Installatore Professionale #3 – Maggio/Giugno 2021

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INSTALLATORE PROFESSIONALE

FOCUS

PFAS, l’uranio, i clorati e i cloriti) e stabilendo limiti più severi per quelle già contemplate (ad esempio il valore di parametro del piombo viene portato da 10 µg/l a 5 µg/l. Vedi nel dettaglio Tabella 1). Di particolare interesse è l’introduzione della Legionella tra i parametri considerati rilevanti per la valutazione del rischio nel tratto domestico. All’art. 10, comma 3, lettera e), la direttiva prescrive di “assicurare che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione — proporzionate al rischio — per prevenire e contrastare l’insorgere di eventuali epidemie” mentre, per quanto riguarda il piombo, “attuare misure tese a sostituire le componenti in piombo nei sistemi di distribuzione domestici esistenti”. Entro il 2024, la Commissione integrerà la direttiva adottando una metodologia per misurare le microplastiche, includendole nell’elenco di controllo.

I materiali a contatto con le acque destinate al consumo umano devono rispettare i seguenti requisiti minimi: • non compromettere direttamente o indirettamente la tutela della salute umana; • non alterare il colore, l’odore o il sapore dell’acqua; • non favorire la crescita microbica; • non causare il rilascio nell’acqua di contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per il materiale in esame. Entro il 2025, la Commissione si impegna a compilare degli “elenchi positivi” di sostanze, composizioni o componenti di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione di materiali o prodotti a contatto con l’acqua per uso umano, redatti sulla base degli elenchi con le date di scadenza realizzati dall’ECHA, l’Agenzia europea delle sostanze chimiche. L’elenco positivo di sostanze ammesse al contatto con l’acqua, nell’ordinamento italiano, è contenuto nel D.M. 174/2004, che attualmente è in fase di revisione (a prescindere dall’iter di ricezione della nuova direttiva). Gli stessi requisiti minimi sono richiesti anche per i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante (art. 12), con l’importante specifica che non debbano favorire anche “involontariamente” una crescita microbica.

L’approccio basato sul rischio

L’attuale quadro normativo italiano

La principale norma di riferimento è il D.Lgs. 31/01, con cui è stata recepita in Italia la Direttiva 98/83/CEE; il decreto è stato modificato poi con il D.Lgs. 27/02, mentre il Decreto del Ministero della Salute del 14 giugno 2017 ha introdotto il concetto di valutazione del rischio per la sicurezza dell’acqua a monte del contatore, oltre a modifiche sul piano di controllo dei parametri. Per quanto riguarda i materiali a contatto con l’acqua, il riferimento è il D.M. 174/04, attualmente in fase di revisione. Tra le norme tecniche, bisogna ricordare la UNI 8065:2019, che riguarda il trattamento chimico obbligatorio dell’acqua negli impianti di climatizzazione invernale o estiva, e la UNI EN 805:2002, che specifica i requisiti generali per i sistemi di approvvigionamento di acqua all’esterno di edifici, i requisiti generali per i componenti, i requisiti per l’installazione, le prove in sito.

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INSTALLATORE PROFESSIONALE | N. 3 - MAGGIO/GIUGNO 2021

Novità significativa della nuova direttiva è l’introduzione di un approccio al monitoraggio basato sul rischio, che copra l’intera catena di approvvigionamento, “dal bacino idrografico all’estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell’acqua, fino al punto in cui i valori devono essere rispettati”. Il concetto era in realtà già previsto dalla Direttiva 2015/1787 (recepita in Italia dal D.M. 14 giugno 2017), che modificava gli allegati II e III della precedente Direttiva 98/83. L’approccio basato sul rischio si struttura su tre livelli: • valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano (da effettuare per la prima volta entro il 12 luglio 2027); • valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura che includa l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di erogazione (da effettuare per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, così come la successiva); • valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici, che dovrà essere riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata. Per rendere effettivo l’approccio basato sul rischio, gli Stati dovranno provvedere affinché vi sia “una ripartizione chiara e appropriata delle responsabilità tra i portatori di interessi”. La valutazione del rischio nell’“ultimo tratto” della rete – ovvero i sistemi di


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