Quaderno 2-2016

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del generatore di calore. Non solo si evitano i calcoli complessi richiesti dalla norma, ma si potrà controllare negli anni a seguire e con estrema precisione il comportamento energetico del generatore. Tale valutazione è notevolmente più attendibile rispetto al semplice controllo fumi, e inoltre si potrà intervenire in modo efficace e a ragion veduta sul componente principale dell’impianto.

6) Chiedere ai gestori del sistema di contabilizzazione e all’Amministratore del Condominio di mettere a disposizione mensilmente le letture effettive, al fine di poter gestire il proprio impianto in modo consapevole. 7) Valutare l’opportunità di affidarsi a un professionista che possa gestire e amministrare l’utilizzo di energia e che possa accompagnare il condominio nel passaggio tra il vecchio sistema di ripartizione e il nuovo.

Note

1 L’obiettivo della SEN e del Piano di Azione per l’efficienza energetica del 2014 è di contenere a 158 Mtep i consumi energetici primari nel 2020. Tale obiettivo potrebbe comunque essere rivisto in quanto, complice la crisi economica, è praticamente stato già raggiunto. 2 Non si devono prendere in considerazione altri terminali, quali termoconvettori, ventilconvettori, pavimento o pareti o soffitto radiante. Sui radiatori possono essere montate valvole per la regolazione della temperatura ambiente, e i ripartitori dei costi o altri dispositivi per la contabilizzazione indiretta. 3 Si deduce dall’articolo 16, quello delle sanzioni, che il “cliente finale” può richiedere l’installazione del contatore all’impresa di fornitura del servizio; si può dedurre che l’impresa è il condominio stesso. 4 Lo si deduce dall’articolo 16, quello delle sanzioni: il condominio e i “clienti finali”! Sia i proprietari che i conduttori. 5 I limiti di temperatura in esercizio e gli orari di accensione sono definiti nel DPR 74/2013. 6 Condizionato dalla verifica di fattibilità tecnica (solo per contabilizzazione diretta) e di convenienza economica. 7 La versione attuale della Norma, uscita nel 2015, è identica a quella pubblicata nel 2013 (scritta nel 2011-2012) salvo modeste correzioni, legate ai ripartitori utilizzabili negli impianti. Il Decreto è del 2014: è in parte accettabile che vi debbano essere degli aggiustamenti, visto il ruolo che il Decreto le impone. 8 Il 13 giugno 2016 è finita l’inchiesta pubblica. Ora è in corso la fase di revisione dei commenti, che non si preannuncia breve, e poi si passerà alla pubblicazione. 9 Si tralasci il fenomeno frequente della modifica o sostituzione dei radiatori nei singoli appartamenti senza che ciò venga comunicato all’Amministratore e senza quindi la giusta revisione delle tabelle millesimali. 10 Ovviamente esiste sempre un limite di convenienza economico, legato all’uso che si fa dell’impianto: se viene utilizzato pochi giorni all’anno, qualsiasi sostituzione di componenti non potrà ripagarsi in quanto il beneficio che apporta non viene sfruttato. Se però cambiano le abitudini,

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o se si rivende o affitta casa, quella miglioria potrà essere valorizzata. Solo per dare un’idea del lavoro da fare, si riportano le principali norme tecniche da applicare e utilizzare: UNI/TS 11300-1, UNI/TS 11300-2, UNI EN 6494, UNI EN 10211, UNI EN 10077-1, UNI EN 13370, UNI EN 13790, UNI EN 13789, UNI EN 13363, UNI EN 10456, UNI 10351, UNI 10355, UNI 10349, circa un migliaio di pagine in continua evoluzione. Da notare che la Norma esclude l’utilizzo di metodi di calcolo semplificati (come il Docet di Enea-CNR, ad esempio). Per conoscenza, nella Norma sono presenti anche i millesimi basati sulla potenza nominale dei radiatori. Sono da impiegarsi nel caso di impianti sprovvisti di termoregolazione e contabilizzazione. Per fabbisogno si intende il calore da fornire all’appartamento per mantenerlo a 20 °C. Il consumo finale di energia è quello presente in bolletta: il fabbisogno con l’aggiunta delle perdite dell’impianto. In teoria tale configurazione per gli edifici costruiti dopo il 1976 dovrebbe essere chiaramente documentata e archiviata presso il Comune, in virtù di ben precisi obblighi normativi sanciti prima dalla legge 373/76 e poi dalla legge 10/91, tuttora in vigore. Obblighi solitamente disattesi. Si segnala un aspetto comunque positivo: i software commerciali vengono obbligatoriamente sottoposti a una validazione dell’algoritmo di calcolo da parte di un ente terzo, il Comitato Termotecnico Italiano, a garanzia di tutti. Questa possibilità non può essere esclusa a priori, fintanto che il distaccato resta proprietario dell’impianto centralizzato. Con qualche semplificazione rispetto allo schema originale Scadenza vigente al momento della redazione del presente articolo, suscettibile di proroghe e modifiche. Successivamente e salvo modifiche, tornerà al 36%. Da segnalare che i ripartitori non sono esplicitamente indicati tra gli elementi la cui spesa d’acquisto è detraibile. Scadenza vigente al momento di redazione di questo articolo, suscettibile di proroghe e modifiche.

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