Casa&Condominio

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Periodico di informazione immobiliare e condominiale della Penisola Sorrentina

COPIA GRATUITA

Anno 1 | Numero 2

MAGGIO 2014

Mondo Casa

La rosa “regina di Maggio” Annunci immobiliari

Le offerte del mese Condominio

L’amministratore risponde





INDICE

EDITORIALE

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Secondo numero registrato del nostro periodico “Casa e condominio” in cui come incipit ringraziamo quelli che hanno mandato esaurito il nostro primo stock di copie: sappiamo che molti punti vendita hanno fatto richiesta di altrettanti giornali perché evidentemente il tema casa&professionalità ha un larga domanda in una Penisola sorrentina che l’edificazione residenziale - dagli anni ’60 in poi - ha visto sorgere molti agglomerati residenziali pubblici e privati che si sono dotati per legge e per funzionalità dello strumento dell’amministrazione collettiva del “condominio”. Molto successo dicevo per le rubriche tecniche ma anche per il formato veloce figlio di una free press al passo di questi tempi accelerati e che lasciano poco spazio ad una lettura troppo dispendiosa sul piano temporale. Al di là delle righe che si accorciano figlie di menabò sempre

Agenti immobiliari abusivi di Antonino Schisano PAGINA 8

Tra venditore ed acquirente chi paga le spese condominiali? di Teresa Pane PAGINA 12

L’amministratore risponde di Teresa Pane PAGINA 16

La rosa: “regina di maggio” PAGINA 18

L’aggiornamento dei dati catastali di Raffaele Giordano PAGINA 20

Annunci immobiliari

più asfittici abbiamo cercato di ottimizzare al massimo le informazioni tecniche approntando una lingua che rifugga da barocchismi che appesantiscono e da narcisismi che lasciano il tempo che non trovano. Il pool di professionisti che fa parte di “Punto casa” ha a cuore di offrire servizi cogenti ed al passo con i tempi e le esigenze di un proprietario di casa sempre più interessato – soprattutto in questi tempi di crisi immobiliare – a migliorare la propria abitazione, perché la casa che come dice il bestseller norvegese Kjell Ola Dahl – nel suo ultimo thriller “Il corpo di ghiaccio (Marsilio)” - è il luogo dove si può stare tranquilli con i propri pensieri, senza che la realtà bussi alle tue porte come per un allarme anti-incendio improvviso. Buona lettura Vincenzo Aiello Direttore responsabile

Periodico mensile iscritto al

Responsabile Editoriale: Teresa Pane – Punto Casa

Registro Stampa del Tribunale di

Direttore Responsabile: Vincenzo Aiello

Torre Annunziata (Na) con decreto

Redattore Capo: Laura Aurino

n. 2 del 21/01/2014.

Responsabile Pubblicitario: Antonino Schisano – Promo Casa Immobiliare Progetto Grafico: Bingwa Art Factory - Piano di Sorrento Stampa: Grafica Cirillo - Scafati


AGENTI IMMOBILIARI ABUSIVI Rischiano fino a due anni di carcere e 50.000 euro di multa!

Antonino Schisano Titolare Promo Casa Corso Italia, 59 - Sorrento (NA) Tel. 345.7368368 www.promocasa.org

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uello immobiliare è un settore dove l’abusivismo è particolarmente diffuso ma sostanzialmente sottaciuto, se non addirittura ignorato, poiché spesso i clienti delle agenzie non si curano di verificare se la persona che offre loro il servizio di mediazione immobiliare sia effettivamente un professionista o meno. Secondo una stima del Centro Studi Fiaip, l’abusivismo, oltre a produrre gravi danni alla filiera immobiliare, genera una evasione fiscale pari a circa 450 milioni annui di base imponibile, derivante da provvigioni pagate illegalmente, rispetto ai quali la nostra provincia contribuisce con un mancato introito per l’erario di circa tre milioni di euro. Contro tali “finti” professionisti è stato

