Il lungo cammino della riforma

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Veneto La Regione Veneto ha elaborato, in armonia con le disposizioni della legge nazionale di riforma dell’assistenza, un disegno di legge regionale, recante il “Testo organico per le Politiche Sociali della Regione Veneto”78. L’attenzione verso l’evoluzione dei bisogni e delle esigenze di protezione sociale e verso la crescente domanda di nuove forme di partecipazione ha condotto alla stesura di un testo unico regionale, che disegna le strategie e regolamenta gli interventi in campo sociale. Si tratta di una novità, nel panorama normativo del settore. Il provvedimento, che propone l’abrogazione di 40 leggi e 3 regolamenti, è il frutto di un lavoro di confronto e di dialogo con le Ulss, le associazioni di categoria, i sindacati, il mondo del volontariato e del no profit. Esso costituisce, contemporaneamente, la meta e l’avvio di un percorso condiviso, alla cui base si colloca una nuova filosofia del sociale: il cittadino non più solo utente, ma anche protagonista dei servizi, la famiglia non più solo destinataria, ma anche erogatrice delle prestazioni. Ripercorrendo l’impostazione della legge nazionale 328/2000, il testo unico disegna il ruolo degli attori dell’intervento sociale, individuando le responsabilità dei soggetti istituzionali, delle Aziende pubbliche, dei soggetti privati e delle organizzazioni del terzo settore. In ossequio ai principi di sussidiarietà e solidarietà sociale, il provvedimento dispone che concorrano alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali la Regione, le Province, i Comuni, le famiglie e tutti i soggetti pubblici e privati presenti nella comunità locale. La Giunta Regionale ha il compito di istituire, con apposito provvedimento, il Tavolo di concertazione, per garantire, attraverso il dialogo ed il confronto, la pianificazione partecipata e la condivisione degli obiettivi. Strumenti fondamentali di programmazione sul territorio sono il Piano Regionale degli interventi e dei servizi alla persona ed i Piani Zona. Su questo punto, in particolare, è necessario aprire una piccola parentesi, che ci permetta di fotografare lo stato della programmazione regionale. Attualmente, il Veneto è impegnato nell’elaborazione del nuovo Piano sociale 2002-2004 da impostare secondo le indicazioni contenute nella legge quadro, ma la Regione ha già all’attivo un precedente Piano socio-sanitario per il triennio 1996-1998, approvato con la legge regionale n. 5, del 3 Febbraio 1996, che rappresenta il punto di riferimento del processo di programmazione socio-sanitaria. Con questa legge, il Piano di Zona diventa ufficialmente lo strumento programmatico privilegiato dei Comuni, per la realizzazione dell’integrazione istituzionale ed operativa tra il sociale ed il sanitario, tra il pubblico ed il privato sociale. Già dal 1996, la Regione, forte di una lunga esperienza di pianificazione sanitaria e sociale, si proponeva di concretizzare un modello globale di servizi alla persona, come sistema di soggetti istituzionali e professionali, in un quadro integrato di responsabilità e di risorse. Il rapporto collaborativo tra soggetti istituzionali e soggetti sociali, con il Piano socio-sanitario 1996-1998, diventa il metodo di azione privilegiato della Pubblica Amministrazione, che si impegna a consolidare modelli operativi facilitanti la programmazione partecipata, la responsabilizzazione nella gestione e la valutazione degli interventi, nel rispetto delle diversità e delle competenze. Tornando al progetto di legge regionale, l’accesso ai servizi sociali e sociosanitari è realizzato a partire da una valutazione del bisogno, che sia garante di interventi e servizi appropriati e personalizzati. Ed è organizzato in modo da offrire agli utenti pari opportunità di fruizione e diritto di scelta tra più soggetti gestori. Tra le maggiori novità, introdotte dal testo unico, figura quella del bonus per le persone e le famiglie, che offre la possibilità di scegliere liberamente la struttura cui affidarsi, nella rete dei servizi sociali. Si tratta di un titolo, disciplinato dalla legge nazionale, per l’acquisto di prestazioni dai diversi soggetti autorizzati o accreditati all’erogazione dei servizi assistenziali. Gli interventi sociali sono finalizzati alla promozione del benessere, alla valorizzazione della persona e della famiglia, alla formazione ed educazione alla socialità, alla prevenzione dei fattori di disagio, alla rimozione e riduzione delle condizioni che ostacolano la piena partecipazione alla vita sociale. Destinatari delle prestazioni sono tutti i cittadini residenti o temporaneamente presenti sul territorio veneto. Alla Regione spettano la definizione, in conformità con le indicazioni nazionali, dei livelli essenziali delle prestazioni, l’individuazione delle tipologie di servizio e la fissazione dei criteri per il concorso degli utenti al costo delle prestazioni. Tra gli obiettivi della legge, rientra il perseguimento di azioni orientate alla promozione sociale. Esse consistono nella sperimentazione di servizi e di programmi di intervento, finalizzati alla qualificazione di specifiche aree territoriali o alla soluzione di particolari problematiche sociali, e nella valorizzazione di comportamenti positivi, funzionali all’esaltazione delle risorse presenti nella collettività locale, tramite forme di reciprocità, solidarietà ed auto-organizzazione. Per la realizzazione del sistema integrato, il progetto di legge promuove l’istituzione di associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione condivisa di funzioni e servizi sociali. Le associazioni non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni, che disciplinano i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi. Accanto al metodo delle convezioni, il testo unico individua altri strumenti operativi funzionali alla costru-

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