A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI
CIRCOLARE N. 19/2020
DECRETO BLOCCA ITALIA: LE ATTIVITA’ CHE POSSONO CONTINUARE
QUALI ATTIVITÀ PRODUTTIVE POSSONO CONTINUARE LEGITTIMAMENTE ANCHE DOPO IL D.P.C.M. (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri) DEL 22 MARZO 2020, cosiddetto Blocca Italia?
1. ATTIVITÀ PRODUTTIVE, INDUSTRIALI E COMMERCIALI INDICATE NELL’ALLEGATO 1 DEL D.P.C.M. 22 MARZO 2020 OVVERO LE ATTIVITÀ CONTRASSEGNATE DA UN CODICE ATECO COMPRESO NELL’ELENCO ALLEGATO (art.1, comma 1, lettera a). (ALLEGATO A)
2. ATTIVITÀ SOSPESE MA CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI FILIERA O FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL’ALLEGATO A, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO. Fino al eventuale sospensione dell’attività da parte del Prefetto, questa è legittimamente esercitata. Quindi l’operatore economico è tenuto a comunicare al Prefetto della Provincia dove è ubicata l’attività produttiva – utilizzando il modulo messo a disposizione dalla Prefettura – la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite (art.1, comma 1, lettera d).
3. ATTIVITÀ CHE EROGANO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ O SERVIZI ESSENZIALI (tranne musei, istituti e luoghi di cultura e servizi di istruzione) (ALLEGATO A)
4. ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, TRASPORTO, COMMERCIALIZZAZIONE E CONSEGNA DI FARMACI, TECNOLOGIA SANITARIA, DISPOSITIVI MEDICO – CHIRURGICI E PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI (art.1, comma 1, lettera f) (ALLEGATO A)
5. ATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO, DALLA CUI INTERRUZIONE DERIVI UN GRAVE PREGIUDIZIO ALL’IMPIANTO O UN PERICOLO DI INCIDENTI, previa comunicazione al Prefetto. Il Prefetto potrà sospendere l’attività produttiva qualora non sussistano le condizioni (grave pregiudizio all’impianto o pericolo di incidenti) ma fino all’eventuale provvedimento di sospensione l’attività è legittimamente esercitata ((art.1, comma 1, lettera g). (ALLEGATO A)
6. ATTIVITÀ DELL’INDUSTRIA DELL’AEROSPAZIO E DELLA DIFESA nonché LE ALTRE ATTIVITÀ DI RILEVANZA STRATEGICA PER L’ECONOMIA ITALIANA, previa autorizzazione del Prefetto (art.1, comma 1, lettera h). (ALLEGATO A)
7. ATTIVITÀ COMMERCIALI SECONDO QUANTO GIÀ PREVISTO NEL D.P.C.M. del 11 marzo 2020 (art.1, lettera a, terzo capoverso, del D.P.C.M. 22 marzo 2020). A questo riguardo si ricorda che il D.P.C.M. 11 marzo aveva individuato una serie di attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità contenute nell’allegato 1 del D.P.C.M. 11 marzo, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione (anche compresi nei centri commerciali) che potevano continuare la loro attività. (ALLEGATO B) Restano aperti quindi:
Attività commerciali al dettaglio
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Servizi alla persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
8. ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO SANITARIE SIA PER L’ATTIVITÀ DI CONFEZIONAMENTO CHE DI TRASPORTO (art.1, punto 2, secondo capoverso, del D.P.C.M. 11 marzo 2020).
9. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE POSTI LUNGO LA RETE AUTOSTRADALE ED ALL’INTERNO DI AEREOPORTI ED OSPEDALI ma possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi fuori dai locali sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo). Sono stati pertanto chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle stazioni ferroviarie e lacustri e nelle aree di servizio e rifornimento carburante.
Per tutte le attività che possono operare, dovrà essere rispettato il Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.
Le attività produttive “sospese” potranno lavorare in modalità possono lavorare se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile ed avranno tempo fino alle ore 24.00 del 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza.
LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DOVRA’ ESSERE OSSERVATA FINO AL 3 APRILE 2020.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni approfondimento necessario.
Torri di Quartesolo, 24 marzo 2020 VESCOGIARETTA GROUP
Allegati: ALLEGATO A ALLEGATO B SCHEMA RIASSUNTIVO