PIR 2021 - ed.luglio 2021

Page 104

APPENDICI AL CAPITOLO 3 Appendice 1 al capitolo 3 PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE DI INDENNIZZO DELLE PERSONE A RIDOTTA MOBILITÀ AI SENSI DELLA MISURA 5.2 DELLA DELIBERA ART 106/2018 (aggiornamento dicembre 2019)

La delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 106 del 25 ottobre 2018 alla misura 5.2 ha previsto uno specifico diritto alle Persone a Ridotta Mobilità (PRM) che usufruiscono dei servizi di trasporto ferroviario connotati da oneri di servizio pubblico (OSP) di ricevere un indennizzo qualora il ripristino della disponibilità delle dotazioni per l’accessibilità delle stazioni non avvenga nei termini previsti ed indicati dal Gestore della Stazione secondo la quantificazione indicata nella Carta dei Servizi di RFI; 

Ai sensi della misura 5.5 della delibera in parola viene individuato quale referente unico dei reclami l’IF che ha erogato il titolo di viaggio per servizi OSP che, per tale ragione, riceve il reclamo dalla PRM e lo inserisce, previe le necessarie verifiche propedeutiche di rito (a titolo esemplificativo e non esaustivo possesso del titolo di viaggio da parte della PRM reclamante ecc.), nel proprio sistema di gestione dei reclami;

GI si rende disponibile a interfacciare il proprio sistema di gestione dei reclami denominato “Itinere” con i sistemi di gestione dei reclami dell’IF. Qualora IF non sia ancora dotata di tale sistema, la stessa garantisce l’intero scambio informativo con RFI a mezzo pec all’indirizzo: rfi-dpr@pec.rfi.it;

IF provvede a inoltrare a GI la richiesta di indennizzo entro e non oltre 5 giorni solari dal ricevimento della stessa;

una volta ricevuto il reclamo GI provvede ad espletare l’istruttoria entro e non oltre 20 giorni solari dall’invio della documentazione completa da parte dell’IF e comunica a quest’ultima l’esito della stessa specificando altresì, dandone adeguata motivazione, se:

a)

non ricorrono gli estremi per corrispondere un indennizzo nei confronti del reclamante;

b) ricorrono gli estremi per riconoscere un indennizzo nei confronti del reclamante comunicando, altresì, l’importo dell’indennizzo da corrispondere; 

IF, entro e non oltre i successivi 5 giorni solari, comunica alla PRM reclamante l’esito del reclamo.

Fatta salvi i termini descritti nei precedenti punti, solo in caso di previo accordo formale con GI per la gestione dei flussi finanziari: 

IF, qualora ricorra il caso, procede ad indennizzare ex art. 1268 c.c. la PRM secondo le tempistiche in uso presso la stessa in caso di pagamento di indennizzi nei confronti dei propri clienti.

 IF provvede trimestralmente a fatturare gli importi degli indennizzi erogati e li comunica a GI, a mezzo pec all’indirizzo rfidafc@pec.rfi.it; 

GI entro 90 giorni solari dal ricevimento della rendicontazione provvede al pagamento della fattura.

In assenza di accordo tra GI e IF per la gestione dei flussi finanziari:  GI provvede, al momento della risposta all’IF di una richiesta d’indennizzo meritevole di accoglimento, ad accreditare immediatamente a favore dell’IF la somma di denaro dovuta che quest’ultima verserà alla PRM.

104

CAPITOLO 3 – CARATTERISTICHE DELL’INFRASTRUTTURA


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.