21 le, invece di consentire al parlamentare la consultazione dei documenti, può presentargli un rapporto. Per preparare la mediazione, la presidenza della Camera può prendere incondizionatamente visione dei documenti del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale.
6
Art. 8
Segreto d’ufficio
I parlamentari sono vincolati al segreto d’ufficio in quanto, nell’ambito della loro attività ufficiale, vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per la protezione della personalità o per riguardo a un procedimento in corso. Art. 9
Retribuzione e indennità
I parlamentari sono retribuiti dalla Confederazione per la loro attività ufficiale e ricevono dalla stessa un contributo a copertura delle relative spese. I particolari sono regolati dalla legge del 18 marzo 19888 sulle indennità parlamentari. Art. 10
Obbligo di partecipare alle sedute
I parlamentari sono tenuti a partecipare alle sedute delle Camere e delle Commissioni. Art. 11
Indicazione delle relazioni d’interesse
All’entrata in funzione e all’inizio di ogni anno, ciascun parlamentare informa per scritto l’Ufficio su:
1
a. le sue attività professionali;
8
118
RS 171.21