Studio G. & G. Commercialisti Associati
Speciale Note di variazione in diminuzione e recupero dell’imposta su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali SPECIALE Note di variazione in diminuzione e recupero dell’imposta su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali L’Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato la Circolare n. 20/E del 29/12/2021 fornendo chiarimenti in merito alla nuova disciplina dell’emissione delle note di credito dipendenti da procedure concorsuali, modificata dal D.L. n. 73/2021. Rispetto al precedente orientamento, ed è questa una della novità di maggiore importanza del nuovo impianto normativo, la nota di variazione in diminuzione (alias nota di credito) può essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, senza che sia necessario attenderne l'esito come avveniva in passato, legittimandone altresì la deduzione ai fini delle imposte sui redditi. Per quanto concerne, invece, il termine ultimo entro il quale deve essere emessa la medesima nota di variazione, questo coincide con la scadenza di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all'anno di apertura della procedura, mentre il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA corrisponde a quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di emissione della nota. Con la presente Circolare andremo a commentare nel dettaglio le novità di cui si è dato conto poc’anzi. La modifica normativa. L’art. 26, co. 2 del D.P.R. n. 633/1972, nella versione previgente alle modifiche recate dal D.L. n. 73/2021, subordinava l'emissione della nota di variazione in diminuzione alla infruttuosità della procedura concorsuale o esecutiva, posticipando a tempi molto lunghi il recupero dell'IVA già versata e non incassata dal cedente/prestatore. Tale impianto normativo era stato censurato dalla Corte di Giustizia UE a causa della eccessiva durata delle procedure concorsuali nel nostro Paese, al cui esito infruttuoso era subordinato il diritto alla detrazione dell’imposta non incassata dal cedente/prestatore (sentenza 23/11/2017, Causa C-246/16). Con le modifiche introdotte dall’art. 18 del D.L. n. 73/2021 all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, norma che disciplina l’emissione delle note di variazioni in aumento/diminuzione agli effetti dell’IVA, viene disposto che nel caso di mancato pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali non si Circolare speciale 1 Note di variazione IVA e procedure concorsuali