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recentemente approvato dalla Commissione di Giustizia al Senato, su forte spinta della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, il disegno di legge 2420 che modifica l’art. 348 del c. p. ed inasprisce le pene per chi esercita abusivamente la professione: carcere fino a tre anni, condanna a pagare fino a € 50.000 di sanzione e confisca dei beni di cui si serve nell’esercizio dell’attività. Il tutto sin dal primo illecito, e non dopo la terza recidiva come stabiliva il vecchio provvedimento. «Sono soddisfatto perché il nuovo disegno di legge è un passo importante nella lotta contro l’abusivismo, per colpire tutti coloro che esercitano abusivamente l’attività di mediazione senza avere i requisiti previsti dalla legge.» Ma come si fa a riconoscere un vero agente immobiliare e a capire se chi si ha di fronte sia titolato alla mediazione o un abusivo? Basta controllare che il modulo che viene sottoposto al cliente per l’incarico di mediazione, o la proposta d’acquisto, sia firmata dal soggetto mediatore che effettivamente tratta l’affare e non dall’amministratore; è bene, dunque, mai firmare moduli in bianco e pretendere che l’agente che ci ha seguiti nelle visite e negli appuntamen-


ti tratti in prima persona anche tutti gli aspetti burocratici e legali connessi alla mediazione. Se ci si imbatte in un abusivo si ha il diritto di non pagargli nulla, poiché tale soggetto non è autorizzato a svolgere l’attività che esercita, e non può pretendere provvigioni. Un altro modo per sapere se l’agente è un professionista è richiedere che venga esibito il tesserino con foto rilasciato dalla Camera di Commercio di competenza territoriale. Il mediatore immobiliare, infatti, deve essere in possesso di un patentino che ne attesta il riconoscimento presso il presidio Camerale di pertinenza; tale patentino è un documento a tutela del cliente, perchè obbliga il mediatore al mantenimento del segreto professionale, a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi inerenti alla professione ed alle eventuali perdite arrecate a terzi. Un agente certificato fornisce al cliente la garanzia di avere il godimento dei diritti civili, di non aver commesso reati, di non essere stato sottoposto a provvedimenti antimafia, di non aver mai dichiarato fallimento, di non essere stato inabilitato alla professione e di

avere competenze in svariati settori di pertinenza quali tecnica bancaria, diritto civile tributario, estimo, tecniche e materiali per l’edilizia. La lotta all’abusivismo è anche una battaglia di civiltà, oltre che professionale: negli Stati Uniti le transazioni immobiliari vengono condotte per il 98% da agenti certificati, in Gran Bretagna il 75%, in Francia il 70%. Da noi il dato è sconfortante: solo in 35 compravendite su 100 ci si avvale di un agente professionista. Tra incertezze e accordi è arrivato l’ok del Senato per la norma contro l’abusivismo nelle professioni riscrivendo l’art. 348 del c.p., Palazzo Madama ha colto la palla al balzo per allargare la discussione al settore immobiliare. Se da un lato lo Stato, anche per favorire l’occupazione, preme per liberalizzare e facilitare l’esercizio di alcuni mestieri, dall’altro è comunque corretto tutelare quanto più possibile i cittadini onesti, agenti immobiliari in questo caso, che operano nel pieno rispetto delle norme e dopo aver ricevuto il giusto e legale riconoscimento della loro professionalità.


TRA VENDITORE ED ACQUIRENTE CHI PAGA LE SPESE CONDOMINIALI?

Teresa Pane Responsabile “Punto Casa Italia” Corso Italia 124 Piano di Sorrento Tel/Fax 081 8088460 www.puntocasaitalia.com

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l contenzioso in materia condominiale è indiscutibilmente il protagonista delle aule giudiziarie in Italia, con una percentuale che sfiora il 70% dei contenziosi civili. Tali contenziosi nascono da problematiche eterogenee e relazionate inevitabilmente alle peculiarità dei singoli condomini, peculiarità strutturali e gestionali, spesso frutto di amministrazioni condominiali carenti ed approssimative, affidati erroneamente a persone non professioniste del settore, un settore complesso ed in continua evoluzione, che richiede competenze legali, tecniche, amministrative e contabili. Tra le problematiche che più sovente vengono in rilievo e contribuiscono all’aumento del contenzioso condominiale, merita particolare approfondimento il mancato pagamento degli oneri condominiali in caso di vendita di un immobile.

