Scheda Tecnica Decreto Programmazione 2013-15

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SCHEDA TECNICA Decreto Ministeriale sulla Programmazione Universitaria 2013-2015 Articolo 1 – Programmazione 2013-2015 Il decreto è emanato in esecuzione di quanto previsto dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e dall’articolo 10 del d.lgs 29 marzo 2012, n. 49, col fine di “incentivare la programmazione delle università e la capacità di consolidamento dei relativi risultati attraverso la qualità dei servizi offerti (…) e l’efficienza nella gestione degli stessi”. Le università potranno “concorrere al termine del triennio di programmazione 2013 – 2015 al consolidamento a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle assegnazioni” Articolo 2 – Linee Guida e Obiettivi di sistema Gli obiettivi della programmazione sono due: 1) “Promozione della qualità del sistema universitario” è realizzata dalle Università attraverso una o più delle seguenti azioni: I. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti: a) azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro; b) dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti; c) formazione a distanza erogata dalle Università non telematiche; d) verifica dell'adeguatezza degli standard qualitativi delle università telematiche (inserito dal Ministro Carrozza) II. Promozione dell'integrazione territoriale anche al fine di potenziare la dimensione internazionale della ricerca e della formazione: a) Programmazione e realizzazione di obiettivi congiunti tra università ed enti di ricerca; (inserito dal Ministro Carrozza) b) reclutamento di studiosi e docenti attivi all’estero; c) attrazione di studenti stranieri; d) potenziamento dell’offerta formativa relativa a corsi in lingua straniera di I, II e III livello anche in collaborazione con Atenei di altri Paesi con rilascio del Titolo Congiunto e/o del Doppio Titolo; e) potenziamento della mobilità a sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero degli studenti. III. Incentivazione della qualità delle procedure di reclutamento del personale accademico anche al fine di incrementare la quota minima del 20% delle assunzioni di professori provenienti da ruoli o da percorsi di ricerca esterni alla sede chiamante, prevedendo nel regolamento di ateneo l’applicazione uniforme delle seguenti misure:

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a) presenza maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui agli articoli 18 e 24 della legge 240/2010 di docenti esterni all’ateneo, estratti da elenchi nazionali di studiosi in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, composti con le stesse modalità previste per la composizione delle liste dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale; b) presenza, almeno nelle commissioni di selezione dei professori ordinari di cui all’articolo 18 della legge 240/2010, di almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in università o centri di ricerca di un Paese OCSE con estrazione del nominativo da elenchi nazionali di studiosi in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, composti con le stesse modalità previste per la composizione delle liste dei commissari OCSE per l’abilitazione scientifica nazionali. 2) “Dimensionamento sostenibile del sistema universitario” è realizzato dalle Università attraverso una o più delle seguenti azioni che di seguito vengono indicate in ordine di priorità anche ai fini dell’attribuzione delle relative risorse: I. Realizzazione di fusioni tra due o più università. II. Realizzazione di modelli federativi di università su base regionale o macroregionale, con le seguenti caratteristiche, ferme restando l’autonomia scientifica e gestionale dei federati nel quadro delle risorse attribuite: a) unico Consiglio di amministrazione con unico Presidente; b) unificazione e condivisione di servizi amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca. III. Riassetto dell’offerta formativa da realizzarsi attraverso uno o più dei seguenti interventi: a) accorpamento o eliminazione di corsi di laurea e di laurea magistrale su base regionale, macro regionale o nazionale in funzione della domanda, della sostenibilità e degli sbocchi occupazionali; b) riduzione del numero di corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso sedi universitarie decentrate non sorretti da adeguati standard di sostenibilità finanziaria, numerosità di studenti, requisiti di docenza, delle infrastrutture e di qualità della didattica e della ricerca; c) trasformazione o soppressione di corsi di laurea con contestuale attivazione di corsi ITS (Istruzione tecnica superiore) affini. Commento: Il MIUR pone due obiettivi nella programmazione, il primo è la “promozione della qualità” realizzata su tre azioni: 1) il miglioramento nei servizi agli studenti in cui non sono menzionati minimamente gli investimenti per le borse di studio interne d’ateneo, né altri strumenti di sostegno diretto al diritto allo studio. È incentivata la formazione a distanza per le università non telematiche e in contemporanea il MIUR si impegna a valutare gli standard qualitativi delle università telematiche, come già annunciato nel Giugno 2013 istituendo un’apposita commissione di studio.

