluite all’Inps. Momentaneamente, in attesa dell’emanazione dei decreti interministeriali, le domande di prestazioni dovranno essere presentate, secondo le consuete modalità, dagli iscritti ai suddetti Enti presso le rispettive strutture territoriali degli Enti medesimi.

55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


L. 214/11- Disposizioni in materia previdenziale per il Fondo Lavoratori Spettacolo e Fondo Sportivi professionisti. Gestione ex Enpals Indice 

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Pensione di vecchiaia (art. 24 commi 6,7,9) Fondo lavoratori dello Spettacolo - Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 Fondo lavoratori dello spettacolo e Fondo sportivi professionisti -Soggetti con accredito contributivo a decorrere dal 1 gennaio 1996. Sistema contributivo Pensione Anticipata (art 24 commi 10 e 11) Fondo lavoratori dello spettacolo Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 Fondo lavoratori dello spettacolo e Fondo sportivi professionisti.- Soggetti con accredito contributivo a decorrere dal 1 gennaio 1996. Sistema contributivo Decorrenze delle prestazioni pensionistiche (art 24,comma 5) Deroghe (art. 24 commi 14,15, e 15 bis) Salvaguardia- Certezza dei diritti per i requisiti di accesso (art. 24, comma 3) Introduzione del calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012- Sistema pro rata (art. 24, comma 2) Incremento dell’aspettativa di vita (art.24, commi ,13)

Con la circolare n.36 del 14 marzo 2012, l’Inps ha fornito una primo commento riguardo agli interventi in materia previdenziale introdotti dalla legge 214/2011 con riferimento ai lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti. A tal fine l’Istituto precisa che per gli iscritti all’Enpals, lavoratori dipendenti e sportivi professionisti,non vi è alcuna distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente e pertanto le due tipologie di rapporto sono sempre inquadrate con le medesime tutele previdenziali a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro. Pensione di vecchiaia (art. 24 commi 6,7,9) Fondo lavoratori dello Spettacolo Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina i lavoratori indicati all’art. 4, commi 2 (attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey; attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; direttori d'orchestra e sostituti; figuranti e indossatori) e 3 (artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera già iscritti al 31.12.1995) del DLgs n.182/1997, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alla categoria dei ballerini e tersicorei, nonché gli iscritti al fondo sportivi professionisti, i cui requisiti per la pensione di vecchiaia restano confermati in quelli stabiliti dalla previgente normativa fino all’emanazione dei regolamenti di “armonizzazione” dei requisiti di cui all’art. 24 comma 18 della medesima legge 214/2011. Nell’allegato 1 alla circolare 36, l’Istituto riepiloga sia le categorie di lavoratori ai quali si applica la nuova disciplina introdotta dall’art.24, sia le categorie di lavoratori iscritti ai 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


fondi lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti che invece ne restano escluse, con l’indicazione, per ciascuna di esse, della relativa età pensionabile. Le categorie escluse dall’applicazione dell’art.24 seguiranno, anche per il regime delle decorrenze, la previgente disciplina (“finestra mobile”). Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, i soggetti iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo – con l’eccezione delle categorie appena richiamate – in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995 possono conseguire il diritto a pensione di vecchiaia con 20 anni di contribuzione in presenza dei seguenti requisiti anagrafici: a) per le donne: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 * requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita

62 anni 62 anni e 3 mesi* 63 anni e 9 mesi* 65 anni e 3 mesi** 66 anni e 3 mesi**

b) per gli uomini: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 * requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita

66 anni 66 anni e 3 mesi* 66 anni e 3 mesi **

Fondo lavoratori dello spettacolo e Fondo sportivi professionisti Soggetti con accredito contributivo a decorrere dal 1 gennaio 1996. Sistema contributivo Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina soltanto i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei i cui requisiti restano confermati in quelli stabiliti dalla previgente normativa fino ad emanazione dei regolamenti di “armonizzazione” dei requisiti previsti dall’art 24, comma 18, della medesima legge n. 214/2011. Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2012, tutti gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo – ad esclusione dei ballerini e tersicorei – e gli iscritti al fondo sportivi professionisti con contribuzione versata a partire dal 1 gennaio 1996 possono conseguire il diritto a pensione di vecchiaia in presenza: 1. degli stessi requisiti anagrafici sopra indicati (es. nel 2012: 62 anni le donne e 66 anni gli uomini) e 20 anni di contribuzione, a condizione che l’importo di pensione risulti essere non inferiore per l’anno 2102 a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. “importo soglia”). Tale importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale calcolata con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. 2. di 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria , volontaria e da riscatto, con esclusione di quella figurativa) a prescindere dall’importo di pensione. Anche l’età anagrafica di 70 anni è soggetta ad adeguamento sulla base della speranza di vita (più tre mesi per il periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2015). 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Pensione Anticipata (art 24 commi 10 e 11) Fondo lavoratori dello spettacolo Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 Anche per quanto riguarda il diritto alla pensione anticipata, sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina i lavoratori indicati all’art. 4, commi 2 e 3 del DLgs n.182 del 1997, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alla categoria dei ballerini e tersicorei nonché gli iscritti al fondo sportivi professionisti, i cui requisiti restano confermati in quelli stabiliti dalla previgente normativa fino all’emanazione dei regolamenti di “armonizzazione” dei requisiti di cui all’art. 24, comma 18, della medesima legge 214/2011. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, per i soggetti iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo (con esclusione di quelli sopra indicati) in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il diritto alla pensione anticipata si consegue in possesso dei seguenti requisiti: Decorrenza Uomini dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi* dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi* Dal 1° gennaio 2016 42 anni e 6 mesi** * requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita

Donne 41 anni e 1 mese 41 anni e 5 mesi* 41 anni e 6 mesi* 41 anni e 6 mesi**

Ai fini del raggiungimento dei previsti requisiti contributivi è valutabile qualsiasi contribuzione versata. Resta tuttavia confermato il vincolo per cui ai fini del raggiungimento dei 35 anni di contribuzione non risulta utile la contribuzione figurativa per malattia e per disoccupazione. Come già indicato nelle precedenti comunicazione a commento dell’art 24 della legge 214/2011 per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore ai 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. La percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni. Tale riduzione è applicata sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Per i soggetti con 18 anni di contributi al 31/12 /1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31/12/2011; per coloro la cui pensione è liquidata con il sistema misto, la riduzione della pensione si applica sull’anzianità contributiva maturata al 31/12/1995. Peraltro, l’art.6, comma 2-quater, del decreto legge 216/2011, convertito in legge n.14/2012, ha stabilito che la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici per coloro che accedono al pensionamento con un età inferiore a 62 anni non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria di maternità il servizio militare, periodi di infortunio, di malattia e cassa integrazione. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Fondo lavoratori dello spettacolo e Fondo sportivi professionisti. Soggetti con accredito contributivo a decorrere dal 1 gennaio 1996. Sistema contributivo Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei i cui requisiti in oggetto restano confermati in quelli stabiliti dalla previgente normativa fino ad emanazione dei regolamenti di “armonizzazione” dei requisiti, previsti dall’art 24, comma 18, della medesima legge n. 214/2011. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo e gli iscritti al fondo sportivi professionisti con il primo accredito contributivo a decorrere dal 1 gennaio 1996, possono ottenere la pensione anticipata in presenza dei seguenti requisiti di contribuzione e di età: Decorrenza

Uomini

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi* dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi* Dal 1° gennaio 2016 42 anni e 6 mesi** * requisito già adeguato alla speranza di vita ** requisito da adeguare alla speranza di vita

Donne 41 anni e 1 mese 41 anni e 5 mesi* 41 anni e 6 mesi* 41 anni e 6 mesi**

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo nel sistema contributivo non concorre la contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria; al contrario, la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1, comma 7, legge 335/ 1995). In alternativa, i soggetti per i quali il primo contributo risulta accreditato successivamente al 31.12.1995, possono conseguire la pensione anticipata anche con i seguenti requisiti: 

63 anni di età anagrafica e 20 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria , volontaria o da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo), a condizione che l’importo mensile della prima rata di pensione sia non inferiore alla soglia mensile, prevista per l’anno 2012, pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Tale importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto lordo PIL) nominale calcolata con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.

Il requisito anagrafico di 63 anni è soggetto all’incremento per adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Petanto, tale requisito risulta aumentato di tre mesi per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Decorrenze delle prestazioni pensionistiche (art 24,comma 5) Tutti i lavoratori del Fondo lavoratori dello spettacolo ai quali – in attesa dei decreti in materia di “armonizzazione” dei requisiti – non si applica la nuova disciplina, continuano ad accedere alla pensione secondo la normativa previgente, con applicazione della “finestra mobile” di uscita. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Per i soggetti che rientrano nell’applicazione della nuova normativa e che dal 1° gennaio 2012 perfezionano i requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria e per la pensione anticipata, sono invece abolite le finestre di uscita e pertanto la decorrenza delle prestazioni è fissata secondo i seguenti criteri: Pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia decorre pertanto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile ovvero – nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva – dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti (art 6 legge 155/1981). In alternativa decorre,dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di pensione, qualora l’interessato esprima tale volontà sul modulo di domanda. Pensione anticipata La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (art 22 comma 5 della legge 153/1969). Sia per la pensione di vecchiaia ordinaria (art. 1, comma 7, d.Lgs n. 503/1992), che per la pensione anticipata (art 22, comma 1, lett. c della legge 153/1969) è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Deroghe (art. 24 commi 14,15, e 15 bis) Si elencano di seguito gli assicurati Enpals ai quali continuano ad applicarsi (nei limiti delle risorse prestabilite e dei criteri che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze) i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze previsti dalle disposizioni previgenti l’entrata in vigore del decreto,, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 

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lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, purché maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; lavoratori che entro il 4 dicembre 2011, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore o per i quali sia stato previsto da accordi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi. Questi lavoratori restano a carico del Fondo fino al compimento del 60° anno di età, anche qualora maturino precedentemente al compimento della predetta età i requisiti previgenti per l’accesso al pensionamento; lavoratori autorizzati ai versamenti volontari anteriormente al 4 dicembre 2011; i lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni, che alla data del 4 dicembre 2011, hanno in corso l’esonero dal servizio previsto dall’art. 72, comma 1, della legge n. 133/2008; lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere i figli con “disabilità grave”, i quali maturino entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’art. 1, comma 6 lettera a), della legge n. 243/2004 (40 anni); lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410,411,412-ter del c.p.c, o di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale a condizione che: 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi; il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, che ai sensi della vecchia disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento di pensione entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011, poi convertito in legge n. 214/2011. Il comma 15 bis dell’art 24 della ha introdotto , per i soli lavoratori dipendenti del settore privato – tra i quali anche gli iscritti ai fondi lavoratori dello spettacolo – più prossimi al compimento dell’età pensionabile, requisiti di età anagrafica più favorevoli rispetto alla generalità dei lavoratori per il conseguimento della pensione anticipata e di vecchiaia, prevedendo che: 

i lavoratori dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 abbiano maturato almeno 35 anni di contribuzione e che entro la stessa data avrebbero perfezionato i requisiti di cui alla tabella B della legge n.247/2007, potranno conseguire la pensione anticipata con età di almeno 64 anni; le lavoratrici dipendenti del settore privato potranno conseguire – se più favorevole rispetto ai requisiti ordinari – la pensione di vecchiaia con un’età anagrafica di 64 anni, a condizione che entro il 31 dicembre 2012 abbiano maturato 20 anni di contribuzione ed un’età anagrafica pari almeno a 60 anni.

Al requisito anagrafico di 64 anni si applica l’adeguamento della speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010. Salvaguardia- Certezza dei diritti per i requisiti di accesso (art. 24, comma 3) I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti di età e di contribuzione previsti dalla previgente normativa conseguono il pensionamento, per quanto riguarda sia i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità che la decorrenza delle prestazioni, secondo tale normativa e possono chiedere all’Ente di appartenenza la certificazione di tale diritto, la quale ha, tuttavia, una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto. Introduzione del calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012- Sistema pro rata (art. 24, comma 2) Per gli iscritti ai fondi per i lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti a decorrere dal 1 gennaio 2012 la quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata successivamente a tale data sarà calcolata secondo il sistema contributivo. In sostanza, coloro che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere una’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, per i quali la pensione veniva finora liquidata con il sistema retributivo:  

l’anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011 verrà valutata con il sistema retributivo nel limite massimo di 40 anni; l’anzianità maturata dal 1° gennaio 2012 darà luogo ad una quota contributiva di pensione da sommare, poi, alla prima retributiva.

Per chi poteva far valere meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995 non c’è nessuna variazione in quanto per questi soggeti il sistema contributivo opera già per le anzinità contributive maturate dal 1.1.1996 in avanti. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Il sistema di calcolo contributivo trova applicazione anche per i supplementi di pensione con decorrenza successiva al 1.1.2012. Incremento dell’aspettativa di vita (art.24, commi ,13) Viene confermata l’applicazione del meccanismo dell’adeguamento alla speranza di vita, introdotto dalla legge 122/2010 ed “accelerato” dalla legge 111/2011 a tutti i trattamenti pensionistici. Gli adeguamenti alla speranza di vita proseguiranno comunque anche dopo l’anno 2021. Dal 1° gennaio 2019 gli incrementi in questione avranno cadenza biennale.

55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Art.24, L. 214/2011- Nuove disposizioni per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP. Circolare INPS n.37del 14/03/2012 

Equo indennizzo e pensione privilegiate (art. 6)

Ampliamento della platea dei destinatari del sistema contributivo pro-rata (art. 24, comma 2) Certezza dei diritti per i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche Disapplicazione della “ finestra mobile” e deroghe (art. 24, commi 5 e 14 ) Requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6, 7, 9, 11 e 20) Requisiti prescritti per il diritto a pensione anticipata (art. 24, comma 10) Periodicità adeguamenti alla speranza di vita (art. 24, comma 13) Coefficiente di trasformazione (art. 24, comma 16) Armonizzazioni (art. 24 comma 18) Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità (art. 24, comma 19) Opzione per liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (art. 24, comma 7) Inabilità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/1995

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Termine di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità contributiva.

L’Inps, con la circolare n. 37 del 14 marzo 2012, ha fornito indicazioni anche riguardo alle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap, a seguito dell’emanazione della legge 214/2011, come modificata dalla Legge n.14/2012. Ovviamente, per le disposizioni di carattere generale che trovano applicazioni per la generalità degli assicurati, la circolare ripercorre in larga parte le indicazioni e i chiarimenti già forniti con le circolari INPS n.35 (relativa agli assicurati INPS – vedi notizia su Punto d’Incontro del 23 marzo 2012) e n.36 (assicurati ex ENPALS – vedi notizia del 27 marzo 2012). Per quanto riguarda le specificità relative agli assicurati ex INPDAP, vengono descritte in dettaglio:   

le nuove disposizioni legislative che regolamentano il riconoscimento dell’equo indennizzo e delle pensioni privilegiate; i requisiti per il diritto alla pensione anticipata i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazione dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità.

55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Equo indennizzo e pensione privilegiate (art. 6) L’articolo 6 della legge 214/2011 ha abrogato gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL. Le disposizioni in materia di equo indennizzo e di pensione di privilegio vigenti precedentemente all’entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 continuano ad applicarsi nei confronti di: 

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personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto Vigili del Fuoco e soccorso pubblico; procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011; tutti i casi per i quali alla data del 6.12.2011 non risultino scaduti i termini per la presentazione della domanda di prestazione; per gli eventi avvenuti ante 6.12.2011 per i quali il provvedimento è avviabile d’ufficio.

A riguardo si evidenzia che per le pensioni di privilegio i termini per la presentazione della domanda di privilegio sono : 1. per gli iscritti alla CPDEL (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali), CPS (Cassa Pensioni Sanità), CPI (Cassa Pensioni Insegnanti) e CPUG (Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari), cinque anni dalla cessazione dal servizio. 2. per gli iscritti alla CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici Statali), cinque anni dalla cessazione, elevati a dieci anni qualora l’infermità sia derivata da parkinsonismo; nell’ipotesi in cui vi sia stato il riconoscimento, per la medesima infermità, della causa di servizio in costanza di attività lavorativa non sussiste alcun termine (articolo 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092); sempre nei confronti degli iscritti alla Cassa Stato resta, in ogni caso, fermo che qualora la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda inizia a decorrere dalla data di manifestazione della malattia (sentenza Corte Costituzionale n.323 del 30 luglio/1 agosto 2008; nota operativa INPDAP n.35 del 15.10.2008). Ampliamento della platea dei destinatari del sistema contributivo pro-rata (art. 24, comma 2) A decorrere dal 1° gennaio 2012, la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data è calcolata secondo il sistema contributivo. Tale disposizione – che trova applicazione anche nei confronti di tutti gli iscritti alle casse gestite. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


dall’ex Inpdap – agisce sui soli soggetti in possesso di contribuzione uguale o superiore a 18 anni al 31.2.1995, per i quali pertanto la pensione risulterà calcolata:  

secondo le regole del sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.2011; con il sistema contributivo per la quota relativa alle anzianità dal 1.1.2012 in avanti.

La disposizione in questione risulta invece ininfluente per i soggetti in possesso di una anzianità inferiore a 18 anni al 31.12.1995, per i quali le quote di pensione relative alle anzianità contributive successive al 31.12.1995 risultavano già calcolate con il sistema di calcolo contributivo. L'introduzione in pro-rata del sistema contributivo dal 1° gennaio 2012 comporta per il personale militare, delle forze di polizia civili e militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il venir meno della possibilità di accedere al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva prevista dai singoli ordinamenti (art.6, comma 2, D.Lgs. n.165/1997), salvo che tale personale abbia già raggiunto al 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento. Certezza dei diritti per i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche I lavoratori che hanno maturato i requisiti di età e contribuzione entro il 31/12/2011 ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente, sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza. In merito a questo argomento pertanto non è da rilevare nessuna variazione rispetto ai commenti forniti nelle precedenti circolari (circolare 35 e 36 del 14 marzo 2012). Vale solo la pena ricordare che la “normativa previgente” prevedeva già, per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico un’età pensionabile di 61 anni (art.12, comma 12-sexies) e che anche per tutti i dipendenti pubblici era già previsto l’adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita (art.12, comma 12-bis della legge 122/2010, come modificato dall’art.18, comma 4, della Legge 111/2011). Disapplicazione della “ finestra mobile” e deroghe (art. 24, commi 5 e 14 ) Per i soggetti che acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata dal 1 gennaio 2012 (con i requisiti, quindi, introdotti dall’art.24) non trovano applicazione le “finestre mobili” per le pensioni di vecchiaia e di anzianità né le disposizioni (articolo 1, comma 21, primo periodo del D.L 13 agosto 2011, n. 138 convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148) che hanno introdotto la finestra di uscita (1 settembre o 1 novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti) per il personale della scuola. In particolare, l’articolo 1, comma 21, primo periodo del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n.148 (accesso al trattamento pensionistico del personale del comparto scuola a decorrere, rispettivamente, dal primo settembre o primo novembre dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti) avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti di detto personale,che avesse maturato i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012. In conseguenza dell’emanazione del comma 5 dell’art.24 della legge 214/2011 che ha previsto, appunto, che le finestre non trovino più applicazione per i soggetti che 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


maturino dal 1.1.2012 i requisiti previsti dallo stesso art.24 per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, l’accesso al pensionamento del personale del comparto scuola continua ad essere disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n.449 (accesso al pensionamento dal 1° settembre dell’anno di maturazione dei requisiti e non già dell’anno successivo. La finestra mobile continua a trovare applicazione nei seguenti casi: 1. Soggetti che maturano entro il 31 dicembre 2011i requisiti prescritti dalla previgente normativa per il diritto a pensione; 2. lavoratrici che – pur maturando il relativo diritto successivamente al 31.12.2011 – accedono al pensionamento ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 (“Opzione donna”: pensione di anzianità con un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 57 anni, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo). Per il requisito anagrafico (57 anni) trova applicazione , a partire dal 1° gennaio 2013, l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita). Come già specificato nel commento alla circolare 35, tale disposizione è prevista, in via sperimentale, solo per le lavoratrici la cui pensione abbia decorrenza – tenendo conto degli adeguamenti alla speranza di vita – entro il 31 dicembre 2015). Nei confronti delle lavoratrici del comparto scuola il regime delle decorrenze resta quello di cui all’articolo 1, comma 21, D.L. n.138/2011; tale regime, infatti, non è stato abrogato ma – più limitatamente – disapplicato con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 dell’articolo 24 della legge in esame. Conseguentemente, ad esempio, per coloro che maturano il diritto al pensionamento con l’opzione donna dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, la decorrenza del relativo trattamento pensionistico è fissata al 1° settembre o novembre 2013 in relazione al comparto di appartenenza. 3. addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 ancorché maturino i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012; 4. lavoratori che accedono al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42., ai quali continua ad applicarsi il comma 3, dell’articolo 12 della legge n. 122/2010. Per il personale del comparto scuola, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997, così come successivamente modificate dall’articolo 1, comma 21, del decreto legge n. 138/2011; in pratica, chi consegue i requisiti minimi per il diritto a pensione in regime di totalizzazione dal 1° gennaio 2012, accede al trattamento pensionistico all’inizio dell’anno scolastico o accademico (in relazione al comparto di appartenenza Scuola o AFAM) successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti. Tale particolare regime opera, tuttavia, solo qualora l’ultimo periodo di iscrizione previdenziale sia riconducibile ad attività disciplinata dalla normativa del comparto scuola; in caso contrario, la decorrenza del trattamento pensionistico in regime di totalizzazione è fissata decorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Il regime delle decorrenze previgente all’entrata in vigore della Legge 214/2011 continua ad applicarsi, inoltre, nel limite massimo numerico da stabilirsi con decreto interministeriale, ai seguenti soggetti: 5. lavoratori collocati in mobilità e mobilità lunga ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011; nel caso di mobilità ordinaria, i requisiti per il pensionamento devono essere maturati entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; 6. lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore o per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia in carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011; 7. lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; l’Istituto precisa che per data di autorizzazione si deve intendere la data di presentazione della relativa domanda risultata accoglibile; 8. lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio (articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133); l’istituto dell’esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; 9. lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: - la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro; - il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011; 10. lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave (art. 42, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243 (40 anni di anzianità contributiva). Requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6, 7, 9, 11 e 20 ) Per gli iscritti alle forme esclusive dell’AGO che maturano i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia a decorrere dal 1 gennaio 2012, il requisito anagrafico previsto è 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


determinato in 66 anni di età e un’anzianità contributiva pari a 20 anni. Gli iscritti a decorrere dal 1 gennaio 1996 raggiungono il diritto a pensione: 

in presenza del requisito anagrafico minimo di 66 anni e di quello contributivo minimo di 20 anni, a condizione che l’importo di pensione non risulti inferiore a 1,5 volte l’importo dell’Assegno Sociale (importo soglia). Tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL; con un’età minima di settanta anni e cinque anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto con esclusione di quella figurativa), indipendentemente da qualsiasi vincolo di importo minimo.

Si visualizza di seguito i requisii prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia sia nel sistema di calcolo misto che contributivo: I requisiti anagrafici sopra indicati sono soggetti ad adeguamento sulla base dell’incremento dell’aspettativa di vita (primo incremento di tre mesi nel 2013); i requisiti anagrafici dovranno garantire un’età minima di accesso al pensionamento di 67 anni per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile nel 2021. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età già adottati prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi effetto successivamente al 1 gennaio 2012. Requisiti prescritti per il diritto a pensione anticipata (art. 24, comma 10) Da parte di coloro che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a partire dal 1 gennaio 2012, la pensione anticipata si consegue esclusivamente a condizione che risulti maturata, per il 2012, un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese nel 2013 e di un ulteriore mese nel 2014. Anche questi requisiti sono soggetti ad adeguamento alla speranza di vita. Si provvede a fornire uno schema riassuntivo della progressione dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata, comprensivi dell’adeguamento alla speranza di vita (tre mesi dal 2013).

Anno

2012 2013 2014

Anzianità contributiva Uomini Donne 42 anni e 1 mese 42 anni e 5 mesi 42 anni e 6 mesi

41 anni e 1 mese 41 anni e 5 mesi 41 anni e 6 mesi

Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi. Le riduzioni percentuali di cui sopra non trovano applicazione, limitatamente ai 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Per coloro che possono far valere il primo accredito contributivo a partire dal 1°gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata viene raggiunto al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che il soggetto interessato sia in possesso di un'anzianità contributiva effettiva (obbligatoria, volontaria o da riscatto, con esclusione quindi di quella figurativa) di almeno venti anni e a condizione che l'ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, quantificato per l'anno 2012, in misura pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, calcolata con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare). Anche questo requisito anagrafico (63 anni) è adeguato agli incrementi della speranza di vita. Periodicità adeguamenti alla speranza di vita (art. 24, comma 13) Fino al 2016, gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita avranno cadenza triennale; a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’aggiornamento avverrà con cadenza biennale. Coefficiente di trasformazione (art. 24, comma 16) A decorrere dal 1 gennaio 2013, il coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70 anni. Anche questa età è soggetta agli incrementi per adeguamento alla speranza di vita. Quando, per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita, l’età pensionabile superi di una o più unità il valore originario di 70, il coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età superiori a 70 anni. Gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale. Armonizzazioni (art. 24 comma 18) Entro il 30 giugno 2012 saranno emanati regolamenti contenenti misure di armonizzazione nei confronti di soggetti che accedono al pensionamento con requisiti di accesso al sistema pensionistico diversi da quelli previsti per la generalità di lavoratori a decorrere dal 1 gennaio 2012. Le misure di armonizzazione dei requisiti, dovranno tenere conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Per quanto attiene agli iscritti alle casse pensioni gestite dall'ex Inpdap, queste misure di armonizzazione riguarderanno il personale di:     

il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica); il personale dell’Arma dei Carabinieri; il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza); il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età quali, ad esempio, 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


i controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo e meteo. Il personale sopra indicato continua pertanto ad accedere al pensionamento, con i requisiti prescritti per il diritto a pensione e con il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011. L'armonizzazione riguarda esclusivamente i requisiti minimi di accesso al pensionamento; di conseguenza, anche nei confronti del personale sopra indicato opera l’introduzione del sistema di calcolo contributivo pro-rata per le anzianità contributive maturate a partire dal 1 gennaio 2012. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità (art. 24, comma 19) A seguito della soppressione delle parole “di durata non inferiore a tre anni” contenute all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, la facoltà di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti può essere esercitata indipendentemente dalla anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione assicurativa. Restano confermate le ulteriori disposizioni vigenti in materia di pensione in regime di totalizzazione, compresi il requisito anagrafico di 65 anni per la pensione di vecchiaia e il requisito di quaranta anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età richiesto per la pensione di anzianità. Resta confermato anche il regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 3 (finestra mobile di 18 mesi), della legge n. 122/2010. Inoltre, in base al disposto del comma 12-bis dell’art.12 della Legge 122/2010, trova applicazione anche per le prestazioni in totalizzazione il meccanismo di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, con riferimento sia al requisito dei 65 anni di età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia, sia (in virtù delle modifiche apportate all’art.12 della legge 122 dall’art.24, comma 12, della Legge 214/2011) al requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica richiesto per la pensione di anzianità. Opzione per liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (art. 24, comma 7) A seguito delle modifiche introdotte dall’art.24 comma 7 alla legge 335/1995, l’opzione al sistema contributivo prevista dall’art.1, comma 23, della Legge 335/1995 (esercitabile dai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, a condizione che, al momento dell’opzione, abbiano anche maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo), non è più valida ai fini del conseguimento del diritto a pensione. Pertanto, anche ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e alla pensione anticipata introdotti dall’art. 24,previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Inabilità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/1995 A seguito dell’applicazione del sistema contributivo in pro rata per le anzianità contributive maturate dal 1.1.2012, per le pensioni di inabilità con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


del sistema contributivo ossia nei limiti di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995). Termine di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità contributiva Si rimanda alla lettura della circolare INPS n.37 (paragrafo 16) per quanto riguarda l’illustrazione e l’elencazione dei nuovi termini di pagamento del trattamento di fine servizio conseguenti al venire meno, dal 1.1.2012: 

della possibilità di conseguire (ad esclusione di coloro che abbiano già maturato tale requisito al 31.12.2011) il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età; della nozione di anzianità contributiva massima (40 anni di contribuzione o un minor numero di anni con riferimento ad alcuni regimi speciali) tipica del sistema di calcolo retributivo.