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Spesso, infatti, chi acquista un immobile situato in un condominio diviene destinatario di richieste di pagamento di oneri condominiali maturati antecedentemente l’acquisto dell’immobile stesso e di cui reputa non doverne rispondere, trattandosi di oneri maturati in una fase antecedente il mutamento della titolarità dell’immobile. Tuttavia, la legge a riguardo è chiara e non lascia scanso ad equivoci, infatti, l’art. 63 comma 4 delle Disp. Att. c.c. prevede espressamente che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e quello precedente. Dunque, in base al principio dell’ambulatorietà passiva, l’acquirente di un’unità immobiliare può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidalmente con lui. Si tratta, a ben vedere, di una solidarietà che opera nel rapporto tra il condominio ed i soggetti che si succedono nella proprietà di una singola unità immobiliare, non anche nel rapporto tra questi ultimi. A rafforzare ulteriormente il disposto codicistico, la L. 220/12 (Riforma del Condominio) entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha introdotto il V° comma dell’art. 63 delle disp. att. stabilendo altresì che




“chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”. Attenzione, dunque, a non ignorare l’obbligo di comunicazione all’Amministratore della variazione della titolarità degli immobili, pena, la solidarietà del dante causa fino all’effettiva comunicazione. Ma il caso più spinoso e controbattuto nella aule giudiziarie concerne per lo più gli oneri condominiali relativi a lavori di manutenzione o ristrutturazione (straordinaria amministrazione). Orbene, in tal caso ci si chiede CHI sia tenuto, tra alienante ed acquirente, al versamento dei relativi importi. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24654 del 3 dicembre 2010, ha posto un vero pilastro giurisprudenziale, scindendo nettamente la responsabilità per oneri condominiali afferenti spese relative alla manutenzione ordinaria (oneri ordinari) dalla responsabilità afferente gli oneri condominiali relativi a spese per innovazioni o lavori straordinari (oneri straordinari). Con riferimento agli Oneri Ordinari l’insorgenza dell’obbligazione deve essere individuata con il compimento effettivo dell’attività gestionale relativa alla manutenzione, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi, sul presupposto che l’erogazione delle inerenti spese non richiede la preventiva approvazione dell’assemblea condominiale (ma soltanto l’approvazione in sede di consuntivo). Con riguardo, invece, agli Oneri Straordinari, si è sostenuto che l’obbligo in capo ai singoli condomini deve considerarsi quale conseguenza diretta della correlata delibera assembleare (avente valore costitutivo e, quindi, direttamente impegnativa per i condomini che l’adottano) con la quale siano disposti gli interventi di straordinaria amministrazione ovvero implicanti l’apporto di innovazioni condominiali. Deve, tuttavia, trattarsi non di una delibera che a contenuto meramente preparatorio od interlocutoria, ma deve trattarsi della delibera di approvazione degli interventi straordinari, con la previsione della commissione del relativo appalto e l’individuazione del piano di riparto spese e che sia, dunque, vincolante per tutti i condomini. Alla stregua di queste argomentazioni la senten-

za in questione è approdata all’affermazione del seguente principio di diritto: “in caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione; di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. c.c.“ (principi accolti anche dalla più recente sentenza n. 10235 del 2 maggio 2013). Ma, è possibile evitare di incorrere in sgradite sorprese e sapere prima della redazione dell’atto di compravendita se esistono morosità condominiali del venditore? Negli atti di compravendita generalmente viene indicato, talvolta senza fondamento di verità alcuna, che sull’immobile, all’atto del trasferimento di proprietà, non gravano oneri condominiali insoluti. Ma a chi spetta il controllo sulla veridicità di tale affermazione? Prima di redigere l’atto di compravendita, l’acquirente può chiedere al venditore di fornirgli un’attestazione dello stato dei pagamenti degli oneri condominiali a firma dell’ Amministratore del Condominio affinchè possa verificare la veridicità della dichiarazione ed eventualmente invitare il venditore al previo saldo delle quote lui spettanti. Tale richiesta, si badi, può essere inoltrata all’Amministratore solo da venditore poiché, per ovvi motivi di privacy, l’Amministratore è impossibilitato dal poter fornire tale informazione a soggetti terzi quale è la persona dell’ acquirente.

