Hi-Tech Ambiente n. 5.2016

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energia

L’obbligo di diagnosi energetica modalità tecniche per le imprese

Uno strumento non solo di verifica, ma anche di pianificazione sistematica del miglioramento continuo dell’eco-efficienza 3^ parte

In G.U. n.165/2014 è stato pubblicato il D.Lgs n.102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica”; questo decreto, entrato in vigore il 19 luglio dello scorso anno, detta specifici obblighi in materia di efficienza energetica per le grandi imprese, che entro il 5/12/2015 dovranno dotarsi di sistemi di gestione comprensivi di elementi sistematici di diagnosi energetica. Il decreto si inserisce in uno scenario comunitario in materia di efficienza energetica, che negli ultimi anni ha riguardato vari beni di consumo (per i quali sono definite caratteristiche prestazionali, classificazione ed etichettature di efficienza energetica); per le imprese, invece, la normativa comunitaria prevede obblighi di valutazione tecnica indipendente, attraverso audit energetici, nonché di

dimostrazione di capacità di attuazione degli interventi con sistemi di gestione ISO 50001, in ragione della grandezza delle aziende e dei loro consumi energetici. Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte, in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. In relazione ai requisiti per gli audit energetici individuati dal D.Lgs 102/2014, anche alle diagnosi energetiche potrebbe attribuirsi l’acronimo “SMART”; infatti, la diagnosi energetica deve essere: - Specific (specifica): deve fare riferimento ad un esame dettagliato del profilo del consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, compreso il trasporto - Measurable (misurabile): deve basarsi su dati di consumo misurabili e tracciabili - Achievable (raggiungibile): de-

ve basarsi sull’analisi del costo del ciclo di vita degli interventi proposti (e non su semplici periodi di ammortamento), in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto - Realistic (realistica): deve essere proporzionata e sufficientemente rappresentativa per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative - Time related (riferita ai tempi): deve essere riferibile all’andamento produttivo ed agli eventi occorsi nel periodo esaminato. Ciò significa che la diagnosi energetica non è un mero strumento di verifica, ma è da intendersi anche come uno strumento di pianificazione sistematica del miglioramento continuo dell’efficienza ambientale dell'impresa.

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GLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE

Le grandi imprese (ossia quelle che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro) devono effettuare diagnosi energetiche quadriennali (la prima entro il 5/12/15), che devono essere eseguite da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, e da Ispra relativamente allo schema volontario emas. Questi soggetti potranno, fino al 19/7/2016, effettuare le diagnosi energetiche anche se non in possesso delle certificazioni rilasciate sotto accreditamento; successivamente a tale data, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati, ai sensi del regolamento comunitario n.765/2008, o firmatari degli accordi internazionali di mu-


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