Corso Previdenza Base

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Identiche sono inoltre le regole di applicazione delle aliquote e del massimale, le modalità di accredito contributivo e le prestazioni, pensionistiche e non, cui hanno diritto secondo le regole generali vigenti nella Gestione Separata e comuni quindi anche ai liberi professionisti.

Decorrenza Il DM 166/96 (art. 4, c. 1) ha disposto le seguenti decorrenze per l’entrata in vigore della gestione: 

1° aprile 1996 per i soggetti privi di tutela pensionistica alla data del 30/03/1996 (data di entrata in vigore del decreto), con obbligo di iscrizione entro il 30/04/1996; 30 giugno 1996 per i soggetti già coperti, alla data del 30/03/1996, da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria e per i pensionati diretti e indiretti, con obbligo di iscrizione entro il 31/07/1996.

CO-CO-CO: Collaboratori coordinati e continuativi I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co) sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente. Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro. Sono pertanto funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale. I requisiti tipici della collaborazione coordinata e continuativa sono quindi: 

 

l’autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente; il potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore; esso non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia operativa e di scelta del collaboratore nell’esecuzione della prestazione, autonomia che continuerà quindi ad esplicarsi all’interno delle pattuizioni convenute; la prevalente personalità della prestazione; la continuità che va ravvisata non tanto e non solo nella reiterazione degli adempimenti, che potrebbe anche mancare in virtù delle peculiarità specifiche dell’attività lavorativa, quanto nella permanenza nel tempo del vincolo che lega le parti contraenti. In mancanza di tale requisito, e del correlato potere di 7. GESTIONE SEPARATA Aggiornato a novembre 2013


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