102 Art. 8r
Rimborso delle spese
Il rimborso delle spese sostenute dai membri e dai membri supplenti delle commissioni extraparlamentari è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale.
1
Se la partecipazione ai lavori della commissione comporta un onere considerevole per un suo membro, in quanto è tenuto a organizzare l’assistenza di figli o congiunti bisognosi di cure, questi può chiedere il rimborso delle relative spese all’autorità competente.43
2
Art. 8s
Membri di una commissione al servizio della Confederazione
I membri e i membri supplenti delle commissioni extraparlamentari impiegati presso l’Amministrazione federale centrale o decentralizzata non hanno diritto a un indennizzo.
1
Eccezioni sono ammesse con l’accordo dell’autorità competente se la qualità di membro della commissione non è in rapporto con l’impiego presso l’Amministrazione federale centrale o decentralizzata.
2
Le indennità per i viaggi di servizio, i pasti e i pernottamenti sono disciplinate dalle disposizioni applicabili al personale federale.
3
Art. 8t
Esclusione del doppio indennizzo
I membri delle commissioni extraparlamentari possono essere indennizzati soltanto in base agli importi applicabili alla loro commissione. Un ulteriore indennizzo per le attività svolte in relazione con il mandato della commissione è escluso. 43
678
Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 205).