Insegna Commerciale - Manuale per il Designer

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INSEGNA COMMERCIALE Manuale per il Designer


L’idea è quella di creare un “manuale” per il designer che si cimenti nella creazione di un’insegna commerciale a Milano. Avendo verificato le norme del comune nei vari regolamenti a riguardo, si vogliono trovare alcune linee guida da seguire per essere sicuri di ottenere un risultato approvabile dagli enti comunali addetti.


L’INSEGNA COMMERCIALE Come indicato dall'art 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R 16/12/92, n. 495), si definisce insegna di esercizio “la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”. In concreto l'insegna di esercizio ha la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento di un'attività economica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali, emana una apposita circolare il 3 maggio 2002 in cui precisa che “insegne di esercizio” sono le scritte contenenti l'indicazione: «del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività, della tipologia dell'attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto». Occorre però precisare che la presenza, nell'ambito dello stesso mezzo pubblicitario, delle indicazioni relative al marchio del prodotto venduto, non fa venire meno la natura di insegne di esercizio.

Anche l’articolo 17 del Regolamento comunale sulla pubblicità e applicazione del diritto e dell’imposta sulla pubblicità del Comune di Milano definisce le insegne di esercizio “i manufatti di proprietà privata (opachi, luminosi o illuminati da faretti), installati nella sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte e completati eventualmente da simboli, marchi e denominazione della Ditta e della Azienda rappresentata”. Esistono diverse tipologie come le frontali, quelle su tetto o facciata, quelle collocate su supporto proprio e quelle a bandiera. Le possibili collocazioni sono: • nell’apposita fascia portinsegna o negli spazi già previsti in sede di progettazione e approvati dall’amministrazione degli stabili;

• nello nello spazio sopralluce, senza compromettere l’illuminazione; • sul tetto dell’edificio a cui l’esercizio appartiene, senza alterarne la sagoma complessiva; • sopra o all’interno della vetrina; • sopra o all’interno della vetrina; • sui vani finestra.


DICHIARAZIONE E SANZIONI

Sempre l’articolo 17, al punto 5, dice che è necessario presentare una specifica autorizzazione. “L’autorizzazione [...] è sostituita dalla dichiarazione o comunicazione dell’interessato, corredata dalla attestazione di avere correttamente rispettato le prescrizioni e i divieti previsti, anche in relazione alle modalità di installazione. L’installazione oggetto della dichiarazione può essere effettuata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell’apposita comunicazione o dichiarazione con allegata l’attestazione del pagamento dell’imposta, se dovuta.L’accertata carenza delle condizioni, modalità e presupposti per l’installazione, comporta la rimozione dell’impianto e l’applicazione delle sanzioni vigenti.” Questo processo è necessario in quanto, per ogni installazione, è prevista una precisa tassa da pagare al comune. La regolamentazione a riguardo è presente sul suo sito.

ll Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative che disciplinano l’effettuazione della pubblicità. L’attività di vigilanza è svolta dal competente Settore sull’intero territorio di Milano, cui competono funzioni di controllo e tutti i poteri di rilievo e di accertamento e contestazione necessari per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge e dal presente regolamento. Il Comune procede d’ufficio alla rimozione dell’impianto abusivo qualora non vi provveda direttamente il trasgressore, con addebito delle spese relative a carico dello stesso. Non risponde di eventuali danni conseguenti alle operazioni di rimozione e il mezzo viene depositato in appositi spazi. Le insegne stesse possono essere sequestrate ai sensi del D.Lgs 507/93, a garanzia del pagamento dell’imposta sulla pubblicità, delle indennità, delle sanzioni e di ogni altro eventuale debito. Possono altresì essere sottoposti a confisca.