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D.legs. n. 67/2011- Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti ai lavori usuranti La definizione dei benefici pensionistici da riconoscere ai lavoratori adibiti a lavorazioni usuranti è stata, nel corso degli anni, oggetto di diversi interventi da parte del legislatore. Da ultimo, l’art 1, comma 3, della legge 247/2007 ha delegato il governo al riassetto delle norme finalizzate a consentire ai lavoratori dipendenti, impegnati in particolari lavori o attività, e che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2008, la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, stabilendo anche i principi ed i criteri direttivi a cui la delega avrebbe dovuto attenersi. La delega in questione è stata poi rinnovata dalla legge 183/2010, in attuazione della quale è stato emanato dal Governo il decreto legislativo di cui all’oggetto, che entrerà in vigore dal 26 maggio 2011 e del quale, in attesa dell’emanazione del decreto attuativo e di più esaustive disposizioni applicative da parte degli Enti previdenziali, si fornisce una prima informativa. AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni contenute nel decreto in commento sono applicabili solo ai fini del diritto al pensionamento di anzianità, anticipato rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori dalle tabelle “A” e “B” allegate alla legge 247/2007. I benefici previsti dal D.Lgs. 67/2011 non risultano invece applicabili in caso di pensioni di vecchiaia, ai cui fini non è attualmente prevista alcuna agevolazione o beneficio per i soggetti addetti ai lavori usuranti. Destinatari delle norme di favore sono esclusivamente i lavoratori dipendenti pubblici e privati, con esclusione – di sospetta legittimità costituzionale - di talune attività esercitate in forma autonoma (es. conducenti di autobus destinati al trasporto privato). Il decreto legislativo n. 67/2011 individua quattro categorie di lavoratori ai quali risultano applicabili i benefici: a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, come individuati dall’art.2 del decreto del Ministero del lavoro della previdenza sociale del 19 maggio 1999:      

"lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; "lavori nelle cave": mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; "lavori nelle gallerie": mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; "lavori in cassoni ad aria compressa"; "lavori svolti dai palombari"; "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


"lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare nelle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; "lavori di asportazione dell'amianto": mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

b) lavoratori notturni, ripartiti in due categorie; 1) turnisti che prestano la propria attività lavorativa nel periodo notturno (da intendersi, ai sensi del D.Lgs. 66/2003, come periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi nell’anno non inferiore a: • 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1 luglio 2008 ed il 30 giugno 2009; • 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1 luglio 2009; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo. c) lavoratori addetti ai lavori in “catena”, ovvero addetti ad un “processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale …” (c. d. linea catena), dipendenti da aziende dei settori:

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Restano esclusi dall’applicazione dei benefici per questa categoria gli “addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità”. d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a trasporto pubblico collettivo. Condizioni Il diritto al trattamento pensionistico anticipato con applicazione dei benefici previsti dal decreto in esame è esercitabile dai predetti lavoratori qualora siano stati adibiti alle mansioni usuranti per un periodo di servizio effettivo – con esclusione, dunque, dei periodi di contribuzione figurativa – pari a: 1. almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, per le pensioni con decorrenza entro il 31/12/2017; 2. almeno metà della vita lavorativa complessiva per le decorrenze di pensione dal 1 gennaio 2018. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell’art.1 (“…abbiano svolto una o più delle attività di cui alle lettere…”), la durata minima richiesta può essere raggiunta anche con il cumulo di periodi afferenti a diverse attività tra quelle precedentemente indicate ai punti a), b), c) e d). BENEFICI I lavoratori così individuati ottengono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un beneficio che consiste nella riduzione di tre anni dell’età anagrafica e di tre unità della somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (c.d. “quota”) rispetto ai requisiti previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 247/2007 (maturando pertanto il diritto a pensione con 58 anni di età e quota 94). TABELLA TRANSITORIA Per il periodo transitorio dal 2008 al 2012, gli stessi lavoratori possono conseguire il diritto a pensione di anzianità avendo maturato i requisiti indicati nella seguente tabella:

Per i lavoratori notturni turnisti che prestano detta attività per un numero di giornate inferiore a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato al pensionamento dal 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


1° luglio 2009, la riduzione del requisito dell’età anagrafica viene rapportata al numero di giorni effettivamente lavorati di notte nel modo che segue:  

riduzione di 1 anno per coloro che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 64 a 71; riduzione di 2 anni per coloro che prestano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 72 a 77.

Per tutte le casistiche sopra indicate, restano comunque confermati i requisiti di anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni. Resta peraltro confermato il regime di decorrenza di pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati; pertanto, anche a tali lavoratori si applicano le c.d. “finestre di uscita” previste dalla normativa generale. Inoltre: 

anche ai lavoratori che beneficiano delle misure previste per gli addetti ai lavori usuranti si applicano gli adeguamenti dei requisiti all’incremento della speranza di vita introdotti dalla legge 122/2010; sono fatte salve eventuali norme di maggior favore previste per il pensionamento anticipato rispetto ai requisiti previsti nell’AGO; tali condizioni di miglior favore non sono tuttavia cumulabili né integrabili con i benefici di cui al D.Lgs.67/2011;

Decorrenza dei benefici I benefici spettano con effetto dalla prima decorrenza utile a partire dal 26 maggio (data di entrata in vigore del decreto in esame), purché successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori per i quali, alla data del 1 giugno 2011, risulti già aperta la finestra di accesso e che entro la stessa data cessino – o abbiano già cessato – l’attività lavorativa, dovrebbero poter quindi accedere al pensionamento (ovviamente, qualora il beneficio venga riconosciuto) dalla stessa data, previa presentazione sia della domanda di beneficio, sia della normale domanda di pensione. Decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati Come sopra sottolineato, nei confronti dei lavoratori impegnati in lavori usuranti, trova applicazione il regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigente alla data di maturazione del requisito agevolato (con applicazione delle “finestre”). Ne consegue che: 

i lavoratori che hanno già perfezionato i requisiti agevolati richiesti dal decreto legislativo di cui trattasi entro il 30 giugno 2010, potranno accedere al pensionamento dal 1 giugno 2011, in quanto per tali lavoratori la finestra utile per l’accesso a pensione si è già aperta dal 1° gennaio 2011; per i lavoratori che hanno maturato il requisito agevolato entro il 31 dicembre 2010 (2° semestre), la finestra di accesso rimane fissata al 1° luglio 2011, sulla base delle disposizioni di cui alla legge 247/2007; per i rimanenti lavoratori, infine, andranno rispettate le finestre di accesso previste dalla legge n. 122/2010 (12 mesi dalla maturazione dei requisiti).

Ovviamente, l’accesso a pensione è sempre subordinato – come per la generalità dei lavoratori – alla cessazione dell’attività lavorativa dipendente e alla presentazione della domanda di pensione. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Procedura per l’accesso al beneficio Il lavoratore che intende avvalersi dei benefici previsti dal decreto in commento, deve presentare la relativa domanda all’Istituto previdenziale al quale è iscritto, corredata della necessaria documentazione, così come descritta dal decreto in esame: a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato i requisiti agevolati o li maturi entro il 31 dicembre 2011; b) entro il 1° marzo dell’anno in cui vengono perfezionati i requisiti agevolati, allorché tali requisiti siano raggiunti dal 1° gennaio 2012 in poi. Qualora la domanda venga presentata oltre il termine stabilito dalla legge, la decorrenza del trattamento pensionistico anticipato viene differita come segue: c) 1 mese per un ritardo entro 1 mese; d) 2 mesi per un ritardo compreso tra 1 mese e 2 mesi; e) 3 mesi per un ritardo di 3 mesi ed oltre. L’elenco della documentazione da allegare alla domanda è contenuto nell’art.2 del D.Lgs.67, alla cui lettura si rimanda. Ai sensi del decreto in esame, il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile al lavoratore la documentazione indicata. Qualora l’accertamento effettuato a seguito della domanda abbia dato esito positivo, l’Ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica al lavoratore la prima decorrenza utile del trattamento stesso; l’accesso al pensionamento resta comunque subordinato alla presentazione della domanda di pensione con le modalità consuete. Clausola di salvaguardia della copertura finanziaria Nell’ipotesi in cui risulti che il numero delle domande di riconoscimento dei benefici presentate e accolte comporti un superamento dei tetti di spesa annua ammissibile in base al numero dei pensionamenti programmati, la decorrenza dei trattamenti pensionistici viene differita sulla base di un criterio di priorità stabilito in ragione della data di maturazione dei requisiti per il pensionamento anticipato e – a parità degli stessi – della data di presentazione della domanda di accesso al trattamento agevolato. Obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro I datori di lavoro sono obbligati a comunicare annualmente per via telematica, anche per il tramite delle associazioni datoriali o dei consulenti del lavoro, alle Direzioni Provinciali del Lavoro ed agli Enti previdenziali lo svolgimento delle lavorazioni notturne definite secondo i criteri di cui all’art. 1 lettera b), ed entro 30 gg. quelle di cui alla lettera c) del medesimo art. 1, pena una sanzione amministrativa dai 500 ai 1.500 euro per ciascuna comunicazione omessa.

Sanzioni Qualora i benefici previdenziali previsti dal decreto legislativo siano conseguiti ricorrendo a documentazione non veritiera, il trattamento previdenziale ottenuto dal lavoratore viene revocato con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre all’eventuale applicazione di sanzioni penali se il fatto costituisce reato. Il soggetto che ha fornito detta documentazione è, invece, tenuto al pagamento in favore degli Istituti previdenziali di una somma a titolo di sanzione pari al doppio di quanto indebitamente erogato al lavoratore. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


E’ prevista (art.4) l’emanazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.67/2011, di un decreto del Ministero del Lavoro che stabilisca le necessarie modalità attuative della disposizione in oggetto, tra cui quelle relative al procedimento di accertamento dei requisiti in relazione alla documentazione presentata, le modalità di effettuazione del monitoraggio delle domande presentate, le comunicazioni che l’ente previdenziale dovrà fornire al lavoratore interessato e la definizione dei criteri di priorità. DISPOSIZIONI OPERATIVE Le modalità di accesso al beneficio del pensionamento anticipato prevedono due distinti momenti di cui il primo è quello della presentazione della domanda per l’accesso al beneficio ed il secondo è quello dell’inoltro della “ vera e propria” domanda di pensione , previa cessazione dell’attività lavorativa dipendente. Pertanto gli uffici dovranno fornire agli assistiti tutta l’assistenza necessaria a verificare l’applicabilità dei requisiti agevolati e, in caso affermativo, procedere alla presentazione – quanto più tempestivamente possibile – della relativa domanda di accesso ai benefici e – cautelativamente, ma solo qualora i soggetti in questione risultino aver già cessato l’attività lavorativa dipendente – della domanda di pensione di anzianità. Come sopra precisato, i lavoratori che abbiano già maturato i requisiti “agevolati” – o li maturino entro il 31.12.2011 – devono presentare domanda di riconoscimento dei benefici al proprio Istituto previdenziale entro il 30.9.2011, pena il differimento del trattamento pensionistico. Inoltre, come sopra indicato, qualora si registri un numero di domande superiore alla copertura finanziaria prevista, la decorrenza dei trattamenti pensionistici potrà essere differita secondo criteri di priorità, tra i quali – ai sensi dell’art.3 – la data di presentazione della domanda. Pertanto, seppure ancora in attesa delle disposizioni attuative di cui all’emanando decreto del Ministero del lavoro e dei chiarimenti degli Istituti previdenziali, gli Uffici – a salvaguardia dei diritti degli assistiti – dovranno già fin da ora attivare tutte azioni organizzative necessarie per poter procedere con la massima tempestività all’inoltro della domanda. In conseguenza di ciò, gli Uffici, per gli assistiti per i quali risultino già oggi certi:   

l’appartenenza ad una delle categorie interessate; lo svolgimento dell’attività con le condizioni e per la durata richieste dalla norma; la maturazione entro il 31.12.2011 del diritto a pensione sulla base dei requisiti agevolati;

dovranno cautelativamente presentare già fin da adesso all’Istituto previdenziale che liquiderà la pensione la domanda di accesso al beneficio. La domanda, redatta sulla base del fac-simile allegato alla presente, deve essere corredata della documentazione indicata dall’art.2 del D.Lgs.67; peraltro, qualora la documentazione non fosse fin da subito interamente disponibile, la domanda dovrà comunque essere presentata con la massima tempestività, facendo riserva di inviare quanto prima la documentazione rimanente. Le domande dovranno essere registrate in apertura in procedura Enasco alla prestazione cod. 9830 – descrizione “Domanda benefici lavoro usurante D.LGS. 67/2011”, presente sia in Ente INPS che in INPDAP e, una volta presentate, dovranno essere tenute in opportuna evidenza per consentire il loro completamento con la documentazione richiesta o ulteriori adempimenti che dovessero risultare eventualmente necessari a seguito della emanazione delle relative disposizioni attuative. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Al momento della ricezione della comunicazione dell’Istituto previdenziale, gli uffici dovranno, ovviamente, aprire un “patrocinio futuro” in procedura Enasco per la successiva domanda di pensione di anzianità, in base alla decorrenza del trattamento pensionistico indicata dall’Istituto. Peraltro – mancando allo stato attuale qualsiasi certezza in merito ai tempi di risposta degli Istituti – qualora dall’esame della documentazione prodotta dagli assistiti si possa evincere l’apertura ravvicinata della finestra di accesso al pensionamento con i requisiti agevolati, gli Uffici dovranno cautelativamente impostare già fin da adesso il “patrocinio futuro” della pensione di anzianità in corrispondenza della finestra individuata, salvo ulteriore verifica da effettuarsi in prossimità della data teorica di presentazione della domanda di pensione. Infine, per coloro per i quali la finestra risulti già aperta e quindi la prima decorrenza utile di pensione risulti teoricamente fissata al 1° giugno 2011 e che abbiano già, autonomamente, cessato l’attività lavorativa dipendente, gli Uffici provvederanno a presentare immediatamente – a titolo cautelativo – anche la domanda di pensione di anzianità. Ovviamente – anche in considerazione della residua incertezza sulla materia – gli Uffici non dovranno in alcun caso indurre alla cessazione dell’attività lavorativa assistiti ai quali pure, teoricamente, potrebbero risultare applicabili i benefici del D.Lgs.67/2011, prima di aver ottenuto la comunicazione ‘certificativa’ dell’Istituto previdenziale. Le agevolazioni in questione sono applicabili esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti; non risulta chiaro, peraltro, se i benefici in questione potranno trovare applicazione nei confronti dei soli lavoratori che liquidino la pensione in una gestione dei lavoratori dipendenti ovvero anche di coloro che, pur liquidando la pensione in una gestione dei lavoratori autonomi in virtù del cumulo previsto dall’art.16 della Legge 233/1990, abbiano tuttavia svolto in qualità di lavoratori dipendenti le attività usuranti previste dall’art.1 del decreto per la durata minima richiesta, soddisfacendo tutte le condizioni ivi indicate. Gli uffici avranno cura di verificare le singole situazioni informando gli assistiti che si trovino nelle condizioni richieste dal decreto, ma la cui pensione risulti liquidabile in una Gestione speciale, dell’attuale mancanza di certezze circa l’applicazione delle norme in commento alla loro posizione previdenziale. Pertanto, fino a quando tale questione non risulterà chiarita dagli Istituti previdenziali, si dovrà avere cura di presentare: 

sempre, cautelativamente, le domande di beneficio entro le scadenze indicate, qualora se ne ravvisino le condizioni, indipendentemente dalla gestione – FPLD o Gestioni Speciali dei Lavoratori autonomi – in cui risulterà liquidabile la pensione; la domanda di pensione – nelle more della risposta dell’Istituto – nei soli casi in cui tale domanda non possa in alcun caso costituire pregiudizio per il lavoratore (attività di lavoro dipendente già cessata).

Tutte le indicazioni operative fin qui fornite sono finalizzate alla massima garanzia agli assistiti che si rivolgono ai nostri uffici, procedendo cautelativamente all’inoltro delle relative domande al fine della loro migliore tutela. E’ tuttavia opportuno richiamare l’attenzione degli uffici sulla necessità di fornire una corretta informazione agli assistiti in merito al carattere “cautelare” dell’attività da noi oggi svolta, senza ingenerare eccessive aspettative che – a causa della scarsità delle risorse stanziate, della difficoltà di preventiva identificazione della platea dei soggetti interessati, di alcune residue incertezze interpretative, ecc. – non hanno oggi sufficienti garanzie di essere adeguatamente soddisfatte. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Analogamente, è possibile che – qualora gli Istituti adottassero una specifica procedura di trasmissione delle domande in questione – le istanze già prodotte in via cautelativa potrebbero dover essere ripresentate con le nuove modalità, ferma restando la loro validità ai fini dei criteri di priorità. Reperimento attività Per una tempestiva attivazione delle domande di applicazione dei benefici, risulta fondamentale una esatta identificazione dei soggetti interessati. Gli uffici potranno operare – direttamente o tramite soggetti convenzionati – una sensibilizzazione dei lavoratori: 

 

addetti alla “catena”, operanti presso le aziende del tessuto produttivo territoriale appartenenti ai settori di attività indicati nell’elenco 1 dell’allegato 1 al D.Lgs.67/2011; dipendenti di aziende che svolgono attività rientranti tra quelle indicate all’art.2 del Decreto Ministro del lavoro 19 maggio 1999 (“particolarmente usuranti”); conducenti di autobus dipendenti delle aziende di trasporto pubblico.

In Direzione Generale si sta verificando la possibilità di operare una mirata azione di marketing sull’argomento, mediante l’attivazione di alcune iniziative limitate, tra cui l’invio di una comunicazione informativa a tutti i nominativi per i quali, nell’anagrafica della Procedura Enasco – maschera “dati assicurativi” – quadro “Dati previdenziali” – risulta compilato il campo “LAVORI USURANTI dopo 1993”. Si fa riserva di successive ulteriori indicazioni. Benefici pensionistici a favore di lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti Con comunicazione del 23 maggio, si è illustrato il contenuto del D.Lgs n. 67/2011 in materia di benefici pensionistici (accesso alla pensione di anzianità con requisiti agevolati) a favore dei lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori usuranti e si sono fornite le prime istruzioni operative in materia. Con messaggio n. 12693 del 10 giugno la Direzione Centrale Pensioni dell’Inps ha, a sua volta, dato le prime indicazioni in materia, fornendo talune precisazioni sull’applicazione del beneficio della riduzione dell’età anagrafica per l’accesso al pensionamento anticipato in favore dei “lavoratori notturni a turni” . Come già reso noto per i lavoratori notturni turnisti, che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato a partire dal 1° luglio 2009, la riduzione dell’età anagrafica non può superare: a) 1 anno per coloro che prestano la propria attività per un numero di giorni all’anno da 64 a 71; b) 2 anni per coloro che sono impegnati per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77. Nel caso in cui nell’ambito del periodo minimo richiesto (almeno 7 anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni con decorrenza entro il 31/12/2017, almeno metà della vita lavorativa complessiva per le decorrenze di pensione dal 1° gennaio 2018) vi siano anni di lavoro ricadenti nella prima ipotesi (gg.da 64 a 71) ed in parte nella seconda ipotesi (gg. da 72 a 77), si deve far riferimento all’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo di tempo minimo di cui sopra. Esempio 1 – negli ultimi 10 anni di vita lavorativa il lavoratore possiede: 8 anni come lavoratore notturno turnista con un numero di gg. compreso tra 64 e 71; 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


2 anni come lavoratore notturno turnista con un numero di gg. compreso tra 72 e 77. Il lavoratore ha diritto ad una riduzione dell’età anagrafica non superiore a 1 anno. Qualora, poi, i periodi di lavoro notturno siano ripartiti in ugual misura tra l’ipotesi a) e b) viene attribuito il beneficio della riduzione dell’età anagrafica di 2 anni. Esempio 2 – negli ultimi 10 anni di vita lavorativa il lavoratore possiede: 4 anni come lavoratore notturno turnista con un numero di gg. compreso tra 64 e 71; 4 anni come lavoratore notturno turnista con un numero di gg. compreso tra 72 e 77. Il lavoratore ha diritto ad una riduzione dell’età anagrafica non superiore a 2 anni. Infine ai lavoratori notturni, che abbiano anche svolto le altre tipologie di attività contemplate nel decreto legislativo in parola, il beneficio ridotto previsto a regime (dal 2013) per i lavoratori notturni turnisti (riduzione dell'età anagrafica non superiore a 2 anni o a 1 anno, anzichè 3 anni come per le altre attività usuranti), viene applicato solo se le attività notturne siano state esercitate per un periodo superiore alla metà del periodo complessivo durante il quale sono state svolte tutte le attività usuranti. Esempio 3 – negli ultimi 10 anni di vita lavorativa il lavoratore possiede: 5 anni come lavoratore notturno turnista con un numero di gg. compreso tra 64 e 71; 2 anni come lavoratore notturno turnista con un numero di gg. compreso tra 72 e 77; 3 anni lavorati in cassoni ad aria compressa. Il lavoratore ha diritto ad una riduzione dell’età anagrafica non superiore a 1 anno. Esempio 4 – negli ultimi 10 anni di vita lavorativa il lavoratore possiede: 2 anni come lavoratore notturno turnista con un numero di gg. compreso tra 64 e 71; 5 anni come lavoratore notturno turnista con un numero di gg. compreso tra 72 e 77; 3 anni lavorati in cassoni ad aria compressa. Il lavoratore ha diritto ad una riduzione dell’età anagrafica non superiore a 2 anni. Il paragrafo 13 del messaggio Inps che recita “In attesa che vengano fornite le istruzioni applicative riguardanti il riconoscimento del beneficio ….. le competenti strutture territoriali avranno cura di costituire apposita evidenza delle domande presentate dai lavoratori interessati….” risulta in linea con le indicazioni operative fornite dalla Direzione Generale con la precedente comunicazione del 23 maggio con l’esortazione a presentare le domande di riconoscimento del beneficio anche in assenza del decreto ministeriale applicativo. La data di presentazione della domanda, a parità della data di maturazione dei requisiti, è infatti fondamentale ai fini della determinazione dei criteri di priorità nel caso in cui il numero delle domande presentate ed accolte comporti il superamento dei tetti di spesa stabiliti. Pertanto, in considerazione della prossima scadenza del 30 settembre, quale termine per la presentazione delle domande di riconoscimento del beneficio per tutti coloro che hanno già maturato o che maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011, si raccomanda ancora una volta agli uffici di inoltrare con la massima celerità utilizzando il fac simile predisposto dalla scrivente (in allegato alla notizia del 23 maggio) tutte le richieste che dovessero in tal senso nel frattempo intervenire.

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D.Lgs. n.67/2011: Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti ai lavori usuranti: circ. Min. Lav. - Nota operativa Inpdap - Messaggi Inps Con precedenti comunicazioni (pubblicate in data 23 maggio e 16 giugno 2011) si sono illustrate le norme introdotte dal D.Lgs. 67/2011 in tema di accesso anticipato al pensionamento di anzianità in favore dei lavoratori dipendenti impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti (“lavori usuranti”) con requisiti agevolati rispetto alla generalità degli altri lavoratori. In materia hanno recentemente fornito proprie indicazioni operative sia il Ministero del Lavoro (circolare n. 22 del 10 agosto), sia l’INPDAP (nota operativa n. 29 del 12 agosto), sia l’INPS (messaggio n. 12693 e messaggio n. 16762 del 25 agosto), i cui contenuti saranno di seguito esaminati in relazione ai soli aspetti non già illustrati o trattati nelle precedenti note sull’argomento già pubblicate su Punto d’Incontro, di cui si dà per scontata la conoscenza. La circolare del Ministero del Lavoro opera utili precisazioni in merito ad alcuni aspetti relativi alla qualificazione delle lavorazioni che danno titolo ai benefici: - in merito al richiamo all’art. 2100 codice civile, operato dal D.Lgs.67/2011 per quanto riguarda i lavoratori della c.d. “linea catena” (art.1, comma 1, lettera c), il Ministero precisa che tale richiamo deve intendersi riferito solo al “vincolo dell’osservanza, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, di un «determinato ritmo produttivo» o alla valutazione di una prestazione «in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione» e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal D.Lgs.67/2011”; - per quanto riguarda i conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasposto collettivo (art.1, comma 1, lettera d), il Ministero precisa che, ai sensi dell’art. 46 del codice della strada, “si intendono per veicoli «tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade»” e che “è possibile sostenere che il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti possa intendersi comprensivo del posto riservato al conducente”; - ai fini della durata minima del periodo di svolgimento delle lavorazioni che danno titolo al beneficio, il D.Lgs. 67/2011 prevede espressamente che si debba tenere conto “dello svolgimento effettivo delle attività usuranti, ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria”, con esclusione dei periodi interamente coperti da contribuzione figurativa. A tale riguardo, il Ministero precisa che, “ai fini del medesimo computo, si tiene conto pertanto dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria sia integrato dall’accredito di contribuzione figurativa”. La nota operativa INPDAP ed i messaggi INPS recepiscono tutte le precisazioni ministeriali e forniscono ulteriori specifici chiarimenti relativi, ciascuno, alla platea dei propri assicurati. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


L’INPDAP chiarisce ulteriormente che le disposizioni in merito all’accesso agevolato al pensionamento di anzianità per i lavoratori adibiti ad attività usuranti “non trovano applicazione… nei confronti di quelle categorie di lavoratori le cui disposizioni legislative o regolamentari prevedono requisiti meno elevati per il diritto alla pensione di anzianità rispetto alla generalità dei lavoratori né a coloro ai quali non si applicano i requisiti per il diritto a pensione dell’art.1 della legge 243/2004 come modificata dalla legge 247/2007 e s.m.i.”. Tale esclusione – che interessa alcune categorie di pubblici dipendenti – discende direttamente dall’art.1, comma 8, del D.Lgs.67/2011, il quale prevede che eventuali condizioni di maggior favore per l’accesso al pensionamento di anzianità, previste dai singoli ordinamenti pensionistici di appartenenza, non siano cumulabili con le agevolazioni in questione. Particolarmente significativa risulta la precisazione operata dal messaggio INPS n.16762: “la domanda … … può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti …e che raggiungano il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi …. in tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti, dalla legge n.247 del 2007, per i lavoratori autonomi”. Peraltro, entrambi i documenti richiamati (Ministero del Lavoro ed INPDAP) incentrano l’attenzione sulle modalità operative per il riconoscimento dei benefici e forniscono, in particolare, chiarimenti sulle caratteristiche della domanda di accesso ai benefici e sulla relativa documentazione. Contenuti della domanda La nota ministeriale precisa che, ai fini della sua procedibilità, la domanda deve:   

indicare la volontà del lavoratore di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio di cui al D.Lgs.67/2011; specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative di cui all’art.1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs.67/2011; essere corredata della documentazione necessaria.

