Sede legale a Bolzano - via Raiffeisen, 2
Palazzo Raiffeisen
Iscritta nel Registro delle imprese di Bolzano, Codice fiscale 00126940212
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Sede legale a Bolzano - via Raiffeisen, 2
Palazzo Raiffeisen
Iscritta nel Registro delle imprese di Bolzano, Codice fiscale 00126940212
in vigore dopo le modifiche deliberate dall’Assemblea straordinaria del 13 giugno 2014
“Raiffeisenverband Südtirol Genossenschaft” è una società cooperativa ed è subentrata alla “Federazione delle cooperative agricole altoatesine, soc.coop.r.l.” (Landesverband der Südtiroler landwirtschaftlichen Genossenschaften m.b.H.), costituita con contratto del 25/11/1954, e alla “Federazione delle Casse Raiffeisen soc.coop.r.l.” (Verband der Raiffeisenkassen Gen.m.b.H.) costituita il 13/02/1946 e incorporata con atto di fusione del 17/12/1960.
La traduzione italiana della denominazione è “Federazione Cooperative Raiffeisen soc. coop.”.
La durata della Federazione è prevista fino al 31 dicembre 2050, salvo scioglimento anticipato o proroga della durata con delibera dell’Assemblea generale.
La Federazione ha sede a Bolzano.
La Federazione Cooperative Raiffeisen è ispirata ai principi di Friedrich Wilhelm Raiffeisen ed è orientata alla promozione cooperativa ed alla mutualità senza fini di speculazione privata. Essa persegue le seguenti finalità:
a) come rappresentanza d’interessi: la rappresentanza, la tutela, l’aiuto, l’assistenza, la consulenza, il sostegno e la promozione delle cooperative aderenti e della cooperazione in generale;
b) come organo di revisione: la vigilanza sulle cooperative aderenti ai sensi della legge regionale sulla cooperazione 9 luglio 2008, n. 5, essendo la Federazione Cooperative Raiffeisen a tale scopo legalmente riconosciuta ai sensi del decreto del presidente della Giunta regionale n. 102, del 31 dicembre 1954.
La Federazione Cooperative Raiffeisen è l’associazione di vertice delle cooperative altoatesine e dei loro consorzi, costituiti secondo il “sistema Raiffeisen” e le cui attività sono ispirate ai principi cooperativistici.
Inoltre, la Federazione funge da associazione di settore del gruppo bancario Raiffeisen.
L’attività della Federazione è fondamentalmente orientata alle cooperative aderenti, tuttavia la Federazione può estenderla anche a non soci ovvero può svolgere operazioni con non soci, qualora da ciò derivi un vantaggio diretto o indiretto per le cooperative aderenti o per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in generale. Sono in ogni caso rispettati i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512 e sgg. c.c.
In considerazione dello scopo sopra indicato la Federazione ha per oggetto:
a) nella sua funzione di rappresentanza di categoria
1. la tenuta di un marchio di tutela comune – “la cuspide” – il cui utilizzo, previa approvazione del Consiglio di amministrazione della Federazione, è consentito alle cooperative aderenti per rappresentare simbolicamente la loro attività cooperativistica;
2. l’approfondimento del patrimonio ideale della cooperazione nonché la diffusione ed il consolidamento dei principi della cooperazione secondo Raiffeisen, inclusa la partecipazione rispettivamente l’esecuzione di relativi progetti di ricerca;
3. il mantenimento, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione, nonché la progettazione e la preparazione di misure strutturali ed organizzative con l’obiettivo di adeguare le aziende associate alle esigenze dello sviluppo economico nel suo complesso;
4. lo stimolo alla costituzione di nuove cooperative, all’accorpamento e allo scioglimento di cooperative esistenti, qualora ciò sia utile per motivi economici, sociali e culturali, nonché l’offerta dell’assistenza necessaria;
5. l’offerta di consulenza, assistenza ed informazione alle cooperative aderenti in tutte le questioni economiche e legali, con particolare riferimento al diritto tributario, al diritto del lavoro e al diritto amministrativo, nonché a tutte le altre tematiche connesse alla gestione ed amministrazione cooperativa.
