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dure disposte e infine fornisce indicazioni e proposte sui sistemi di sicurezza. Nel caso di mancata osservanza di obblighi relativi alle misure di prevenzione e sicurezza, il preposto ne deve dare notizia al proprio Dirigente Scolastico. Relativamente alla individuazione di coloro che svolgono il compito di preposto, si sottolinea quanto indicato all’art. 299 del D.Lgs. 81/2008 – Esercizio di fatto dei poteri direttivi – che recita: 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. In conclusione, essendo il preposto uno dei soggetti contitolari dell’obbligazione di sicurezza, non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del Dirigente Scolastico ma è sufficiente che svolga un compito operativo effettivo (coordinamento, comando, controllo di altri soggetti).
A titolo indicativo si riporta di seguito una tabella di individuazione del preposto tratta da un documento pubblicato dalla “Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze” e fatto proprio dal “SiRVeSS – Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole”. Tale documento, realizzato dall’agenzia per la Sicurezza della Provincia di Firenze in accordo con il SiRVeSS, è stato poi recepito in alcune Regioni italiane, come la Toscana, il Veneto, l’Emilia Romagna etc.; attualmente l’USR del Lazio non si è ancora pronunciato a riguardo, in ogni caso la tabella può essere utilizzata come riferimento per individuare quali figure possano, potenzialmente, essere configurate come preposto.
Preposto come condizione di diritto o di fatto Per la Norma vigente, l’attribuzione delle responsabilità e degli obblighi del Preposto alla sicurezza, si realizza ogni qualvolta, anche senza formale attribuzione, il dipendente, anche se solo temporaneamente, svolge attività
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
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