La domanda di accesso al beneficio deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dall’INPS (mod.AP45) e dall’INPDAP e scaricabile dal sito internet degli Istituti stessi. Deve pertanto intendersi superato il modello di domanda provvisoriamente predisposto da questa Direzione ed allegato alla comunicazione del 23 maggio u.s. L’INPDAP precisa che per i lavoratori che hanno già maturato i requisiti o che li maturano entro il 31.12.2011 (per i quali il termine di presentazione della domanda è fissato al 30 settembre 2011), la domanda, corredata della prescritta documentazione, deve essere presentata: - tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: INPDAP, Direzione Centrale Previdenza – Ufficio I – viale Aldo Ballarin n.42 – 00142 Roma (tale indicazione risulta peraltro difforme da quella contenuta nella circolare del Ministero del Lavoro: “Ai fini 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


dell’accesso al beneficio, il lavoratore interessato deve trasmettere alla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale presso il quale lo stesso è iscritto…”); oppure

- tramite Posta Elettronica Certificata (qualora l’interessato non sia titolare di PEC, la domanda può essere inoltrata tramite la PEC del Patronato a cui sia stato rilasciato mandato) indirizzata alla casella PEC: dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it . L’INPS precisa che “la domanda di accesso al beneficio deve essere considerata validamente presentata, anche ai fini dell’individuazione della priorità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n.67, in presenza della sola manifestazione di volontà”, a condizione che gli altri elementi richiesti vengano integrati entro il 30 settembre 2011. Documentazione Per essere ritenuta valida, la domanda deve essere corredata della documentazione comprovante lo svolgimento delle lavorazioni che danno titolo al beneficio per il periodo minimo indicato dalla norma, dalla quale si possa quindi evincere la sussistenza dei requisiti richiesti per l’anticipo del pensionamento. Come noto, la documentazione da produrre è indicata all’art.2 del D.Lgs.67/2011 più volte citato:       

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prospetto di paga; libro matricola, registro di impresa ovvero libro unico del lavoro; libretto di lavoro; contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento; ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni; documentazione medico-sanitaria; comunicazioni lavoro notturno (ai sensi dell’art.12, comma 2, d.Lgs. n.66/2003 per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero ai sensi dell’art.5, comma 1, del D.Lgs.67/2011); comunicazioni ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.Lgs. n.67/2011; carta di qualificazione del conducente (art.18, D.Lgs. n.286/2005) e certificato di idoneità alla guida; documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; comunicazioni di assunzione (art.9-bis, comma 2, D.L. n.510/1996 convertito in legge n.608/1996 e successive modificazioni); dichiarazione di assunzione (art.4-bis, comma 2, D.Lgs. n.181/2000), contenente le informazioni di cui al D.Lgs. n.152/1997; altra documentazione equipollente.

In particolare, la domanda deve “contenere, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’art.1, comma 1, lettere da a) a d), del d.Lgs., la corrispondente documentazione minima necessaria”, in assenza della quale “la domanda non potrà essere considerata procedibile, senza dunque che si proceda ad un esame di merito”. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Il Ministero del Lavoro fornisce uno schema (“Tabella A”) della documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda, a seconda della diversa tipologia – a), b1), b2), c), d) – di lavorazione esercitata, a sua volta differenziata tra lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati o da Pubbliche Amministrazioni. A tali fini, il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile la documentazione al lavoratore entro 30 giorni dalla richiesta. La documentazione, “prodotta in copia … deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale. Tale dichiarazione dovrà evidentemente essere accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante”. Per risultare validi, “tutti i documenti … devono evidentemente risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività usuranti e non possono pertanto essere sostituiti da dichiarazioni rilasciate ‘ora per allora’. Gli interessati potranno utilmente avvalersi di documentazione rispetto alla quale sia accertabile il momento di formazione della stessa. Tale accertamento può effettuarsi per mezzo di protocolli aziendali a numerazione progressiva ovvero attraverso il riscontro di comunicazioni inoltrate alla P.A. o a soggetti terzi quali organizzazioni datoriali o sindacali”. L’INPDAP – in coerenza con i criteri fissati dal Ministero del Lavoro – precisa ulteriormente che i soggetti che hanno svolto le attività di cui alle lettere a) e b) devono produrre, “a pena di improcedibilità, la certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante: 

lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione …. ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni o altra equipollente ….in copia conforme all’originale risalente all’epoca in cui sono state svolte le attività usuranti; il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite (mod. PA04)”.

I soggetti che hanno svolto attività di cui alla lettera d) (conduzione di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasposto collettivo) devono allegare, oltre alla documentazione sopra indicata, “anche la carta di qualificazione del conducente di cui all’art.18 del D.Lgs. n.286/2005 e certificato di idoneità alla guida”. Ai fini della documentazione della domanda, pertanto, l’Amministrazione datore di lavoro è tenuta a “rilasciare all’interessato il PA04 cartaceo nonché a trasmettere all’Inpdap, con le consuete modalità informatiche, la medesima certificazione in forma telematica”. Gli uffici 50&Più Enasco dovranno pertanto correttamente informare i lavoratori interessati circa i requisiti ed i criteri di raccolta della documentazione minima atta a comprovare il possesso dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Domande già presentate Le domande già presentate anteriormente alla circolare ministeriale ed alle note degli Istituti previdenziali sono da ritenersi utilmente presentate, anche ai fini degli eventuali criteri di priorità previsti dall’art.3 (“Meccanismo di salvaguardia”) del D.Lgs.67/2011: “dovranno essere considerate valide le domande di accesso al beneficio presentate dal 26 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo n.67, ancorché mancanti della specificazione dei periodi di svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti e della documentazione rilevante ai fini della procedibilità, purché comunque tali elementi siano integrati entro il 30 settembre 2011” (Msg. INPS n.16762). Il Ministero del Lavoro precisa che le “istanze già presentate a far data dal 26 maggio 2011 … … che risultino eventualmente incomplete … saranno ritenute valide a condizione che siano integrate secondo quanto previsto…; a tal fine gli enti previdenziali provvedono a dare tempestiva comunicazione di tale necessità agli interessati ai fini della procedibilità della domanda, invitandoli a trasmettere la documentazione minima necessaria …”. L’INPDAP precisa che per le domande già presentate successivamente al 26.5.2011, gli interessati “sono tenuti a presentare alla D.C. Previdenza la documentazione prescritta, che deve essere trasmessa con le modalità … descritte unitamente alla copia della domanda già presentata, ad integrazione della medesima”. Qualora avessero già presentato, per conto di alcuni assistiti, domande di riconoscimento del beneficio corredate da documentazione incompleta e/o non in linea con quella prevista per ciascuna lavorazione usurante dalla Tabella A allegata alla circolare del Ministero del Lavoro n.22/2011, gli Uffici 50&PiùEnasco dovranno attivarsi con gli assistiti stessi indicando loro – a seconda del tipo di lavorazione svolta – la documentazione minima da reperire ed i criteri di raccolta, trasmettendola poi secondo i canali e le modalità sopra indicati entro e non oltre la scadenza del 30 settembre 2011. Restano confermate le attenzioni organizzative e le indicazioni operative in materia già fornite con le citate note del 23 maggio e del 16 giugno 2011. Istruttoria delle domande In deroga a quanto stabilito dalla circolare ministeriale (“L’istruttoria delle domande è svolta dalla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto”), l’INPDAP precisa che: - “per le domande di accesso anticipato al pensionamento i cui requisiti sono stati già maturati o si maturino entro il 2011, sarà cura dell’Ufficio I Pensioni della … Direzione procedere alla verifica del diritto all’accesso anticipato al pensionamento e alla conseguente comunicazione all’interessato, entro il 31 dicembre 2011, della data di maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione nonché della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico”. Per permettere alla Direzione Centrale Pensioni Inpdap un corretto accertamento del diritto, “al fine di determinare l’esatta anzianità contributiva utile per accertare il diritto al 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


beneficio in esame, le Sedi, a seguito di specifica segnalazione …., sono tenute a definire tempestivamente eventuali provvedimenti di riscatti e ricongiunzioni che dovessero risultare pendenti” e, “in deroga ai normali termini per la notifica e l’eventuale accettazione dei relativi provvedimenti, sarà cura delle Sedi … … richiedere all’interessato in tempi brevi la volontà di accettare o meno il relativo provvedimento, anche in deroga ai termini previsti per il silenzio assenso”. - “qualora la domanda risulti carente della prescritta documentazione …. oppure il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti, sarà cura dell’Ufficio I comunicare alla Sede Inpdap competente il rigetto dell’istanza specificandone i motivi affinché venga notificato all’interessato a cura della Sede medesima”. Tabelle dei requisiti agevolati Con l’occasione, si richiama l’attenzione degli uffici sulle tabelle – relative sia al periodo transitorio che all’anticipazione ‘a regime’ – dei requisiti agevolati per i lavoratori impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti pubblicate sia dall’INPDAP (Paragrafo 4 della nota operativa) che dall’INPS (allegato 1 al messaggio n.16762). Tali tabelle risultano di più agevole consultazione operativa rispetto a quella già pubblicata con comunicazione del 23 maggio, in particolare con riferimento alla specificità dei lavoratori notturni con un numero di turni notturni annui inferiore a 78 (6471 o 72-77 turni notturni annui). Ovviamente, mentre le tabelle INPS contengono riferimenti sia ai requisiti richiesti per le pensioni liquidate nella gestione dei lavoratori dipendenti sia a quelli richiesti per i pensionamenti a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, le tabelle INPDAP – al contrario – sono riferite ai soli lavoratori dipendenti. Si richiama peraltro l’attenzione su alcune differenze tra le tabelle dei due Istituti: - le tabelle INPDAP contemplano già – per i requisiti maturati a partire dal 1.1.2013 – la maggiorazione dell’età pensionabile legata all’incremento dell’aspettativa di vita, che viene quantificata in tre mesi (come stimato nella relazione tecnica alla legge 111/2011) seppure non sia ancora stato pubblicato il necessario decreto; al contrario, le tabelle INPS non contemplano alcun aumento presunto di età pensionabile legato all’incremento dell’aspettativa di vita. - per i lavoratori notturni con un numero di turni notturni compresi tra 64 e 71, in caso di perfezionamento dei requisiti dal 1° gennaio 2013 in poi, le tabelle INPS indicano una somma di età anagrafica e anzianità contributiva (“quota”) di 94; tale indicazione, seppure formalmente aderente al dettato normativo, risulta sostanzialmente ed operativamente errata. Risulta invece corretta l’indicazione fornita dall’INPDAP, che indica per questi lavoratori quota 95 (maggiorata, peraltro, della maggiorazione dell’età pensionabile legata all’incremento dell’aspettativa di vita), in quanto – considerando un accesso al pensionamento con l’età anagrafica ridotta a 60 anni – la “quota” non può in alcun caso essere inferiore a 95 “(60… + 35) in quanto, per esplicita previsione legislativa … resta in ogni caso fermo il requisito contributivo minimo di 35 anni)”.

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D.Lgs. 67/2011 - Accesso anticipato alla pensione di anzianità per gli addetti ai lavori usuranti - Messaggio INPS n. 22647/2011- Nota Operativa INPDAP n. 43/2011 Si fa seguito alle notizie pubblicate rispettivamente il 23 maggio, il 16 giugno e 26 agosto 2011, per comunicare che l’Inps, con messaggio n. 22647 del 30 novembre ha illustrato i contenuti del decreto interministeriale 20.9.2011 (pubblicato in G.U. n.276 del 26 novembre 2011), di attuazione del decreto legislativo n. 67/2011. La nota dell’Istituto analizza le modalità applicative dettate dal decreto citato con particolare riguardo al riconoscimento del beneficio pensionistico per coloro che maturano il requisito agevolato per l’accesso alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2011, fornendo nel contempo le istruzioni per la trattazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento delle mansioni usuranti nonché talune precisazioni in ordine alle tipologie di lavorazioni che danno diritto ai benefici previsti dal decreto legislativo n. 67/2011. Si sintetizzano di seguito i punti di maggior rilevanza di cui al messaggio di cui trattasi riguardanti: 

Chiarimenti in merito alle tipologie di lavorazioni che danno diritto al beneficio A seguito di un chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro, tra i "lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale” individuati dall’art.2 del decreto del Ministero del Lavoro del 19 maggio 1999 che danno diritto al riconoscimento del particolare beneficio vanno ricompresi anche i lavoratori di segheria del marmo purché tale attività venga svolta all’interno del ciclo produttivo delle cave. Peraltro, lo stesso decreto 19.5.1999 richiedeva che alcune di queste lavorazioni (lavori espletati in spazi ristretti; lavori di asportazione dell’amianto) vengano svolte con carattere di prevalenza e continuità. A tale proposito, l’INPS precisa che la “prevalenza” deve ritenersi soddisfatta con lo svolgimento di queste lavorazioni per il periodo minimo richiesto dal D.Lgs.67/2011 (almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi anni di attività, per le pensioni con decorrenza entro il 2017; almeno metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni dal 2018), mentre il requisito della “continuità” nello svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti non è richiesto ai fini della concessione dei benefici di cui al D.Lgs.67/2011.

Individuazione, per le pensioni con decorrenza entro il dicembre 2017, dei requisiti di 7 e 10 anni di svolgimento di attività lavorativa faticosa e pesante Per le pensioni aventi decorrenza entro il 2017, il requisito dello svolgimento di attività usurante per almeno 7 anni, compreso quello di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 di attività lavorativa deve essere accertato: - valutando gli anni solari tenendo conto del periodo intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente; - i periodi di inattività non devono essere compresi nel computo dei 10 anni e pertanto devono considerarsi periodi “neutri”; - per i lavoratori che hanno presentato la domanda di riconoscimento dei benefici entro il 30 settembre 2011 (requisiti agevolati maturati entro il 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


31.12.2011) i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti il 31 dicembre 2011 per i soggetti ancora in attività a tale data o quelli precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro per i soggetti che abbiano cessato l’attività lavorativa in data precedente il 31 dicembre 2011; - ai fini del computo dei 7 anni di svolgimento di attività particolarmente faticosa e pesante.è necessario tenere conto dei soli periodi di attività effettiva, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa; - ai fini del diritto al beneficio, nei sette anni solari, anche non continuativi, deve essere compreso l’anno di maturazione dei requisiti. 

Incumulabilità del beneficio per lo svolgimento di “lavori usuranti” con norme di miglior favore previste da taluni ordinamenti previdenziali In merito all’incumulabilità (prevista dall’art.1, comma 8, D.Lgs. 67/2011) con altre norme di miglior favore per l’accesso al pensionamento previste dai vari ordinamenti pensionistici, l’INPS precisa che i benefici per l’accesso al pensionamento agevolato previsti per lo svolgimento di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: - non sono cumulabili con le agevolazioni previste per i lavoratori invalidi con percentuale > 74%, invalidi nella misura dell’80% o superiore, non vedenti o sordomuti o affetti da particolari infermità; - sono cumulabili, ai soli fini dell’importo della pensione, con quelli previsti per i lavoratori esposti all’amianto dalla legge n. 257/1992, nonché con quello del meccanismo di prolungamento dei periodi lavorativi per i lavoratori marittimi previsto dalla legge 413/1984; - non trovano applicazione per gli iscritti all’Inpdap nei confronti di quelle categorie di lavoratori le cui disposizioni legislative o regolamentari prevedono requisiti meno elevati per il diritto alla pensione di anzianità rispetto alla generalità dei lavoratori.

Condizioni di procedibilità della domanda Per poter essere esaminata nel merito, la domanda di riconoscimento dei benefici deve contenere tutte le condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell’istanza. In particolare l’interessato deve: a) indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio previsto dal D.Lgs.67/2011; b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti previste dal D.Lgs.67/2011; c) allegare la documentazione minima necessaria comprovante l’attività usurante svolta (la documentazione “minima” è indicata nella Tabella “A” allegata al D.I. 20 settembre 2011).

Si rimanda alla lettura del messaggio INPS n.22647 per quanto riguarda: 

la specificazione della documentazione (ulteriore rispetto a quella “minima” indicata dalla Tabella “A” allegata al D.I. 20 settembre 2011) specifica per ciascuna tipologia di attività da produrre (in copia con dichiarazione di conformità all’originale) in allegato alla domanda per il riconoscimento del beneficio, al fine di comprovare lo svolgimento di tali attività per il periodo e con le caratteristiche richieste; le possibili cause di reiezione delle domande di riconoscimento dello svolgimento delle attività usuranti (es. mancata maturazione del requisito anagrafico e contributivo previsto per l’accesso agevolato a pensione; svolgimento delle 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


attività faticose e pesanti in qualità di lavoratore autonomo; domande non supportate dalla documentazione richiesta; ecc.);  il procedimento accertativo del diritto e il monitoraggio delle domande accolte ai fini dell’applicazione del meccanismo di salvaguardia;  la comunicazione ad opera dell’Ente previdenziale dell’avvenuto accoglimento della domanda di accesso al beneficio, con l’indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico (la quale resta subordinata alla presentazione all’Ente medesimo della domanda di pensione), dell’eventuale differimento del trattamento (a causa dell’insufficiente copertura finanziaria) o del rigetto della predetta domanda, in caso di difetto dei requisiti richiesti dalla legge;  l’individuazione dell’Organo competente all’esame e alla definizione dei ricorsi avanzati contro i provvedimenti di rigetto della domanda di accesso al beneficio pensionistico, adottati per motivi attinenti al merito ed i termini per la loro proposizione e decisione. Si sottolinea, peraltro, che l’art.24, comma 17, della legge 22.12.2011, n.214 (di conversione del D.L. 201/2011 – decreto “salva Italia”), pur confermando il regime delle agevolazioni introdotto dal D.Lgs.67/2011, ne ha modificato i requisiti di accesso al pensionamento a partire dal 1.1.2012; pertanto, l’intera disciplina delle agevolazioni per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti che maturino il relativo requisito a partire dal 1° gennaio 2012, dovrà essere oggetto di profonda rivisitazione. Le modifiche introdotte dalla legge 201/2011 sono state già oggetto di esame da parte dell’INPDAP (di cui, peraltro, la stessa legge ha previsto la soppressione e confluenza nell’INPS) che, con la nota operativa n.43 del 28.12.2011, ha operato un riepilogo organico delle norme contenute nel D.Lgs. 67/2011 integrate con le modifiche recentemente introdotte. In particolare:  dal 1.1.2012, i lavoratori dipendenti destinatari dei benefici del D.Lgs.67/2011 possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico (in deroga ai nuovi requisiti per il diritto a pensione introdotti dal D.L.201/2011) con i requisiti previsti dalla tabella B allegata alla legge 247/2007 come modificati dagli artt. 12-bis e 12-ter della Legge 122/2010 e con il regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Requisiti di età contributi per i lavoratori che accedono al pensionamento nel FPLD Anno Requisiti 60 anni – quota 96 2012 dal 2013 61 anni e tre mesi – quota 97 e tre mesi 

per i lavoratori notturni che prestano attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B allegata alla legge 247/2007: a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

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b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

2012 dal 2013

da 64 a 71 notti da 72 a 77 notti da 78 notti 62 anni – quota 61 anni – quota 60 anni – quota 98 97 96 63 anni e tre mesi 62 anni e tre mesi 61 anni e tre mesi quota 97 e tre quota 99 e tre quota 98 e tre mesi mesi mesi

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D.Lgs. 67/2011 - Accesso anticipato alla pensione di anzianità per gli addetti ai lavori usuranti – Precisazioni. Msg. INPS n. 24235/2011 Con molteplici comunicazioni (23 maggio 2011; 16 giugno 2011; 26 agosto 2011; 3 gennaio 2012) si sono fornite indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 67/2011 in materia di accesso anticipato al pensionamento di anzianità in favore dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. “lavori usuranti”). Ad integrazione di quanto già comunicato, si precisa che l’INPS, con messaggio n. 24235 del 22.12.2011 ha fornito ulteriori chiarimenti e precisazioni alle istruzioni precedentemente emanate (Messaggio n.22647/2011): Riconoscimento del beneficio pensionistico in favore di lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva Con il precedente messaggio n.22647, l’INPS aveva fornito alle proprie Sedi l’indicazione di procedere alla reiezione delle domande di accesso ai benefici per lo svolgimento di lavori usuranti presentate da lavoratori già in possesso della massima anzianità contributiva (n.2.080 contributi settimanali). Adesso l’Istituto precisa che tale indicazione “non trova applicazione qualora, per effetto del riconoscimento del beneficio in oggetto, i lavoratori in questione perfezionino il requisito agevolato in data anteriore a quella in cui hanno perfezionato il requisito delle 2.080 settimane di contribuzione. Pertanto … non può essere respinta la domanda di beneficio presentata da lavoratori che hanno già raggiunto l’anzianità contributiva di 2080 contributi settimanali ma che, in virtù del requisito agevolato … potrebbero, per effetto della disciplina delle decorrenze, conseguire il trattamento pensionistico in data anteriore a quello previsto in relazione al requisito ordinario legato alla sola anzianità contributiva”. Documentazione utile per il riconoscimento in favore dei lavoratori notturni In alcuni casi, per le domande di beneficio presentate dai lavoratori notturni, le buste paga prodotte dagli interessati contengono solo l’indicazione generica della indennità per lavoro notturno e non sono pertanto idonee a desumere “né il numero di ore svolte nell’arco temporale richiesto dalla legge per ciascun giorno lavorativo, né il numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoro notturno è stato svolto”. Tali informazioni, in molti casi, non sono desumibili neanche attraverso “cartellini marca tempo o registri presenze”. L’INPS precisa che in questi casi lo svolgimento del lavoro notturno secondo le modalità e connotazioni previste dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs.67/2011 può essere accertato valutando la seguente ulteriore documentazione:   

contratto individuale; contratto collettivo nazionale o aziendale; eventuali ordini di servizio.

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Accertamento dello svolgimento del lavoro notturno nell’anno di maturazione dei requisiti La norma (articolo 1, comma 2, lettera a) D.Lgs. 67/2011) prevede che, per le pensioni aventi decorrenza entro il 2017, ai fini del diritto al trattamento pensionistico anticipato, le attività particolarmente faticose e pesanti che danno diritto al beneficio debbano essere state svolte per almeno sette anni solari, anche non continuativi, negli ultimi 10 di attività lavorativa; richiede inoltre che nei sette anni sia compreso l’anno di maturazione dei requisiti. L’INPS ha precisato che, anche per i lavoratori notturni a turni di cui all’articolo 1, lettera b), n.1:  lavoratori a turni, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009 è previsto un numero minimo di giorni lavorativi in cui, nell’anno di maturazione dei requisiti, deve essere svolto il lavoro notturno come individuato al citato articolo, facendo riferimento alle giornate lavorative svolte nell’anno solare. A tale proposito, con messaggio n. 22647/2011, l’INPS ha fornito i criteri per l’accertamento del requisito in questione, che di seguito si riportano: 

valutando gli anni solari, tenendo conto del periodo intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente;  i periodi di inattività non devono essere compresi nel computo dei 10 anni e pertanto devono considerarsi periodi “neutri”;  per i lavoratori che hanno presentato la domanda di riconoscimento dei benefici entro il 30 settembre 2011 (requisiti agevolati maturati entro il 31.12.2011) i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti il 31 dicembre 2011 per i soggetti ancora in attività a tale data o quelli precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro per i soggetti che abbiano cessato l’attività lavorativa in data precedente il 31 dicembre 2011;  ai fini del computo dei 7 anni di svolgimento di attività particolarmente faticosa e pesante, è necessario tenere conto dei soli periodi di attività effettiva, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa. Pertanto, ai fini del beneficio pensionistico per i lavoratori che perfezionano il requisito agevolato di cui al decreto legislativo n. 67/2011 ad esempio nel 2011, “deve essere accertato, nel corso dell’anno solare precedente la data del 31 dicembre 2011 o precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (ove anteriore) lo svolgimento del lavoro notturno come individuato dal citato articolo 1, lettera b), n. 1 secondo il numero di giorni lavorativi minimi (non inferiore a 64) richiesti per il riconoscimento del beneficio in questione”. Termine di presentazione della documentazione L’INPS chiarisce che la data del 6.12.2011 quale termine per la presentazione della documentazione integrativa a supporto delle domande presentate entro il 30.9.2011 deve intendersi riferito alla sola documentazione “minima prevista ai fini della procedibilità della domanda come indicata dalla Tabella A” allegata al decreto interministeriale 20.9.2011 (pubblicato in G.U. n.276 del 26 novembre 2011). La ulteriore documentazione presentata ad integrazione potrà essere valutata dalle sedi anche se presentata successivamente alla predetta data del 6 dicembre 2011. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Presentazione domande di riconoscimento di lavori usuranti entro il 1° marzo 2012 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati nell’anno 2012 Si fa seguito alle notizie pubblicate su Punto d’Incontro rispettivamente il 23 maggio, 16 giugno, 26 agosto 2011 e 3 gennaio 2012 (a cui si rimanda per una più sistematica illustrazione della normativa e per la individuazione dei lavoratori interessati) in tema di benefici pensionistici a favore dei lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti, per comunicare che l’Inps con Messaggio numero 3435 del 28-02-2012 ha fornito ulteriori indicazioni per la trattazione delle domande di riconoscimento del beneficio, inoltrate entro il termine prefissato del 1° marzo, da parte di coloro che perfezionano i requisiti agevolati nel corso del corrente anno. Si rammenta che in proposito è intervenuto nel frattempo il comma 17 dell’art. 24 della legge n. 214/2011, che ha modificato il comma 4 dell’art. 1 del d.Lgs n. 67/2011, stabilendo che dal 1° gennaio 2012 i lavoratori individuati dall’art. 1, comma 1, lettere a), b), c,) e d) del predetto decreto legislativo conseguono il diritto al trattamento pensionistico di anzianità con i requisiti fissati dalla tabella B della legge n. 247/2007. Merita, inoltre, ricordare che la domanda per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che raggiungano il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Per la generalità dei lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti, i requisiti di accesso al pensionamento anticipato validi per l’anno 2012 sono i seguenti:

Lavoratori notturni a turno Lettera b) punto 1) Il comma 17 dell’art. 24 della legge n. 214/2011, ha introdotto all’art.1 del decreto legislativo 67/2011 il comma 6 bis, il quale ha previsto una disciplina differenziata, in ragione dei turni, per quei lavoratori “turnisti” che prestano la loro attività per un numero di giorni lavorativi all’anno inferiori a 78 e che maturano il diritto al trattamento anticipato dal 1° gennaio 2012. Per tali lavoratori il requisito anagrafico ed il valore somma di cui alla tabella a della legge n. 247/2007 sono incrementati di: 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


due anni e due unità per i “turnisti” che svolgono la loro attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71. Pertanto, per questi lavoratori i requisiti di accesso alla pensione sono i seguenti:

un anno e una unità per i “turnisti” che svolgono la loro attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77. Pertanto, per questi lavoratori i requisiti di accesso alla pensione sono i seguenti:

Precisazioni concernenti i lavoratori notturni Per i lavoratori che prestano attività lavorativa per un numero di giorni lavorativi nell’anno da 64 a 71 e da 72 a 77, ai sensi del comma 7 dell’art. 1 del d.Lgs. n. 672011, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo dei 7 anni (in cui, lo si ricorda, deve essere compreso anche l’anno di maturazione dei requisiti) negli ultimi dieci di attività lavorativa. Infine ai lavoratori notturni, che prestano attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 e che abbiano anche svolto le altre tipologie di attività contemplate nel decreto legislativo n. 67/2011, si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni solamente se, considerando il periodo complessivo in cui sono state svolte le altre tipologie di attività, il lavoro a turni inferiore a 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà. Decorrenze dei trattamenti pensionistici I trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio in esame rimangono soggetti al regime delle finestre mobili di 12 o 18 mesi (nel caso di contribuzione mista) di cui alla legge n. 122/2010, secondo la previsione dell’art. 24 , comma 17 bis, della legge n. 214/2011.

