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3.4 REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO ALL’INFRASTRUTTURA [NUOVO
accettate dalle parti all’atto della sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria o dello schema di Accordo riportato in App.7.
3.4 REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO ALL’INFRASTRUTTURA [NUOVO]
3.4.1 Compatibilità treno-tratta per l’utilizzo di veicoli autorizzati [ex 2.6]
Come previsto dall’art.23, comma 1 del d.lgs. 57/2019, Prima che un’impresa ferroviaria utilizzi un veicolo nell’area d’uso specificata nella sua autorizzazione di immissione sul mercato la stessa verifica che: a) il veicolo sia stato autorizzato all’immissione sul mercato a norma dell’art.21 e sia registrato; b) il veicolo sia compatibile con la tratta, sulla base del registro dell’infrastruttura, delle pertinenti STI o, qualora tale registro non esista o sia incompleto, di ogni informazione pertinente che il gestore dell’infrastruttura deve fornire gratuitamente entro quindici giorni, salvo che il GI o l’IF concordino un diverso termine, comunque non superiore a trenta giorni; c) il veicolo sia adeguatamente integrato nella composizione del treno in cui è previsto faccia esercizio, tenendo conto del sistema di gestione della sicurezza di cui al decreto legislativo sicurezza ferroviaria e della STI concernente l’esercizio e la gestione del traffico. Al riguardo l’IF deve trasmettere a RFI (alla SO SVS/NCR – pec: rfi-dtc-ncr@pec.rfi.it), prima dell’utilizzo del veicolo stesso sulla rete, i dati e i documenti di cui all’articolo 2 della disposizione di esercizio n. 12/2022. Resta inteso che la richiesta di tracce orarie nell’ambito del progetto orario e della gestione operativa da parte delle IF presuppone che le stesse, prima della richiesta suddetta, abbiano verificato la compatibilità del veicolo sulle linee da percorrere.
3.4.1.1 Attività di supporto di RFI alle IF: valutazione di compatibilità effettuata da RFI (articolo 5 comma 1 DE 12/2022) [ex 2.6.1]
Nel caso in cui una IF richieda di attivare un accordo contrattuale per il rilascio da parte di RFI della valutazione di compatibilità treno-tratta deve fare apposita richiesta a RFI (alla SO SVS/NCR – pec: rfi-dtc-ncr@pec.rfi.it) comunicando il/i veicoli per i quali RFI deve effettuare la valutazione di compatibilità e le relative tratte. Nella richiesta l’IF deve inoltre fornire i dati di cui all’articolo 2 della disposizione di esercizio 12/2022 integrati con le “informazioni sul veicolo” di cui all’allegato D1 della STI Esercizio, oltre a quant’altro ritenuto necessario.
3.4.1.2 Attività di supporto di RFI alle IF: consulenza tecnica (articolo 5 comma 2 DE 12/2022) [ex 2.6.2]
Qualora IF richieda a RFI di attivare la “consulenza tecnica” prevista dall’articolo 5, comma 2, della disposizione di esercizio n. 12/2022, deve trasmettere a RFI (alla SO SVS/NCR – pec: rfi-dtc-ncr@pec.rfi.it) la bozza di valutazione di compatibilità. Nella richiesta devono essere indicati i veicoli per i quali è stata effettuata la bozza di compatibilità e le tratte interessate dalla verifica. Al termine delle attività di consulenza, in attesa della revisione generale del sistema tariffario adottato da RFI, la SO SVS/NCR consuntiverà l’attività di consulenza espletata applicando le seguenti tariffe (comprensive di IVA) riferite al parere circa le sole interfacce di controllo della compatibilità con la tratta “carichi di traffico e capacità di carico dell’infrastruttura”, “sagoma”, “sistemi di rilevamento dei treni” e “lunghezza del treno” di cui all’Allegato D1 della STI Esercizio. Per il parere riferito alle restanti interfacce di controllo della compatibilità con la tratta SVS/NCR valuterà caso per caso l’ulteriore corrispettivo dovuto in funzione delle ore/uomo impiegate.
VEICOLI CIRCOLABILITÀ COMMERCIALE
per veicoli che rispettano la sagoma G1
Complessi a trazione elettrica o diesel € 285,25+ 62,76 (IVA) oltre € 40,75+8,97 (IVA) per DTP
Locomotive
€ 203,75+44,83 (IVA) Oltre € 40,75+8,97 (IVA) per DTP € 305,63+67,24 (IVA) Oltre € 81,50+17,93 (IVA) per DTP
CIRCOLABILITÀ COMMERCIALE
per veicoli che non rispettano la sagoma G1
€ 407,50+89,65 (IVA) oltre € 81,50+17,93 (IVA) per DTP
Carrozze pilota
Mezzi d'opera trainati
€ 152,81+33,62 (IVA) € 203,75+44,83 (IVA)
€ 101,88+22,41 (IVA) € 152,81+33,62 (IVA)
Locomotive da manovra
€ 152,81+33,62 (IVA) € 203,75+44,83 (IVA)
Veicoli per diagnostica infrastruttura Vedi importi per le categorie di riferimento
Rotabili storici
=========== Vedi importi per le categorie di riferimento
Qualora la consulenza sia riferita anche ad altri parametri ai sensi dell’Allegato D1 della STI OPE, le tariffe da applicarsi saranno definite a parte.
3.4.2 Processo di accettazione del personale [ex 2.7]
Le IF devono utilizzare personale con mansioni di sicurezza (condotta, accompagnamento, preparazione dei treni) compreso negli elenchi del certificato di sicurezza unico posseduto e inserito nelle banche dati di ANSFISA. Il personale con mansioni di sicurezza è tenuto a possedere ed esibire al personale di ANSFISA preposto ai controlli un documento attestante la propria identità e di autorizzazione allo svolgimento delle mansioni nel formato previsto delle disposizioni vigenti. Il personale delle IF è tenuto ad utilizzare nelle comunicazioni con il GI la lingua italiana.
3.4.3 Trasporti eccezionali (Rif. Par. 5.4.1) [ex 2.5]
IF, in possesso dei requisiti richiesti, presenta a GI richiesta di autorizzazione per l’esecuzione di trasporti eccezionali. A tal fine GI rilascia autorizzazione all’inoltro, la cui validità massima è di 12 mesi. Durante il periodo di validità possono essere eseguiti più trasporti identici, aventi caratteristiche corrispondenti a quelle del trasporto autorizzato. L’autorizzazione è valida anche per eseguire trasporti identici aventi origine o destinazione in stazioni intermedie al percorso autorizzato.