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PIANO DI SORRENTO (NA) Corso Italia, 124 80063 Piano di Sorrento

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L’AMMINISTRATORE RISPONDE A cura di Teresa Pane

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Egregio Amministratore, sono proprietaria di un appartamento in un Condominio di media grandezza, ma non abitando più lì da molti anni, in occasione delle Assemblee condominiali ho sempre dato delega all’Amministratore reputando più opportuno che a tutelare i miei interessi fosse un soggetto “super partes”. In occasione dell’ultima Assemblea condominiale l’Amministratore mi ha negato questa possibilità affermando che la riforma del condominio non consente più di conferire delega all’Amministratore. E’ stata realmente negata questa possibilità? Quali sono i limiti al conferimento di deleghe? Grazie. (Anna D. L.)

Gentile signora Anna, quanto riferitole dal suo Amministratore è la pura realtà. La Riforma del Condominio ( L.220/12) ha novellato l’art. 67 disp.att.c.c. prevedendo al comma 5 che “all’amministratore non possano essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea”. La ratio di tale modifica normativa è da rinvenire nella volontà di tutelare la massima trasparenza nello svolgimento dell’attività condominiale in ossequio anche ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che sovente ha

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ribadito la illegittimità del conferimento di delega di un condomino all’Amministratore in occasione della discussione e votazione del bilancio di gestione nonché di tematiche relative alla carica, alla condotta ed all’operato dell’Amministratore. La riforma, però, ha previsto anche un ulteriore limite al conferimento di deleghe all’art. 67 comma 1: “se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”. Anche tale limite rinviene la sua ratio nell’esigenza di trasparenza ma soprattutto di tutela della democraticità condominiale, scongiurando il rischio di arbitrio di pochi condomini possessori di molteplici deleghe. In tal senso si era espressa anche la Corte di Cassazione in passato, sancendo che il numero di deleghe conferite non dev’essere eccessivo e deve comunque esser tale da garantire l’effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee (Cass. 29/05/1998 n. 53 e s.). Dunque, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale più remoto ed alla luce della recentissima riforma normativa, che ha mostrato di accogliere in pieno i principi sorti in ambito giurisprudenziale, la possibilità di conferire delega all’Amministratore è radicalmente negata. Non le rimane, dunque,che delegare un condominio di sua fiducia che si faccia portavoce della sua volontà oppure delegare un esperto del settore che possa rappresentarla in assemblea e che sia portavoce non solo della sua volontà, ma che ricorra al suo bagaglio di competenze ed esperienza per tutelare i suoi interessi.


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Gentile Amministratore, necessito di un suo parere su una questione condominiale piuttosto spinosa. Alcuni mesi fa l’Amministratore del condominio dove abito ha provveduto ad effettuare alcuni lavori straordinari – in particolare la spicconatura di alcuni cornicioni in procinto di caduta- senza però avere la previa approvazione dell’Assemblea e chiedendo, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, l’approvazione della spesa sostenuta. Ma poteva agire senza delibera assembleare? (Luigi F)

Caro lettore, siccome fa riferimento alla spicconatura di cornicioni devo immaginare che tale opera sia stata effettuata d’urgenza per scongiurare il pericolo di crolli e seguenti lesioni a cose o persone. Sebbene l’ esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, ai sensi dell’art.1135 codice civile,richiede la preventiva approvazione da parte dell’assemblea dei condomini, è bene precisare che lo stesso art.1135 prevede che l’amministratore può far eseguire lavori di straordinaria amministrazione senza autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale, quando si tratti di lavori di carattere urgente, però deve riferirne alla prima assemblea. Nel suo caso, trattandosi appunto di lavori urgenti, l’amministratore deve assolutamente intervenire perché trattasi di lavori necessari per rimuovere il pericolo di rovina di parti comuni dell’edificio, e per i quali l’art. 677 codice penale impone all’amministratore l’obbligo di attivarsi.