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E’ utile rammentare che la presentazione della domanda di riconoscimento in esame oltre il termine del 1° marzo 2012, comporterà il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a: 1. un mese per un ritardo nella presentazione compreso in un mese; 2. due mesi per un ritardo compreso tra un mese e due mesi; 3. tre mesi per un ritardo di tre mesi ed oltre. Presentazione della domanda per gli iscritti agli Enti soppressi Inpdap ed Enpals Le domande di accesso al beneficio da parte degli iscritti all’Inpdap ed all’Enpals, soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012 e confluiti nell’Inps, devono essere presentate secondo le consuete modalità e alle rispettive strutture territoriali dei predetti Enti, in attesa di successive indicazioni. Per quanto non in commento si fa rinvio al messaggio dell’Inps in esame (punti 4, 5, 6 e 7), trattandosi di argomenti già ampiamente illustrati nelle comunicazioni in punto d’incontro segnalate in premessa.

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Salvaguardia co. 14 e 15, L. 214/2011 Decr. Interministeriale 1/06/2012 Indice  

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Deroghe per i lavoratori “salvaguardati”: la successione delle norme – il quadro della situazione Condizioni di accesso al pensionamento nei confronti dei lavoratori interessati dalle norme di salvaguardia (art.24, comma 14, D.L. 201/2011; art.6 D.L. 216/2011; art.2 D.M. 1.6.2012; art.22 D.L. 95/2012) Presentazione delle istanze alla D.T.L. (DM 1.6.2012, artt. 4 e 5) INPS: piano operativo per la verifica del diritto alla salvaguardia

Deroghe per i lavoratori “salvaguardati”: la successione delle norme – il quadro della situazione Com’è noto, il decreto “Salva Italia” (D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011) ha operato una profonda riforma delle norme previdenziali (vedi, tra gli altri, i documenti pubblicati in Punto d’Incontro il 12 dicembre 2011, il 23 marzo 2012 ed il 9 maggio 2012), introducendo anche criteri più restrittivi per l’accesso al pensionamento (innalzamento dell’età pensionabile ed incremento dei requisiti contributivi). Sono state peraltro previste norme di salvaguardia (art.24, comma 14) che garantiscono il mantenimento delle disposizioni previgenti in materia di accesso a pensione e di regime delle decorrenze nei confronti di chi avesse già maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 nonché di particolari categorie di lavoratori che, sebbene maturino i requisiti pensionistici successivamente all’entrata in vigore della riforma stessa, sono stati ritenuti meritevoli di una particolare tutela. A tal fine, la norma (comma 15) ha demandato le modalità di attuazione della salvaguardia ad un apposito decreto interministeriale da emanarsi entro il 31 marzo 2012. Successivamente, il decreto “mille proroghe” (D.L. 216/2011, convertito in legge n. 14/2012; art. 6, commi 2-ter, 2-quater e 2 septies) ha ampliato la platea dei lavoratori nei confronti dei quali continuano a trovare applicazione le norme previgenti, stabilendo tuttavia una clausola di salvaguardia finanziaria che prevede l’eventuale aumento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro nel caso in cui l’estensione della salvaguardia a tali ulteriori categorie dovesse comportare un costo eccedente le risorse accantonate. Il decreto “mille proroghe” ha anche spostato al 30 giugno il termine per l’emanazione del decreto interministeriale di applicazione del comma 14. Il decreto in questione, firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 1 giugno 2012, è stato pubblicato dopo quasi 2 mesi dalla sua firma sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2012.

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Il predetto provvedimento non solo dispone le modalità di attuazione per l’accesso al pensionamento dei lavoratori interessati dalla salvaguardia, ma individua anche la relativa ripartizione numerica di ciascuna categoria, nel limite delle risorse individuate, fissando in 65 mila unità il numero dei lavoratori complessivamente destinatari della salvaguardia di cui trattasi. In realtà, il decreto in esame sembra essere andato oltre la semplice definizione di regole applicative del comma 14 dell’art.24 e fissa, invece, ulteriori criteri (del tutto nuovi rispetto alla norma di riferimento) per l’accesso alla salvaguardia con riferimenti ad alcune categorie di lavoratori (ad esempio, per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria); è presumibile, pertanto, che i soggetti che si vedano esclusi dalla salvaguardia sulla base degli ulteriori criteri introdotti dal decreto in esame possano dar vita ad un consistente contenzioso circa la legittimità delle nuove norme. Nel frattempo, nel supplemento ordinario n.141/L alla G.U. n.156/L del 6 luglio scorso, è stato pubblicato il D.L. n.95/2012 (c.d. “spending review”) che, tra l’altro, all’art.22, ha ulteriormente ampliato la platea dei lavoratori “salvaguardati”, prevedendo che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del DL 201/2011, si applichino ad ulteriori 55 mila soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31.12.2011. Peraltro, le modalità di attuazione della salvaguardia per questi ulteriori 55 mila soggetti sono demandate, a loro volta, ad un ulteriore decreto interministeriale da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 95/2012. C’è da notare, infine, come l’art.22 del D.L. 95/2012 (vigente), contenga una espressa convalida de “le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012…” (non ancora vigente nell’ordinamento giuridico italiano), proprio nell’intento di confermarne i contenuti con valore di norma primaria ed evitare il presumibile contenzioso che ne potrebbe derivare. Condizioni di accesso al pensionamento nei confronti dei lavoratori interessati dalle norme di salvaguardia (art.24, comma 14, D.L. 201/2011; art.6 D.L. 216/2011; art.2 D.M. 1.6.2012; art.22 D.L. 95/2012) A seguito dell’avvenuta pubblicazione del decreto interministeriale, tenendo ben presente che in fase di conversione in legge del d.l. n.95/2012, potrebbe verificarsi la possibilità che l‘intera materia possa subire ulteriori modifiche – si ritiene utile riepilogare le condizioni di accesso alla salvaguardia previste per le varie categorie sulla base delle disposizioni fin qui emanate. Le norme di legge in materia di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore della legge di riforma (D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011; c.d. riforma “Monti – Fornero”) continuano ad applicarsi, ancorché i requisiti per l’accesso al pensionamento siano maturati successivamente al 31.12.2011, alle sotto elencate categorie di lavoratori, in presenza delle seguenti condizioni e nel seguente numero massimo:

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Lavoratori in mobilità

Rif. normativo

Categoria

lavoratori collocati in mobilità (artt. 4 e 24 della L.214/2011 – legge n.223/1991), sulla base art.24, c.14, di accordi sindacali stipulati lettera a) anteriormente al 4 dicembre 2011 lavoratori collocati in mobilità lunga (art. 7, commi 6 e 7, L.214/2011 – della Legge n.223/1991) per art.24, c.14, effetto di accordi collettivi lettera b) stipulati entro il 4 dicembre 2011

Condizioni per l'accesso alla Numero salvaguardia massimo - cessazione dell’attività lavorativa entro il 4.12.2011; - perfezionamento dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di 25.590 fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23.7.1991, n. 223

- cessazione dell’attività lavorativa entro il 4.12.2011;

- non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa, né il collocamento in mobilità alla data avoratori per i quali le imprese del 4.12.2011; abbiano stipulato in sede - perfezionamento dei requisiti per D.L. 95/2012 governativa, entro il il pensionamento entro il periodo di – art.22, c.1, 31.12.2011, accordi finalizzati fruizione dell'indennità di mobilità di lettera a) alla gestione delle eccedenze cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della occupazionali con utilizzo di legge 23.7.1991, n. 223 o di mobilità ammortizzatori sociali lunga di cui all’art. 7, commi 6 e 7, legge 223/1991

3.460

(**)

Fondi di solidarietà di settore I. lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di - titolarità al 4.12.2011 della prestazione straordinaria a carico dei prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà Fondi di solidarietà di settore di settore (art.2, comma 28, della legge n. 662/1996) L.214/2011 – II. lavoratori per i quali – pur art.24, c.14, non essendo titolari di lettera c) prestazione straordinaria al D.L. 95/2012 4.12.2011 – sia stato previsto – art.22, c.1, da accordi collettivi stipulati lettera b) sempre alla data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà di settore (art.2, comma 28, della legge n. 662/1996)

- non titolarità della prestazione straordinaria alla data del 4.12.2011 ma 19.310 con accesso alla stessa autorizzato (*) dall’INPS (gli interessati restano comunque a carico del Fondo fino al compimento di 62 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto n.201/2011)

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Autorizzati alla prosecuzione volontaria

L.214/2011 – art.24, c.14, lettera d) L.214/2011 – art.24, c.14, lettera d) D.L. 95/2012 – art.22, c.1, lettera c)

- perfezionamento dei requisiti contributivi e anagrafici utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo le regole previgenti entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore (6.12.2011) del D.L. 201/2011 - nessuna ripresa dell’attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria - almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di lavoratori che, entrata in vigore del D.L. 201/2011 antecedentemente alla data 10.250 (6.12.2011) del 4 dicembre 2011, siano - perfezionamento dei requisiti (**) stati autorizzati alla contributivi e anagrafici utili a comportare prosecuzione volontaria della la decorrenza del trattamento contribuzione pensionistico secondo le regole previgenti entro un periodo compreso tra 24 e 36 mesi dalla data di entrata in vigore (6.12.2011) del D.L. 201/2011 - nessuna ripresa dell’attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria - almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (6.12.2011)

Esonero dal servizio

L.214/2011 – art.24, c.14, lettera e)

lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero - esonero dal servizio in corso alla dal servizio di cui all'articolo data del 4.12.2011 72, comma 1, del D.L. n.112/2008, convertito in Legge n. 133/2008

950

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Congedo per assistenza figli con disabilità grave L.214/2011 – art.24, c.14, lettera e-bis) [introdotta da L.14/2012, art.6, c.2quater]

lavoratori che alla data del 31.10.2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’art.42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001

- maturazione, entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo, del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento 150 indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’art.1, comma 6, lettera a), della legge 243/2004 (40 anni di contribuzione)

Risoluzione rapporto di lavoro

- lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31.12.2011 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. - la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi 410, 411 e 412-ter del codice di certi ed oggettivi (comunicazioni procedura civile obbligatorie alle DTL) - possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina previgente, avrebbero comportato la L.14/2012, decorrenza del trattamento 6.890 art.6, c.2-ter pensionistico entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 210/2011 (6.12.2011) - nessuna successiva - lavoratori il cui rapporto di lavoro rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa si sia risolto entro il 31.12.2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale - la data di cessazione del rapporto - lavoratori il cui rapporto di lavoro di lavoro deve risultare da elementi si sia risolto entro il 31.12.2011 in certi ed oggettivi (comunicazioni ragione di accordi individuali obbligatorie alle DTL) sottoscritti anche ai sensi degli artt. - possesso dei requisiti anagrafici e 410, 411 e 412-ter del codice di contributivi che, in base alla disciplina L.14/2012, procedura civile previgente, avrebbero comportato la art.6, c.2-ter decorrenza del trattamento D.L. 95/2012 (**) pensionistico entro un periodo lavoratori il cui rapporto di lavoro – art.22, c.1, si sia risolto entro il 31.12.2011 in compreso tra 24 e 36 mesi dalla data lettera d) applicazione di accordi collettivi di entrata in vigore del D.L. 210/2011 di incentivo all’esodo stipulati dalle (6.12.2011) - nessuna successiva organizzazioni comparativamente rioccupazione in qualsiasi altra più rappresentative a livello attività lavorativa nazionale

55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Dipendenti pubblici - possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico personale in in base alla disciplina vigente ante DL D.L. Nessuna soprannumero all’esito 201/2011, avrebbero comportato la 95/2012 – quantificadelle riduzioni previste decorrenza del trattamento entro il art.2, c.11, dall’art.2, comma 1, DL 31.12.2014 zione lettera a) 95/2012 Questi lavoratori possono richiedere all’Ente di appartenenza la certificazione del diritto

[*] n.17.710 lavoratori (cumulativamente tra le categorie I e II) previsti dal DM 1.6.2012, ai quali si aggiungono n. 1.600 lavoratori (appartenenti alla sola categoria II) previsti dal comma 1, lettera b) dell’art.22 del D.L. 95/2012. [**] con esclusione della previsione di n.1.600 lavoratori autorizzati all’accesso ai Fondi di solidarietà di settore, la platea dei 55.000 salvaguardati prevista dal DL 95/2012 è attualmente ‘indifferenziata’; la ripartizione numerica per ciascuna categoria sarà presumibilmente demandata al decreto attuativo, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Presentazione delle istanze alla D.T.L. (DM 1.6.2012, artt. 4 e 5) Al fine di accedere al pensionamento con la salvaguardia del comma 14 e secondo i criteri e le condizioni sopra indicati, i lavoratori interessati, appartenenti alle categorie di cui alle lettere e) ed e-bis) del comma 14, nonché quelli di cui all’art.6, comma 2-ter della Legge 14/2012, devono presentare una apposita domanda. Le istanze per l’ottenimento del beneficio devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in esame a specifiche Commissioni istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro. Nel decreto non è indicato alcun criterio in base al quale – nel limite numerico assegnato a ciascuna categoria – sarà stabilita una priorità per l’accesso alla salvaguardia. E’ peraltro possibile che – a parità degli altri requisiti – la data di presentazione della domanda possa costituire criterio di priorità. Pertanto, gli Uffici, a seguito della pubblicazione del DM in G.U., dovranno presentare tempestivamente le domande in questione in favore dei propri assistiti che si trovino nelle condizioni previste, al fine di non pregiudicare il loro eventuale diritto alla salvaguardia. A tal fine, in attesa della eventuale pubblicazione di un modello ufficiale di domanda, si potrà utilizzare il fac simile allegato alla presente.

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Si riporta di seguito un prospetto con l’indicazione della DTL a cui indirizzare l’istanza e della documentazione da allegare: Documentazione da allegare lavoratori che alla data del Dichiarazione 4 dicembre 2011 hanno in sostitutiva di corso l'istituto dell'esonero certificazione con dal servizio di cui l’indicazione degli all'articolo 72, comma 1, del estremi del D.L. n.112/2008, convertito provvedimento di in Legge n. 133/2008 esonero Dichiarazione Lavoratori che alla data del sostitutiva di 31.10.2011 risultano essere certificazione con in congedo per assistere l’indicazione degli figli con disabilità grave estremi del ai sensi dell’art.42, comma provvedimento di 5, del D.Lgs. 151/2001 congedo lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31.12.2011 in ragione di Accordo che ha dato accordi individuali luogo alla cessazione sottoscritti anche ai sensi del rapporto di lavoro degli artt. 410, 411 e 412ter del codice di procedura civile lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31.12.2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale Categoria di lavoratori

L.214/2011 – art.24, c.14, lettera e)

L.214/2011 – art.24, c.14, lettera e-bis)

L.14/2012, art.6, c.2-ter

L.14/2012, art.6, c.2-ter

DTL competente DTL competente in base alla residenza del lavoratore

DTL competente in base alla residenza del lavoratore

DTL innanzi alla quale l’accordo è stato sottoscritto

DTL competente in base alla residenza del lavoratore cessato

Le decisioni di accoglimento da parte delle Commissioni verranno comunicate all’Inps con modalità telematica. In caso di reiezione, l’interessato può presentare istanza di riesame alla DTL presso cui è stata presentata l’istanza entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento. Il comma 15 dell’art.24 della Legge 214/2011 prevede che gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio (in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro o all’inizio del periodo di esonero) delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi della salvaguardia.

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Qualora da tale monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato con il decreto ministeriale per la singola categoria, non debbano essere prese in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 14. E’ peraltro presumibile che per le categorie per le quali è richiesta la presentazione dell’istanza alla DTL, il monitoraggio risulti soddisfatto con la ricezione da parte dell’INPS delle decisioni di accoglimento emesse dalle competenti DTL. Analogo monitoraggio delle domande di pensionamento è previsto dal comma 2 dell’art.22 del D.L.95/2012 per gli ulteriori 55.000 soggetti che intendono avvalersi della salvaguardia, per la cui compiuta attuazione sarà tuttavia necessario attendere il successivo decreto interministeriale. INPS: piano operativo per la verifica del diritto alla salvaguardia Con messaggio n.12196 del 20 luglio 2012, l’Istituto ha comunicato le modalità di svolgimento dell’operazione, che interesserà i primi 65mila lavoratori individuati dal decreto ministeriale, la cui posizione assicurativa, risultante dagli archivi, potrebbe comportare l’ammissione alle clausole di salvaguardia e l’accesso ai trattamenti pensionistici sulla base della previgente normativa. Il piano operativo si articolerà nelle seguenti fasi: 

invio alla platea dei potenziali beneficiari di una lettera (diversificata a seconda che il destinatario risulti o meno già in possesso di Pin di accesso al sito internet dell’Inps), con l’invito a prendere visione del proprio estratto contributivo; campagna informativa da parte del Contact Center Multicanale INPS (CCM), che contatterà direttamente gli interessati, preannunciando loro l’invio della comunicazione e informandoli della possibilità di fissare un appuntamento per ricevere consulenza da parte dell’Istituto; attivazione presso ciascuna sede territoriale di uno “Sportello Amico”, accedendo al quale gli interessati potranno prenotarsi per un appuntamento di consulenza oppure potranno direttamente segnalare le eventuali anomalie o scoperture assicurative rilevate dalla propria posizione assicurativa; segnalazione, da parte delle Sedi INPS – entro il prossimo 21 settembre – dell’avvenuto accertamento del perfezionamento dei requisiti per l’accesso a pensione ante Legge 214/2011; invio centralizzato al domicilio degli interessati dell’esito della verifica del diritto a pensione con la salvaguardia.

Benché l’operazione complessiva non risulti ancora del tutto chiara, l’INPS procederà, in pratica, al rilascio di una sorta di “certificazione del diritto” (peraltro non prevista da alcuna norma in relazione a questa fattispecie), anziché al “monitoraggio delle domande presentate, come invece previsto dalla legge. Sulla base di quanto comunicato verbalmente dall’Istituto, dovrebbero restare esclusi dall’invio delle lettere i lavoratori:   

licenziati a seguito di accordi individuali; in esonero della Pubblica Amministrazione; in esonero delle Poste. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Non è ancora chiaro, invece, se tra i destinatari della comunicazione vi saranno o meno anche i lavoratori che alla data del 31.10.2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave e quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31.12.2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo; si tratta di lavoratori per i quali il DM 1.6.2012 ha previsto la necessità di una istanza alla DTL ed nei quali la ricezione della comunicazione INPS potrebbe ingenerare l’errato convincimento che il diritto alla salvaguardia sussista a prescindere dall’obbligo di presentare la domanda. E’ presumibile, comunque, che non tutte le persone che riceveranno la lettera dell’Inps risulteranno avere effettivamente diritto alla salvaguardia; analogamente, potrà verificarsi che lavoratori appartenenti a tali categorie e rientranti a pieno titolo nella salvaguardia non ricevano la comunicazione dell’Istituto (ipotesi, del resto, prevista anche dall’INPS ed evidenziata nel messaggio citato). Sempre, per le vie brevi, l’Istituto ha, infatti, reso noto che talune posizioni assicurative potrebbero risultare carenti di spezzoni contributivi come ad esempio: servizio militare non ancora accreditato; periodi di contribuzione estera (non in possesso dell’Inps); periodi assicurativi accreditati presso le Pubbliche Amministrazioni e non ancora trasferiti per inerzia delle stesse ecc. E’ di tutta evidenza la necessità che gli Uffici analizzino con la massima attenzione ed approfondimento le singole situazioni, provvedendo, all’occorrenza, alla sistemazione delle posizioni assicurative che dovessero risultare incomplete, utilizzando i canali consueti. Si fa riserva di ulteriori indicazioni non appena l’Inps avrà provveduto ad emanare altre eventuali disposizioni operative.

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Soggetti “salvaguardati". Messaggio INPS n.13343 del 9/08/2012. - Lavoratori collocati in mobilità ordinaria - Lavoratori collocati in mobilità lunga - Lavoratori con prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore - Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011 - Lavoratori con esonero dal servizio in corso al 4 dicembre 2011 - Criteri di priorità Con la comunicazione pubblicata su Punto d’Incontro il 25 luglio u.s., si sono illustrate le disposizioni applicative – previste dal DI 1 giugno 2012 – della salvaguardia per l’accesso al pensionamento prevista dall’art.24, comma 14, del decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n.214/2011, nonché il processo di verifica dei potenziali beneficiari della salvaguardia illustrato dall’INPS con messaggio n.12196/2012. Ad integrazione delle indicazioni operative già fornite, si porta a conoscenza degli uffici il messaggio n.13343 del 9 agosto 2012, con cui l’INPS fornisce ulteriori specifiche operative in merito all’applicazione della salvaguardia, analizzando nel dettaglio le tipologie di lavoratori compresi in ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati ed i relativi criteri di ammissione al beneficio. Nell’esaminare le indicazioni INPS non si riporteranno le condizioni ed i requisiti di accesso alla salvaguardia per ciascuna categoria di lavoratori, già elencati nella precedente comunicazione del 25 luglio e che si danno, quindi, per conosciuti. A differenza della comunicazione del 25 luglio, peraltro, il messaggio INPS esamina le condizioni ed i requisiti del solo contingente (n.65.000) di salvaguardati, cui al DI 1 giugno 2012; non entra invece nel merito dell’ulteriore platea di 55.000 soggetti per i quali la salvaguardia è stata disposta dall’art.22 del D.L. 95/2012 e per i quali manca ancora il corrispondente decreto attuativo. ATTENZIONE Poiché sulla questione sono pervenuti numerosi quesiti, preme anzitutto sottolineare che i lavoratori che rientrano nella salvaguardia continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia o di anzianità:  

in base ai requisiti vigenti anteriormente alla data (6.12.2011) di entrata in vigore del DL 201/2011; in base al regime delle decorrenze (“finestra mobile”) introdotto dalla legge 122/2010.

Sullo specifico punto, si rimanda a quanto già precisato con comunicazione del 23 marzo 2012 (di commento della circolare INPS n.35/2012): "… la circolare INPS non indica alcuna deroga in materia di innalzamento dei requisiti contributivi. Si deve pertanto ritenere che le clausole di salvaguardia previste dall’art.2, comma 3 del D.Lgs.503/1992 (soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro 31.12.1992; lavoratori subordinati che possono far valere un’anzianità assicurativa di 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare; ecc.) non trovino più applicazione per i soggetti che maturano i requisiti a partire dal 1 gennaio 2012 …. E’ presumibile, in particolare, che i soggetti autorizzati ai versamenti volontari entro il 31.12.1992 (art.2, comma 3, lettera a) del D.Lgs.503/1992) rientrino nel più ampio novero dei soggetti ‘derogati’ di cui al successivo comma 14, ai quali i requisiti previgenti si applicano nei limiti del comma 15 e dell’emanando decreto ministeriale". Risulta chiaro, pertanto, che a partire dal 1.1.2012 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni (in quanto non possono essere più fatte valere le deroghe ai fini del mantenimento del requisito contributivo di 15 anni). Tuttavia, per i soggetti che rientrano nella salvaguardia continuano ad applicarsi i previgenti requisiti. Quindi, ad esempio: 

qualora un soggetto autorizzato alla prosecuzione volontaria entro il 31.12.1992 maturi l’età pensionabile successivamente al 31.12.2011 e non soddisfi i requisiti per la salvaguardia (previsti dal comma 14 dell’art.24 e dal DM 1.6.2012 o dall’art.22 del D.L. 95/2012), potrà accedere al pensionamento di vecchiaia solo qualora abbia maturato il requisito contributivo di 20 anni; tuttavia, qualora lo stesso soggetto soddisfi i requisiti per la salvaguardia richiesti dal comma 14 dell’art.24 e dal DM 1.6.2012 o dall’art.22 del D.L. 95/2012, allora – benché maturi il diritto a pensione successivamente al 31.12.2011 – potrà accedere al pensionamento di vecchiaia sulla base del requisito contributivo precedentemente richiesto (in questo caso: 15 anni).

E’ bene precisare anche che, una volta avuto accesso alla salvaguardia, l’accesso a pensione secondo la normativa previgente può avvenire anche sfruttando un ‘canale’ diverso da quello che ha dato accesso alla salvaguardia stessa. Ad esempio: un soggetto rientrato nella salvaguardia sulla base dell’autorizzazione ai V.V. ante 4.12.2011, può accedere al pensionamento con 15 anni di contribuzione anche qualora la contribuzione volontaria non sia determinante ai fini del diritto, in quanto il requisito dei 780 contributi sia stato raggiunto autonomamente con contribuzione effettiva antecedente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Tra le condizioni richieste per l’accesso alla salvaguardia per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria non è infatti prevista alcuna condizione che i V.V. risultino anche determinanti ai fini del diritto. ATTENZIONI OPERATIVE La procedura di “Calcolo Decorrenza” non riesce ad analizzare tutte le specifiche alle quali è legato il soddisfacimento o meno delle condizioni richieste per l’accesso alla salvaguardia. Deve pertanto essere cura dell’operatore verificare la correttezza della decorrenza indicata con l’applicazione della salvaguardia a seconda che risultino o meno soddisfatte tutte le condizioni richieste.

55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


A titolo di esempio, per un soggetto autorizzato alla prosecuzione volontaria nel 1992 per il quale si appone, correttamente, il flag nel campo “Autorizzato V.V. prima del 20.7.2007”, la procedura valorizza in automatico il campo “Deroghe contingentate” e, conseguentemente, indica come possibili decorrenze anche quelle con i requisiti della pensione di anzianità della previgente disciplina. Tuttavia, non necessariamente l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria ante 4.12.2011 comporta l’applicazione della salvaguardia, potendo non risultare soddisfatta una delle altre condizioni richieste: 

il soggetto in questione potrebbe essersi rioccupato successivamente all’autorizzazione ai V.V., oppure potrebbe non far valere neanche un contributo volontario al 6.12.2011. L’operatore dovrà quindi togliere il flag dal campo “Deroghe contingentate” e, successivamente, procedere al calcolo della decorrenza; il soggetto potrebbe invece far valere tutti i requisiti previsti, ma – una volta calcolata la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della normativa previgente – questa potrebbe collocarsi oltre il 6.12.2013, termine stabilito dal DM 1.6.2012.

