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oggi a quelli elettronici con riporto dei dati a distanza. L’ultimissima generazione, non ancora lo standard di mercato, consente una trasmissione dei dati praticamente continua e non più solo stagionale, aspetto fondamentale per poter monitorare con attenzione i costi; c’è da aspettarsi ormai anche una ulteriore evoluzione, con la comunicazione via radio su un display di appartamento, che possa dare informazioni aggiornate in un unico punto, e immediatamente disponibili senza attendere che il gestore le trasmetta all’Amministratore. Anche in Italia l’installazione degli HCA è già operativa da diversi anni, ma in maniera sporadica; con il Decreto, anche nel nostro paese la contabilizzazione è divenuta uno standard. Occorrerebbe chiedersi se valga la pena di imporre l’obbligo di una tecnologia vecchia e poco trasparente, per via delle incertezze di misura e per quelle di calcolo, o aspettare e spingere in favore di nuove tecnologie più trasparenti e più idonee; si tenga presente che anche in questo settore l’elettronica di consumo sta entrando prepotentemente. Ognuno potrà fare le valutazioni che ritiene più opportune, ma forse è conveniente valutare con attenzione tutti i prodotti disponibili sul mercato. Il ripartitore è comunque poco invasivo e dovrà essere sostituito entro un decennio; sembra un tempo lungo, ma non lo è. Il beneficio che può apportare senza altri interventi è valutato nel 10% (nota alla formula 10 della UNI/TS 11300-2) in termini di fabbisogno sui consumi reali. Tale percentuale è da adoperare con attenzione in quanto legata statisticamente al comportamento degli utenti, per via della maggior attenzione ai costi grazie alla fatturazione diretta. Nelle valutazioni costi/benefici va quindi utilizzata in relazione al comportamento effettivo degli utenti, e alle correlazioni che si hanno con una nuova ripartizione dei costi che altera notevolmente l’assetto attuale. Tratte dalla Norma, si riportano in queste due figure (fig. 1 e fig. 2) le tipologie più comuni di impianto centralizzato: quella più moderna in figura 1, e quella tradizionale a colonne. Entrambe con circolazione forzata dell’acqua mediante elettropompa. Tornando al Decreto, questo richiede poi che nel caso di montaggio dei dispositivi di misura sui radiatori, vadano montati anche degli apparati addizionali in grado di controllare la temperatura ambiente5. I dispositivi più comuni e semplici da installare (ma non da dimensionare) sono le valvole termostatiche sui singoli corpi scaldanti. Questa installazione è sicuramente foriera di risparmi economici se i dispositivi sono progettati e scelti consapevolmente: non sono componenti passivi ma attivi e vanno pertanto sele-
zionati in relazione ai parametri caratteristici della regolazione (Kv, scostamento, autorità). Stabilito quindi l’obbligo condizionato6 di montare dei misuratori con termoregolazione, l’altra imposizione del decreto è quella di rivedere le modalità di ripartizione dei costi, applicando la (vigente, ndr) norma tecnica UNI 10200. Si tratta in pratica di rivedere le tabelle millesimali esistenti. La combinazione dei due interventi deve consentire ai condomini di poter risparmiare energia sia attraverso un utilizzo consapevole dell’impianto di riscaldamento, che attraverso un miglioramento delle prestazioni dell’impianto grazie all’inserimento della termoregolazione. Un aspetto importante da evidenziare è che, per come è attualmente scritto il Decreto, vi è una scadenza temporale ben precisa per il primo obbligo: i misuratori, diretti o indiretti, vanno montati entro il 31.12.2016. Non è così per quanto riguarda l’adeguamento delle modalità di ripartizione, dove non c’è esplicita scadenza. Se si legge l’articolo 16, che riporta ai commi 7 e 8 le sanzioni applicabili per i casi in esame, si scopre che è immediatamente sanzionabile l’obbligo di applicare la Norma rivedendo le tabelle millesimali. Quindi non vi è scadenza, ma è già operativa la sanzione! E la revisione va effettuata a prescindere dall’installazione dei contabilizzatori: è infatti previsto anche il caso di ripartizione in assenza di termoregolazione (e contabilizzazione, ndr). Ricordando che la Norma è di poco precedente al Decreto, si può provare a interpretare logicamente (o meglio teleologicamente) la situazione, ipotizzando che per gli impianti già dotati di contabilizzatori si debba procedere all’applicazione della nuova norma, mentre per quelli che monteranno i contabilizzatori entro il 31.12.2016 si possa attendere, in quanto non potrebbero essere altrimenti contabilizzati i consumi volontari. Per quanto riguarda il Diritto in materia, i pareri che si stanno formando sulle norme presenti nel Decreto riportano che queste siano di natura imperativa e pertanto inderogabili. E la Norma diviene “regola” tecnica, non più solo norma. È infatti ben evidente l’interesse pubblico e generale del Decreto, che persegue l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi nazionali di efficienza energetica nel 2020. Non possono quindi essere usati altri criteri di ripartizione, e quelli vigenti non conformi (tutti!) devono essere adeguati. E qui sorge un problema importante: la Norma non è perfetta, anzi è già in revisione avendo mostrato diversi limiti in relazione agli oneri che le sono stati attribuiti dal Decreto7. Se ne espongono quattro: 1) la corretta valutazione millesimale negli edi-
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