Il Medico e il Codice Civile
Queste differenti interpretazioni normative hanno reso necessario un chiarimento delle Sezioni Unite (nell’informazione provvisoria numero 31/2017 ) al fine di uniformare i criteri. È stato quindi specificato che il sanitario può oggi essere considerato penalmente responsabile: -s e l’evento si è verificato per colpa ( lieve o grave), derivante non da imperizia ma da negligenza o da imprudenza, - se vi è stato un errore esecutivo rimproverabile, anche per colpa lieve, se nel caso concreto non sono disponibili né linee guida né buone pratiche, - se vi è stata imperizia fondata su un errore, anche per colpa lieve, nell’individuare e nello scegliere le linee guida o le buone pratiche adeguate al caso concreto, -s e l’evento si è verificato per colpa, solo grave, derivante da imperizia in caso di errore esecutivo rimproverabile, se nel caso concreto esistono linee guida o, in subordine, buone pratiche adeguate e alle quali il sanitario si è attenuto. È evidente che il discorso non è ancora definitivamente concluso, e occorrerà attendere l’ulteriore evoluzione della giurisprudenza.
CONSIDERAZIONI GENERALI Va considerato che la giurisprudenza ammetteva già che venisse presa in considerazione, in caso di colpa per imperizia conseguente ad interventi di particolare complessità la sola colpa grave (art. 2236 c.c.). In caso di colpa lieve, invece, ai fini dell’applicazione dell’art. 1176 c.c. spetterà al paziente l’onere di provare che trattavasi di un’attività ordinaria, che l’intervento era di facile soluzione, che la condotta professionale è stata non corretta o non adeguata. Non esistono parametri universalmente accettati per distinguere i casi di colpa grave da quelli di colpa lieve: molto dipenderà, caso per caso, dallo svolgersi dei fatti e dalla complessità del caso. Per valutare questo aspetto si terrà molto conto del ruolo e della qualifica professionale del medico accusato. Infatti al professionista è richiesto, in base ad una giurisprudenza ormai consolidata, un livello di capacità “medio” rispetto al suo ruolo. Di conseguenza il concetto di “speciale difficoltà” viene a variare enormemente da medico a medico, in rapporto alle competenze specifiche, alla specializzazione, alla qualifica professionale, all’esperienza. Ci si aspetta infatti che uno specialista abbia, nel proprio settore, una competenza maggiore di un
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