L’operatore, pertanto, avendo verificato la inapplicabilità delle decorrenze calcolate sulla base della salvaguardia (salvo valutare – in attesa del relativo decreto attuativo – la possibile appartenenza all’ulteriore contingente di salvaguardati dal DL 95/2012, in caso di decorrenza entro il 6.12.2014), dovrà eliminare il flag dal campo “Deroghe contingentate” e, successivamente, procedere nuovamente al calcolo della decorrenza; la procedura indicherà, correttamente, le sole decorrenze maturate sulla base dei requisiti introdotti dall’art.24, Legge 214/2011. Lavoratori collocati in mobilità ordinaria All’interno di questa categoria vanno compresi anche i lavoratori ai quali successivi interventi legislativi successivi hanno esteso l’applicazione della legge n.223/1991: 

 

lavoratori licenziati da aziende del commercio con più di 50 dipendenti e fino a 200, da aziende costituite per l’espletamento di attività di logistica che occupino più di 200 dipendenti, o che occupino più di 50 dipendenti fino a 200 e per i lavoratori licenziati da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza; lavoratori del trasporto aereo e delle società derivate lavoratori delle società di gestione aeroportuale e delle società da questi derivate

Non rientrano tra i destinatari della salvaguardia i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga. Ai fini del diritto alla salvaguardia, il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 24 luglio 2012 (data di pubblicazione del decreto interministeriale 1° giugno 2012).

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Di conseguenza, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successivi al 24 luglio 2012 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento. Alcuni lavoratori collocati in mobilità ordinaria potrebbero trovarsi nella situazione di perfezionare i requisiti pensionistici oltre il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità solo a causa dell’adeguamento di tali requisiti agli incrementi della speranza di vita; in sede ministeriale è stato stabilito che i lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011 che si trovino in questa situazione rientreranno tra i destinatari della salvaguardia. In previsione di un corretto accertamento dei lavoratori ai quali possa effettivamente applicarsi la salvaguardia, si rimanda alla circolare INPS n.67 del 14/04/2011 (notizia su Punto d’Incontro del 15 aprile 2011) relativa alla compatibilità dell’indennità di mobilità con l’attività di lavoro dipendente o autonomo, al fine di verificare eventuali casi nei quali – a causa dell’attività esercitata e delle retribuzioni e redditi conseguiti – la percezione dell’indennità possa risultare indebita e pertanto non possa ritenersi applicabile alcuna clausola di salvaguardia. Lavoratori collocati in mobilità lunga I potenziali destinatari della salvaguardia ed i relativi requisiti per il diritto a pensione per questa categoria sono: Lavoratori

lavoratori collocati in mobilità lunga (leggi n. 176/1998, n. 81/2003, n. 296/2006)

Requisito pensionistico richiesto - requisiti per la pensione di vecchiaia: 65 anni se uomini e 60 anni se donne. Per i soli lavoratori destinatari della legge n.176/1998, i requisiti di età per la pensione di vecchiaia sono: 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini (si veda, in proposito, circolare INPS n.185/1998 punto 2.2.3); - requisiti per la pensione di anzianità di cui alla tabella C allegata alla legge n. 449/1997 (si veda, in proposito, circolare INPS n. 116/2003).

requisiti per la pensione di vecchiaia o lavoratori ultracinquantenni anzianità previsti per la generalità dei inseriti nel programma di lavoratori dipendenti o lavoratori reimpiego di cui alla legge autonomi, vigenti anteriormente all’entrata n.127/2006 in vigore del decreto legge n.201/2011.

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Lavoratori con prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore L’INPS precisa che ai soggetti già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che, per effetto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, conseguono il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai singoli Regolamenti di settore, verrà assicurata a carico dei Fondi di solidarietà la prosecuzione dell’erogazione dell’assegno straordinario fino al conseguimento della pensione. Con riferimento, invece, ai soggetti per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai Fondi di solidarietà successivamente a tale data, (fermo restando che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento del 62mo anno di età, anche nei casi in cui il soggetto maturi i requisiti per accedere al pensionamento da data anteriore), l’INPS fa riserva di successive indicazioni in merito alle misure volte ad assicurare la tutela dei lavoratori che compiono 62 anni oltre il periodo massimo di permanenza nei Fondi di solidarietà. L’Istituto precisa inoltre che i titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, anche se potenziali beneficiari della deroga, potrebbero non risultare inseriti nelle liste “SICO-SALVAGUARDATI” (si veda in proposito il messaggio INPS n.12196 del 20/07/2012) e quindi potrebbero non aver ricevuto la relativa lettera. E’ comunque opportuno che – qualora un soggetto in tale situazione si rivolga presso le nostre strutture – la relativa posizione venga approfondita con l’INPS, al fine di accertare l’eventuale diritto del soggetto interessato per la conseguente segnalazione nell’applicativo MONITORAGGIO 65MILA. Nelle tre categorie sopra elencate (mobilità ordinaria; mobilità lunga; fondi di solidarietà) rientrano anche i soggetti (nel numero massimo di 10.000) già salvaguardati all’articolo 12, comma 5, della legge n. 122/2010 in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (non applicazione della “finestra mobile”). Tali lavoratori possono avvalersi congiuntamente della suddetta deroga alla normativa in materia di finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione di cui all’articolo 24, comma 14, della legge n. 214/2011 e s.m.i Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011 Come già precisato con comunicazione del 25 luglio u.s., una delle condizioni richieste per questa categoria di lavoratori è risultino perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi tali da garantire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6/12/2103. Pertanto, tali lavoratori devono perfezionare il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità:  

entro novembre 2012 qualora liquidino il trattamento pensionistico nel FPLD; entro maggio 2012 qualora liquidino il trattamento in una gestione speciale dei lavoratori autonomi (compresi lavoratori dipendenti con contribuzione mista).

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L’INPS precisa inoltre che, per quanto riguarda la condizione di non rioccupazione successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria: 

i soggetti interessati alla salvaguardia dovranno inoltrare alla sede Inps di competenza una dichiarazione di responsabilità di non rioccupazione ai sensi del DPR 445/2000; l’eventuale impiego, successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, in lavori socialmente utili (che non comportano l’instaurazione di un rapporto di lavoro) non comporta l’esclusione dalla salvaguardia.

L’Istituto fornisce poi alcune ulteriori precisazioni in merito ad alcune casistiche particolari di autorizzati alla prosecuzione volontaria:  Soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria presso altro Ente previdenziale In merito ai lavoratori che abbiano conseguito l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria presso altro Ente previdenziale ed abbiano poi ricongiunto la contribuzione presso l’INPS, viene confermato il contenuto del messaggio INPS n.10000 del 13.6.2012 (si veda notizia su Punto d’Incontro del 18 giugno 2012): 

i contributi ricongiunti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli obbligatori accreditati direttamente nella gestione accentrante e sono valutati ai fini pensionistici secondo le norme vigenti nella gestione accentrante, perdendo così la loro originaria natura. Ciò comporta l’inefficacia dell’autorizzazione ai versamenti volontari, anche ai fini di eventuali deroghe in materia pensionistica.

 Soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria per integrazione di periodi di part-time e/o per i periodi di sospensione dal lavoro non coperti da contribuzione 

tali autorizzazioni non possono essere equiparate all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria concessa nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, ai soggetti autorizzati ricadenti in entrambe le fattispecie di cui sopra (autorizzazione ai versamenti volontari concessa ai lavoratori in part-time ai sensi dell’art.8 del D.Lgs.564/1996 o per copertura di periodi di sospensione: aspettative non retribuite, ecc.) non si applica la salvaguardia prevista dall’articolo 24, commi 14 e 15, del DL n. 201/2011.

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Lavoratori con esonero dal servizio in corso al 4 dicembre 2011 (art.72, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133) Possono avere diritto alla salvaguardia anche i soggetti, che – pur non avendo ancora l’esonero in corso alla data del 4.12.2011 – siano titolari di un provvedimento di concessione dell’esonero stesso emesso ante 4.12.2011. Con riferimento alle altre categorie di lavoratori potenzialmente interessati alla salvaguardia (lavoratori in congedo alla data del 31.10.2011 per assistenza a figli con disabilità grave; lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31.12.2011 sulla base di accordi individuali o collettivi), il messaggio INPS non fornisce specifiche ulteriori rispetto a quelle già precisate con la precedente comunicazione del 25.7.2012. Vale solo la pena ricordare che, ai fini dell’accesso alla salvaguardia, i lavoratori:    

che al 4 dicembre 2011 avevano in corso l’esonero dal servizio; in congedo alla data del 31.10.2011 per assistenza a figli con disabilità grave; che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31.12.2011 sulla base di accordi individuali; che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31.12.2011 sulla base di accordi collettivi;

devono presentare entro il 21 novembre prossimo (120 gg dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto 1.6.2012) una apposita domanda alle Commissioni specificamente istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro (D.T.L). Qualora questi lavoratori, nelle more della comunicazione di accoglimento dell’istanza da parte della Commissione competente, si rivolgano le Sedi verificheranno già il possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in base alle disposizioni vigenti alla data del 5 dicembre 2011 e terranno in apposita evidenza i nominativi in attesa della comunicazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competenza.

55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Criteri di priorità Nel messaggio, l’INPS chiarisce con quale criterio ordinatorio effettuerà il monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato a ciascuna categoria:

Categoria Mobilità ordinaria Mobilità lunga Fondi di solidarietà di settore Autorizzati alla prosecuzione volontaria Esonero dal servizio Congedo per assistenza a figli con disabilità grave Risoluzione del rapporto di lavoro sulla base di accordi individuali Risoluzione del rapporto di lavoro sulla base di accordi collettivi

Criterio di priorità Data di cessazione del rapporto di lavoro Data di cessazione del rapporto di lavoro Data di cessazione del rapporto di lavoro Data di cessazione del rapporto di lavoro Data di inizio dell’esonero dal servizio Prossimità al perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico Data di cessazione del rapporto di lavoro Data di cessazione del rapporto di lavoro

Di particolare interesse è l’allegato 4 al messaggio INPS, che fornisce un riepilogo delle disposizioni vigenti al 5.12.2011 (anteriormente, cioè, alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011 ) in materia di requisiti e di accesso ai trattamenti pensionistici, alle quali è necessario fare riferimento per l’individuazione dei requisiti per il diritto a pensione per i beneficiari della salvaguardia.

55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Art.24, L. 214/2011 – Pensioni supplementari La riforma pensionistica introdotta dall’art.24 del DL 201/2011 convertito con modificazioni in legge 214/2011 necessita ancora – a distanza di 10 mesi dalla sua emanazione – di numerosi chiarimenti applicativi. A tale proposito, sono pervenute a questa Sede Centrale numerose richieste di chiarimento in merito alla decorrenza della Pensione Supplementare alla luce delle disposizioni fornite dall’INPS con la circolare n.35/2012. Pertanto, in attesa del messaggio INPS che dovrebbe contenere molte delle risposte ai numerosi quesiti posti ormai da tempo dai Patronati centrali, si ritiene opportuno anticipare l’interpretazione fornita dall’Istituto – seppure per il momento in via non ufficiale – in materia di pensione supplementare.  Normativa applicabile alla Pensione Supplementare

Con messaggio n. 11137 del 15 maggio 2008, relativo all’applicazione della Legge 247/2007 alle pensioni supplementari da liquidarsi nel sistema contributivo, l’INPS aveva precisato che: “il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiarito che la salvaguardia per il diritto a pensione … si applica solamente ai trattamenti principali di anzianità e di vecchiaia, per i quali è necessario aver conseguito sia i prescritti requisiti anagrafici sia quelli contributivi. Pertanto, le domande di pensione supplementare presentate dopo il 31 dicembre 2007 ricadono nella nuova normativa [……] Per quanto riguarda le domande di pensione supplementare presentate nel mese di dicembre 2007 da parte di soggetti che entro il predetto mese avevano compiuto l’età prevista dalla normativa all’epoca vigente ed erano titolari del trattamento pensionistico “principale” richiesto dalla legge, si osserva quanto segue. Per tali soggetti il diritto alla pensione supplementare è stato acquisito nel momento in cui gli stessi hanno presentato la relativa domanda ed hanno conseguito tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, e non nel giorno di decorrenza della pensione, che rappresenta, invece, il momento di natura tecnica relativa al procedimento di erogazione. Tali soggetti possono conseguire il diritto alla pensione supplementare con decorrenza 1° gennaio 2008”. Il principio affermato dal messaggio n.11137/2008 resta valido anche ai fini dell’applicazione delle norme introdotte dall’art.24, Legge 214/2011. Anche in questo caso, quindi, la salvaguardia dei diritti acquisiti prevista per la pensione di vecchiaia non può essere estesa alle pensioni supplementari e, di conseguenza, la normativa a cui fare riferimento ai fini dell’individuazione della decorrenza della pensione supplementare è quella vigente alla data di presentazione della relativa domanda. Pertanto, tutte le domande di pensione supplementare presentate a decorrere dal 1° gennaio 2012 soggiacciono alle disposizioni introdotte dall’art.24 della Legge 214/2011, anche ai fini dell’individuazione dell’età pensionabile richiesta per il diritto alla pensione supplementare stessa. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


 Soggetti che abbiano maturato entro il 31.12.2011 il requisito autonomo alla

pensione principale di vecchiaia sulla base della normativa previgente all’art.24 della Legge 214/2011 Come noto, la circolare INPS 35/2012 (si veda in proposito, la comunicazione su Punto d’Incontro del 23 marzo 2012) ha previsto una condizione di maggior favore, in base alla quale coloro che abbiano maturato entro il 31.12.2011 i requisiti per il diritto a pensione richiesti dalla previgente normativa possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata con i nuovi requisiti richiesti dall’art.24 per il diritto a dette prestazioni se, per effetto dell’abrogazione delle “finestre mobili”, possano conseguire anticipatamente il trattamento pensionistico. È, questo, il caso degli uomini lavoratori autonomi (o lavoratori dipendenti che liquidano la pensione in una gestione speciale dei lavoratori autonomi in virtù del cumulo con pregressa contribuzione autonoma) che abbiano raggiunto nel corso del 2011 i requisiti (65 anni di età e 20 anni di contribuzione) richiesti dalla previgente normativa per la pensione di vecchiaia e che pertanto maturano nel corso del 2012 anche il requisito (66 anni) per il pensionamento di vecchiaia introdotto dall’art.24 della Legge 214/2011, potendo così usufruire, in virtù del diverso meccanismo di accesso al pensionamento (eliminazione delle “finestre”), di una decorrenza più favorevole. L’impossibilità di applicare alle pensioni supplementari le salvaguardie previste per la pensione di vecchiaia non consente di tenere conto, ai fini della pensione supplementare, neanche della condizione di maggior favore contenuta nella circolare INPS n.35/2012. Quindi, un soggetto che abbia già maturato nel corso del 2011 il diritto a pensione ‘principale’ di vecchiaia contributiva, dovrà accedere al pensionamento secondo la normativa previgente (“finestra mobile”) e non potrà invece beneficiare della decorrenza più favorevole prevista dall’art.24 della Legge 214/2011 (cioè dal mese successivo alla domanda) in caso di diritto a pensione supplementare. Si dà il caso, ad esempio, di un uomo che ad ottobre 2011 compia 65 anni di età e possa far valere, alla stessa data, 25 anni di contribuzione nella Gestione Commercianti e n.8 anni di contribuzione in Gestione Separata:  questo lavoratore otterrà la liquidazione della pensione di Vecchiaia VOCOM con

decorrenza 11/2012 (compimento del 66° anno di età) in virtù della condizione di favore prevista dalla circolare 35 (anticipo di 6 mesi rispetto al sistema delle “finestre”);  nonostante che questo lavoratore non possa far valere il requisito contributivo richiesto per la pensione autonoma di vecchiaia dal 2012 (20 anni), non può accedere alla pensione supplementare con la stessa decorrenza 11/2012 poiché aveva già maturato entro il 2011 i requisiti previsti dalla precedente normativa (5 anni) per il diritto a pensione autonoma di vecchiaia e pertanto potrà ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia principale a carico della Gestione Separata VOAUT con decorrenza 5/2013 (finestra di 18 mesi). Si richiama, a tal fine, lo stralcio di una risposta a quesito fornita dalla DC Pensioni INPS ad una Direzione Regionale: “tenuto conto che l’art.5 della L. n.1338/1962 riconosce il diritto alla pensione supplementare in assenza del perfezionamento del diritto autonomo a pensione, non si può liquidare una pensione supplementare ad un soggetto che ha già maturato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, nulla rilevando che la liquidazione di una 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


pensione supplementare consenta al medesimo di accedere con una decorrenza più favorevole…”. Qualora, invece, potesse far valere solo 4 anni di contribuzione in Gestione Separata al 31.12.2011, allora ovviamente – non risultando soddisfatti tutti i requisiti richiesti per il diritto a pensione contributiva sulla base della normativa previgente – lo stesso soggetto potrebbe accedere alla Pensione Supplementare con le regole introdotte dall’art.24 della Legge 214/2011 (nell’esempio sopra citato: con decorrenza 11/2012). Analogamente, qualora un soggetto possa far valere al 31.12.2011 un’anzianità contributiva superiore a 5 anni ma risulti non soddisfatto uno dei requisiti richiesti per il diritto autonomo a pensione nel sistema contributivo (es. donna con 63 anni di età al 31.12.2011, che non soddisfi alla stessa data la condizione di importo di pensione almeno pari ad 1,2 volte l’AS prevista dalla previgente normativa), la domanda di pensione supplementare sulla base della normativa introdotta dalla riforma Monti possa essere validamente presentata.

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Salvaguardia art. 24, co. 14, L. n. 214/2011. Valutazione dei periodi assicurativi oggetto di trasferimento, riscatto e ricongiunzione Con notizia del 5 ottobre scorso, si era data notizia di alcune interpretazioni fornite dall’INPS in merito all’applicazione della salvaguardia prevista dall’art.24, comma 14 della Legge 214/2011. In particolare, una delle precisazioni fornite riguardava la valutazione di riscatti, ricongiunzioni e trasferimenti di posizione assicurativa ai fini dell’applicazione della salvaguardia. L’INPS è intervenuto sulla specifica questione con il messaggio n.16828 del 17 ottobre scorso, con cui ha confermato i contenuti già anticipati. Si riassumono brevemente i passaggi più salienti del messaggio di cui trattasi:  i periodi oggetto di domande di riscatti e ricongiunzioni non ancora definiti con

 

l’integrale pagamento dell’onere saranno accreditati provvisoriamente ai soli fini della comunicazione di salvaguardia agli interessati (e non saranno pertanto considerati per scopi diversi dalla salvaguardia stessa); l’applicazione della salvaguardia è, ovviamente, condizionata al regolare versamento dell’onere di riscatto o di ricongiunzione secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative; resta ferma l’applicazione delle norme vigenti in materia di pagamenti degli oneri di riscatto e di ricongiunzione anche con addebito sulla pensione, ove sia previsto; l’Inps, al momento della liquidazione del trattamento pensionistico, verificherà l’avvenuto pagamento integrale dell’onere e, nell’ipotesi di pagamento rateale, provvederà a richiedere il pagamento del debito residuo in un’unica soluzione o, se previsto, ad operare la trattenuta sulla pensione delle rate dell’onere restante nei limiti e secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative; la ricongiunzione deve ricomprendere tutti i periodi assicurativi (non sono ammesse ricongiunzioni parziali); l’omesso versamento, in tutto o in parte, dell’onere di ricongiunzione o il ritardato versamento delle rate dell’onere di ricongiunzione, comportano la rinuncia al ricongiungimento dei periodi assicurativi; nel caso in cui il lavoratore non benefici della salvaguardia, non saranno rimborsati l’onere o le rate di onere di riscatto e di ricongiunzione integralmente e regolarmente versati.

Nei casi in cui debbano essere valutati periodi contributivi per i quali non sia possibile presentare una seconda domanda di ricongiunzione per carenza delle condizioni di cui all’art. 4 della legge n. 29/1979 ( non sono trascorsi 10 anni di assicurazione di cui almeno 5 di contribuzione dalla prima domanda di ricongiunzione), ovvero, che non possano essere trasferiti nell’ago in conseguenza del permanere dello “status” di iscritto ai predetti Fondi speciali Elettrici e Telefonici, l’Istituto ha precisato che:  l’assicurato potrà presentare all’Inps una mera “segnalazione” dell’esistenza di

tali periodi corredata da una dichiarazione circa la propria intenzione di presentare domanda di trasferimento o di ricongiunzione; 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


 la predetta segnalazione non sostituisce la domanda di ricongiunzione o di

 

trasferimento, che dovrà essere presentata al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 4 della legge n. 29/1979 per l’inoltro di una seconda domanda di ricongiunzione (e, comunque, entro la fine del mese precedente quello di decorrenza della pensione indicato nella comunicazione di salvaguardia) o, nell’ipotesi di iscrizione ai Fondi Elettrici e Telefonici , alla cessazione dell’iscrizione ai predetti Fondi; i periodi segnalati saranno provvisoriamente accreditati ai soli fini della comunicazione di salvaguardia; la salvaguardia è subordinata alla presentazione della domanda di ricongiunzione o di trasferimento e al regolare ed integrale pagamento dell’onere; la domanda dovrà essere attivata in qualsiasi momento non appena ne ricorrano le condizioni e, comunque, non oltre la fine del mese precedente a quello di decorrenza della pensione indicato nella comunicazione di salvaguardia; l’onere verrà determinato sulla base dei parametri in vigore al momento della presentazione dell’effettiva domanda di ricongiunzione o di trasferimento.

Informativa agli assicurati In questi casi, unitamente alla comunicazione di salvaguardia, gli assicurati riceveranno una idonea informativa da restituire firmata per presa visione all’Istituto, in cui saranno esplicitate tutte le notizie, le spiegazioni e le avvertenze del caso.

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Autorizzazione ai contributi volontari per i soggetti in disoccupazione e mobilità

A seguito di comportamenti contradditori di alcuni sedi territoriali , l’Inps con messaggio n. 020286 del 10/12/2012 ha definitivamente chiarito che “durante il periodo di godimento dell’indennità di disoccupazione la domanda di prosecuzione volontaria deve essere accolta”. L’Istituto richiama le circolari Inps n. 146 del 9 luglio 1973 e n. 50 del 17 aprile 2008 le quali specificano che le domande di prosecuzione volontaria devono essere definite favorevolmente dato che “l’indennità di disoccupazione si pone come semplice causa di sospensione del versamento dei contributi volontari e non come causa di preclusione dell’autorizzazione stessa”. Pertanto, la decorrenza giuridica dell’autorizzazione ai versamenti volontari rimane ferma al primo sabato successivo alla domanda (anche qualora questo si collochi in un periodo coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione), mentre i relativi versamenti potranno essere effettuati soltanto nel periodo di assenza di contribuzione o successivi a quello di disoccupazione indennizzata. In analogia a quanto indicato per la disoccupazione, le Sedi INPS dovranno definire positivamente le istanze di prosecuzione volontaria presentate nei periodi di godimento di indennità di mobilità, regolata dalle legge 223/91, ferma restando la possibilità di effettuare i versamenti volontari per i soli periodi precedenti e successivi a quello di mobilità. L’INPS ha richiamato le proprie sedi territoriali il cui comportamento ha disatteso tali disposizioni a rivedere le autorizzazioni ai versamenti volontari respinte, accogliendole con la decorrenza originaria se il motivo della reiezione era fondato sullo stato di mobilità o di disoccupazione del richiedente. Gli Uffici 50&Più Enasco dovranno ricercare negli archivi eventuali casi respinti con tale motivazione e chiederne il riesame. Risulta chiaro che in alcuni casi, l’autorizzazione retroattiva ai versamenti volontari ed il versamento della relativa contribuzione potrebbero risultare utili sia al perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il 31.12.2011 (ai fini dell’esclusione del soggetto dall’applicazione della riforma Monti – Fornero), sia all’accesso alla salvaguardia prevista dal comma 14 dell’art.24 della stessa Legge 214/2011.

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Circolare Inps n. 149/2012. Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2013 Con notizia del 7 dicembre 2012 si è già fornita una prima informativa in merito alla perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2013, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 2 novembre 2012 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui è stato comunicato il valore definitivo della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per il 2012 nella misura del 2,7% in luogo del 2,6% determinato in via provvisoria ed il valore presuntivo dell’indice dei prezzi al consumo nella misura del 3% dal 1 gennaio 2013, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione nell’anno successivo. L’inps, con la circolare n. 149 del 28 dicembre 2012, ha effettuato il ricalcolo delle prestazioni ed ha provveduto ad applicare la perequazione delle pensioni con le modalità indicate dall’art 24 comma 25 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale ha stabilito che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica è riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato. L’istituto pertanto, in occasione dell’erogazione della mensilità di pensione di gennaio 2013 ha provveduto a liquidare ai pensionati il conguaglio a credito (0,1% di differenza tra 2,7 in luogo del 2,6 determinato in via provvisoria ) e la perequazione spettante nelle modalità indicate nel prospetto: Dal 1° gennaio 2013 aumento del 3% aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia Nessun aumento

Per le pensione di importo fino a € 1.443,00 Per le pensioni di importo compreso tra € 1.443,00 e fino a € 1.486,29 viene garantito l’importo di € 1.486,29 Per le pensioni oltre € 1.486,26

E opportuno ricordare inoltre che : 

il calcolo dell’aumento di rivalutazione automatica è stato applicato tenendo conto, per ciascun pensionato, del cumulo dei trattamenti erogati dall’Inps e dagli altri enti presenti nel Casellario Centrale; nel caso delle pensioni della gestione ex Inpdap, nei casi in cui l’indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, per l’individuazione della fascia d’importo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica l’Istituto di previdenza considera il trattamento pensionistico nel suo complesso ovvero comprensivo dell’Indennità integrativa speciale ( I.I.S); 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


   

l’Inps ha provveduto alla determinazione della perequazione definitiva per l’anno 2012 e previsionale 2013 anche per gli assegni a favore dei mutilati , invalidi civili , ciechi civili e sordomuti ed ha conseguentemente provveduto a perequare nella misura del 3,2% (variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo riferito al periodo agosto 2011 - luglio 2012 e il periodo precedente agosto 2010 – luglio 2011) i relativi limiti di reddito per il diritto alla pensione in favore dei mutilati invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; gli assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO) a carico dei fondi di solidarietà di settore sono stati rinnovati dall’Inps per il 2013 nella stessa misura stabilità alla decorrenza originaria come prevede la normativa in argomento; l’inps ha disposto ad operare per ciascun pensionato le detrazioni fiscali e la conseguente tassazione Irpef a debito nel particolare ruolo di sostituto d’imposta; viene disposto il pagamento annuale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 5 euro; viene disposto il pagamento semestrale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto pensionato sia inferiore a 70 euro; sono stati aggiornati gli importi delle pensioni venezuelane riferirti a gennaio 2013 (allegato 3).

Si precisa infine che nella circolare in argomento sono presenti nell’allegato 2 le tabelle previdenziali dell’Inps con tutti gli importi delle pensioni per l’anno 2013. A tale proposito, è opportuno fare una precisazione riguardo alla tabella M3 (“Invalidi civili totali con sola pensione”), pag. 27 dell’allegato 2 alla circolare INPS. Per la prima volta, l’inps indica per il 2013 “i redditi coniugali” rilevanti per l’accesso alla pensione quale invalido totale. Ciò in conseguenza di un pronunciamento della Corte di Cassazione Sezione Lavoro (n.4677 del 25 febbraio 2011), che ha stabilito la rilevanza ai fini della concessione della prestazione per gli invalidi civili al 100% del reddito cumulato fra coniugi. Sulla materia è peraltro in fase di emanazione una circolare INPS di chiarimento, in attesa della quale gli uffici non terranno conto del limite coniugale riportato nella tabella M3 e continueranno temporaneamente ad operare secondo le stesse modalità fino ad oggi seguite.