In materia di diritto del lavoro la Federazione si occupa inoltre della ricerca e selezione del personale delle cooperative aderenti secondo le disposizioni vigenti;
6. la gestione di sistemi di elaborazione dati e di sistemi informativi comuni nonché delle necessarie reti di collegamento dei dati; la selezione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti hardware e software, nonché dei relativi accessori, a favore degli utenti.
A tali compiti è collegata anche la stipula di accordi quadro riguardanti i prodotti, la manutenzione e l’assicurazione;
7. lo svolgimento di attività amministrative e di qualunque altro genere volte a sostenere ed integrare le attività dei soci o nell’interesse degli stessi, incluso l’acquisto comune di beni di consumo e di investimento;
8. lo svolgimento della revisione interna prevista dalle istruzioni di vigilanza dell‘autorità di vigilanza bancaria. Tale attività deve essere svolta secondo la normativa vigente e con la dovuta indipendenza e il suo esercizio dev‘essere disciplinato da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione;
9. la mediazione e l’assistenza a favore dei soci in riferimento a finanziamenti, titoli e simili dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri enti, anche in base ad accordi conclusi a nome dei soci. Viene in rilievo, in particolare, anche la concessione di crediti agrari, artigiani e per l’edilizia abitativa, nonché di altri crediti speciali;
10. l’attuazione di iniziative e lo svolgimento di tutte le operazioni connesse alla costituzione, gestione ed amministrazione di fondi di sostegno e di garanzia a livello provinciale, regionale e statale. A tale riguardo possono essere costituite anche strutture aventi come scopo l’impiego comune di risorse per fini di pubblica utilità;
11. l’elaborazione di dati statistici e di documenti rilevanti per il sistema cooperativo in Alto Adige;
12. la formazione e l’aggiornamento professionale dei dirigenti e del personale delle cooperative aderenti e degli organi di amministrazione e di vigilanza, nonché la formazione delle nuove leve in seminari, corsi, convegni ecc. ed altre attività idonee;
13. la pubblicità, l’informazione e le pubbliche relazioni sul sistema cooperativo in generale ed in particolare dell’Alto Adige nell’ambito di manifestazioni, pubblicazioni, conferenze, trasmissioni ed altre attività idonee. Compete alla Federazione anche lo svolgimento di iniziative pubblicitarie – sia una tantum sia continuative – per singoli gruppi di cooperative aderenti. I relativi oneri, ovvero i contributi, vengono definiti dal Consiglio di amministrazione della Federazione su proposta dei rispettivi comitati;
14. l’attenta osservazione della situazione economica e cooperativistica a livello nazionale ed internazionale e l’impiego delle informazioni ricavate da quest’attività a vantaggio delle cooperative aderenti;
15. la rappresentanza di singole cooperative o di gruppi di cooperative nonché di tutta l’organizzazione nei confronti di autorità, organizzazioni, istituzioni, enti, uffici ed organi, nella misura in cui ciò rientri nei compiti statutari della rappresentanza di interessi. A tale scopo potranno essere conferite le deleghe necessarie al presidente e al direttore della Federazione;
16. la partecipazione in organizzazioni, enti e società in Italia e all’estero, in quanto ciò contribuisca al raggiungimento degli obiettivi citati o sia di interesse imprenditoriale o strategico per i soci o per singoli gruppi di soci;
17. l’istituzione ed il conferimento di onorificenze a persone particolarmente meritevoli nell’ambito della costituzione e della gestione di cooperative o della promozione o dello sviluppo della cooperazione;
18. l’amministrazione del fondo di mutualità per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.
b) nella sua funzione di organo di revisione
1. l’attività di vigilanza sulle cooperative aderenti mediante le revisioni obbligatorie o straordinarie ai sensi del titolo IV della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e delle rispettive disposizioni di attuazione, nonché l’adozione e l’attuazione di tutte le misure previste dalla legge a tale riguardo;
2. l’esecuzione della revisione legale dei conti presso le cooperative aderenti ai sensi del titolo V della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e delle disposizioni attuative.
Per raggiungere tali obiettivi la Federazione svolge tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, nonché tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili a tale scopo.
Art. 3
Il numero dei soci è illimitato verso l’alto, tuttavia esso non può scendere al di sotto del numero minimo previsto dalla legge.