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2) l’internazionalizzazione è incentivata sia reclutando personale docente dall’estero (con quali fondi e con quali procedure?) , sia potenziando la mobilità in entrata ed in uscita, sia attivando corsi di laurea in lingua straniera (con i baroni?). 3) per migliorare la qualità delle procedure di assunzione gli atenei dovranno uniformare i regolamenti d’ateneo prevedendo nelle commissioni di concorso la maggior parte dei docenti esterni all’ateneo e almeno un componente di alto profilo proveniente da una università o centro di ricerca di un paese OCSE. Le modalità di concorso sono oggetto del dibattito da molto tempo, la volontà di ripetere su scala locale la procedura applicata nei concorsi nazionali, si scontra con i problemi avuti nell’organizzazione dell’ultima tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. Il secondo obiettivo è il “dimensionamento sostenibile” del sistema universitario che secondo il MIUR deve realizzarsi incentivando: 1) la fusione di atenei, come già avvenuto con gli atenei di Modena e Reggio Emilia 2) la federazioni di atenei con un unico Presidente ed un unico Consiglio d’Amministrazione e unificazione dei servizi amministrativi, bibliotecari e informatici. La CRUI di ha espresso parere negativo su questo punto, perché intende preservare l’autonomia gestionale degli atenei. Ma anche attraverso il riassetto dell’offerta formativa accorpando o eliminando corsi di laurea su base regionale o macro-regionale, disattivando i corsi delle sedi decentrate e la trasformazione di corsi di laurea in corsi per Istituti Tecnici Superiori, ovvero "scuole ad alta specializzazione tecnologica" istituite da Fondazioni pubblico-private. Questo obiettivo è stato perseguito negli anni dai diversi governi, infatti dal 2008 al 2012, anche per mezzo del DM17\10, gli atenei hanno chiuso circa il 27,1% (Dati MIUR – Ufficio Statistica) dei corsi di laurea triennali. Per il prossimi tre anni il MIUR si propone di tagliare ulteriormente i corsi di laurea attraverso l’aumento del numero di garanti per il mantenimento dei corsi, cosi come previsto nel DM 47/13. Articolo 3 - (Sviluppo Sostenibile del Sistema Universitario) Il MIUR vieta fino all’anno accademico 2015\16 l’istituzione di nuove università statali o telematiche, ma liberalizza l’istituzione di università private. Nella prima bozza del testo era previsto fino ad un massimo di tre nuove università private, ma nel testo definitivo il limite è stato tolto. Inoltre rispetto alla prima bozza su richiesta della CRUI, è stata subordinata al parere della Regione di competenza l’istituzione di nuovi corsi in Medicina e Chirurgia. La programmazione economica per l’istituzione di atenei non statali deve coprire almeno i cinque anni successivi, senza considerare il finanziamento pubblico, ma non è posto alcuna preclusione all’ottenimento di finanziamenti pubblici. Articolo 4 - Programmazione delle Università Le Università possono partecipare all’assegnazione delle risorse per la programmazione triennale 2013\15 entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto. Ogni università non può percepire più del 2,5% di quanto gli è stato attributo sul FFO. Il MIUR nella valutazione della programmazione terrà conto anche dei risultati ottenuti dall’ateneo nella VQR 2004-2010. Infine se gli atenei non

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rispettano quanto programmato e finanziario vedranno ridotti gli importi dei contributi assegnati sul FFO 2016-2018. Articolo 5 - Programmazione finanziaria 2013 – 2015 Questo è l’articolo che ha subito i maggiori cambiamenti in fase di discussione. Innanzitutto sono stabilite le soglie minime di finanziamento per FFO e Programmazione triennale. Nella bozza di decreto erano previste percentuali crescenti per gli anni 2013-2014-2015, nel decreto firmato dal Ministro invece sono stabilite le percentuali per l’anno 2013 che costituiscono la soglia minima per gli anni 2014 e 2015. Viene introdotto il “costo standard per studente regolare”, che intende superare il concetto di “quota storica” applicato fino al 2013. Il CUN ha dato parere negato a questa modifica, mentre la CRUI ha chiesto di applicare fin dal 2013 questo nuovo criterio. In realtà la ricerca della definizione del “costo standard per studente” va avanti da molti anni, ma ancora non è stato stabilito il reale valore da applicare. La scadenza di 90 giorni dalla pubblicazione del DM 49\12 è ormai scaduta da più di un anno, ma ancora MIUR e MEF non sono giunti ad una definizione del valore. Questa modifica, unitariamente al calcolo della quota premiale della ricerca sulla base dei risultati della VQR 2004-2010 stabilito nel Decreto del Fare, rappresenta un cambiamento radicale nella divisione dei finanziamenti e porterà ad una divisione netta tra gli atenei di seria A (sovra finanziati) e quelli di serie B (sotto finanziati).

Rispetto alla bozza nel decreto è stata abbassata dal 3,5% al 1,5% la soglia della “Quota di Programmazione” , dopo che il CUN aveva ritenuto eccessiva la percentuale in un contesto di riduzione delle risorse. Infine, sempre rispetto alla bozza, è stato eliminato il comma 2 dell’art 5 che stabiliva degli “intervalli di oscillazione e livello di salvaguardia del FFO” compresi tra -5% e +5% per ogni ateneo. Il limite di variazione, però, è stato già imposto all’art 60 del Decreto del Fare che l’ha innalzato da 3,9% a 5,0%.

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