Inviaci le tue domande all’indirizzo e-mail: info@puntocasaitalia.com

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LA ROSA “REGINA DI MAGGIO” «La rosa è il profumo degli dei la gioia degli uomini orna le grazie dell’amore che sboccia è il fiore prediletto di Venere» (Anacreonte, Ode 51)

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a rosa è indubbiamente la protagonista di questo mese, la regina dei giardini grazie alla sua prima abbondante e rigogliosa fioritura. La rosa è divenuto nei secoli il simbolo della femminilità e dell’amore, ed ha alle spalle un lunga ed interessante storia secolare. Definita “la regina dei fiori” da Saffo nel VI secolo a.C., decantata da Omero nell’Iliade quando descrive il celebre scudo di Achille, utilizzata da Afrodite per imbalsamare il corpo di Ettore. Questo fiore, dunque, ha una storia lunga: i romani coltivavano interi giardini a rose perché convinti che ornare le tombe con questo fiore fosse gradito agli dei. Ma con l’avvento del Cristianesimo ne fu condannata la coltivazione poiché la rosa divenne simbolo di lussuria. Tuttavia, anche i più ferventi credenti non rinunciarono alla bellezza dei petali di rosa ed al suo odore inconfondibile, continuando ad ornare giardini e parchi e consentendo la diffusione della “regina dei fiori”. Nei secoli il processo di ibridazione naturale ed artificiale, ha condotto ad un incremento note-

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vole delle tipologie di rose che si distinguono non solo per colore ed odore, ma anche per rigogliosità e per differente trattamento nelle fasi di coltivazione e potatura. La messa a dimora delle rose è un passaggio delicatissimo poiché da qui dipende gran parte del futuro fallimento o successo della coltivazione. Innanzitutto è necessario scavare una buca semicircolare della profondità e diametro di circa 50 centimetri, ricoprendone il fondo con letame maturo e su di esso va posto uno strato di terriccio per evitare che le radici della rosa vengano a contatto diretto con il letame. Il tutto va pressato bene per consentire alle radici di entrare in contatto con il terriccio; subito dopo è indispensabile effettuare un’abbondante innaffiatura. La rosa generalmente ama il pieno sole, e deve essere collocata in un luogo dove possano contare almeno su sei ore di illuminazione diretta. Tuttavia, non tollerando temperature eccessivamente elevate, le innaffiature e le altre pratiche colturali devono mirare ad arginare gli effetti del


caldo, che possono essere particolarmente dannosi e causare l’arresto della fioritura. La quantità di acqua richiesta dalle rose è strettamente dipendente dalla stagione e dall’andamento termico e delle precipitazioni. Solitamente le innaffiature possono mantenersi su frequenze bisettimanali e quando fa molto caldo anche trisettimanali. Durante questa operazione l’acqua non deve mai venire a contatto con la foglie, i fusti ed i fiori, perché in questo modo si possono sviluppare malattie fungine. La potatura, invece, è una pratica indispensabile per regolare e disciplinare la crescita delle rose, eliminare rami vecchi, esili o deformi, ma si tratta di un’operazione complessa per chi non ha il “pollice verde! Il taglio, inoltre, stimola la crescita di nuovi rami e ricacci basali, e consente di ridurre le dimensioni della chioma e di convogliare le energie della pianta verso un numero minore di fiori, ma più grandi e rigogliosi. È bene precisare che in realtà ciascuna varietà di rosa richiede una specifica potatura, per cui è consigliabile affidarsi ad un esperto giardiniere che possa al meglio fornirvi le giuste direttive.