Ai fini della promozione diretta ed indiretta della cooperazione possono aderire alla Federazione:
a) le cooperative costituite ai sensi delle relative disposizioni del codice civile e in possesso dei requisiti per l’iscrizione al registro provinciale delle cooperative;
b) i consorzi cooperativi e le associazioni aventi la forma giuridica di una cooperativa, costituiti come tali secondo le relative disposizioni del codice civile, nonché in possesso dei requisiti per l’iscrizione al registro provinciale delle cooperative;
c) gli enti e le associazioni il cui statuto prevede il perseguimento di scopi cooperativistici, anche se non costituiti ai sensi delle disposizioni del titolo VI libro V del codice civile;
d) le società fondate da cooperative come società ausiliarie o di servizi e controllate dalle cooperative;
e) le società, nelle quali cooperative detengono non meno del 20% del capitale, per motivi strategici o perché ciò facilita il raggiungimento del loro scopo;
f) qualora le società di cui alle lettere d) ed e) detengano una quota di almeno il 20% in altre società, anche tali società possono aderire alla Federazione come soci.
Art. 4
Ai fini dell’adesione sono necessari:
a) una domanda scritta di adesione;
b) una delibera di ammissione del Consiglio di amministrazione;
c) l’iscrizione nel libro soci;
d) il versamento della quota associativa e del sovrapprezzo se stabilito dall’Assemblea.
Se la domanda di adesione viene respinta, l’ente richiedente entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto può chiedere che la domanda venga sottoposta all’approvazione dell’Assemblea successiva.
Art. 5
La qualità di socio viene meno con il recesso, lo scioglimento dell’ente o la sua esclusione.
Ciascun socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dal socio con raccomandata ed il Consiglio di amministrazione deve deliberare in merito entro 60 giorni. L’efficacia del recesso ai sensi del diritto societario decorre dal giorno in cui viene comunicata l’accettazione del recesso; i rapporti cooperativistici cessano invece alla fine dell’esercizio in corso, qualora la domanda di dimissioni venga presentata almeno tre mesi prima del termine dell’esercizio, altrimenti cessano al termine dell’esercizio successivo.
La domanda di recesso del socio deve essere preceduta da una delibera dell’Assemblea dell’ente richiedente.
Oltre che nei casi previsti dalla legge un socio può essere escluso con delibera del Consiglio di amministrazione nei seguenti casi:
a) per perdita di uno dei requisiti per l’ammissione come socio;
b) per inosservanza degli statuti, del regolamento interno o delle delibere degli organi della Federazione o per inadempimento o violazione degli obblighi assunti nei confronti della Federazione;
c) per comportamenti incompatibili con gli interessi della Federazione, soprattutto se ne derivano un danno materiale o morale alla Federazione o all’organizzazione cooperativa, disordini o discordie fra i soci;
d) per mancato rispetto del principio di mutualità cooperativa, nel caso in cui servizi essenziali offerti dalla Federazione e previsti dallo statuto vengano acquisiti altrove;
e) per mancato soddisfacimento delle richieste formalizzate nelle relazioni sulla revisione o sulla revisione legale dei conti.
La delibera di esclusione deve essere immediatamente comunicata al socio con l’indicazione dei motivi dell’esclusione. Il socio può presentare ricorso in tribunale entro 60 giorni.
Art. 9
Con la cessazione della qualità di socio quest’ultimo ha diritto alla restituzione del valore nominale della quota versata. Il socio non può far valere alcun diritto sulle riserve o il patrimonio della Federazione.
Ciascun socio ha diritto a:
a) partecipare ai lavori e alle votazioni dell’Assemblea e all’elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
b) usufruire della tutela offerta dalla Federazione e delle prestazioni della stessa ai sensi dell’articolo 2;
c) prendere visione del libro verbali dell’Assemblea, del libro dei soci, nonché del bilancio e dei relativi allegati ed a richiedere a proprie spese copie di tale documentazione.
