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dicata agli impianti di riscaldamento, desunta dalla norma di calcolo UNI/TS 11300-2. Occorre infine segnalare come l’installazione delle valvole termostatiche e dei ripartitori di calore sicuramente è oggetto di incentivazione da parte dello Stato. Rientra infatti a pieno titolo tra gli interventi conosciuti come “ristrutturazioni edilizie“ (alla lettera “h“ del comma 1 dell’articolo 16-bis del DPR 917/86, per interventi volti al conseguimento di risparmi energetici) che godono di una detrazione del 50% dei costi sostenuti entro il 31.12.201619 dalle imposte. Servirà attestare (e lo si può fare grazie alle norme di calcolo) che vi è un effettivo risparmio di energia. Se poi all’installazione delle valvole è abbinata la sostituzione del generatore di calore in centrale con uno a condensazione, più altri interventi accessori, si rientra20 nell’ambito degli interventi normati del corpus legislativo sulla “riqualificazione energetica”, come previsto nella Legge Finanziaria per il 2007 (Legge n° 296 del 27.12.2006) e dai numerosi regolamenti attuativi e modificativi che sono stati emanati in seguito. Per interventi su parti condominiali pagati entro il 31.12.201621 la detrazione è del 65% dei costi sostenuti. Concludendo si può dire che la contabilizzazione individuale del calore e soprattutto la termoregolazione ambiente sono interventi in grado di portare a una riduzione delle spese da sostenere a livello di condominio per il riscaldamento degli appartamenti. Sono quindi attività da porre in essere a prescindere dagli obblighi normativi, peraltro già presenti almeno fin dal 1993. È consigliabile quindi:
1) Monitorare con attenzione l’uscita del Decreto correttivo: potrebbero cambiare soggetti degli obblighi e destinatari delle sanzioni. Potrebbe, ma con scarse possibilità, anche saltare l’obbligo di utilizzo della Norma per la rideterminazione dei millesimi. 2) Attendere l’auspicato e sicuro aggiornamento della Norma UNI 10200 (e del Decreto), prima di rivedere le tabelle millesimali del riscaldamento, sfruttando l’appiglio presente nel Decreto. 3) Nel caso si montino i ripartitori (e la termoregolazione ambiente), effettuare delle simulazioni di ripartizione alla fine della stagione di riscaldamento, variando le percentuali di applicazione sul costo finale dei consumi involontari tra il 20% e il 60% per valutarne l’impatto sui costi da sostenere a carico dei singoli. Ripartire secondo le tabelle di proprietà. Scegliere accuratamente valvole e ripartitori, operazione non banale se si ricerca “la regola d’arte”. 4) Richiedere al tecnico incaricato della redazione delle nuove tabelle millesimali anche la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica. Dal 1° ottobre 2015 (e nuovamente dal 29 giugno 2016) è cambiata radicalmente la modalità di classificazione degli edifici. È quindi utile, pur permanendo la validità decennale del vecchio Attestato, approfittare dell’occasione per aggiornare la documentazione, e soprattutto (il vero scopo della Certificazione Energetica) capire dove intervenire ulteriormente per ridurre i consumi. 5) Far inserire un contatore di calore a valle
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