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SCHEMA CONFERMATO PER LA FRUIZIONE SUPERBONUS ANNO 2023 DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

INTERVENTI AMMISSIBILI, CERTIFICAZIONI EX-ANTE E EX-POST INTERVENTO, MASSIMALI E LIMITI DI SPESA PER L’ECOBONUS

- a cura di Giovanni Maria Barzago -

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Carissimi lettori, in argomento ecobonus differenziazioni sembrano imprescindibili per l’applicazione e fruizione del beneficio fiscale e l’ammissibilità con requisiti soggettivi e oggettivi. In questo numero della rivista Milano Incontra Business selezioniamo l’attenzione sugli adempimenti del Superbonus, in vista di ulteriori approfondimenti.

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% sono sostanzialmente di due tipi e possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, sono in ogni caso escluse le nuove costruzioni, infatti gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile. Di fatto si agevolano i grossi interventi che migliorano la prestazione termica dell’edificio e quelli volti a ridurre il rischio sismico, secondo uno schema preciso confermato dall’Agenzia delle entrate. Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’ecobonus che normalmente prevedono una percentuale di detrazione inferiore. Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, quindi per chi si trova nella classe energetica «A3» il superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla «A4». Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato, questo documento ha una validità temporale di 10 anni. Nel caso di interventi condominiali che tramite la sostituzione dell’impianto centralizzato non riescono ad assicurare la riduzione delle due classi, possono acceder al superbonus

esclusivamente i condòmini che tramite altri interventi trainati o trainanti riescono ad ottenere il miglioramento per il singolo appartamento. Gli altri condòmini potranno usare l’ecobonus per la quota di loro spettanza per la sostituzione dell’impianto centralizzato. Viceversa, se l’intervento a livello condominiale comporta il miglioramento delle due classi, non vengono fatte verifiche per ogni singolo appartamento che lo costituisce. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche quelli privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A. Per ottenere il superbonus ricorda che è necessario pagare tramite bonifico bancario o postale parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico. Possono essere usati anche i moduli di bonifico attualmente predisposti dalle banche per i pagamenti di ristrutturazioni edilizie ed ecobonus. E’ importante ricordare che il bonifico va fatto con data successiva a quella della fattura e che qualora il pagamento di una fattura avvenisse nell’anno successivo a quello della sua emissione, la detrazione sarà possibile in base all’anno del pagamento. Per ottenere il superbonus puoi indicare la spesa nella dichiarazione dei redditi oppure richiedere il così detto sconto in fattura al fornitore o accedere alla cessione del credito d’imposta a terzi, comprese banche, operatori finanziari ma anche vicini di casa o conoscenti.

Se devi indicare le detrazioni nel 730, devi compilare la sezione IV del quadro E righi E61 ed E62. A colonna 1 indica: 30 per interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari facenti parte di edifici plurifamiliari. Per gli stessi interventi eseguiti a livello condominiale indica il codice «31»; 32 per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti. Per gli stessi interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità facenti parte di edifici plurifamiliari indicare il codice «33».

Se opti per la cessione del credito invece, ricorda che devi comunicare la scelta all’Agenzia delle entrate tramite la tua area personale del sito www.agenziaentrate.gov.it cui puoi accedere attraverso la SPID o la CIE (carta d’identità elettronica) oppure affidandoti a un intermediario abilitato. Per le spese sostenute nel 2021 hai tempo fino al 16 marzo 2022 per inviare la comunicazione della cessione del credito.

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