Ciascun socio è tenuto a:
a) rispettare le disposizioni dello statuto e le delibere degli organi della Federazione e a tutelare in ogni modo gli interessi della Federazione stessa;
b) sottoscrivere e versare la quota sociale;
c) versare puntualmente i contributi sociali e gli altri contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione e ad adempiere puntualmente ad ogni altro obbligo nei confronti della Federazione;
d) sottoporsi alle revisioni di legge disposte dalla Federazione, nonché alle altre verifiche ritenute necessarie dalla Federazione e a soddisfare le relative richieste di adeguamento. Qualora la Federazione lo ritenga opportuno nell’adempimento delle proprie funzioni, essa può partecipare alle assemblee e alle riunioni dei suoi soci nella persona di uno o più membri del proprio Consiglio di amministrazione e del proprio personale;
e) partecipare alle attività di formazione ed aggiornamento organizzate dalla Federazione ovvero a farvi partecipare i propri dipendenti;
f) partecipare alla costituzione di fondi di solidarietà secondo la delibera dell’Assemblea e le direttive adottate a tale scopo;
g) presentare entro i termini previsti documenti, bilanci, relazioni e dati per scopi statistici e di archiviazione, richiesti dalla Federazione.
I soci sono inoltre tenuti a:
• informare la Federazione su importanti e particolari sviluppi nel proprio ambito lavorativo e a comunicare in tempo utile le previste modifiche statutarie o delibere concernenti i rapporti con la Federazione;
• rispettare nella propria gestione le esigenze degli altri soci aderenti alla Federazione, nonché ottemperare ai relativi accordi addottati per garantire il coordinamento eventualmente necessario;
• partecipare ad azioni e strategie comuni mettendo a disposizione le necessarie risorse finanziarie.
Art. 12
Il patrimonio della Federazione è così composto:
a) dalle quote sociali
b) dalla riserva legale
c) dalla riserva statutaria
d) da eventuali altre riserve
La quota sociale di ciascun socio ammonta a non meno di 500 (cinquecento) euro e non oltre 2.500 (duemilacinquecento) euro. Entro questa fascia i soci possono sottoscrivere ed acquistare un numero qualsiasi di quote per un valore nominale di 500 (cinquecento) euro ciascuna.
Su ciascuna quota al socio spetta un diritto di voto in Assemblea. Pertanto, ogni socio dispone di diritti di voto variabili da uno a cinque.
Le quote sociali non danno luogo al pagamento né di dividendi né interessi sotto qualsiasi forma.
Art. 13
È inammissibile qualsiasi trasferimento, cessione o pignoramento delle quote sociali e non può essere fatto valere nei confronti della Federazione. I soci rispondono delle obbligazioni della Federazione nel limite delle quote sociali sottoscritte.
Art. 14
La riserva legale e la riserva statutaria vengono costituite dall’assegnazione dell’avanzo di gestione ai sensi dell’articolo 15.
Le riserve di qualsiasi tipo sono indivisibili fra i soci sia durante l’esistenza della Federazione, sia in caso di scioglimento della stessa; i soci rinunciano completamente ai ricavi della liquidazione.
Art. 15
L’esercizio della Federazione termina il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine dell’esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
L’avanzo di gestione viene destinato come segue:
a) non meno del 30% alla riserva legale;
b) nella misura prevista dalla legge al fondo di mutualità per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
c) la parte rimanente alle riserve statutarie indivisibili fra i soci.
Sono organi della Federazione:
a) l’Assemblea generale dei soci
b) il Consiglio di amministrazione
c) il Comitato esecutivo
d) il Collegio sindacale
Art. 16
Art. 17
Assemblea
Entro 180 giorni dal termine dell’esercizio deve essere convocata un’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio. Possono essere inoltre convocate altre Assemblee generali, ordinarie e straordinarie, su delibera del Consiglio di amministrazione o su richiesta di un numero di soci che rappresenti almeno un decimo di tutti i diritti di voto; in tale richiesta di convocazione vanno indicati per iscritto sia le motivazioni sia l’ordine del giorno dell’Assemblea. La convocazione dell’Assemblea spetta al Collegio sindacale, in quanto rientri nei suoi obblighi secondo il codice civile.
Art. 18
L’invito all’Assemblea viene di norma inviato dal legale rappresentante. La convocazione avviene con raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo (p.es. fax o e-mail) idoneo a provare che l’invito è stato recapitato ai soci almeno otto giorni prima dell’Assemblea. In alternativa a ciò la convocazione può essere pubblicata su uno dei quotidiani sotto indicati con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l’Assemblea: “Dolomiten“, “Die Neue Südtiroler Tageszeitung“. Nell’invito devono essere specificati il luogo dell’Assemblea, che deve trovarsi in Alto Adige, nonché la data, l’ora e l’ordine del giorno. L’Assemblea non può validamente deliberare su argomenti non previsti all’ordine del giorno.