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L’ANGOLO DELL’ESPERTO

L’AGGIORNAMENTO DEI DATI CATASTALI Geom. Raffaele Giordano Via Santa Margherita n. 42 80063 Piano di Sorrento (Na) Tel. 081 5322844 Cel. 3382761258 Mail: geom.rgiordano@alice.it

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l Catasto edilizio è costituito dall’insieme di documenti, mappe ed atti, che descrivono i beni immobili, indicando luoghi e confini, nome dei possessori, rendite. L’ufficio competente per territorio è quello di Napoli con sede alla via Alcide de Gasperi n.18. Il Catasto, quindi, mira a censire tutti i beni immobili, prima, ed a mantenerne aggiornati i dati (planimetrici e di intestazione) poi. Il Catasto si divide in due grandi “sezioni”: Catasto Urbano e Catasto Terreni. Come il nome suggerisce, il Catasto Urbano mira a censire tutti i beni immobili edificati, mente il Catasto Terreni punta al censimento dei terreni. Semplicisticamente è possibile affermare che il Catasto individua i vari immobili con i c.d. “dati catastali”. Il territorio italiano è suddiviso in Provincie, successivamente in Comuni ed i vari Comuni in fogli. Alcuni Comuni, di dimensioni rilevanti o con peculiarità antropiche particolari, sono divisi anche in sezioni. All’interno del Catasto Urbano un fabbricato sarà individuato nel “tal foglio” del “tal comune”, ed all’interno del foglio sarà contraddistinto da un numero detto anche “numero di particella o mappale”. Se il fabbricato, come nel caso dei condomini, al proprio interno ospita più unità immobiliari (abitazioni, garage, attività commerciali ecc.) oltre al precitato numero di particella,

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per individuare le singole unità si utilizza un altro numero denominato appunto “subalterno”. Ulteriore differenziazione che il Catasto opera è tra i diversi “tipi” di immobili, o meglio tra le diverse categorie. Semplificando: il Catasto indica con la lettera “A” tutte quelle unità destinate ad abitazioni ed uffici, con la lettera “B” tutti gli immobili tipo collegi, ospedali edifici pubblici ecc., con la lettera “C” tutte le unità destinate non a fini abitativi ma più prettamente commerciali (dai negozi, ai laboratori passando per i garage ed i depositi), con la lettera “D” tutte quelle unità con destinazione speciale (come ad esempio alberghi, case di cura a fini di lucro, opifici ecc.) e con la lettera “E” gli immobili “pubblici particolari” come ponti, stazioni di trasporto ecc. Si badi bene, il predetto elenco è molto più ampio, sono state infatti richiamate solo alcune tipologie di immobile al fine di far più facilmente identificare la tipologia di immobile che una data categoria individua. Ulteriore differenziazione che il Catasto opera è la “classe” che identifica il pregio di una determinata unità. Ad esempio, un negozio di scarso o modico valore avrà una classe (o meglio un numero di classe) basso. Di contro, un negozio di pregio sito in una posizione centrale o comunque privilegiata avrà una classe (o numero di classe) alto. A fini esemplificativi, un’abitazione sarà quindi così individuata: Comune di: Piano di Sorrento, Foglio n°30, particella n°10 subalterno (o sub.) n°5 Categoria A2 Classe 5. Va da sé che un negozio di prestigio, con un numero di classe alto, avrà di conseguenza una rendita catastale più alta. La “rendita catastale” è probabilmente il dato più rilevante ed ancor più al giorno d’oggi con una tassazione alle stelle ed


una notevole aumento dei controlli. La rendita catastale, infatti, individua attraverso ulteriori coefficienti e calcoli, l’ammontare delle imposte dovute, od il peso fiscale dovuto e generate dalla proprietà del “tale immobile”. Il Catasto Terreni, invece, mira a censire i terreni inedificati. Anche qui l’individuazione del bene immobile avviene con il ricorso ai dati catastali, ma, a differenza del Catasto Urbano, nel Catasto Terreni vi è la differenziazione delle colture (seminativo, agrumeto ecc). Anche per i terreni vengono individuate le classi a seconda del valore del terreno stesso (individuato anche dalle caratteristiche intrinseche del fondo quale ad es. presenza di pozzi, accessibilità, varchi carrabili ecc.). Ciò che veramente ha rilievo per il cittadino-contribuente è l’aggiornamento dei dati catastali. Con la recente fusione dell’Agenzia del Territorio (l’ex Catasto in senso compiuto) con l’Agenzia delle Entrare, tenere aggiornati i propri dati catastali diventa sempre più rilevante. Non a caso la prima tipologia di controllo

