Lavoro Diritti Tutele

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e) inferenza sui dati, f) defuzzificazione del risultato. Nella scelta degli operatori di aggregazione si è fatto riferimento al modello di Mamdani e Assilian166, che è stata la prima applicazione del calcolo linguistico ad un problema di controllo ed è ancora molto utilizzato in virtù della sua semplicità. La prima fase prevede la definizione di quali sono gli input del modello, ossia quali sono le informazioni utili per delineare il profilo di rapporto di lavoro e che, quindi, saranno inserite nel sistema e trasformate in valori fuzzy. Al primo gruppo di dati appartengono, ovviamente, gli indicatori, che verranno individuati utilizzando le pronunzie della giuridsprudenza. Infatti, la giurisprudenza è autorefenziale nei confronti dell’ordinamento ed anche con se stessa e, quindi, utilizzare gli atti prodotti, consente di mettere in evidenza l’aspetto autopoietico del sistema giuridico. L’autorefenzialità, cioè la prassi o lo stile di fare riferimento ai propri precedenti, è una delle tecniche a cui ricorre la giurisprudenza italiana, spesso anche quando è creativa. L’autorefenzialità è documentata dalle massime e dalle motivazioni delle decisioni. Il precedente che costituisce nel common law il fulcro del sistema, non è stato mai considerato un modello obbligatorio per legge, ma lo è diventato sotto due punti di vista: grazie al ruolo nomofilattico della Corte di Cassazione (art.65 della legge sull’ordinamento giudiziario) e grazie alla prassi forense e agli indirizzi della giurisprudenza di merito, che tendono ad adeguarsi ai dicta della Suprema Corte167. Giova premettere che a fini della qualificazione del rapporto di lavoro, poiché l'iniziale contratto è causa d'un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esprime e lo stesso nomen iuris che utilizza, pur necessari elementi di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti; ed il comportamento posteriore alla conclusione del contratto diventa elemento necessario non solo (per l'art. 1362 secondo comma c.c.) all'interpretazione dello stesso iniziale contratto (Cass. 22 giugno 1997 n. 5520), bensì all'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e talora la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente previste; e pertanto in caso di contrasto fra iniziali dati formali e successivi dati fattuali (emergenti dallo svolgimento del rapporto), questi assumono necessariamente un rilievo prevalente. Qui viene in rilievo la questione del ruolo del soggetto nell’attività da questi svolta, più che la volontà espressa e forma da questa assegnata al rapporto. Ecco che nell'ambito di questo concreto svolgimento, l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore, con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo conseguente inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass. 4 marzo 1998 n. 2370, 25 luglio 1994 n. 6919). A questi si aggiungono dati di natura più generale come l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza d'un orario e la forma della

166 Mamdani, E.H. e Assilian, S. “An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controler”, International Journal of Man-Machine studies, 7, 1975 pp 1-13. 167 F.GALGANO, Il precedente giudiziario in civil law, in Atlante di diritto privato comparato, Bologna 1990, pp.30 e ss.

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