Art. 19
I soci della Federazione sono rappresentati in Assemblea dai loro legali rappresentanti. In caso di impedimento il legale rappresentante può conferire il proprio potere di rappresentanza con delega scritta ad un altro membro del Consiglio di amministrazione dell’ente di appartenenza o al legale rappresentante di un altro ente socio della Federazione.
Oltre al proprio ente di appartenenza i legali rappresentanti possono rappresentare soltanto un altro ente socio. In questo caso il legale rappresentante dell’ente delegante deve dare delega scritta.
I membri del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e i dipendenti della Federazione possono rappresentare soltanto l’ente del quale abbiano la legale rappresentanza.
L’Assemblea è presieduta di norma dal legale rappresentante della Federazione.
L’Assemblea può tuttavia conferire ad altra persona l’incarico di presiedere l’Assemblea.
L’Assemblea nomina un segretario e due cofirmatari del verbale. Questi ultimi fungono contemporaneamente anche da scrutatori.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita indipendentemente dal numero dei soci rappresentati. Le delibere dell’Assemblea richiedono la maggioranza assoluta dei voti presenti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prevedano una maggioranza più ampia. In caso di parità di voti la proposta è respinta. Le delibere regolarmente adottate sono vincolanti per tutti i soci, anche per quelli non presenti.
Le delibere concernenti la modifica e l’integrazione dello statuto, la fusione con altre federazioni nonché la revoca del Consiglio di amministrazione o di singoli membri dello stesso richiedono – ai fini della validità – una maggioranza di due terzi dei voti presenti.
La delibera sullo scioglimento della Federazione è valida solo se in due assemblee convocate esclusivamente a questo scopo la proposta è approvata a maggioranza di due terzi dei voti presenti. La seconda Assemblea non può essere convocata prima di 14 giorni dalla prima. Le proposte di modifica del presente articolo seguono questa stessa procedura.
Art. 22
Compete all’Assemblea ordinaria:
a) l’elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e la definizione del suo compenso;
b) la designazione del revisore legale dei conti nei casi previsti dalla legge e la definizione del suo compenso;
c) la designazione del Collegio dei probiviri e la definizione del suo compenso;
d) l’approvazione del bilancio e la delibera sulla destinazione dell’avanzo di gestione o sulla copertura del disavanzo;
e) l’autorizzazione degli atti deferite all’autorizzazione dell’Assemblea da parte del Consiglio di amministrazione;
f) l’interpretazione dello statuto e delle delibere dell’Assemblea; g) tutte le questioni attribuite dal presente statuto o dalle norme di legge alla competenza dell’Assemblea.
L’Assemblea straordinaria è competente sulle modifiche dello statuto, la fusione con altri enti e lo scioglimento della Federazione.
Ciascun socio in Assemblea dispone almeno di un voto e di un massimo di cinque voti, in rapporto alla quota sociale acquistata ai sensi dell’articolo 12 del presente statuto.
Le votazioni avvengono alzandosi in piedi oppure per alzata di mano.
Per le elezioni si ricorre alle schede di voto a scrutinio segreto, a meno che non venga richiesto un modo diverso, deliberato dall’Assemblea. Le elezioni avvengono a maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procede ad una seconda votazione tra i candidati con lo stesso numero di voti.
In caso di nuova parità di voti, il vincitore è sorteggiato dal presidente dell’Assemblea.
Consiglio di amministrazione
La Federazione è amministrata, secondo il sistema tradizionale, da un Consiglio di amministrazione composto da 17 persone elette dall’Assemblea. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Nel caso di eventuali proposte di candidati, si deve tener conto possibilmente di tutti i settori della cooperazione e di tutte le circoscrizioni.
Possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione i presidenti e i vicepresidenti degli enti aderenti, purché non abbiano superato il settantesimo anno di età. I consiglieri eletti, che perdono la carica di presidente o vicepresidente dell’ente di appartenenza, decadono contemporaneamente anche come membro del Consiglio di amministrazione della Federazione, salvo che l’ente di appartenenza dichiari per iscritto entro un mese che il mandato può essere prorogato fino alla fine della durata della carica.