che effettua la predetta Agenzia delle Entrate è proprio quello Catastale effettuando la ricerca (chiamata tecnicamente “visura catastale”) con la quale si può interrogare il Catasto al fine di conoscere un dato immobile a chi sia intestato, od un determinato soggetto di quali e quanti immobili sia il titolare di diritti reali. Sovente accade che a causa del mancato aggiornamento dei propri dati catastali “scaricando” gli immobili venduti o “caricando” quelli acquistati, ci si ritrovi destinatari di richieste di pagamento di tasse non versate con tutti gli aumenti del caso. Per fronteggiare tali richieste, che ribadisco, sono generate proprio dal mancato aggiornamento dei propri dati, è necessario avventurarsi in costosi e lunghissimi ricorsi. Alla luce di quanto illustrato, ma badando anche a tenere a mente che l’aggiornamento dei dati catastali è comunque un obbligo sancito dalla legge, è bene affidarsi a persone qualificate che possano avviare le dovute pratiche catastali, notevolmente complesse da un punto di vista “tecnico-amministrativo”, al fine di tutelare i vostri interessi.

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MASSALUBRENSE, località Torca, in piazzetta, soluzione indipendente, composta da due mini appartamenti di 40 mq c.a. cadauno, tutta la soluzione è composta da 2 camere, cucinotto e servizio, con sottotetti, possibilità di vendita separata, avendo anche ingressi separati. € 110.000,00 il prezzo indicato è di una sola unità immobiliare Rif.7012 - Cl. Energ. G ≥ 110 kWh/m² anno

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E-Mail: sorrento@promocasa.org Facebook: antonino schisano promocasa immobiliare

www.promocasa.org PROPONE IN LOCAZIONE

SORRENTO: centro storico, in stabile d’epoca appartamento da ristrutturare composto da 3 vani e accessori € 400.000,00 Rif. 3018 - Cl. Energ. G ≥ 100 kWh/m² anno

SORRENTO: Viale Nizza, appartamento di 2 vani e accessori. Uso investimento € 390.000,00 Rif.3025 - Cl. Energ. G ≥ 175 kWh/m² anno

La visibilità è un modo per far entrare i clienti dalla porta. La competenza è il modo per farli rimanere e tornare

MASSALUBRENSE: Acquara sala , ampia cucina, 1 camera, 2 camerette, servizio, balconata panoramica, ampio terrazzo e posto auto contratto regolare € 650 mensili loc.31 - Cl. Energ. G ≥ 175 kWh/m² anno

PIANO: Via bagnulo, locale di 45 mq c.a composto da due ambienti,ideale come studio/ ufficio contratto commerciale € 500 mensili Loc.16 - Cl. Energ. G ≥ 1 kWh/m² anno

SORRENTO: Su due livelli, Ampio salone con angolo cottura, 1 camera e doppi servizi, posto auto € 750 mensili contratto regolare loc.08 - Cl. Energ. G ≥ 175 kWh/m² anno MASSALUBRENSE: M.Lobra appartamento di 2 vani e accessori arredato o non € 800 mensili loc. 18 - Cl. Energ. G ≥ 175 kWh/m² anno MASSA LUBRENSE: Acquara sala con angolo cottura, 1 camere, servizio, ampio cortilee posto auto contratto regolare € 400 mensili loc.31 - Cl. Energ. G ≥ 100 kWh/m² anno S.AGATA SUI DUE GOLFI: appartamento indipendente composto da ingresso, sala con camino, 1 camera, 2 camerette, servizi € 600 mensili - Loc.35 - Cl. Energ. G ≥ 175 kWh/m² anno

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