Polizia Penitenziaria - Marzo 2012 - n. 193

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Maurizio M. Guerra Avvocato info@avvocatoguerra..it

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Inidoneità al servizio e transito ai ruoli civili diritto al cumulo della pensione privilegiata col nuovo servizio

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art. 75 del d.lgsl. 30 ottobre 1992,n. 443, stabilisce che “il personale del Corpo della Polizia Penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti d’istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consente l’ulteriore impiego”. Al secondo comma dell’art. 78 del medesimo decreto si precisa che “Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero… nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando l’anzianità nella qualifica ricoperta, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquista”, Ciò premesso, ci si domanda se il personale della Polizia Penitenziaria transitato ai ruoli civili della stessa amministrazione o ad altri ruoli civili dello Stato per inidoneità assoluta conseguente a lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, possa pretendere la pensione privilegiata con diritto ad altra successiva pensione. C’è chi ritiene infatti che il trattamento pensionistico privilegiato dell’ex poliziotto non sia cumulabile con l’attività lavorativa successivamente prestata nel ruolo civile dello stesso Ente di appartenenza, perché il nuovo lavoro sarebbe una continuazione di quello precedente per “derivazione causale” (art. 133 del T.U. 1092/73). C’è chi invece, come noi, ritiene che il militare cessato dal servizio per inidoneità dipendente da causa di servizio e transitato al ruolo civile della stessa amministrazione, possa percepire la pensione privilegiata con la sola perdita del diritto alla riunione dei due servizi non potendo computare nel secondo gli anni del primo. Tale è infatti l’orientamento giurisprudenziale formatosi (prima e) dopo la sentenza delle SS.RR. della Corte dei Conti n. 21/QM del 24 settembre 1998. Le SS.RR. con la predetta decisione di massima, esaminando la delicata posizione dei Commissari di leva transitati al ruolo civile del Ministero della Difesa, posizione più delicata di quella del personale della Polizia Penitenziaria transitato al ruolo civile della propria amministrazione, hanno affermato, dopo un’attenta ricognizione del quadro normativo regolante il cumulo fra trattamento di pensione e trattamento di attività, che se è vero che il divieto di cumulo delle pensioni ordinarie coi trattamenti di attività opera nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione e rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pen-

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sione (art. 133 del d.P.R. 1092/73), è anche vero che l’art. 139 dello stesso T.U. prevede una deroga alla norma di divieto e afferma che la pensione privilegiata o l’assegno ordinario rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con un altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio “diverso” da quello che ha dato luogo alla pensione. Il legislatore nel 1973 pur riaffermando il principio generale della legittimità del cumulo della pensione con altra attività o altra pensione pubblica, ha sancito con l’art. 133 un criterio che deroga alla norma di carattere generale prevedendo specifiche ipotesi di divieto riconducibili ad un’ampia categoria di rapporti di servizio derivati. La previsione dell’art. 139, invece, si caratterizza come vera e propria deroga al divieto di cumulo. Essa, infatti, consente il cumulo del trattamento privilegiato ordinario con il trattamento di attività a condizione che il rapporto di attività sia “diverso” da quello che ha dato luogo alla pensione, indipendentemente dalla sua derivazione. In buona sostanza, anche nell’ipotesi di continuazione e derivazione da un precedente servizio, la pensione privilegiata ordinaria spetta se il secondo servizio è diverso dal primo. Appaiono evidenti allora gli errori di valutazione in cui incorre chi ritiene non cumulabile la pensione privilegiata in ipotesi di transito dai ruoli delle Forze di Polizia a quelli civili della stessa amministrazione sul solo presupposto della continuazione per “derivazione causale” della nuova attività col precedente servizio (militare), senza minimamente soffermarsi sulla “diversità” o meno della seconda attività rispetto al primo servizio. La “diversità” deve essere individuata nella concreta disciplina del nuovo rapporto in termini oggettivi avuto riguardo alla natura della prestazione e allo status del dipendente, a nulla rilevando che il rapporto intercorra con la stessa amministrazione. La ragione va individuata nella natura indennitaria o risarcitoria della pensione privilegiata. In conclusione, l’art. 139 del T.U. 1092 del 1973 esclude il cumulo della pensione privilegiata con altra attività soltanto quando si continua a prestare servizio nello stesso ruolo. Quando, al contrario, il militare inidoneo transita al “diverso” ruolo civile, il cumulo della pensione privilegiata con la nuova attività è ammesso a domanda, con diritto anche alla seconda pensione ma senza diritto ai fini di questa ultima alla riunione degli anni di servizio a meno che l’interessato non rinunci alla pensione privilegiata e restituisca quanto percepito (art. 117 T.U. 1092/73).

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