55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Art.24, Legge 214/2011 – Chiarimenti in tema di trattamenti pensionistici (msg. INPS n.219/2013) Indice 

Accredito contribuzione figurativa a favore degli assicurati nel sistema contributivo

Supplementi di pensione su pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria

Supplementi su pensione a carico della Gestione Separata

Pensione supplementare

Pensione supplementare a carico della Gestione Separata e per gli iscritti dal 1 gennaio 1996

Maggiorazione convenzionale per pensioni di inabilità

Contribuzione utile per non operare la riduzione del trattamento pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età

Opzione al contributivo

Verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011

Lavoratori che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione dal 1.1.2012

Irrevocabilità della domanda di opzione

Esercizio della facoltà di computo nella gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2012

Cristallizzazione del requisito per il diritto ai trattamenti pensionistici

Disposizioni eccezionali (art. 24, comma 15 bis)

Regime sperimentale di cui all’art.1, comma 9, Legge 243/2004 (“Opzione donna”)

Contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni per donne che accedono al regime sperimentale(art 24, comma 14).

Pensioni in totalizzazione

Posticipo delle decorrenze per i soggetti che a far data dal 1° gennaio 2012 maturino il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva

Valorizzazione dei periodi contributivi inferiori a tre anni 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Decorrenza dei trattamenti in regime di totalizzazione

Pensione a superstiti e pensioni di inabilità in regime di totalizzazione

Lavoratori extra comunitari rimpatriati

Calcolo della quota contributiva in presenza di maggiorazione (lavoratori non vedenti, invalidi con invalidità superiore al 74%)

Indennizzi per cessazione dell’attività commerciale

Con messaggio n.219 del 4 gennaio 2013, a completamento delle indicazioni già fornite con circolare n. 35 del 14 marzo 2012 (commentata su Punto d’Incontro del 23 marzo 2012), l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti di carattere interpretativo in ordine a talune problematiche in materia di trattamenti pensionistici di cui all’art. 24 della legge n. 214/2011.

Accredito contribuzione figurativa a favore degli assicurati nel sistema contributivo L’Inps ribadisce che nei confronti dei soggetti che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato con il sistema contributivo trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 40, della legge 335 del 1995, che riconoscono i seguenti periodi di accredito figurativo:  

assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio; assenze dal lavoro per l’assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall’art.3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi; a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età, rispetto al requisito richiesto per la pensione di vecchiaia previsto dalla legge 214/2011 (comprensivo della speranza di vita), nella misura di 4 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi. In alternativa, la lavoratrice può optare per la liquidazione del trattamento pensionistico sulla base di un coefficiente di trasformazione maggiorato (rispetto all’età di accesso a pensione) di un anno in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli.

Supplementi di pensione su pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria L’INPS ribadisce che i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia da prendere in considerazione per la liquidazione dei supplementi di pensione sono quelli indicati dall’art.24 della legge 214/2011. Per quanto riguarda il calcolo della quota di supplemento relativa ad anzianità contributive acquisite dal 1 gennaio 2012, il calcolo sarà ovviamente effettuato con il sistema contributivo. Ai fini dell’individuazione dell’età pensionabile che dà diritto – per una sola volta – alla 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


liquidazione del supplemento dopo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento (art 7, commi da 4 a 7, legge 155/1981), opera il principio della “cristallizzazione” dell’età pensionabile. Il principio della cristallizzazione dell’età pensionabile ai fini del supplemento biennale è stato sempre riaffermato dall’INPS in situazioni analoghe, quando cioè la legge prevedeva un innalzamento dell’età pensionabile: D.Lgs.503/1992 (si veda la circolare INPS n.259/1994) e Legge 247/2007 (si veda il messaggio INPS n.14701/2008). Il principio della “cristallizzazione” prevede che l’età pensionabile di riferimento continui ad essere l’età anagrafica con la quale il pensionato aveva avuto accesso al pensionamento di vecchiaia, senza che abbia alcun rilievo il fatto che, al momento della presentazione della domanda di supplemento, la legge richieda un’età pensionabile più elevata, che il pensionato non può ancora far valere. A tale proposito, si danno diverse casistiche: 

Soggetti che hanno perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 31.12.2011 La cristallizzazione dell’età pensionabile ai valori (65 e 60 anni) previgenti al D.L. 201/2011 si applica – oltre che ai soggetti già pensionati al 31.12.2011 e che abbiano già compiuto entro tale data l’età pensionabile richiesta dalla previgente normativa – anche nei confronti dei lavoratori che abbiano perfezionato il requisito anagrafico e contributivo per il diritto a pensione entro il 31.12.2011 ma non hanno acquisito lo “status” di pensionato. Risulta confermato, peraltro, che anche in caso di cristallizzazione, - il diritto a supplemento si consegue solo quando siano trascorsi due anni dalla decorrenza del trattamento pensionistico; - dopo la maturazione di tale periodo, il supplemento decorre comunque solo dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Soggetti pensionati ante 1.1.2012 che non hanno perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 31.12.2011 I soggetti che anteriormente al 1 gennaio 2012 hanno conseguito la titolarità della pensione di anzianità nel sistema retributivo o misto o la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo e non abbiano perfezionato entro il 31 dicembre 2011 l’età pensionabile per la pensione di vecchiaia vigente a tale data, potranno ottenere la liquidazione del supplemento al biennio quando siano trascorsi due anni dalla decorrenza del trattamento pensionistico, a condizione che abbiano, nel corso dei due anni, perfezionato l’età pensionabile (adeguata agli incrementi della speranza di vita), prevista dall’articolo 24, commi 6 e 7, del D.L. n. 201/ 2011. In tal caso – fermo restando che il supplemento decorre comunque solo dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda – non ha alcun rilievo che la domanda di supplemento sia presentata successivamente allo scadere dei due anni.

Soggetti che maturano il diritto a pensione (di vecchiaia o anticipata) dal 1.1.2012 Per tutti coloro che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e pensione anticipata, ai fini della liquidazione del supplemento si dovrà tener conto delle nuove età anagrafiche per l’accesso 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


alla pensione di vecchiaia introdotte dall’articolo 24, commi 6 e 7, del d.l. n. 201 del 2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita. Anche in questo caso , opera tuttavia il principio della cristallizzazione e pertanto, una volta maturata l’età pensionabile richiesta dall’art.24, il supplemento potrà essere richiesto dopo due anni, a nulla rilevando il fatto che, al momento della presentazione della domanda di supplemento, la legge richieda un’età pensionabile più elevata, che il pensionato non può ancora far valere. Supplementi su pensione a carico della Gestione Separata I contributi versati nella Gestione Separata di cui all’art 2 comma 26 della legge 335/1995 per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa, danno titolo al supplemento di pensione secondo quanto previsto dall’art.1, comma 3, D.M. 282/1996 (una volta sola quando siano trascorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento). Non essendo richiesto per la liquidazione dei supplementi a carico della gestione separata il compimento dell’età pensionabile, nessuna rilevanza assume l’elevazione dell’età pensionabile introdotta dall’art 24 della legge 214/2011. Pensione supplementare Per le pensioni supplementari, si ribadisce (si veda notizia del 9.10.2012) la non operatività della salvaguardia dei diritti acquisiti prevista, invece, per la pensione di vecchiaia principale; pertanto, la normativa a cui fare riferimento ai fini dell’individuazione della decorrenza della pensione supplementare è quella vigente alla data di presentazione della relativa domanda. L’Istituto ribadisce pertanto che per tutte le domande di pensione supplementare presentate a decorrere dal 1° gennaio 2012 si deve fare riferimento alle nuove età pensionabili introdotte dall’art.24 della Legge 214/2011, anche ai fini dell’individuazione dell’età pensionabile richiesta per il diritto alla pensione supplementare stessa, a nulla rilevando che il pensionato potesse aver già maturato il diritto alla pensione supplementare sulla base della normativa previgente senza tuttavia esercitare il relativo diritto. Viene, infine, precisato che – poiché per la pensione supplementare non operano le salvaguardie previste per le pensioni principali – la domanda di pensione supplementare presentata nell’anno 2012 da soggetti che hanno già perfezionato sulla base dei requisiti vigenti alla data del 31.12.2011, un diritto autonomo ad un trattamento pensionistico nel fondo nel quale chiedono la pensione supplementare non potranno essere accolte, a nulla rilevando il fatto che avrebbero potuto consentire di accedere al pensionamento con decorrenza più favorevole rispetto a quella prevista per la pensione principale sulla base della normativa previgente (vedi la già citata notizia pubblicata il 9 ottobre 2012). L’Istituto ribadisce che: 

per le domande presentate a partire dal 1.1.2012, la decorrenza della pensione supplementare è fissata – in presenza dei requisiti richiesti – dal mese successivo alla presentazione della domanda; 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


anche ai fini della liquidazione della pensione supplementare è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa dipendente alla data di decorrenza della prestazione; il requisito dell’età pensionabile per il conseguimento della prestazione in parola deve essere adeguato agli incrementi della speranza di vita.

Pensione supplementare a carico della Gestione Separata e per gli iscritti dal 1 gennaio 1996 Com’è noto, gli iscritti alla gestione separata, che non perfezionino i requisiti per il conseguimento di una pensione autonoma nella gestione stessa, ma che sino titolari di un trattamento pensionistico a carico dell’a.g.o., delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle casse professionali, hanno titolo alla liquidazione della pensione supplementare a carico della Gestione Separata, sempre che alla data di decorrenza risulti perfezionato il requisito angrafico per la pensione di vecchiaia e risulti cessato qualsiasi rapporto di lavoro dipendente. A tale proposito l’Inps ha precisato che nei confronti di tali soggetti, titolari di pensione a carico delle predette forme previdenziali, la pensione supplementare a carico della Gestione Separata potrà essere validamente liquidata qualora – pur in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti per la pensione di vecchiaia – il trattamento pensionistico richiesto sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (si veda la notizia pubblicata in Punto d’Incontro il 9 ottobre 2012). Ovviamente, per il conseguimento della pensione supplementare dovranno essere rispettate le ulteriori condizioni della cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori dipendenti ed il perfezionamento del requisito dell’età previsto per il diritto alla pensione di vecchiaia, adeguato agli incrementi dell’aspettativa di vita. Maggiorazione convenzionale per pensioni di inabilità L’Inps ha precisato che per l’attribuzione della maggiorazione contributiva di cui all’art 2, comma 3, della legge 222/1984 da attribuire in caso di liquidazione della pensione di inabilità con decorrenza 1 febbraio 2012, si deve far riferimento alle disposizioni di cui all’art 1, comma 15, della legge 335/1995. Pertanto, la maggiorazione deve essere attribuita aggiungendo alla contribuzione fatta valere una ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dei 60 anni di età (indipendentemente dal sesso dell’assicurato e dalla gestione in cui viene liquidata la pensione) entro il limite dei 40 anni di contribuzione ed è calcolata secondo le regole del sistema contributivo. Contribuzione utile per non operare la riduzione del trattamento pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età Come già illustrato con precedenti comunicazioni, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995 (art 24. comma 10 legge 214/2011), che accedono alla pensione anticipata ad un età inferiore ai 62 anni, si applica sulla quota di trattamento pensionistico maturata al 31/12/2011 una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore rispetto a due anni: 

1% con età anagrafica di 61 anni; 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


  

2% con età anagrafica di 60 anni; 4% con età anagrafica di 59 anni; 6% con età anagrafica di 58 anni

Nel caso in cui l’età di accesso al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale sarà proporzionata al numero di mesi. La penalizzazione opera tuttavia sulla sola quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate al 31.12.2011 e calcolata secondo il sistema retributivo. Il D.L. n.216/2011 (c.d. “Milleproroghe”), convertito nella legge n. 14/2012, ha previsto che la riduzione percentuale del trattamento pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con un’età inferiore a 62 anni non si debba applicare per i lavoratori che maturino entro il 31 dicembre 2017 il requisito minimo di anzianità contributiva, a patto che la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di:     

astensione obbligatoria per maternità; assolvimento degli obblighi di leva; infortunio; malattia; cassa integrazione guadagni ordinaria.

L’Inps, con il messaggio in esame, ha chiarito che anche la contribuzione da riscatto ex art. 13, legge 1338/1962 può essere compresa tra la contribuzione utile per la determinazione dell’anzianità contributiva necessaria per evitare l’applicazione della riduzione del trattamento, in quanto si tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa. Si ribadisce che per il raggiungimento del requisito richiesto per la pensione anticipata, è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, ferma restando la necessità di perfezionare il requisito dei 35 anni di contribuzione con contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. Opzione al contributivo Verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 Com’è noto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art.1, comma 23, della legge n.335/1995 (anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995; 15 anni di anzianità contributiva maturata di cui almeno 5 nel sistema contributivo), possono optare per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del calcolo contributivo. Poiché il comma 7 dell’art.24 ha soppresso il richiamo al comma 19 dell’art.1 della Legge 335 contenuto nel successivo comma 23, dal 1.1.2012 questi soggetti potranno conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata con le decorrenze ed i requisiti di età – soggetti peraltro all’adeguamento all’aspettativa di vita – e di contribuzione (20 anni) introdotti dall’art. 24 della legge 214/2011. Al riguardo l’INPS precisa che: 

quei soggetti che, anteriormente al 1.1.2012, abbiano già esercitato tale opzione prima del pensionamento (in vigenza della normativa precedente) e che a tale 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


data avessero maturato i requisiti per il diritto a pensione nel sistema contributivo previsti dalla normativa previgente, continuano ad accedere a pensione secondo tale normativa; nei confronti di coloro che esercitano tale facoltà successivamente al 31/12/2011, ai fini dell’applicazione dei requisiti di accesso a pensione previgenti o di quelli introdotti dalla riforma Monti-Fornero, è necessario verificare il perfezionamento o meno, alla data del 31.12.2011, dei requisiti richiesti sia per l’esercizio del diritto di opzione, sia i requisiti (compreso, per i soggetti di età inferiore a 65 anni, il requisito di importo non inferiore ad 1,2 volte l’AS) vigenti alla stessa data per il diritto a pensione nel sistema contributivo. Qualora venga accertato il possesso dei requisiti (sia per il diritto a pensione, sia per l’esercizio dell’opzione) al 31.12.2011, a questi soggetti si applica la previgente normativa (comprensiva del regime delle “finestre” per la decorrenza), indipendentemente dal momento in cui viene esercitato il diritto di opzione.

L’Istituto precisa infine che la decorrenza della pensione di vecchiaia nei confronti di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione potrà essere solo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata domanda di opzione. Lavoratori che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione dal 1.1.2012 Poiché il comma 7 dell’art.24 ha soppresso il richiamo al comma 19 dell’art.1, della Legge 335 contenuto nel successivo comma 23, i soggetti che effettuano l’opzione al sistema di calcolo contributivo ed hanno maturato i requisiti per l’esercizio dell’opzione a decorrere dal 1.1.2012, potranno invece conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata con le decorrenze ed i requisiti di età – soggetti peraltro all’adeguamento all’aspettativa di vita – e di contribuzione (20 anni) introdotti dall’art. 24 della legge 214/2011. Per questi soggetti che optano al sistema contributivo e che siano già iscritti al 31/12/1995, al momento della liquidazione del trattamento pensionistico non si dovrà tenere conto che l’importo di pensione non sia inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale , poiché tale requisito è stabilito solo per i lavoratori iscritti dal 1 gennaio 1996. Irrevocabilità della domanda di opzione L’Istituto ha confermato l’irrevocabilità della domanda di opzione al sistema contributivo che abbia già prodotto effetti, sia se questa sia presentata al momento del pensionamento, sia se sia esercitata durante il corso della vita lavorativa. In particolare: 

se effettuata al momento del pensionamento, l’opzione è irrevocabile quando – dopo che l’INPS ha rilasciato il doppio calcolo – il soggetto abbia scelto il sistema contributivo; se effettuata nel corso della vita lavorativa, l’opzione diviene irrevocabile a partire dal momento in cui il lavoratore riceve una retribuzione superiore al massimale, il cui imponibile contributivo viene abbattuto al massimale stesso. Qualora, invece, il lavoratore non superi mai il massimale di retribuzione, l’opzione esercitata risulta improduttiva di effetti ed il lavoratore stesso avrà diritto, al momento del pensionamento, al doppio calcolo.

Esercizio della facoltà di computo nella gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2012 Agli iscritti alla Gestione Separata, che esercitino la facoltà prevista dall’art.3, DM 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


282/1996, computando in Gestione Separata contribuzione in altri fondi antecedente al 1° gennaio 1996, si applicano i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione previsti per i soggetti iscritti dal 1.1.1996 alla Gestione Separata. Pertanto, coloro che maturino dal 1° gennaio 2012 i requisiti per esercitare la facoltà di computo prevista dal D.M. 2 maggio 1996 n. 282, conseguiranno la pensione di vecchiaia e quella anticipata con le nuove età anagrafiche e con i nuovi requisiti e le modalità di accesso al pensionamento introdotte dalla legge n. 214/2011. Per la verifica del possesso dei requisiti alla data del 31.12.2011 per coloro che esercitino la facoltà di computo nella Gestione Separata successivamente al 31.12.2011, valgono gli stessi criteri già illustrati in ordine all’esercizio della facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo successivamente alla data del 31.12.2011. Cristallizzazione del requisito per il diritto ai trattamenti pensionistici L’inps conferma il principio che, una volta acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o pensione anticipata, si può accedere alla prestazione previdenziale in qualsiasi momento successivo, a condizione che non intervenga una ulteriore norma che disponga modifiche alla disciplina vigente e che alla data di decorrenza della pensione i soggetti siano cessati dall’attività lavorativa dipendente. Disposizioni eccezionali (art. 24, comma 15 bis) La norma eccezionale in parola, che prevede il conseguimento della pensione anticipata e di quella di vecchiaia, quest’ultima per le sole lavoratrici al compimento del 64° anno di età, si applica, come è noto, unicamente ai soggetti che alla data del 28 dicembre 2011 fossero in attività lavorativa in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato, qualunque sia la gestione a carico della quale viene liquidata la pensione (ovviamente, qualora la gestione in cui viene liquidata la pensione sia una gestione autonoma, il diritto è subordinato alla maturazione dei requisiti previsti per tale gestione). In proposito, l’Istituto ha chiarito che la disposizione di legge si applica anche nei casi in cui il lavoratore alla data del 28 dicembre 2011 risulti dipendente del settore privato e successivamente risulti lavoratore autonomo o risulti appartenente ad altra categoria. Viceversa, la disposizione del comma 15-bis non trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato, non occupati alla data del 28 dicembre 2011, in quanto ”l’interpretazione letterale della disposizione riferisce la nozione di dipendente al lavoratore in attività e non può estendersi al lavoratore che ha perso il posto di lavoro”. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro (cassa integrazione ordinaria) i lavoratori hanno, invece, accesso alla disposizione di favore. Regime sperimentale di cui all’art.1, comma 9, Legge 243/2004 (“Opzione donna”) Contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni per donne che accedono al regime sperimentale(art 24, comma 14). Come già indicato nella circolare INPS n.35/2012, il regime sperimentale dell’opzione donna è esercitabile a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico – la cui “finestra” deve ovviamente essere calcolata tenendo conto anche dell’adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita – si collochi entro il 31/12/2015. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Per le donne che accedono al regime sperimentale di cui all’art., comma 9, della legge 243/2004, l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo, poiché nei confronti delle medesime continuano ad essere in vigore gli istituti già in uso per le pensioni liquidate con il sistema misto e retributivo. Pertanto:  

trovano applicazione le disposizioni che disciplinano il trattamento minimo delle pensioni; viceversa, non trovano applicazione le disposizioni dell’accredito figurativo regolamentate dall’art 1 comma 40 legge 335/1995 (contributi figurativi per assenza dal lavoro per la cura dei figli).Di conseguenza, ai fini della valutazione della contribuzione per il perfezionamento dei 35 anni sono utili i contributi: - obbligatori; - da riscatto; - da ricongiunzione; - volontari; - figurativi, con esclusione dei contributi per malattia e disoccupazione.

Nel caso in cui la lavoratrice abbia perfezionato il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anzianità in base ai requisiti vigenti al 31/12/2011 o i nuovi requisiti introdotti dall’at. 24 della legge 214/2011, la stessa non potrà accedere al pensionamento secondo il regime sperimentale in argomento. Si precisa altresì che nei confronti delle suddette lavoratrici continuano a trovare applicazione la disciplina delle finestre mobili indicate dalla legge 122/2010 e le disposizioni in materia di adeguamento dell’età pensionabile sulla base dell’aspettativa di vita. La possibilità per la lavoratrice di accedere ala regime sperimentale può essere oggetto di rinuncia secondo i criteri di carattere generale in materia di domanda di pensione (circolare n. 53585/15 del 22 gennaio 1982). Pensioni in totalizzazione Posticipo delle decorrenze per i soggetti che a far data dal 1° gennaio 2012 maturino il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva Com’è noto, il comma 22-ter dell’art.18 della legge n.148/2011 ha previsto che i soggetti che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per il diritto al pensionamento con 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica, accedono al trattamento pensionistico, ferme restando le c.d. finestre mobili di 12 o 18 mesi, con il posticipo di un ulteriore mese se maturano il diritto nell’anno 2012, di due mesi se maturano nell’anno 2013 e di tre mesi dall’anno 2014 (vedi notizia pubblicata il 10 gennaio 2013 sui lavoratori oggetto della salvaguardia). Pertanto, in considerazione del fatto che non sono stati modificati dalla legge di riforma i requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche conseguite in regime di totalizzazione, la pensione di anzianità in totalizzazione con 40 anni di anzianità contributiva, dei lavoratori che dal 1° gennaio 2012 ne maturino il relativo diritto, sarà soggetta allo slittamento della decorrenza rispetto alla finestra, così come sopra indicato. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Peraltro, alle pensioni di anzianità in totalizzazione, liquidate con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica, si applica l’adeguamento del requisito contributivo sulla base dell’incremento legato all’aspettativa di vita, ai sensi dell’art.12, Legge 122/2010, come modificato dallo stesso art.24, Legge 214/2011. Valorizzazione dei periodi contributivi inferiori a tre anni Le disposizioni di cui al comma 19 dell’articolo 24 consentono la valorizzazione – ai fini della liquidazione di una pensione di vecchiaia o di anzianità in totalizzazione – dei periodi contributivi inferiori a tre anni con effetto dal 1° gennaio 2012. 1. soggetti in possesso dei requisiti al 31.12.2011. L’Istituto ha precisato che coloro che hanno maturato i requisiti vigenti al 31.12.2011 per la pensione di vecchiaia / anzianità in totalizzazione e che siano in attesa dell’apertura della finestra mobile per l’accesso alla decorrenza del trattamento pensionistico, hanno facoltà di avvalersi della predetta disposizione, ma che tale scelta comporterà la rideterminazione della decorrenza del trattamento pensionistico nel senso che i 18 mesi inizieranno a partire dal 1° gennaio 2012. Qualora, invece, gli interessati non esercitino tale facoltà, i periodi di durata inferiore a tre anni, che rimangono esclusi dalla totalizzazione danno diritto, sussistendo le altre condizioni di legge, alla pensione supplementare nel Fondo, a condizione che la pensione totalizzata sia composta da almeno una quota a carico di un fondo sostitutivo od esclusivo dell’assicurazione generale obbligatoria. Pertanto, se il soggetto vuole mantenere la "vecchia" disciplina in materia di decorrenza per l’accesso al trattamento pensionistico, in alternativa può chiedere una pensione supplementare al fine di valorizzare i periodi inferiori a 3 anni non compresi nella pensione da liquidare in regime di totalizzazione. 2. soggetti che non hanno maturato i requisiti al 31.12.2011 Nei confronti dei soggetti che possono far valere periodi inferiori a tre anni (utilizzabili solo dal 1.1.2012) e che non hanno maturato i requisiti entro il 31.12.2011, la verifica della maturazione dei requisiti andrà verificata, comprendendo i periodi inferiori a tre anni, entro il mese di gennaio 2012. Qualora nel mese di gennaio risultino perfezionati i requisiti anagrafici e/o contributivi per il diritto a pensione, i 18 mesi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e/o i 19 mesi, per l’anno 2012, per quello della pensione di anzianità, inizieranno a decorrere dal 1° gennaio 2012. Se, invece, i requisiti risultano perfezionati nel mese di febbraio 2012 ovvero in data successiva, il periodo di scorrimento della finestra mobile inizierà a decorrere dal mese in cui saranno perfezionati i requisiti di legge per il diritto ai trattamenti pensionistici in totalizzazione. Naturalmente, sia il requisito anagrafico (pensione di vecchiaia), che quello contributivo (pensione di anzianità) saranno soggetti all’incremento per l’aspettativa di vita. Decorrenza dei trattamenti in regime di totalizzazione Com’è noto, alle pensioni liquidate in regime di totalizzazione è applicata la disciplina della cosi detta “finestra mobile” introdotta dall’art.12 della legge 122/2010. Nei casi in cui un soggetto presenti domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione oltre il periodo della finestra dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


prescritti requisiti, il trattamento pensionistico è riconosciuto a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese (dopo la scadenza della decorrenza della finestra mobile). Ovviamente, rimane ferma la possibilità per il soggetto di chiedere il trattamento pensionistico con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, sempre che siano trascorsi i 18 mesi di finestra dopo il raggiungimento dei requisiti. La decorrenza della pensione di anzianità in totalizzazione, è fissata al 1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, qualora a tale data siano trascorsi i 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti. Per la liquidazione delle suddette prestazioni è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa dipendente. Pensione a superstiti e pensioni di inabilità in regime di totalizzazione Già prima dell’eliminazione del limite minimo di tre anni, per le domande di pensione di inabilità e pensione indiretta ai superstiti in totalizzazione le disposizioni vigenti prevedevano la possibilità di cumulare la contribuzione versata in qualunque gestione, qualsiasi fosse la durata di ciascun periodo. Per queste prestazioni non ha, infatti, alcun rilievo il possesso del requisito contributivo minimo dei tre anni in ogni gestione previdenziale (ovvero 6 anni in presenza di trattamenti aventi decorrenza anteriore al 1° febbraio 2008), che si applica solo per l’accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità. Pertanto è necessario verificare solo che ricorrano i requisiti di assicurazione e contribuzione , nonché gli ulteriori requisiti, ordinariamente richiesti nella gestione pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante (per la pensione di inabilità), ovvero nella gestione nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso (per la pensione indiretta). Lavoratori extra comunitari rimpatriati L’INPS conferma che dal 1.1.2012, i lavoratori extracomunitari rimpatriati possono conseguire la pensione di vecchiaia con i nuovi requisiti anagrafici ed adeguamento alla speranza di vita introdotti dall’art. 24 della legge 214/2011. Per quanto riguarda il requisito contributivo: 

coloro che accedono secondo le regole del sistema contributivo, possono conseguire la pensione di vecchiaia anche in deroga al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori; per coloro che accedono alla pensione di vecchiaia secondo le regole del sistema retributivo o misto, opera invece il requisito ordinario (20 anni).