Il presidente e i due vicepresidenti della Federazione vengono eletti in seno al Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il Consiglio di amministrazione può istituire gruppi di lavoro, commissioni ed organi simili con funzioni consultive, di cui possono far parte anche persone estranee. Viene comunque costituito il Comitato di coordinamento del gruppo bancario Raiffeisen a norma dell’articolo 34.
Art. 25
Ai consiglieri che rivestono particolari funzioni, può essere riconosciuto dal Consiglio di amministrazione, d’intesa con il Collegio sindacale, un compenso adeguato.
Art. 26
Il Consiglio di amministrazione delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Comitato esecutivo la delibera su questioni di propria competenza.
Art. 27
Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate su invito del presidente della Federazione o di uno dei vicepresidenti tutte le volte che ciò risulti necessario, oppure su richiesta di almeno cinque membri del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito alla presenza di più della metà dei consiglieri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
Dopo nuove elezioni, nonché in caso di impedimento del presidente della Federazione e dei vicepresidenti, le riunioni del Consiglio di amministrazione vengono convocate dal consigliere più anziano di età.
Sulle riunioni del Consiglio di amministrazione deve essere redatto un verbale che viene firmato da tutti i presenti e da colui che ha redatto il verbale.
Comitato esecutivo
Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie competenze ad un Comitato esecutivo, designato in occasione di una delle prime riunioni del neoeletto Consiglio di amministrazione. Tale Comitato è composto dal presidente che lo presiede, dai due vicepresidenti e da altri due membri del Consiglio di amministrazione.
La durata della carica dei membri del Comitato esecutivo è identica al loro mandato di consiglieri.
Non sono comunque delegabili tutte le competenze riservate espressamente al Consiglio di amministrazione dalla legge e dallo statuto, l’assunzione ed il licenziamento del direttore generale della Federazione, del direttore della revisione, dei vicedirettori e dei direttori dei reparti principali.
Il Comitato esecutivo riferisce al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche.
Il Comitato esecutivo delibera su tutte le questioni riguardanti l’amministrazione
della Federazione deferitegli, a titolo particolare o generale, dal Consiglio di amministrazione.
Art. 30
Il Comitato esecutivo è validamente costituito alla presenza di almeno tre dei suoi membri e delibera alla maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 31
Presidente della Federazione
Al presidente della Federazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l’uso della firma sociale; egli sovrintende all’andamento della società, presiede l’Assemblea generale dei soci, il Consiglio di amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite ai componenti del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni prioritariamente del primo vicepresidente. In caso di assenza o impedimento contemporaneo dei vicepresidenti le sue funzioni sono svolte dall’amministratore designato dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell’assenza o impedimento di quest’ultimo.
Art. 32
Direttore generale
Al direttore generale competono la conduzione e la direzione della Federazione, attenendosi alle deliberazioni e indicazioni degli organi sociali; egli esegue le deliberazioni degli organi sociali, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende al buon funzionamento dei servizi assicurando la conduzione unitaria della società. Egli funge da superiore del personale e nell’ambito delle sue funzioni anche da portavoce della Federazione e del movimento Raiffeisen. Il direttore generale ha diritto di proposta nelle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo alle quali partecipa; egli ha diritto alla verbalizzazione delle proprie osservazioni.
In caso di assenza o impedimento, il direttore generale è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal Consiglio di amministrazione.
Art. 32 bis
Direttore della revisione
Al direttore della revisione compete la direzione della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti per le cooperative associate alla Federazione. È gerar-
chicamente subordinato al direttore generale. Non sono tuttavia soggetti ad alcuna direttiva nell’esecuzione della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti, ai sensi dei titoli IV e V della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, il direttore di revisione ed i revisori da quest’ultimo e dagli organi della Federazione, in conformità all’art. 9, lett. f) della medesima legge. I principi di indipendenza, come previsti dalla normativa, devono essere comunque rispettati.
Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che vengono eletti dall’Assemblea per la durata di tre anni. Il presidente del Collegio sindacale è anch’esso eletto dall’Assemblea. I membri del Collegio sindacale possono essere rieletti.
Possono essere eletti sindaci le persone che per questa carica dispongono dei requisiti previsti dalla legge.
Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Egli può anche provvedere al controllo legale dei conti nei casi consentiti dalla legge.