TIPOLOGIE Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:

1

insegna frontale del tipo monofacciale;

2

insegna su tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici;


3

insegna collocata su supporto proprio;

4

insegna a bandiera;


5

avvisi al pubblico superiori al metro quadro quando sono installati nella sede dell’attività;

6

targhe professionali installate all’ingresso delle sedi di attività, di superficie non superiore a100 cm2;


7

stendardi;

8

vetrofanie;


9

pubblicitĂ effettuata su veicoli;

10

neon filiforme con schermatura trasparente;


DIVIETI

Dall’articolo 18 del regolamento comunale si evince che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Milano può porre il veto all’installazione di insegne. Nel caso in cui la zona di cui l’esercizio fa parte non sia sottoposta a particolari restrizioni, esistono alcune norme generiche: • le insegne monofacciali devono avere una sporgenza massima di 20 cm dal filo della facciata; • le coperture con funzioni “paravista” a “mantovana” o a “cappottina” non devono occultare infissi decorati o inferriate di pregio e che siano installate in armonia prospettica dimensionale con le partizioni architettoniche dell’edificio; • il loro colore deve essere chiaro ma possono recare messaggi pubblicitari a condizione che restino contenute all’interno della luce della vetrina.

Inoltre viene reso noto che: • non è consentito collocare cassonetti monofacciali all’interno degli androni di ingresso dei palazzi e va pur sempre mantenuto il decoro e il rispetto dello stabile;

• le insegne di esercizio non devono ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento, applicando le distanze nel senso delle singole direttrici di marcia. Fanno eccezione farmacie, rivendite di tabacchi, posti telefonici, banchi lotto o altri servizi pubblici; • ai titolari di insegne regolari ma temporaneamente coperte da ponteggi di cantiere, è autorizzata l’installazione di uno stendardo sul paraschegge.


NORME DI COLLOCAMENTO Considerate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime:

1

metri 15 prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici, dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

2

metri 10 dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;


3

metri 2,5 di altezza minima per la collocazione di insegne su edifici dotati di portici e/o gallerie di uso pubblico;

4

metri 10 di altezza per le insegne su pali, ammesse solo su aree e supporti privati, mantenendo una distanza non inferiore a 0,5 metri dal ciglio del marciapiede;


5

6

metri 4 di altezza per le insegne a bandiera con sporgenza non superiore di 1,20 metri dal filo di facciata

lo sviluppo verticale non deve mai superare l’altezza di due piani.

MAX 4 m


NORME DI PROGETTAZIONE

Esistono alcuni limiti che riguardano ideazione e conservazione dell’insegna: • è vietato, a pena di revoca dell’autorizzazione, utilizzare le insegne di esercizio per promuovere loghi, marchi o prodotti di altri soggetti diversi da quello autorizzato;

• nell’articolo 88 si specifica che il tutto deve essere sempre conservato pulito e decente. In caso di mancata manutenzione l’Autorità Comunale potrà ordinare le necessarie riparazioni ed anche la sostituzione;

• nell’articolo 87 del Regolamento comunale di Polizia Urbana si dice: “Le leggende devono essere in corretta lingua italiana. Si può tuttavia aggiungere la traduzione in lingua straniera purché in caratteri meno appariscenti. Saranno tollerati per la durata non superiore a tre mesi i cartelli provvisori in carta o tela”; • l’installazione di insegne a bandiera è ammessa unicamente se realizzata a lettere singole scatolate o a cassonetti singoli o al neon filiforme su facciata.


IL CENTRO STORICO L’articolo 49 del regolamento emanato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Milano si esprime riguardo ai divieti: “È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l’affissione quando non ne derivi danno all’aspetto, al decoro e alla pubblica milione di detti edifici ed aree. Il soprintendente rilascia o nega il nulla osta o l’assenso per l’utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori.”

Il Regolamento comunale dice che: “I messaggi pubblicitari in genere apposti su vetrina, in zona A (centro città), non devono superare il 50% della superficie della vetrina. Le decorazioni devono essere realizzate solo nei colori oro, bianco, nero, argento e sabbiato. È fatto salvo il rispetto delle policromie dei marchi registrati (documentati) con rivendicazioni dei colori, purché non si tratti di stabili vincolati sotto il profilo architettonico o storico. “ C’è quindi una particolare attenzione, che si manifesta nel mantenimento dei luoghi storici e turistici attraverso una regolamentazione piuttosto rigida stabilita dal comune di Milano.


Identificare la zona e il contesto Consegnare al comune la dichiarazione

Decidere la tipologia dellʼinsegna

Verificare le distanze

disegnare lʼinsegna verificare compatibilità dellʼinsallazione

Martina Bonetti Tomaso Carbone


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