decreto carcere n. 4909-2011

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Lavori - Progetti di legge - Scheda del progetto di legge - Dossier

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http://www.camera.it/701?leg=16&file=D11211

Il nuovo comma 4-ter, aggiunto all’art. 558 c.p.p. in sede di conversione al Senato, prevede ulteriori specifiche deroghe alla regola della custodia presso il proprio domicilio stabilendo il ricorso alla custodia dell’arrestato in flagranza per reati meno gravi presso le camere di sicurezza del circondario (recte: idonee strutture nella disponibilità della polizia giudiziaria che ha eseguito l’arresto o ha avuto in consegna l’arrestato) quando la misura debba essere disposta per i seguenti delitti: scippo e furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), salvo ricorra l’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale; rapina (art. 628 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.). Anche in tali casi, si dovrà invece fare ricorso alla custodia in carcere, con decreto motivato del PM, quando siano mancanti, indisponibili o inidonee le strutturedi custodia a disposizione della polizia giudiziaria ovvero in presenza di altrespecifiche ragioni di necessità o urgenza; il possibile pregiudizio alle indagini potrà giustificare anche in questo caso la custodia dell’arrestato in carcere di un circondario diverso rispetto a quello dell’avvenuto arresto. Si osserva che l’art. 558 c.p.p., come già l’art. 449 sul giudizio direttissimo davanti al tribunale in composizione collegiale, fa riferimento espresso al solo soggetto arrestato e non anche al soggetto fermato.

10/02/2012 11:00


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