Sulle operazioni di controllo del Collegio sindacale, o anche di singoli sindaci, viene redatto un verbale, da inserire nel libro verbali del Collegio sindacale, che deve essere firmato da tutti i sindaci partecipanti alla riunione o al controllo.
BANCARIO RAIFFEISEN
Art. 34
Comitato di coordinamento del gruppo bancario Raiffeisen
Ai sensi degli articoli 2 e 24 viene nominato un Comitato di coordinamento del gruppo bancario Raiffeisen.
Il Comitato di coordinamento è costituito da un minimo di sette a un massimo di quindici membri. Il Consiglio di amministrazione, che insedia il Comitato di coordinamento,
stabilisce il numero dei suoi membri e nomina le persone che vi appartengono. Nella costituzione del Comitato si tiene conto di una rappresentanza circoscrizionale e pertanto le candidature per le nomine vanno raccolte nelle singole circoscrizioni.
La durata della carica del Comitato di coordinamento è pari a quella del Consiglio di amministrazione della Federazione.
A tale Comitato di coordinamento compete la consulenza su questioni essenziali del gruppo bancario Raiffeisen; inoltre esso si adopera per una collaborazione armonica delle Casse Raiffeisen ed elabora proposte e criteri per l’adozione di misure opportune.
Le mozioni del Comitato di coordinamento costituiscono punti all’ordine del giorno della riunione successiva degli organi deliberanti della Federazione Cooperative Raiffeisen.
Il Comitato di coordinamento svolge la propria attività secondo un regolamento elaborato dal Comitato stesso e sottoposto all’approvazione delle Casse Raiffeisen, della Cassa Centrale Raiffeisen e del Consiglio di amministrazione della Federazione Cooperative Raiffeisen.
Art. 35
L’Assemblea che delibera lo scioglimento della Federazione nomina il liquidatore o i liquidatori stabilendone le rispettive competenze. I liquidatori possono essere destituiti e sostituiti da altri mediante delibera assembleare.
Art. 36
In caso di scioglimento della Federazione il patrimonio residuante - dopo il pagamento di tutte le passività e dopo la restituzione delle quote effettivamente versate dai soci - è devoluto, ai sensi della legge, al fondo di mutualità per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Se il suddetto fondo di mutualità è gestito direttamente dalla Federazione, in caso di scioglimento della stessa la dotazione del fondo ed il patrimonio residuo di cui al comma precedente possono essere utilizzati esclusivamente ai sensi dell’art. 11, punto 3, della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, oppure devoluti al fondo di mutualità costituito dalla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige ai sensi dell’art. 45 della Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5.
Art. 37
Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri è un organo della Federazione la cui funzione consiste nel ricercare un’amichevole composizione delle liti che dovessero insorgere fra un socio e la Federazione sull’interpretazione, l’applicazione, la validità e l’efficacia dello statuto e delle delibere adottate dagli organi della Federazione oppure concernenti altri accordi o altre forme di collaborazione fra la Federazione ed i suoi soci.
Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri: il presidente, che convoca il Collegio e ne dirige i lavori, e altri due membri nominati dall’Assemblea.
La durata in carica del Collegio dei probiviri è identica a quella del Consiglio di amministrazione della Federazione. Il Collegio dei probiviri ha diritto per ogni caso di cui viene investito ad un compenso stabilito dall’Assemblea che lo nomina. Il relativo onere viene ripartito fra le parti in causa in parti uguali.
Il provvedimento del Collegio non preclude per le parti il ricorso al giudice ordinario. Prima della presentazione del ricorso al Collegio dei probiviri deve essere inviata comunicazione scritta alla controparte in cui si preannuncia il ricorso. La parte destinataria di tale comunicazione ha trenta giorni di tempo per risolvere la controversia. Trascorso inutilmente tale periodo può essere presentato il ricorso.
La decisione del Collegio deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data del ricorso.
Il Collegio dei probiviri decide secondo equità ed in via irrituale. Le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso la parte soccombente è tenuta a riconsiderare la questione.
Art. 38
Per quanto non disciplinato dal presente statuto si rinvia alle norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.
Salvo le diverse disposizioni degli articoli 2511 e seguenti del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le società per azioni.
In caso di divergenze è decisivo il testo tedesco del presente statuto.
Edito dalla: Raiffeisenverband Südtirol Genossenschaft
Layout e stampa: Saphir Sas