Calcolo della quota contributiva in presenza di maggiorazione (lavoratori non vedenti, invalidi con invalidità superiore al 74%) L’Inps evidenzia che non è possibile valorizzare nella quota contributiva le maggiorazioni previste per particolari categorie di lavoratori: tali maggiorazioni sono utili per il diritto ma non per la misura della pensione. La maggiorazione di due mesi di contribuzione per ogni anno di attività lavorativa dipendente prestata in costanza di riconoscimento dell’invalidità di grado superiore al 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


74%, disciplinata dall’art.80, comma 3, della legge 388/2000 non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva. Indennizzi per cessazione dell’attività commerciale . L’erogazione dell’indennizzo, fissato originariamente fino al compimento del 65° anno di età per l’uomo e al 60° anno per la donna, è stato prorogato, dall’art.19 ter, comma 4, della legge 28 gennaio 2009, fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia. I nuovi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi previsti dalla legge 214/2011, a cui si somma l’introduzione dell’adeguamento alla speranza di vita comportano la necessità di un raccordo tra vecchia e nuova normativa per la liquidazione degli indennizzi la cui scadenza è fissata dal 1 gennaio 2012 in poi. Nell’attesa che in proposito il Ministero del Lavoro sciolga la riserva, l’Inps ha autorizzato le proprie sedi a prorogare l’erogazione dell’indennizzo fino ad un massimo di 18 mesi dal compimento dell’età pensionabile della previgente normativa e cioè fino a 61 anni e 6 mesi per la richiedente donna e fino a 66 anni e 6 mesi per il richiedente uomo.

55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Deroghe all’elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi di cui al D.Lgs.503/1992. Circolare INPS n.16 del 1/02/2013 Com’è noto, l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 503/1992 ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che, in deroga all’elevazione dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione di vecchiaia, potevano continuare a conseguire detta prestazione con un’anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20, in presenza dell’età anagrafica prevista per la generalità dei lavoratori. Con circolare n.35/2012 (commentata su Punto d’Incontro in data 23.3.2012, l’INPS aveva escluso la possibilità che le deroghe in questione potessero trovare applicazione per tutti coloro che maturavano il diritto alla pensione di vecchiaia a decorrere dal 1.1.2012: “Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni”. Con successiva circolare n. 16 del 1° febbraio scorso, l’Inps è tornato sull’argomento precisando che la deroga all’elevazione del requisito contributivo da 15 a 20 anni (prevista dall’art.2, comma 3, del D.Lgs.503/1992) continua ad operare anche in vigenza della legge n. 214/2011, per i soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto. I destinatari della deroga sono: 1. lavoratori che al 31.12.1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa; (art.2, comma 3, lettera a) del d.Lgs. n. 503/1992) 2. lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31.12.1992; (art.2, comma 3, lettera a) del d.Lgs. n. 503/1992) Per questi lavoratori, l’autorizzazione ai versamenti volontari deve collocarsi entro la data del 26.12.1992 e tale autorizzazione è di per sé sufficiente per l’accesso alla deroga, senza necessità di versamento di alcun contributo volontario. 3. lavoratori dipendenti che sono in possesso di un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiori a 52 settimane nell’anno solare; (art.2, comma 3, lettera b) del d.Lgs. n. 503/1992 Il requisito dei 25 anni di assicurazione e quello dei 10 anni di contribuzione possono essere maturati anche successivamente al 31.12.1992 . Con riferimento al requisito dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare, non rileva la circostanza che nell’anno solare in cui il lavoratore sia stato occupato per periodo inferiori a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria ecc.) per un numero di settimane tale, che sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane. Questa deroga non può invece trovare applicazione per i lavoratori occupati per l’intero anno, ai quali venga attribuito nell’anno solare un numero di settimane inferiore a 52 per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accredito contributivo ai fini del diritto ai trattamenti pensionistici. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


4. lavoratori dipendenti che al 31.12.1992 possiedono un periodo di assicurazione e contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa; (art. 2, comma 3, lettera c) del d.Lgs. n. 503/1992) Il numero dei contributi richiesti per l’accesso alla pensione di vecchiaia da parte di tali lavoratori è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate al 31.12.1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese del compimento dell’età pensionabile. Nei confronti delle suddette categorie di lavoratori si applicano i nuovi requisiti anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia previsti nel sistema retributivo e misto dall’art.24, comma 6, della legge 214/2011, nonché la disciplina in materia di decorrenza delle prestazioni pensionistiche prevista dal d.l. n. 201/2011 (disapplicazione finestra mobile) e quella dell’adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita. Iscritti al fondo quiescenza poste Agli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste si applica la deroga di cui all’art. 2, comma 3, lettera c) del d.Lgs. n. 503/1992 e, pertanto, l’anzianità contributiva maturata entro il 31.12.1992 sommata a quella successiva a tale data fino al compimento dell’età pensionabile consente l’accesso alla pensione di vecchiaia . Iscritti gestione ex Inpdap Gli iscritti alla gestione ex Inpdap conseguono la pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto al compimento dell’età pensionabile prevista dall’art. 24, comma 6, della legge n. 214/2011, con l’applicazione delle deroghe previste dall’art. 2, comma 3, lettere a) e c) del d.Lgs.n. 503/1992 (autorizzati ai v.v. entro il 26.12.1992, lavoratori in possesso di 15 anni al 31.12.1992, lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31.12.1992) con i criteri illustrati in precedenza alle lettere b) e d). Iscritti gestione ex Enpals I lavoratori dello spettacolo e dello Sport professionistico accedono alle deroghe di cui all’art 2, comma 3, lettere a), b), c), del d.Lgs n. 503/1992 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia nel sistema misto con specifici requisiti assicurativi e contributivi. Lavoratori dello spettacolo requisiti vigenti al 31.12.1992 I lavoratori appartenenti alle categorie artistiche e tecniche elencate dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3 del d.Lgs c.p.s. n. 708/1947, accedono alla pensione di vecchiaia quando siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato e risultano versati o accreditati 900 contributi giornalieri dei quali almeno due terzi riferiti a prestazioni effettive nel mondo dello spettacolo. I lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 15 al n. 23 del predetto articolo 3, conseguono la pensione di vecchiaia quando siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato e risultano versati o accreditati almeno 2700 contributi giornalieri.

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Sportivi professionisti requisiti vigenti al 31.12.1992 Le categorie di sportivi professionisti collocate al n. 22 dell’elenco di cui all’art.3 accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia quando siano trascorsi 20 anni dalla data di accredito o di versamento del primo contributo e risultino versati almeno 3600 contributi giornalieri con la qualifica di sportivo professionista, compresi quelli versati in costanza di prosecuzione volontaria nella gestione sportivi.

Indicazioni operative Alla luce delle disposizioni fornite dalla circolare INPS in commento, gli uffici dovranno verificare le posizioni dei lavoratori rientranti nelle deroghe di cui all’art.2, comma 3, del D.Lgs.503/1992, procedendo ad inserire a Patrocinio Futuro la nuova decorrenza di pensione di vecchiaia sulla base della data di maturazione della nuova età pensionabile (comprensiva dell’adeguamento alla speranza di vita) introdotta dal DL 201/2011. Analogamente, eventuali domande di pensione di vecchiaia, presentate dai lavoratori destinatari delle disposizioni in discorso, già in possesso dei requisiti anagrafici introdotti dalla legge di riforma Monti-Fornero, che siano state nel frattempo respinte, dovranno essere oggetto di riesame da parte degli uffici, alla luce dei chiarimenti forniti in proposito dalla Direzione dell’Istituto.

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Salvaguardia art. 22 co. 1, D.l 6 luglio 2012 n. 95 (55.000). Dec.Interministeriale 8/10/2012 Con il messaggio n.4678 del 18/03/2013 ,l’Inps ha fornito le debite istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 8 ottobre 2012, pubblicato nella G.U n. 17 del 21 gennaio 2013, nei confronti della ulteriore platea di 55.000 lavoratori salvaguardati. Con notizia pubblicata il 29 gennaio 2013 è stata resa una prima informativa delle norme in argomento. Preliminarmente, pertanto ,si ritiene utile riepilogare quale siano le categorie dei lavoratori interessati dalla salvaguardia e le relative condizioni di accesso alla medesima: Categorie di lavoratori e criteri di accesso alla salvaguardia ( art .22 comma 1 legge n. 135/2012 e art 2 decreto interministeriale 8/10/2012)

Lavoratori di cui all’articolo 22, comma 1, della legge n. 135 del 2012 e del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012

Criteri di ammissione alla salvaguardia Accordi stipulati in sede governativa entro il 31.12.2011

Cessazione dall’attività lavorativa e collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 a) lavoratori per i quali le imprese in data precedente, pari o successiva al hanno stipulato in sede governativa 4.12.2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo Perfezionamento dei requisiti di ammortizzatori sociali pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991. Accordi stipulati alla data del 4.12.2011 Titolari di prestazione straordinaria a b) lavoratori per i quali era previsto carico dei Fondi di solidarietà di settore da accordi l’accesso ai Fondi di di cui all’art. 2, comma 28, della legge solidarietà di settore di cui all’articolo n. 662 del 1996 da data successiva al 2, comma 28, della legge n. 662 del 4.12.2011 1996 Permanenza a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino a 62 anni di età 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011 Non rioccupati dopo l’autorizzazione c) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione

Con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011 Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015

d) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro: - in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articolo 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile ovvero - in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale

Data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011 Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015

Ripartizione dei 55.000 soggetti interessati al beneficio Tipologia di soggetti Lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 (lett. a) Fondi di solidarietà (lett. b) Prosecutori volontari (lett. c) Lavoratori cessati ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 (lett. d) TOTALE

Contingente numerico 40.000 1.600 7.400 6.000 55.000

In merito ai lavoratori rimasti esclusi dal beneficio l’istituto ha precisato che con riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a –d) del decreto interministeriale dell’1-6- 2012, rimasti esclusi dal beneficio della salvaguardia prevista per i primi 65.000 salvagurdati, le relative posizioni saranno riesaminate dalle Sedi territoriali alla luce delle disposizioni, introdotte dal d.i. 8/10/2012, per la verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ai fini del riconoscimento del relativo beneficio. In breve l’istituto di previdenza ha chiarito che le sedi territoriali dovranno riesaminare le posizioni dei lavoratori in mobilità, dei soggetti a carico dei fondi di solidarietà, degli autorizzati alla contribuzione volontaria , e dei lavoratori cessati . 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Più precisamente con messaggio n. 5445 del 2 aprile 2013, l’istituto ha comunicato che il predetto riesame dovrà riguardare anche le posizioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo le cui domande di accesso al beneficio siano state accolte dalle competenti D.T.L ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettere g-h del decreto interministeriale 1 giugno 2012 rimasti esclusi da beneficio per i seguenti motivi: 1. I requisiti anagrafici contributivi che in base alla normativa precedente al 6 dicembre 2011 comportano la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015; 2. Incapienza del contingente numerico nonostante il possesso di tutti i requisiti prescritti Detto riesame sarà effettuato nell’attesa della trasmissione da parte delle direzioni territoriali del lavoro dei provvedimenti di accoglimento delle domande di accesso al beneficio ossia entro il 21 maggio 2013. Precisazioni sulla categoria di lavoratori salvaguardati di cui alla lettera a) art. 22 comma 1 L’istituto ha precisato che nel numero di detti lavoratori devono essere considerati anche quelli ai quali la legge n. 223/91 è stata estesa da norme successive, in particolare: 

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lavoratori licenziati da aziende del commercio con più di 50 dipendenti e fino a 200, da agenzie di viaggio e turismo,compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti nonché da imprese di vigilanza; lavoratori del trasporto aereo e società derivate; lavoratori delle società di gestione aeroportuale e dalle società derivate.

L’inps, inoltre ha chiarito che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel numero dei “salvaguardati,” posto che la norma si applica solo ai lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità ordinaria. Sono parimenti esclusi i lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato accordi in sede non governativa ( accordi aziendali , regionali , locali). L’art 3 del decreto interministeriale 8 ottobre 2012 ha previsto che le imprese debbano comunicare al Ministero del lavoro entro il 31 marzo di ogni anno successivo al 2012 l’elenco nominativo dei lavoratori che saranno licenziati in ciascun anno, in base al programma di gestione delle eccedenze. Lavoratori beneficiari di assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà di settore Come già comunicato con messaggio n. 3771 del 4 marzo 2013, pubblicato su Punto d'Incontro il l 7 marzo 2013, l’inps ha comunicato che a seguito del monitoraggio effettuato per l’individuazione tra i titolari dell’assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011 e da data successiva, dei destinatari della normativa in deroga, è emerso che i due contingenti numerici di cui ai due decreti interministeriali (rispettivamente 1710 unità e 1600 unità)sono da considerarsi esauriti dal 1 aprile u.s. Tuttavia l’attività di monitoraggio con cadenza mensile continuerà ad essere effettuata dalla Direzione dell’Inps per valutare eventuali disponibilità che si dovessero verificare 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


nel plafond assegnato . Le Sedi dell’Istituto potranno inoltre prendere in considerazione anche le domande di assegno straordinario finalizzato alla pensione in deroga con decorrenza successiva al 31/12/2019, posto che la legge 135/2012 prevede un termine iniziale per la relativa copertura finanziaria ma non un termine finale. Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Tra le condizioni che i predetti lavoratori debbono soddisfare per l’accesso alla salvaguardia è prevista quella della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione ai versamenti volontari ,ad eccezione dello svolgimento di lavori socialmente utili. L’istituto ha chiarito che la mancata ripresa dell’attività lavorativa deve essere attestata dall’interessato mediante la sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità che sarà verificata sulla base delle informazioni presenti nella banca dati dell’Istituto. Lavoratori con rapporto di lavoro risolto in ragione di accordi individuali o di accordi collettivi di incentivo all’esodo I soggetti destinatari della salvaguardia, il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo, dovranno presentare domanda di accesso al beneficio, corredata degli accordi che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro , alle direzioni territoriali del lavoro entro il 21 maggio 2013 (120 gg dalla pubblicazione del decreto interministeriale). Le Commissioni istituite presso le direzioni territoriali del lavoro(D.T.L) avranno il compito di esaminare le istanze. Le decisioni di accoglimento verranno comunicate alle sedi Inps con modalità telematica . A tal proposito con circolare n. 6/2013 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che la normativa di riferimento in base alla quale, in presenza dei requisiti richiesti è possibile presentare istanza di ammissione al beneficio, è diversa rispetto a quella contenuta nel D.M 1 giugno 2012 e pertanto i lavoratori interessati da quest’ultimo decreto le cui domande sono state accolte dalle competenti D.T.L e siano rimasti esclusi dal predetto beneficio (per incapienza del contingente numerico), debbono presentare nuovamente l’istanza per l’accesso alla salvaguardia di cui all’art.22 della legge 135/2012 e al Decreto interministeriale 8 ottobre 2012, entro il 21 maggio 2013 poiché, per quanto in premessa, le precedenti decisioni delle competenti D.T.L non sono più utili.

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Ulteriori chiarimenti INPS sui “salvaguardati” (art. 24 co. 14 e 15 della L. 214/11). Mess. INPS n.6645 del 22.4.2013 Con notizie del 29 gennaio 2013, 15 aprile 2013 (di commento al messaggio Inps n. 4678 del 18 marzo 2013) e 12 aprile 2013 (di commento al messaggio INPS n. 5445 del 2 aprile 2013) si sono fornite le prime informative in merito al decreto interministeriale 8 ottobre 2012 nei confronti della ulteriore platea di 55.000 di lavoratori salvaguardati. Condizioni di accesso alla salvaguardia L’inps con il messaggio n. 6645 del 22 aprile 2013 ha fornito ulteriori precisazioni, sottolineando che per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria, la condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa, successiva alla cessazione o alla autorizzazione ai versamenti volontari, deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico (quindi, anche per tutto il periodo necessario all’apertura della finestra mobile). Salvaguardia dei 55.000 . Presentazione dell’Istanze alle Commissioni Istituite presso la DTL In un primo tempo, l’INPS aveva precisato che i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, le cui domande di accesso al beneficio di cui all’articolo 24, commi e 14 e 15, della legge 214 del 2011 – presentate in attuazione del DM 1.6.2012 (salvaguardia 65.000) fossero state accolte dalle competenti Commissioni delle DTL e fossero rimaste escluse dal predetto beneficio, erano tenuti a presentare una nuova istanza per l’accesso al beneficio della salvaguardia dei 55.00 alle competenti DTL entro il 21 maggio 2013. Il Ministero del Lavoro ha poi precisato che i soggetti le cui domande per l’accesso alla salvaguardia siano state accolte dalle DTL (salvaguardia 65.000) ma che sono rimasti esclusi dal beneficio a causa della maturazione dei requisiti che comportino la decorrenza della pensione successivamente al 6 dicembre 2013 – ma comunque entro il 6 gennaio 2015 – o per incapienza del contingente numerico nonostante il possesso di tutte le altre condizioni prescritte per accedere alla salvaguardia dei 65.000 non dovranno ripresentare le istanze alle DTL per l’accesso al beneficio di cui all’art. 22 della legge 135/2012 ed al d.i. 8 ottobre 2012. Queste ultime posizioni saranno riesaminate dall’Istituto al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il beneficio dei 55.000 sulla base dell’originario provvedimento di accoglimento emesso dalle Commissioni ministeriali nell’ambito della salvaguardia dei 65.000, sempreché alla data della verifica, sussistano le condizioni di legge per l’accesso alla salvaguardia dei 55.000.

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In sintesi, sono tenuti alla presentazione delle istanze entro il 21 maggio 2013 tutti i soggetti cessati per accordi individuali o collettivi i quali:  

pur in possesso dei requisiti per accedere alla salvaguardia dei 65.000, non hanno mai presentato istanza alla DTL; i cessati che per la prima volta si trovano nelle condizioni per accedere alla salvaguardia dei 55.000.

Terzo contingente lavoratori salvaguardati. Circ. Min. Lavoro n.19/2013 - Schema di istanza per l’accesso ai benefici Con notizia del 4 giugno scorso si è commentato il decreto interministeriale 22 aprile 2013 che, com’è noto, ha dettato i criteri di attuazione della salvaguardia di cui all’art.1, commi 231 e seguenti, della legge n. 228/2012. Con propria circolare n.19 del 5 giugno scorso il Ministero del Lavoro, nell’illustrare i contenuti del decreto in esame, ha pubblicato la modulistica (disponibile on line sul sito www.lavoro.gov.it in formato PDF editabile) per la presentazione delle istanze ed ha fornito chiarimenti in ordine:    

alle modalità di trasmissione delle istanze (si veda l’allegato “fasi e modalità operative”); alla documentazione a corredo delle istanze a seconda della categoria di lavoratori beneficiari della salvaguardia; ai criteri di individuazione delle DTL competenti; alla formazione delle specifiche Commissioni per l’esame delle istanze.

Per tali argomenti, si fa rinvio alla lettura della circolare ministeriale di cui trattasi. Tuttavia, si ritiene utile ripubblicare la tabella aggiornata e completa degli adempimenti che i lavoratori che intendono accedere alla salvaguardia devono svolgere secondo quanto previsto dal D.I. 22 aprile 2013:

Categoria lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011… lavoratori che hanno risolto il rapporto di

Ente Termine di destinatario Documentazione presentazione della domanda da allegare della domanda di beneficio

Entro 120 giorni Direzione dalla Territoriale del pubblicazione Lavoro del decreto competente per (entro territorio 25.9.2013)

Accordo sulla base del quale sono stati messi i mobilità

DTL innanzi Entro 120 giorni Accordo che ha alla quale sono dalla dato luogo alla 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011 …

stati sottoscritti pubblicazione gli accordi (in del decreto caso di soggetti (entro cessati in 25.9.2013) ragione di accordi ai sensi degli artt. 410, 411, 412 c.p.c.

cessazione del rapporto di lavoro

DTL competente in base alla residenza del lavoratore cessato in tutti gli altri casi

In caso di reiezione, l’interessato può presentare istanza di riesame alla DTL presso cui è stata presentata l’istanza entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento. Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge Entro 120 giorni 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con dalla pubblicazione Mod. modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, INPS del decreto (entro AP90 n. 214, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 25.9.2013) 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria… lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità Entro 120 giorni ordinaria alla predetta data, i quali, in dalla pubblicazione Mod. INPS quanto fruitori della relativa indennita', del decreto (entro AP91 devono attendere il termine della fruizione 25.9.2013) della stessa per poter effettuare il versamento volontario…

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Art. 4 legge n. 92/2012. Disposizioni per l’uscita anticipata di lavoratori vicini ai requisiti per il pensionamento. Con circolare n. 24 del 19 giugno scorso, Il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni volte a favorire l’uscita anticipata dei lavoratori, con esclusione dei pubblici dipendenti, vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento in applicazione dell’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012. La norma di cui trattasi ha previsto che i datori di lavoro con più di 15 dipendenti (media che deve essere calcolata sul semestre precedente la data di avvio della procedura con la stipula dell’accordo), si impegnino, nei casi di eccedenza occupazionale e al fine di incentivare i lavoratori più anziani, a cui mancano non più di quattro anni per il perfezionamento dei requisiti minimi per il pensionamento, a corrispondere ai predetti lavoratori, una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, e a corrispondere all’Inps la contribuzione “figurativa” fino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento. A tale iniziale fattispecie di incentivo ne sono state aggiunte altre due con il d.l. n. 179/2012. Pertanto, in sintesi, le fattispecie possibili sono tre: 1. Incentivo all’esodo mediante accordo sindacale aziendale In caso di eccedenza di personale , il datore di lavoro può stipulare con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale un accordo a formazione progressiva, nel senso che si compone di un accordo tra le parti che lo sottoscrivono e che si perfeziona con l’adesione del lavoratore, personale e successiva, per cui la risoluzione del rapporto di lavoro avverrà per risoluzione consensuale; 2. Accordo sindacale di incentivo all’esodo nell’ambito di procedure di mobilità Tale ipotesi è incardinata nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223/1991 e l’accordo, anziché prevedere l’accesso alla mobilità, disciplinerà anche la nuova ipotesi di anticipo al pensionamento per i lavoratori più prossimi alla maturazione dei requisiti pensionistici, senza diritto all’indennità di mobilità. Per espressa previsione della norma il datore di lavoro non verserà il contributo di compartecipazione previsto per il finanziamento dell’ASpI.; 3. Processi di riduzione di personale dirigente In tale ipotesi, l’accompagnamento alla pensione è previsto a seguito di un accordo tra il datore di lavoro e l’associazione sindacale legittimata alla stipula del contratto di categoria, a prescindere dalla rappresentatività della stessa presso il datore di lavoro coinvolto. Il Ministero ha ulteriormente precisato che i datori di lavoro potranno avvalersi delle norme in esame anche se non rivestono la qualità di impresa e che, a garanzia dei pagamenti dei contributi futuri, dovranno presentare un’idonea fideiussione bancaria a conferma della solvibilità. Ovviamente, la polizza non è richiesta in caso si decida di effettuare il versamento in un’unica soluzione. Requisiti dei lavoratori coinvolti Il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro sarà verificato dall’Inps e 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


costituirà condizione necessaria per la validazione della cessazione del rapporto di lavoro. I requisiti per la maturazione del diritto a pensione andranno accertati sulla base delle regole vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, tenuto conto anche dei futuri adeguamenti all’incremento della speranza di vita e in nessun caso la prestazione a carico dell’azienda potrà oltrepassare i 48 mesi. Si fa riserva di ulteriore comunicazione a seguito dell’emanazione delle disposizioni applicative, da parte dell’Inps, delle norme sopra illustrate.

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INPS – Dec. Interministeriale 22/04/2013. Terzo contingente “salvaguardati” (n. 10.130) Con il messaggio n. 12577 del 2 agosto 2013, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 22 aprile 2013 (commentato su Punto d’Incontro con notizia del 4 giugno u.s, alla cui lettura si rimanda per l’illustrazione generale della materia) che ha dettato le modalità di attuazione della salvaguardia di cui all’art.1, commi 231 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità). Tipologie di lavoratori, criteri di ammissione alla salvaguardia e ripartizione del contingente numerico Si elencano di seguito le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 228/2012 e all’art. 2 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 – per le quali i requisiti di accesso a pensione e la disciplina delle decorrenze restano quelli vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. 201/2011, benché questi soggetti maturino il diritto a pensione successivamente al 31.12.2011 – ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:

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L’articolo 9 del citato decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha ripartito come segue il numero complessivo dei 10.130 soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 231, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

Categoria a) - Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga (art, 1 comma 231, lett. a). Per poter accedere alla salvaguardia, tali lavoratori dovranno perfezionare i requisiti utili al pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ovvero durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga ed in ogni caso entro il 31/12/2014. 1) Criterio ordinatorio Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria (2.560 unita) è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro. 2) Casi di sospensione dell’indennità di mobilità - Mobilità ordinaria Nella mobilità ordinaria si verifica sia la sospensione della prestazione sia lo slittamento del periodo di fruizione; pertanto, per lo slittamento si dovrà tenere conto delle sole sospensioni verificatesi alla data del 28 maggio 2013 (data di pubblicazione nella G.U del decreto interministeriale 22 aprile 2013). - Mobilità in deroga Nella mobilità in deroga, viceversa, i periodi di sospensione non determinano lo slittamento del periodo di fruizione della relativa indennità e pertanto non rileva la data di pubblicazione del decreto in parola. 3) Modalità di presentazione dell’istanza di accesso al beneficio I predetti lavoratori dovranno presentare le istanze di accesso al beneficio alla DTL competente per territorio (presso le quali tali istanze saranno esaminate dalle Commissioni già istituite con i precedenti decreti di salvaguardia) entro il 25 settembre 2013, corredate dell’accordo per la mobilità e precisando la data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora i lavoratori di cui trattasi non siano in grado di produrre l’accordo con cui sono stati posti in mobilità, sarà cura della DTL acquisirlo presso i singoli datori di lavoro. Le DTL competenti dovranno trasmettere all’Inps entro 45 giorni dall’acquisizione, le istanze in questione corredate dalla documentazione richiesta. Avverso i provvedimenti delle Commissioni, potrà essere presentata richiesta di 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


riesame entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento innanzi alla D.T.L presso cui è stata presentata l’istanza. Categoria b)

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Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria (art. 1 comma 231, lettera b)

1) Criterio ordinatorio Il criterio ordinatorio per questi lavoratori è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari. 2) Autorizzazione ai versamenti volontari per i periodi di lavoro part time e/o sospensione del rapporto di lavoro Si ricorda che le autorizzazioni ai versamenti volontari relativi a periodi part/time (art. 8 del d.Lgs n. 564/1996) nonché a periodi di sospensione del rapporto di lavoro non coperti da contribuzione, non sono equiparate alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria relative a periodi di cessazione dal rapporto di lavoro e pertanto non consentono ai lavoratori autorizzati di beneficiare della salvaguardia in argomento. 3) Modalità di presentazione dell’istanza di accesso al beneficio Le istanze di accesso alla salvaguardia dovranno essere inoltrate all’INPS, con modalità telematica, entro il 25 settembre 2013, mediante il modello AP90. Avverso il provvedimento di diniego del beneficio, gli interessati potranno presentare istanza di riesame alla sede Inps competente entro 30 giorni dalla data di ricevimento del predetto provvedimento. Prosecutori volontari esclusi dalle precedenti salvaguardie La Direzione Generale Inps ha precisato che fornirà alle proprie Sedi le posizioni assicurative dei prosecutori volontari esclusi dalle precedenti salvaguardie a causa dello svolgimento di attività lavorativa successiva alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, per informarli che per poter accedere al beneficio, dovranno presentare all’Inps istanza entro il 25/09/2013. L’Istituto per questa particolare categoria si è riservato di fornire ulteriori istruzioni ed ha comunque precisato che le Sedi non dovranno adottare provvedimenti di reiezione relativamente alle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione dell’attività di monitoraggio delle posizioni in argomento. Criteri di verifica per la tipologia di attività lavorativa e limiti di reddito per l’accesso alla salvaguardia. Per i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il 4 dicembre 2011 e che non si siano rioccupati successivamente a tale data, non sussiste alcuna preclusione al beneficio sia per la tipologia di attività eventualmente svolta dopo l’autorizzazione ed entro il 4.12.2011, sia per l’entità del reddito percepito. Viceversa, i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il 4 dicembre 2011 e che abbiamo svolto successivamente a tale data qualsiasi attività lavorativa, potranno 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


accedere al beneficio a condizione che abbiano conseguito per tale attività un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 7.500 euro. Categoria c)

- Lavoratori cessati dal lavoro in ragione di accordi individuali o di accordi collettivi di incentivo all’esodo( art. 1, comma 231, lettera c). 1) Criterio ordinatorio Il criterio ordinatorio ai fini del monitoraggio della disponibilità economica nel plafond assegnato a questa categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro. 2) Modalità di presentazione dell’istanza di accesso al beneficio Le istanze dovranno essere presentate entro il 25 settembre 2013 alle DTL innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali; al contrario, andranno presentate alle DTL competenti in base alla residenza dei lavoratori cessati, in caso di cessazione avvenuta sulla base di accordi collettivi. L’Istituto ha precisato che i lavoratori rimasti esclusi dalle precedenti salvaguardie e le cui domande di accesso al beneficio siano state, invece, accolte dalle competenti DTL sono tenuti a presentare ugualmente l’istanza entro il 25 settembre 2013, ai sensi del decreto interministeriale del 22 aprile 2013. In caso di provvedimenti negativi da parte delle Commissioni, gli interessati potranno presentare alla DTL presso cui è stata presentata l’istanza di riesame entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento. La Direzione Generale dell’Inps si è riservata di fornire ulteriori istruzioni per quei lavoratori esclusi dalle precedenti salvaguardie a causa dello svolgimento di attività lavorativa successiva alla data di cessazione. Nel frattempo, le relative posizioni saranno messe a disposizioni delle Sedi in modo che le stesse possano informare tali lavoratori della necessità di presentare alle DTL l’istanza di accesso al beneficio entro la data del 25 settembre 2013. In attesa di ulteriori istruzioni da parte della Direzione Generale dell’istituto, le Sedi non dovranno adottare provvedimenti di reiezione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima dell’espletamento del monitoraggio. Criteri di verifica per la tipologia di attività lavorativa e limiti di reddito per l’accesso alla salvaguardia. I soggetti in esame che hanno cessato l’attività lavorativa entro il 30/06/2012 e che non si siano rioccupati successivamente a tale data, possono accedere alla salvaguardia senza alcuna preclusione relativa sia alla tipologia di lavoro svolto dopo la cessazione ed entro il 30.6.2012, sia all’entità del reddito percepito. Nel caso di rioccupazione successivamente alla data del 30 giugno 2012, possono accedere al beneficio a condizione che abbiano conseguito per tale attività un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 7.500 euro.

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Categoria d)

- Lavoratori collocati in mobilità ordinaria autorizzati alla prosecuzione volontaria( art. 1 comma 231, lett. d). Si tratta di lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data e che devono attendere il termine della fruizione della relativa indennità per poter effettuare il versamento volontario; per tali soggetti, infatti, l’eventuale domanda di autorizzazione ai versamenti volontari presentata da un soggetto in mobilità viene accolta, fermo restando la possibilità di effettuare i versamenti per i soli periodi precedenti o successivi alla mobilità. L’Inps ha precisato che, contrariamente a quanto previsto per i prosecutori volontari che si rioccupano successivamente alla data del 4 dicembre 2011, tale tipologia di lavoratori rimarrà esclusa dalla salvaguardia in caso di eventuale rioccupazione successiva al termine del periodo di mobilità. 1) Criterio ordinatorio Il predetto ordinatorio ai fini del monitoraggio della disponibilità economica nel plafond assegnato a questa categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari. 2) Modalità di presentazione dell’istanza di accesso al beneficio Anche i lavoratori appartenenti a questa categoria dovranno presentare all’Inps, per via telematica, la domanda (modello AP91) per l’accesso al beneficio entro il 25 settembre 2013. Avverso l’eventuale provvedimento di reiezione del beneficio di salvaguardia, gli interessati potranno inoltrare domanda di riesame alla Sede Inps competente entro 30 giorni dalla data del ricevimento del provvedimento stesso. Anche per i lavoratori in esame, le Sedi Inps non dovranno adottare provvedimenti di reiezione in relazione alle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione del monitoraggio delle posizione in argomento,. L’INPS fornirà alle Sedi gli elenchi dei lavoratori appartenenti a questa categoria che erano stati esclusi dalle precedenti salvaguardie perché non potevano far valere almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6.12.2011, al fine di informare tali lavoratori della necessità di presentare domanda entro il 25 settembre 2013 al fine di poter accedere al beneficio. Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000-55.00) L’ Istituto nel messaggio in commento ha previsto l’ipotesi di soggetti che potrebbero non essere inclusi negli elenchi forniti alle Sedi o che non hanno mai presentato la richiesta di accesso alle precedenti salvaguardie. In tali fattispecie viene fatta raccomandazione alle Sedi di verificare se nei confronti dei predetti soggetti sussistano i requisiti e le condizioni per il riconoscimento del diritto ai benefici di una delle tre salvaguardie. Ovviamente, anche tali lavoratori dovranno comunque presentare domanda di accesso ai benefici entro il 25 settembre 2013, alla DTL o all’INPS, a seconda della categoria di appartenenza. Per quanto non in commento si rimanda alla lettura della nota INPS. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Disposizioni operative Modalità operativa di presentazione delle Istanze per l’accesso al beneficio: - Per le categorie a) e c) Le istanze potranno essere trasmesse alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata (in allegato l'elenco degli indirizzi PEC e-mail dedicata) delle medesime (es.: DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) o all’indirizzo di posta elettronica dedicata (es.: DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R, allegando la domanda (Modulo Istanza Salvaguardati) rispettivamente: -

Dichiarazione_sostitutiva_di_certificazione_lettera_a; Dichiarazione_sostitutiva_di_certificazione_lettera_c; Documento di Identità

- Per le categorie b) e d) Le istanze potranno essere trasmesse telematicamente alla sede Inps di competenza con il seguente percorso: “Servizi per i Patronati”->sezione Servizi ->ModulisticaOnLine -> Invia Moduli On-Line-> Istanza per l'accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati" autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011(Legge 228/2012, articolo 1, comma 231, lettera b). Istanza per l'accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati" autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data (Legge 228/2012, articolo 1, comma 231, lett. d). La procedura richiede il salvataggio sul proprio PC del modulo obbligatorio e il successivo upload dello stesso. A corredo della domanda va obbligatoriamente allegato il documento di identità scansionato. N.B. Il modulo obbligatorio non va rinominato.

Le relative pratiche dovranno essere registrate in procedura di Patronato: 

per le domande indirizzate all’INPS: codice prestazione 9434 – descrizione “Salvaguardia art.1, commi 231-233 Legge 228/2012 – AP90 AP91” – Ente INPS. per le domande inoltrate alla DTL: codice prestazione 9435 – descrizione “Salvaguardia art.1, commi 231-233 Legge 228/2012 – DTL” – Ente INPS.

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Art.24, co. 14, Legge 214/2011 Salvaguardia art. 11, D.L. n. 102/13 (n. 6.500)

L’art.11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (“Decreto del fare”, pubblicato sulla G.U. n.204 del 31.8.2013), ha disposto un’ulteriore salvaguardia per 6.500 soggetti che possono accedere alla pensione in base ai requisiti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. La norma suddetta ha incluso tra i soggetti destinatari della salvaguardia di cui al comma 14 dell’art.24, legge 214/2011, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (senza accordo sindacale) a condizione che: 

abbiano conseguito, successivamente alla data di cessazione (che deve essere compresa tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011), un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato , non superiore ad euro 7.500;

risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201,, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 ossia entro il 6 gennaio 2015.

In attesa di istruzioni in merito alle modalità di presentazione delle istanze di accesso alla salvaguardia in base all’art. 11 del predetto decreto legge 102/2013 , l’Inps raccomanda alle sedi territoriali di non adottare provvedimenti di reiezione nei confronti dei soggetti che ritengono di essere beneficiari di tale ulteriore salvaguardia e che presentino domanda di pensione, anche utilizzando moduli ordinari e specificando di voler accedere ai benefici di cui al decreto in esame. Con un ulteriore messaggio, l’Inps fornirà le istruzioni operative di carattere generale per la salvaguardia in parola. In allegato la comunicazione dell'Inps relativa all'argomento.

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Salvaguardia ulteriori istruzioni operative in merito ai controlli sullo svolgimento di attività lavorative - Mess. Inps n.14804 /2013. Con i messaggi Inps n. 12577 del 2 agosto 2013, commentato il 9 agosto, e il messaggio Inps - per la Gestione Dipendenti pubblici - n. 12998 del 12 agosto 2013 commentato il 13 settembre, sono state fornite istruzioni operative per i lavoratori appartenenti alla categoria dei prosecutori volontari e dei cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivi all’esodo che sono stati esclusi dalle precedenti salvaguardia dei 65.000 e dei 55.000 a causa dello svolgimento di attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione ai versamenti volontari o cessazione dell’attività lavorativa. Com’ è noto per la categoria dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione che accedono alla salvaguardia dei 65.000 e dei 55.000 è determinante, ai fini dell’accesso al beneficio, la condizione del mancato svolgimento di attività lavorativa successiva alla cessazione/ autorizzazione fino al momento della titolarietà effettiva della pensione. Le strutture territoriali dell’Inps devono pertanto verificare la sussistenza di detto requisito anche al momento della liquidazione del trattamento pensionistico, anche nei casi in cui sia stata rilasciata la certificazione di accesso al beneficio di salvaguardia. Per quanto riguarda invece la terza salvaguardia c.d” 10.130” le strutture territoriali dell’Inps devono verificare, al momento della liquidazione del trattamento pensionistico, che il reddito annuo lordo percepito per lo svolgimento di attività lavorativa successivamente alle date del 4 dicembre 2011 (per i prosecutori volontari) e del 30 giugno 2012 (cessati per accordi individuali o collettivi) non sia stato superiore ai 7.500,00 euro annui. Tale criterio è applicato sia per i soggetti esclusi dalla salvaguardia dei 65.000 e dei 55.000 sia per i soggetti che presentano per la prima volta istanza di accesso al beneficio entro il 25 settembre 2013. L’Inps se non ha la certezza del reddito prodotto dai richiedenti il beneficio dovrà, prima di escluderli dal beneficio della salvaguardia, contattare i soggetti interessati al fine di avere tutte le informazioni complete per la corretta applicabilità all’accesso alla salvaguardia. Le sedi territoriali dell’Istituto per tutte le posizioni trattate e soggette al limite reddituale ai fini dell’accesso al beneficio della salvaguardia “10.130” prima di procedere alla trattazione dovranno verificare che : 

gli autorizzati al versamento dei contributi volontari abbiano conseguito , per l’attività svolta dopo il 4 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo pari o inferiore a 7.500,00 euro conseguentemente non è rilevante il reddito lordo percepito per attività lavorativa svolta dopo l’autorizzazione e sino al 4 dicembre 2011; 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


i lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo che abbiano conseguito, per attività svolta dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012 un reddito annuo lordo pari o inferiore a 7.500,00 euro ; conseguentemente non è rilevante il reddito lordo percepito per attività svolta dopo la cessazione e sino al 30 giugno 2011

Per gli anni successivi al 2011 per i prosecutori volontari e al 2012 per i lavoratori cessati , il reddito soglia da valutare, ai fini dell’accesso alla salvaguardia dei “10.130” , è di 7.500 euro lordi annui, tenuto conto dell’intero anno da gennaio a dicembre. Qualora le sedi territoriali accertino un reddito prodotto dal richiedente il beneficio superiore ai 7.500 euro le domande di accesso al beneficio saranno respinte prima della trattazione del conto. Per quanto non in argomento si rimanda alla lettura del messaggio Inps n. 14804/2013.

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Lavoratori prossimi al pensionamento. Incentivi all’esodo La legge n. 92 del 28 giugno 2012 ha previsto all’art. 4, la stipula, nei casi di eccedenza di personale al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al pensionamento, di accordi tra i datori di lavoro, che impieghino più di 15 dipendenti, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Con la circolare n. 119 del 1° agosto scorso, l’Inps ha fornito un riepilogo del quadro normativo in argomento e ha dettato le prime istruzioni operative circa gli adempimenti cui sono tenuti i datori di lavoro per l’attivazione del procedimento. In particolare la disposizione di legge ha lo scopo di attuare, nei casi di eccedenza di personale, interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori piu’ prossimi alla pensione, totalmente a carico del datore di lavoro, consistenti nell’erogazione di una prestazione di entità pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e nell’accredito della relativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi di età e di contribuzione utili per il conseguimento del trattamento pensionistico. La prestazione, il cui accesso è subordinato all’espletamento delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate all’esodo volontario ovvero delle procedure previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, è corrisposta in forma rateale in favore dei lavoratori che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per il pensionamento entro un periodo massimo di quattro anni. Requisiti del datore di lavoro La norma si applica ai datori di lavoro appartenenti a qualsiasi settore di attività e che impieghino mediamente più di 15 dipendenti (il calcolo della media si basa sulla forza aziendale del semestre precedente la data di stipula dell’accordo sindacale relativo agli esuberi), mentre nella determinazione del numero dei dipendenti occupati vanno compresi i lavoratori di qualunque qualifica con esclusione degli apprendisti e degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo. Sono ammessi alla prestazione anche i dirigenti in esubero nell’ambito di un processo di riduzione di personale con qualifica dirigenziale, conclusosi con un accordo firmato da un’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Modalità di accesso alla disposizione di legge da parte del datore di lavoro Per accedere alla disposizione di legge il datore di lavoro è tenuto a presentare all’Inps apposita domanda (modello allegato al messaggio n. 12997 del 14 agosto 2013) accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità degli obblighi. L’Istituto effettuerà l’istruttoria circa la sussistenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore con la validazione dell’accordo stipulato in sede sindacale. A seguito dell’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’Inps la provvista per la prestazione e per la relativa contribuzione figurativa ed ove non provvedesse, se necessario, si procederà da parte dell’Istituto all’escussione della fideiussione. Requisiti del lavoratore La legge non ha individuato particolari requisiti per l’accesso da parte del lavoratore alla prestazione, ma, ne ha subordinato la corresponsione al perfezionamento dei requisiti 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


minimi contributivi ed anagrafici, previsti dall’assicurazione previdenziale di appartenenza, ai sensi della normativa vigente ed adeguati agli incrementi alla speranza di vita utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in discorso (4 anni). L’Inps ha, comunque, precisato che sono validi per il perfezionamento dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione i periodi contributivi maturati all’estero nei Paesi aderenti alla UE, alla SEE e nei Paesi legati all’Itali da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale e quelli che hanno dato titolo all’iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (in tale ipotesi l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato secondo le norme della gestione nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo). Sono esclusi dall’accesso alla prestazione, finalizzata al conseguimento della pensione anticipata, i titolari di assegno ordinario di invalidità e di pensione di invalidità. Decorrenza e modalità di calcolo della prestazione La prestazione è corrisposta in rate mensili anticipate per tredici mensilità, su richiesta del datore di lavoro, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro e la sua entità è pari all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento dell’accesso alla prestazione stessa, secondo le regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo. L’Inps ha precisato che dovranno essere valutati ai fini del diritto e della misura dell’importo pensionistico anche eventuali benefici previsti da specifiche disposizioni di legge quali la maggiorazione del periodo di servizio svolto da soggetti invalidi in misura superiore al 74% e quelli lavorativi connessi con l’esposizione all’amianto. Viceversa, sulla prestazione in parola non saranno attribuiti nè la perequazione automatica nè i trattamenti di famiglia e neppure potranno essere trattenuti i pagamenti degli oneri per riscatti, ricongiunzioni ( dovranno essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione), cessioni del quinto ecc… La prestazione non è reversibile ai superstiti e, quindi, in caso di decesso dell’assicurato sarà liquidata la pensione indiretta, tenendo conto anche della contribuzione figurativa accreditata in favore del lavoratore durante il periodo di fruizione della prestazione. L’Istituto ha ulteriormente precisato che in caso di accesso alla pensione anticipata con età inferiore a 62 anni valgono le medesime regole in materia di penalizzazione del trattamento pensionistico di cui all’art. 24, comma 10, della legge n. 214/2011 come modificato dall’art. 6, comma 2 – quater, della legge n. 14/2012. Al riguardo, la contribuzione figurativa accreditata durante il periodo di fruizione della prestazione a seguito della cessazione dell’attività lavorativa non è utile per evitare la penalizzazione della pensione anticipata, mentre, è valida per la determinazione dell’anzianità contributiva quella derivante da prestazione effettiva di lavoro, dall’assolvimento della leva, dalla cassa integrazione ordinaria, da malattia e infortunio, da astensione obbligatoria per maternità. La prestazione di cui trattasi è soggetta alla tassazione ordinaria e non verrà operata da parte dell’Inps alcuna riduzione dell’importo in caso di rioccupazione del lavoratore dal momento che la legge in esame non ha previsto specifiche disposizioni in materia di cumulo tra la prestazione ed eventuali redditi da lavoro. Per quanto non in commento si rimanda alla lettura della circolare dell’istituto. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Prepensionamenti art. 4 L. 92/2012: seconda domanda di ricongiunzione al momento dell’accesso alla prestazione di sostegno al reddito Con la circolare n.119/2013 (commentata il 30 settembre u.s.) l’Inps ha fornito un riepilogo del quadro normativo delineato dall’art.4, legge 28 giugno 2012, n.92 ed ha dettato le prime istruzioni operative circa gli adempimenti cui sono tenuti i datori di lavoro per l’attivazione della procedura. Nel frattempo, all’Istituto sono pervenuti quesiti in merito alla possibilità di applicare l’art.4 della Legge 29/1979 (“La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione …può esercitarsi solo all'atto del pensionamento...”) al momento dell’accesso alla prestazione prevista dall’art.4 della Legge 92/2012. Con il messaggio n.14984 del 24 settembre 2013, l’Inps ha affermato che non è possibile presentare una seconda domanda di ricongiunzione al momento dell’accesso alla prestazione di incentivo all’esodo, sottolineando che la prestazione citata non è da considerarsi una prestazione pensionistica bensì una prestazione di sostegno al reddito. Conseguentemente la seconda domanda di ricongiunzione ,secondo la previsione dell’art. 4 della legge n. 29/1979, può essere richiesta allorquando: 

dopo la prima istanza di ricongiunzione si possa far valere un periodo di assicurazione di almeno 10 anni, di cui almeno 5 versati in costanza di effettiva attività lavorativa (comma 1); in mancanza del requisito assicurativo o contributivo sopra indicato, all’atto del pensionamento ed in questo caso la ricongiunzione può essere azionata esclusivamente nella gestione nella quale era stata inoltrata la prima domanda di ricongiunzione (comma 2).

In conclusione, una seconda domanda di ricongiunzione per un soggetto che non possa soddisfare il requisito contributivo richiesto dal comma 1 dell’art.4, Legge 29/1979, potrà essere validamente presentata soltanto in modo contestuale alla domanda di pensione e non al momento di accesso alla prestazione di sostegno al reddito. L’INPS ribadisce infine che sulle prestazioni erogate in base alla disciplina prevista dall’art .4 della legge 92/2012 non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti e ricongiunzioni che devono pertanto essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.

55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Pensione di inabilità articolo 1, comma 240, legge 228/2012 Con circolare n.120 del 3 agosto 2013 in materia di costituzione della posizione assicurativa e di cumulo dei periodi assicurativi, commentata il 10 settembre scorso, l’INPS si era riservato di approfondire il comma 240 della legge 228/2012 circa la sua applicazione alle pensioni di inabilità nell’ipotesi in cui il richiedente possegga contribuzione accreditata in due o più forme assicurative. In particolare, il citato comma 240 dispone che “per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2 comma 26 della 8 agosto 1995, n 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all’art. 2 della legge 12 giugno 1984, n.222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni”. L’Istituto, con la circolare n.140 del 3/10/2013, ha pertanto fornito chiarimenti in merito alla liquidazione delle pensioni di inabilità con il cumulo dei contributi. Contribuzione utile ai fini della liquidazione della pensione inabilità L’Istituto ha chiarito che per contribuzione disponibile si intende quella non utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico. Non sono, al contrario, disponibili i contributi utilizzabili per la liquidazione di supplementi di pensione. Il comma 240 trova applicazione anche nell’ipotesi di titolari di assegno ordinario di invalidità che chiedano il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dal 1 gennaio 2013; non si applicano, di conseguenza, nei confronti dei soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità i quali abbiano avuto il riconoscimento dello stato di inabilità entro il 31/12/2012. Qualora la pensione di inabilità liquidata con il cumulo di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate venga revocata, la contribuzione che ha dato luogo alla pensione revocata sarà utile ai fini del riconoscimento dei trattamenti pensionistici previsti dalle singole gestioni medesime. Qualora invece si verifichi il recupero della capacità di lavoro con conseguente cessazione del diritto alla pensione di inabilità, è riconosciuta la relativa contribuzione figurativa per tutto il periodo di godimento della pensione stessa (art.4, comma 4, Legge 222/1984: “Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa”). Tale contribuzione sarà accredita nella forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto all’insorgenza dello stato inabilitante.

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Presentazione della domanda di pensione di inabilità La domanda di pensione di inabilità deve essere presentata all’Ente gestore della forma assicurativa dove il lavoratore risulta essere iscritto per ultimo; tale Ente promuove il procedimento, accerta la sussistenza dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge 222/1984. Qualora ne sussista il diritto, tale gestione procede anche alla liquidazione ed alla erogazione della prestazione. Nel caso in cui risulti essere iscritto in più gestioni al momento dell’inoltro della domanda di inabilità, il lavoratore ha la facoltà di scegliere la gestione dove vuole presentare la domanda. L’Ente istruttore che ha ricevuto la domanda di pensione ha il compito di contattare gli altri enti presso i quali è stato iscritto il lavoratore (che deve indicarli nella domanda) per verificare l’accertamento della sussistenza dei requisiti amministrativi. Una volta che avrà ricevuto le comunicazioni relative all’anzianità contributiva utile ed ai periodi a cui si riferiscono i contributi, l’Ente istruttore verificherà la sussistenza del requisito amministrativo utile per il diritto a pensione. Solo dopo aver acquisito anche il parere sanitario l’Ente istruttore procederà a richiedere agli enti interessati le quote di pensione di propria competenza. Effetti-Diritto a pensione L’art. 1, comma 240, della legge 228/2012 esplica i suoi effetti sia sul diritto che sulla misura della pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984 , n. 222. Pur permanendo i requisiti amministrativi (5 anni di contribuzione di cui 3 nel quinquennio antecedente la domanda) e sanitari di cui alla legge 222/1984, i predetti requisiti dovranno essere verificati tenendo conto di tutti i periodi contributivi presenti nella posizione dell’interessato. Nei casi in cui il soggetto è in possesso di periodi coincidenti in più Enti o gestioni, si dovrà tenere conto degli stessi una sola volta. Per le iscrizioni dove è presente contribuzione ex Enpals e contribuzione AGO – FPLD, ai soli fini del diritto alla pensione di inabilità non trova applicazione l’art. 16 del D.P.R n. 1420 del 1971, art.16 ma si applica quanto disposto dall’art.1 comma 240 della legge 228/2012. Per memoria si ricorda che l’art 16 del D.P.R 31/12/1971, n.1420 prevede che i soggetti che possono far valere contributi presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti e presso l’Enpals hanno diritto alla liquidazione di una sola prestazione, previa totalizzazione della contribuzione versata presso i due enti.

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Misura In applicazione del comma 240, la misura del trattamento pensionistico di inabilità deve tenere conto di tutta la contribuzione disponibile – anche se coincidente – anche nel caso in cui il richiedente possa aver già maturato i requisiti per il diritto alla pensione di inabilità in una singola gestione. Il trattamento è costituito da due quote: 1. una quota di pensione riferita all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità; 2. una quota costituita dalla maggiorazione convenzionale dell’importo (art.2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n.222). La maggiorazione contributiva viene calcolata secondo le regole del sistema contributivo, aggiungendo al montante contributivo posseduto al momento del pensionamento una ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del 60° anno di età (art.1, comma 15, legge 335/95), indipendentemente dal sesso del richiedente e dalla gestione a carico della quale viene richiesta la pensione; l’anzianità contributiva complessiva non potrà comunque superare i 40 anni. Ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva massima riconoscibile come maggiorazione convenzionale, si tiene conto di tutta la contribuzione disponibile in tutte le gestioni assicurative previste dalla norma nelle quali l’assicurato è stato iscritto. Per i dipendenti pubblici iscritti ex INPDAP l’importo del trattamento di inabilità non potrà superare l’80% della base pensionabile né l’ammontare del trattamento privilegiato (se applicabile questa tipologia di pensione) spettante in caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio. Liquidazione della pensione di inabilità – Decorrenza L’art. 1, comma 245, della citata legge 228/12 stabilisce che le gestioni interessate alla liquidazione della pensione di inabilità in regime di cumulo dei periodi assicurativi , determinano la misura del trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati secondo le regole di calcolo previste in ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni/redditi. Alla determinazione della misura della singola quota concorrono tutti i contributi accreditati nella singola gestione, anche se coincidenti con altri periodi accreditati in altre gestioni. Per la determinazione del sistema di calcolo da adottare, si dovrà fare riferimento all’anzianità contributiva complessivamente maturata al 31/12/1995, computando nella stessa, ai fini del diritto, tutta la contribuzione non coincidente maturata nelle varie gestioni assicurative interessate al cumulo. Le anzianità contributive successive al 1 gennaio 2012 saranno calcolate con il sistema di calcolo contributivo. La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato invalidante. 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


Domanda di pensione di inabilità ed in subordine di assegno ordinario di invalidità Il richiedente la pensione di inabilità in regime di cumulo può richiedere, in subordine, l’assegno ordinario di invalidità. In questa ipotesi, nel caso in cui la pensione di inabilità non venga liquidata, tutto il fascicolo viene trasferito d’ufficio dalla gestione che non prevede l’istituto dell’assegno di invalidità alla gestione in cui viceversa trova applicazione questo tipo di tutela. Effetti sulla pensione ai superstiti di una pensione di inabilità liquidata in base all’art 1 comma 240 della legge 228/2012 Nel caso di titolare di pensione di inabilità liquidata in base al comma in argomento con decorrenza successiva al 1 gennaio 2013 che deceda, i superstiti percepiranno un’unica pensione ai superstiti. Rinvio alle norme della gestione che liquida la pensione L’Istituto fa rinvio alle norme della gestione ove il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante (gestione a cui, come detto, compete la liquidazione e l’erogazione della pensione) per quanto riguarda:    

le incompatibilità; le incumulabilità con la rendita Inail per stesso evento abilitante; le revisioni; la pensione privilegiata di inabilità.

Ricorsi I provvedimenti che vengono assunti dall’ente istruttore potranno essere impugnati in sede di ricorso amministrativo con le modalità previste per i ricorsi nella gestione liquidatrice. Le altre gestioni interessate concorrono alla fase istruttoria e la decisione del ricorso è deliberata previo parere di tutte le gestioni coinvolte nel cumulo dei periodi assicurativi, ciascuna per la parte di competenza.

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